T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 14-11-2011, n. 8844

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 1 aprile 2011 e depositato il successivo 13 aprile il sig. G.T. ha impugnato la delibera del Presidente Federale FIP n. 83 del 6 dicembre 2010, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro e la delibera della Giunta nazionale del CONI n. 5480 del 16 dicembre 2010 di approvazione della citata delibera presidenziale FIP.

2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione art. 30 dello Statuto FIP – Violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Sviamento di potere sotto l’aspetto della congruità dei tempi per la regolare approvazione dei provvedimenti impugnati – Violazione e falsa applicazione dei principi generali che governano l’approvazione di Statuti, regolamenti e loro modifiche – Manifesta ingiustizia, irragionevolezza e illogicità.

Il procedimento seguito per l’approvazione dell’impugnato regolamento è viziato. E’ stato deliberato dal Presidente federale il 6 dicembre 2010 ed approvato dalla Giunta nazionale del CONI il successivo 16 dicembre 2010, senza che sia stata motivata l’urgenza che ha indotto il Presidente Federale ad adottarlo e a sottoporlo all’approvazione della Giunta senza la previa ratifica del Consiglio federale.

b) Violazione e falsa applicazione dei principi generali che regolano l’arbitrato irrituale con riferimento agli artt. da 804 a 860 c.p.c. – Eccesso di potere per erronea ed insufficiente valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l’emanazione dei provvedimenti impugnati – Manifesta ingiustizia, irragionevolezza ed illogicità – Violazione del principio costituzionale che vieta l’approvazione di norme retroattive.

L’art. 105, comma 2, lett. c) del regolamento di giustizia, nel testo emendato, introduce illegittime restrizioni all’esercizio della funzione arbitrale.

Con atto di motivi aggiunti, notificato il 5 luglio 2011 e depositato il successivo 20 luglio, il ricorrente contesta la legittimità di altri provvedimenti afferenti al medesimo procedimento di revisione del regolamento di giustizia e depositati nel corso del giudizio dalla resistente Federazione, e ne deduce l’illegittimità, in parte riproponendo censure già dedotte nell’atto introduttivo del giudizio.

4. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

5. Si è costituito in giudizio il CONI, che ha sostenuto l’inammissibilità e, in via gradata, l’infondatezza nel merito sia del ricorso che dei motivi aggiunti.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Con ordinanza n. 1732 del 12 maggio 2011 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

8. All’udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Visti gli atti di causa il Collegio ritiene di confermare le conclusioni alle quali è già pervenuto in sede cautelare, non ravvisando negli scritti difensivi delle parti in causa, ancorchè ampiamente argomentati, elementi idonei ad indurlo a conclusioni diverse da quelle già assunte.

2. Ciò è a dirsi innanzi tutto per l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalle Amministrazioni resistenti atteso che gli atti alle quali queste fanno riferimento a supporto della loro tesi costituiscono momenti autonomi del procedimento preordinato alla modifica in parte qua del Regolamento di giustizia, procedimento che si è concluso con la delibera di Giunta del CONI 16 dicembre 2010 n. 480, tempestivamente impugnata.

Priva di pregio è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dai resistenti sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva da parte del soggetto che l’ha proposto. La tesi dagli stessi svolta è che detta legittimazione deve ritenersi limitata agli associati alla Federazione in quanto unici destinatari delle prescrizioni dettate nell’impugnato Regolamento di giustizia e, quindi, i soli che potrebbero eventualmente dolersi dei limiti apposti alla libera scelta dell’arbitro, in conseguenza dell’obbligo introdotto di effettuare detta scelta nell’ambito di un elenco predisposto dalla Federazione ed approvato dal CONI.

