Corte Costituzionale, Sentenza n. 52 del 2012, in tema di procedure di aggiudicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 14-3-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2, commi 4
e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di
premialita’ connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere
pubblici di interesse regionale), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 giugno 2011,
depositato in cancelleria il 15 giugno 2011 ed iscritto al n. 60 del
registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
Udito l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 13 giugno 2011 e depositato presso
la cancelleria di questa Corte il 15 giugno 2011 (reg. ric. n. 60 del
2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’articolo
2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4
(Criteri di premialita’ connessi alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di
lavori od opere pubblici di interesse regionale), per violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.
2. – L’art. 2 della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel
testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge della
Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio
2011), stabiliva, al comma 4, che «Nel rispetto del principio di cui
all’articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, gli atti posti a base
della procedura contrattuale devono prevedere una soglia minima di
ammissibilita’ delle offerte relativamente all’elemento o agli
elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della
sicurezza nel cantiere» e, al comma 5, che «La soglia minima di cui
al comma 4 non puo’ essere superiore al 20 per cento del punteggio
massimo attribuito all’elemento o agli elementi di valutazione di che
trattasi».
L’art. 22 della sopravvenuta legge della Regione Marche n. 20 del
2011 ha modificato l’art. 2 della legge regionale n. 4 del 2011,
abrogando il comma 5 e sostituendo il comma 4, che ora dispone:
«Negli atti posti a base delle procedure di aggiudicazione le
stazioni appaltanti considerano in via prioritaria la possibilita’ di
prevedere una soglia minima di ammissibilita’ delle offerte
relativamente all’elemento o agli elementi di valutazione connessi
con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere».
3. – Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 2,
commi 4 e 5, della legge regionale n. 4 del 2011, prevedendo – nel
testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge regionale
n. 20 del 2011 – una soglia minima di ammissibilita’ delle offerte
nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di
interesse regionale, invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato
nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento
civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost.
In particolare, ad avviso della difesa dello Stato, le
disposizioni regionali impugnate si porrebbero in contrasto con tre
norme del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): l’art. 4, comma
3, che precluderebbe alle Regioni la possibilita’ di prevedere una
disciplina diversa da quella dettata dal codice dei contratti in una
serie di ambiti, tra i quali quello della «qualificazione e selezione
dei concorrenti»; l’art. 73, comma 3, che assegnerebbe alle stazioni
appaltanti il compito di «operare la selezione degli operatori da
invitare, nel rispetto del principio di proporzionalita’ in relazione
all’oggetto del contratto e alle finalita’ della domanda di
partecipazione»; l’art. 83, che riserverebbe «al bando, e quindi alle
stazioni appaltanti, i criteri relativi all’offerta». Il Presidente
del Consiglio dei ministri sostiene che tali norme sarebbero
«vincolanti per i legislatori regionali […] in quanto, come
affermato dalla Corte costituzionale, esse sono riconducibili alle
nozioni di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile"», con
la conseguenza che le disposizioni regionali impugnate, disciplinando
la «qualificazione e selezione dei concorrenti e [le] procedure di
affidamento, risultano invasive della competenza esclusiva dello
Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento
civile, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della
Costituzione».
4. – La Regione Marche non si e’ costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. – Con ricorso notificato il 13 giugno 2011 e depositato presso
la cancelleria di questa Corte il 15 giugno 2011 (reg. ric. n. 60 del
2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2,
commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4
(Criteri di premialita’ connessi alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di
lavori od opere pubblici di interesse regionale).
L’art. 2, nel testo vigente prima delle modifiche apportate
dall’art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20
(Assestamento del Bilancio 2011), stabiliva, al comma 4, che «Nel
rispetto del principio di cui all’articolo 83, comma 2, del D.Lgs.
163/2006, gli atti posti a base della procedura contrattuale devono
prevedere una soglia minima di ammissibilita’ delle offerte
relativamente all’elemento o agli elementi di valutazione connessi
con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» e, al
comma 5, che «La soglia minima di cui al comma 4 non puo’ essere
superiore al 20 per cento del punteggio massimo attribuito
all’elemento o agli elementi di valutazione di che trattasi». Ad
avviso del ricorrente, tali previsioni violerebbero l’art. 117,
secondo comma, lettere e), in materia di tutela della concorrenza, e
l), in materia di ordinamento civile, della Costituzione.
2. – Successivamente alla presentazione del ricorso, l’art. 22
della legge della Regione Marche n. 20 del 2011 ha modificato l’art.
2 impugnato, abrogando il comma 5 e sostituendo il comma 4. Tuttavia,
in assenza di elementi tali da far ritenere che le disposizioni
censurate – rimaste in vigore per oltre sei mesi nella loro
formulazione originaria – non abbiano trovato attuazione medio
tempore, non puo’ dichiararsi cessata la materia del contendere,
dovendosi cosi’ procedere allo scrutinio nel merito delle censure
avanzate con il ricorso (ex plurimis, sentenze n. 341 del 2010 e n.
164 del 2009).
3. – La questione e’ fondata.
3.1.- L’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n.
4 del 2011, nella formulazione precedente alle modifiche apportate
dalla legge regionale n. 20 del 2011, detta previsioni in materia di
aggiudicazione di lavori od opere pubblici che riguardano
l’ammissibilita’ delle offerte e, percio’, attengono alla fase della
procedura di evidenza pubblica che precede la stipulazione del
contratto. Con riferimento a tale fase, questa Corte ha precisato che
«l’ambito materiale prevalente e’ quello della tutela della
concorrenza» e che «nello specifico settore degli appalti pubblici
vengono in rilievo norme che si qualificano per la finalita’
perseguita di assicurare la concorrenza "per" il mercato» (da ultimo,
sentenza n. 43 del 2011).
L’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) stabilisce che
in tema di «qualificazione e selezione dei concorrenti» le Regioni
«non possono prevedere una disciplina diversa» da quella statale. Gli
artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, dello stesso codice prevedono,
rispettivamente, che «Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato
e risultare congruo rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture», e che «Nella valutazione
dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi
alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati
nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entita’ e alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture».
Le disposizioni regionali impugnate dettano una disciplina
diversa da quella del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto individuano
negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e
della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilita’ delle
offerte, laddove le norme statali li configurano come criteri di
valutazione delle offerte medesime. Ne consegue l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione
Marche n. 4 del 2011, nel testo vigente prima delle modifiche
apportate dall’art. 22 della legge regionale n. 20 del 2011, per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in
materia di tutela della concorrenza.
3.2. – Tali argomentazioni possono applicarsi anche allo ius
superveniens, in quanto la nuova formulazione dell’art. 2, comma 4,
della legge regionale n. 4 del 2011, come sostituito dall’art. 22
della legge regionale n. 20 del 2011, e’ sostanzialmente coincidente
con quella della disposizione impugnata. Sia il testo originario, sia
il testo vigente dell’art. 2, comma 4, infatti, individuano negli
«elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della
sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilita’ delle offerte,
prevedendo – il primo come obbligo, il secondo come facolta’ per la
stazione appaltante – l’inserimento di tale soglia negli atti posti a
base della procedura di aggiudicazione. Ne discende, anche in questo
caso, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.
4. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 2,
commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4
(Criteri di premialita’ connessi alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di
lavori od opere pubblici di interesse regionale), nel testo vigente
prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della legge della
Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio
2011);
2) Dichiara l’illegittimita’ costituzionale, in via
consequenziale, dell’articolo 2, comma 4, della legge della Regione
Marche n. 4 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 22 della legge
della Regione Marche n. 20 del 2011.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 9 marzo 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4925

