Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10685

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10 luglio 2008 (dep. in data 6/4/2010), la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela, in data 5 luglio 1999 (dep. In data 7/9/2007), confermava la condanna di G.G. per i reati di rivelazione di segreti d’ufficio, aggravata, ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, ma riduceva la pena inflitta, determinandola in anni cinque di reclusione. A G.G., Appuntato in servizio presso la compagnia di Gela dell’arma dei Carabinieri, era stato contestato di aver rivelato a I.G., soggetto di spicco dell’associazione mafiosa denominata "clan Ianni-Cavallo", tramite T.A., successivamente deceduto, e L.C.P. che era imminente l’esecuzione di un provvedimento cautelare nei suoi confronti, consentendo così allo I. di sottrarsi alla cattura (reato di cui al capo a), nonchè di concorso esterno perchè, pur non essendo formalmente affiliato alla organizzazione di tipo mafioso denominata "stidda" instaurava con tale organizzazione uno stabile rapporto di collaborazione rivelando notizie apprese nell’esercizio delle sue funzioni di Agente di Polizia giudiziaria, tra le quali l’imminente esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli affiliati e l’utilizzo di microspie collocate nelle autovetture nella disponibilità di affiliati.

Il Tribunale di Gela riteneva adegutamente provata la colpevolezza dello stesso sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia I.G., I.O., I.M. e D.B.C., così come riscontrate dalle relazioni di servizio redatte dai Carabinieri nel corso del 1991 e 1992 e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche sulle utenze fisse e cellulari intestate ed in uso a T.A..

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello sulla rilevanza probatoria delle indicate dichiarazioni etero ed autoaccusatorie, attraverso un approfondito esame della credibilità intrinseca dei dichiaranti, sulla attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni (sulla base dei criteri di disinteresse, spontaneità, costanza, coerenza e precisione) e sulla sussistenza dei necessari riscontri estrinseci. In particolare la Corte ripercorreva le dichiarazioni dei collaboratori I.G. e del figlio S., di I.O. e di D.B. C.. Escludeva che tali dichiarazioni potessero considerarsi "de relato" in quanto frutto di un patrimonio cognitivo comune di tutti gli associati e rilevava che le dichiarazioni dei collaboranti si riscontravano a vicenda. Osservava, inoltre che le narrazioni dei collaboranti trovavano plurimi riscontri oggettivi costituiti da alcune relazioni di servizio dei Carabinieri e dalle intercettazioni telefoniche indicanti l’esistenza di frequentazioni attive fra il G. ed il T.. Quanto alla circostanza, accertata in giudizio, che il T. fosse un informatore dei Carabinieri, la Corte territoriale rilevava che costui, sebbene fosse un informatore era, pur sempre, un "avvicinato" prima e poi un "affiliato" al clan "Ianni – Cavallo", svolgendo, pertanto, un duplice ruolo. Rilevava quindi la Corte territoriale che la condotta del G. riscontrava gli estremi del concorso esterno con l’associazione mafiosa denominata "stidda". Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo, articolato in più capi, deduce violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, art. 195 c.p.p., commi 1, 2, e 3 e art. 125 c.p.p., comma 3 e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su vari punti.

Al riguardo eccepisce che le dichiarazioni dei quattro collaboranti non possono essere considerate frutto di un patrimonio cognitivo comune degli associati, in quanto il fatto che nel blitz del 1992 soltanto I.G. si era sottratto alla cattura, mentre furono colpiti dai provvedimenti restrittivi decine di adepti della medesima consorteria, era indicativo che la notizia (il preavviso dell’operazione di P.G.) era privilegio di pochissimi appartenenti al clan. Pertanto tutte le dichiarazioni fornite dai collaboranti devono essere considerate dichiarazioni de relato, disciplinate dall’art. 195 c.p.p.. Al riguardo eccepisce che l’impossibilità di esperire la procedura di cui all’art. 195 c.p.p. (per la morte del T., fonte primaria delle notizie fornite dai collaboratori) rende le propalazioni meno affidabili, inidone, di per sè, a giustificare un’affermazione di colpevolezza.

