T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 177 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le ricorrenti in epigrafe impugnano le graduatorie del personale docente per l’a.s. 2009/2010, nella parte in cui non è stato loro consentito lo spostamento dei 24 punti per il biennio di durata legale dei corsi S.S.I.S., già attribuiti relativamente ad una delle abilitazioni conseguite, ad altra graduatoria relativa ad altra classe di concorso, pure compresa in quelle per le quali era stata conseguita l’abilitazione in esito alla frequentazione del medesimo corso biennale S.S.I.S.

Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Con l’ordinanza nr. 359/2009 è stata accolta la domanda cautelare e, con successiva ordinanza nr. 118/2010, ne è stata ordinata l’esecuzione, che è avvenuta con immissione delle ricorrenti nelle graduatorie con riserva.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

I) Preliminare è l’esame della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.

Rimeditando criticamente l’orientamento espresso in sede cautelare ai soli fini delle misure interinali, si deve osservare che la giurisprudenza si è oramai orientata nel senso di riconoscere che in materia di formazione di graduatorie scolastiche la giurisdizione spetta al g.o., in ogni caso, anche nelle ipotesi di contestazione del punteggio della graduatoria.

In particolare, Cass. SSUU 22805/10 del 10 novembre 2010, ha da ultimo ribadito, a Sezione riunite, che in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola, anche con specifico riferimento anche alla questione della possibilità di spostare punteggi aggiuntivi, negata dall’Amministrazione in forza del DM 42/2009, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

Peraltro, con pronuncie successive al giudizio cautelare inter partes, questo stesso Tribunale si è uniformato al medesimo criterio di riparto, in linea del resto con la predominante giurisprudenza di primo grado (cfr. ad es. TAR Reggio Calabria, 30 giugno 2010, nr. 611; cfr. anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 15 gennaio 2010, n. 99 e TAR Lazio, Roma, III bis 21.01.2011 nr. 644).

Pertanto, attesa l’intervenuta e recente pronuncia della Corte, il Collegio non può che disattendere quanto inizialmente ritenuto in sede cautelare, ove si era aderito all’orientamento, del tutto minoritario, costituito da alcune pronuncie del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., VI, !7 settembre 2009 n. 5587, che richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 8/07; Id, 5 giugno 2006 n. 3331).

L’aver ritenuta la giurisdizione del g.a. in sede di pronuncia cautelare pronunciata nel vigore della l. 1034/71, non osta a diversamente decidere in ordine alla insussistenza della giurisdizione in sentenza, per insuscettibilità della pronuncia cautelare di formare un giudicato interno.

Infatti, attesa la loro finalità e la loro efficacia solamente endoprocessuale, le statuizioni dell’ordinanza cautelare non sono destinate a fare stato tra le parti e dunque la circostanza che l’ordinanza non sia stata appellata non impedisce alle parti di fare valere il vizio della pronuncia una volta confermato nella decisione di merito.

Per tali ragioni, dunque, anche nell’odierna sede di ricorso va declinata la giurisdizione sulla domanda a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. secondo il quale "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato" e con l’espressa avvertenza che le misure cautelari disposte con le ordinanze nn. 359/2009 e 118/2010 ai sensi del comma 7 dell’art. 11 cit. perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

L’esposizione che precede rende palese la sussistenza di giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 30-03-2011, n. 13273 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il gip del tribunale di Torino rigettava la richiesta di sequestro preventivo, avanzata dal p.m., della Electricshop sas, riconducibile a R.M., indagato di bancarotta patrimoniale e documentale falso in bilancio, quale presidente e poi a.u. della EEDS s.r.l., dichiarata fallita il 17.9.09.

Il gip non riteneva provato, infatti, il nesso di pertinenza fra la condotta distrattiva e la Electricshop. Sul gravame del p.m., il tribunale ex art. 310 c.p.p. disponeva il sequestro, sulla scorta delle risultanze acquisite (relazione del curatore, dichiarazioni di D.M., legale rappresentante di SCE s.rl., fornitrice di EEDS e istante in fallimento).

Ricorre personalmente l’indagato, lamentando in primo luogo la mancata notifica dell’avviso per l’udienza camerale a Z. A., legale rappresentante di Electricshop. Il ricorrente deduce, poi, l’insussistenza dei presupposti della cautela: il sequestro è frutto di una vera "torsione logica", poichè non è dato comprendere in che modo l’attività dell’azienda posta sotto sequestro possa aggravare o protrarre le conseguenze della distrazione.

L’Electricshop non è cosa pertinente al reato.

Da ultimo l’ordinanza impugnata manda al p.m. per l’esecuzione, laddove l’art. 310 c.p.p., u.c. contempla l’effetto sospensivo dell’impugnazione.

