T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 2274 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La presente controversia trae origine dall’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di tre richieste di intervento pervenute in data 2 luglio 2007, da parte di consumatori che segnalavano la presunta ingannevolezza di due messaggi pubblicitari volti a promuovere l’Hotel "S.T.C.R.", sito vicino all’omonima località balneare in Sardegna, costituiti dalla brochure diffusa presso l’Hotel nel mese di giugno 2007 e da due pagine internet diffuse dalla L.T. in data 18 giugno 2007 e 22 giugno 2007.

Nelle richieste di intervento i consumatori evidenziavano che i suddetti messaggi erano idonei ad indurre in errore i consumatori circa le reali caratteristiche dell’Hotel, in quanto avevano riscontrato nella struttura alberghiera l’inesistenza del servizio di ristorazione a buffet, dell’animazione e dell’area benessere con centro massaggi, aroma terapia e trattamenti estetici.

In data 2 agosto 2007 veniva comunicato al segnalante e alle società L.T. S.r.l. e C. S.r.l., in qualità di presunti operatori pubblicitari, l’avvio del procedimento, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con particolare riguardo alle effettive caratteristiche dell’albergo pubblicizzato, all’esistenza dei servizi, delle dotazioni e delle strutture pubblicizzate, nonché alla rilevanza delle eventuali omissioni informative riscontrabili nei medesimi messaggi.

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento veniva richiesto alle società L.T. S.r.l. e alla C. S.r.l., in qualità di presunti operatori pubblicitari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti: i rapporti esistenti tra la L.T. S.r.l e la C. S.r.l. ed il ruolo svolto dalle due società nella diffusione e predisposizione dei messaggi internet; l’anno di costruzione e degli ultimi interventi di ristrutturazione e/o manutenzione della struttura alberghiera in questione;l’effettiva erogazione del servizio di ristorazione a buffet per i pasti; rilevazioni fotografiche dalle quali si evinca la presenza presso l’Hotel dell’area benessere e, nello specifico, delle attrezzature destinate all’aroma terapia, ai massaggi e ai trattamenti estetici; fatture o altra documentazione idonea a comprovare l’effettiva pratica dei massaggi, dei trattamenti estetici e dell’aroma terapia; gli spettacoli o le altre manifestazioni organizzate presso l’hotel nell’ambito del programma di animazione e copia del relativo contratto e/o documentazione comprovante l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di animazione.

Con memoria pervenuta in data 28 agosto 2007, la C. s.r.l. precisava di avere effettuato la pubblicità dell’Hotel S. Teodoro solo attraverso la sopra menzionata brochure nel 2005 e nel 2006, prima della conclusione con la L.T. s.r.l. di un contratto di affidamento "vuoto per pieno" dell’intera struttura alberghiera. Sottolineava, inoltre, che fino a settembre 2006, su eventuale e apposita richiesta della clientela, venivano erogati servizi relativi a massaggi e trattamenti estetici, gestiti da operatori locali; nel 2007, invece, non era pervenuta alcuna richiesta da parte della clientela.

Con memoria pervenuta il 4 dicembre 2007, la L.T. s.r.l. specificava, tra l’altro, con particolare riguardo all’area benessere, di essersi riportata, in sede di redazione del messaggio pubblicitario, a quanto illustrato dalla C., ed in particolare alla pubblicazione relativa alla stagione estiva 2005. Precisava, inoltre, che l’erogazione del servizio era prevista su richiesta della clientela interessata, e confermava che, per la stagione 2007, non era pervenuta alcuna richiesta da parte di clienti.

Poiché uno dei messaggi oggetto del procedimento era diffuso a mezzo internet, in data 6 dicembre 2007 veniva richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, poi intervenuto in data 7 gennaio 2008.

All’esito dell’istruttoria, con la delibera impugnata, i messaggi pubblicitari diffusi dalle società venivano ritenuti una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne veniva vietata, pertanto, l’ulteriore diffusione.

L’Autorità infliggeva, inoltre, una sanzione pecuniaria di 11.100 Euro alla società L.T. e di 10.100 Euro alla C..

Avverso siffatte determinazioni è insorta C., in particolare deducendo:

1) Violazione dell’art. 5 d.P.R. 11.7.2003, n. 284, in quanto, a dire della ricorrente, il procedimento si è concluso oltre il termine di 75 giorni previsto dal comma 1 di siffatta disposizione. Né aveva ragion d’essere nei confronti di C. la proroga prevista in caso di richiesta del parere dell’AGCOM riguardando, quest’ultimo, i soli messaggi diffusi via internet. Ad ogni buon conto, tale parere veniva richiesto solo il 6.12.2007, quanto cioè, ormai, secondo i calcoli della ricorrente, il surrichiamato termine di 75 giorni era ampiamente scaduto. Neppure, infine, detto termine poteva considerarsi prorogato per effetto della richiesta di informazioni o documenti. Il termine ultimo, anche in caso di proroga, veniva comunque a scadere il 29 gennaio 2008, mentre il provvedimento, di carattere recettizio, è stato comunicato alla ricorrente solo il 1° febbraio 2008.

2) Violazione dell’art. 20 del d.lgs. 6.9.2005, n. 206. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento del fatto. Manifesta illogicità ed irrazionalità.

La comunicazione di avvio del procedimento fa riferimento ad una diffusione avvenuta nel giugno 2007, quando, cioè, parte ricorrente non aveva più la gestione dell’hotel.

In particolare, non gestiva più la commercializzazione e la vendita di camere e soggiorni.

Tutti i servizi di comunicazione alla clientela per la commercializzazione, il listino prezzi, i servizi offerti dal gennaio 2007 sono stati effettuati in maniera esclusiva dalla società L.T. s.r.l..

E’ vero che C. ha ideato il depliant, ma esso è stato poi divulgato da altro soggetto.

3) Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta illogicità ed irrazionalità. Violazione del d.lgs. 6.9.2005, n. 206 e del d.P.R. 11.7.2003, n. 284. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/90. Difetto di motivazione.

Illegittimo è il richiamo, fatto nella delibera impugnata, al parere di AGCOM, senza alcuna differenziazione, atteso che esso stato formulato esclusivamente con riguardo ai messaggi diffusi via internet. Le indicazioni contenute nella brochure sono, comunque, ben più riduttive rispetto a quelle dei messaggi internet e non presuppongono né danno adito a pensare alla necessaria esistenza di un "Centro benessere", inteso come "Area appositamente dedicata al relax". Fino a quando ha gestito direttamente la struttura, C. ha comunque destinato appositi ambienti per massaggi e aromaterapia. La brochure è stata consegnata ai soli ospiti già presenti in albergo e non è stata altrimenti diffusa.

4) Violazione dell’art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 26 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

L’utilizzo della vecchia brochure realizzata da C. è imputabile esclusivamente a L.T..

5) Violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative e dell’art. 1 l. n. 689/81, nonché dell’art. 27 del d.lgs. 6.9.2005, n. 206.

L’ideazione della brochure risale al luglio 2005 ed integra, pertanto, una condotta posta in essere anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 206/2005 (il 23.10.2005).

6) Violazione dell’art. 4 d.P.R. 11.7.2003, n. 284 e dell’art. 14 l. n. 689/81.