Si duole di contraddittorietà della motivazione laddove l’impugnata sentenza sostiene che le informazioni sulle condotte illecite del G. non provengono da una unica fonte, rilevando – al contempo – che il principale referente era T.A. e laddove sostiene che quest’ultimo approfittava della frequentazione del G. per "carpirgli" informazioni sullo stato delle investigazioni in corso. Si duole, inoltre di travisamento del fatto, osservando che la sentenza è priva di motivazione sulla consapevolezza del G. della "vicinanza" del T. con la cosca. Eccepisce che la motivazione si palesa manifestamente illogica laddove non trae delle conclusioni coerenti dal fatto che il G. accreditò il confidente T. presso il Mar.

B. ed il Maggiore Tu., Comandante della Compagnia, esponendosi così al rischio di essere tradito dal T. se avesse avuto – effettivamente – rapporti di continuità con l’associazione mafiosa. Deduce un ulteriore travisamento del fatto non essendo vero che l’Appuntato G. fosse il solo cliente della macelleria del T. appartenente all’Arma.

Il ricorrente eccepisce, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione in relazione a comuni regole di esperienza e la violazione delle regole di giudizio che governano la formazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p.. Al riguardo ripercorre gli specifici episodi rivelati dai collaboratori, osservando che dagli stessi non emergono indizi univoci ed osservando che non vi è convergenza dei collaboratori di giustizia su tutti gli episodi anzidetti, mentre i riscontri esterni, lungi dal provare che il G. avesse riferito quelle notizie al T., dimostrano solo che il T. ne avesse parlato con i mafiosi. Conclude che gli indizi apprezzati in sentenza non sono gravi, precisi e concordanti per poter assurgere al rango di prova ed obietta che non vi è prova che fosse il G. e non l’agente di Polizia, R., condannato con sentenza passata in giudicato, il propalatore delle notizie fornite alla cosca.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al reato di cui all’art. 326 c.p. ed al reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Al riguardo eccepisce che non vi è la prova che l’appuntato G. nel tenere i contatti con il suo confidente T. non avesse agito in buona fede, magari comportandosi con imprudenza e contesta la sussistenza degli estremi della condotta punibile per il reato di concorso esterno, eccependo che non vi è prova che l’imputato fosse consapevole di aver realizzato un apporto all’organizzazione criminale mafiosa.

Successivamente il difensore ha depositato memoria integrativa deducendo quattro nuovi motivi di gravame e precisando che laddove nel ricorso aveva eccepito il travisamento del fatto intendeva eccepire il travisamento della prova.

Con il primo motivo deduce il travisamento della prova con riferimento ad una circostanza riferita dal collaborante I. O. circa la disponibilità ad acquistare armi in (OMISSIS).

Obietta che la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni dello I. in quanto costui, nel verbale d’udienza in data 14/4/1997 dinanzi al Tribunale di Gela, aveva attribuito tale circostanza ad T.A. e non già all’Appuntato G..

Con il secondo motivo deduce la violazione delle regola che governano la formazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p. eccependo che la sentenza impugnata è carente di motivazione circa la consapevolezza dell’Appuntato G. che quelle notizie riservate carpitegli dal T. fossero destinate ad essere trasmesse alla "stidda".

Con il terzo motivo deduce travisamento della prova e vizio della motivazione in ordine alla circostanza, ritenuta in sentenza, che il G. fosse sul libro paga della "stidda", osservando che le dichiarazioni del collaborante D.B.C. circa il progetto del T. di regalare al G. un’autovettura Fiat Punto contraddiceva la versione della dazione di carne gratis all’Appuntato dei Carabinieri.

Con il quarto motivo deduce contraddittorietà della motivazione con riferimento alla affermazione, ritenuta in sentenza, che il G. non avrebbe fornito nel periodo in contestazione alcuna notizia utile per effettuare operazioni di contrasto alle attività criminali della "stidda", ma solo notizie riguardanti la fazione gelese avversaria della prima. Tale affermazione sarebbe contraddetta dalla successiva osservazione che, nel periodo in cui sono stati registrati i ripetuti contatti telefonici fra il G. ed il T., siano stati eseguiti l’arresto dei latitanti C.S. e P. O..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al vizio di motivazione è opportuno precisare che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6A 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.

207944, Dessimone).

Occorre, inoltre, considerare che in tema di motivi di ricorso per Cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv.

238215).

E tuttavia per integrare il vizio di travisamento della prova non è sufficiente la pretermissione o l’erronea lettura di un dato processuale, se tale dato non svolge un ruolo decisivo nel percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte:

"Le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 non hanno mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007 Ud. (dep. 28/09/2007 Rv. 237652).

