Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-07-2012, n. 12786 Risarcimento del danno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il colonnello A.M., premesso di avere inizialmente convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il Ministero della Difesa, P.A. e la s.p.a. Assitalia, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’investimento da tergo da lui subito ad opera del P., conducente di un autocampo, all’interno dell’aeroporto militare di (OMISSIS), riassunse il giudizio – che, all’esito di composite vicissitudini procedurali, era approdato presso questa corte regolatrice dopo che la corte di appello di Lecce lo aveva erroneamente dichiarato estinto nei confronti del Ministero, condannando il solo P. al risarcimento del danno biologico e morale nella misura di 4500,00 Euro – dinanzi alla medesima corte salentina.

Nel costituirsi, il Ministero della Difesa eccepì in limine il decorso della prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, vertendosi in tema di azione di danni conseguenti alla circolazione di veicoli.

La corte leccese rigettò l’eccezione, osservando che il fatto generatore del danno era previsto dalla legge come reato (quello di lesioni colpose, a prescrizione quinquennale), e specificando che, nella specie, nessun giudizio penale era mai stato instaurato, onde alcuna dichiarazione di improcedibilità per amnistia poteva dirsi in quella sede intervenuta.

Ne seguì la condanna solidale del Ministero e del P..

Il ricorso presentato dinanzi a questo giudice di legittimità dall’Avvocatura è infondato.

Esso, articolato in due motivi di doglianza, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., commi 2 e 3 anche in relazione all’art. 1306 c.c., violazione, peraltro, nel caso di specie del tutto impredicabile alla luce della più recente giurisprudenza di questa corte che, con la sentenza a sezioni unite del 18 novembre 2008, n. 27337, ha risolto un contrasto di giurisprudenza insorto in subiecta materia affermando il principio di diritto a mente del quale, "qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) purchè il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato".

Il collegio intende dare continuità a tale principio, che interamente condivide.

La sentenza della corte di appello di Lecce va pertanto integralmente confermata, e il ricorso dell’Avvocatura rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 9200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-09-2012, n. 14963