Osserva il Collegio che il limite che detto Regolamento pone agli associati si riflette, con identici effetti preclusivi, sull’interesse del libero professionista ad essere liberamente scelto dagli stessi. Nel caso in esame il ricorrente è infatti un avvocato del libero foro, da tempo componente di collegi arbitrali su libera designazione della parte interessata, che ha un ovvio interesse a dolersi dei limiti che l’impugnato provvedimento pone all’esercizio dell’attività finora esplicata. Né potrebbe sostenersi che detto interesse sarebbe tutelabile solo se il ricorrente fosse escluso dall’elenco, che allo stato non è stato adottato, atteso che egli contesta l’istituzione dell’elenco nella parte afferente ai limiti (in particolare quelli di cui all’art. 105, commi 2 lett. c), e 3) che all’esercizio dell’attività arbitrale sono posti ai liberi professionisti che in esso chiedono di essere iscritti.

3. Deve essere confermato anche il ravvisato fondamento dell’eccezione di inammissibilità della censura con la quale si contesta, sotto vari profili, la prescrizione regolamentare che esclude la possibilità di ottenere l’iscrizione nell’elenco per coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari o espulsive nell’ambito delle Federazioni sportive. Il ricorrente, che non ha dichiarato di trovarsi in detta situazione, non ha allo stato e a questo riguardo un interesse personale da tutelare né è legittimato a proporsi a tutore di una non definita collettività di aspiranti all’iscrizione.

4. Venendo al merito del ricorso, è priva di pregio la censura volta a contestare l’istituzione dell’elenco (o lista) dei potenziali arbitri. Ed invero, a prescindere dal fatto che l’iscrizione nell’elenco è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti professionali e morali indispensabili per un corretto esercizio della funzione arbitrale e che si tratta di istituto ampiamente diffuso sia all’interno delle Federazioni sportive che all’esterno (si pensi alla camera arbitrale), è assorbente la considerazione che rientra nell’autonomia dell’intimata Federazione disciplinare le modalità di esercizio della funzione arbitrale al suo interno, affinchè agli utenti siano garantite imparzialità, trasparenza, correttezza e indipendenza di giudizio.

Il problema potrebbe porsi ove l’impugnato provvedimento introducesse, senza il supporto di un’adeguata motivazione e in carenza dei necessari presupposti, il numero chiuso ovvero richiedesse per l’iscrizione requisiti specifici in possesso di un limitatissimo numero di aspiranti, in violazione del principio di par condicio e di massima partecipazione, ma non anche quando la Federazione si preoccupa, nell’adempimento di un dovere istituzionale, di regolamentare l’attività arbitrale affinchè risulti funzionale ai compiti che essa è chiamata svolgere, e la sua iniziativa è stata sollecitata e pienamente approvata dal CONI, nella qualità di organo di controllo sull’attività di tutte le Federazioni sportive.

5. Di ancora minor pregio, perchè infondata in fatto, è la censura volta a contestare il modus procedendi seguito dall’intimata Federazione e condiviso dal CONI nel procedere alla revisione del vigente Regolamento di giustizia. Essa risulta, infatti, in palese contrasto con i dati desumibili da documenti ufficiali, tutti pubblicizzati nelle forme prescritte e quindi conoscibili dagli interessati, come meglio si chiarirà in sede di definizione delle censure dedotte nella via dei motivi aggiunti.

6. Una precisazione appare peraltro necessaria, affinchè sia sufficientemente chiaro il quadro generale entro il quale deve trovare corretta collocazione la materia del contendere.

L’impugnato provvedimento e il connesso procedimento non hanno dato vita ad un nuovo Regolamento di giustizia, ma hanno introdotto solo alcuni emendamenti alla normativa regolamentare vigente che, per quanto riguarda l’attuale contenzioso, hanno riguardato in particolare l’impugnato art. 105.