Nel caso di specie il travisamento della prova operato dalla Corte territoriale (pag.136) rispetto alle dichiarazioni rese da I. O. durante l’esame avvenuto all’udienza del 14/4/1997 il quale non ha attribuito al G., bensì al T. la disponibilità ad acquistare armi per l’organizzazione in Siracusa, non concerne fatti decisivi che, in relazione all’intero contesto probatorio avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, trattandosi di una circostanza secondaria che non svolge alcun ruolo nell’economia del giudizio.

In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Nel caso di specie la disponibilità ad acquistare armi per l’organizzazione non è stata neppure presa in considerazione fra le condotte illecite ascritte all’imputato che (come risulta dalla sentenza di 1 grado, fol. 28) è stato giudicato colpevole dei reati a lui ascritti in quanto considerato autore delle seguenti rivelazioni di notizie coperte da segreto d’ufficio:

1) l’imminenza della esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di I.G.;

2) installazione di microspie da parte dei Carabinieri nella autovetture di affiliati della "Stidda" in occasione di convocazioni in caserma;

3) i pedinamenti in corso nei confronti della moglie di I. G.;

4) la collaborazione con gli inquirenti di D.G.G..

Tanto premesso, occorre precisare che tutte le altre doglianze di travisamento della prova sollevate con più motivi di ricorso, si risolvono in eccezioni di travisamento del fatto in quanto propongono una diversa lettura del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, come tali sono inammissibili in quanto postulano un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dai giudici di merito.

Deve escludersi, inoltre, che la lettura operata dai giudici del merito di specifici elementi probatori sia viziata da illogicità manifesta o da contraddittorietà.

In particolare la circostanza riferita dal D.B. circa l’intenzione di T. di regalare un’autovettura al G., non esclude che questi ricevesse altri tipi di regalie, infatti lo stesso D.B. ha precisato di aver visto più volte il G. all’interno della macelleria del T. e di aver notato che non pagava mai la carne. Ugualmente deve escludersi il vizio di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza pone in evidenza che nel periodo in cui sono stati registrasti più intensi contatti telefonici fra il T. ed il G. siano stati eseguiti l’arresto del latitante C. S. ed, in epoca immediatamente successiva, l’arresto del latitante P.O.. Trattandosi di una doppia conforme, la motivazione va letta in modo inscindibile con quella di primo grado dove è stato rilevato che per l’arresto dei due latitanti il T. collaborò espressamente con il M.llo B. e con il maggiore Tu., mentre nessuna notizia pervenne agli inquirenti tramite il G., come sarebbe stato naturale se il rapporto fra i due fosse stato esclusivamente diretto all’acquisizione di informazioni confidenziali di polizia giudiziaria, come sostenuto dall’imputato (sentenza di 1 grado, fol. 27).

Quanto alla presunta incompatibilità fra i rapporti di contiguità dell’imputato con la Stidda e l’aver accreditato il T. quale confidente (presso i suoi superiori (motivo 1/E), si tratta di considerazioni di merito che non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa. Ugualmente irrilevanti sono le considerazioni circa la frequentazione da parte di altri Carabinieri della macelleria del T. (motivo 1/G).

Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni di illogicità della motivazione (motivo 1/G), le questioni sollevate attengono tutte alla valutazione ed alla rilevanza dei risultati probatori acquisiti e postulano una differente lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Come tali sono inammissibili.

Per quanto riguarda le censure di violazione di legge e di vizio della motivazione (motivo 1/A, 1/B, 1/C, 1/D ed 1/H) in relazione alle regole che governano la formazione della prova, le stesse risultano infondate.

Ferma restando la premessa che, in caso di doppia conforme, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, occorre rilevare che la circostanza che nel blitz del 1992 solo I.G. si sarebbe sottratto alla cattura, mentre molti altri esponenti della cosca furono catturati, non confligge con la considerazione svolta nella sentenza appellata che le notizie fornite dai propalanti costituissero oggetto di un patrimonio conoscitivo comune ai membri della cosca, in quanto l’oggetto del patrimonio conoscitivo comune non era la singola notizia, bensì la circostanza che il G. fornisse informazioni al T., rivelando segreti d’ufficio utili alla cosca. D’altro canto i giudici di merito riconoscono e danno atto che la fonte diretta e mediata delle notizie fornite dai collaboratori di giustizia è T.A.. Poichè costui è deceduto, nessun dubbio può sorgere sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dai collaboratori di giustizia.

