T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-01-2011, n. 23 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La presente sentenza viene redatta, per quanto possibile, nell’ordinaria forma semplificata prescritta dall’art. 120 comma 10 del Codice del processo amministrativo, in virtù del quale "Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’articolo 74", che disciplina appunto la pronuncia in forma semplificata.

La ricorrente riferisce di aver partecipato alla procedura selettiva per l’affidamento in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario presso la nuova sede dell’Ospedale di Bergamo.

Il sistema di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un contratto di 6 anni rinnovabili con importo complessivo presunto di 9.720.000 Euro IVA esclusa.

Espone in punto di fatto G.G. che il bando richiedeva – tra i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2 – "la realizzazione, nell’ultimo triennio (200620072008), di un fatturato per servizi analoghi prestati presso strutture sanitarie pubbliche o private, pari a 3.000.000 EURO…" oltre IVA.

L’esclusione è stata disposta con atto del direttore generale 21/6/2010 n. 806, adducendo che la Società sarebbe priva dei requisiti, poiché "… ha in corso dai primi anni 2000 contratti con l’azienda ARTSANA Spa di Grandate (CO) per la logistica e la distribuzione di materiale parafarmaceutico e sanitario", mentre il bando stesso richiedeva, senza dar adito ad equivoci, "elenco dei principali servizi, analoghi a quello oggetto di gara, prestati nell’ultimo triennio (2006, 2007, 2008) in strutture sanitarie pubbliche e private, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari degli stessi; in altri termini: contratti stipulati direttamente con strutture sanitarie pubbliche o private".

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione dei punti III.2.2 e III.2.3 del bando di gara, degli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006, della direttiva 2004/18/CE, del principio del favor partecipationis, eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta, poichè la lex specialis valorizzava tutti i servizi analoghi a quello oggetto di gara aventi per destinatari finali le strutture sanitarie;

b) In via graduata, inosservanza del principio del favor partecipationis in presenza di una clausola dubbia;

c) In via subordinata, illegittimità del bando per violazione delle norme già elencate e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e libera concorrenza, ove interpretato nel senso di esigere la diretta stipulazione del contratto con le strutture sanitarie;

d) In via ulteriormente subordinata, violazione degli artt. 55 e 70 comma 11 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, eccesso di potere per sviamento, poichè l’attivazione della procedura d’urgenza non era giustificata da un’adeguata motivazione sulle circostanze realmente impreviste.

La ricorrente chiede la riparazione in forma specifica o in via subordinata per equivalente, con risarcimento della perdita di chance.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera, chiedendo la reiezione del gravame.

In punto di fatto precisa che il requisito richiesto si collega alla gestione della logistica ospedaliera svolta in Ospedali pubblici e/o cliniche private, non assimilabile alla logistica presa in carico presso una Società privata che produce presidi sanitari, non comprendenti tutti quelli di una grande struttura sanitaria: si registra un sensibile divario in termini di ampiezza, complessità ed organizzazione, con un "gap" qualitativo tra i due diversi sistemi.

Con ordinanza n. 642, adottata nella Camera di consiglio del 2/9/2010, questo Tribunale ha motivatamente accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 16/12/2010 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il gravame è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito esplicitate.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei punti III.2.2 e III.2.3 del bando di gara, degli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006, della direttiva 2004/18/CE, del principio del favor partecipationis, l’eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta, poichè la lex specialis valorizzava tutti i servizi analoghi a quello oggetto di gara aventi per destinatari finali le strutture sanitarie. Espone G.G. di aver svolto, per conto della Società Artsana, attività rispondenti alle caratteristiche richieste dal bando per il servizio di logistica e distribuzione di materiale parafarmaceutico e sanitario, di cui beneficiano le strutture sanitarie pubbliche e private. Rileva inoltre che il "servizio analogo" non va confuso con il "servizio identico", e pertanto non poteva esigersi – e tra l’altro non esisteva una prescrizione in tal senso nel bando – un contratto diretto con le strutture sanitarie.

La censura è fondata.

1.1 L’Azienda afferma che l’aggiudicatario dovrà sovrintendere alla movimentazione dell’intera dotazione ospedaliera, comprendente tutto quanto è necessario per far funzionare i reparti e i servizi amministrativi, mentre la ricorrente vanterebbe la gestione della sola logistica a favore di Artsana, che produrrebbe solo alcuni degli articoli e dei prodotti in uso in Ospedale e sarebbe priva della complessa dotazione necessaria per far funzionare una grande struttura sanitaria pubblica.