Contrariamente all’assunto del ricorrente, secondo cui il procedimento sarebbe caratterizzato da un’ingiustificata urgenza, il suo inizio risale al lontano aprile 2010, epoca in cui il Consiglio federale adottò le norme che aveva ritenuto di emendare e le rimise al CONI per la dovuta approvazione. Il testo fu portato all’esame dell’Ufficio studi del CONI, che suggerì alla Federazione alcune modifiche da apportare allo stesso, prima che fosse sottoposto all’approvazione della Giunta. All’introduzione dei correttivi richiesti dall’Ufficio studi provvide il Presidente federale con deliberazione dell’ottobre 2010; il 14 ottobre 2010 la Giunta approvò il testo deliberato dal Consiglio federale, contenente i correttivi suggeriti dal suo Ufficio studi. Nel novembre 2010 lo stesso Consiglio federale approvò il provvedimento con il quale il Presidente aveva integrato e modificato il testo originale sulla base dei suddetti correttivi e contestualmente gli conferì "delega" all’adozione degli atti di attuazione delle già approvate regole sull’arbitrato. Sulla base e nel rispetto del mandato ricevuto il Presidente provvide agli adempimenti che gli erano stati affidati dall’organo collegiale e trasmise il testo alla Giunta, che lo approvò con delibera del 16 dicembre 2010.

Tale essendo la situazione in fatto, non contestabile perché risultante dalla documentazione depositata in giudizio e già resa conoscibile perché pubblicizzata con le modalità prescritte, non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui arbitrariamente il Presidente federale avrebbe sottoposto all’approvazione della Giunta del CONI il suo deliberato prima che lo stesso fosse ratificato dal Consiglio federale. Ed invero, fermo restando quanto già detto innanzi con riguardo ai soggetti legittimati a difendere nelle sedi competenti le prerogative del suddetto Consiglio, è assorbente la considerazione che il Presidente agiva sulla base di una precisa delega rilasciatagli dall’organo collegiale, che gli aveva conferito pieni poteri, e che la cd. ratifica, successivamente intervenuta, era unicamente finalizzata alla verifica che detti poteri fossero stati esercitati nei limiti e nel rispetto del mandato ricevuto e quindi, trattandosi di atto di controllo di legittimità, poteva essere esercitato senza limiti di tempo.

A questo controllo il Consiglio federale provvide con delibera 22 gennaio 2011, n. 287 senza sollevare alcuna obiezione sul modo in cui il Presidente aveva utilizzato il mandato ricevuto.

7. Priva di pregio, in fatto e in diritto, è la censura dedotta dal ricorrente in ordine ai tempi estremamente ridotti entro i quali si sarebbe proceduto alla revisione del regolamento di giustizia, con conseguente inevitabile approssimazione nella disamina delle relative problematiche.

In punto di fatto può osservarsi che un procedimento di revisione limitato a pochi articoli del regolamento e che ha impegnato i diversi organi competenti per dieci mesi non può essere sospettato, anche sotto il profilo del comune buon senso, di frettolosità.

In punto di diritto può invece rilevarsi che i tempi tecnici utilizzati per l’adozione di un provvedimento non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non nel caso in cui sia dimostrato che la loro estensione o riduzione sia palesemente ingiustificata in ragione dell’iter procedimentale da seguire, che è situazione non sussistente nel caso in esame, tenuto anche conto dell’impostazione che il ricorrente ha dato alla censura da lui dedotta (inadeguatezza del tempo impiegato per un completo ed attento esame delle problematiche la riforma programmata ingenerava).

8. A diversa conclusione deve invece pervenirsi, come già anticipato nell’ordinanza collegiale n. 1732 del 2 maggio 2011, riguardo alla censura che denuncia l’illegittimità dell’art. 105, comma 2, lett. c), nella parte in cui esclude dall’iscrizione nell’elenco degli arbitri – sia pure per la durata di un anno – coloro che abbiano in corso o abbiano svolto nell’anno precedente l’iscrizione un mandato di assistenza o difesa di un tesserato o di un affiliato in una procedura giudiziale o arbitrale anche dinanzi agli organi istituiti a tale scopo presso il CONI. Si tratta infatti di una limitazione priva di una giustificazione che possa ritenersi condivisibile sul piano del diritto e della logica e che danneggia sia l’associato, al quale è preclusa la libera scelta dell’arbitro nell’ambito della lista per un fatto a lui non imputabile, sia chi, come il ricorrente, esercita la professione forense ed al quale sono imposti limiti "quantitativi" e "temporali" nell’esercizio della relativa attività, che non trovano riscontro nella normativa che regola l’esercizio delle libere professioni.