I giudici di merito hanno compiutamente motivato circa l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboranti e circa la capacità di tali dichiarazioni di trovare riscontro reciproco in virtù del principio della "convergenza del molteplice". La sentenza impugnata è esente da censura in quanto coerente con l’insegnamento di questa Corte che ha statuito che:

"Un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell’ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purchè venga accertata l’intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonchè la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all’imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l’idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell’ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice" (Sez. 1, Sentenza n. 31695 del 23/06/2010 Ud. (dep. 11/08/2010) Rv. 248013).

Infine devono essere respinte, in quanto infondate, le ulteriori censure in punto di consapevolezza dell’imputato di fornire un apporto all’organizzazione criminale mafiosa. Questa Corte ha già affermato (Cass. S.F. 10/9/1996, Mastrorosa ed altri) che se per un solo episodio di rivelazione di notizie relative ad indagini può essere ritenuto il meno grave fatto di favoreggiamento, ove le informazioni siano sistematiche, deve essere riconosciuto il concorso nel reato associativo. Nella fattispecie nella descrizione del fatto e dei comportamenti dell’imputato compiuta dai giudici di merito sono implicitamente ma inequivocabilmente affermate le ragioni che escludono che le notizie fornite dal G. al T. possano essere frutto di mera imprudenza. La consapevolezza, pertanto, di fornire informazioni utili agli affiliati per eludere le indagini dei polizia giudiziaria e la ripetizione sistematica di tale comportamento, integra, pertanto, gli estremi oggettivi e soggettivi della condotta di concorso esterno.

Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato con riferimento all’imputazione di concorso esterno di cui al capo C).

Deve essere invece annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata relativamente all’imputazione di rivelazione di segreti d’ufficio ( art. 326 c.p.) di cui al capo A) essendo il reato estinto per prescrizione. Nel caso di specie, tenuto conto delle 12 sospensioni verificatesi (11 in primo grado ed una in appello), la prescrizione è maturata, sia in base alla (più favorevole) disciplina precedente alla riforma di cui alla L. n. 251 del 2005, sia in base alla nuova disiplina.

Di conseguenza deve essere eliminata la pena inflitta come continuazione per tale reato, pari a mesi sei.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena.

Rigetta nel resto il ricorso e determina la pena per il residuo reato in anni quattro e mesi sei di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13953 Imposta reddito persone fisiche, Redditi di lavoro dipendente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

r quanto di ragione.
Svolgimento del processo

Il 29 giugno 2005 la CTR della Campania (sez. Salerno) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di V.M. e Z.L., confermando la sentenza della CTP di Salerno che aveva riconosciuto ai contribuenti, entrambi dipendenti del Ministero del Lavoro, il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF operate (negli anni 1999 e 2000 e nei primi due trimestri del 2001) sulle somme percepite per attività ispettiva svolta presso società cooperative. Ha motivato la decisione ritenendo che le somme erogate avessero natura risarcitoria, per spese altrimenti non sopportate nel normale svolgimento del rapporto di lavoro, e non retributiva, per cui non dovevano concorrere a formare l’imponibile soggetto a ritenuta alla fonte.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi con plurime censure, l’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze. I contribuenti si sono costituiti congiuntamente con controricorso.
Motivi della decisione

01. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso dell’Avvocatura dello Stato va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante. Il ricorso per parte ministeriale non incide concretamente sul presente giudizio e dunque le relative spese possono essere compensate tra gli interessati.

02. Passando alla posizione processuale dell’Agenzia, con i due motivi di ricorso, l’Avvocatura dello Stato muove alle sentenze impugnata tre censure:

03. In primo luogo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3-4 – denuncia omessa e/o insufficiente motivazione con riferimento all’affermazione apodittica "che agli appellati … venivano rimborsate le spese sostenute, spese che essi non sopportavano nello svolgimento del normale rapporto di lavoro". 04. In secondo luogo – ai sensi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3- 4-5 – denuncia violazioni di legge ( D.P.R. n. 917 del 1986, comma 1 e art. 2697 c.c.) nonchè omissioni di pronuncia e vizi di motivazione, in ordine alla circostanza che l’indennità di trasferta, erogata ai dipendenti ministeriali tenuti per legge a compiere le ispezioni sulle cooperative, abbiano natura "non reddituale", attesa sia la tassabilità legale di "tutti i compensi in denaro … percepiti … in dipendenza del rapporto di lavoro", sia l’assenza di norme speciali che sottraggano tale indennità alla tassazione, sia la mancanza di prova concreta, da parte del precettore, che si tratti di somme corrisposte esclusivamente per rimborsare il dipendente di spese sostenute nell’interesse del datore, eccedenti la misura normale per la produzione del reddito (art. 13).