Le censure sono prive di fondamento.

Ed infatti il tribunale ha rilevato che le distrazioni sono state compiute in favore di Electricshop, società di fatto gestita dal R. ed operante con le stesse attrezzature e con gli stessi dipendenti della fallita.

Chiaro, dunque, si rivela il nesso pertinenziale fra la condotta distrattiva e la società sottoposta alla cautela reale, beneficiaria della bancarotta patrimoniale.

L’eccezione in rito non è sorretta dal necessario interesse.

L’ultimo rilievo formulato dal ricorrente è superato con la pronuncia della presente decisione, costitutiva del c.g. giudicato cautelare.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del R. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 349 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe proposto il ricorrente impugnava la delibera di non ammissibilità alle agevolazioni di cui al decreto legislativo 185/2000 emessa dalla S.I. s.p.a. in data 30 marzo 2004.

Con ordinanza collegiale R.O. 674/2004 veniva accolta la domanda cautelare ai fini del riesame. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la cessata materia del contendere in quanto – come risulta dalla memoria depositata agli atti di causa dalla società resistente in data 1 marzo 2011 e non opposta dal ricorrente – in seguito all’ordinanza cautelare di questo collegio R.O. 674/2004, la resistente ha proceduto a riesaminare il progetto della ricorrente e ha adottato una nuova delibera di ammissione alle agevolazioni da quest’ultimo richieste, sottoscrivendo anche il relativo contratto di finanziamento. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17382 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il 9.12.02 il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, emetteva sentenza di condanna a carico di H.E. nella contumacia del medesimo.

L’estratto contumaciale gli veniva notificato il 18.3.03 presso l’Avv. A. Gori di Bologna che – seppur rinunciante al mandato difensivo a suo tempo conferitogli dall’imputato – non aveva però dismesso la qualità di domiciliatario, nè tale elezione di domicilio era mai stata revocala dal prevenuto.

La sentenza di condanna, non appellata, diveniva quindi irrevocabile il 3.5.03.

Con ordinanza del 4.6.10 la Corte di Appello di Bologna rigettava l’istanza ex art. 175 c.p.p. di restituzione in termini avanzata da H.E. per poter proporre appello contro detta sentenza; in proposito rilevava la Corte territoriale che il richiedente non aveva mai revocato l’elezione di domicilio spontaneamente fatta presso l’avv. Gori, aggiungendo che l’interruzione dei rapporti con il domiciliatario per fatto proprio dell’imputato era equiparabile a rinuncia a proporre impugnazione.

Ricorreva personalmente H.E. contro detta ordinanza, di cui chiedeva l’annullamento per illegittimità del diniego di restituzione in termini in quanto l’impossibilità di rapporti con il proprio domiciliatario durante l’arco di tempo intercorso fra la notifica dell’estratto contumaciale e lo spirare del termine per appellare la sentenza di condanna era dipeso dal suo stato di detenzione in espiazione pena in forza di precedente titolo, come risultante dal provvedimento di esecuzione di pene concorrerti emesso ex art. 663 c.p.p. dal PM presso il Tribunale di Ravenna, che allegava al proprio ricorso per cassazione.

1- Si premetta che l’estratto contumaciale della summenzionata sentenza 9.12.02 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, fu validamente notificato il 18.3.03 ad H.E. presso il domiciliatario, avv. A. Gori di Bologna, elezione di domicilio non revocata nè da considerarsi implicitamente venuta meno per effetto della rinuncia al mandato difensivo da parte del medesimo professionista (giurisprudenza costante: cfr. Cass. Sez. 1 n. 8116 dell’11.2.10, dep. 1.3.10; Cass. Sez. 1, n. 22760 del 29.3.07, dep. 11.6.07, e numerose altre).

Dunque, la norma di riferimento nel caso di specie è l’art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, in L. 22 aprile 2005, n. 60, che stabilisce il diritto alla restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna ove il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, pur validamente notificatogli (come avvenuto nel caso di specie).

Stabilisce, ancora, l’art. 175 c.p.p., comma 2 bis che l’istanza di restituzione deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di 30 gg. da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento e la prova di quando ciò sia avvenuto incombe sull’istante, che deve corredare la propria richiesta dei documenti e/o dell’indicazione degli elementi dimostrativi della tempestività della domanda (giurisprudenza costante: cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2, n. 5443 del 22.1.10, dep. 11.2.10; Cass. Sez. 5, n. 8446 del 15.2.07, dep. 28.2.07), il che l’odierno ricorrente non ha fatto, non allegando neppure l’epoca in cui ha appreso della condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Forlì.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso e, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre che al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.