Detto ordine di idee non può essere condiviso.

1.2 E’ anzitutto inaccettabile la decisione di valorizzare soltanto contratti stipulati direttamente con Aziende sanitarie pubbliche e private. Posto che il bando richiedeva un fatturato minimo per i servizi analoghi prestati in strutture sanitarie pubbliche o private – e dunque non si preoccupava del meccanismo giuridico che abilitava le imprese ad eseguire le prestazioni assunte come utili – la stazione appaltante era tenuta ad ammettere alla competizione tutti i soggetti capaci di dimostrare l’acquisizione della necessaria esperienza, a prescindere dal titolo giuridico sottostante.

1.3 Il Collegio può richiamare sul punto l’indirizzo della Corte di Giustizia e della giurisprudenza interna – adattabile al caso di specie – che consente ad un prestatore di comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara di appalto pubblico di servizi facendo riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi: l’unica condizione posta dal giudice comunitario è la dimostrazione dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto attraverso l’attestazione di rapporti giuridici all’uopo idonei, spettando al giudice nazionale valutare se tale prova sia stata correttamente fornita (Corte di Giustizia CE, sez. V – 2/12/1999 n. 176; Consiglio di Stato, sez. VI – 17/9/2003 n. 5287; sentenze Sezione 9/12/2008 n. 1727; 18/6/2004 n. 665).

1.4 Nella memoria del 31/8/2010 la ricorrente si riporta alla propria domanda di partecipazione (prodotta in atti), nella quale ha attestato lo svolgimento del servizio di logistica, trasporto, distribuzione di materiale parafarmaceutico e sanitario dalle piattaforme di Passirano, GenovaPontedecimo, Torino, Asti e Vigonza nelle strutture ospedaliere di Piemonte, Liguria, Triveneto e Lombardia orientale. Il mandante delle prestazioni era la Società Artsana ma i destinatari finali erano le strutture sanitarie pubbliche e private valorizzate dal bando, e ben quattro presidi coinvolti erano dotati di almeno 600 posti letto.

In buona sostanza la ricorrente ha dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso del requisito prescritto dalla lex specialis, e ciò era sufficiente ad ottenere l’ammissione al confronto comparativo, salva specifica e puntuale verifica da parte dell’Azienda della corrispondenza al vero di quanto attestato: non è sufficiente al riguardo l’obiezione avanzata dal legale nella dinamica del contenzioso innanzi al Tribunale, dovendo l’amministrazione effettuare indagini puntuali e fornire elementi circostanziati idonei a smentire quanto affermato dalla ricorrente.

2. E’ parimenti fondata la seconda censura sollevata, in quanto questo Tribunale (sentenza 12/6/2009 n. 1204) ha già sottolineato che – per la dimostrazione della capacità tecnica ed in particolare nella scelta del fatturato minimo da provare – "rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione aggiudicatrice stabilire quali tra le modalità elencate siano utili nelle singole procedure di gara, a seconda della natura, della quantità, dell’importanza e dell’uso dei servizi o delle forniture. Tuttavia una volta scelto un particolare requisito ne deve essere data un’interpretazione ampia per non creare un’eccessiva compressione della concorrenza. Per quanto riguarda il fatturato, l’art. 42 comma 1 lett. a) del Dlgs. 163/2006, interpretato coerentemente con i principi comunitari, non limita la possibilità di partecipazione ai soli soggetti economici che abbiano già prestato i medesimi servizi o forniture. Il concetto di servizio analogo, e parimenti quello di fornitura analoga, deve essere inteso non come identità ma come similitudine tra le prestazioni (v. TAR Torino Sez. II 16 gennaio 2008 n. 40), tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma al contrario l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità….".

A fortiori, in presenza di un’incertezza sulla portata di una regola di gara, deve essere privilegiata l’interpretazione che consente la più ampia partecipazione di imprese alla competizione.

3. In conclusione il gravame è fondato e deve essere accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.

4. L’effetto conformativo della sentenza deve ritenersi satisfattivo per la ricorrente, la quale può risultare vincitrice all’esito della riedizione del potere amministrativo, e non sussiste allo stato un’altra utilità che debba essere riconosciuta con lo strumento risarcitorio. Né potrebbe essere accordato alcun ristoro per la chance perduta, la quale viene tempestivamente rigenerata con la rinnovazione (totale o parziale) della procedura selettiva.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della stazione appaltante, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati che hanno disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara.