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Svolgimento del processo
La società cooperativa xxx a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale era stato intimato alla stessa società il pagamento in favore dell’INPS della somma di Euro 150,095,36 a titolo di contributi e sanzioni civili relativi al periodo gennaio 1997 – luglio 2000 in conseguenza della ritenuta nullità dei contratti a tempo parziale instaurati con i soci lavoratori per mancanza della forma scritta.
Il Tribunale di Milano, ritenute infondate le censure relative ai vizi di notifica della cartella, ha accolto l’opposizione ritenendo che i contributi dovessero essere calcolati in base alle retribuzioni convenzionali stabilite dal D.M. 13 marzo 1992, per i soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi sociali ed educativi della Provincia di Milano e di non poter condannare la società al pagamento del minor importo calcolato sulla base di cui sopra in assenza di una domanda riconvenzionale da parte dell’Istituto previdenziale. La sentenza è stata parzialmente riformata su questo punto dalla Corte d’appello di Milano, che ha ritenuto infondata sia l’eccezione di tardività dell’opposizione prospettata dalla xxx spa sia quella di tardività della notificazione della cartella sollevata dalla cooperativa, ed ha condannato quindi l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 41.548,56 a titolo di contributi calcolati in applicazione del D.M. 13 marzo 1992.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società cooperativa xxx affidandosi a tre motivi di ricorso cui resistono con controricorso l’INPS e la Equitalia xxx spa, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione della L. n. 156 del 2005, art. 5 bis, punto 2, lett. c), del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, art. 136 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 30, chiedendo a questa Corte di stabilire se, stante l’unicità del sistema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti pubblici anche previdenziali, è (o non è) conforme a legge l’esclusione per la notifica delle cartelle relative a pretese contributive previdenziali del termine di decadenza fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 863 del 1984, art. 5, del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 8 e art. 2724 c.c., contestando la mancata osservanza da parte della cooperativa del requisito della forma scritta dei contratti a tempo parziale, osservando che comunque l’inosservanza della forma scritta non determina la trasformazione del contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno e chiedendo, conclusivamente, a questa Corte di stabilire se è conforme alla prima di dette disposizioni l’applicazione del regime contributivo del rapporto di lavoro a tempo pieno ai contratti a tempo parziale dei soci della A&I, quand’anche non stipulati per iscritto; e se la mancata ammissione delle prove testimoniali circa l’avvenuta stipulazione per iscritto di detti contratti sia in contrasto con l’art. 2724 c.c., n. 1.
3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 437 c.p.c., chiedendo a questa Corte di stabilire se la domanda di pagamento della somma di Euro 41.548,56 calcolata sugli imponibili fissati convenzionalmente dal D.M. 13 marzo 1992, sia nuova rispetto alla domanda di pagamento della somma indicata nella cartella opposta o di "diversa somma" comunque calcolata secondo il regime contributivo ordinario.
4.- Con il ricorso incidentale si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 29, chiedendo a questa Corte di stabilire se le opposizioni contro la cartella di pagamento per la riscossione di crediti previdenziali proposte sia per vizi di notifica o vizi formali sia per ragioni di merito, debbano essere esperite avanti al giudice del lavoro nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., come disposto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, e non nel termine di 40 giorni di cui all’art. 24 dello stesso D.Lgs..
5.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato in quanto – anche a voler prescindere dalla considerazione che la problematica relativa alla possibilità di applicare retroattivamente i termini di decadenza introdotti dalla L. n. 156 del 2005, che forma oggetto dell’iter argomentativo del motivo in esame, non trova adeguato riscontro nella formulazione del quesito di diritto che conclude l’esposizione dello stesso motivo – la Corte territoriale si è uniformata al principio di diritto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 781/2006, Cass. n. 24781/2006 e, da ultimo, Cass. n. 1100/2012) secondo cui alla stregua di un’interpretazione conforme a Costituzione della disciplina transitoria recata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, che ha introdotto, in tema di riscossione dei contributi mediante ruolo, un termine di decadenza dall’iscrizione a ruolo, deve ritenersi non ammissibile la retroattività di tale termine, non imponendo, il sistema precedente, alcun onere di tempestività dell’iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, nè potendo pretendersi, dall’Istituto di previdenza, un determinato comportamento prima ancora che venisse contemplato dall’ordinamento.
6.- Nelle citate sentenze questa Corte ha evidenziato che, accedendo all’opposta tesi interpretativa, si introdurrebbe, in sostanza, un termine di decadenza in via retroattiva ed ha richiamato, al riguardo, quanto affermato dal giudice delle leggi con la sentenza n. 191 del 2005, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, commi 5, 6 e 7 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, comma 1), ovvero che "E’ senza dubbio vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a precetto costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell’art. 25 Cost.. Questa stessa Corte ha tuttavia costantemente precisato che la retroattività deve comunque trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza e non può trasmodare in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (si vedano, tra le tante, le sentenza n. 446 del 2002 e la sentenza n. 416 del 1999)", mentre, per quanto riguarda in particolare i termini di decadenza, "è l’istituto stesso della decadenza che per sua natura non tollera applicazioni retroattive, non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto (o, come nella specie, del potere) per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto (o il potere) debba essere esercitato".
7.- La fattispecie in esame, così come quella esaminata nelle sopra citate sentenze, pone la stessa questione e la conclusione, quindi, non può essere che la stessa: non è ammissibile l’introduzione di un termine di decadenza in via retroattiva per l’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, nell’ambito di un sistema precedente (nella specie, quello del D.Lgs. n. 193 del 2001, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) che non imponeva alcun onere in tal senso.
8.- Anche il secondo motivo è infondato. La prima parte del quesito di diritto formulato da parte ricorrente deve, infatti, trovare risposta nel principio già affermato dalle sezioni unite di questa S.C. con la sentenza n. 12269 del 2004 – cui hanno dato seguito, fra le altre, Cass. n. 16670/2004, Cass. n. 11011/2008, Cass. n. 52/2009 – secondo cui al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la disciplina di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito in L. n. 389 del 1989, tenuto conto, da un lato, che il sistema contributivo regolato dal predetto D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall’osservanza dei prescritti requisiti formali, e considerato, dall’altro, che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l’osservanza del principio del minimale, con l’applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte la lavoratore, e nel contempo esentasse da vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro "part time", mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare.
9.- Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato anche che la mancata ammissione della prova testimoniale circa l’avvenuta stipulazione per iscritto dei contratti di lavoro a tempo parziale (prodotti in primo grado, ma tutti privi di data) si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 2724 c.c., n. 1 (che prevede l’ammissibilità del ricorso alla prova testimoniale nel caso in cui vi sia un principio di prova scritta, costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato).
10.- Tale censura non può trovare accoglimento in questa sede in quanto – anche a voler prescindere dalla considerazione che la ricorrente non ha trascritto nel ricorso il contenuto dei relativi capitoli di prova (con violazione, quindi, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) – va rilevato che la Corte di merito non ha ammesso la prova testimoniale non perchè l’abbia ritenuta in contrasto con le limitazioni poste dall’art. 2721 c.c., e segg., all’ammissibilità della prova testimoniale, ma perchè, come si legge nella sentenza impugnata, la cooperativa non aveva "offerto di provare in quale data i contratti sarebbero stati stipulati con i singoli soci lavoratori, se all’inizio del rapporto o durante lo stesso (v. cap. 3 ricorso ex art. 414 c.p.c.), cosicchè la prova richiesta, ove ammessa, sarebbe risultata del tutto intnfluente". La censura deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto non pertinente alle argomentazioni che hanno determinato la statuizione resa sul punto dal giudice d’appello.
11.- Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo. La Corte territoriale si è, infatti, uniformata al principio già ripetutamente affermato da questa S.C. (cfr. ex plurimis Cass. n. 5763/2002, Cass. n. 23600/2009) secondo cui in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, da luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l’ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell’opposizione, anche la condanna dell’opponente al pagamento all’adempimento dell’obbligo contributivo, portato dalla cartella, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che non costituisse domanda nuova – come tale inammissibile – la domanda di pagamento della minor somma ancora dovuta dal debitore, a seguito di versamenti parziali dell’importo indicato nella cartella esattoriale, formulata nell’atto di appello dall’ente previdenziale, che in primo grado si era limitato a chiedere la declaratoria di legittimità della cartella medesima).
12.- Nella specie, peraltro, la domanda subordinata di condanna al pagamento dei contributi in misura ridotta era già stata formulata dall’ente previdenziale nel giudizio di primo grado, sicchè, a maggior ragione, la decisione della Corte territoriale non merita le censure che le sono state mosse sul punto con il motivo in esame.
13.- Le censure relative alla quantificazione della somma – che, peraltro, ripetono argomenti già trattati e disattesi nell’esame del secondo motivo del ricorso principale – sono inammissibili in quanto non trovano alcun riscontro nella formulazione del quesito di diritto che conclude l’esposizione delle censure formulate con il terzo motivo.
14.- In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato con riferimento a tutte le censure che formano oggetto dei motivi di ricorso.
15.- Il ricorso incidentale deve ritenersi infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, quando con un unico atto, come è consentito, vengano proposte sia l’opposizione di merito sia l’opposizione per vizi di forma della cartella, il termine per l’opposizione è quello previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non potendo ritenersi applicabile il diverso termine stabilito dall’art. 29, comma 2, del citato decreto in materia di opposizione agli atti esecutivi.
16.- E’ ben vero che questa Corte (cfr. Cass. n. 25208/2009) ha precisato che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui al D.Lgs. n. 46, art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell’inizio dell’esecuzione l’opposizione va proposta nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella (nello stesso, cfr. anche Cass. n. 21863/2004). Nel caso preso in esame dalla sentenza citata per prima, tuttavia, questa S.C. ha ritenuto che non fosse possibile proporre con un unico atto l’opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, poichè, essendo stata denunciata una "assoluta indeterminatezza" della cartella di pagamento, l’opposizione di merito era "materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa". Se ne deduce che, nel caso in cui invece sia possibile proporre con un unico atto sia l’opposizione di merito che quella per vizi di forma della cartella, la conclusione debba essere diversa.
17.- Al riguardo, va rimarcato che, come già affermato da questa Corte con ordinanza n. 26745 del 2006, emessa in sede di regolamento di competenza, nel caso in cui avverso la medesima cartella venga proposta opposizione sia per vizi di carattere formale del ruolo o della cartella notificata che per ragioni di merito, il giudizio non può che essere unitario. E l’opposizione, come già rilevato (Cass. n. 5763/2002 cit.), da luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l’eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all’iscrizione a ruolo non pregiudica l’accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell’onere della prova, alla stregua delle quali grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e sulla controparte l’onere di contestare i fatti costitutivi del credito (sulla seconda parte della massima, cfr.
Cass. n. 23600/2009, già citata).
18.- In definitiva, anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.
In considerazione dell’esito globale del giudizio e della complessità delle questioni trattate, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1057/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4176/95, proposto da Schiavon Lino, rappresentato e difeso dagli avv. Adolfo Baratto ed Eraclio Basso, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S. Marco, n. 3558, come da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

