Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-05-2011, n. 11381 Contratti agrari

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Svolgimento del processo

D.G., D.F. e D.L., proprietari di un fondo rustico in (OMISSIS), condotto in affitto dal 1959-60 da D.G.N. in forza di un rapporto formalizzato unicamente con scrittura 10 giugno 1993, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Torre Annunziata, sezione specializzata agraria, il D.G. chiedendo, in via principale, fosse dichiarata la cessazione del contratto inter partes alla data del 6 maggio 1996 o, in subordine, del 10 novembre 1997 o quella diversa risultante dagli atti, con condanna del convenuto al rilascio del bene, in via subordinata, perchè fosse pro nunziata la risoluzione del rapporto per inadempimento del convenuto con condanna, in ogni caso dello stesso al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

Radicatosi il contraddittorio D.G.N., costituitosi in giudizio ha resistito alle domande avversarie denunziandone la infondatezza e spiegando domanda riconvenzionale sia per il pagamento della indennità di legge per i miglioramenti apportati al fondo sia per la restituzione di quanto versato a titolo di canone in misura superiore al dovuto.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adita sezione ha accolto la domanda principale, dichiarando cessato il contratto alla data del 10 novembre 1997, rigettata la domanda di risoluzione e dichiarata improponibile quella riconvenzionale.

Gravata tale pronunzia in via principale da D.G.N. e in via incidentale da D.G., D.F. e D.L. la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 18 maggio – 18 ottobre 2005 ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale, compensate le spese di lite.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata ha proposto ricorso D.G.N., affidato a 3 motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati D..
Motivi della decisione

1. E’ pacifico, in causa, in linea di fatto, che:

– in primo grado i D. hanno depositato il ricorso – introduttivo della presente controversia -nella cancelleria del tribunale di Torre Annunziata, sezione specializzata agraria, il 15 settembre 1999;

– il presidente della sezione, con decreto 6 novembre 2000, ha fissato per la comparizione delle parti, l’udienza del 5 febbraio 2002, mandando ai ricorrenti di notificare il ricorso – decreto al D.G. nei termini di legge;

– nel corso dell’udienza del 5 febbraio 2002 il procuratore degli attori ha chiesto rinvio stante l’assenza del relatore: il collegio, dato atto, ha rinviato all’udienza del 19 marzo 2002;

– in tale udienza (19 marzo 2002) il procuratore degli attori ha chiesto l’assegnazione di nuovo termine per la notifica posto che …

D.G.N. è risultato trasferito al domicilio noto di (OMISSIS): il collegio ha autorizzato la rinnovazione della notificazione al D.G.N. nei termini di legge;

– nel corso della successiva udienza 24 settembre 2002 il difensore degli attori ha dichiarato che la rinotifica non era stata eseguita perchè il D.G. risultava trasferito dal suo domicilio accertato in (OMISSIS), producendo certificato di residenza del D. G. rilasciato dal comune di Castellammare di Stabia il 24 luglio 2002 attestante la residenza del D.G. in tale comune, (OMISSIS) e ha chiesto nuovo ulteriore termine per procedere alla notificazione del ricorso – decreto introduttivo;

– fissata la nuova udienza del 4 febbraio 2003 il ricorso è stato notificato al D.G. in data 10 dicembre 2002;

– con comparsa 16 gennaio 2003 il convenuto si è costituito in giudizio in giudizio eccependo, in limine, la improcedibilità della domanda e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale: a causa di questa ultima la udienza di trattazione è stata rinviata, d’ufficio, al 1 luglio 2003;

– accolta dal primo giudice la domanda principale degli attori il soccombente ha ribadito, con il primo motivo di appello, la doglianza relativa alla improcedibilità della domanda attrice, doglianza già formulata innanzi al tribunale al momento della costituzione;

– il giudice di appello ha disatteso una tale censura osservando, testualmente i ricorrenti si sono sempre attivati per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale al convenuto, anche se con esito negativo e conseguentemente non c’è sanzione di improcedibilità della domanda o di cancellazione della causa dal ruolo, a norma dell’art. 292 c.p.c., comma 3, a detto comportamento della parte, in quanto non c’è inerzia colpevole da sanzionare.

2. Il ricorrente censura, con il primo motivo, la sentenza impugnata nella parte de qua denunziando violazione dell’art. 291 c.p.c. e dell’art. 415 c.p.c., comma 4. Motivazione nulla o comunque illogica con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. 3. Il motivo è manifestamente fondato.

Deve ribadirsi, infatti – come, del resto, al momento assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (Cass. 10 aprile 2000, n. 4529; Cass. 14 ottobre 1992, n. 11227, nonchè sempre nella stessa ottica, Cass. 13 agosto 2008 n. 21587 e, da ultimo, con riguardo oltre che al giudizio di appello anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604) – che nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l’espressa disciplina al riguardo dell’art. 291 cod. proc. civ. – da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell’atto -, con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio, a norma dell’art. 307 c.p.c., comma 3, a prescindere da quella che sia stata la causa che ha impedito alla parte onerata la osservanza di detto termine.