Condanna l’Azienda Ospedaliera a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 3.100 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Condanna altresì l’amministrazione soccombente a rifondere alla ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Spese compensate nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2010) 27-01-2011, n. 2973 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.P.E., tramite il difensore, propone ricorre per Cassazione avverso la sentenza 12.10.2009 con la quale la Corte d’Appello di Ancona confermando la decisione 13.7.2006 del Tribunale di Ancona l’ha condannata alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e 1.200,00 Euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarandola interdetta per la durata di anni cinque dal pubblici uffici, siccome responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 61 c.p., nn. 5 e 11; artt. 81 cpv. e 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11; art. 628 c.p., comma 3, n. 2; art. 61 c.p., n. 11; artt. 56 e 613 c.p., art. 61 c.p., n. 11; art. 624 c.p., art. 61 c.p., n. 11; artt. 81 cpv. e 624 c.p., art. 61 c.p., nn. 5 e 11;

artt. 81 cpv. e 624 c.p., art. 61 c.p., n. 11; artt. 81 cpv. e 613 c.p., art. 61 c.p., nn. 5 e 11.

La difesa richiede l’annullamento della sentenza impugnata e deduce:

1) Violazione dell’art. 13, comma 3 quater, D.Lgs perchè la imputata, straniera, è stata espulsa dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera eseguito in data 18.12.2007, con conseguente obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere;

2) Violazione dell’art. 420 ter c.p.p., perchè il Tribunale non avrebbe disposto il rinvio della udienza dibattimentale del 13.7.2006 nonostante la tempestiva dichiarazione di astensione dalle udienze del difensore della imputata così come proclamato dal CNF per i giorni intercorrenti tra il 10.7.2006 e il 21.7.2006;

3) Violazione di legge perchè la querela è stata sporta in data 5.9.2003, oltre i termini di legge, in relazione a fatti di cui i figli del deceduto M. erano a conoscenza dall’aprile dello stesso anno;

4) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata, affermando in particolare che:

a) le dichiarazioni rese dai testimoni M.M. e M. R. non sarebbero idonee per la affermazione della responsabilità penale della imputata;

b) le dichiarazioni testimoniali rese da C.A. e dalla di lui figlia P. non sarebbero dimostrative della violazione dell’art. 613 c.p.;

c) le dichiarazioni rese dai figli della parte offesa Cl. non sarebbero dimostrative delle dichiarazioni accusatorie e in particolare quelle del C.A. si sono dimostrate generiche e prive di riscontri probatori;

d) le dichiarazioni rese dalla testimone CA. sono imprecise, vaghe e non credibili in relazione al furto dei gioielli, come inattendibili quelle della testimone CR..

Da ultimo la difesa sostiene che la Corte territoriale ha omesso completamente di motivare le lagnanze sollevate dalla difesa dell’imputata.

Esaminando partitamente i motivi di impugnazione il Collegio osserva quanto segue.

Il primo motivo di doglianza è infondato.

Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3 quater prescrive che nei casi in cui sia stata disposta la espulsione (di cui ai commi 3, 3 bis e 3 ter della medesima disposizione) di persona extracomunitaria che sia imputata in un procedimento penale, il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere una volta che sia stata acquisita la prova della avvenuta espulsione, prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio.

Nel caso in esame risulta provato, per affermazione della stessa difesa, che la esecuzione della espulsione è stata eseguita con accompagnamento della S. alla frontiera, in data 18.12.2007.

Dall’esame degli atti appare evidente che il provvedimento di espulsione della S. dal territorio nazionale è stato eseguito in data successiva al provvedimento con il quale era stato disposto il giudizio della imputata, tanto che la stessa risultava essere presente sul territorio nazionale italiano in data 13.7.2006, come si desume dal verbale della udienza dibattimentale, avendo in quella data reso anche dichiarazioni spontanee.

In totale assenza dei presupposti dettati dal cit. art. 13, comma 3 quater, la doglianza è infondata e deve essere rigettata.

Parimenti infondata è la doglianza relativa alla denunciata violazione dell’art. 420 ter c.p.p..