Nell’ipotesi in cui l’Autorità abbia inteso sanzionare C. per l’attività posta in essere nel 2007, quando ancora aveva la gestione dell’Hotel, deduce la mancata contestazione dell’addebito, in quanto, nella comunicazione di avvio del procedimento, si fa esclusivo riferimento alla sua diffusione nel giugno 2007.

7) Violazione dell’art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 26 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241; difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irrazionalità; illegittima disparità di trattamento. Violazione dei principi in tema di proporzionalità della sanzione. Abnormità.

Ritiene illogico che, sul piano sanzionatorio, l’Autorità le abbia applicato una sanzione pressoché uguale a quella inflitta alla L.T., pur essendo stata accertata, in capo a quest’ultima, una condotta ben più grave, rappresentata dalla diffusione di messaggi via internet e dalla divulgazione della brochure nel periodo considerato, tanto più che nella pubblicità via internet compaiono espressioni quali "Buffet" "Resort" "Area benessere" che mancano del tutto nella brochure.

Si costituiva, per resistere, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Con ordinanza n. 2320/2008, resa nella camera di consiglio del 7 maggio 2008, è stata respinta l’istanza cautelare.

Le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Giova premettere, per una migliore comprensione dei fatti di causa, la descrizione dei messaggi sanzionati, così come riportata nella delibera impugnata.

"La brochure in prima pagina riporta in evidenza la dicitura "vacanza a quattro stelle in pieno relax’. Nella pagine che seguono sono riportate le caratteristiche delle camere: "aria condizionata, frigo bar, tv satellitare, asciugacapelli, cassaforte, servizi privati e terrazzo attrezzato’; dell’area relax: "massaggi, aroma terapia, idromassaggio e serate speciali’; degli impianti sportivi: "piscina, campo da tennis e palestra’.

Il messaggio diffuso sui siti internet, riporta nella prima pagina, con una modalità grafica ridotta e compatta, la descrizione della struttura mediante il seguente testo "completamente ristrutturato si presenta per l’estate 2007 come un hotelclub Resort con animazione dotato di grande comfort, dalle eleganti rifiniture e adagiato in un parco giardino dove si svolgono le attività sportive e di animazione. Infatti è organizzato in formula club con staff di animazione che si integra perfettamente con l’atmosfera e le attrezzature dell’Hotel. Le camere sono inserite in un corpo centrale dove sono ubicati tutti i servizi compreso il ristorante con il servizio a buffet, mentre nel parco/giardino sono dislocate le attrezzature sportive e di animazione e il parco giochi per bambini. Un area benessere con massaggi, aroma terapia e trattamenti estetici completa la vacanza’.

Con la stessa modalità grafica sono specificate nel trafiletto sottostante le attrezzature: "parcheggio interno incustodito; – hall; – ristorante climatizzato di nuovo design; -3 bar di cui uno in piscina e american bar; – sala riunioni meeting; -servizio navetta da e per la spiaggia; -Area benessere con centro massaggi, trattamenti estetici, aroma terapia’.

Di seguito sono riportate altre informazioni "circa 2,5 Km dal mare collegato anche con navetta esclusiva dell’hotel. Comunque tutta la zona mette a disposizione decine di spiagge calette tutte da scoprire e facilmente raggiungibili.’; la descrizione degli appartamenti/camere e delle attività sportive e l’animazione. In fondo alla prima pagina é presente una tabella che mostra i prezzi a persona a settimana in pensione completa, sono inoltre previsti degli sconti e delle offerte speciali per particolari categorie di consumatori. Nella seconda pagina internet sono menzionati i servizi pagabili in loco, le caratteristiche della tessera Club e in fondo è presente l’indicazione "2007 L.T. – tutti i diritti su testi, immagini e layout sono riservati’".

2.1.1. Nelle "Valutazioni conclusive" l’Autorità ha precisato, in primo luogo, che la fattispecie ricade sotto il vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.

Sotto il profilo soggettivo, ha quindi differenziato il ruolo delle due società coinvolte nel procedimento, considerando operatori pubblicitari, "ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera d), del citato decreto: la C. unicamente rispetto alla brochure, in qualità di autore; la L.T. S.r.l. rispetto al messaggio diffuso via internet, in qualità di autore e rispetto alla brochure in qualità di committente. In proposito si precisa infatti che la L.T. ha dichiarato nella propria memoria di aver diffuso presso la struttura la brochure oggetto del presente procedimento".

Nel merito, ha rilevato che "i messaggi oggetto di valutazione presentano l’ l’Hotel San Teodoro Resort, come una struttura organizzata in formula club con staff di animazione, dotato di un area benessere con centro massaggi, aroma terapia e trattamenti estetici e di un ristorante a buffet.

I denuncianti lamentano l’ingannevolezza dei messaggi, in quanto, recatisi in vacanza presso l’Hotel avrebbero riscontrato l’inesistenza dei servizi e delle strutture pubblicizzate.

Per quanto concerne l’attività di animazione, si rileva che, dalla documentazione allegata dalla L.T. si evince che il servizio pubblicizzato è stato regolarmente svolto, assicurando ai clienti un servizio di assistenza turistica, aggregazione e sport per l’intera stagione estiva 2007. Pertanto, rispetto a tale profilo, i messaggi contestati non appaiono ingannevoli.

La stessa considerazione non vale tuttavia per le altre caratteristiche pubblicizzate concernenti la presenza nella struttura di un’area benessere con centro massaggi, aroma terapia e trattamenti estetici e del ristorante con servizio a buffet.

In relazione al primo aspetto i messaggi mediante i claim "Resort" "Un’area benessere con massaggi, aromo terapia, trattamenti estetici completa la vacanza" "Attrezzature. Area Benessere: con centro massaggi, trattamenti estetici, aromoterapia" "Vacanza a quattro stelle in pieno relax" e "Relax: Massaggi, Aromo Terapia Idromassaggio" lasciano intendere che l’Hotel sia una struttura dotata di un area benessere perfettamente agibile caratterizzata da un "centro massaggi’, dove poter praticare l’aroma terapia e ricevere trattamenti estetici.

In realtà, le risultanze istruttorie ed in particolare i rilievi fotografici depositati in atti, evidenziano che nell’Hotel non è presente alcuna struttura appositamente adibita e destinata al "benessere’.

Come riferito dagli operatori pubblicitari nelle proprie memorie difensive, infatti, per la stagione estiva 2007 l’ "area benessere" ed il "centro massaggi" pubblicizzati si riducono ad ambienti occasionalmente destinati a servizi estetici erogati ed organizzati unicamente a fronte di una esplicita richiesta da parte dei clienti e senza che sia garantita in loco la presenza dell’ "estetista’.

Elementi che, come rilevato dalla stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, anche in considerazione della posizione geografica dell’hotel posto a 2.5 km dal mare, devono considerarsi rilevanti ai fini di una valutazione di decettività dei messaggi, in quanto rappresentano variabili capaci di incidere in modo significativo sulla scelta di acquisto del consumatore, che potrebbe essere indotto a preferire la struttura pubblicizzata nell’aspettativa di poter usufruire di un’area appositamente dedicata al relax e comunque dei servizi descritti senza che sia necessario presentare una apposita richiesta ed attenderne l’organizzazione (…)".