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Svolgimento del processo

Con citazione del 19 luglio 2005 il Comune di Sesto San Giovanni propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato a istanza di Auto Sesto s.r.l. per il pagamento dell’importo di Euro 1.182.329,94, oltre IVA e interessi, asseritamente dovuto quale corrispettivo dell’attività di recupero e custodia di veicoli rimossi su disposizione della Polizia Municipale. Eccepì la mancanza di prova in ordine all’affidamento dell’incarico da parte dell’Ente nonchè la prescrizione del credito azionato.

La convenuta società, costituitasi in giudizio, contestò le avverse deduzioni.

Con sentenza del 12 febbraio 2007 il Tribunale di Monza respinse l’opposizione.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Milano lo ha rigettato in data 7 ottobre 2008.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Comune di Sesto San Giovanni, articolando nove motivi.

Resiste con controricorso Auto Sesto s.r.l..
Motivi della decisione

1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione del R.D. n. 2240 del 1923, artt. 16, 17 e 70, della L. n. 2248 del 1865, art. 9, all.

E, art. 351 e art. 355 all. F, art. 354 reg. esec. C.d.S., art. 159 C.d.S.. Assume l’esponente che il contratto doveva essere dichiarato nullo per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dal R.D. n. 2240 del 1923, artt. 16 e 17 per i contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione. Le critiche si appuntano quindi contro l’affermazione del giudice di merito secondo cui, premesso che tutti i veicoli in relazione ai quali l’ingiungente aveva avanzato richiesta di pagamento dei compensi erano stati oggetto di provvedimenti di demolizione/distruzione emessi dal Comune di Sesto San Giovanni e che nelle relative ordinanze si dava atto che essi erano stati affidati ad Auto Sesto a seguito di rimozione, doveva ritenersi instaurato tra le parti un rapporto privatistico di custodia, da inquadrare nell’ambito del contratto di deposito. Il Comune sostiene invece che la mancanza di delibera dell’organo competente e del connesso contratto stipulato in forma scritta non ammetterebbe equipollenti, e ciò tanto più che, non essendo stati i veicoli sottoposti a sequestro, il servizio di rimozione poteva e doveva essere oggetto di un rapporto di concessione, ex art. 159 C.d.S. e art. 354 relativo reg. esec. C.d.S., come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Aggiunge che il requisito della forma scritta era richiesto anche per la cessione di contratto pretesamente intervenuta tra altra ditta individuale, che prima espletava il medesimo servizio, e Auto Sesto s.r.l. che ad essa sarebbe subentrata. In ogni caso, ove si fosse preteso di ravvisare la forma scritta nei singoli verbali di affidamento del mezzo, i compensi avrebbero dovuto essere ridotti e limitati alle 32 fatture per le quali siffatto verbale era stato prodotto.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Si ricorda che nei ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con riguardo ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna critica deve, all’esito dell’illustrazione, tradursi in un quesito di diritto che, indipendentemente dalla sua collocazione topografica, scolpisca in maniera chiara la questione logico- giuridica sottoposta al vaglio del giudice di legittimità e che sia funzionalmente collegato, come si evince dal tenore del connesso art. 384 cod. proc. civ., alla enunciazione del corrispondente e speculare principio di diritto.

Più nello specifico, il quesito deve contenere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, di talchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (confr. Cass. civ., 30 settembre 2008, n. 24339).

Non è superfluo aggiungere che la prescrizione formale introdotta dalla norma in esame non può essere intesa nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della prescrizione legislativa (Cass. sez. un. 26 marzo 2007, n. 7258; Cass. civ., 20 giugno 2008, n. 16941), di modo che è necessario che una parte del ricorso sia destinata a individuare senza incertezze il nodo giuridico che la Corte è chiamata a risolvere, nell’esplicazione di quella funzione nomofilattica che il D.Lgs. n. 40 del 2006 ha segnatamente inteso valorizzare.

2.2 Venendo al caso di specie, il quesito di diritto posto in calce al primo motivo è affetto da inemendabile approssimazione, risolvendosi, nella prima parte, nella mera enunciazione dell’oggetto della controversia, e, nella seconda, in affermazioni di carattere generale ed astratto, senza alcuna indicazione, in particolare, della scelta decisoria del giudice a quo. Esso non consente, quindi, una risposta utile alla definizione della causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere, per quanto testè detto, il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (confr. Cass. civ., sez. unite, 11 marzo 2008, n. 6420).

3. Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i successivi quattro motivi di ricorso.

3.1 Col secondo il ricorrente lamenta vizi motivazionali con riferimento alla pretesa cessione di contratto intervenuta tra Pronto Soccorso dell’Auto, che figurava affidataria del veicolo in molti verbali, e Auto Sesto s.r.l., cessione mai neppure comunicata al Comune.

Oggetto della critica è, in particolare, l’assunto del giudice di merito secondo cui dalla documentazione versata in atti si evinceva non solo che Auto Sesto aveva dichiarato di essere subentrata nella detenzione dell’area, ove veniva svolta l’attività, a seguito di cessione da altra ditta individuale, ma che alla fattispecie non era applicabile l’art. 1406 cod. civ., essendo stata la prestazione di custodia completamente eseguita al momento del ritiro e della demolizione dei veicoli. L’impugnante sostiene che, così argomentando, il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, dal quale si evincerebbe invece che la pretesa cessione di contratto era in ogni caso intervenuta quando le prestazioni di custodia non erano state ancora integralmente eseguite.