9. La censura è parimenti fondata nella parte in cui si contesta l’iscrizione alla lista, sia pure nel ridotto arco temporale innanzi indicato, per coloro che intrattengono nell’anno in corso o abbiano intrattenuto, nell’anno precedente l’iscrizione, rapporti negoziali in ambito sportivo con un’affiliata o con tesserati.

In effetti nell’ordinanza collegiale più volte richiamata e a conclusione della sommaria delibazione propria della fase cautelare il Collegio aveva dichiarato di dubitare dell’ammissibilità della censura "per genericità", ma una più matura riflessione sui fatti di causa e sulla impostazione generale data dal ricorrente alla difesa delle proprie ragioni lo induce a superare detto dubbio e a ritenere la censura non solo ammissibile, ma anche fondata.

La ragione è da rinvenirsi nel fatto che non è dato comprendere, né lo chiariscono adeguatamente gli scritti difensivi dei resistenti, quali sarebbero le ragioni di incompatibilità fra l’attività arbitrale, necessariamente svolta su designazione di un determinato soggetto, e l’attività negoziale espletata in favore di soggetti indeterminati, non coinvolti nel singolo giudizio arbitrale al quale partecipa l’iscritto, ma comportanti l’esclusione solo perché appartenenti a due categorie, le affiliate e i tesserati.

Detta esclusione potrebbe avere giustificazione, peraltro sempre nella sussistenza dei presupposti richiesti perché sia configurabile un’ipotesi d’incompatibilità, ove il rapporto negoziale fosse intervenuto fra l’arbitro e il soggetto cointeressato; diventa arbitraria quando l’impedimento è ravvisato nell’appartenenza dei soggetti destinatari della menzionata attività negoziale ad una determinata categoria.

10. Si può quindi passare all’esame dei motivi aggiunti indirizzati contro atti afferenti al procedimento di revisione del Regolamento di giustizia, che il ricorrente assume di aver conosciuto solo dopo che erano stati depositati (non su sua richiesta, ma) su iniziativa dei resistenti.

Questi ultimi hanno dichiarato e documentato che tutti i singoli provvedimenti esibiti in giudizio erano stati pubblicizzati nelle forme e nei termini prescritti, per cui era stata assicurata la loro conoscibilità da parte degli interessati.

I motivi aggiunti devono pertanto essere dichiarati irricevibili per tardività, essendo irrilevante che non fossero conosciuti dal sig. Tobia, ma risultando sufficiente che fosse garantita la loro conoscibilità, non avendo il ricorrente titolo a una comunicazione personale.

11. Osserva peraltro il Collegio che, quand’anche fosse possibile prescindere dalla questione di ricevibilità dei suddetti motivi, si porrebbe una questione di ammissibilità degli stessi. Non è dato infatti evincere come il contenuto degli atti impugnati possa inficiare la legittimità delle delibere gravate con l’atto introduttivo del giudizio. Del resto, ove si ritenesse che l’illegittimità di queste ultime risentono dell’illegittimità delle delibere gravate nella via dei motivi aggiunti, l’atto introduttivo del giudizio sarebbe inammissibile per non essere stati tempestivamente impugnati gli atti presupposti.

12. Il Collegio ritiene invece di non dover accogliere la richiesta, contenuta nella memoria depositata dal CONI il 18 ottobre 2011, di cancellazione di alcune frasi utilizzate nella memoria di parte ricorrente del 7 ottobre 2011.