In ordine alla quantificazione della sanzione, relativamente alla L.T., l’Autorità ha tenuto conto "dell’ampiezza e della capacità di penetrazione dei messaggi che, in ragione della modalità di diffusione (a mezzo internet e brochure distribuita in loco) sono suscettibili di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, si evince che il messaggio internet risulta diffuso dal 18 giugno al 9 luglio 2007 mentre la brochure risulta diffusa da giugno a settembre 2007, integrando nel complesso una violazione di lunga durata". In relazione alla C. S.r.l. ha pure tenuto conto dell’ampiezza e della capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalità di diffusione (a mezzo brochure distribuita in loco) sono suscettibili di aver raggiunto potenzialmente un "significativo numero di consumatori". Per quanto riguarda poi la durata della violazione, "dagli elementi disponibili in atti, si evince che la brochure è stata diffusa dalla C. S.r.l. per due anni (a partire dal 2005, almeno fino a settembre 2007) dando luogo ad una violazione di lunga durata".

L’Autorità ha quindi precisato che, "sotto il profilo sanzionatorio il messaggio si considera diffuso a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. 49/2005 che ha introdotto le sanzioni amministrative pecuniarie".

In concreto, ha irrogato alla L.T. una sanzione pari a 11.100 Euro e alla C. una sanzione pari a 10.100 Euro (diecimilacento euro).

2.1. Con un primo ordine di rilievi, la società C. lamenta la violazione, da parte dell’Autorità, del termine per la conclusione del procedimento.

Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 284/2003, all’epoca vigente "Il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dall’individuazione del committente ovvero dal ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in cui alla richiesta di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio pubblicitario, il termine inizia a decorrere dall’acquisizione da parte dell’Autorità di copia del messaggio stesso.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:

a) siano disposte, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, perizie o consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;

b) l’Autorità richieda all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità. (…)".

Nei casi in cui venga richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione, l’art. 12 prevede che detta Autorità comunichi "il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta" (comma 3) e che "Il decorso del termine del procedimento, fissato ai sensi dell’articolo 5, è sospeso fino al ricevimento, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento" (comma 4, ultima parte).

Nella fattispecie, risulta che:

– le richieste di intervento sono pervenute in data 2 luglio 2007;

– in data 2 agosto 2007 veniva inoltrata una richiesta di informazioni a C. e a L.T.;

– in data 6 dicembre 2007 veniva richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Pertanto, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, l’Autorità aveva a disposizione un termine complessivo di 75 + 90 + 30 giorni, con scadenza al 17 gennaio 2008.

La delibera impugnata è stata adottata il 10 gennaio 2008 e rispetta quindi pienamente la scansione temporale prevista dal legislatore.

Del tutto irrilevante, al riguardo, è la data di notifica del provvedimento.

Secondo l’ormai costante orientamento della Sezione, nel termine per la conclusione del procedimento in esame, non è compreso anche il tempo, successivo alla determinazione dell’Autorità, per la notificazione e/o comunicazione di quest’ultima, all’operatore pubblicitario (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, sez. I^, 21 luglio 2008, n. 7118 e 21 settembre 2006, n. 9090). Tale soluzione ermeneutica prescinde, peraltro, dalla natura del provvedimento e dalla questione della sua recettizietà, ricollegandosi alla regola generale dell’art. 2 della l. n. 241/90 – di cui l’art. 5 del d.P.R. n. 284/2003 costituisce applicazione settoriale – la quale richiede che il procedimento sia concluso con l’adozione e non anche con la comunicazione al destinatario di un provvedimento espresso entro il termine stabilito (Cons. St., sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 1054 e 6 marzo 2001, n. 1254).

Quanto poi all’ulteriore profilo di illegittimità, che parte ricorrente ravvisa nella sospensione dovuta alla richiesta di parere ad AGCOM (il cui intervento ha avuto riguardo al solo messaggio diffuso via internet da L.T.), è elementare il rilievo secondo cui il procedimento è stato condotto in maniera contestuale e unitaria nei confronti delle società L.T. e C. – rispettivamente, committente e autore dei messaggi pubblicitari sanzionati – di talché non avrebbe avuto alcun senso, né logico, né giuridico, scinderlo in ragione di tale peculiarità procedimentale. Peraltro, il nucleo di decettività colto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione nei messaggi di cui è risultata autore la sola L.T., è stato legittimamente considerato da AGCM anche ai fini della "decodifica" della pubblicità realizzata con la brochure, la quale (come rilevato nel corso dell’istruttoria), ha costituito la base concettuale per la realizzazione dei primi. L.T. ha infatti dichiarato di essersi riportata, in sede lavorazione del proprio catalogo, a quanto illustrato da C. "ed in particolare alla pubblicazione relativa alla stagione estiva 2005 (…)".

2.3. Parte ricorrente ha poi affermato che, a partire dall’inizio del 2007, non gestisce più direttamente la struttura alberghiera, e si è, pertanto, sostanzialmente, professata estranea alla nozione di "operatore pubblicitario" quale ricavabile dall’art. 20, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 206/2005, nella versione all’epoca vigente.

In disparte quanto appresso si dirà, circa l’imputabilità a C. della diffusione del volantino tra il 2005 e il 2007, è facile rilevare che proprio i rapporti contrattuali e commerciali intercorsi con L.T. ne mettono in luce non solo l’evidente interesse alla promozione della struttura (che, comunque, continua a gestire), ma anche il pieno coinvolgimento nella programmazione pubblicitaria in qualità di ideatore del messaggio.

Al riguardo, non appare inutile ricordare che, secondo la previgente disciplina in materia di pubblicità ingannevole (applicabile nella fattispecie), il riconoscimento della qualità di operatore pubblicitario, presuppone il riscontro, da un lato, della responsabilità nella predisposizione, realizzazione e diffusione del messaggio, dall’altro, dell’esistenza di un vantaggio economico immediato e diretto connesso a detta diffusione (così, fra le tante, TAR Lazio, sez. I^, 20 novembre 2008, n. 10463).

Nel caso di specie, il contratto intercorso tra L.T. e C. evidenzia che parte ricorrente, oltre a fornire alla prima la piena disponibilità di tutte le unità immobiliari dell’Hotel Club S. Teodoro, per il periodo corrispondente alla stagione estiva 2007 (e con opzione per gli anni successivi fino al 2012) si è impegnata a fornire una serie di servizi, non già secondari, bensì essenziali e qualificanti, tra cui, anche quelli oggetto delle segnalazioni dei consumatori da cui ha preso l’avvio il procedimento in esame. Essa, inoltre, non si è certo opposta alla diffusione, da parte di L.T., della brochure in precedenza ideata, la quale, peraltro, ha costituito anche la base concettuale della promozione pubblicitaria autonomamente ideata e diffusa dalla L.T..

Sussistono, insomma, tutti gli elementi tradizionalmente considerati dall’Autorità quali sintomatici ai fini dell’ascrivibilità di un soggetto al novero degli "operatori pubblicitari".

Quanto testé rilevato, destituisce di fondamento le censure secondo cui l’Autorità avrebbe comunque formulato valutazioni largamente, se non esclusivamente, incentrate sul contenuto, maggiormente enfatico, della pagine internet, sulla scorta, peraltro, di un parere AGCOM che ha esclusivamente riguardo, a queste ultime.