05. Infine, denuncia ulteriore violazione di legge, nella parte in cui la sentenza d’appello non considera che, in caso di trasferte fuori del Comune di residenza è soggetta a tassazione la parte di indennità eccedente L. 90 mila giornaliere (D.P.R. cit., art. 48, comma 4).

06. Le censure possono essere esaminate congiuntamente. Esse, in estrema sintesi, s’ispirano a talune decisioni di legittimità favorevoli alle tesi sostenute dall’amministrazione finanziaria. Di contro, i contribuenti invocano, a sostegno della conferma della decisione di merito, altre pronunzie sempre di legittimità. 07. In effetti, un primo orientamento di questa Sezione afferma la natura puramente risarcitoria delle somme anzidette, con conseguente esclusione della loro assoggettabilità alla ritenuta IRPEF (Cass. nn. 5081 del 1999, 9107 del 2002 e 21517 del 2006).

08. Invece, altro orientamento sostiene la piena assimilabilità di tali erogazioni all’indennità di trasferta, con applicazione del regime di tassazione stabilito per quest’ultima dal comma 4 (poi divenuto 5, a seguito della sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3) del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, (Cass. nn. 13843 del 2004, 132 e 6518 del 2006, 2833 del 2007, 12178 del 2008, 14291 del 2009, 798 del 2011).

09. Infine, isolata pronuncia, pur aderendo a quest’ultimo indirizzo, censura l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento in concreto della natura delle somme percepite (Cass. n. 1798 del 2005).

10. Anche questo Collegio ritiene di aderire e dare continuità al secondo e ampiamente prevalente indirizzo, il quale, peraltro, evita disparità di trattamento nell’ambito della stessa categoria di lavoratori sulla base della qualificazione di volta in volta attribuita alle sonane in questione dal giudice di merito. Si richiamano, perchè ampiamente condivisibili, le considerazioni svolte nella più recente pronunzia in materia del 2011: "Nel dettare il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, e le sue successive modificazioni (e già prima il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48), il legislatore ha avuto l’evidente intenzione di stabilire, in via generale e forfettaria, i limiti quantitativi entro i quali le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta (caratterizzata, secondo il diritto lavoristico, dal mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro) siano esenti da tassazione ed oltre i quali, invece, le stesse concorrono alla formazione del reddito: partendo, cioè, dalla natura mista di detta indennità, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta (cfr. Cass. n. 10249 del 1991), il legislatore ha introdotto, nell’esercizio della sua discrezionalità (con scelta certamente non irragionevole), una minuziosa disciplina della materia per ciascuna tipologia di trasferta (nell’ambito del territorio comunale, fuori del territorio comunale, all’estero), stabilendo, a seconda dei casi, distinte soglie di intassabilità, anche nell’ipotesi di rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore. Ne deriva che le somme corrisposte agli ispettori del lavoro per le ispezioni effettuate fuori sede, a prescindere dalla qualificazione adottata dal giudice di merito ("indennità di trasferta", "rimborso spese forfettario", "rimborso spese" in genere), devono in ogni caso ritenersi riconducibili all’istituto dell’indennità di trasferta e, pertanto, soggette al regime di tassazione per questo dettato, ratione temporis, prima dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, – come modificato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito nella L. n. 85 del 1995, poi, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dal citato D.P.R., art. 48, comma 5, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, (v., ora, nuovo D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5, introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1)". 11. In conclusione, deve essere ribadito il principio di diritto così formulato: "Le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell’espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all’istituto della indennità di trasferta, attesa la natura mista di quest’ultima, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta: ne consegue l’assoggettamento di dette somme al regime IRPEF dettato per l’indennità di trasferta, "ratione temporis", dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 4, come modificato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 33, comma 3, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85 e, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, dall’art. 48, comma 5, del citato decreto, nel testo sostituito del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (ora, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5, introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1)". 12. La sentenza impugnata, che da tale principio si è discostata, deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della CTR competente, la quale procederà, nei limiti sopra specificati, a nuovo esame della controversia, uniformandosi all’enunciato principio di diritto. Ogni altra questione, dibattuta nel ricorso e nel controricorso, resta assorbita.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ministeriale e compensa le relative spese; accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania (sez. Salerno).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 18-04-2011, n. 15481 Efficacia della legge nel tempo e nello spazio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell’11 marzo 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri in data 26 settembre 2008, con la quale G.C. e R.G. erano stati condannati alla pena di Euro 70,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 30, comma 1 in relazione alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f) per avere introdotto nel Parco nazionale d’Aspromonte un fucile da caccia e 19 cartucce, ed a giorni dieci di arresto ed Euro 310,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. d), per avere esercitato l’attività venatoria all’interno dell’area protetta (zona Due del citato Parco), in data 28 gennaio 2006.

