Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4476 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale regionale amministrativo per la Campania la società G. L. a r.l. impugnava, assumendone l’illegittimità per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere:

– la delibera n. 44 del 14 febbraio 2006 della A.S.L. CE/2, avente ad oggetto la revoca dell’appalto triennale di disinfestazione, aggiudicato con delibera n. 736/04, nonché dell’appalto triennale di prelievo e smaltimento di rifiuti speciali, aggiudicato con delibera n. 23 del 5 maggio 2004;

– gli atti adempitivi e connessi del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario della A.S.L.;

– l’ informativa prefettizia antimafia comunicata in data 30 novembre 2005, nonché la successiva informativa della medesima autorità del 12 gennaio 2006.

Con successivi motivi aggiunti la società G. L. estendeva l’ impugnativa avverso i seguenti provvedimenti:

– nota prot. n. 2004 del 23 marzo 2006 dell’Ufficio economato dell’ A.S.L. CE/2., concernente il subentro del raggruppamento Ionio Ecologica e Bifolco & C. s.r.l. nel servizio di prelievo e smaltimento di rifiuti speciali, come da delibera n. 46 del 16 febbraio 2006;

– delibera dell’ A.S.L. CE/2, concernente il subentro della SIGECO s.r.l. nel servizio di sanificazione ambientale, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

– nota del Prefetto di Caserta prot. n. 1410/12B16/Ant/Area I del 18 novembre 2005;

– informativa antimafia prot. n. 1410/12b.16/Ant/Area I del 4/2/2005, unitamente a tutti gli atti istruttori degli organi di polizia ad essa preordinati e connessi.

Con sentenza n. 7211 del 2006 il Tribunale regionale rilevava che l’informativa del Prefetto impugnata era sostanzialmente confermativa di precedente atto di interdittiva n. 546/12B16/Ant/Area I del 9 maggio 2005 – annullato dal Tribunale amministrativo per la Lombardia con sentenza n. 1878 del 2006 – adottato dalla stessa Autorità sulla scorta dei medesimi atti istruttori, salvo nuova segnalazione del C.E.D. del Dipartimento della pubblica sicurezza del 10 dicembre 2005, non recante però nuovi elementi nei confronti della soc. G. L. per il periodo intercorrente fra l’emissione della prima e della seconda informativa.

Il Tribunale regionale dichiarava, pertanto, il ricorso in parte inammissibile, stante l’effetto caducante dell’annullamento del provvedimento iniziale nei confronti di atti di esso meramente confermativi. Analogo effetto caducante era riconosciuto relativamente agli atti consequenziali adottati dall’ A.S.L. di Caserta 2, una volta venuto il presupposto giustificativo costituito dalla misura interdittiva.

Appella il Ministero dell’ interno che, con un unico mezzo di impugnativa, ha dedotto che il Tribunale regionale, una volta dichiarato il ricorso inammissibile avverso l’informativa antimafia, avrebbe dovuto assumere identica statuizione con riferimento alla richiesta di annullamento degli atti della A.S.L. che, per effetto delle stessa decisione, sono rimasti caducati di fatto per mancanza del medesimo presupposto.

Si è costituita in giudizio la G. L. s.r.l., che ha contrastato in controricorso il motivo di impugnativa e, con appello incidentale condizionato, ha rinnovato le censure formulate avverso i provvedimenti impugnati in prime cure.

Si è altresì costituita la A.S.L. CE/2, che ha anch’essa chiesto la riforma della sentenza appellata per non aver dichiarato inammissibile il ricorso avverso gli atti da essa emanati sulla scorta dell’informativa antimafia del 12 gennaio 2006, annullata dal Tribunale regionale amministrativo per la Lombardia.

In sede di note conclusive la società G. L. e la A.S.L. CE/2 hanno ribadito le proprie tesi difensive

All’udienza del 24 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è infondato.

