Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-09-2011, n. 19250 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito di un procedimento di divorzio promosso dinanzi al tribunale di Roma da C.d.B.P. – dichiarato, a conclusione del medesimo, obbligato a corrispondere alla ex moglie A.M.L. la somma di Euro 7230 a titolo di assegno divorzile – il GI autorizzò quest’ultima a procedere al sequestro dei beni di pertinenza dell’attore sino alla concorrenza dell’importo di L. 1.200.000.000.

La A. provvide pertanto al sequestro di alcuni crediti (ancorchè da quantificare) vantati dall’ex marito, per l’esproprio di una tenuta di sua pertinenza, nei confronti del Ministero delle finanze (ovvero di quello del Tesoro o della Cassa depositi e prestiti) con atto notificato presso la residenza scozzese del C.. All’udienza fissata per la dichiarazione di terzo, quella della Cassa risultò negativa, per essere state le indennità ivi depositate già riscosse dagli aventi diritto, mentre il Ministero delle finanze non rendeva dichiarazione.

Attivato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, il tribunale di Roma, nella contumacia dei convenuti, dichiarò il Ministero delle finanze debitore del C. della somma di Euro 591.607 oltre ad interessi legali dal luglio 1988 – credito da ritenersi condizionato al passaggio in giudicato di due sentenze della corte di appello capitolina.

La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto dal C., lo rigettò, al pari di quello dal Ministero, volto alla declaratoria di improseguibilità dell’azione esecutiva intrapresa dall’ A..

La sentenza è stata impugnata, nel procedimento recante il n. 9747/09, da C.P. con ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi, cui resiste con controricorso la A..

Nel procedimento (avente identico contenuto) recante il n. 10835/09, l’impugnazione avverso la medesima sentenza della corte di appello di Roma è stata proposta dal predetto Ministero con un unico motivo di ricorso.

Sono versate in atti memorie delle parti C. e A..
Motivi della decisione

Le due impugnazioni, proposte avverso la medesima pronuncia, devono essere riunite Esse sono infondate.

IL RICORSO C..

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., art. 184 c.p.c., comma 2 (nella formulazione ante riforma), oltre che dell’art. 2691 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

Dica la Corte di cassazione se il giudice dell’appello può pronunciarsi sulla validità della notifica della citazione introduttiva del primo grado di giudizio fondandosi su documenti prodotti per la prima volta dalla parte in grado di appello.

Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 115 c.p.c., comma 1.

Il motivo ricalca pedissequamente la censura espressa con quello che precede, e il quesito di diritto che ne conclude l’esposizione risulta formulato in termini pressochè identici a quello dianzi riportato. Entrambe le doglianze sono, peraltro, inammissibili per la novità della questione proposta.

Parte ricorrente solleva, difatti, la questione dell’inammissibilità della produzione di documenti in appello da parte dell’attrice oggi appellata (con censura condivisibile sul piano dei principi, alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte regolatrice – Cass. ss. uu. 8203/05 – ma nella specie infondata, atteso che la tematiche delle forme della notifica e delle ricerche dell’appellante si posero per la prima volta in grado di appello, essendo il C. rimasto contumace nel corso del giudizio di primo grado, onde la legittimità della produzione di una prova precostituita in quel grado a seguito dell’eccezione di nullità degli atti sollevata soltanto in quella sede dall’appellante) per la prima volta in sede di giudizio di cassazione, nè, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indica in quale fase del processo di appello l’eccezione, all’esito della rilevata e lamentata inammissibilità della produzione documentale de qua (contenuta nella comparsa di risposta dell’appellata) sia stata tempestivamente sollevata in quel grado di giudizio e illegittimamente pretermessa dal giudice territoriale in sentenza (in seno alla quale, di tale eccezione, non si rinviene traccia alcuna, altre e diverse questioni essendo state poste dall’appellante in quella sede).

Con il terzo motivo, si denuncia contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il motivo (in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.) si conclude con la seguente sintesi espositiva del fatto controverso e decisivo in relazione al quale il capo motivazionale della sentenza d’appello si assume contraddittorio:

La corte di appello di Roma ha fondato la propria pronuncia su un documento depositato per la prima volta dall’appellata in sede di gravame – anzichè ritenerlo non esaminabile in quanto tardivamente prodotto – e sulla scorta di tali nuove risultanze probatorie, per concludere nel senso della legittimità dell’esperimento della notifica dell’atto di citazione originario direttamente ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ha affermato la rilevanza delle dichiarazioni rese da tale sig. P. all’agente notificatore scozzese circa la presunta irrintracciabilità del C. di B. in (OMISSIS).

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Inammissibile nella parte in cui, sotto il diverso profilo del vizio motivazionale, solleva nuovamente la (inammissibile) questione della tardività della produzione documentale da parte dell’appellata.

