Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 25-01-2013, n. 4116 Correzione di errori materiali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Si rileva la ricorrenza di un errore materiale nel dispositivo della sentenza n 26/2012 (R.G. n 3566/2012) emessa da questa Corte di legittimità in data 12-1-2012, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia. In particolare, il Giudice cui andavano trasmessi gli atti per l’ulteriore corso a seguito del disposto annullamento senza rinvio risulta individuato in dispositivo nel Tribunale di Grosseto, anzichè, in base alla competenza e secondo quanto indicato in motivazione, nel Tribunale di Brescia.

2. Pertanto, ai sensi dell’art. 130 c.p.p., deve disporsi la correzione mediante sostituzione dell’indicazione inesatta dell’autorità Giudiziaria destinataria della trasmissione degli atti con quella conforme alla competenza e a quanto indicato nella motivazione della sentenza. L’ordinanza di correzione dovrà essere annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’atto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dispone la correzione della sentenza n 26/2012 in data 12-1-2012 nel senso che ove nel dispositivo è scritto "Tribunale di Grosseto" debba leggersi "Tribunale di Brescia".

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 14-01-2014, n. 1212

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Svolgimento del processo
1. B.A., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita per cinquantuno giorni di custodia in carcere e duecentoventitre giorni di arresti domiciliari per aver acquistato, procacciato, ceduto e detenuto sostanze stupefacenti;
imputazione dalla quale era stato assolto dal Tribunale di Lucca perchè il fatto non sussiste.
La Corte territoriale ha ravvisato l’insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1, in quanto il comportamento dell’odierno ricorrente aveva dato corso all’ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell’indennizzo richiesto.
E ciò in quanto, secondo quanto affermato dal Tribunale del riesame e richiamato dalla Corte di Appello, l’istante era risultato frequentatore di narcotrafficanti ed utilizzatore di un linguaggio criptico sottacente un traffico illecito.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., affermando che il giudice della riparazione ha ignorato l’esito dell’istruttoria dibattimentale, la quale ha fatto emergere che l’istante ricevette una sola telefonata dal K., diversamente da quanto ritenuto nelle prime fasi delle indagini. Ne consegue che l’unico comportamento attribuibile all’istante è la frequentazione di un soggetto che è risultato dedito alla illecita cessione di sostanze stupefacenti; ma di ciò il B. non era consapevole. Inoltre egli tenne sin da principio un comportamento collaborativo.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3. In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 – dep. 15/10/2002, Min. Tesoro in proc. xxx, Rv. 222263). In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetutamente puntualizzato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 – dep. 30/08/2010, xxx, Rv.
247664; nel medesimo senso già Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, xxx ed altri, Rv. 203636).
Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1 – è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ "id quod plerumque accidit".
secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poichè inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 cod. proc. pen., comma 1 quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, xxx ed altri, Rv. 203637).
4. Nella prospettiva del sindacato di legittimità è decisivo rimarcare che esso è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012 – dep. 06/06/2012, Hilario Santana, Rv.
253325). Occorre quindi stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall’istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento dell’odierno ricorrente nell’attività illecita che gli è stata attribuita, partendo dal principio che il giudice della riparazione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma non può affermare come esistenti fatti che siano stati esclusi nel giudizio di merito.
Nel caso che occupa, tanto importa la indubbia carenza motivazionale della ordinanza impugnata, la quale fa riferimento a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame in merito all’esistenza di conversazioni telefoniche riferibili all’istante e connotate per l’utilizzo anche da parte di questi di un linguaggio in grado di apparire allusivo a traffico di sostanze stupefacenti, senza fare alcuna menzione dell’accertamento operato in giudizio e sfociante nell’assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto. E ciò, nonostante il fatto che l’ordinanza medesima ricordi che quell’assoluzione era stata pronunciata per la vaghezza dei contenuti delle intercettazioni telefoniche che il Giudice per le indagini preliminari aveva posto a base dell’ordinanza di custodia cautelare.
Nè tale carenza motivazionale risulta superata dalla presenza di un diverso cardine della decisione impugnata. Infatti, come correttamente rilevato dal ricorrente, non è sufficiente affermare che l’istante abbia frequentato narcotrafficanti (uno o più?) per poter derivare l’esistenza di una condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo; è necessario che risulti accertato che il soggetto in questione era consapevole della ‘qualità’ di colui al quale si accompagnava. Anche sotto tale profilo l’ordinanza impugnata è silente.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, la quale dovrà valutare se le circostanze di fatto poste a base dell’ordinanza cautelare siano rimaste confermate all’esito del giudizio di merito o se esse siano risultante insussistenti in toto o solo parzialmente e quindi verificare se l’istante abbia diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione subita alla luce dei fatti accertati o non esclusi dalla pronuncia che ha definito il processo; tenendo altresì presente che la valorizzazione in senso ostativo della frequentazione da parte dell’istante di soggetti pregiudicati pretende la dimostrazione della consapevolezza nel primo della caratura criminale di quest’ultimi.
P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza e rinvia alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, SEZ. III CIVILE – 6 luglio 2009, n.15798 Viaggi, turismo, vacanza rovinata, eventi eccezionali, prospettivo informativo (2009-08-13)

