Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3044 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Attraverso l’atto di appello in esame – (n. 8858/09, notificato il 7.10.2009 e depositato il 5.11.2009 – si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta n. 61/2009 in data 8.7.2009 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso n. 88 del 2008 proposto dal signor L. M., avverso il decreto del Presidente della Regione n. 33570/pref. del 9.10.2008, avente ad oggetto "ricorso gerarchico…avverso il decreto del Questore di Aosta in data 1.7.2008 di revoca della licenza di porto di fucile e della validità del Carnet de chasse".

Nella citata sentenza si ricordava come, a seguito di una perquisizione effettuata il 6.2.2008, in locali rientranti nella disponibilità del citato signor M., fosse stata accertata la presenza di un fucile Beretta calibro 12, denunciato non dal materiale detentore ma da un altro soggetto, nonché di numerose munizioni non custodite diligentemente.

In tale situazione il Questore di Aosta riteneva che il medesimo signor M. non desse più affidamento di non abusare delle armi ed assumeva le determinazioni conseguenti, oggetto dell’impugnativa in esame; l’interessato aveva invece escluso la propria volontà di detenere l’arma in questione, di proprietà del cognato e a disposizione del medesimo.

Nella medesima sentenza, tuttavia, si sottolineava come l’illecita detenzione dell’arma fosse stata riconosciuta sussistente dall’Autorità giudiziaria penale, avendo il GUP di Aosta, con sentenza depositata il 21.5.2009, assolto l’imputato per la mancata custodia delle cartucce, ma condannato lo stesso per la detenzione del fucile, sia pure modificando il capo di imputazione (violazione dell’art. 10, anziché dell’art. 12, della legge 14.4.1974, n. 497: illiceità della detenzione, ma non anche illecito porto d’arma).

Una volta confermato l’accertamento del fatto, d’altra parte, il giudizio di inaffidabilità sarebbe risultato "tutt’altro che immotivato ed illogico" tenuto conto dell’ampia discrezionalità, attribuita all’Autorità di Polizia in materia di detenzione di armi, con ravvisata sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la revoca e per il divieto di porto d’armi di cui trattasi, in base al combinato disposto degli articoli 11, comma 2 e 43, comma 2 del T.U.L.P.S, con ulteriore inammissibilità della censura di disparità di trattamento, non prospettata nel ricorso gerarchico.

2. In sede di appello venivano reiterate censure di travisamento dei fatti, violazione degli articoli 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., nonché di eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità.

3. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello meriti accoglimento.

L’ampia discrezionalità, riconosciuta nel settore di cui trattasi all’Autorità amministrativa, ex art. 43, comma 2, R.D. 18.6.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; cfr. anche in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 28.3.2007, n. 1432 e 17.12.2007, n. 6477), non preclude infatti la disamina dei vizi funzionali, in grado di evidenziare la non rispondenza dell’atto ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, vizi di cui si considerano fattori sintomatici l’erronea percezione dei fatti, l’incongruità dell’iter logico seguito, la contraddittorietà o la disparità di trattamento in situazioni analoghe.

Nel caso di specie si ravvisano non errori di fatto, ma una certa incongruità fra l’archiviazione della pratica, relativa al divieto di detenzione di armi (nota del Presidente della Regione n. 17144/pref. del 9.5.2008), per dichiarata mancanza di elementi, atti a far presumere al riguardo "un pericolo di abuso"e la motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui, "per i fatti in premessa descritti" l’attuale appellante non avrebbe più dato affidamento"di non abusare delle armi", di modo che – dopo avere illecitamente detenuto un’arma, il citato signor M. sarebbe ancora affidabile per la detenzione, ma non anche per il porto d’armi ad uso caccia.

Va dunque ravvisato un eccesso di potere, per il fatto che le valutazioni formulate dal Questore di Aosta e dal Presidente della Regione, contestate col ricorso di primo grado, non abbiano tenuto conto delle risultanze del distinto provvedimento emesso dal medesimo Presidente in data 9 maggio 2008. Non irrilevante inoltre – sia pure con le cautele imposte dalla diversità delle situazioni sanzionate – appare il deposito in atti di tre provvedimenti della medesima Amministrazione, pressoché coevi a quello di cui si discute, nei quali a condotte simili a quella dell’appellante (o, ad un primo esame, anche più gravi, trattandosi in un caso di armi inadeguatamente custodite, in siti accessibili ai figli minori dell’interessato, di cinque e otto anni) corrispondeva la mera sospensione e non la revoca del porto d’armi.

4. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello possa essere accolto, sicché, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese giudiziali dei due gradi, da porre a carico della parte soccombente costituita in giudizio, vengono liquidate nella complessiva misura di Euro. 3.000,00 (euro tremila/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 8858 del 2009 e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 88 del 2008 ed annulla gli atti impugnati.

Condanna la Questura di Aosta al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, a favore dell’appellante, nella misura complessiva di Euro. 3.000,00 (euro tremila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-06-2011, n. 22119 applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, del 20 febbraio 2009, che ha applicato, ex art. 444 c.p.p., a G. P., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 bis, la pena concordata tra le parti, con sospensione della patente di guida pari al presofferto.

Deduce il ricorrente inosservanza o erronea applicazione della legge, in relazione alla durata della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Nel corso del giudizio, tuttavia, in data 14 luglio 2009, il G. è deceduto, secondo quanto certificato in atti, di guisa che si impone declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato addebitato è estinto per morte dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 22677

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 7 settembre 1999, S.D. e s.c.a.r.l.

"Latteria Sociale Case Cocconi" proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia avverso l’ordinanza (n. 1073/SA del 6 agosto 1999), con la quale la Regione Emilia Romagna aveva ingiunto loro (la seconda quale obbligata in solido) il pagamento della sanzione di L. 1.680.630 (pari a Euro 897,79) per la violazione dell’art. 3, paragrafo 2 del REG. CEE n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993.

Nella costituzione della convenuta Regione Emilia Romagna, il Tribunale adito, con sentenza n. 253 del 2005 (depositata il 15 febbraio 2005), respingeva l’opposizione (ravvisandone l’infondatezza con riferimento a tutti i motivi dedotti), compensando le spese del giudizio.

Nei confronti della suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione S.D. e s.c.a.r.l. "Latteria Sociale Case Cocconi" basato su cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata Regione Emilia-Romagna.

Il collegio ha deliberato di procedere alla redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 3, 13 e segg. e 27 bis; del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45; della L. n. 62 del 1953; della L.R. n. 3 del 1999, art. 240 congiuntamente al vizio di incompetenza del Presidente della Giunta Regionale all’adozione del provvedimento opposto e all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione dell’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 536/1993, oltre che del principio del legittimo affidamento, in uno al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 18, comma 2, e dell’art. 1 della stessa Legge, unitamente al vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con il quarto motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione ed erronea interpretazione del Regolamento CEE n. 536/1993, per inapplicabilità del D.P.R. n. 569 del 1993, art. 7 in dipendenza del contrasto con la richiamata disposizione comunitaria, e per inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 3, paragrafo 2, dello stesso Regolamento n. 536/1993.

Con il quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato l’erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della disciplina delle spese giudiziali, dovendosi, in virtù della fondatezza delle doglianze proposte, pervenire alla condanna della Regione Emilia Romagna al pagamento delle spese stesse, in relazione al principio della soccombenza.

Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura speciale in capo al difensore dei ricorrenti.

Costituisce principio costante della giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 1905/2009, ord., e Cass. n. 5554/2001) che la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il carattere della specialità e, cioè, deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa in tale specifica fase del giudizio. Pertanto, tale procura – che ha, quindi, carattere necessariamente speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione – è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè riferendola a tutti i gradi del giudizio.

Orbene, nel caso di specie, è venuta a verificarsi proprio quest’ultima eventualità, poichè dal ricorso proposto non risulta conferita alcuna procura speciale (nè a margine nè in calce allo stesso nè, peraltro, è emerso che sia stata conferita separatamente con atto pubblico o con scrittura privata autenticata), evincendosi dal contenuto del medesimo ricorso che il difensore ha inteso agire nella presente sede di legittimità "in virtù di mandati a margine del ricorso di cui infra", con ciò intendendo evidentemente riferirsi alla procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non desumendosi alcun’altra emergenza documentale idonea a comprovarne il rilascio in data successiva alla sentenza impugnata in una delle forme ritualmente previste dall’art. 83 c.p.c., così come implicitamente richiamato dall’art. 365 c.p.c..