Infondato nella parte in cui riproduce integralmente la medesima doglianza già rappresentata alla corte capitolina e da questa correttamente respinta – con ragionamento esente da vizi logico- giuridici, e perciò solo non censurabile in questa sede – sulla condivisibile e condivisa premessa (Cass. 7827/05, 322/07) della presunzione di veridicità delle dichiarazioni P. all’agente notificatore (f. 6 della sentenza oggi impugnata), onde l’onere (inevaso), per l’appellante oggi ricorrente di provarne la falsità ideologica secondo gli appositi strumenti all’uopo predisposti dal codice di rito.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

Vista la regula iuris adottata dalla sentenza impugnata – secondo cui il ricorso immediato al procedimento notificatorio di cui all’art. 143 c.p.c. era esperibile in quanto l’assunzione di informazioni sarebbe stata inutile – dica la corte di cassazione se l’applicazione dell’art. 143 c.p.c. presupponga comunque l’esperimento di indagini volte ad individuare la residenza, la dimora o il domicilio del notificando e se la valutazione circa la correttezza o meno dell’esperimento della notifica secondo il rito degli irreperibili debba essere fondato su un giudizio ex ante o ex post rispetto al perfezionamento di tale notifica. Il motivo è infondato.

Come correttamente rilevato dalla corte di appello e condivisibilmente evidenziato dalla controricorrente, l’omissione di ricerche (alla luce della stessa giurisprudenza citata dalla difesa del C.: Cass. ss.uu. 6737/02) assume rilievo solo quando esse avrebbero consentito al notificante di venire a conoscenza della nuova residenza del convenuto, onde, nella specie, in mancanza di allegazione (e tantomeno di prova) di relativa comunicazione al consolato della nuova residenza, le informazioni presso l’autorità consolare scozzese si sarebbero rivelate del tutto inidonee allo scopo (di qui la condivisibile conclusione della addebitabilità della mancata partecipazione al processo di primo grado alla esclusiva negligenza del convenuto oggi ricorrente).

Con il quinto motivo, si denuncia contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorrente evidenzia, quale fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria, che la corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello proposto dall’odierno ricorrente alla luce delle preclusioni istruttorie che si erano prodotte in danno del medesimo – contumace nel primo grado di giudizio – senza considerare il fatto che la dichiarazione di contumacia era in realtà conseguita ad una notifica della citazione introduttiva palesemente nulla.

Il motivo è evidentemente assorbito in tutto quanto già in precedenza osservato in relazione alle doglianze che precedono, nessuna nullità della citazione introduttiva essendo, nella specie, legittimamente predicabile così come correttamente opinato dal giudice territoriale, onde la inutilizzabilità del documento – non prodotto in primo grado – comprovante una pretesa cessione del credito a terzi con atto notificato alla Amministrazione finanziaria debitrice.

IL RICORSO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA. Con il primo e umico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ministero ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta di accertamento dell’improcedibilità dell’azione esecutiva in quanto domanda nuova.

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

Dica la corte se, qualora la sentenza di primo grado resa ex art. 549 c.p.c. abbia dichiarato esistente l’obbligo del terzo sotto condizione del passaggio in giudicato di due sentenze, e nel giudizio di appello avverso questa sentenza il terzo pignorato eccepisca che, per effetto della rinuncia ai relativi giudizi, spiegata dall’attore in sede di transazione, le sentenze di cui sopra non potranno mai passare in giudicato, il giudice di appello che dichiari inammissibile tale eccezione ex art. 345 c.p.c. perchè non proposta in primo grado incorra in violazione del principio di diritto per cui ogni domanda o eccezione proposta in giudizio deve essere sorretta da un interesse ex art. 100 c.p.c., sicchè le domande e le eccezioni non proponibili in primo grado per carenza di interesse non possono qualificarsi automaticamente come nuove se proposte in appello, con il duplice corollario, applicabile al caso concreto: a) che l’interesse del terzo a far valere l’impossibilità sopravvenuta della condizione può dirsi venuto ad esistenza solo con il deposito della sentenza che ha accertato a suo carico il debito sottoposto a condizione sospensiva;

b) che la relativa eccezione è ammissibile se dedotta in appello, non configurando ius novo rum ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 345 c.p.c.. Il motivo è infondato.

La domanda di accertamento dell’improcedibilità dell’azione esecutiva, difatti, è stata dalla corte di appello condivisibilmente ritenuta destinata ad essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione, volta che essa appariva diretta a contrastare la pretesa del creditore a procedere in executiviis. Non senza considerare – va aggiunto, così integrandosi la motivazione della sentenza di merito – che la novità della domanda scaturiva dal mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrante pretesa affatto diversa, per sua intrinseca natura, rispetto a quella oggetto del primo giudizio, essendo stati dedotti in appello fatti costitutivi (cessione di credito, transazione) volti a sostenere una diversa pretesa funzionale all’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione rispetto al procedimento di primo grado.

Entrambi i ricorsi sono pertanto rigettati.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 17.200, di cui Euro 200 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1421 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso rubricato al n. 1858 del 2000 di registro generale la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 marzo 2000 – unitamente all’allegata relazione redatta dalla polizia municipale e dai tecnici comunali in data 25 febbraio 2000 e all’ordinanza di sospensione dei lavori del 21.1.2000 – con il quale il comune di Figino Serenza ha ordinato la demolizione di opere realizzate abusivamente sull’area di sua proprietà per carenza di autorizzazione edilizia. La ricorrente ha proposto, altresì, istanza risarcitoria.