Il nucleo decettivo dei messaggi (rappresentato dalla promessa di servizi aggiuntivi, particolarmente accattivanti rispetto ad una struttura che dista circa 2,5 km da una nota località balneare), è, infatti, del tutto identico, oltre a rispondere (come si è appena visto) ad un interesse comune dei due operatori. Anche la struttura concettuale della brochure e dei messaggi diffusi via internet, relativamente alla promozione dell’ "area benessere’, presenta sostanziali sovrapposizioni, là dove si consideri che la brochure riferisce dell’esistenza di un’area relax con "massaggi, aroma terapia, idromassaggio e serate speciali", mentre le pagine internet pubblicizzano "Un area benessere con massaggi, aroma terapia e trattamenti estetici" che "completa la vacanza".

Neppure rileva la circostanza che la brochure fosse consegnata esclusivamente in loco, agli ospiti dell’albergo, in quanto, per giurisprudenza ormai costante della Sezione, formatasi in ordine alla previgente disciplina in materia di pubblicità ingannevole, "la violazione, nell’informazione pubblicitaria, del dovere di rispettare i parametri di correttezza fissati dalla normativa vigente sussiste (…) anche quando la carenza di uno dei requisiti voluti dalla legge sia solo potenzialmente idonea a ledere la libertà di autodeterminazione del consumatore" (TAR Lazio, sez. I^, 16 gennaio 2008, n. 276), indipendentemente, quindi, dall’esistenza di un danno patrimoniale concreto ed effettivo.

Per quanto occorrer possa, si osserva, peraltro, che, della minore attitudine offensiva delle modalità di diffusione della brochure (rispetto alla promozione realizzata attraverso le pagine internet), l’Autorità ha tenuto conto ai fini della quantificazione della sanzione.

Nella delibera impugnata, infatti, si differenzia espressamente la posizione di L.T. – che ha diffuso i messaggi pubblicitari sia "a mezzo internet" che attraverso la "brochure distribuita inloco" significando che gli stessi "sono suscettibili di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori" – da quella di C., in relazione alla quale si dà atto che il messaggio diffuso attraverso la brochure possa avere raggiunto "un significativo numero di consumatori".

2.4 Con ulteriore ordine di censure, C. lamenta che, senza idonea contestazione, l’Autorità abbia preso in considerazione anche l’attività promozionale posta in essere tra il 2005 e il 2007, laddove la segnalazione dei consumatori ha riguardato esclusivamente messaggi diffusi nel mese di giugno 2007.

Sotto ulteriore, distinto profilo, evidenzia comunque che l’ideazione della brochure risale al luglio 2005, e, pertanto, ad un epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 206/2005, avvenuta il 23 ottobre 2005.

2.4.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che – anche con riferimento alla disciplina applicabile alla fattispecie (la quale non prevedeva, a differenza di quella attualmente vigente, l’iniziativa ex officio dell’Autorità) – la giurisprudenza di questo Tribunale amministrativo ha sempre affermato che, una volta investita della questione dell’ingannevolezza di un determinato messaggio pubblicitario mediante la necessaria precisa indicazione di questo da parte della denuncia, l’Agcm non è in alcun modo vincolata nel suo accertamento ai motivi indicati in tale atto di iniziativa e può censurare la pubblicità anche per aspetti non segnalati da esso (TAR Lazio Roma, sez. I, 19 aprile 2007, n. 3451).

Relativamente, poi, alla comunicazione di avvio del procedimento, pure costante è l’orientamento della Sezione secondo cui siffatto obbligo, seppure non può esaurirsi nel mero richiamo delle norme di cui si ipotizza la violazione, lascia comunque impregiudicata la possibilità per l’Autorità di prospettare un ampio spettro d’indagine, atteso che solo nella fase conclusiva del procedimento ed all’esito della fase istruttoria è esigibile un elevato grado di specificazione degli elementi dell’illecito ed una maggiore analiticità delle argomentazioni, che non possono invece caratterizzare la fase di avvio, nella quale devono essere con precisione identificati i profili della condotta oggetto di indagine al fine di mettere in grado il soggetto di potere proficuamente partecipare all’istruttoria (TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 gennaio 2011, n. 395; id. 15 giugno 2009 n. 5625; 8 settembre 2009, n. 8392; 4 maggio 2009 n. 4490; 12 maggio 2008, n. 3880; 13 aprile 2006, n. 2737).

Nel caso di specie, se è vero che, nella comunicazione di avvio del procedimento, veniva richiamata la segnalazione dei consumatori in data 2 luglio 2007, tuttavia, nella contestuale richiesta di informazioni, si prospettava un ampio spettro di indagine, concernente "i rapporti esistenti tra la L.T. S.r.l e la C. S.r.l. ed il ruolo svolto dalle due società nella diffusione e predisposizione dei messaggi internet; l’anno di costruzione e degli ultimi interventi di ristrutturazione e/o manutenzione della struttura alberghiera in questione; l’effettiva erogazione del servizio di ristorazione a buffet per i pasti; rilevazioni fotografiche dalle quali si evinca la presenza presso l’Hotel dell’area benessere e, nello specifico, delle attrezzature destinate all’aroma terapia, ai massaggi e ai trattamenti estetici; fatture o altra documentazione idonea a comprovare l’effettiva pratica dei massaggi, dei trattamenti estetici e dell’aroma terapia; (…)", nonché, ancora, la "programmazione pubblicitaria dei messaggi oggetto della richiesta di intervento, precisandone i canali di diffusione nonché le relative date; alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui i messaggi segnalati sono riconducibili, comprensiva di copia di altra eventuale tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l’emittente interessata, le date e gli orari di apparizione."

Inoltre, nel corso dell’istruttoria, C. è intervenuta formulando deduzioni di merito tali da attestare la piena intellegibilità dell’oggetto indagine, estesa, come evidenziato, alla complessiva programmazione della campagna pubblicitaria in esame, nonché ai rapporti tra L.T. e C..

Quanto, poi, alla pretesa inapplicabilità del d.lgs. n. 206/2005, è agevole rilevare che, come in precedenza evidenziato, il ruolo di C. non si riduce affatto alla mera ideazione, nel luglio 2005, della contestata brochure, ma, comprende anche la diffusione della stessa, tra il 2005 e il 2007, mentre, per il periodo in cui la commercializzazione dei servizi alberghieri è stata affidata a L.T., la società risulta comunque coinvolta nella promozione pubblicitaria, in qualità di autore (nell’interesse, proprio, e di L.T.).

Per quanto occorrer possa, con particolare riguardo all’applicazione della sanzione pecuniaria, si evidenzia comunque che, il 29 aprile 2005, era già entrata in vigore la l.n. 49/2005 (recante "Modifiche all’art. 7 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione"), la quale, nel riformare la previgente normativa sulla pubblicità ingannevole e comparativa, introduceva la possibilità di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie (con range variabile, all’epoca, tra i 1.000 e i 100.000 euro).

Deve pertanto concludersi, in accordo con quanto correttamente evidenziato dalla difesa erariale, che l’Autorità ha legittimamente applicato la sanzione pecuniaria in relazione ad una condotta posta in essere successivamente all’aprile 2005.

2.5. Relativamente, infine, alla quantificazione della sanzione, rileva il Collegio che C. inferisce la sproporzione pretesamente sussistente tra la sanzione inflittale (di 10.100 euro) e, quella, invece, applicata a L.T. (di 11.100 euro), da un presupposto che, in precedenza, si è già confutato, vale a dire la riduzione del proprio ruolo a quello di mera ideatrice di una brochure, della quale si sarebbe avvalsa, del tutto autonomamente, L.T..