2.1). Il primo giudice – con statuizione non oggetto di contestazione – ha accertato la natura meramente confermativa dell’informativa rilasciata in data 12 gennaio 2006 dal Prefetto di Caserta ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, con ogni effetto sul piano processuale sull’ammissibilità del ricorso essendo stato l’atto confermato annullato con sentenza del Tribunale regionale amministrativo per la Lombardia n. 1878 del 2006.

Diversa è, invece, la natura degli atti dell’ A.S.L. CE/2 che, sulla scorta dell’ interdittiva prefettizia, hanno revocato i contratti di appalto dei servizi di disinfestazione prelievo e smaltimento di rifiuti speciali, per la durata di un triennio, aggiudicati in favore della G. L. s.r.l., ed affidato in servizi medesimi ad altre imprese.

Si tratta di provvedimenti che per la prima volta sono intervenuti in ordine ai rapporti contrattuali in argomento e che non rivestono, quindi, natura di atti di conferma di determinazioni pregresse.

Il primo giudice, pertanto, in accoglimento del ricorso in parte de qua ha correttamente disposto l’annullamento delle determinazioni risolutive dei rapporti contrattuali, ove si consideri che – indipendentemente dalla qualificazione formale del vizio riscontrato come invalidità caducante o invalidità viziante – rileva sul piano sostanziale che, una volta riconosciuta l’illegittimità dell’ interdittiva del Prefetto, si determina in via derivata e consequenziale l’effetto viziante di ogni provvedimento che in detta statuizione trovi il suo unico presupposto ed antecedente procedimentale.

L’appello va quindi respinto.

In relazione agli interessi coinvolti dalla controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 01-08-2011, n. 30447

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19.3.2009 il Tribunale di Napoli condannava D. B.G. alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1.200 di multa ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, per il reato di cui agli artt. 110 e 56 c.p., e art. 629 c.p., commi 1 e 2, con l’aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perchè, in concorso con altri, mediante minacce compiva atti Idonei diretti in modo non equivoco a costringere D.P. P., titolare di un’Impresa edile, a consegnare una somma di danaro, avvalendosi della forza intimidatrice del clan Ascione-Papale ed al fine di agevolare detto sodalizio camorrista, fatto accertato dal novembre 2007.

La Corte di appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dall’imputato, con sentenza del 24.2.2010, riformava parzialmente la decisione di primo grado riducendo la pena nella misura di anni cinque di reclusione ed Euro mille di multa; confermava, invece, la valutazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nonchè al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il D.B., denunciando con due distinti motivi di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione, affetta da illogicità, in relazione alla ritenuta aggravate di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ripercorrendo le medesime argomentazioni poste a fondamento dell’appello, il ricorrente si duole dell’assoluta carenza di elementi dimostrativi che la condotta dell’imputato sia stata posta in essere con il metodo mafioso e per agevolare il sodalizio camorrista Ascione-Papale. Tale presupposto non può essere desunto, come ritenuto dai giudici di primo e secondo grado, nè dalla circostanza che il D.B. è genero di A.R., nè dalle asserite frequentazioni del predetto con soggetti appartenenti al sodalizio, peraltro, legati da vincoli di parentela ed affinità con l’imputato. Di contro, l’insussistenza dell’aggravante è dimostrata dal comportamento della vittima, D. P.P., che ha riferito di non essersi assolutamente preoccupato per la richiesta estorsiva e per le possibili conseguenze, tanto che aveva denunciato il fatto ai Carabinieri e si era recato a discutere delle richieste estorsive. Il ricorrente lamenta, altresì, che la Corte territoriale sul punto ha richiamato ed integrato la motivazione del giudice di prime cure.

Ad avviso del ricorrente, infine, la motivazione della sentenza impugnata deve essere censurata per manifesta illogicità avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la sostanziale incensuratezza dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato con riguardo ad entrambi i profili di censura; pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le deduzioni difensive prospettate si risolvono nella sostanziale riproposizione di questioni diffusamente esaminate e congruamente decise dai giudici di merito.