Il comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

PER

l’annullamento del provvedimento prot. 33996 del 21.09.95, recante diniego di sanatoria della chiusura perimetrale di una tettoia destinata a bar- tavola calda.

Visto il ricorso, notificato il 4.12.95 e depositato presso la Segreteria il 2712.95, con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotte dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella pubblica udienza del 19 marzo 2009 – relatore il Consigliere Italo Franco- l’avv. Lena in sostituzione dell’avv. Basso per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Espone il sig. Schiavon che, dopo avere ottenuto, con atto del 19.11.94, la sanatoria (richiesta l’1.04.86) per ampliamento e ristrutturazione di un immobile adibito a bar- ristorante, con istanza del 25.02.95 richiedeva una nuova sanatoria per la chiusura della tettoia precedentemente autorizzata (chiusura realizzata, dice, nel 1993, con tenda e parete in pvc). Ma la sanatoria veniva denegata, con provvedimento in data 21.09.95, in relazione a tale manufatto, che a detta del Comune è stato realizzato successivamente al 31.12.93.

Contro tali determinazioni insorge l’interessato con il ricorso in epigrafe, deducendo con il primo motivo violazione di legge, sul rilievo che, come accade per il procedimento ordinario di rilascio del titolo edilizio, andava acquisito il parere della commissione edilizia comunale.

Con il secondo mezzo si lamenta eccesso di potere per carenza o insufficienza di motivazione, sull’assunto che il diniego di sanatoria si basa sull’esposto di una terza persona, non nominata e che si presume portatrice di un interesse personale contro l’odierno ricorrente, senza che siano stati effettuati riscontri, e che lo stesso è affatto generico, nonché contraddittorio.

Con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, sul rilievo che le opere inerenti all’intervento in questione sono state eseguite tutte nel 1993, come comprovano le fatture e le bolle in atti, potendosi ipotizzare che l’autore dell’esposto si sia accorto dell’abuso solo all’apertura della stagione balneare successiva, come parrebbe confermato anche dall’incertezza sulla data di ultimazione dei lavori.

Con il quarto mezzo si deduce eccesso di potere per contraddittorietà, posto che dal tenore del diniego si evince che, dalle affermazioni dell’autore dell’esposto, si desume dapprima che la chiusura della tettoia è stata effettuata nel maggio del 1994, e poi nel ”marzo-aprile” del 1994. Tale contraddittorietà avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad essere più prudente nell’emettere il provvedimento, che a maggior ragione avrebbe dovuto essere motivato in punto di epoca dell’ultimazione dei lavori.

Il ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusionale nella quale si afferma che il comune disattende non solo la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all’istanza, ma anche la documentazione comprovante l’epoca dei lavori, dando credito a un cittadino di cui nemmeno si rende nota l’identità.