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e 360 n. 5 c.p.c. “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti”) la Z. sostiene che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la prova da lei articolata.

Riconosce la ricorrente che la prova fu articolata in primo grado, ma non venne coltivata in sede di precisazione delle conclusioni, sebbene poi riproposta in appello (p. 8 ricorso).

Il motivo e’ inammissibile, perche’ non censura la ratio decidendi del giudice dell’appello di cui riconosce i presupposti di fatto.

Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo circa il nesso eziologico, disconosciuto dalla sentenza impugnata.

Peraltro, per suffragare il suo convincimento, il giudice del merito affronta anche “per esigenze di completezza argomentative” le doglianze dell’attuale ricorrente.

Argomenta il giudice che “la sorte del giudizio non sarebbe stata diversa se la Z. avesse dimostrato la rilevanza causale del microrganismo ustionante presente nelle acque antistanti al villaggio turistico, poiche’ ai fini dell’accertamento della responsabilita’ della compagnia di viaggio, la danneggiata avrebbe altresi’ dovuto provare non solo che la controparte fosse stata a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della presenza dell’alga marina in quel tratto di mare e nel periodo in cui ebbe luogo la vacanza e della probabilita’ di un contatto aggressivo facilitato dalla bassa marea, ma anche che ella, se informata di tale eventualita’, si sarebbe astenuta dallo stipulare il contratto (di viaggio n.d.r.) o lo avrebbe concluso a condizioni diverse” (p. 5 sentenza impugnata).

Simile motivazione non risulta ne’ insufficiente ne’ contraddittoria non ravvisandosi nel ragionamento del giudice del merito ne’ il mancato esame di un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte (in quanto, come esposto, la Corte territoriale esamina proprio il punto sulla richiesta di apposita CTU per disattenderla) ne’ un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate (Cass. n. 2399/04).

Ne’ puo’ dedursi di aver in tal modo posto a carico del viaggiatore-consumatore la prova di conoscenza delle circostanze da parte della Ventaglio.

Infatti, il giudice dell’appello, investito della domanda risarcitoria, ha accertato che la Ventaglio ha agito secondo il criterio della diligenza professionale (art. 1176 c.c.) e della buona fede precontrattuale e contrattuale (artt. 1175, 1337, 1374, 1375 c.c.), in quanto ha ritenuto che “il fenomeno della bassa marea, quale situazione favorevole all’azione nociva di eventuali microrganismi acquatici” non fosse riconducibile “al novero di quelle informazioni di carattere generale” che l’organizzatore del viaggio deve mettere a disposizione del “consumatore”.

Al riguardo, va evidenziato che l’organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, concernente il contratto di viaggio deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a coloro che vi partecipano (Cass. n. 4636/97); e’ tenuto ad una condotta che non superi il livello medio di diligenza (Cass. n. 20787/04).

Pertanto, una volta informato il viaggiatore, come e’ stato fatto nella specie, delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attivita’ sportive, escursioni e quant’altro), e messo a disposizione di questi il cd. opuscolo informativo menzionato dall’art. 9 del decr. leg.vo n. 111/95, che contempla tra le informazioni generali quelle sole notizie, di carattere per lo piu’ amministrativo, necessarie per recarsi all’estero e indicato nel documento di viaggio i servizi forniti e le condizioni atte a giustificarne l’annullamento, nulla piu’ incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi.

Nella specie, il CTU e la relazione del CT di parte hanno solo indicato come causa probabile, ma non certa, che la fotodermatite sia stata causata da un microrganismo acquatico (p. 4 sentenza impugnata), per cui la probabilita’ della causa non si configura come causalita’ necessaria ed esclude di per se’ ogni responsabilita’ precontrattuale, rinvenibile soltanto in una negligenza informativa, che allo stato, non e’ stata ritenuta, dovendosi ragionevolmente considerare che esula dalla esperienza dell’organizzatore del viaggio e dalla sua necessaria professionalita’ la cognizione della bassa marea in un posto e della esistenza di microrganismi infetti nello stesso.