1. Il D.L. n. 152 del 1991, art. 7, richieste per l’applicazione dell’aggravante che i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l’agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica – non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all’occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità -con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l’associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell’agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l’esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso.

La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l’esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un’associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Sez. 1, n. 2667, 30/01/1997, Barcella, rv.

207178; Sez. 1, n. 1327, 18/04/1994, Torcasio, rv. 197430).

L’aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso, sia che risultino ad esso estranei (S.U. n. 10, 22/01/2001; Sez. 1, n. 4898, 26/11/2008, Cutolo, rv. 243346).

2. Invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in quanto, con valutatone obiettiva, ancorata alle concrete e specifiche acquisizioni probatorie, al contesto in cui si è svolta l’azione e all’analisi del tipo di comportamenti posti in essere dall’imputato – al quale l’aggravante in esame è stata contestata in entrambe le forme – ha evidenziato che tali condotte erano idonee ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulla persona offesa e presentavano i caratteri propri dell’intimidazione, in quanto evocative dell’esistenza di una potente e radicata organizzazione di stampo camorrista.

La Corte territoriale, richiamando anche la motivazione sul punto della sentenza di primo grado, ha specificamente contraddetto l’assunto difensivo evidenziando che la persona offesa, D.P. P., ha riferito di essere stato prima convocato in un luogo notoriamente sotto l’influenza del clan facente capo ai Papale, nel quale per questa ragione non era andato; successivamente, gli era stato intimato di recarsi al parco "(OMISSIS)" che la vittima sapeva essere la roccaforte del clan Ascione. Ha, quindi, ritenuto la Corte che lo stato di intimidazione in cui venne a trovarsi il D. P. risulta evidente dal riferito tono degli interlocutori e dalla prospettazione della chiusura del cantiere che aveva ingenerato nel predetto la preoccupazione per la sicurezza del cantiere e per l’incolumità degli operai, tanto che, dopo un primo incontro con gli estorsori nel quale aveva cercato di capire quali fossero le richieste, si era determinato a denunciare i fatti ai Carabinieri, circostanza che certamente non contraddice la condizione di intimidazione.

Pertanto, la motivazione sul punto della sentenza impugnata è, all’evidenza, diffusa, logicamente articolata ed adeguatamente correlata alle circostanze di fatto emerse nel giudizio.

3. Del pari, quanto al motivo di ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che la motivazione della pronuncia impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62 bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno del pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419).

La Corte di merito, in specie, ha congruamente evidenziato – in conformità con la disposizione normativa di cui all’art. 62 bis c.p. – che non risultavano emersi elementi idonei a giustificare l’applicazione delle invocate attenuanti in favore dell’imputato, tale non potendo ritenersi il solo stato di "quasi" incensuratezza, essendo il D.B. gravato da un unico precedente per reato contravvenzionale.

A fronte di ciò il ricorrente, peraltro, non ha indicato alcun elemento specifico, diverso dalla condizione di incensuratezza volto a fondare la denunciata illogicità della motivazione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1348

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che G.Z., quale socio operativo di una impresa artigiana di costruzione e vendita di armi da caccia, è titolare di cinque licenze di pubblica sicurezza, la prima afferente appunto la fabbricazione di armi comuni da sparo e la riparazione di armi di propria produzione, la seconda relativa alla vendita delle stesse armi, la terza relativa al porto di armi per uso sportivo e la quarta e quinta per la vendita di materie esplodenti (cfr. doc.ti 7 e 8 ricorrente, copie provvedimenti prefettizio e questorile di cui appresso, ove anche gli esatti estremi dei titoli);