Non si è costituita l’amministrazione comunale.

All’udienza del 19 marzo 2009 il difensore comparso ha ribadito le proprie tesi, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con il provvedimento di cui è causa l’amministrazione comunale di Jesolo ha respinto la richiesta di sanatoria in relazione ad una parte degli abusi (la chiusura della tettoia), e non, invece, in relazione alla realizzazione di magazzini, effettuati nello stesso luogo. Ora, nel denegare parzialmente la sanatoria, e, segnatamente, nel motivare, l’amministrazione poggia le sue determinazioni esclusivamente sull’esposto di una terza persona che si dice “informata dei fatti”, senza altro aggiungere o specificare, la quale si esprime, peraltro, alquanto contraddittoriamente.

Più precisamente, viene in primo luogo richiamato il rapporto di sopralluogo della polizia municipale (redatto in data 2.08.94) dove si rileva l’avvenuta chiusura della tettoia, senza nessun riferimento alla data di detta chiusura. Più avanti si aggiunge: “visto l’esposto di persona informata sui fatti nel quale viene dichiarato che la chiusura della tettoia è stata effettuata nel maggio 94”; subito dopo si afferma –così si legge nel provvedimenti impugnato-: visto il verbale di sommarie informazioni assunte dalla P.M. “da persona informata sui fatti, dal quale si riscontra che i tamponamenti laterali e la parte di ingresso della tettoia risultano ultimati nei primi mesi del 1994 (marzo – aprile).

Da ciò si trae subito dopo la conclusione: “ritenuto che l’installazione della chiusura perimetrale della tettoia sia avvenuta in data posteriore al 31.12.93, termine ultimo previsto dall’art. 39, comma 1 della L n. 724/94”. Ma detta conclusione (che è piuttosto un’illazione), sulla quale solamente è basato il diniego in discussione, poggia, in definitiva, unicamente sulle informazioni attinte da tale indeterminata persona (che si dice informata sui fatti), la quale non viene nominata, né altrimenti qualificata, Nessun riscontro, nessun elemento ulteriore è stato ricercato dall’amministrazione, cosicchè il diniego è basato su un’affermazione che ha il medesimo valore della dichiarazione fatta dal soggetto richiedente, che anzi aveva a suo tempo presentato dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa anche la data di ultimazione dei lavori. Palese, dunque, è il difetto di istruttoria che vizia il provvedimento in esame.

D’altra parte, il contenuto delle dichiarazioni rese da tale persona, si manifesta anche –coe rilevato dal ricorrente, incerta e contraddittoria in merito alla data di effettuazione dei lavori de quibus, ragion per cui anche solo sotto tale profilo le stesse non potevano considerarsi attendibili.

Sotto altro profilo non si può non rilevare che la documentazione probatoria versata in atti dal ricorrente (fatture e bolle) depone tutta a favore della tesi attorea circa l’epoca di effettuazione dei lavori, che si desumono dalle date di bolle e fatture svolti e conclusi entro il 1993.

Infine, non può non rilevarsi anche la mancata difesa in giudizio da parte dell’amministrazione comunale, e di ciò non può questo giudice non tenere conto.

Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, si manifestano fondate le censure mosse dal ricorrente all’operato del Comune. Il ricorso, di conseguenza, deve considerarsi fondato e, pertanto, va accolto. Per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato, nella parte in cui si dispone il diniego di sanatoria dell’intervento edilizio di cui è causa.

Possono, tuttavia, compensarsi tra le parti le spese e onorari di gioudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie. Per l’effetto, è annullato il diniego impugnato.

Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 4176/95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale, Sentenza n. 323 del 2006, in tema di organizzazione della protezione civile

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Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato l’8 aprile 2005 e depositato il successivo 13 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale gli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di protezione civile).

L’art. 1, commi 1, 2 e 3, è censurato in quanto – ridefinendo principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile – invaderebbe la competenza dello Stato cui è demandata, nella materia concorrente in argomento (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), la determinazione dei principi fondamentali da definirsi in maniera unitaria a livello nazionale.

Il comma 2 del medesimo art. 1 – secondo cui «all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative» – è impugnato anche per contrasto con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittima l’attribuzione di funzioni amministrative in capo allo Stato ove occorra assicurarne l’esercizio unitario.

Inoltre l’art. 1 è impugnato in quanto: (a) riformula il principio fondamentale già codificato dalla normativa di principio statale ed esclude dal concorso alle attività di protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi professionali), così violando l’art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, conseguentemente, l’art. 117, terzo comma, nonché l’art. 118, ultimo comma, Cost.; (b) impone che il concorso operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga previa intesa, in contrasto con quanto dispone l’art. 5, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l’attività tecnico-operativa dello Stato diretta ad assicurare i primi interventi è effettuata in raccordo con le Regioni; (c) limita la salvaguardia dell’incolumità esclusivamente ai cittadini, escludendo dal novero dei soggetti tutelabili coloro che cittadini non sono, così violando non solo i principi fondamentali della materia, ma anche quelli previsti dalla Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (ex art. 117, primo comma, Cost.) in tema di tutela dell’integrità della vita.