Con successivo provvedimento dirigenziale del 30 maggio 2000, l’amministrazione intimata ha annullato in via di autotutela l’ordinanza del 3 marzo 2000, qualificando le opere abusive come realizzate in assenza di concessione edilizia e disponendo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio scaturente dal verbale di sopralluogo in precedenza effettuato. Tale atto veniva impugnato dalla ricorrente con il ricorso rubricato al n. 2586 del 2000 di registro generale, nel quale la stessa deduceva, essenzialmente, la violazione delle proprie garanzie partecipative e la carenza di motivazione, presentando, altresì, istanza risarcitoria.

Il 12 gennaio 2001 veniva emessa una nuova ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di concessione edilizia e di ripristino del terreno. Anche tale ordinanza veniva impugnata con ricorso n. 917 del 2001, con il quale l’interessata deduceva, tra l’altro, la violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 4, 7 e 13 della legge n. 47 del 1985, nonché vari profili di eccesso di potere, formulando, altresì, istanza risarcitoria..

Con ordinanza n. 1045/01 del 6 aprile 2001 la sezione II di questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, ritenendo sussistente il vizio di carenza di motivazione con specifico riferimento al contrasto con la normativa urbanisticoedilizia dei manufatti singolarmente considerati.

Nonostante la concessione della misura cautelare, il 18 maggio 2001 la società ricorrente, per risolvere definitivamente la controversia, presentava istanza di concessione edilizia per la realizzazione sul terreno di sua proprietà di due capannoni prefabbricati gemelli per una superficie coperta complessiva di mq. 1813 destinati a magazzino e a ricovero attrezzature inerenti l’attività agricola e di contestuale demolizione e allontanamento di tutti i manufatti temporaneamente depositati sull’area in questione.

Il comune intimato provvedeva, allora, ad adottare (con deliberazione del consiglio comunale del 6 maggio 2002) e ad approvare (con deliberazione del consiglio comunale del 23 luglio 2002) una variante al PRG con procedura in forma semplificata delle NTA disciplinanti la zona E3 agricola, assumendo a fondamento di tale variante alcune carenze di tipo normativo ed alcune incoerenze tra l’azzonamento e lo stato del territorio.

Anche tali deliberazioni venivano impugnate dalla ricorrente mediante il ricorso rubricato al n. 3327 del 2002 di registro generale, con il quale l’interessata deduceva la violazione dell’art. 2 della legge della regione Lombardia n. 23 del 1997, dell’art. 2 della legge regionale n. 93 del 1980, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 41 e 44 della Costituzione, oltre all’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e per contraddittorietà con precedente normativa tecnica attuativa. La ricorrente formulava, altresì, istanza risarcitoria.

Il comune intimato si costituiva in tutti i giudizi, chiedendo la reiezione dei medesimi per infondatezza nel merito e controdeducendo specificamente alle singole doglianze.

Successivamente le parti costituite presentavano memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 i ricorsi venivano trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

La controversia all’esame del collegio concerne l’adozione da parte del comune di Figino Serenza di diversi provvedimenti sanzionatori aventi ad oggetto alcuni manufatti realizzati abusivamente dalla società ricorrente, titolare di azienda agricola, su terreno di sua proprietà.

Il collegio ritiene, in via preliminare, di disporre la riunione dei ricorsi per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Con riferimento al ricorso rubricato al n. 1858 del 2000, avente ad oggetto essenzialmente l’ordinanza di demolizione n. 3 del 3 marzo 2000, deve rilevarsi che, come emerge dalla narrativa dei fatti in precedenza esposta, tale provvedimento è stato già annullato in via di autotutela dall’amministrazione intimata con successivo provvedimento n. 5 del 30 maggio 2000, con il quale è stata disposta la continuazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della ricorrente. Non sussiste, dunque, più interesse alla decisione del ricorso, del quale deve dichiararsi l’improcedibilità, né alcun danno può essere scaturito da un provvedimento già annullato dopo meno di tre mesi dalla sua emanazione e mai portato ad efficacia.

Il secondo ricorso, invece, rubricato al n. 2586 del 2000 e proposto avverso l’ordinanza n. 5/2000 succitata, deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse alla decisione dello stesso, in quanto il provvedimento oggetto dell’impugnazione non può ritenersi lesivo della posizione della ricorrente nella parte in cui ha disposto l’annullamento in via di autotutela della precedente ordinanza di demolizione, mentre nella parte in cui ha stabilito la continuazione del procedimento sanzionatorio instaurato nei confronti della ricorrente è stato superato dall’adozione della nuova ordinanza di demolizione n. 1 del 12 gennaio 2001, conclusiva del procedimento ed unico provvedimento effettivamente lesivo per la ricorrente e del quale la medesima ha interesse ad ottenere l’annullamento. Per le stesse ragioni, alcun danno può essere derivato dall’emanazione dell’ordinanza n. 5/2000.