– che a seguito della segnalazione di irregolarità nella gestione dell’impresa suddetta, lo stesso Z. ha subito una ispezione nella sede di essa, ispezione nel corso della quale vennero rilevate molteplici irregolarità: mancata tenuta del registro delle operazioni giornaliere quanto alle cartucce poste in vendita,; assoluta mancanza di cautele nella conservazione delle stesse, collocate senza ordine in un magazzino, presenza di bossoli esplosi e polvere da sparo presso l’attrezzatura, eccedenza di 95.890 cartucce rispetto al quantitativo autorizzato per la vendita, commistione delle cartucce immagazzinate con materiale pericoloso, negligente custodia delle armi poste in vendita, deposito di fucili diversi da quelli di propria produzione, scorretta tenuta del registro di carico e scarico delle cartucce (cfr. ancora doc. 8 ricorrente, cit.);

– che all’esito sono stati adottati due distinti provvedimenti repressivi. Il primo, provvedimento del Questore di Brescia 27 ottobre 2009 (doc. 8 ricorrente, cit.), ha sospeso a tempo indeterminato le prime tre licenze di cui sopra; il secondo, provvedimento del Prefetto di Brescia 23 ottobre 2009, ha pure sospeso a tempo indeterminato le restanti licenze, di vendita materie esplodenti, e in più ha imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie siffatte (doc. 7 ricorrente, cit.);

– che con istanza 28 aprile 2011 G.Z. ha chiesto la revisione del provvedimento prefettizio quanto al solo divieto di detenzione descritto, allegando in sintesi i suoi buoni precedenti di artigiano (doc. 9 ricorrente, copia istanza);

– che il provvedimento oggi impugnato ha respinto tale istanza ritenendo insussistenti ragioni per rivedere le determinazioni già assunte (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che G.Z. impugna tale provvedimento con ricorso affidato a due censure, riconducibili ad un unico motivo di eccesso di potere per difetto di motivazione;

– che l’amministrazione resiste al ricorso con atto 15 settembre e relazione 26 settembre 2011, chiedendo che il ricorso sia respinto;

– che il ricorso è infondato. Va premesso in generale che, così come ritiene costante giurisprudenza, anche di questo TAR -si vedano per tutte C.d.S. sez. VI 14 febbraio 2007 n°616 e TAR Lombardia Brescia 8 aprile 2009 n°1323; nello stesso senso peraltro già TAR Lombardia Brescia 13 giugno 1994 n°313- le licenze in materia di armi, intese in senso ampio, non corrispondono in alcun modo ad un diritto del cittadino e per valutare la sua affidabilità in proposito l’amministrazione è titolare di ampia discrezionalità, potendo apprezzare qualsiasi circostanza significativa. Ciò vale sia ai fini della revoca del titolo, sia ai fini della sospensione di cui si ragiona, sempre possibile in forza della norma generale dell’art. 10 TULPS: sul punto, si veda da ultimo T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I 8 luglio 2010 n°169. Nel caso di specie, il ricorso si sofferma solo su uno dei molti profili di irregolarità evidenziati dall’ispezione e valorizzati negli originari provvedimenti repressivi, ovvero la detenzione di cartucce in eccesso rispetto al consentito, oltretutto non negata come fatto storico, ma riportata a una consegna scoordinata dei pezzi ordinati al fornitore (p. 10 ricorso, ultime righe). Il ricorrente quindi non nega una serie di condotte che esprimono un atteggiamento di sostanziale leggerezza nella custodia di armi e munizioni, e sono suscettibili, con particolare riguardo alla omessa custodia dei fucili e alla commistione fra cartucce e materiali infiammabili (v. relazione p.a pp. 34: si rilevò la mancanza di idonei estintori e la detenzione, in luogo prossimo al deposito munizioni di un gruppo ossiacetilenico di saldatura), di conseguenze anche mortali a carico di terzi incolpevoli. In tal senso, le ragioni poste a sostegno della sospensione appaiono fondate e tuttora sussistenti;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 25-10-2011, n. 1843