Ciò in quanto le frasi segnalate dalla ricorrente, se valutate nel contesto generale del discorso svolto dal controinteressato, non assumono un intento volutamente ingiurioso, ma sono solo espressione di una dialettica processuale condotta un poco sopra le righe. E’ noto che la richiesta di cancellazione dagli atti di causa di alcune frasi contenute negli scritti difensivi di una parte può essere accolta solo nel caso in cui si tratti di espressioni e considerazioni che eccedono gli ordinari limiti di un corretto espletamento dell’incarico professionale, presentando accenti e contenuti oggettivamente in grado di evidenziare un atteggiamento ostile, disdicevole ed irriguardoso nei confronti di controparte, in violazione del dovere di correttezza che la legge impone a tutte le parti presenti in giudizio (T.A.R. Lazio, sez. III ter, 25 ottobre 2010 n. 13230; id., sez. II, 16 marzo 2004 n. 2523).

Aggiungasi che in udienza l’avvocato del ricorrente ha formalmente dichiarato che con le frasi in questione non si voleva in alcun modo offendere il CONI, presentando le proprie scuse se il tono usato poteva aver dato adito a diversa conclusione.

13. Segue da quanto esposto che il ricorso principale deve essere accolto nella sola parte indicata sub prgg. 8 e 9 e per l’effetto deve essere annullato l’art. 105, comma 2, lett. c) nella parte in cui, seppure per la durata di un anno, inibisce l’iscrizione nella lista a chi abbia in corso o svolto nell’anno precedente un mandato di assistenza o difesa di un tesserato o affiliato e a chi, nello stesso arco temporale, intrattiene o abbia intrattenuto rapporti negoziali in ambito sportivo con affiliato o tesserati.

Le spese e gli onorari del giudizio sono compensati in ragione della reciproca parziale soccombenza delle parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnato art. 107, comma 2, lett. c) nella parte innanzi indicata. Dichiara irricevibili i motivi aggiunti.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-05-2012, n. 6747 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28.4.2009/27.1.2010 la Corte di appello di Bologna confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato che fra la società Autostrade Centro Padane e F.D. si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.1993, essendo stata ritenuta illegittima la proroga (sino al 31.8.1993) del contratto stipulato per il periodo 14.5/15.7.1993, ai sensi dell’art. 2 del CCNL ("per sopperire alle maggiori esigenze del servizio di esazione pedaggi, connesse con l’espansione del traffico autostradale stagionale").

Osservava in sintesi la Corte territoriale che l'(unico motivo di) appello doveva ritenersi inammissibile, dal momento che introduceva nel giudizio una prospettazione difensiva (incentrata sulla considerazione che, nel settore dell’esazione stradale, il requisito di legittimità del contratto a termine è del tutto equivalente a quello della sua proroga) del tutto nuova rispetto a quella svolta in primo grado (incentrata, invece, sulla considerazione che, nel mese di luglio, si era verificato un traffico più intenso di quello previsto) e che, comunque, la legittimità della proroga non poteva prescindere dalla sussistenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, per come richiesto dalla L. n. 230 del 1962, art. 2.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Autostrade Centro padane con due motivi.

Resiste con controricorso F.D..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c., osservando che la Corte territoriale aveva erroneamente supposto che fosse stato introdotto nel giudizio un nuovo tema di decisione, nonostante che la domanda di gravame si fondasse sui medesimi presupposti di fatto che avevano sorretto le difese di primo grado, supportate solo da ulteriori argomenti difensivi, e non anche da attività processuali precluse in grado di appello.