Conseguentemente, in difetto della prova del rilascio di una valida procura per la proposizione del ricorso per cassazione in questione (e risultando del tutto inefficace il riferimento del conferimento della procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ad ogni fase e grado successivi, in virtù del pacifico orientamento giurisprudenziale precedentemente richiamato), non può che dichiararsi, in definitiva, l’inammissibilità del formulato ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 08-07-2011, n. 6073Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette il ricorrente di avere acquistato nel 1972 una porzione di immobile sito nel Comune di Ardea (già Comune di Pomezia) debitamente fornito di licenza comunale in data 27 maggio 1968 e successiva variante in data 25 maggio 1970, dotato di ingresso indipendente dalla pubblica strada e di certificato di abitabilità, giusta atto del Commissario prefettizio in data 22 aprile 1976.

Pure non avendo egli effettuato alcuna opera, permanendo l’immobile secondo l’originaria consistenza e conformazione, ha ricevuto il decreto oggetto di impugnativa con cui la Capitaneria di Porto di Roma ingiunge la demolizione le opere abusive realizzate – occupazione abusiva di un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di 22 mq circa scoperti, asserviti ad ingresso per la rispettiva abitazione – e di ogni altra eventuale opera nel frattempo eseguita e di rimettere in pristino stato i luoghi occupati mediante rimozione dei materiali di risulta entro il termine ivi indicato.

Il ricorrente, ritenendone l’illegittimità, ha formulato i seguenti motivi in diritto:

1) Eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dell’art. 3, legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento impugnato si basa su notizia di reato, che ne costituisce ad un tempo presupposto e contenuto, senza che sia stato esperito alcun accertamento o verifica in ordine alla contestata occupazione abusiva ivi denunciata.

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione degli artt. 3, 8 e segg. della legge n. 241 del 1990.

Non è stata espletata alcuna istruttoria in contraddittorio né è stata svolta alcuna attività di indagine che, ove svolta, avrebbe evidenziato la legittimità della posizione del ricorrente.

3) Violazione della legge 17.8.1942, n. 1150, art. 31; eccesso di potere per contrasto tra atti.

Le opere sono state eseguite da tempo, previa autorizzazione della competente autorità, di talché, ove la demolizione del muro di cinta venisse effettuata, in contrasto, peraltro, con i precedenti provvedimenti autorizzatori, l’immobile rimarrebbe sprovvisto di difesa ed aperto sulla pubblica via.

Conclude la parte ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso di cui ha eccepito l’infondatezza.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, il ricorrente impugna il provvedimento, i cui estremi sono riportati in epigrafe, con cui la Capitaneria di Porto di Roma ingiunge la demolizione le opere abusive realizzate – occupazione abusiva di un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di 22 mq circa scoperti, asserviti ad ingresso per la rispettiva abitazione – e di ogni altra eventuale opera nel frattempo eseguita e di rimettere in pristino stato i luoghi occupati mediante rimozione dei materiali di risulta entro il termine ivi indicato.

Tanto premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato.

E’ principio generale che rispetto agli abusi edilizi realizzati sul suolo demaniale marittimo, la p.a. ha una potestà sanzionatoria, ex art. 54, cod.nav., che, non avendo natura possessoria, né tanto meno petitoria, può essere esercitata in ogni tempo a prescindere dall’eventuale lasso di tempo intercorrente tra l’evento abusivo e il suo accertamento.

Per altrettanto, l’esercizio dei poteri repressivi postulati dall’art. 54 citato (che introduce l’obbligo della capitaneria di porto di ordinare lo sgombero delle aree demaniali abusivamente detenute e la demolizione delle opere eventualmente realizzate) non richiede alcuna particolare motivazione specifica in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello "status quo" ante rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima.

Ciò in quanto il connotato della "demanialità" impresso dal legislatore con la classificazione codicistica, esprime una duplice appartenenza dei beni ivi citati: alla collettività e al suo ente esponenziale; la titolarità, peraltro, deve essere intesa, in senso stretto, come appartenenza di servizio, nel senso che l’ente esponenziale può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la sua concreta possibilità di fruizione.