L’art. 2 è censurato alla luce del richiamato «principio unitario», sotto il profilo che esso – definendo gli eventi calamitosi sulla base dell’organo competente ad intervenire piuttosto che in relazione ai parametri dell’intensità e dell’estensione del fenomeno (come previsto dall’art. 2 della citata legge n. 225 del 1992) – configura sistemi differenziati di intervento regionale suscettibili di inficiare sia il principio di uguaglianza, sia l’azione statale per i casi calamitosi che travalicano i confini del territorio della singola Regione.

Anche l’art. 4, comma 1, è censurato sotto il profilo della «garanzia di unitarietà del sistema», in quanto – rimettendo alla Regione «l’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale» – viola l’art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui lo Stato, in attuazione dell’art. 118, primo comma, Cost., può attribuire a se stesso quelle funzioni amministrative delle quali occorra garantire l’unitarietà di esercizio.

A sua volta l’art. 20, che istituisce l’Agenzia regionale di protezione civile, è impugnato «per contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile – quali la gestione del volontariato, l’emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, la predisposizione del programma di previsione e prevenzione, la pianificazione di emergenza, la presidenza del Comitato operativo regionale, la partecipazione alla Commissione regionale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi – ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.

In particolare, secondo il ricorrente, il comma 2, lettera f), dello stesso art. 20 – che consente all’Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, pre-allarme ed allarme – contrasta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004.

L’art. 23 – che istituisce il Comitato operativo regionale per l’emergenza, operativo anche per i casi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge regionale – è denunciato per violazione dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, che invece rimette allo Stato l’intervento nei casi di calamità più gravi.

Inoltre il ricorrente ritiene che lo stesso articolo, istituendo la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi: (a) determina inutili duplicazioni di funzioni con quelle che la Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi svolge sull’intero territorio nazionale (ai sensi dell’art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 343 del 2001 e degli artt. 7 e 9 della legge n. 225 del 1992), nell’ambito del potere di coordinamento, anche scientifico, attribuito in via esclusiva allo Stato nella materia della protezione civile (art. 5 del citato decreto-legge n. 343 del 2001, art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); b) viola gli artt. 107, lettera f), punto 1), e 108, lettera a), punto 1), del medesimo d. lgs. n. 112 del 1998, i quali stabiliscono, rispettivamente, che lo Stato mantenga la funzione di definizione degli «indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio» e che la Regione provveda «alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali».

La stessa norma, poi – affidando al suddetto Comitato (e in particolare al suo presidente, il direttore dell’Agenzia regionale) e alla Commissione il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale – violerebbe l’art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001 e l’art. 107 del d. lgs. n. 112 del 1998 che attribuiscono specificamente allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, al fine di assicurare interventi di più ampio orizzonte e non parcellizzati.

Infine, l’art. 24, comma 1 – che prevede il trasferimento di risorse nazionali all’Agenzia regionale –, è censurato per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost., secondo cui l’erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; per il ricorrente, le Regioni dispongono infatti di risorse proprie per lo svolgimento delle funzioni pubbliche ad esse attribuite e di quelle aggiuntive che lo Stato eroga in via eventuale e comunque soltanto per gli specifici ambiti costituzionalmente individuati.

1.1. – Nella memoria illustrativa d’udienza, la difesa del ricorrente sottolinea come la necessità dell’intervento statale (attraverso gli organi a ciò deputati), eventualmente anche tramite un’organizzata collaborazione con le Regioni, è imprescindibile in quei settori dell’ordinamento (come appunto la protezione civile) nei quali sono coinvolti interessi ed esigenze dell’intera collettività nazionale, connessi a valori costituzionali di rilievo primario, in quanto strettamente inerenti alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

2. – La Regione Emilia-Romagna si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso proposto perchè inammissibile e infondato, con riserva di esporne i motivi.

2.1. – Nell’imminenza dell’udienza, la Regione ha depositato memoria illustrativa, deducendo, in primo luogo, l’infondatezza delle censure mosse all’art. 1, commi 1–3, della legge in esame, giacché le norme impugnate sono prive di contenuto precettivo, limitandosi ad individuare l’oggetto della legge, ossia la «finalità prioritaria» dell’azione regionale. Inoltre, anche le singole disposizioni dei tre commi impugnati si pongono nel solco dei principi fondamentali dettati dallo Stato in ordine sia ai soggetti chiamati a partecipare all’attività di protezione civile in ambito regionale, sia alle modalità di svolgimento di detta attività, sia ai soggetti destinatari degli interventi.

Riguardo all’art. 2, che ribadisce in sostanza il contenuto dell’art. 2 della legge n. 225 del 1992, la Regione afferma che la norma si limita a coordinare il tipo e la dimensione dell’evento con norme più precise sulla competenza degli enti locali e di essa stessa, con ciò rispettando la competenza statale per gli eventi che ne richiedano l’intervento, quale manifestazione dei principi di unità e di solidarietà nazionale. Alle stesse conclusioni la Regione perviene quanto all’art. 4, che pone una mera norma di chiusura per tutto quanto non sia affidato ad altre amministrazioni dalla legislazione regionale e statale.

La Regione deduce poi l’inammissibilità dell’impugnazione dell’art. 20, nella parte in cui istituisce l’Agenzia regionale di protezione civile, per genericità ed indeterminatezza dei parametri; e dell’ulteriore censura mossa alla previsione del comma 2, lettera f), dello stesso art. 20, per omessa illustrazione dell’oggetto del contrasto, che si verificherebbe tra la norma regionale e «quanto stabilito» dall’evocata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004. La censura sarebbe comunque infondata, non essendo ravvisabile alcun contrasto tra la norma regionale e la citata direttiva statale.