3.3 Col terzo motivo il Comune deduce violazione degli artt. 1362, 1321 e 1684 cod. civ.. Le censure si appuntano contro la liquidazione del servizio di trasporto effettuata dal giudice di merito sulla base del rilievo che il suo espletamento con mezzi di Auto Sesto emergeva da alcuni verbali e che, secondo quanto affermato dall’ingiungente, il Comune non disponeva di propri mezzi per il ritiro dei veicoli abbandonati. La Corte d’appello avrebbe così ammesso che la prestazione non figurava in tutti i verbali, pur avendo poi contraddittoriamente riconosciuto il diritto al pagamento della stessa in via generalizzata.

3.4 Col quarto mezzo il ricorrente lamenta vizi motivazionali con riferimento, ancora una volta, alla liquidazione del servizio di trasporto, evidenziando l’irrilevanza della circostanza che il Comune non disponesse di mezzi per effettuarla, considerato che la prestazione ben poteva essere stata resa da soggetti diversi da Auto Sesto.

3.5 Col quinto deduce violazione degli artt. 1766, 1768 e 1322 cod. civ.. La censura si appunta contro la ritenuta ricorrenza nella fattispecie di un contratto di deposito, in relazione al quale elemento qualificante della prestazione è la custodia, laddove, nella fattispecie alcuni dei mezzi ai quali si riferivano le contestate fatture, in quanto privi di targa, appartenevano alla categoria dei rifiuti speciali, di talchè il contratto in essere tra le parti andava piuttosto qualificato come locazione o comodato di posto auto.

4. Le critiche non hanno pregio.

Con esse il ricorrente mira a sollecitare il sindacato di questa Corte sulla ricostruzione dei rapporti in concreto intercorsi tra le parti, e, in particolare, sulla portata del servizio assicurato da Auto Sesto, con riferimento sia alle prestazioni effettivamente eseguite, sia all’arco temporale in cui le stesse sarebbero state espletate, per l’incidenza che tali fattori hanno avuto nella quantificazione del corrispondente debito del Comune.

Trattasi di questioni già ampiamente dibattute nel giudizio di merito, sulle quali si è concentrato lo sforzo probatorio delle parti e l’analisi valutativa del decidente.

Contrariamente a quanto ritiene l’impugnante, l’apparato motivazionale col quale la Corte d’appello ha dato conto del suo convincimento, non presenta le denunziate aporie nè i lamentati contrasti disarticolanti con le emergenze fattuali di riferimento.

Merita in proposito evidenziare che il positivo apprezzamento dello svolgimento del servizio di trasporto, da parte di Auto Sesto, è stato dal giudice a quo argomentato anche sulla base del rilievo, per vero dirimente, che la mancata disponibilità, in capo all’ente, di mezzi con i quali effettuare il ritiro dei veicoli abbandonati non era stata smentita dal Comune.

Ne consegue che la valutazione che ora l’impugnante viene a chiedere esorbita dai limiti propri del controllo di legittimità demandato alla Corte di cassazione. Detto controllo, invero, non si configura come terzo grado del processo, ma piuttosto come giudizio a critica vincolata preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme o da vizi motivazionali, con la precisazione che giammai può essere considerato vizio di tal fatta, e in particolare, vizio logico della motivazione, la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze effettivamente emerse nel corso del processo, o l’instaurazione tra i vari dati di fatto appurati all’esito dell’espletata istruttoria, del collegamento ritenuto più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice (Cass. civ. 26 febbraio 2003, n. 02869).

5. Non è poi superfluo aggiungere che l’allegata appartenenza di alcuni dei mezzi che furono oggetto degli interventi di Auto Sesto alla categoria dei rifiuti speciali, con le inevitabili ripercussioni di tale riclassificazione sulla qualificazione del contratto intercorso tra le partì, integra una questione nuova, in quanto non trattata affatto nella sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura (dovendo i motivi di ricorso investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello), aveva l’onere, rimasto del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

6 II sesto e il settimo motivo di ricorso attengono all’entità della somma riconosciuta a titolo di corrispettivo all’ingiungente, e quindi al quantum debeatur. Essi possono pertanto essere esaminati insieme.

6.1 Più nello specifico, col sesto mezzo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2730, 2732, 2735, 1362 e 1340 cod. civ. perchè la Curia territoriale, affermando che le tariffe utilizzate da Auto Sesto per la quantificazione del suo credito erano quelle da sempre applicate nei rapporti tra le parti, avrebbe travisato la linea difensiva assunta dall’Ente sia in questo che in altri giudizi, avendo il Comune sempre contestato l’applicabilità delle predette tariffe e avendo pagato quanto richiesto dalla controparte in base alle stesse solo a seguito di provvedimenti monitori.

6.2 Col settimo lamenta invece vizi motivazionali con riferimento alla valenza data dal decidente alla Delib. Giunta 29 settembre 2004, senza considerare il contesto in cui essa era maturata e il successivo comportamento dell’Ente e, quanto alle tariffe prefettizie, senza considerare la possibilità di una loro applicazione in via meramente parametrica.

7. Anche tali censure non sono fondate.

Il giudice di merito ha ritenuto corretti i criteri di calcolo applicati sulla base dei seguenti, concorrenti rilievi: da un lato, l’inutilizzabilità sia delle tariffe prefettizie, per la loro attinenza ai soli veicoli sequestrati, sia, ratione temporis, di quelle di cui al D.L. n. 269 del 2003, in quanto entrate in vigore a veicoli già demoliti; dall’altro, il costante ricorso, nei rapporti tra le parti, alle tariffe sulla cui base era stato quantificato il credito dell’ingiungente e l’espresso riconoscimento della loro congruità contenuto nella Delib. Giunta 29 settembre 2004.

Ciò significa che la scelta adottata in dispositivo è scaturita da una valutazione complessiva dei costi delle prestazioni concretamente praticabili e praticati dalle parti, e quindi anche del reciproco comportamento di creditore e debitore nel corso degli anni, in quanto indicativi della sostanziale adeguatezza delle somme pretese dall’ingiungente.