Di vero, l’assunto dell’attuale ricorrente, secondo il quale vi sarebbe stata omessa informazione di un pericolo e di un danno alla sua pelle, dovuti alla interazione tra la bassa marea e la presenza dell’alga ustionante, che, invece, la compagnia era tenuta a rappresentarli, non comporta, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, alcun nesso di causalita’ tra l’asserita negligenza informativa e la fotodermatite, determinata, peraltro, da un raro, a dire della ricorrente, microrganismo.

Di qui l’assorbimento degli altri profili in esso contenuti circa il danno patrimoniale, danno morale, rimborso spese e da vacanza rovinata.

In conclusione il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti integralmente le spese del presente giudizio.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 363 del 2006, in tema di impiego pubblico

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Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso l’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni) – che ha sostituito la rubrica e l’art. 23, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano) – in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall’esterno – qualora abbia prestato servizio per almeno sei anni, svolgendolo «con particolare successo» – possa essere iscritto, con delibera della Giunta provinciale, nella sezione A) dell’albo degli aspiranti dirigenti, e che tale iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l’incarico dirigenziale ricoperto. Essa si collega all’art. 14 della legge n. 10 del 1992, che consente la nomina, a tempo determinato (commi 1 e 3) e con possibilità di rinnovo (comma 7), a direttore di ripartizione (nella misura del 30%) e a direttore di dipartimento (senza limitazioni), ma non a direttore d’ufficio (comma 2), di persone estranee all’amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale, escluso il limite di età.

L’Avvocatura richiama la giurisprudenza della Corte (sentenza n. 333 del 1993), secondo cui dalla correlazione tra gli artt. 97, primo e terzo comma, 98 e 51 Cost., discende che – in un ordinamento che affida all’azione dell’amministrazione distinta dalla politica il perseguimento delle finalità pubbliche – il concorso pubblico, quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo ordinario per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio della Nazione. Aggiunge che la deroga a tale principio è consentita solo eccezionalmente, qualora ricorrano particolari situazioni, giustificate dalla ragionevole necessità di assicurare il buon andamento dell’amministrazione, sempre che dalle suddette assunzioni non derivi per i dipendenti che hanno sostenuto il pubblico concorso una irragionevole compressione della loro posizione e delle loro legittime aspirazioni. Precisa che i suddetti principi valgono anche per il legislatore provinciale, che deve esercitare la propria potestà legislativa in armonia con la Costituzione (artt. 8 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»).

In particolare, la difesa erariale mette in evidenza che la norma impugnata consente la trasformazione di un rapporto di lavoro temporaneo, instaurato da un organo politico, qual’è la Giunta provinciale, con atto discrezionale e senza concorso, in rapporto a tempo indeterminato con inserimento nella dotazione organica, sempre sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale da parte della stessa Giunta, al di fuori di una qualsiasi procedura concorsuale pubblica.

Inoltre, sempre ad avviso dell’Avvocatura, la deroga al principio del concorso non trova fondamento nell’esigenza di assicurare un miglior funzionamento dell’amministrazione. Infatti, la norma impugnata, destinata ad operare a regime e non in via transitoria, non subordina la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla accertata ricorrenza di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, né alla accertata insufficienza della dotazione organica. Piuttosto, facendo dipendere la trasformazione del rapporto di lavoro solo dal «particolare successo» conseguito nello svolgimento dell’incarico temporaneo, appare un «premio» riconosciuto per l’attività svolta.

Infine, la norma impugnata discriminerebbe i dipendenti di ruolo assunti con il pubblico concorso, atteso che l’iscrizione alla sezione A) dell’albo dei dirigenti, nell’ambito della quale sono ordinariamente conferiti gli incarichi, avviene, ricorrendo determinate condizioni (art. 16), nel limite di ottanta posti disponibili (art. 15) e per un numero non superiore a cinque per anno (art. 16, comma 3).

2. – La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

La difesa della Provincia sostiene l’inammissibilità della censura sollevata dal Governo, perché, in sostanza, concernerebbe l’accesso alle funzioni dirigenziali per chiamata dall’esterno, disciplinato dall’art. 14, e non il trattamento giuridico dei dirigenti di cui si occupa l’art. 23.