Con il secondo motivo la società ricorrente, deducendo ancora violazione di legge e della contrattazione collettiva applicabile ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 230 del 1962, art. 2, alla L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, all’art. 2 del CCNL del 1990), osserva che le esigenze contingenti ed imprevedibili connesse all’aumento del traffico nel periodo maggio – ottobre dovevano presumersi sussistenti, in tale arco temporale, senza necessità di un accertamento caso per caso, e che le stesse potevano essere verificate, nel loro concreto accadimento, solo ex post, essendo l’accrescimento del traffico autostradale una circostanza assolutamente imprevedibile, con la conseguenza che la legittimità tanto del contratto quanto delle proroghe andava verificata solo con riferimento alla collocazione temporale di tali contratti e alla finalizzazione delle relative assunzioni.

2. Gli argomenti del primo motivo possono condividersi.

Come noto, infatti, possono qualificarsi come eccezioni vere e proprie o riconvenzionali solo quelle che sono riservate alla disponibilità della parte nei casi previsti dalla legge o quando concernono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell’altrui pretesa, mentre tale qualificazione non compete alle mere difese, rivolte solo a contrastare la fondatezza della domanda, anche attraverso nuove argomentazioni che non introducono, tuttavia, un tema di indagine diverso e sostanzialmente più ampio di quello oggetto del precedente grado del giudizio.

Ciò deve ritenersi anche nel caso in esame, se si considera che la prospettazione difensiva svolta dalla società ricorrente in sede di gravame era pur sempre diretta ad individuare l’esatta portata precettiva della norma contrattuale, attraverso argomenti funzionali a contestare l’interpretazione offerta dalla parte avversa, e, quindi, si manteneva nell’ambito del tema oggetto di originaria cognizione, con conseguente devoluzione al giudice dell’impugnazione.

3. La plausibilità del primo motivo non può tuttavia condurre all’accoglimento del ricorso.

Infatti la sentenza impugnata si fonda su due argomenti autonomi, il secondo dei quali è idoneo a sorreggere da solo il dispositivo. Esso è oggetto del secondo motivo di ricorso, che non è fondato.

Ritiene, infatti, la Corte che debba darsi continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che assume che la regola posta dalla L. n. 230 del 1962, art. 2 è applicabile anche all’ipotesi di proroga del termine di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 (v. ad es. Cass. n. 645/2008) o, come quello in esame, a norma della L. n. 18 del 1978, di conversione del D.L. n. 876 del 1977, successivamente prorogata e, da ultimo, estesa ad ogni settore dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis, come introdotto dalla Legge di Conversione n. 79 del 1983 (v. Cass. n. 19365/2010).

Per come si è, infatti, osservato queste disposizioni si limitano a introdurre nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro in aggiunta a quelle già previste dalla L. n. 230 del 1962, ma non derogano, per il resto, alla disciplina da essa prevista, per ciò che riguarda la possibile proroga del termine, consentita solo in presenza di esigenze contingenti ed imprevedibili diverse da quelle che avevano giustificato l’originaria assunzione.

Soluzione che appare coerente non solo rispetto alla lettera della legge, ma anche alla sua ratio, dal momento che la stipulazione di un contratto di lavoro per un periodo inferiore a quello temporalmente consentito lascia presumere che ciò sia avvenuto per necessità temporalmente ridotte rispetto a quelle prese originariamente in considerazione e che esauriscono il relativo potere.

Ne deriva che la disciplina della eventuale proroga non può che rinvenire la sua sede regolativa nella L. n. 230 del 1962, art. 2 e presuppone, fra l’altro, l’onere a carico del datore di lavoro della prova delle prescritte esigenze giustificative, che non possono ricollegarsi causalmente all’originaria assunzione, ma devono assumere carattere di straordinarietà ed imprevedibilità.

Per come si osserva nella sentenza impugnata, la società ricorrente non ha affatto assolto a tale onere, se si considera che, a fondamento del gravame, la stessa ha prospettato che, nel settore autostradale, il requisito di legittimità del contratto a termine è del tutto equivalente a quello della sua proroga, incentrandosi sul solo elemento cronologico-funzionale.

4. Con riguardo, infine, alle conseguenza economiche dell’accertata nullità della clausola di durata, la difesa della società ricorrente ha, in sede di note, prospettato l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7.