Escluso che il decidente abbia attribuito un improprio valore confessorio alle delibere adottate dal Comune, ritiene il collegio che le critiche formulate in ricorso, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, mirano, ancora una volta, a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. 8 Con l’ottavo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ. con riferimento alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dal C.d.S. per l’esercizio dell’attività di trasporto e custodia. Sostiene che affatto incongruente era la presunzione di regolarità amministrativa di Auto Sesto desunta dai medesimi rapporti intrattenuti dal Comune con la società, segnatamente a mezzo della Polizia Municipale.

9. Osserva il collegio che la critica attiene a profili del rapporto intercorso con Auto Sesto alla cui valorizzazione il Comune è, in questa sede, palesemente privo di interesse. Non si vede, invero – nè il deducente lo esplicita -, in che senso e in qual misura l’Ente, al fine di sottrarsi ai propri obblighi di pagamento, possa giovarsi di irregolarità amministrative delle quali, peraltro, esso stesso sarebbe platealmente complice.

Si ricorda in proposito, che, con riguardo a un ambito diverso ma sostanzialmente contiguo a quello in esame, quale il regime delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione, è consolidata la massima secondo cui il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili ovvero alla abitabilità dei medesimi, non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene (Cass. civ. 25 maggio 2010, n. 12708; Cass. civ. 21 dicembre 2004, n. 23695).

10. Con l’ultimo mezzo l’impugnante lamenta infine violazione degli artt. 159 e 215 C.d.S., art. 397 reg. esec. C.d.S., artt. 2946 e 2935 cod. civ., in relazione al mancato riconoscimento della operatività della prescrizione decennale. Sostiene che, anche a ritenere applicabile il termine lungo, in luogo di altri più brevi termini, il dies a quo doveva essere individuato nel momento in cui la custodia aveva avuto inizio.

11. Il motivo è infondato.

Esso ha ad oggetto l’affermazione del giudice di merito secondo cui, premesso che nella fattispecie la prescrizione applicabile era quella decennale, il relativo termine andava fatto decorrere solo dal momento in cui il depositario, chiarita dal depositante la sorte definitiva del veicolo, avrebbe potuto concretamente e conclusivamente far valere il proprio diritto al compenso, e dunque a partire dal momento in cui il veicolo era stato restituito, alienato o distrutto.

A fronte di tali argomentazioni, del tutto incongruo è il richiamo dell’impugnante alla pronuncia delle sezioni unite penali del 24 aprile 2002, n. 25161, riferita a fattispecie affatto diversa, e cioè al diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell’ambito di un procedimento penale al compenso per l’attività svolta.

In realtà, posto che le prestazioni alle quali era tenuta Auto Sesto non erano rigidamente predefinite, ma variavano, a seconda dei casi, andando dal trasporto, alla custodia, alla rottamazione o alla restituzione del veicolo, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che il credito di Auto Sesto diventasse liquido solo a partire dal momento in cui si erano esaurite le attività concernenti il veicolo.

Del resto, è principio in sostanza pacifico che nel deposito oneroso, l’esigibilità del credito del custode è strettamente legata al tempo in cui il deposito stesso cessa, in quanto solo in tale momento, e non prima, diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell’avere tra le parti (confr. Cass. civ., 10 novembre 2003, n. 16829). E ancorchè il contratto in essere tra l’ingiungente e l’opponente fosse a causa mista, non par dubbio che la causa in concreto prevalente fosse quella del deposito.

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 10-02-2011, n. 38 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con bando di gara datato 27.4.2010, ritualmente pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Società D.E. ha indetto una procedura aperta per l’appalto a terzi del "servizio di prelevamento e trasporto del percolato dalla discarica di Ischia Podetti in Trento ad adeguati impianti".

L’importo complessivo dell’appalto, per un servizio della durata di 24 mesi, era stato determinato in Euro 1.200.000,00 e per l’aggiudicazione era stato adottato il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari.

2. Entro il termine di scadenza hanno presentato la loro offerta quattro imprese. Le operazioni di gara si sono svolte il giorno 13 luglio 2010 e, al termine delle operazioni, il seggio di gara ha graduato le partecipanti: l’offerta economica più conveniente era stata presentata dalla ditta individuale E.M., mentre le ricorrenti P. S.r.l. e N.S. S.r.l., in costituenda A.T.I., si sono classificate al secondo posto.

Nella stessa giornata, la società P. ha formalmente segnalato alla Stazione appaltante alcune irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta dalla ditta prima classificata. Il giorno successivo Dolomiti energia ha informato l’istante che era stata attivata la procedura di regolarizzazione.

Con nota del 21 luglio 2010 P. S.r.l. ha inoltrato alla Stazione appaltante l’informativa prevista dall’art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, come aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 20.3.2010, n. 53, evidenziando nuovamente le irregolarità che aveva riscontrato nella procedura di gara.

Tuttavia, il Direttore generale della Società ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto del servizio all’impresa M., provvedimento che è stato comunicato all’interessata e alle altre concorrenti con distinte note raccomandate datate 5.8.2010.

3. Le ricorrenti hanno pertanto impugnato il provvedimento di aggiudicazione, con ricorso notificato in data 12.8.2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 17, deducendo i seguenti articolati motivi di diritto:

I – "violazione e omessa applicazione della lex specialis di gara: art. 4.1, lett. g), e art. 4.1, ultimo comma, della guida all’offerta, art. 23 delle norme contrattuali; violazione dell’art. 46 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; violazione della par condicio tra i concorrenti";

II – "violazione del principio di autolimite della Pubblica amministrazione e della par condicio tra i concorrenti sotto altro profilo; eccesso di potere, contraddittorietà tra atti della Pubblica amministrazione; disparità di trattamento", posto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto in luogo del richiesto performance bond rilasciato da un primario istituto bancario avrebbe presentato l’impegno a rilasciare la fideiussione definitiva da parte di un istituto assicurativo; inoltre, si denuncia che la Stazione appaltante avrebbe dapprima permesso la "sostituzione" del documento e, successivamente, la rettifica di quello tardivamente depositato accettando un ulteriore nuovo documento;

III – "violazione degli artt. 38, 43 e 48 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; difetto di istruttoria", atteso che la dichiarazione resa dal legale rappresentante sull’insussistenza di precedenti penali in capo ai soggetti tenuti a detta dimostrazione sarebbe carente dell’indicazione del direttore tecnico o della figura ad esso equiparata; inoltre, si contesta la genericità della dichiarazione resa circa il rispetto degli obblighi in materia di occupazione di lavoratori diversamente abili;

IV – "violazione degli artt. 89 e 90, commi 3 e 7, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554; violazione e omessa applicazione dell’art. 3 della Guida all’offerta; violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica amministrazione", in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa sull’ulteriore rilievo che l’offerta economica depositata – che conteneva un errore materiale corretto dal Seggio di gara – non sarebbe stata siglata in ogni sua pagina;

V – "violazione degli artt. 82 e 84 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; violazione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione; eccesso di potere, incompetenza relativa, difetto di istruttoria e di motivazione", in via subordinata, posto che al momento della ricezione delle offerte sarebbe già stata costituita la Commissione giudicatrice per la scelta della migliore di esse né sarebbero state esplicitate le modalità di nomina di tale organismo.