Nel merito, l’infondatezza sarebbe basata sulla competenza provinciale primaria in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto (art. 8 dello statuto), nell’ambito della quale la legge provinciale, in conformità con l’art. 97 Cost., avrebbe disciplinato i casi eccezionali di deroga all’accesso mediante concorso pubblico. A sostegno della necessità della deroga, la Provincia deduce la difficoltà di trovare personale qualificato che conosca le tre lingue (italiano, tedesco e ladino) riconosciute dallo statuto, la particolarità del territorio (del quale solo il 10% è al di sotto dei 1000 metri), la proporzionale etnica nel pubblico impiego (artt. 61 e 62 dello statuto). Mette in luce, inoltre, il carattere eccezionale della disposizione impugnata, sottolineando che solo il 30% dei direttori di ripartizione può essere chiamato dall’esterno e che, di questi, potranno essere assunti a tempo indeterminato solo coloro che hanno svolto i compiti per almeno sei anni e con particolare successo. Aggiunge che la prosecuzione del rapporto di lavoro è interesse della stessa amministrazione, che può contare su un personale di sicura qualificazione ed esperienza. Infine, la Provincia sostiene che l’immissione nei ruoli non si basa su una valutazione ampiamente discrezionale della Giunta, atteso che le valutazioni del personale vengono eseguite annualmente sulla base di obiettivi e risultati preventivamente stabiliti e che, come ogni organo amministrativo, anche la Giunta è obbligata ad una adeguata motivazione.

3. – In prossimità della data fissata per l’udienza pubblica hanno depositato memorie l’Avvocatura e la Provincia autonoma di Bolzano.

3.1. – La difesa erariale – controdeducendo in ordine all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia – sostiene che le censure contenute nel ricorso investono unicamente le innovazioni apportate con l’art. 1, comma 3, della legge prov. n. 3 del 2005 e non l’accesso alle funzioni dirigenziali per chiamata dall’esterno, disciplinato dall’art. 14 della stessa legge.

Nel merito, esclude che la deroga al principio del pubblico concorso trovi giustificazione in peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, trattandosi, piuttosto, di un “premio soggettivo”, con operatività a regime, a favore di soggetti già nominati discrezionalmente, atteso che la norma prescinde completamente dalla necessità di tali posizioni funzionali e dalla carenza di personale di ruolo iscritto nella sezione A) dell’albo, ovvero dalla eventuale inidoneità di quello iscritto o da qualunque altra esigenza di pubblico interesse dell’amministrazione.

3.2. – La Provincia ribadisce che si sarebbe in presenza delle plausibili ragioni giustificatrici consentite dall’art. 97 Cost., compatibili con la giurisprudenza costituzionale, che, nell’affermare la regola generale del pubblico concorso, ha ammesso sistemi diversi, purché congrui e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere e all’interesse da soddisfare, quale il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative.

A tal fine, premesso che la norma impugnata non configura un diritto alla nomina in ruolo, ma solo un’aspettativa – essendo rimessa alla Giunta la valutazione della indispensabilità della risorsa e della idoneità del soggetto –, e che si tratta di poche posizioni apicali di elevata qualificazione professionale, la Provincia ravvisa le ragioni giustificatrici della deroga al concorso nella necessità di non disperdere professionalità difficili da reperire, anche in riferimento alla proporzionale etnica. La disposizione impugnata non inciderebbe sulla possibilità di accesso di altri aspiranti agli incarichi di vertice, rimanendo inalterati gli ordinari canali per chiamata esterna e di iscrizione all’albo; comunque, aggiunge la difesa della Provincia, se proprio si dovesse ravvisare un contrasto con i principi costituzionali nella perdita di chances di altri aspiranti, sarebbe agevole interpretare i limiti numerici complessivi e annuali della sezione A) dell’albo come riferibili alla disciplina generale e non alla previsione eccezionale contenuta nella norma impugnata.

Considerato in diritto

1. – È all’esame della Corte la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, dell’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni) – che ha sostituito la rubrica e l’art. 23, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano) – per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall’esterno – qualora abbia prestato servizio per almeno sei anni, svolgendolo «con particolare successo» – possa essere iscritto, con delibera della Giunta provinciale, nella sezione A) dell’albo degli aspiranti dirigenti, e che tale iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l’incarico dirigenziale ricoperto. Tale norma si collega, come correttamente sottolinea il ricorrente, all’art. 14 della legge n. 10 del 1992, che consente la nomina, a tempo determinato (commi 1 e 3) e con possibilità di rinnovo (comma 7), a direttore di ripartizione (nella misura del 30%) e a direttore di dipartimento (senza limitazioni), ma non a direttore d’ufficio (comma 2), di persone estranee all’amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale, escluso il limite di età.

Il Governo deduce la lesione del principio costituzionale del concorso pubblico quale metodo ordinario di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, finalizzato alla provvista di personale chiamato ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio della Nazione. Deduce, inoltre, l’assenza di particolari situazioni, giustificate dalla ragionevole necessità di assicurare il buon andamento dell’amministrazione, che rendono eccezionalmente possibile la deroga a tale principio.