L’ordinanza di demolizione n. 1 del 12 gennaio 2001 è stata impugnata con il ricorso n. 917 del 2001.

Tale ricorso è fondato, aderendo, il collegio, alla motivazione già espressa dalla seconda sezione del Tribunale in sede cautelare.

Si osserva, in proposito, che le opere realizzate dalla ricorrente ed elencate nel rapporto di servizio n. 7/2000 del primo febbraio 2000 e nella successiva relazione del 25 febbraio 2000, nonché nell’ordinanza n. 1 del 12 gennaio 2001, sono state ritenute tutte indistintamente soggette a regime concessorio perché causa di una trasformazione del fondo con caratteristiche di permanenza e definitività, ricadenti, dunque, nell’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 7 della legge n. 47/85.

Il comune ne ha, quindi, ordinato la demolizione, oltre a disporre la contestuale rimozione delle opere di urbanizzazione alle stesse connesse ed al ripristino dello stato del terreno anteriore e la sua sistemazione tramite la rimozione dei lavori di scavo e riempimento come descritti nella succitata relazione.

Tale modus operandi non può ritenersi legittimo, in quanto non considera la qualificazione giuridica delle singole opere descritte, non tutte edili e non tutte necessitanti della concessione edilizia per la loro realizzazione (si pensi, ad esempio, alle recinzioni interne e alle cancellate in legno ed in metallo).

In considerazione di tale qualificazione indifferenziata delle opere realizzate, sussiste una carenza di motivazione con specifico riferimento al contrasto con la normativa urbanisticoedilizia dei manufatti singolarmente considerati, come già osservato nell’ordinanza emessa in sede cautelare.

Occorreva, infatti, individuare le singole opere realizzate in difformità dalla normativa urbanistica e determinarne il rispettivo regime edilizio.

Riguardo all’istanza risarcitoria, deve osservarsi che la sospensione del provvedimento in sede cautelare ha impedito il verificarsi del paventato pregiudizio.

Riguardo, infine, al ricorso n. 3327 del 2002, proposto avverso le delibere di adozione ed approvazione della variante in forma semplificata del PRG del comune di Figino Serenza nella parte relativa alla zona agricola E3, il collegio ritiene che lo stesso sia parimenti fondato e meriti, dunque, accoglimento.

Premesso che la procedura in forma semplificata per l’adozione della variante al PRG deve essere analiticamente motivata in relazione alle tassative ipotesi previste dall’art. 2 della legge regionale n. 23/97, la deliberazione impugnata di adozione della variante non indica alcuna reale motivazione in ordine a tale scelta, recando solo un generico riferimento ad alcune carenze di tipo normativo ed alcune incoerenze tra l’azzonamento e lo stato del territorio, ma non riportando alcun concreto riferimento a tale carenza normativa od incoerenza tra azzonamento e stato del territorio con riferimento alla normativa tecnica di attuazione della zona agricola, che ha inteso variare.

Nella fattispecie in questione, l’amministrazione ha, in realtà, apportato alla disciplina della zona agricola modifiche tali da farne derivare una rideterminazione ex novo, in contrasto con le previsioni della lettera i) dell’art. 2 della L.R. n. 23/97 – secondo il quale l’utilizzazione di tale procedura è ammissibile per le varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree – ed anche in contraddizione con la legge regionale n. 93/1980, allora vigente. Tanto si ricava, in particolare, dall’art. 29.1 delle NTA, come modificato, in base al quale: "La edificazione della residenza è ammessa solo in ambiti nei quali è presente l’attività dell’impresa agricola e le relative attrezzature agricole, con strutture aventi una superficie coperta di almeno 1.000 mq., oppure serre fisse non stagionali di almeno 500 mq.".

Tale modificazione introduce una notevole limitazione al diritto di abitazione dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda rispetto alle previsioni dell’art. 2 della succitata legge regionale, che contempla esclusivamente indici di densità fondiaria per le abitazioni dell’imprenditore agricolo, presupponendo il necessario svolgimento dell’attività mediante l’utilizzazione di superfici coperte di almeno 1000 mq. oppure con serre fisse non stagionali di almeno 500 mq., ponendosi, dunque, in contrasto con le finalità della stessa legislazione regionale, che consente senza alcuna limitazione l’edificazione della residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda in coerenza con lo scopo di promozione dell’attività produttiva nelle zone agricole.

Inoltre, tale restrizione pare confermata dalla previsione della obbligatoria distanza di 300 metri dalle zone edificabili di qualunque tipo di nuovo insediamento.