L’unica differenza, invece, tra le condotte addebitabili alle due società (che, è bene ricordare, hanno posto in essere la comunicazione pubblicitaria, a partire dal 2007, nel loro comune interesse, mentre, in precedenza, tale attività è ascrivibile alla sola C.), è rappresentata dall’utilizzo, da parte di L.T., di un ulteriore mezzo (la rete Internet), avente notoriamente una maggiore capacità di penetrazione nel pubblico dei consumatori. Tuttavia, ove si ponga mente alla ricostruzione degli eventi (così come in precedenza sintetizzata), non sembra irragionevole che, nel bilanciamento effettuato ai sensi dell’art. 11 della l. n. 689 tra i vari fattori di ponderazione rilevanti, tale modalità di diffusione non sia stata ritenuta determinante ai fini di una maggiore differenziazione delle sanzioni pecuniarie applicate. Nel caso di C., ha infatti assunto un rilievo centrale la maggiore durata della violazione, considerando che la diffusione della brochure ha avuto luogo per almeno due anni (dall’aprile 2005 al settembre 2007).

3. Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13948 Accertamento Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

io Attilio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

M.V. impugnava in sede giurisdizionale la cartella, con la quale veniva richiesto il pagamento dell’IVA dell’anno 1998, deducendo la mancanza di un titolo azionabile, atteso che l’iscrizione a ruolo non era stata preceduta dall’invito al pagamento. L’adita CTP di Taranto rigettava il ricorso, con decisione che veniva confermata dai Giudici di appello.

In particolare, questi ultimi ritenevano che la tesi del contribuente fosse priva di fondamento, per un verso, rilevando che, nel caso, l’esito della liquidazione della dichiarazione era stato comunicato al contribuente, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, comma 6, per cui – attesa la finalità di detta disposizione e di quell’altra introdotta dall’art. 54 bis del citato D.P.R. – nessun effetto sostanziale era ricollegabile al mancato invito, e sotto altro profilo, argomentando che il potere dell’iscrizione a ruolo, nel caso, derivava dalla dichiarazione del contribuente.

Con ricorso notificato il 17.05.2006, il M. ha chiesto l’annullamento dell’impugnata decisione.

L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione ed erronea interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e art. 60, comma 6, sotto diversi profili.

In buona sostanza, deduce la sostanziale diversità degli adempimenti e degli effetti ricollegabili alle due disposizioni di legge, sostenendosi che, per i ruoli e le cartelle, emessi dopo il 30.06.1996, l’omissione dell’invito al pagamento sarebbe preclusivo dell’iscrizione a ruolo.

Le doglianze, che pur evidenziano profili di inammissibilità connessi alla relativa genericità, sono infondate, alla stregua del seguente condiviso principio: "In tema di IVA, la potestà dell’Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal contribuente cosi1 come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6 (invito cui l’ufficio risulta tenuto "ex lege" al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa – oggi sanzione amministrativa ex D.Lgs. n. 471 del 1997 – pari al sessanta per cento della somma non versata), atteso che l’unica funzione dell’avviso predetto è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restandone l’obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, "medio tempore" maturati)".

(Cass. n. 907/2002).

Il trascritto principio è stato ribadito in successive pronunce (Cass. n. 3540/02, n. 4868/02, n. 16105/02) che, fra l’altro, hanno avuto modo di puntualizzare che, nel caso, il titolo per l’iscrizione va ravvisato nella dichiarazione del contribuente.

La decisione impugnata risulta in linea con il trascritto principio e non giustifica le formulate censure.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 15-04-2011, n. 378 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso si chiede l’annullamento:

– del Decreto del Prefetto di Torino prot. n. 03001187 – 1/23/2 in data 28 marzo 2003, notificato 1’8 – 9 maggio 2003, con il quale si autorizza l’Agenzia Torino 2006 all’occupazione temporanea d’urgenza dei terreni di proprietà della S. Immobiliare di cui al piano particellare allegato per la realizzazione dell’impianto di risalita "Sky Lodge La Sellette" nel Comune di Cesana T.se;

– della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 74 – 7837 del 25.11.2002 con la quale si autorizzava il progetto definitivo dell’impianto;

– della determinazione dell’Agenzia "Torino 2006" Direzione Tecnica Infrastrutture Stradali e Impianti Sportivi n. 12/03 del 27.1.2003 di approvazione del progetto definitivo;

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con il procedimento concernente la realizzazione dell’impianto Sky Lodge La Sellette ed in particolare della variante di P.R.G.C. che si presume approvata a seguito della Conferenza di Servizi.

Con i primi due motivi di ricorso ha contestato la regolarità della procedura, con il terzo la contraddittorietà della stessa rispetto alle pattuizioni contenute nel Protocollo d’intesa e con l’ultimo il contrasto con gli strumenti urbanistici allora in itinere.

Si sono costituiti in giudizio il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 – TOROC, la Regione Piemonte e il Comune di Cesana Torinese. Si è costituita altresì l’Agenzia Torino 2006. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie e allegati documenti.

Nelle more del giudizio, il procedimento espropriativo è proseguito e sono state comunicate alle Ditte interessate le indennità da corrispondere a titolo di espropriazione o di imposizione di servitù nella misura determinata secondo i dispositivi di legge.

Tra queste, anche la S. Immobiliare, nel frattempo incorporata, prima, nella Compagnia Immobiliare L. S.p.A. e poi nella G. S.p.A., la quale ha modificato successivamente la denominazione in G. S.p.A.

Quest’ultima ha accettato l’indennità ed emesso apposita fattura per il pagamento in data 4 dicembre 2006. Detta fattura è stata saldata da parte dell’Agenzia Torino 2006 mediante bonifico bancario per pari importo in data 12 gennaio 2007.

Verificata tale procedura, con Decreto del Responsabile del procedimento espropriativo in data 8 giugno 2007, l’Agenzia ha autorizzato a favore della Regione Piemonte l’espropriazione e/o l’asservimento dei mappati interessati dall’esecuzione delle opere, inclusi quelli di proprietà di parte ricorrente.

Con sentenza depositata in data 5 marzo 2010, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società G. S.p.A. Al fine di evitare l’estinzione del giudizio per perenzione, il Fallimento G. si è costituito nel processo con atto di costituzione e separata istanza per la fissazione dell’udienza, entrambi depositati in data 8 ottobre 2010.

Successivamente, in data 19 ottobre 2010, il Fallimento G. ha notificato alle parti costituite ricorso per riassunzione del giudizio che si era interrotto dal momento della dichiarazione di fallimento della società ai sensi dell’art. 43 della legge fallimentare ( Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i.).

Con detto ricorso, il Fallimento G. ha richiamato espressamente tutte le domanda e argomentazioni avanzate nell’atto introduttivo.

Le parti resistenti eccepiscono preliminarmente la inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità del ricorso nonché l’infondatezza nel merito, mentre la parte ricorrente insiste per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato (pertanto il Collegio si esime dal prendere in esame le eccezioni in rito).

Va premesso che la legge 10 ottobre 2000 n. 285 ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, attribuendole le funzioni di stazione appaltante per tutti gli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione olimpica (art. 3).