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Svolgimento del processo

L’odierna ricorrente ha risposto all’avviso pubblico PROVBR 3/2010 pubblicato sul BUR Puglia n. 135 del 19.8.2010 dalla Provincia di Brindisi, con cui la stessa ha indetto una procedura finalizzata all’assegnazione di fondi rientranti nel POR Puglia 20072013 di cui all’Asse 1 – "Adattabilità", che si prefigge l’obiettivo della formazione e dell’adattabilità dei lavoratori, della promozione della competitività e dell’imprenditorialità attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro, nonché lo sviluppo di politiche e servizi innovativi.

A tal fine, l’Amministrazione provinciale ha ritenuto di dover erogare un voucher del valore massimo di Euro 20.000,00 alle imprese che avrebbero presentato progetti ammissibili in base ai criteri indicati nell’avviso medesimo, pervenuti nei termini e valutati idonei dal Nucleo di valutazione istituito presso il Servizio Politiche attive del lavoro/formazione professionale della Provincia di Brindisi.

Alla lettera G), punto 4, dell’avviso pubblico si è precisato che i progetti suddetti sarebbero stati finanziati in base all’ordine cronologico di arrivo (giorno, ora, minuti), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Alla lettera I) del medesimo avviso si sono stabilite le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti, ossia l’ordine cronologico di arrivo ed i requisiti qualitativi delle proposte, alle quali sarebbe stato attribuito fino ad un massimo di 600 punti complessivi. Non sarebbero stati ammessi i progetti a cui sarebbe stato assegnato un punteggio al di sotto della soglia minima stabilita e non sarebbero stati valutati i progetti non idonei in quanto incoerenti rispetto agli obiettivi dell’Asse di riferimento.

Sempre alla lettera I) dell’avviso si è stabilito che "tutti i progetti che superano la soglia di punteggio minimo indicata (progetti idonei) vengono selezionati sulla base dell’ordine cronologico (giorno, ora e minuti) di arrivo delle istanze al protocollo dell’Amministrazione Provinciale e fino all’esaurimento delle risorse disponibili per l’azione oggetto del presente avviso".

Ciò posto, la ricorrente ha presentato il proprio progetto in data 24.8.2010, nel rispetto del duplice criterio della rispondenza agli standards qualitativi minimi per poter essere dichiarato ammissibile ed idoneo e del minor tempo possibile in considerazione della modalità "a sportello" di valutazione delle relative istanze.

Tuttavia, nonostante il progetto sia stato ritenuto ammissibile e collocato cronologicamente al tredicesimo posto al protocollo della Provincia, la società ricorrente è risultata tra quelle ammesse ma non finanziate per esaurimento fondi. Ciò in quanto l’Ente, dopo la pubblicazione dell’avviso e dopo che il progetto era già stato presentato, ha pubblicato sul proprio sito internet (in data 1.9.2010, quando ancora non erano scaduti i termini per partecipare) una nota di chiarimenti in cui ha precisato che il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande avrebbe operato solo a parità di punteggio per i progetti già dichiarati ammissibili (nota di chiarimenti che la ricorrente asserisce di aver conosciuto solo a seguito della pubblicazione della graduatoria).

Avverso gli atti epigrafati è stato proposto il presente ricorso, con cui si lamenta l’illegittimità dell’operato della P.A. per violazione dell’avviso pubblico, violazione degli artt. 12 della legge n. 241/1990 e 97 Cost., per eccesso di potere sotto distinti profili e per violazione dei principi generali in materia di procedure selettive e del principio di par condicio tra i partecipanti. Asserisce la ricorrente che l’Amministrazione, attraverso la pubblicazione postuma (ossia a procedura selettiva già iniziata) di quella che viene definita una nota di chiarimenti, altro non avrebbe fatto che introdurre – illegittimamente – un nuovo criterio valutativo, atteso che le disposizioni della lex specialis sarebbero chiare nello stabilire che, superato lo sbarramento della soglia di ammissibilità, tutti i progetti sarebbero stati finanziati secondo il criterio cronologico di arrivo al protocollo dell’Ente.