Con riferimento all’art. 23, la Regione rileva che la norma in realtà conferisce all’istituito Comitato operativo regionale per l’emergenza, da un lato, il coordinamento tecnico-operativo delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992, e, dall’altro lato, il concorso tecnico regionale ad interventi di ausilio e collaborazione con l’azione statale in caso di grandi eventi.

Inoltre, riguardo al comma 4 del medesimo art. 23, la difesa regionale osserva che la Commissione regionale grandi rischi costituisce una struttura necessaria proprio per l’attuazione, a livello regionale, dei criteri stabiliti dalla Commissione nazionale, senza duplicarne in alcun modo le funzioni, ma attuandone la trasposizione in sede locale. Infine, quanto alla censurata attribuzione al Comitato ed alla Commissione del coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale, essa si riferisce specificamente all’attività propria delle Regioni e non contrasta con alcuna attività statale.

Riguardo, da ultimo, all’impugnato art. 24, comma 1, la difesa regionale deduce che tale norma si limita a descrivere le entrate dell’Agenzia regionale di protezione civile e, pertanto, non pone alcun vincolo per la finanza statale, trattandosi di risorse che lo Stato, in base a proprie leggi e a proprie decisioni attuative, assegna alla Regione per le finalità della protezione civile, che la Regione a sua volta assegna in gestione all’Agenzia regionale.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, gli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge della Regione Emilia–Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di protezione civile).

1.1. – Un primo gruppo di questioni riguarda i commi 1, 2 e 3 dell’art. 1.

Il comma 1 sancisce che la Regione Emilia-Romagna con la legge in esame provvede, nell’esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale. Il comma 2 precisa che all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. E soggiunge che, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa. Il comma 3 infine prevede che i soggetti ora indicati compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l’obiettivo di garantire la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

1.2. – Tali disposizioni sono impugnate innanzitutto sotto il profilo che esse – nel ridefinire principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile – contrasterebbero con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in base al quale spetta allo Stato determinare, in maniera unitaria a livello nazionale, i principi fondamentali nella materia concorrente della «protezione civile».

La questione non è fondata.

In ordine all’assetto delle competenze nella materia concorrente della «protezione civile» ed al rispetto da parte della Regione dei principi fondamentali posti dallo Stato, la Corte ha più volte affermato (sentenze n. 327 del 2003 e n. 32 del 2006) che – ancor prima della riforma costituzionale del 2001 – il legislatore statale, istituendo il Servizio nazionale della protezione civile (con la legge 24 febbraio 1992, n. 225), aveva già rinunciato ad un modello centralizzato optando per un’organizzazione diffusa a carattere policentrico; e che in tale logica, nell’art. 2, comma 1, della legge citata, lo stesso legislatore aveva previsto tre diverse tipologie di "eventi", correlativamente definendo competenze e responsabilità: a) eventi fronteggiabili mediante interventi degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi che comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari.

In questa prospettiva, nel mutato quadro del nuovo assetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la legge regionale in esame, con gli impugnati commi dell’art. 1, persegue la finalità prioritaria di salvaguardare la sicurezza territoriale della Regione (comma 1) e – in coerenza con tale finalità – disciplina il coordinamento della propria attività con quella degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati coinvolti (comma 2) nell’ambito degli interventi del “sistema regionale di protezione civile” (comma 3; v. pure art. 3).

Il rispetto della sfera di competenza dello Stato risulta esplicitato da diverse norme della legge stessa: l’art. 2, comma 1, lettera c), prevede, in conformità alla legislazione statale, l’intervento e il coordinamento dello Stato per fronteggiare eventi calamitosi di rilievo nazionale, che colpiscono il territorio regionale; l’art. 4, comma 3, prevede che la partecipazione della Regione ad iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale avvenga in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali; gli artt. 5 e 6, disciplinano l’esercizio, da parte delle Province e dei Comuni, di funzioni e compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla citata legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; gli artt. 11, 12 e 20, comma 2, lettere b) e c), sanciscono che il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi e il piano regionale per la preparazione e gestione delle emergenze sono predisposti rispettivamente in armonia con gli indirizzi nazionali ed in conformità con i criteri di massima formulati a livello nazionale; l’art. 13 prevede, in materia di incendi boschivi, il rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353; l’art. 17 stabilisce, in materia di volontariato di protezione civile, il rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Si deve quindi ritenere che la norma impugnata, così come tutta la legge regionale, ha quale oggetto soltanto gli eventi calamitosi (incidenti comunque sul solo territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, e non anche le calamità naturali, catastrofi o altri eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari dello Stato (ex art. 2, comma 1, lettera c, della stessa legge), nel rispetto della sfera di competenza ad esso attribuita dai principi fondamentali della materia concorrente in esame.

1.3. – Il comma 2 dell’art. 1 (secondo cui «all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative») è, altresì, ritenuto dal ricorrente in contrasto con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., che, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittima l’attribuzione di funzioni amministrative in capo allo Stato ove occorra assicurarne l’esercizio unitario.

La questione non è fondata.