La legge è stata successivamente modificata dalla legge 30 marzo 2003 n. 48, che ha attribuito esplicitamente all’Agenzia la competenza per le procedure espropriative e di occupazione d’urgenza (art. 3, comma 2bis).

Secondo quanto prevede la citata legge n. 285/2000, l’Agenzia provvede alla realizzazione delle opere secondo quanto indicato nel Piano degli Interventi predisposto, per stralci, dal Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici invernali (Toroc).

In data 30.5.01 il Toroc trasmetteva all’Agenzia il 2° stralcio del Piano degli Interventi riguardante la realizzazione dell’impianto funiviario ad ammorsamento automatico quadriposto denominato "Sky Lodge La Sellette" in località S. nel Comune di Cesana Torinese.

L’Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante, provvedeva a bandire la gara per la predisposizione dei progetti preliminare e definitivo.

Completata la progettazione, in data 5 luglio 2002 provvedeva ad avviare il procedimento di approvazione del progetto definitivo mediante indizione della conferenza di servizi prevista dall’art. 9 della legge n. 285/2000 nonché ad attivare la procedura di occupazione temporanea delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori.

Dal momento che il piano particellare relativo all’intervento era estremamente frammentato e che le proprietà catastali non risultavano aggiornate, l’avviso di avvio del procedimento veniva reso noto, ai sensi del terzo comma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Cesana Torinese dal 26 giugno 2002 al 10 luglio 2002; alla S. Immobiliare veniva altresì comunque data comunicazione scritta dell’avvio del procedimento in data 18 giugno 2002.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 747837 del 25 novembre 2002, adottata a conclusione dei lavori della conferenza di servizi, la Regione Piemonte autorizzava il progetto definitivo dell’impianto.

Il medesimo progetto veniva poi approvato dal Direttore Tecnico Infrastrutture Stradali e Impianti Sportivi Montani dell’Agenzia con determinazione n. 12/03 del 27 gennaio 2003.

Con la medesima determinazione, dal momento che – ai sensi dell’art. 9 della legge n. 285/2000 e delle deliberazioni della Giunta Regionale nn. 424336 del 5.11.2001 e 417279 del 7.10.2002 – l’approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, venivano altresì fissati i termini di cui all’art. 13 della legge n. 2359/1865.

In particolare, i termini iniziali per l’inizio dei lavori e delle procedure espropriative venivano fissati in mesi sei dalla data del provvedimento e i termini finali in mesi quarantadue dalla medesima data.

Da ciò si desume che sin dal giugno 2002, era noto alla S. Immobiliare che l’Agenzia aveva provveduto ad attivare la procedura per l’occupazione dei terreni di proprietà di quest’ultima per la realizzazione dell’impianto denominato "Sky Lodge – La Sellette".

Dopo l’avvio delle procedure espropriative e l’approvazione del progetto definitivo – il giorno 11 febbraio 2003 – la Regione Piemonte, il Comune di Cesana Torinese e l’Agenzia sottoscrivevano un Protocollo di intesa avente ad oggetto la realizzazione, sul territorio comunale di Cesana, delle opere olimpiche previste dal Piano degli Interventi (tra cui la realizzazione dell’impianto di risalita in questione) nonché di alcuni insediamenti residenziali e turistico ricettivi.

La finalità perseguita dalle Amministrazioni regionali e comunali con la firma del Protocollo era quella di realizzare un complesso intervento immobiliare avvalendosi di un accordo di programma, strumento considerato idoneo a coordinare le modalità attuative ed economico finanziarie dell’intervento con estensione degli effetti anche ai soggetti privati e, quindi, alla S. Immobiliare e alla Compagnia Italiana Turismo, proprietarie di parte degli immobili interessati dai progetti.

L’Agenzia, avendo quale unico obiettivo quello della realizzazione delle opere in tempi tali da consentire lo svolgimento della manifestazione olimpica (e anche delle finali di Coppa del Mondo previste per l’inverno 2004), ha aderito al Protocollo nella speranza che ciò consentisse una più rapida acquisizione dei terreni necessari alla costruzione degli impianti.

L’Agenzia ha così ritenuto che quanto concordato nel Protocollo potesse rappresentare, ai propri fini, solo una possibile modalità alternativa di occupazione ed acquisizione delle aree interessate alle opere olimpiche rispetto alle normali procedure espropriative; senza rinunciare agli atti ed ai procedimenti già attivati; non a caso nel Protocollo non si fa alcun riferimento alla eventuale revoca, rinuncia o annullamento degli atti già assunti: l’impegno dell’Agenzia era limitato alla sola predisposizione dei progetti (v. punto 4 del Protocollo).

L’Agenzia, deputata ex lege a realizzare le opere olimpiche, ha continuato nella procedura ablatoria già avviata nel giugno 2002, anche al fine di impedire così la decadenza dei termini di legge.

Per tale ragione in data 28 marzo 2003 il Prefetto della Provincia di Torino, in quanto all’epoca non ancora in vigore la legge n. 48/2003 di modifica della legge n. 285/2000), considerata la necessità di disporre l’occupazione d’urgenza per procedere all’inizio dei lavori, emetteva il relativo decreto n. 03001187 – 1/23/2 con l’autorizzazione ad occupare fino alla data del 27 luglio 2006 le aree indicate nell’allegato piano particellare.

Dopo aver provveduto alla regolare notificazione e pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1/78, venivano redatti lo stato di consistenza e i verbali di immissione nel possesso.

Nel frattempo l’Agenzia ha anche esperito la gara d’appalto per la scelta dell’impresa cui affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere, stipulando il relativo contratto di appalto.

Nelle more del giudizio, il procedimento espropriativo è proseguito e sono state comunicate alle Ditte interessate le indennità da corrispondere a titolo di espropriazione o di imposizione di servitù nella misura determinata secondo i dispositivi di legge.

Tra queste, anche la S. Immobiliare, nel frattempo incorporata, prima, nella Compagnia Immobiliare L. S.p.A. e poi nella G. S.p.A., la quale ha modificato successivamente la denominazione in G. S.p.A.

Quest’ultima ha accettato l’indennità ed emesso apposita fattura per il pagamento in data 4 dicembre 2006. Detta fattura è stata saldata da parte dell’Agenzia Torino 2006 mediante bonifico bancario per pari importo in data 12 gennaio 2007.

Verificata tale procedura, con Decreto del Responsabile del procedimento espropriativo in data 8 giugno 2007, l’Agenzia ha autorizzato a favore della Regione Piemonte l’espropriazione e/o l’asservimento dei mappati interessati dall’esecuzione delle opere, inclusi quelli di proprietà di parte ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso si deducono vari profili di illegittimità che riguardano gli aspetti più propriamente formali della procedura seguita: mancata coincidenza nell’indicazione dei mappali tra avvio del procedimento ed immissione nel possesso ed erronea notifica.

Il ricorrente contesta, infatti, errori di indicazione e di notifica senza indicare i mappali cui ci si riferisce, né specificare quali siano le ragioni degli errori medesimi.

Dalle verifiche svolte nel corso del procedimento è emersa solo una differenza tra l’avvio del procedimento e l’immissione nel possesso: riguarda il Foglio n. 5, mappale n. 128, citato nell’avvio del procedimento trasmesso alla S. Immobiliare e la cui proprietà si è poi accertato, mediante verifica presso la Conservatoria, essere di tal sig. E.P..