4. Con il ricorso è stata presentata istanza di risarcimento del danno in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto a favore delle istanti, previo annullamento di quella impugnata e, in caso di impossibilità, per equivalente, per l’utile d’impresa che non sarebbe stato possibile conseguire, per il pregiudizio indotto dalla mancata qualificazione sul piano professionale a seguito dell’espletamento della commessa in questione, oltre che per le spese sostenute per la presentazione dell’offerta.

Le ricorrenti hanno altresì chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.

5. D.E. S.r.l. si è tempestivamente costituita in giudizio, motivatamente chiedendo la reiezione nel merito del ricorso perché infondato.

6. Ritualmente si è costituita in giudizio la controinteressata ditta individuale E.M., anch’essa concludendo per la reiezione del ricorso.

7. Con ordinanza n. 120, adottata nella camera di consiglio del 9 settembre 2010, la domanda cautelare è stata respinta.

8. La citata ordinanza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato il quale, con l’ordinanza n. 5071, adottata nella camera di consiglio del 5 novembre 2010, ha accolto l’appello nei limiti della fissazione di una tempestiva udienza di merito innanzi a questo Tribunale.

9. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.

10. Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011, sentiti i procuratori presenti che hanno ribadito le rispettive posizioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame le imprese P. S.r.l. e N.S. S.r.l. – che hanno partecipato in costituenda A.T.I. al confronto concorrenziale indetto dalla Società D.E. per l’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, del servizio di prelevamento e di trasporto del percolato dalla discarica di Ischia Podetti in Trento ad altri idonei impianti, e che sono risultate seconde classificate nella graduatoria definitiva di gara – hanno impugnato gli atti della procedura denunciando sotto diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere la mancata esclusione della ditta classificatasi al primo posto e, in subordine, la costituzione e la composizione della Commissione di gara.

Il ricorso è fondato.

2a. Con il primo e il secondo mezzo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in considerazione della loro concatenazione e interdipendenza, le Società istanti denunciano la mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicataria M. in quanto, in luogo del richiesto performance bond rilasciato da un primario istituto bancario avrebbe presentato l’impegno ad emettere la fideiussione definitiva da parte di un istituto assicurativo. Le ricorrenti lamentano, inoltre, che la Stazione appaltante avrebbe dapprima permesso la "sostituzione" di quel documento e, successivamente, la rettifica di quello tardivamente depositato.

2b. Per la compiuta comprensione dei fatti di causa e dei due motivi in esame, occorre rammentare che, per il combinato disposto delle lett. f) e g) dell’articolo 4.1 della guida all’offerta e dell’art. 23 delle norme contrattuali, ogni concorrente era tenuto a presentare, a corredo dell’offerta, sia la cauzione prevista dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006 per un importo pari al 2% del valore dell’appalto, sia "una lettera d’impregno di un primario istituto di credito gradito al committente a rilasciare il contratto autonomo di garanzia nello strumento di un performance bond sino a concorrenza del 5% del corrispettivo d’aggiudicazione".

L’ultimo capoverso dello stesso art. 4 della guida all’offerta aveva poi stabilito che la mancanza di un documento avrebbe comportato l’esclusione dalla gara mentre "l’irregolarità sarebbe stata oggetto di regolarizzazione con la precisazione delle richieste da parte della Società e l’assegnazione di un termine perentorio, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi, per effettuare detta regolarizzazione".

2c. La ditta M., in allegato alla garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria emessa da Assimoco S.p.a., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni del Movimento Cooperativo, ha presentato una nota proveniente dallo stessa Società assicurativa contenente "l’impegno ad emettere fideiussione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006".

La Stazione appaltante ha quindi chiesto alla M. "di regolarizzare il documento di cui alla lettera g) mediante la presentazione di una lettera d’impegno di un istituto di credito… in sostituzione di quello presentato emesso da un compagnia assicurativa" assegnando termine fino al 20 luglio 2010 per provvedervi. L’interessata ha corrisposto inviando copia dell’impegno, datato 19 luglio, proveniente della Banca del Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, volto al rilascio di un performance bond fino alla concorrenza massima di Euro 30.000,00.

Il successivo 28 luglio la Stazione appaltante ha nuovamente interpellato l’impresa M. per puntualizzare che vi era un errore nella cifra indicata quale limite di garanzia, la quale doveva essere determinata con riferimento all’importo di aggiudicazione. Il successivo 2 agosto, tramite fax, la ditta M. ha inviato la copia di un novello impegno della stessa Banca, datato 29 luglio, per il rilascio di un performance bond pari a Euro 40.000,00.

3a. La difesa di D.E. giustifica l’operato della Stazione appaltante sostenendo: da un lato che la documentazione allegata dalla ditta M. sarebbe stata formalmente e sostanzialmente corretta così che il seggio di gara avrebbe richiesto e consentito una mera "regolarizzazione" del documento concernente la cauzione definitiva tempestivamente presentato e, per altro profilo, che la normativa di gara volta a richiede che il performance bond provenisse solo da un istituto bancario e non anche da società assicurative o da un intermediatore finanziario (come è testualmente prescritto nell’art. 75, comma 3, del Codice dei contratti al quale l’art. 113, comma 2, fa rinvio) sarebbe illegittima.

3b. Entrambe le argomentazioni difensive non possono essere condivise.

Innanzitutto deve essere richiamata quella consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo che, in occasione dell’espletamento dei procedimenti di evidenza pubblica, ripetutamente ha affermato che "la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai motivi di esclusione, atteso che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti" (cfr., C.d.S., sez. IV, 23.3.2010, n. 1700; 21.4.2009, n. 2435 e 5.9.2007, n. 4644).