Ciascun imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. 10 luglio 2008 e mancata applicazione dell’art. 2 c.p. in relazione alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. d) e art. 21, lett. b) e dell’art. 30, comma 1 in relazione alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f): a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del D.P.R. indicato, i luoghi ove l’imputato ha esercitato l’attività venatoria non rientrano più nel perimetro del parco nazionale d’Aspromonte, quindi sarebbe cessato il disvalore penale del fatto commesso.

2. Violazione di legge per mancanza di un elemento costitutivo delle fattispecie di reato.

Inoltre il ricorrente G. ha evidenziato la mancanza dell’elemento psicologico del reato, in quanto sussiste incertezza quanto ai confini del parco, dovuta anche alla situazione territoriale e morfologia della zona, tanto che la stessa forestale dovette ricorrere all’ausilio di un GPS per determinarne il perimetro.

Inoltre mancherebbe la tabellazione, imposta dalla L. n. 157 del 1992 e pertanto il ricorrente aveva ritenuto in buona fede di trovarsi all’esterno del Parco.

Sussisterebbe quindi un errore scusante in quanto il R. aveva chiesto notizie sui confini ad un pastore della zona che lo aveva rassicurato circa il fatto che si trovasse al di fuori del perimetro del parco.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

1. Anche se con provvedimento successivo è intervenuta una diversa delimitazione dell’area protetta, nessun rilievo può assumere la circostanza, in relazione all’art. 2 c.p., ed alla retroattività della legge penale più favorevole.

Infatti la modifica – con conseguenti effetti favorevoli per l’imputato – di un elemento normativo di natura extrapenale assume effetto retroattivo, ex art. 2 c.p., solo se integra la fattispecie penale, venendo in tal modo a partecipare della sua natura, come nel caso delle disposizioni definitorie, ove la disposizione extrapenale finisce per sostituire integralmente la parte della disposizione penale che la richiama. (Così S.U., n. 2451 del 16/1/2008, P.G. in proc. Magera, Rv. 238197).

Invece la disposizione successiva contenuta nella fonte secondaria richiamata ( D.P.R. 10 luglio 2008, Nuova perimetrazione del Parco nazionale dell’Aspromonte, pubblicato nella nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231) la quale ha provveduto a rideterminare una parte del perimetro del parco, non assume il rango di disposizione extrapenale integratrice del precetto penale, il quale rimane tipizzato unicamente dalla norma penale impositiva del divieto.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In riferimento ai parchi nazionali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, poichè gli stessi sono stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale al fine di individuarli come aree nelle quali vige il divieto di attività venatoria, non è necessaria la tabellazione perimetrale:

infatti è onere di chi esercita la caccia conoscere esattamente i confini dell’area protetta.

Pertanto l’abusivo esercizio della caccia nei parchi è sanzionabile a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione (in tal senso, Sez. 3^, n. 5489 del 14/2/2005, Sortino, Rv. 230854).