Certo quanto precede è palese – a prescindere da ogni altra considerazione – che il primo giudice dopo avere concesso, nel corso dell’udienza del 19 marzo 2002, termine ex art. 291 cod. proc. civ. per consentire la rinnovazione della notificazione degli atti introduttivi fissando la successiva udienza del 24 settembre 2002, in questa – preso atto che la notifica non era avvenuta – non poteva concedere un nuovo termine per la notifica, ma, stante la perentorietà del termine in precedenza concesso, doveva dichiarare l’estinzione del giudizio.

In difetto a tanto deve provvedere questa Corte, decidendo nel merito, cassata la sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di lite sia dei giudizi di merito che di questo giudizio di cassazione, tenuto presente che nel tempo l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte regolatrice, sulla questione specifica, non è stato univoco.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara l’estinzione del giudizio di primo grado promosso da D.G., F. e L. nei confronti di D.G. N. innanzi al tribunale di Torre Annunziata, sezione specializzata agraria;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio di merito nonchè di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 28-03-2011, n. 2724

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Svolgimento del processo

il ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione in ordine all’istanza presentata per la concessione della cittadinanza italiana;
Motivi della decisione

con nota depositata in data 20.12.2010 il Ministero dell’InternoDLCI ha rappresentato di avere predisposto il decreto di conferimento della cittadinanza italiana;

Ritenuto pertanto che possa essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione provveduto in senso satisfattorio per il ricorrente;

RITENUTO la sussistenza delle ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laziosede di Roma, sez. II Quater

DICHIARA IMPROCEDIBILE

il ricorso n.9948/2010 in epigrafe proposto.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15561

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Svolgimento del processo

M.G. ricorre per cassazione con due mezzi avverso la sentenza n. 395 depositata il 26 marzo 2008 e notificata il 23 maggio 2008, con cui la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma di precedente decisione del Tribunale di Palermo appellata da G. S., ha rideterminato, aumentandolo all’importo di Euro 700,00 mensili, l’assegno, già posto a suo carico in favore della predetta, moglie divorziata, e della figlia minore L..

L’intimata non ha spiegato difese.

Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia:

1.- violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, per dolersi della rideterminazione in aumento dell’assegno divorzile, asseritamente disposto a suo carico a favore del coniuge divorziato in assenza di alcun fatto sopravvenuto o di alcun mutamento delle precedenti condizioni di equilibrio patrimoniale, accertate nella sentenza di divorzio, neppure dimostrate dalla predetta beneficiaria, benchè onerata.

2.- violazione dell’art. 4 comma 10 citata legge. L’errore ascritto al giudicante rifilerebbe nell’aver immotivatamente disposto l’integrazione dell’assegno dal 2005, piuttosto che dal 25 marzo 2007, data della domanda.

I motivi anzidetti non contengono, in nessun luogo del testo, la necessaria formulazione dei conseguenti quesiti di diritto, la cui enunciazione è prescritta dall’art. 366 bis c.p.c., secondo cui l’illustrazione di ciascun motivo deve concludersi a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, neppure desumibile dal contenuto delle doglianze prospettate.

Esprimono infatti denuncia di violazione di legge sostanziale e si diffondono nella trattazione delle relative questioni di diritto, senza però esplicitare, sotto alcun profilo, il quesito di diritto che si intende sottoporre a questa Corte.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 1156 stranieri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha revocato il permesso di soggiorno rilasciato in data 31.03.2009 al ricorrente in quanto il rapporto di lavoro instaurato con S.F.G. sarebbe fittizio. Infatti nei confronti di quest’ultimo pende procedimento penale per aver contraffatto documentazione inerente rapporti di lavoro con cittadini stranieri.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: mancanza dell’interesse pubblico alla revoca e mancata comparazione con gli interessi del privato.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27 aprile 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

L’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 stabilisce che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

La revoca del permesso di soggiorno è quindi atto vincolato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il soggiorno, salvo le eccezioni previste dalla norma.

La revoca in questione costituisce un’ipotesi di autotutela doverosa per i casi in cui vengano a mancare i requisiti previsti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno e non è quindi assimilabile all’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo previsto dall’art. 21nonies della L. 241/90.

Nel caso in questione, inoltre, l’esercizio del potere di autotutela è doveroso anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha dichiarato un rapporto di lavoro fittizio. Costituisce infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza che l’annullamento di un atto fondato su una falsa rappresentazione della realtà sia atto vincolato che non richiede motivazione specifica in merito all’interesse pubblico alla sua emanazione e neppure comparazione con l’interesse del privato (Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6554).

Ne consegue che in caso di revoca del permesso di soggiorno il ricorrente può soltanto dimostrare che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili (salvo il caso speciale dell’art. 22 c. 9) e, in caso di falsa rappresentazione della realtà, deve dare prova della veridicità dei fatti affermati nell’istanza.

Non avendo il ricorrente dato prova di tali elementi il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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