Del resto, la volontà di apportare tali rilevanti modificazioni alla disciplina della zona agricola emerge dall’esame della delibera del 23 luglio 2002 di approvazione della variante, ove alla pagina 3 si legge che: "Allo scopo di tutelare le imprese agricola "vere" ed evitare che qualcuno si improvvisi agricoltore all’unico scopo di costruirsi una villetta in area agricola… l’Amministrazione Comunale ha disposto che l’edificazione della residenza sia ammessa solo in ambiti nei quali è presente l’attività dell’impresa agricola e le relative attrezzature agricole purchè queste ultime, di superficie coperta di almeno 1000 mq o di 500 mq per quelle relative ad allevamenti di animali di piccole dimensioni o relative serre. Per quanto riguarda le distanze delle nuove strutture agricole dalle zone edificabili (300 mt) la disciplina proposta dall’Amministrazione Comunale mira a tutelare aree di interesse ambientale oltre che a evitare situazioni di incompatibilità fra l’attività agricola e le altre funzioni insediate sul territorio".

Restando impregiudicati i rilievi succitati in ordine all’intrinseca illegittimità di tali previsioni in relazione alle disposizioni della legge regionale n. 93/1980, è innegabile che la variante contenga rilevanti innovazioni alla disciplina della zona agricola e che dovesse, quindi, essere adottata con procedura ordinaria.

Il ricorso merita, dunque, accoglimento.

Non può darsi luogo, invece, all’accoglimento dell’istanza di risarcimento del danno, non essendo stata la stessa supportata da alcuna documentazione probatoria.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso n. 1858 del 2000 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quello n. 2586 del 2000 deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre i ricorsi nn. 917 del 2001 e 3327 del 2002 devono essere accolti, assorbendosi le ulteriori doglianze e disponendosi, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti con i medesimi impugnati.

Le istanze di risarcimento del danno devono essere, invece, respinte.

Le spese del giudizio tra la ricorrente ed il comune intimato seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per dichiararne l’integrale compensazione tra la ricorrente e la regione Lombardia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso n. 1858 del 2000; dichiara inammissibile il ricorso 2586 del 2000; accoglie i ricorsi nn. 917 del 2001 e 3327 del 2002, come in motivazione. Respinge le istanze di risarcimento dei danni.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di tutti i giudizi nei confronti della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 4000, compresi gli oneri di legge. Compensa le spese tra la ricorrente e la regione Lombardia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 20-06-2011, n. 24544 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sore del M., che insiste nell’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Z.L. e M.L. ricorrono in cassazione avverso la sentenza, in data 26.06.20101, della Corte d’Appello di Torino di conferma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Cuneo il 16.03.2007 in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.

In sintesi il fatto, come ritenuto dai giudici del merito, per una migliore comprensione dei motivi posti a base del ricorso.

Il giorno 11 marzo 2003, si infortunava sul lavoro Me.

G., che unitamente al collega Z.L., stava potando le siepi nel comune di Cuneo, presso il canile municipale. I due avevano deciso di utilizzare, come ponteggio mobile, il motocarro Ape in loro dotazione, per acquistare altezza e compiere il lavoro di potatura più agevolmente, cosicchè lo Z. si era messo alla guida del mezzo per spostarlo, a mano a mano che il lavoro procedeva, mentre il ME. stava a bordo, in piedi sul pianale. Durante uno di questi spostamenti, avendo il Me. in mano il tagliasiepe acceso ed avendo perso l’equilibrio, cadeva entrando in contatto con la lama dell’attrezzo e si tagliava un dito. A seguito dell’infortunio, il lavoratore restava assente dal lavoro per più di due mesi ed al medesimo veniva riconosciuta un’invalidità permanente del 4%. Emergeva che il ME. era stato obbligatoriamente assunto in quanto invalido al 50% per schizofrenia e, quindi, rientrante nelle categorie di lavoratori "protette". Ed infatti era stato previsto che gli fossero affidati compiti semplici, ripetitivi e non impegnativi; a stretto rigore, l’uso del tagliasiepe non gli era inibito, ma solo sotto il continuo controllo di un terzo.

Veniva accertato che il tagliasiepe usato era a norma secondo le regole antinfortunistiche.

L’ipotesi di accusa muoveva dalla ritenuta non correttezza dell’operazione di taglio della siepe, servendosi del pianale del motocarro anzichè di un ponteggio per elevarsi e dall’affidamento dell’uso del tosasiepi al Me., soggetto non adatto a questo tipo di operazione.

Dunque, si procedeva a carico dello Z., compagno di lavoro, per una condotta gravemente imprudente e costituente violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5 e art. 2, lett. a) ed f), avendo deciso di rimettere al ME. l’uso del tosasiepi in una situazione di pericolo ed avendolo fatto salire sul pianale del motocarro da lui condotto senza che la p.o. interrompesse il funzionamento delle lame e senza tener conto delle indicazioni di B., capocantiere preposto, che pure li aveva invitati ad usare il ponteggio mobile messo a loro disposizione.

Si procedeva anche nei confronti del B. e di M. L., a capo della struttura del servizio che curava il verde pubblico, e quindi nella qualità di "datore di lavoro" per avere omesso di specificare la sorveglianza cui sottoporre il Me. nell’esecuzione di mansioni semplici e ripetitive cui poteva essere adibito, e di specificare il divieto all’uso di attrezzi pericolosi per il Me. a tutto il personale adibito a "collaborare" con costui con violazione del disposto del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. c) ed f).