Una volta che l’Amministrazione si è vincolata con la normativa speciale a ritenere di carattere escludente talune circostanze, non è giuridicamente possibile che nello svolgimento delle operazioni di gara, vale a dire in sede applicativa di quella normativa, la Commissione ne depotenzi la rilevanza attraverso valutazioni discrezionali sulla correttezza e/o sulla validità dei presupposti di carattere oggettivo predeterminati nel bando, essendo quelli, e non altri, funzionali alla realizzazione dell’interesse pubblico che deve essere perseguito attraverso la procedura selettiva. Se ciò avviene è in violazione della regola della par condicio tra i partecipanti e quindi affetto da illegittimità.

Di conseguenza, "qualora il bando commini espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza della violazione di determinate prescrizioni, la Commissione di gara è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a quelle prescrizioni, restando preclusa all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del bando", in questo caso rimasto incontestato (cfr., T.R.G.A. Trento, 22.12.2010, n. 250).

3c. Applicando ai fatti di causa i riportati principi, emerge con assoluta evidenza che la Stazione appaltante non poteva considerare meramente "irregolare", e pertanto "regolarizzabile", il documento consegnato dall’impresa M. nella busta 1 in adempimento della prescrizione di cui alla lett. g) dell’art. 4.1 della guida all’offerta.

Quell’atto (reperibile nel documento n. 5 in atti di D.E. depositati in data 8.9.2010), è del tutto privo dei requisiti essenziali affinché potesse considerarsi integrabile: esso non è stato emesso da un "primario istituto di credito" bensì da una società assicurativa; non riporta l’importo da vincolare; non contiene l’impegno ad "emettere un performance bond" ma solo il generico impegno a trarre la fideiussione definitiva.

La clausola del bando richiamata dal seggio di gara di D.E. che permetteva la regolarizzazione e che sanzionava con l’esclusione dalla gara solo la "mancanza" dei documenti prescritti (che costituisce applicazione alla lex specialis dell’art. 46 del Codice dei contratti), poteva e doveva essere utilizzata per precisare il contenuto di un documento già in possesso della stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ma non per consentire, di fatto, la "sostituzione" di una dichiarazione con un chiaro contenuto prescrittivo totalmente omesso, come è accaduto nell’ipotesi di specie.

Nel caso de quo, pertanto, non si è rimediato ad un vizio puramente formale ma si è sostituito un documento con un altro, proveniente da un diverso soggetto e con un differente contenuto sostanziale, atteso che il performance bond si differenzia dalla mera fideiussione per la carenza dell’elemento dell’accessorietà che, necessariamente, deve essere esplicitata in contratto con l’impiego di specifica clausola idonea ad indicare l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l’estinzione del rapporto (cfr., Cass. civ., sez. III, 7.1.2004, n. 52). Ne deriva che in presenza di una prescrizione chiara, quale quella della lettera g) del capitolo 4.1 della normativa di gara, la consentita sostituzione documentale ha costituito una palese violazione della par condicio fra i concorrenti (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 2.8.2010, n. 5084).

3d. Né giova alla difesa della Stazione appaltante argomentare sull’illegittimità della disposizione in esame che, menzionando solo una delle tre modalità per la costituzione della cauzione, sarebbe in contrasto con la vigente normativa: da ciò essa sostiene che sarebbe stato diritto del concorrente costituire la garanzia a corredo dell’offerta a propria discrezione e, conseguentemente, pretendere di essere ammesso alla gara.

Anche l’impresa controinteressata afferma che sarebbe stato suo diritto declinare l’invito alla regolarizzazione e, richiamando il combinato disposto degli artt. 113 e 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006, asserire che l’impegno concernente la garanzia definitiva era già validamente costituito con la nota della compagnia assicuratrice Assimoco.

In proposito il Collegio osserva che la legittimità della menzionata clausola è argomento estraneo al presente giudizio, così come risultano del tutto irrilevanti le ipotesi avanzate da D.E. su eventuali, possibili accadimenti. Non sono poi ammissibili, per intervenuta acquiescenza, le argomentazioni della ditta M. che si è volontariamente ed espressamente conformata a quanto richiesto dalla Stazione appaltante.

Non può persuadere, infine, la tesi che il seggio di gara, avendo rilevato che la prescrizione contenuta nella citata lett. g) sarebbe stata illegittima, vi avrebbe dato "un’interpretazione ex lege".

Come già accennato, non rientra nei compiti del seggio di gara, mero organo istruttorio, discostarsi da quanto previsto dal bando, atteso che esso costituisce per l’Amministrazione un "autovincolo" che non lascia spazio all’esercizio di attività discrezionale in relazione a nessuna parte del suo contenuto. La valutazione della portata delle clausole non può dunque essere effettuata dal seggio durante lo svolgimento della gara sulla base di tardive e, comunque, non consentite valutazioni di legittimità, posto che detta operazione è compito riservato all’Amministrazione che indice la gara in fase di redazione del bando.

"E ciò, se in astratto è vero per la tutela della par condicio potenziale dei concorrenti, in concreto si manifesta tanto più necessario allorché, come nel caso di specie, la mancata applicazione di regole del bando prescritte a pena di esclusione, determina la non esclusione della impresa poi risultata aggiudicataria, la quale proprio quelle prescrizioni non aveva osservato" (cfr., T.A.R. Valle d’Aosta 19.1.2005, n. 7).

Da queste considerazioni consegue dunque che le operazioni di aggiudicazione del confronto concorrenziale in questione sono viziate e che i relativi atti impugnati sono illegittimi.

4a. Il Collegio non può peraltro esimersi dall’esaminare anche del terzo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e difetto di istruttoria. Sul punto esse rilevano che il sig. M. ha reso la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale unicamente con riferimento a se stesso, quale rappresentante legale della ditta, omettendo ogni riferimento sull’assenza di pregiudizio penale in ordine al responsabile tecnico, tale sig. Maurizio Tirapani, che con tale qualifica è stato registrato con l’iscrizione dell’impresa M. all’Albo nazionale gestori ambientali.