In ordine a tale questione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità i nuovi criteri di determinazione del danno, introdotti dai commi 5 e 6 dello stesso testo, lo ius superveniens, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. Cass. n. 10547/2006).

In tal contesto, è necessario che il motivo del ricorso, che investa, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria.

In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto dell’art. 366 bis c.p.c., ove applicabile ratione temporis.

In caso di assenza, come nella fattispecie, o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Giovannelli e Pierluigi Panici.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 18-11-2011, n. 42699 Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 23 ottobre 2006 con cui il G.u.p. del Tribunale di Velletri aveva ritenuto S.L. e S.A. responsabili, in concorso tra loro, del reato di illecita detenzione di stupefacenti.

Dalla sentenza si apprende che a seguito di una perquisizione la polizia giudiziaria aveva rinvenuto nell’appartamento del S., in cui i due imputati convivevano, materiale idoneo per il confezionamento di stupefacente, mentre in un’altra abitazione, di cui lo S. aveva il possesso, veniva rintracciato un quantitativo di droga all’interno di una cassaforte. Secondo i giudici sia il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, sia la disponibilità dello stupefacente dovevano essere ricondotti ad entrambi gli imputati.

Contro questa decisione ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo del comune difensore di fiducia.

In relazione alla posizione dello S. il ricorso deduce, come unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva.

Riguardo al S., con il primo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza d’appello per l’irregolarità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza all’imputato, notifica avvenuta presso il difensore senza alcun accertamento preventivo sulla sua effettiva irreperibilità nel domicilio eletto.

Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione, che ha basato l’affermazione di responsabilità del S. sul rinvenimento delle chiavi della cassaforte all’interno della sua autovettura e sul materiale sequestrato presso la sua abitazione, elementi che il ricorrente ritiene inidonei a superare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’accusato cui si riferisce l’art. 533 c.p.p., comma 1.

Infine, si censura la sentenza anche in relazione al trattamento sanzionatone, ritenuto eccessivo e privo di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

Il motivo dedotto nell’interesse di S. è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenendo proporzionata la pena applicata, in considerazione della gravità dei fatti contestati e della personalità dell’imputato, al quale peraltro erano state riconosciute dal primo giudice le circostanti attenuanti generiche.

Con riferimento al ricorso di S., con il primo motivo viene censurata la ritenuta impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio dichiarato. Si osserva al riguardo che l’impossibilità di notificazione è situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all’ufficiale giudiziario, sicchè non è censurabile in cassazione (Sez. 3^, 8 luglio 2010, n. 35048, Benfratelli). Peraltro, questa Corte ha anche affermato che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4 e art. 157 c.p.p., comma 5 bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato, al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l’obbligo, ex art. 161 c.p.p., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale (Sez. 5^, 21 aprile 2011, n. 22745, Poggi).

Con il secondo motivo il ricorrente svolge censure in fatto, dal momento che deduce il vizio di motivazione proponendo una lettura alternativa dei fatti così come ricostruiti in sentenza. Invero, la motivazione con cui i giudici di merito sono pervenuti ad affermare la responsabilità dell’imputato appare coerente, fondata su elementi probatori, anche di carattere indiziario, valutati in maniera logica e razionale. Infatti, la non consapevolezza del S. circa lo stupefacente rinvenuto nella cassaforte situata nell’appartamento del coimputato è stata esclusa in base ad una serie di elementi da cui è emerso che entrambi gli imputati detenevano lo stupefacente: in particolare, è risultato pacifico che i due vivevano nello stesso appartamento e, allo stesso modo, non viene contestato che il S. avesse le chiavi non solo dell’altro appartamento dove è stato trovato lo stupefacente, ma anche quelle della cassaforte in cui lo stupefacente era nascosto. La circostanza di fatto dedotta dal ricorrente, secondo cui le chiavi trovate nell’autovettura del S. erano state ivi lasciate dallo S. è questione di fatto che non può approdare in questa sede di legittimità e che, semmai, andava dimostrata nel giudizio di merito.