Pertanto, la titolarità dei beni demaniali allo Stato o agli altri enti territoriali competenti non è mai fine a sé stessa e non rileva solo sul piano della "proprietà", ma comporta per l’ente titolare anche la sussistenza di oneri di governance finalizzati a rendere effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.

Il presupposto, pertanto, che legittima il potere repressivo degli abusi che tendono, per definizione, alla compressione della fruibilità del bene in favore della collettività, è che, in fatto, si sia dato corso alla occupazione del demanio marittimo.

Con riferimento al caso che ne occupa, non è dato inferire quale sia stato in concreto l’abuso realizzato dal ricorrente, atteso che dalle premesse del provvedimento viene fatto un generico riferimento a notizia di reato acquisita dall’Ufficio Locale marittimo di Torvajanica, né viene dato atto di accertamenti compiuti in merito dall’autorità marittima.

Sul punto, l’Avvocatura erariale riferisce di accertamenti effettuati in loco su segnalazione dell’Ufficio Tecnico Erariale di Roma, senza, peraltro, spiegare alcun atto o documento in merito, da cui sia possibile evincere di quali accertamenti si sia trattato, ed in relazione a quali opere.

Deve, peraltro, essere aggiunto che il difensore della parte ricorrente ha dato atto, in pubblica udienza, che, nelle more della definizione del giudizio, il procedimento penale incardinato con la notizia di reato assunta ad unico presupposto del gravato ordine di ingiunzione, si è concluso con l’assoluzione del ricorrente.

Emerge, allora, la piena fondatezza delle censure con cui è dedotto il difetto di istruttoria, oltre che l’omessa partecipazione del ricorrente al procedimento concluso con il provvedimento impugnato.

Osserva il Collegio che l’adempimento previsto dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le modalità di cui al successivo art. 8, consente all’interessato di addurre elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell’amministrazione, instaurando un contraddittorio finalizzato al migliore contemperamento dell’interesse pubblico con quello di cui è portatore, mentre la norma non prevede un mero simulacro formale, la cui violazione sia opponibile anche quando l’omissione non abbia inciso in alcun modo sulla formazione della volontà dell’amministrazione stessa e nemmeno sulla possibilità di difesa dell’interessato (in termini C. di S., IV, 15 giugno 2004, n. 4018; VI, 29 gennaio 2002, n. 491).

Nel caso di specie, viene posto in discussione che siano state realizzate opere nella fascia di rispetto del demanio, di cui all’art. 55 del codice della navigazione, in assenza della prevista autorizzazione.

Non può assumersi che, nel caso di specie, l’ingiunzione di demolizione di taluni manufatti costituisca, palesemente, atto dovuto.

E’ principio ormai acquisito che la necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai destinatari dell’atto finale è prevista in generale dall’art. 7 della legge n. 241/90 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi, ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante.

Peraltro, la portata generale del principio è confermata dal fatto che il legislatore stesso si è premurato di apportare delle specifiche deroghe all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea tale comunicazione di massima essere garantita.

Ne consegue che la comunicazione di avvio si rende necessaria anche per il procedimento di demolizione delle opere abusive, nonostante il carattere vincolato dell’ingiunzione di demolizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1095), senza che, nel caso in esame, l’amministrazione abbia fatto valere in contrario particolari esigenze di celerità, tali da giustificare l’omissione dell’adempimento; né, del pari, ricorrono i presupposti per fare luogo all’applicazione dell’art. 21octies co. 2 della medesima legge n. 241/90, cit., non potendosi affermare che, palesemente, la violazione procedimentale sia stata irrilevante rispetto al contenuto dispositivo del provvedimento in concreto adottato dalla P.A.

Ed invero, quanto poi risultato in sede giudiziale, lascia emergere come, attraverso la partecipazione procedimentale del ricorrente l’Autorità marittima avrebbe potuto riconsiderare preventivamente quei profili in fatto che hanno successivamente portato alla assoluzione del ricorrente in sede penale.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento, per l’effetto, del provvedimento con lo stesso impugnato.

Rimane riservata alla Amministrazione resistente, ovvero quella attualmente competente nella specifica materia del demanio marittimo, la assunzione delle determinazioni che la stessa riterrà di adottare alla stregua di una rinnovata compiuta istruttoria, anche sulla base dei nuovi elementi medio tempore emersi in sede penale.

Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.