Quanto alle notifiche alla "SEFO – Società E.F.O. S.p.A." le stesse sono state effettuate, secondo quanto prescrive la legge (art. 16 legge n. 2359/1865) sulla base delle risultanze catastali.

Ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e della normativa precedentemente vigente, la comunicazione di avvio delle procedure ablative o similari deve essere fatta a coloro che risultano proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali, con la conseguenza che l’amministrazione non è tenuta ad un’indagine ulteriore, finalizzata ad accertare l’identità di coloro che sono effettivamente titolari della proprietà, ma può limitarsi a registrare quanto indicato in catasto senza che ne risulti compromessa la legittimità della procedura, con la conseguenza che la mancata comunicazione al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione catastale, può impedire solo il decorso degli eventuali termini, ma non costituisce motivo di illegittimità della procedura (Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5727).

Infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della normativa relativa all’occupazione temporanea d’urgenza oltre che per eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e perplessità dei provvedimenti.

Ciò in quanto non sarebbe emerso dai provvedimenti impugnati se la procedura attivata consistesse in una mera occupazione temporanea ovvero in una occupazione preordinata all’esproprio.

Alla luce di ciò si sostiene, laddove si fosse trattato di una mera occupazione temporanea, che la normativa dettata dagli artt. 64 ss. della legge n. 2359/1865 sarebbe stata violata sia con riferimento all’art. 71, in virtù del quale la compilazione dello stato di consistenza avrebbe dovuto precedere l’ordine di occupazione temporanea, sia in quanto l’occupazione sarebbe stata disposta oltre il termine di due anni previsto dall’art. 73.

Entrambe le censure sono infondate in quanto le norme che si pretendono violate non sono applicabili al caso in esame.

In primo luogo l’Amministrazione ha correttamente redatto lo stato di consistenza dopo aver disposto l’occupazione temporanea; ciò in quanto la procedura ablatoria in questione era preordinata all’esecuzione di opere pubbliche e, pertanto, assoggettata alla disciplina di cui alla legge n.1/78 recante norme in materia di accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche. Tale disciplina prevede che l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali e degli altri enti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

L’art. 3 della stessa legge stabilisce poi che nelle procedure ablatorie "per le opere dichiarate urgenti e indifferibili lo stato di consistenza va compilato dopo che sia stata disposta l’occupazione temporanea o d’urgenza a cura dell’ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso". Conseguentemente nessuna censura può essere mossa all’Amministrazione per aver proceduto alla redazione dello stato di consistenza successivamente all’occupazione e in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

In secondo luogo parte ricorrente ritiene che il decreto di occupazione d’urgenza sia illegittimo laddove ha autorizzato l’occupazione stessa sino al 10 luglio 2006 e, dunque, oltre il termine di due anni stabilito dall’art. 73 della legge n. 2359/1865.

Anche in questo caso il ricorrente infondatamente ritiene applicabile nel caso di specie tale termine. E’ noto, infatti, che, a seguito della novella legislativa operata dall’art 14 della legge n. 10 del 1977, le occupazioni d’urgenza preordinate alla realizzazione di opere pubbliche possono protrarsi fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, come previsto dall’art 20, secondo comma, della legge n. 865/71.

In tema di occupazione d’urgenza per le espropriazioni non disciplinate dalla legge n. 865/71 – in quanto preordinate alla realizzazione di opere ed interventi dello Stato o di altri enti pubblici e non concernenti la materia regolata da quella legge – l’art. 14 della legge n. 10/77 nell’aggiungere ai primi due commi dell’art. 20 della stessa legge n. 865/71 un terzo comma ed ivi stabilendo che il disposto del secondo comma di tale ultima norma deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall’art. 4 del dl. n. 115/74 (espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali), convertito con modificazioni nella legge 247/74, ha inteso sostituire al precedente regime, di cui alla legge 2359/1865, l’intera disciplina delle occupazioni di urgenza contenuta nella legge n. 865/71 con la conseguenza che, conformemente al disposto dei suddetti primi due commi dell’art. 20, anche ai fini della realizzazione delle opere da ultimo menzionate, l’occupazione di urgenza è soggetta a due distinti termini di durata per il decreto e per la materiale occupazione, nel senso che il primo perde efficacia se entro tre mesi dalla sua emanazione non segua l’apprensione del bene e la seconda non può essere protratta oltre i cinque anni dall’immissione in possesso, in quanto il ricordato richiamo espresso al secondo comma dell’art. 20 della legge n. 865/71 presuppone necessariamente la prevista operatività anche del primo.

Dunque, dal momento che il termine di occupazione massimo previsto dalla legge nei casi di procedure ablatorie preordinate alla realizzazione di opere pubbliche è di cinque anni e che il termine stabilito dal decreto prefettizio è ampiamente al di sotto dei cinque anni, appare infondata la censura relativa al supposto protrarsi dell’occupazione oltre i termini di legge.

Quanto, infine, all’identificazione dei terreni soggetti a sola occupazione temporanea rispetto a quelli soggetti a occupazione preordinata all’esproprio, basti chiarire che il paino particellare, così come prescritto dall’ari 33 del DPR n. 554/99, conteneva tale identificazione.

Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 285/2000, all’art. 15 della legge n. 241/1990 e all’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000.

La procedura ablatoria sarebbe viziata in quanto attivata nonostante la sottoscrizione da parte di Regione, Comune di Cesana e Agenzia del Protocollo d’intesa avente ad oggetto la realizzazione degli impianti olimpici nonché di alcuni insediamenti residenziali e turistico ricettivi.

Osserva il Collegio che con la sottoscrizione del Protocollo l’Agenzia non ha inteso rinunciare agli atti del procedimento di occupazione già adottati, di cui la Regione, il Comune e la S. Immobiliare erano a conoscenza già dal giugno 2002.

Se l’Agenzia, con la firma del Protocollo, avesse inteso abbandonare la procedura dell’occupazione d’urgenza per percorrere unicamente quella dell’accordo di programma, ciò sarebbe risultato dal Protocollo medesimo. Invece, come si evince dalle premesse, l’adesione dell’Agenzia era motivata solo dalla possibilità, all’epoca prospettata, di acquisire le aree necessarie per la realizzazione degli impianti in tempi più rapidi e di evitare ogni ipotetico contenzioso con i proprietari; si trattava, però, di possibilità alternativa a quella già avviata dell’occupazione d’urgenza.

Ciò anche per evidenti motivi che derivano dallo strumento attuativo prescelto nel Protocollo, vale a dire l’accordo di programma: non era – e non è – ipotizzabile che l’Agenzia abbia voluto rimettere la realizzazione delle opere olimpiche all’iniziativa del Comune di Cesana e di soggetti terzi (la S. Immobiliare e la Compagnia Italiana Turismo). Nello stesso senso non è altresì ipotizzabile che la S. Immobiliare abbia ritenuto che l’Agenzia, con l’adesione al Protocollo, intendesse rinunciare a priori al procedimento d’occupazione già avviato (senza che il Protocollo contenesse alcun riferimento in merito).

Quanto sopra trova indiretta conferma negli impegni che l’Agenzia si è assunta con il Protocollo in questione: solo la predisposizione dei progetti relativi agli impianti.