Dalla trascrizione del verbale della udienza del 13.7.2010 si legge che il Tribunale, in ordine alla richiesta di rinvio avanzata dalla difesa dell’imputata aveva pronunciato ordinanza nei seguenti termini "…il Tribunale, rilevato che non sussiste il legittimo impedimento poichè la commissione di garanzia di cui alla L. n. 146 del 1990, art. 12 e per essa il Commissario delegato, ha rilevato con nota del 6.7.2006 che l’astensione dalle udienze proclamate il 5.7.2006 sarebbe avvenuta in violazione del rispetto del termine di preavviso e del termine di durata invitando peraltro, senza esito chi di interesse a revocare l’astensione ed eventualmente riproclamarla nel rispetto delle regole previste alla luce di quanto sopra rigetta la richiesta di rinvio".

Come rilevato dal giudice dell’appello, che ha respinto la relativa doglianza contenuta nell’atto di gravame in quella sede, successivamente al rigetto della richiesta ad opera del Tribunale, i difensori hanno continuato ad assistere la imputata, esercitando il ministero difensivo senza, quindi che si sia arrecato un pregiudizio al diritto di difesa della S..

La decisione della Corte territoriale è corretta e la doglianza della difesa nella presente sede appare infondata della seguente ed ulteriore considerazione.

Ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5 il giudice, richiesto del rinvio della udienza per impedimento dello imputato o del suo difensore, deve operare un duplice controllo: sia in relazione al profilo della tempestività della presentazione della istanza, sia in ordine alla legittimità del merito della richiesta.

Nel caso in esame il Tribunale ha proceduto al detto controllo ed ha espresso un giudizio in ordine al requisito della legittimità dell’impedimento indicato dal difensore, concludendo, motivatamente in senso negativo.

La difesa in questa sede censura la decisione della Corte territoriale che è in sè corretta, senza peraltro affrontare il presupposto tema attinente alla legittimità della decisione assunta dal Tribunale con l’ordinanza dibattimentale confutando in modo specifico e puntuale la illegittimità della decisione di primo grado, senza indicare quindi la erroneità della decisione del giudice dell’appello.

Per tale ragione il motivo è infondato e va rigettato.

In riferimento al terzo motivo di ricorso (questione attinente alla tempestività delle querele presentate nei confronti della S.), va rilevato che la difesa ripropone una questione che è già stata dedotta in primo grado, riformulata fra i motivi di appello ed in ordine alla quale la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata richiamando consolidati principi ripetutamente affermati in sede di legittimità, pienamente condivisi da questo collegio e in forza dei quali va ribadito che: "il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all’art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, nè da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall’esito di tali indagini", v. fra le altre Cass. pen., sez. 5^, 9.7.2008, n. 33466, Ladogana.

In forza di detto principio, in tanto può essere validamente eccepita la tardività della querela proposta, in quanto venga fornita precisa indicazione circa il momento in cui il querelante ha avuto a disposizione tutti gli elementi utili per l’esercizio dei propri diritti.

Nel caso in esame la difesa (come anche in grado di appello) non ha fornito indicazioni precise, desumibili da atti del processo verificabili nella presente sede, sul momento in cui gli eredi M. hanno avuto piena e definitiva contezza degli illeciti commessi in danno del proprio congiunto; la difesa si limita a formulare una propria personale valutazione del momento in cui gli eredi M. avrebbero avuto contezza degli illeciti commessi in danno del congiunto.

Tale valutazione è frutto di una soggettiva interpretazione del contenuto della querela, tale da implicare, tra l’altro, un accertamento in fatto, che è precluso in questa sede.

Il motivo va quindi rigettato.

Passando al quarto motivo di impugnazione, va necessariamente premesso che la Corte d’Appello Anconetana nella propria sentenza ha recepito in toto la motivazione della decisione di primo grado, condividendola; di qui consegue che è possibile in questa sede procedere ad una lettura congiunta della due sentenze siccome l’una integratrice dell’altra v. in tal senso Cass. pen., sez. 3^, 1.2.2002 Lombardozzi attesa la omogeneità dei criteri seguiti in entrambe le decisioni.

Esaminando quindi le argomentazioni addotte dalla difesa in relazione a ciascuno dei capi di imputazione contestati e per i quali la S. è stata condannata, si deve rilevare che le doglianze si traducono, non già in una specifica indicazione di vizi della motivazione desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato, ma in una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ed accuratamente analizzato nella decisione di primo grado, recepita in toto in quella di appello.

Il motivo nelle sue articolazione si spinge pertanto verso una rivalutazione del merito della decisione, senza segnalare in modo puntuale vizi della motivazione riconducibili alla fattispecie processuale prevista dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), neppure sotto il profilo del "travisamento" della prova.