4b. L’invocato art. 38, comma 1, lett. c), stabilisce, in particolare, che devono essere esclusi dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di lavori, forniture e servizi le imprese con amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttore tecnico, sia in carica che cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

4c. D.E. oppone, innanzitutto, che la figura del "direttore tecnico", unica espressamente prevista dalla disposizione riportata, non potrebbe considerarsi fungibile con quella del "responsabile tecnico", anche per la genesi dell’art. 38 che avrebbe trasposto la previgente disciplina in materia di appalti di lavori, né detta disposizione sarebbe passibile di interpretazione estensiva. Aggiunge poi che la disciplina di gara non aveva richiesto la sussistenza di tale figura, limitandosi genericamente a prescrivere che il concorrente dovesse presentare la dichiarazione di cui al menzionato art. 38. Infine, rievoca che la normativa di gara aveva prescritto che solo la mancanza di un documento era sanzionata con l’esclusione dalla gara e che, di conseguenza, la dichiarazione tempestivamente resa dal sig. M. era passibile di integrazione.

La difesa della ditta M. ha specificato che il sig. Tirapani non è un dipendente dell’impresa bensì un libero professionista, incaricato quale "responsabile tecnico" ai soli fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Responsabile tecnico dell’impresa e della commessa de quo sarebbe lo stesso sig. M..

4d. Il mezzo è fondato e le argomentazioni delle parti resistenti non convincono il Collegio.

Non ignora il Tribunale il complesso dibattito sviluppatosi sulla portata del menzionato art. 38, tema sul quale la giurisprudenza amministrativa non ha ancora trovato soluzioni unanimi. È comunque pacifico che il requisito della moralità professionale, e dunque l’obbligo della dichiarazione, deve essere valutato nei confronti sia di coloro che hanno ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali, sia di coloro che, al di là della qualifica formale, rivestono funzioni sostanziali.

In tal senso, il Collegio condivide e fa propria la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha osservato come il comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 riferisca "espressamente i requisiti generali di partecipazione alla procedure di affidamento, ivi previsti, anche agli appalti di servizi" e che, pertanto, non vi è dubbio "che quando la norma (lett. c) del comma 1) richiede che lo specifico requisito sia posseduto dal "direttore tecnico", abbia riguardo, quanto alle imprese di servizi, alle figure tipiche di tale categoria, pur nominalmente diverse ma a quella sostanzialmente analoghe perché investite di compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto" e quindi del "responsabile tecnico" (cfr., sez. V, 26.5.2010, n. 3364).

Né ha pregio giuridico la tesi che nell’appalto de quo non sarebbe stata espressamente richiesta la presenza di un responsabile tecnico e che, in ogni caso, la relativa attività sarebbe stata svolta dal sig. M.. Risulta infatti pacifico che:

– requisito sostanziale per la partecipazione alla gara di causa era l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, per le categorie e le classi previste agli artt. 8 e 9 del D.M. 28.4.1998, n. 406 (cfr., lett. d) dell’art. 4.1 della guida all’offerta);

– per detta iscrizione il comma 4 dell’art. 10 del citato D.M. n. 406 del 1998 impone la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di qualificazione professione, di ordine speciale e di ordine generale di cui al comma 2, lettere e), f), h) e l), dello stesso articolo;

– tra i requisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti da un’impresa per conseguire l’iscrizione non vi è solo l’adeguata disponibilità di attrezzature tecnica e di personale, in quanto viene anche valutata "la qualificazione professionale del responsabile tecnico, risultante da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione" (cfr., art. 11 del D.M. n. 406 del 1998);

– il responsabile tecnico è dunque un elemento indispensabile non solo per la mera iscrizione dell’impresa al citato Albo ma anche per dimostrare in concreto l’idoneità tecnica delle imprese che svolgono attività di gestione di rifiuti;

– egli è, "evidentemente, deputato allo svolgimento dei compiti tecnicoorganizzativi relativi anche all’esecuzione dei servizi da parte dell’impresa, di cui assume quindi, per stessa definizione, la responsabilità sotto tali aspetti" (cfr., C.d.S., n. 3364 del 2010, cit.);

– da ciò consegue che, nella fattispecie all’esame, concernente il servizio di trasporto di rifiuti allo stato liquido non pericolosi (percolato di discarica) in appositi impianti di depurazione biologica, il responsabile tecnico dell’impresa avrebbe necessariamente assunto la responsabilità tecnica del corretto svolgimento del servizio per la parte di esso riguardante la "gestione di rifiuti".

Non merita alcun apprezzamento nemmeno la tesi che il sig. Tirapani non è un dipendente della ditta M. ma che operi per la stessa in qualità di libero professionista. Tale specificazione – a meno che non voglia sottintendere una presenza solo formale del responsabile tecnico nella sensibile attività della gestione dei rifiuti – attiene solo a modalità organizzative liberamente scelte dall’imprenditore: non vi infatti alcuna differenza tra l’attività di responsabile tecnico, come prescritta dal citato D.M. n. 406 del 1998, prestata in regime di dipendenza da quella svolta come libero professionista esterno (cfr., sentenza C.d.S. n. 3364 del 2010, cit.).

Infine, è altresì infondata l’argomentazione della Stazione appaltante volta a sostenere che la dichiarazione mancante sarebbe stata regolarizzabile, posto che il documento tempestivamente depositato dal sig. M. avrebbe potuto contenere plurime dichiarazioni e alla luce della già ricordata prescrizione della lex specialis che consentiva la regolarizzazione e l’esclusione dalla gara solo in caso di totale mancanza di un documento. In realtà, la lett. b) dell’art. 4.1 della guida all’offerta che consentiva che le molteplici dichiarazioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del Codice dei contratti potessero essere formalizzate in un unico documento permetteva solamente che una serie plurima di dichiarazioni potesse essere contenuta in un unico atto senza, per questo, togliere carattere di autonomia e di separatezza ad ogni dichiarazione. Da ciò la piena obbligatorietà della sussistenza di ogni singola dichiarazione sin dal momento della partecipazione alla gara, con il conseguente divieto di integrare / regolarizzare una dichiarazione che in realtà mancava del tutto.

5. Infondata si presenta invece la seconda parte del terzo motivo, con il quale le ricorrenti hanno denunciato, per un verso che la dichiarazione resa dall’aggiudicataria "di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 12.3.1999, n. 68", sarebbe stata carente e comunque non idonea allo scopo per cui era stata richiesta, avendo meramente soggiunto di non essere "soggetta agli obblighi della predetta legge per i seguenti motivi: ditta di autotrasporto merci per conto terzi" e, sotto diverso profilo, che la Stazione appaltante non avrebbe compiuto i necessari controlli circa la veridicità di quella dichiarazione rese dalla concorrente in fase di gara.