Con atto depositato in data 15.4.2011 si è costituita in giudizio la Provincia di Brindisi, la quale ha eccepito che il criterio cronologico è uno dei criteri applicabili, non l’unico o il principale, e pertanto non poteva che essere applicato a parità di punteggio; detto criterio, cioè, opererebbe per la formazione di una prima graduatoria, quella di ammissibilità dei progetti, che verrebbe necessariamente ad essere integrata con la seconda graduatoria di merito, formulata con riferimento ai punteggi attribuiti in base ad un criterio qualitativo, necessario affinchè si sarebbero potuti finanziare i progetti maggiormente rispondenti agli standards di qualità richiesti. Peraltro, asserisce la difesa dell’Amministrazione provinciale, la nota di chiarimenti è stata pubblicata prima ancora del termine di scadenza per la presentazione delle candidature, previsto per il 18.9.2010.

Nessuno si è costituito per la Regione Puglia, né per i controinteressati.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente con ordinanza n. 318/2011, alla pubblica udienza del 27 luglio 2011 la causa, su istanza delle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Al fine di stabilire se la nota pubblicata sul sito internet della Provincia di Brindisi in data 1.9.2010, con cui l’Ente ha precisato che "la procedura "a sportello" con ammissione a finanziamento in ordine cronologico di arrivo (giorno, ora, minuto) opera esclusivamente a parità di punteggio attribuito alle candidature presentate e dichiarate ammissibili", contenga un mero chiarimento alle prescrizioni della lex specialis o se essa introduca un nuovo criterio di valutazione dei progetti rispetto a quelli già indicati nell’avviso, è necessario porre in essere un’operazione ermeneutica dell’avviso medesimo e delle clausole in esso contenute.

Ed invero, da un’attenta lettura del bando ed, in particolare, delle lettere G), punto 4, H) ed I), si ricava che tutti i progetti valutati idonei dal Nucleo di Valutazione appositamente istituito sarebbero stati finanziati in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ciò sta ad indicare che un primo criterio di valutazione delle domande era quello dell’ammissibilità delle stesse, in base a quanto indicato alla lettera H) del bando – ossia la presentazione delle stesse nei tempi e modi previsti da parte del soggetto ammissibile secondo le prescrizioni della lettera D), la corretta compilazione delle domande e la completezza della documentazione allegata, secondo quanto previsto alla lettera G), l’assenza di comportamenti discriminatori da parte del soggetto proponente – mentre un secondo criterio di valutazione era quello dell’idoneità del progetto a rispettare gli standards qualitativi minimi prescritti; questi ultimi sono stati puntualmente indicati alla lettera I) dell’avviso, dove si stabilisce la non finanziabilità dei progetti che non avessero raggiunto la soglia minima di punteggio, ossia il 60% del punteggio massimo attribuibile, fissato in 600 punti, ovvero che non avessero raggiunto il 50% in riferimento a più della metà degli indicatori. Sempre alla lettera I) si stabilisce che "tutti i progetti che superano la soglia di punteggio minimo indicata (progetti idonei) vengono selezionati sulla base dell’ordine cronologico (giorno, ora e minuti) di arrivo delle istanze stesse al protocollo dell’Amministrazione Provinciale e fino all’esaurimento delle risorse disponibili per l’azione oggetto del presente avviso".