All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale, ritenuta realmente verificatasi l’ipotesi accusatoria, affermava la penale responsabilità degli odierni ricorrenti assolvendo il B..

La Corte d’Appello, facendo proprio l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha rigettato i motivi posti a base del gravame di merito.

Lo Z., con un primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Premesso che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che il Me. si tagliava un dito mentre in realtà subiva una frattura esposta al quarto dito della mano destra, si adduce che, come emerso dall’istruttoria dibattimentale, era prassi ordinaria per tutti i lavoratori salire sul cassone del motomezzo per tagliare le siepi alte, nè avevano mai ricevuto alcuna indicazione in senso contrario. Tant’è che sia il B. che il responsabile direttivo, R., durante le fasi di controllo, li avevano visti utilizzare il pianale del motocarro senza sollevare obiezioni. In tal senso testimoniavano altri operai addetti alle medesime mansioni. In ragione di tanto si argomenta che non si può addebitare allo Z. la procedura lavorativa contestata su cui non avevano avuto mai nulla da osservare nè il R. e nè il D., suoi diretti superiori.

Inoltre, la tesi della Corte dello spostamento del motomezzo da parte dello Z. mentre il Me. impugnava il tosasiepe in funzione è contraddetta dallo stesso Me., che ha affermato che, quando l’Ape, guidata dal ricorrente, si è mossa in base al solito avviso verbale "vai avanti", egli per distrazione aveva dimenticato di spegnere l’attrezzo. Dunque, l’incidente si è verificato per mero errore della p.o., non è dipeso dalla perdita di equilibrio per lo spostamento del veicolo, perchè, se il tagliasiepe fosse stato spento, la caduta del Me. non avrebbe avuto alcun effetto lesivo.

Il ricorrente evidenzia, altresì, altri elementi concorrenti nella produzione dell’infortunio ma estranei alla sua responsabilità: a) il tosasiepe era sprovvisto di protezione anti-urto; b) entrambi gli operai operavano senza le cuffie otoprotettrici e di occhiali antinfortuni senza che il capo operaio B. intervenisse; c) non è stato loro imposto di usare un trabattello mobile; d) tra il Me. e lo Z. non vi erano rapporti gerarchici, entrambi erano inquadrati nella categoria A, per cui in capo al ricorrente non sussistevano poteri di controllo e, per altro, non era stato avvertito dei problemi di salute della p.o.; e) il responsabile del servizio di sicurezza, così come prescrive "il documento della sicurezza" adottato dal comune di Cuneo avrebbe dovuto provvedere con continuità a richiamare l’attenzione degli addetti sull’argomento sicurezza. Con un secondo motivo si eccepisce la estinzione del reato per prescrizione.

Il M.L. denuncia violazione di legge in riferimento all’art. 41 c.p., comma 2, in quanto la condotta colposa ascritta in capo al coimputato Z. è da considerarsi, in relazione al nesso causale, quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento lesivo di cui è stato vittima il lavoratore Me..

Si argomenta che il caso si specie è connotato da una condizione di pericolo sopravvenuta autonomamente creata dallo Z., al quale è ascritta l’iniziativa di aver messo in moto il motocarro senza accertarsi che il Me., che si trovava sul pianale e, dunque, in posizione di estrema precarietà dal punto di vista dell’equilibrio, avesse quantomeno spento il tagliasiepe che aveva tra le mani. In tali sensi la Corte rileva la condotta colposa dello Z. evidenziando in maniera puntuale che "…se mai si fosse fermato (lo Z. n.d.r.), avesse fatto scendere il Me., per farlo risalire a manovra di avanzamento conclusa, l’infortunio non si sarebbe verificato…".

La circostanza, costituita dalla condotta dello Z., importa l’applicazione dell’art. 41 cod. pen., comma 2 costituendo essa accadimento sopravvenuto che interrompe il nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro, che, pur – in via di ipotesi – non abbia adempiuto a tutti gli obblighi che sono propri.

L’accadimento prescinde del tutto dalle direttive esistenti circa le "limitate mansioni" cui poteva essere adibito il lavoratore. La perdita di equilibrio si sarebbe concretizzata comunque, indipendentemente dalla persona addetta ad operare sul pianale, dal momento che la condizione sopravvenuta consistita nell’improvviso ed inopinato spostamento del mezzo, non può essere correlata con presunte carenze di direttive scritte sulle mansioni semplici e ripetitive da affidare al Me., indirizzate al preposto ( B.) e, prima ancora al dirigente ( R.) della struttura tecnica del Comune.