Il motivo, nel suo complesso, si appalesa quindi inammissibile alla luce del principio per il quale "Anche dopo la riforma introdotta dalla L. n. 46 del 2006, l’art. 606 c.p.p., lett. e), nel consentire la specifica indicazione di atti del processo dai quali risulti il vizio di motivazione, esclude che la corte di cassazione possa valutare, reinterpretandolo, il loro tenore, in quanto tale indicazione è funzionale solo a stabilire se la stessa motivazione indichi correttamente le prove poste a base della decisione o disattenda erroneamente quelle disegno contrario". v. Cass. Sez. 3^, 6.10.2009 n. 44914, Basile.

Va tra l’altro aggiunto che la difesa ricorrente pretende di dimostrare e argomentare le proprie doglianze attraverso la citazione di singole proposizioni estrapolate dalle dichiarazioni dei singoli testimoni.

Sotto questo profilo, il ricorso proposto appare inammissibile, perchè non è stata osservata il disposto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Infatti, va qui ribadito che "Deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso. V. Cass. Sez. 1^, 18.3.2008, Falcone.

A ciò deve aggiungersi, sotto il profilo della valutazione del fondamento della doglianza, che: "In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (la corte ha altresì precisato che resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti prova).

Cass. Sez. 2^, 11.1.2007, Messina.

Posto che il quarto motivo è formulato ed esplicitato in modo difforme rispetto ai suddetti canoni, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6895 Rimborso Riscossione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

QUANTO SEGUE:

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia Entrate Ufficio di Legnano avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto la domanda della Società Real Estate Advisory Group s.p.a., all’epoca Real Estate Advisory Group s.r.l., con la quale era stato riconosciuto che la stessa non sarebbe stata tenuta al pagamento dell’IRPEG e dell’ILOR relativi all’esercizio 1.4.1992 – 31.3.1993.

In particolare la Commissione Tributaria Regionale riteneva che la normativa all’epoca vigente ( D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), consentiva di chiedere il rimborso soltanto nel termine perentorio di mesi diciotto; termine che, nel caso in esame era ampiamente decorso, senza che la società ricorrente avanzasse alcuna richiesta.

Avverso la suddetta sentenza è stato proposto ricorso innanzi a questa Corte sulla base di tre motivi.

Si sono costituiti nel presente procedimento l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo per i motivi uno e tre, l’inammissibilità degli stessi per omessa formulazione dei quesiti imposta dalla normativa all’epoca vigente. Per il motivo numero due, per il quale il motivo era stato formulato, la palese infondatezza dello stesso sulla base della normativa sopra citata. I motivi uno e tre sono palesemente inammissibili per omessa formulazione dei quesiti obbligatoria in relazione alla normativa all’epoca vigente.

Viceversa con il secondo motivo viene dedotta la erronea applicazione del D.P.R. 602 del 1973, art. 38, in quanto in contrasto con il disposto del D.L. n. 417 del 1991, ciò che comporterebbe un palese vizio di costituzionalità relativi alla capacità contributiva ed alla oggettiva correttezza della azione amministrativa.

Il motivo è infondato.

"In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno "jus superveniens" con applicabilità retroattiva. A tal riguardo, il diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta dall’ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d’incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l’intera fattispecie del tributo. Pertanto, il regime speciale di decadenza previsto dalla legge d’imposta si applica anche ai casi – come quello di specie – di mero errore materiale commesso in sede di dichiarazione, con la conseguenza che deve trovare applicazione il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, nel testo vigente "ratione temporis", e perciò il termine di decadenza di diciotto mesi, decorrente dal pagamento. A tal riguardo, inoltre, qualora venga contestato in radice l’obbligo del pagamento del tributo in forza di un regime di esenzione soggettiva, la non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere dai versamenti delle dette rate di acconto." (Cass. sentenza n. 5978 del 17/03/2006).

Nel caso di specie è di palmare evidenza che se la società avesse rispettato il suddetto disposto (all’epoca vigente avrebbe avuto tutto il tempo per potere definire la controversia.

D’ altra parte non è dato di comprendere in cosa consisterebbe la violazione della normativa costituzionale dal momento che se la società avesse rispettato il suddetto disposto normativo, avrebbe avuto tutto il tempo necessari per potere definire la vicenda in esame, traendone i relativi benefici.

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1000, più SPAD (spese prenotate a debito).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1849 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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