Nessuna buona fede od errore scusabile può essere riconosciuto in capo ai ricorrenti, come già affermato dal giudice di merito nella sentenza impugnata, ove è stato anche posto in luce come il teste verbalizzante non abbia avuto alcuna incertezza nell’individuare all’interno del parco il punto dove i ricorrenti furono fermati, elemento che conferma la immediata riconoscibilità dei concreti confini fisici del parco, nonostante la conformazione dei luoghi, asseritamene peculiare.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili ed all’inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-08-2011, n. 17565 Opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 giugno 2008 il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’I.N.P.S. in fase esecutiva e riassunta dalle creditrici procedenti, ha dichiarato la nullità dei precetti e l’inammissibilità delle procedure esecutive promosse, fra gli altri da N.R., L.C. e M.F. e relative alle sentenze del Tribunale di Reggio Calabria che avevano riconosciuto il loro diritto all’adeguamento del valore monetario dell’indennità di disoccupazione agricola. Il Tribunale territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha considerato l’inidoneità delle sentenza in forza delle quali sono stati intimati i precetti a costituire titoli esecutivi. In particolare il tribunale reggino ha considerato che dagli atti non emergono elementi tali da permettere di considerare integrati nelle sentenze in questione i requisiti necessari per la loro esecutività.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il N., la L. e la M.. I ricorrenti hanno presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e motivazione erronea e contraddittoria. In particolare si deduce che il Tribunale territoriale si sarebbe pronunciato su un motivo di opposizione non proposto e, in particolare sulla questione della idoneità o meno, quale titolo esecutivo, delle sentenze eseguite, questione che non sarebbe mai stata oggetto di contraddittorio fra le parti, per cui la sentenza sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione.

Con secondo motivo si deduce illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ. in particolare si lamenta che il titolo esecutivo, si sarebbe limitato ad attenersi esclusivamente al testo della sentenza senza considerare che agli atti del giudizio di primo grado era allegato un prospetto rilasciato dall’I.N.P.S. con l’indicazione di tutte le giornate di disoccupazione, l’importo dell’indennità per ciascuna giornata sarebbe noto, mentre il calcolo degli interessi sarebbe facilmente eseguibile con l’applicazione di semplici criteri matematici.

Il primo motivo di ricorso, con cui ci si duole che sia mancato il contraddittorio sulla questione relativa alla inidoneità del titolo esecutivo, è infondato. Va infatti considerato che, anche ammettendo che in tal caso il giudice dell’opposizione abbia seguito la c.d.

"terza via", gli effetti non sarebbero quelli auspicati da parte ricorrente, e cioè la nullità della sentenza. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 20935 del 30 settembre 2009 ( nello stesso senso Cass. n. 9702 del 23/04/2010 e n. 6051 del 12/03/2010) hanno dato "continuità all’orientamento predicativo della validità e non anche della nullità delle sentenze in parola (che una recente dottrina definisce "della terza via") nel caso di omessa indicazione alle parti del tema rilevato in via officiosa dal giudice", pur se con alcune precisazioni. A tale conclusione si è pervenuti per una ragione diversa da quella sostenuta nella decisione che aveva escluso la nullità della sentenza della "terza via" a causa della insussistenza di una previsione espressa di nullità. Le Sezioni unite hanno rilevato in proposito che "il principio di tassatività delle nullità non trova applicazione per le nullità extra – formali, qual è appunto quella derivante dalla violazione del principio del contraddittorio". L’aspetto nodale della questione è stato ritenuto, invece, quello di "stabilire se dalla violazione di tale precetto costituzionale discenda, sempre e inevitabilmente, la (assai grave) conseguenza della nullità di una sentenza che abbia pronunciato sulla questione rilevata d’ufficio e sottratta alla cognizione delle parti". Le Sezioni unite affermano: che "la nullità processuale non possa essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione. Per effetto del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva alle parti) di questioni di puro diritto non sembra seriamente ipotizzabile – pur a fronte della violazione di un dovere "funzionale" del giudicante – la consumazione di altro vizio "processuale" diverso dall’error iuris in iudicando (ovvero ancora in iudicando de iure procedendo), la cui denuncia in sede di legittimità consentirebbe la cassazione della sentenza se (e solo se) tale error iuris risulti in concreto predicabile perchè in concreto consumatosi. Nel caso in esame, il giudice dell’opposizione ha omesso di sottoporre alle parti una questione di puro diritto, il che, secondo i principi sopra enunciati, non determina la automatica nullità della sentenza, ma impone di verificare se si sia effettivamente consumato l’error in procedendo denunziato, e cioè se il giudice abbia errato nel rilevare d’ufficio la inidoneità del titolo esecutivo per la carenza di certezza e liquidità del credito precettato, oppure se ciò gli fosse precluso in assenza di specifica eccezione di controparte, la quale adduceva, come motivo dell’opposizione, il già avvenuto pagamento. Nella giurisprudenza di questa Corte si ravvisano sul punto orientamenti non del tutto concordanti perchè, mentre alcune pronunzie affermano che, quale che sia il tenore dell’opposizione all’esecuzione, è potere dovere del giudice di verificare d’ufficio la idoneità del titolo esecutivo, altre sentenza circoscrivono la res controversa ai motivi di opposizione. Espressione di quest’ultimo orientamento è la recente ordinanza della sesta sezione n. 1328 del 20/01/2011, con cui si è affermato che " Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio." Ed ancora con la sentenza n. 3316 del 07/03/2002, si è affermato che "Il potere – dovere del giudice di verificare d’ufficio l’esistenza del titolo esecutivo va coordinato, in sede di opposizione all’esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissati dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ.. Pertanto, ove sia in contestazione la liquidità del credito fatto valere, l’eventuale difetto di titolo esecutivo non può essere rilevato d’ufficio dal giudice".