Con un secondo motivo, ed in riferimento alle stesse osservazioni, si denuncia vizio di motivazione che ricorre tra l’affermazione della Corte del merito relativa alla eziologia che ha determinato l’evento, nella parte in cui si sostiene che la perdita di equilibrio è dipesa in via esclusiva dalla messa in moto del mezzo meccanico senza attendere che il lavoratore ne fosse disceso e avesse disattivato il tagliasiepe, e quanto posto in motivazione a fondamento del giudizio di responsabilità di esso M.. Si rileva che non è dato comprendere come la affermata assenza da parte del datore di lavoro di direttiva generale sulle mansioni semplici e ripetitive si ponga in termini di contrasto con quelle concretamente svolte dal Me., apparendo apodittica l’assunta contrarietà alla condizione di salute del lavoratore dei compiti a lui assegnati in occasione dell’infortunio.
Motivi della decisione

La sentenza va annullata per essere il reato contestato estinto per prescrizione, indipendentemente dall’applicazione, per il principio del favor rei, tenuto conto della data di commissione del reato, della disposizione di cui al combinato disposto dell’art. 157 c.p., n. 4 e art. 160 c.p., u.p. nella loro formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 251 del 2005, o del termine di prescrizione prevista da quest’ultima disposizione legislativa, essendo i rispettivi termini prescrizionali identici (anni sette e mesi sei).

Quanto ai motivi posti a base del ricorso degli imputati si evidenzia che, in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.

Il sindacato di legittimità circa la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2 deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una sua pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l’operatività estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall’art. 129 c.p.p., l’esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all’imputato, deve prevalere l’esigenza della definizione immediata del processo (v. da ultimo Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. Rv. 244275). Comunque, per completezza di motivazione, si osserva che il primo motivo, posto a base del ricorso dello Z., è infondato. Ed infatti, condivisibile è l’argomentazione dei giudici di merito nell’aver correttamente ritenuto che le modalità con le quali, al momento dell’infortunio, veniva eseguita la potatura laterale della siepe, erano contrarie, non solo alle istruzioni contenute nel manuale d’uso del tosasiepi (le quali prescrivono di accertarsi sempre, prima di utilizzare l’apparecchio, " che i piedi abbiano un appiglio sicuro" e di "mai lavorare su superfici instabili"), ma anche e soprattutto ad elementari regole di prudenza e di buon senso. Di conseguenza la giustificazione da parte del ricorrente di aver adottato le modalità operative di potatura delle siepi abitualmente eseguite per lavori analoghi dagli operai del Comune di Cuneo e che nessuno dei suoi superiori gli aveva mai contestato la regolarità di tali modalità, non può trovare alcuna adesione, in punto di diritto, essendo puntuale l’osservazione, del Tribunale prima e della Corte d’Appello poi, che l’eventuale tolleranza, mostrata al riguardo dai superiori gerarchici, non può valere a rendere legittima una siffatta prassi, contraria, come rilevato, ad elementari regole di prudenza dettate dal buon senso e dalla comune esperienza.

Irrilevante poi è la dedotta assenza di rapporto gerarchico tra lo Z. e la p.o. Me., essendo del tutto evidente che la posizione di garanzia è stata assunta di fatto dal primo, laddove ha dato disposizioni al secondo di operare con il tagliasiepe su di un motoveicolo in movimento. Sul punto la Corte del merito ha osservato che nella distribuzione del lavoro al Me. fu dato l’incarico di tagliare ad altezza le siepi, mentre allo Z. fu affidata la guida del mezzo per farlo avanzare, a mano a mano che il lavoro procedeva e, molto verosimilmente, dei due, solo quest’ultimo poteva guidare l’autocarro, e, dunque, la divisione dei compiti fu necessitata, con la conseguenza che era onere (rectius: obbligo) del ricorrente accertarsi, indipendentemente dall’uso anomalo che si era deciso di fare dell’automezzo, che prima di fare avanzare lo stesso, che il Me. avesse spento il tagliasiepe.

Ed ancora, quanto all’asserita ignoranza del disturbo mentale e, comunque, delle non perfette condizioni di salute del Me., correttamente è stato evidenziato che tali menomazioni psicofisiche hanno solo aumentato la pericolosità delle modalità operative di per sè non sicure, posto che chiunque in quelle condizioni avrebbe potuto perdere l’equilibrio con conseguenze analoghe a quelle subite dalla p.o.. Peraltro, la Corte territoriale evidenzia un dato di fatto che non può essere trascurato nella complessiva valutazione del comportamento addebitato al ricorrente: il Me. era perfettamente conosciuto come soggetto con i suoi disturbi, ben visibile a detta dei testimoni, quali B. e V., e, dunque, a maggior regione si imponeva l’adozione di regole di particolare prudenza.

Quanto poi alla dedotta interruzione del nesso causale per colpa esclusiva della p.o. che non avrebbe, per suo errore, spento il tagliasiepe durante lo spostamento del mezzo, si osserva che il lavoratore eseguiva la prestazione demandatagli e dunque, non teneva un comportamento abnorme o comunque estraneo alla sfera della lavorazione in corso. Non si può certo appellare al principio dell’affidamento atteso che, come già esposto, lo Z. avrebbe dovuto, oltre che imporre, pretendere lo spegnimento del tagliasiepe prima di mettere in movimento il motofurgone.

Parimenti sono irrilevanti gli altri elementi indicati dal ricorrente e ritenuti, invece, da questi concorrenti, nella produzione dell’evento, V. lett. a), b), c) ed e) della parte narrativa.