Infine, manifestamente infondato è il terzo motivo, in quanto la sentenza, anche in questo caso, ha confermato il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice con una motivazione congrua, che ha preso in esame la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato, al quale sono state negate le attenuanti generi che per i precedenti specifici.

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-10-2011) 07-12-2011, n. 45668

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’istanza avanzata da C.A., intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.

2. Ricorre per cassazione il richiedente lamentando che la Corte d’appello, per respingere la domanda, ha fatto riferimento a circostanze che nulla hanno a che vedere con il comportamento colposo del C., ma attengono piuttosto a lacune nelle indagini. La Corte d’appello, inoltre, ha utilizzato dichiarazioni della persona offesa che, però non sono state inserite nel fascicolo dibattimentale e non sono state utilizzate nel giudizio di merito.

3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata pone in luce che il richiedente è stato arrestato nella flagranza dei reati di cui agli artt. 609 bis e 605 c.p.; che l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere; che è infine intervenuta sentenza liberatoria nel merito; che le indagini hanno preso le mosse dalle dichiarazioni di una cittadina polacca. La donna ha riferito di essere uscita con il C. ed il suo amico e di essere stata picchiata e violentata in campagna ed in macchina;

di essere stata successivamente accompagnata in una abitazione dalla quale le veniva impedito di allontanarsi e nella quale veniva nuovamente violentata dai due uomini. Solo il giorno seguente la straniera si liberava, fuggiva e presentava la denuncia. Costei presentava escoriazioni varie sulla schiena e sulle braccia nonchè ampia lacerazione della mucosa interna delle piccole labbra: segni tipici di un rapporto violento che apparivano compatibili con le dichiarazioni accusatorie.

L’ordinanza impugnata riferisce altresì che il ricorrente ha ammesso di essere uscito con la donna e di aver avuto con costei rapporti sessuali consensuali; e che inoltre la vittima ha fornito una descrizione dei luoghi che è stata riscontrata dai Carabinieri. Si soggiunge che la sentenza assolutoria è giunta a seguito della irreperibilità della straniera, nel frattempo rientrata in Polonia e della mancata acquisizione delle dichiarazioni accusatorie ai sensi dell’art. 512 c.p.p..

Sulla base di tali dati fattuali si considera che è certa la contemporanea presenza dei due uomini e della persona offesa nell’abitazione in questione; e che la donna ha sicuramente avuto rapporti sessuali almeno con il C. e presentava segni di violenza su braccia, schiena e genitali. Si soggiunge che i due accusati hanno offerto versioni fra loro divergenti sui fatti. Ne discende che alternativamente uno dei uomini non è intervenuto in relazione a condotte violente poste in essere dall’altro e documentate dai segni riscontrati sul corpo. Conclusivamente, il comportamento del richiedente, pur ridotto ai soli elementi di prova non controversi, era tale da persuadere gli inquirenti della sua responsabilità in considerazione della denunzia e degli oggettivi riscontri dei quali pure la sentenza assolutoria da ampiamente conto.

Tale ponderazione, nel suo nucleo significativo, si sottrae alle indicate censure. Essa, infatti, utilizza soltanto gli elementi di giudizio non controversi ed in particolare le narrazioni del ricorrente ed i segni nonchè i riscontri evidenziati dalle indagini.

Da tali acquisizioni emerge un contesto violento nel quale il richiedente è stato alternativamente protagonista o spettatore deplorevolmente inerte: condotte alternative che vengono ritenute ambedue altamente censurabili, foriere della disposta misura cautelare ed ostative all’accoglimento della domanda. La vantazione in questione è conforme ai principi, è basata su acquisizioni non contestata ed è immune da vizi logico-giuridici; sicchè non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.