Da un lato, infatti, la riportata dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con l’espressa aggiunta delle clausole di consapevolezza della decadenza dai benefici stabilita dall’art. 75 e delle responsabilità penali scaturenti dall’art. 76 dello stesso testo unico, presenta il contenuto minimo sufficiente ai fini della partecipazione alla gara e dell’eventuale, successiva, aggiudicazione e, per altro profilo, i controlli di competenza della Stazione appaltante si dovevano eseguire solo successivamente all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

Con la memoria depositata in data 11 gennaio 2011 le ricorrenti deducono in fatto, analizzando la pianta organica dell’impresa M. (che è stata acquisita a seguito di un accesso agli atti eseguito in data 13 dicembre 2010) che, in capo a detta ditta, e a differenza di quanto dalla stessa affermato, sussistano gli obblighi di cui alla menzionata legge n. 68 del 1999.

Ma anche tale censura, a parte rimanendo l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa della Stazione appaltante, è infondata in fatto.

Premesso che il comma 2 dell’art. 5 della legge sull’integrazione lavorativa delle persone disabili dispone che i datori di lavoro sia pubblici che privati, che operano nel settore del trasporto, "non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3", dall’esame dell’elenco del personale dipendente dall’impresa M. prodotto dalle stesse ricorrenti (cfr., documento n. 55) risulta che il numero degli addetti a mansioni diverse da "autista" e da "apprendista autista" era, al momento della presentazione dell’offerta, inferiore alle 15 unità; segnatamente, era pari a 14 lavoranti, con mansioni così articolate: 6 impiegati (B., L., M., M., N. e S.), 4 operai addetti a carico e scarico (A., K., M. e S.) e 4 aiuto meccanico (K., K., T. e e T.).

6. Infine, anche il quarto mezzo è infondato in fatto, atteso che le disposizione del bando di gara erano chiare nel prescrivere che la sola offerta tecnica dovesse essere "firmata sull’ultima pagina e siglata in ogni sua pagina" dal rappresentante legale del concorrente (cfr., secondo paragrafo del cap. 4.2 della guida all’offerta), mentre per l’offerta economica era stato semplicemente prescritto che la stessa dovesse "essere redatta secondo il modello dell’allegato 2" alla guida all’offerta e che fosse "firmata" dal rappresentante legale del concorrente. Da ciò la conformità a quanto prescritto dell’offerta economica versata dalla ditta M., redatta sul modello predisposto dalla Stazione appaltante e sottoscritta per esteso sulla seconda pagina, ossia nel punto indicato dal modello.

7. In conclusione, sulla base delle argomentazione svolte, e con conseguente assorbimento delle censure non specificatamente esaminate, il ricorso deve essere dunque accolto.

Quanto all’esame dell’introdotta domanda risarcitoria, occorre sul punto rilevare che la Stazione appaltante, nella memoria depositata in data 11 gennaio 2011, ha puntualizzato di aver completato, nelle more del giudizio, le sole verifiche prodromiche alla stipulazione del contratto ma che ne ha differito la sottoscrizione in attesa della decisione nel merito di questo Tribunale.

A ciò consegue che alle società ricorrenti, seconde classificate nella graduatoria di gara, deve essere riconosciuto il richiesto risarcimento in forma specifica. Ciò, in fatto, si traduce nell’obbligo in capo alla resistente Società di dare esecuzione alla presente pronuncia, disponendo dapprima l’aggiudicazione a favore delle istanti e quindi procedendo alla successiva istruttoria, volta alla verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, dando corso soltanto in esito alla positiva verifica della stessa all’assegnazione del contratto a favore delle ricorrenti.

8. In dipendenza delle argomentazioni sopra svolte in motivazione, le spese di lite, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, debbono porsi a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica),

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 188 del 2010, lo accoglie.

Condanna D.E. e la ditta E.M. a corrispondere in solido la complessiva somma di Euro 8.800,00 (ottomilaottocento), (di cui Euro 8.000,00 per onorari ed Euro 800,00 per diritti), oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), a I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali, a favore delle Società ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-04-2011, n. 9417 Litisconsorzio necessario leasing

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il T. citò in giudizio la Locat spa perchè fosse annullato, dichiarato nullo o simulato il contratto di leasing immobiliare stipulato tra le parti. La Locat, costituitasi, chiese in riconvenzionale il pagamento delle somme dovute in forza del contratto e la restituzione dell’immobile.

Con separato atto la G., costituitasi fideiussore del T. nei confronti della Locat, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Locat.

Riunite le cause, il primo giudice respinse le domande del T. e lo condannò a versare alla Locat somme di danaro a titolo di canoni ed interessi, nonchè a restituire l’immobile. Inoltre, respinse l’opposizione della G..

La prima sentenza è stata interamente confermata dalla Corte d’appello di Milano.

Propongono ricorso per cassazione il T. e la G. attraverso sette motivi. Risponde con controricorso la Unicredit Leasing spa (così mutata l’originaria denominazione Locat spa).
Motivi della decisione

Infondato è il primo motivo, nel cui quesito i ricorrenti sostengono la nullità dei giudizi del merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della venditrice dell’immobile. Sul punto occorre ribadire il consolidato principio in ragione del quale la fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando ad esso si proceda in via meramente incidentale, nell’ambito di un altro e diverso procedimento volto ad una pronuncia che non incida direttamente sul patrimonio del contraente pretermesso, ma sia destinata a produrre i suoi effetti unicamente tra le parti del processo (tra le varie, cfr.

Cass. n. 10490/06, n. 4901/07). Nella specie, l’azione risulta proposta in relazione alla natura ed agli effetti del contratto intervenuto tra le parti, senza alcuna ricaduta sul patrimonio del contraente che si assume essere stato pretermesso.

Infondato è anche il secondo motivo (vi si sostiene che avrebbe dovuto partecipare al giudizio il P.M.), in quanto la querela di falso proposta dal T. è stata dichiarata inammissibile in primo grado (posto che l’attore non aveva contestato la provenienza e riferibilità della dichiarazione negoziale al suo sottoscrittore e non aveva dedotto la falsità della sottoscrizione) e non riproposta in appello.

Per le stesse ragioni è infondato il terzo motivo, con il quale si sostiene la nullità dei giudizi per aver provveduto il giudice monocratico (e non il collegio) in ordine alla querela di falso.

I motivi dal quarto al settimo sono inammissibili, in quanto concernono questioni di fatto in ordine alle quali i ricorrenti chiedono alla Corte di legittimità una nuova valutazione nel merito.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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