Il motivo principale su cui si basa il ricorso del M. è parimenti infondato. Non si può certo valutare il comportamento dello Z., come contestato e come ritenuto dai giudici, come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro. Il ricorrente, come chiaramente emerso dall’istruttoria dibattimentale (il M., nella sua qualità di dirigente del settore Gestione del territorio del Comune di Cuneo, ha avuto cura di informarsi circa le limitazioni lavorative a carico del Me. e ha discusso in merito ad esse in riunione con il medico competente e con il geom. R., responsabile dell’Ufficio Verde pubblico), era ben al corrente delle precarie condizioni di salute del Me., ma non risulta che egli ne abbia informato i preposti, tant’è, come puntualmente rileva la Corte del merito, l’operaio non solo fu chiamato ad usare il tagliasiepe, di per sè pericoloso, ma addirittura fu disposto che lo usasse sul pianale di un autocarro per lavorare in altezza. Il ricorrente, in qualità di datore di lavoro, titolare di quella posizione di garanzia specifica per la tutela della salute dei prestatori di lavoro, avrebbe dovuto imporre ai preposti di comporre le squadrette di lavoro in modo da assegnare lavori semplici al Me.. Ed ancora correttamente in sentenza in ordine alla deduzione difensiva del ricorrente, ribadita anche con l’odierno ricorso, secondo cui in quelle condizioni di lavoro, caratterizzate da un equilibrio instabile del lavoratore, l’infortunio si sarebbe comunque verificato indipendentemente dalla persona addetta ad operare sul pianale, si risponde con l’osservazione che è fondato ipotizzare che una persona più capace di badare a se stessa avrebbe evitato di mettersi in una situazione di ulteriore pericolo spegnendo l’attrezzo nel momento in cui il furgone avanzava.

In effetti non si contesta, sia con i motivi di appello che con quelli oggetto di questo giudizio, la specifica posizione di "garanzia" del ricorrente derivante dall’essere il datore di lavoro quanto, piuttosto, il comportamento di altro dipendente, trascurandosi, però, di evidenziare che quest’ultimo non aveva da lui ricevuto informazioni che avrebbero evitato l’infortunio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 24772

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Esaminando domanda di equa riparazione proposta da D.G. per l’eccessiva durata del procedimento proposto e durato, innanzi alla Corte dei Conti, dal 1982 al 2007, la Corte di Napoli con decreto 13.01.2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della procura questa essendo stata rilasciata al difensore su foglio separato (redatto con caratteri di stampa diversi da quelli dell’atto, privo di numerazione di pagina e difettante di alcun riferimento alla Autorità invocata). Per la cassazione di tale decreto il D. ha proposto ricorso il 11.06.2010, resistito da controricorso 23.7.2010, nel quale ha censurato la commessa violazione dell’art. 83 c.p.c.. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è meritevole di condivisione, per le ragioni che appresso si espongono sinteticamente, Va infatti rammentato il principio ribadito da Cass. 29785 del 2008 (alla quale adde 16907 del 2006) dalla quale è stata tratta la massima che recita: "La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito ai ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza, dalla parte, del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede;

nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata".

Il decreto impugnato – come denunziato – si è sottratto alla osservanza di tale principio, al quale il Collegio intende dare pieno seguito anche alla luce della conforme pronunzia di Cass. 21176 del 2011, e pertanto merita di essere cassato. La controversia ben può essere decisa nel merito, non venendo in rilievo nè esigenze valutative nè margini di apprezzamento dei fatti. Va escluso, infatti, che abbia alcun fondamento la questione, assorbita dalla Corte di merito, relativa alla eccepita prescrizione (ritenendo il Collegio di dare seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte: da Cass. 27719 del 2009 a Cass. 478 del 2011). Del pari va esclusa alcuna consistenza alla ulteriore questione in diritto posta alla Corte e dalla stessa assorbita, quella afferente l’assenza della istanza D.L. n. 112 del 2008, ex art. 54, conv. in L. n. 133 del 2008 (ritenendo il Collegio che nè l’art. 54 citato si applichi ai procedimenti innanzi alla Corte dei Conti nè che detta disposizione possa comunque riquardare altro che i processi successivi alla sua entrata in vigore: cfr. Cass. 25833 del 2010 e 115 del 2011). Tanto premesso, devesi prendere atto della irragionevole durata del processo – circa 25 anni per un unico grado innanzi alla Corte dei Conti – e quindi ben può procedersi alla liquidazione dell’indennizzo dovuto, alla stregua dei parametri da questa Corte adottati costantemente. Si determina pertanto l’indennizzo in Euro 12.500 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, spettante all’odierno ricorrente. Si regolano le spese secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo nel merito, condanna il Ministero a corrispondere al ricorrente Euro 12.500 oltre interessi dalla domanda al saldo ed a versare le spese di giudizio che determina per il giudizio di merito in Euro 1.140 (490+ 600 +50) oltre spese generali ed accessori e per il giudizio di legittimità in Euro 965 (865 + 100) oltre spese generali ed accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.