Poiché sulla base delle considerazioni appena esposte, la norma impugnata si riferisce solo alle attività del «sistema regionale di protezione civile», essa non incide su calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri di competenza statale. E comunque essa non preclude l’eventuale allocazione in capo allo Stato di quelle funzioni amministrative di cui occorra assicurare l’esercizio unitario, ai sensi dell’art. 118 Cost., che peraltro – secondo la giurisprudenza di questa Corte – può avvenire soltanto sulla base di una legge statale, in ossequio al principio di legalità.

1.4. – Il comma 2 dell’art. 1 è anche censurato nella parte in cui esclude dal concorso alle attività di protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi professionali): secondo il ricorrente, la norma – in quanto riformula il principio fondamentale posto dall’art. 6 della legge n. 225 del 1992 – violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, ultimo comma, Cost.

La questione non è fondata, poiché basata su una lettura incompleta della norma impugnata.

Infatti, il comma 2 – dopo aver affermato che «all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11» – aggiunge testualmente che «vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile». Il tenore generale della disposizione consente, dunque, di ritenere comprese nel concorso alle attività di protezione civile anche le categorie di soggetti indicate dal ricorrente.

1.5. – Il comma 2 dell’art. 1 è ancora impugnato – nella parte in cui prevede che il concorso operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga «previa intesa» – sotto il profilo della violazione dell’art. 5, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l’attività dello Stato per i primi interventi è effettuata «in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile».

Neanche tale questione è fondata.

L’art. 2, comma 1, della legge regionale in esame si risolve in una parafrasi dei principi fissati dall’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 225 del 1992, prima ricordati (al n. 12), integrati dagli artt. 107 e 108 del d. lgs. n. 112 del 1998.

A sua volta, il comma 1 dell’art. 23 attribuisce all’istituito Comitato regionale per l’emergenza – oltre alla «funzione di coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b)», la cui disciplina spetta alla legge regionale – anche il «concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225, in evidente funzione ausiliaria e collaborativa con gli organi statali.

In un quadro siffatto, la previsione dell’«intesa» non viene impiegata in senso contrapposto al «concorso» e al «raccordo» previsti dal citato art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001; ma per significare che – nei casi in cui l’attività degli organi regionali può concorrere con quella di organi statali, ossia nei casi di cui alla menzionata lettera c) – gli organi regionali devono agire sulla base di intese con gli organi statali, proprio a maggior garanzia dell’autonomia dell’amministrazione statale.

1.6. – A sua volta, il comma 3 dell’art. 1 è censurato – nella parte in cui limita ai «cittadini» la salvaguardia dell’incolumità, escludendo dal novero dei soggetti tutelati chi cittadino non sia – per violazione dei principi fondamentali della materia e di quelli previsti dalla Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.).

La questione non è fondata.

L’espressione «cittadini» non è evidentemente usata dalla norma in senso tecnico, riferito all’appartenenza delle persone allo Stato, con esclusione degli stranieri o degli apolidi; e può dunque agevolmente essere intesa, in senso costituzionalmente orientato, come riferita in generale a tutte le persone fisiche.

2. – L’art. 2, sul presupposto dell’esistenza di un «principio unitario» che informerebbe la materia, è censurato sotto il profilo che – definendo gli eventi calamitosi in funzione dell’organo competente ad intervenire piuttosto che dell’intensità ed estensione del fenomeno (come previsto dall’art. 2 della legge n. 225 del 1992) – configurerebbe sistemi di intervento regionale differenziati, capaci di inficiare, da un lato, il principio di uguaglianza e, dall’altro, l’azione statale per i casi calamitosi travalicanti i confini del territorio della singola Regione.

La questione non è fondata.

A prescindere dalla già rilevata erroneità della premessa dell’esistenza di un «principio unitario» del sistema di protezione civile, si è notato (retro, n. 1.5.) come la norma regionale si ponga invece nel solco dei principi fissati dall’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 225 del 1992, integrati dagli artt. 107 e 108 del d. lgs. n. 112 del 1998, il cui contenuto del resto sostanzialmente riproduce.

3. – L’art. 4, comma 1, è a sua volta censurato (ancora sul presupposto «dell’unitarietà del sistema») sotto il profilo che esso – attribuendo alla Regione «l’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale» – violerebbe l’art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale, in attuazione dell’art. 118, primo comma, Cost., lo Stato può attribuire a se stesso le funzioni amministrative di cui occorra garantire l’unitarietà di esercizio.

Nei termini in cui è proposta, la questione non è fondata.

Valgono, infatti, le medesime considerazioni svolte circa l’erroneità della premessa dell’«unitarietà del sistema» di protezione civile e circa l’inidoneità di norme come quella impugnata ad impedire un’eventuale allocazione in capo allo Stato, mediante apposita legge statale, di funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 Cost.

4. – L’art. 20, che istituisce l’Agenzia regionale di protezione civile, è impugnato «per contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile – quali la gestione del volontariato, l’emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, la predisposizione del programma di previsione e prevenzione, la pianificazione di emergenza, la presidenza del Comitato operativo regionale, la partecipazione alla Commissione regionale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi – ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.

Nei termini prospettati – ed anche a prescindere dalla genericità dell’argomentazione a sostegno dell’asserita incostituzionalità – la questione è inammissibile in quanto nella proposta del Ministro per gli affari regionali, richiamata dalla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge in esame, non v’è traccia di tale motivo di impugnazione.