In particolare, in violazione dei parametri costituzionali suddetti, sarebbe consentita la trasformazione di un rapporto di lavoro temporaneo, instaurato da un organo politico con atto discrezionale e senza concorso, in rapporto a tempo indeterminato con inserimento nella dotazione organica, sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale dello stesso organo politico, al di fuori di una qualsiasi procedura concorsuale pubblica. Né la deroga al principio del concorso troverebbe fondamento nell’esigenza di assicurare un miglior funzionamento dell’amministrazione, trattandosi di norma a regime e non transitoria, che non subordina la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla accertata ricorrenza di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, né alla accertata insufficienza della dotazione organica. Inoltre, sarebbero discriminati i dipendenti di ruolo assunti con il pubblico concorso, atteso che per l’iscrizione alla sezione A) dell’albo dei dirigenti, nell’ambito della quale sono ordinariamente conferiti gli incarichi, sono previsti limiti numerici globali e annuali.

2. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, essendo evidente che le censure contenute nel ricorso investono unicamente l’assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti, già nominati a tempo determinato per chiamata dall’esterno (art. 1, comma 3, della legge prov. n. 3 del 2005), e non l’ordinaria possibilità di conferire incarichi dirigenziali ad esterni, disciplinata dall’art. 14 della legge prov. n. 10 del 1992.

3. – La questione è fondata.

La disposizione impugnata consente che la Giunta provinciale iscriva nella sezione A) del menzionato albo i dirigenti chiamati dall’esterno in possesso di determinati requisiti, attribuendo espressamente a tale iscrizione l’effetto della costituzione nei loro confronti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Destinatari sono i dirigenti cui l’incarico è stato conferito dalla stessa Giunta, scegliendo tra persone estranee all’amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso la Provincia, escluso il limite di età. Le condizioni richieste sono due: almeno sei anni di servizio dirigenziale presso l’amministrazione, come dirigente nominato dall’esterno; l’aver svolto con particolare successo i compiti dirigenziali affidati.

La norma impugnata dispone una deroga al principio del pubblico concorso. La circostanza che essa sia stata introdotta da una legge della Provincia autonoma di Bolzano, con competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto, non incide sui termini della questione. Tale potestà, infatti, deve essere esercitata in armonia con la Costituzione (artt. 8 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»).

Il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall’art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall’art. 97 Cost., l’area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso.

Si tratta di verificare se sussistano le condizioni per riconoscere come legittima la deroga che la legge della Provincia autonoma di Bolzano introduce al principio del pubblico concorso.

La deroga sarebbe volta – secondo la difesa della Provincia – a perseguire l’interesse dell’amministrazione a non disperdere professionalità difficili da reperire, anche in riferimento alla necessaria conoscenza delle tre lingue (italiano, tedesco e ladino) riconosciute dallo statuto, alla particolarità del territorio (in prevalenza montuoso), alla proporzionale etnica.

La disposizione impugnata conferisce alla Giunta provinciale il potere – ordinario nel tempo, illimitato nei presupposti e nelle modalità di esercizio – di immettere stabilmente nei ruoli dell’amministrazione i dirigenti che la stessa Giunta aveva assunto a tempo determinato senza concorso, alla duplice condizione che gli stessi abbiano prestato servizio per almeno sei anni e «con particolare successo». In essa non c’è traccia delle ragioni giustificatrici che legittimerebbero la deroga.

In particolare, non sono delimitati i presupposti per l’esercizio del potere di assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è subordinata all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, in rapporto a carenze di organico, alla conoscenza delle lingue o ad altre specificità della Provincia. Conseguentemente, l’organo politico potrebbe decidere di assumere senza concorso un numero di dirigenti non definito, scegliendoli tra quelli già utilizzati a tempo determinato.

Non sono, inoltre, previste procedure imparziali e obiettive di verifica dell’attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori. A tal fine, non è utile il riferimento al «particolare successo» conseguito nello svolgimento del precedente incarico.

Infine, dall’esercizio di tale potere sarebbero pregiudicati proprio i dipendenti di ruolo dell’amministrazione ammessi in base a concorso, che vedrebbero diminuite le possibilità di accedere all’albo dei dirigenti secondo le procedure ordinarie, stanti il numero chiuso della sezione A) dell’albo e i limiti annuali di accesso ad esso.

Per le ragioni suddette, assorbito ogni ulteriore e diverso profilo, la disposizione impugnata dal Governo va dichiarata costituzionalmente illegittima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.