Come può evincersi dal tenore letterale del bando, quindi, l’Amministrazione ha mostrato di ritenere rispondenti allo standard qualitativo necessario per l’attuazione degli obiettivi perseguiti dall’Asse di riferimento i progetti (tutti) che avrebbero superato la soglia minima di punteggio stabilito, essendo a questo punto indifferente il possesso di un livello qualitativo più elevato. Il possesso degli standards qualitativi minimi atti a superare il giudizio di idoneità, quindi, già costituisce garanzia per l’Amministrazione della rispondenza del progetto agli obiettivi perseguiti, cosicchè, al fine di stilare una graduatoria di tutti i progetti ritenuti idonei, soccorre il criterio suppletivo dell’ordine cronologico di arrivo delle proposte, secondo la procedura c.d. "a sportello".

Erra pertanto la difesa dell’Amministrazione provinciale quando afferma che la valutazione doveva avvenire con la compilazione di due graduatorie, la prima valutando l’ordine di arrivo delle proposte e la seconda, quella di merito, attraverso l’attribuzione dei relativi punteggi; la lex specialis, al contrario, sembra piuttosto aver scelto il metodo opposto, vale a dire che la graduatoria avrebbe dovuto essere compilata, stanti le prescrizioni dell’avviso, prima individuando i progetti ammissibili ed idonei secondo quanto stabilito alle lettere H) ed I) del bando, e poi applicando il criterio cronologico per tutti i progetti già valutati idonei.

Ciò posto, la nota dell’1.9.2010 pubblicata dalla Provincia di Brindisi sul proprio sito internet, nello stabilire che il criterio cronologico avrebbe operato solo a parità di punteggio, stravolge i criteri di valutazione già predeterminati nell’avviso, cosicchè essa, piuttosto che costituire una mera nota di chiarimenti, introduce un nuovo criterio di valutazione delle proposte che si pone in contrasto con quanto stabilito, in maniera chiara, dal bando. Da quest’ultimo, infatti, non si evince che l’intento dell’Amministrazione era quello di applicare il criterio cronologico solo a parità di punteggio, ma, al contrario, che detto criterio sarebbe stato applicato per tutti i progetti dichiarati idonei.

Né si concorda con quanto asserito dall’Amministrazione provinciale nella propria difesa, secondo cui detta interpretazione dell’avviso finirebbe col penalizzare le proposte che, pur essendo qualitativamente superiori, sono state presentate in ritardo rispetto ad altre cui è stato attribuito un punteggio più basso; detto assunto, ancorchè in astratto sia condivisibile, non può ritenersi tale nel caso di specie, atteso che, come sopra detto, la previsione di una soglia minima di punteggio da parte dell’Amministrazione è già idonea a selezionare le proposte che raggiungono un livello qualitativo sufficiente a realizzare gli obiettivi previsti, non rilevando, per la lex specialis, l’attribuzione di un punteggio ulteriore.

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, è illegittima la nota con cui l’Amministrazione provinciale, a procedura già avviata, ha introdotto un vero e proprio criterio selettivo per l’attribuzione del finanziamento, atteso che tale criterio avrebbe dovuto essere introdotto prima dell’avvio della procedura medesima. Ciò trova conforto nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui "ai fini dell’adozione di provvedimenti tesi a concedere sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc., le amministrazioni devono attenersi ai criteri ed alle modalità stabilite da predisposto apposito regolamento ai sensi dell’art. 12, l. 7 agosto 1990 n. 241; infatti, tanto la predeterminazione di detti criteri, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole amministrazioni in sede di concessione dei relativi benefici, sono rivolte ad assicurare la trasparenza della azione amministrativa e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l’attività di erogazione della p.a. deve in ogni caso rispondere a referenti oggettivi (e quindi definiti prima della adozione di ogni singolo provvedimento)" (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 3 marzo 2011, n. 95; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 18 giugno 2010, n. 9415; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 aprile 2010, n. 3590; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 20 novembre 2008, n. 934; T.A.R. Lazio Latina, 27 ottobre 2006, n. 1380).

Per le considerazioni che precedono, quindi, il ricorso deve essere accolto.

La novità della questione trattata costituisce un valido motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d’Arpe, Consigliere

Simona De Mattia, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.