4.1. – L’art. 20, comma 2, lettera f) – che consente all’Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, preallarme ed allarme –, è censurato per contrasto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004; a sostegno dell’impugnazione il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 238 del 2004, deducendo che in essa «si prevede che le Regioni non possano porre in essere attività o atti lesivi delle direttive statali».

La questione non è fondata.

In primo luogo, l’affermazione di cui alla richiamata sentenza – peraltro non espressa nei termini evocati nel ricorso – si muove nel diverso ambito dell’esercizio del c.d. «potere estero» delle Regioni (di cui ai commi quinto e nono dell’art. 117 Cost.) e del necessario coordinamento di esso con l’esclusiva competenza statale in tema di politica estera (secondo le procedure dettate dall’art. 6 della legge n. 131 del 2003). La decisione non può quindi di per sé comportare l’incostituzionalità della norma impugnata, in un contesto nel quale – trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regione – al primo spetta solo di determinare, con legge, i principi fondamentali (ex art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost. ed art. 1 della legge n. 131 del 2003).

D’altro canto, la formulazione della norma impugnata consente di interpretarla nel senso che lo specifico compito di emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, da essa affidato all’Agenzia regionale di protezione civile, mira ad attuare il disposto dell’art. 108 del d. lgs. n. 112 del 1998, il quale al comma 1, lettera a, n. 1), attribuisce alle Regioni le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.

5. – L’art. 23 è censurato sotto diversi profili.

La norma – nella parte in cui istituisce il Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM), con funzioni estese anche ai casi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) – violerebbe, in primo luogo, l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, che invece rimette allo Stato l’intervento nei casi di calamità più gravi.

La questione non è fondata.

Infatti, il comma 1 dell’art. 23 attribuisce al COREM – da un lato – la «funzione di coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b)», la cui disciplina (per le ragioni esaminate: retro, n. 1.2.) spetta alla competenza della Regione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; e – dall’altro – il «concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), della stessa legge n. 225, in funzione meramente ausiliaria e collaborativa con i competenti organi statali.

5.1. – Inoltre, secondo il ricorrente, la norma – nella parte in cui istituisce la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – violerebbe: a) l’art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 343 del 2001 e gli artt. 7 e 9 della legge n. 225 del 1992, determinando inutili duplicazioni di funzioni con quelle svolte sull’intero territorio nazionale dalla Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi; b) gli artt. 107, lettera f), numero 1), e 108, lettera a), numero. 1), del d. lgs. n. 112 del 1998, sulle competenze di Stato e Regioni in tema di predisposizione e attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi.

Entrambi i profili di censura sono infondati.

Anche le funzioni della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – in coerenza con l’intero assetto della legge regionale in esame – devono ritenersi limitate ai soli eventi calamitosi (incidenti sul territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, con esclusione quindi degli eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi straordinari, di competenza statale (art. 2, comma 1, lettera c).

D’altro canto, la Commissione regionale ha il solo compito di fornire, su richiesta della Regione, consulenza, supporto tecnico-scientifico e proposte in materia di previsione e prevenzione dei rischi specifici del territorio regionale; essa quindi (nell’intenzione del legislatore regionale, peraltro libero di legiferare nella materia concorrente col solo rispetto dei principi fondamentali) è anche deputata ad attuare, trasponendoli a livello regionale, i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale, senza con ciò duplicarne le funzioni.

5.2. – Infine la norma – nella parte in cui affida al Comitato operativo regionale per l’emergenza e alla Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale – violerebbe l’art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001 e l’art. 107 del d. lgs. n. 112 del 1998, che attribuiscono allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, per assicurare interventi di più ampio orizzonte, non parcellizzati.

Nel senso dell’infondatezza della censura valgono i criteri interpretativi più volte citati: la norma impugnata, riguardando attività della Regione per eventi rientranti nell’ambito della sua competenza, non comporta di per sé violazione dei principi fondamentali desumibili dalle evocate norme interposte, pur se non le richiama esplicitamente (ma nemmeno contiene previsioni ad esse contrarie) (sentenze n. 327 del 2003 e n. 129 del 2006).

6. – Infine l’art. 24, comma 1, è censurato nella parte in cui prevede il trasferimento di risorse statali all’Agenzia regionale, per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost., secondo i quali l’erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

La questione non è fondata.

La norma impugnata classifica fra le entrate dell’Agenzia regionale – oltre alle risorse ordinarie e straordinarie trasferite annualmente dalla Regione – le risorse ordinarie statali per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile; le risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi da cui derivi lo stato di emergenza nel territorio regionale; le risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all’art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; e le risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

Il suo contenuto, pertanto, è meramente descrittivo di entrate che possono pervenire alla Agenzia regionale secondo i generali criteri di conferimento, e non costituisce certo fonte di obbligazioni di trasferimento di risorse finanziarie a carico dello Stato; sicché il solo effetto dell’elenco è quello di legittimare l’Agenzia a ricevere gli indicati tipi di entrate, se e quando i relativi trasferimenti vengano disposti dalla fonte competente, regionale, statale o comunitaria.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, dell’art. 2, dell’art. 4, comma 1, dell’art. 20, comma 2, lettera f), dell’art. 23 e dell’art. 24, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di protezione civile), proposte – in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma, e 119 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della medesima legge della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2005, proposta – in riferimento ai «già richiamati principi costituzionali» – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il citato ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.