Espressione del primo orientamento è invece la sentenza n. 22430 del 29/11/2004, con cui si è ritenuto che "Il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa". Nello stesso senso Cass. n. 1337 del 07/02/2000, secondo cui "L’esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell’esercizio dell’azione esecutiva, e deve, indipendentemente dall’atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d’ufficio dai giudice". Sembra al Collegio che sia da preferire quest’ultimo orientamento.

L’opposizione all’esecuzione si configura come procedimento di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

E’ evidente che il medesimo va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall’opponente nel corso del giudizio, tuttavia il presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all’esecuzione è la esistenza del titolo che porti un credito certo, liquido ed esigibile, come prescrive l’art. 474 cod. proc. civ. di talchè il giudice dell’esecuzione ha il potere – dovere di verificarne l’idoneità, nonchè la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell’ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all’emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione. La idoneità del titolo si pone quindi come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Si consideri infatti la impossibilità di procedere all’apertura e prosecuzione del procedimento espropriativo mobiliare o immobiliare, nei casi in cui, come nella specie, non risulti certo l’ammontare del credito, non evidenziandosene dal titolo la certezza e la liquidità; se così fosse ne conseguirebbe necessariamente la incertezza sulla misura dei beni da sottoporre all’esecuzione forzata. Ossia, in questi casi, quale che sia il tenore dell’opposizione, non è ammissibile, da parte del giudice adito, il dar corso ad una esecuzione che sconta la indeterminatezza di un elemento fondamentale come la misura del credito da recuperare. La prova della fondatezza di questo orientamento è verificabile anche nel caso in esame, dal momento che si assume in ricorso che l’Istituto aveva allegato di avere già versato il dovuto, indicando però una somma di molto inferiore a quella precettata. Ne consegue che – anche per decidere sul motivo di opposizione dell’Inps e cioè se il credito fosse già stato pagato – sarebbe stato indispensabile accertare se il pagamento medesimo, ove provato, fosse o no interamente sattisfattivo, così necessariamente riproponendosi la questione sull’effettivo ammontare del dovuto e quindi sulla idoneità del titolo esecutivo. Si deve quindi concludere che il Giudice di merito non è andato ultra petita nel rilevare d’ufficio la irregolarità del titolo, per cui il motivo di ricorso va rigettato.

E’ infondato anche il secondo motivo. Ed infatti, quanto al merito – e cioè se la sentenza, resa in sede di cognizione, sul diritto alla rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale, consentisse l’esecuzione, pur portando indicazione solo degli anni e non già del numero di giornate da rivalutare per ciascun anno e se alla mancanza di questi dati si potesse sopperire con elementi esterni alla sentenza, e cioè con l’estratto contributivo a suo tempo allegato agli atti ( e riprodotto con il presente ricorso) – la sentenza impugnata nell’escludere l’inidoneità del titolo esecutivo si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato ( tra le tante Cass. n. 8067 del 02/04/2009) che "La sentenza di condanna dell’INPS al pagamento, in favore del creditore, di una prestazione, quale le differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;

se, invece, dalla medesima sentenza di condanna non risulta (come nella specie) il numero delle giornate non lavorate nelle quali sia maturata l’indennità giornaliera, così da rendersi necessari per la determinazione esatta dell’importo elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenerlo nei confronti del debitore in un successivo giudizio". Il motivo va quindi rigettato.

Nulla si dispone sulle spese non avendo l’intimato I.N.P.S. svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

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