In secondo luogo il Protocollo in questione non ha un valore giuridico "codificato"; non è, in altri termini, un atto che l’ordinamento prevede o impone nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche o nell’attuazione di previsioni urbanistiche.

E’, più semplicemente, un’intesa tra enti pubblici, la cui attuazione dipende, nel caso in esame, dall’iniziativa di uno degli enti sottoscrittori; se questa non viene assunta e l’ordinamento riconosce agli altri enti firmatari modalità alternative di perseguimento dell’interesse pubblico, permane il potere di utilizzare tali diverse modalità.

Il ricorrente si sofferma ad illustrare l’importanza dei modelli convenzionali nell’ambito dell’attività amministrativa (pag. 11 del ricorso originario). La valenza di tali modelli è indubbia; compito dell’Amministrazione è però pur sempre quello di perseguire l’interesse pubblico cui è funzionalizzata la sua attività: se il modello convenzionale si dimostra strumento inidoneo per tale perseguimento, l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi degli altri strumenti che l’ordinamento gli riconosce per realizzare i propri fini di interesse collettivo.

Sostiene sempre il ricorrente che l’Agenzia avrebbe "ignorato e travolto" gli impegni assunti con il Protocollo e così ostacolato la realizzazione degli interventi edificatori oggetto del futuro accordo di programma (pag. 15 del ricorso originario).

A ben vedere, anche a voler prescindere dalla circostanza – di per sé determinante – che gli impegni assunti in senso proprio dall’Agenzia erano solo quelli relativi alla progettazione delle opere olimpiche, il ricorrente si astiene dal chiarire quali siano i motivi per cui l’occupazione avrebbe ostacolato la realizzazione degli interventi residenziali e ricettivi. La ragione di simile omissione sta nel fatto che non vi è alcuna incompatibilità tra le opere; ciò perché l’unico dato certo a tutte le parti coinvolte (Regione, Comune, S. Immobiliare, Compagnia Italiana Turismo) è sempre stato quello dell’obbligo di cessione delle aree necessarie alla realizzazione dell’impianto sportivo (così come individuate nel progetto definitivo). Sin dal giugno 2002 (addirittura prima della stipula del protocollo con il Comune relativo al piano particolareggiato) era a conoscenza del procedimento d’occupazione e, dunque, delle aree interessate dallo stesso.

Ritiene, pertanto, il Collegio che il protocollo di intesa sottoscritto da Regione Piemonte, Comune di Cesana e Agenzia 2006, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti, costituisce una manifestazione di intenti di carattere generale e non rientra nello schema di alcun contratto od accordo tipico disciplinato dalla legge. Il riferimento all’art. 15 della L. 241/90, il quale individua lo strumento dell’accordo in alternativa all’atto autoritativo, non pare calzante nel caso in esame.

Infatti non è possibile individuare, quale oggetto del protocollo di intesa, l’esercizio di funzione amministrativa né alcuna manifestazione di volontà volta a dispone di diritti o interessi legittimi di soggetti terzi.

Peraltro, anche volendo assumere l’applicabilità, all’accordo in esame, dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, non potrebbe superarsi l’obiezione per cui l’indeterminatezza dell’oggetto impedisce il sorgere in capo alle parti di reciproci diritti ed obblighi.

Dalla lettura del protocollo di intesa emerge che le parti non hanno assunto alcun impegno alla emanazione di specifici atti o alla stipulazione di determinati contratti, limitandosi a prevedere un programma generico di attività da realizzare avvalendosi dello strumento dell’accordo di programma

Ne consegue che le Amministrazioni stipulanti non possono ritenersi giuridicamente vincolate al rispetto delle intenzioni di massima manifestate nell’accordo in oggetto.

Dalle considerazioni che precedono emerge l’infondatezza della lamentata illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza per contraddittorietà con un precedente atto vincolante della P.A.

Peraltro in materia di accordi procedimentali di cui all’art. 11 della L. 241/90, la pubblica amministrazione non perde il potere autoritativo nella gestione dell’interesse pubblico (e può quindi dispone la revoca della volontà pubblica espressa nell’accordo stesso), atteso che la norma citata consente persino il recesso ad accordo eseguito od in corso di esecuzione, ancorché previo indennizzo, tenuto conto della doverosità della funzione pubblica e dello spirito con il quale la giurisprudenza ha costruito il concetto dell’evidenza pubblica.

A maggior ragione, nel caso in esame, il contenuto dell’accordo non può essere fatto valere dal soggetto che è rimasto estraneo alla stipulazione. La S. Immobiliare non è parte del protocollo di intesa e non vanta dunque alcuna posizione qualificata per pretenderne il rispetto. L’eventuale illegittimità per violazione dell’art. 34 del T.U.E.L. avrebbe rilevato se le parti pubbliche fossero già addivenute alla stipulazione di un accordo di programma con i soggetti privati, posto che non è rinvenibile, nel nostro ordinamento giuridico, alcuna norma che impone all’Amministrazione procedente di adottare lo strumento negoziale in luogo dell’atto autoritativo.

L’Agenzia Torino 2006 ha proceduto in via autoritativa all’acquisizione temporanea del possesso per ragioni di indifferibilità ed urgenza della realizzazione degli impianti olimpici. Infatti, tale legittimo presupposto, emerge con chiarezza, oltre ché dalla impugnata deliberazione della Giunta regionale (sub punto 7), laddove è disposto che: "l’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo equivale ai sensi dell’art. 14 comma 13 1. 109/94 a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d’urgenza dei lavori e conseguentemente, l’Agenzia, in qualità di stazione appaltante, dovrà indicare nella stessa i termini di cui all’art. 13 L. 2359/1865", dal Verbale della seduta del 12 maggio 2003 del Comitato di Regia, organismo istituito dall’art. 1 lettera c) della legge 26/3/03 n. 48 che ha novellato l’art. 1 della legge 285/00 introducendovi il comma che ha il compito, assumendo il ruolo di indirizzo e coordinamento, di dare attuazione agli interventi previsti dalla legge attraverso l’adozione di ogni opportuna determinazione), laddove, sub punto 2, l’opera viene inserita nell’elenco degli impianti funzionali allo svolgimento dei Giochi Olimpici di Torino 2006, la cui realizzazione è giudicata temporalmente prioritaria.

Quanto sopra esposto, comunque, non esclude che l’articolato programma di opere individuato dal protocollo di intesa, ivi compreso l’acquisto del diritto di proprietà o di servitù delle aree sulle quali realizzare le opere, sia successivamente realizzato ricorrendo all’istituto dell’accordo di programma.

Infondato è il quarto motivo di ricorso in merito alla variante di Piano regolatore approvata in sede di conferenza di servizi ex art. 9 della legge n. 285/2000; il ricorrente ne assume l’illegittimità per contraddittorietà rispetto al protocollo stipulato tra il Comune di Cesana e la S. Immobiliare.

La ricorrente, nella censura di violazione dell’art. 3 della legge 241/90 nonché, di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà nonché per difetto di istruttoria (in ricorso alle pagg. 16 e 17) della D.G.R. Piemonte n. 747837 del 25/11/02 di autorizzazione del progetto definitivo dell’impianto sportivo in questione, osserva che, la realizzazione di tale impianto, costituisce variante della revisione in itinere del P.R.G.C. cui invece si conforma il P.P.E. S. Sicario Alto (D.C.C. 20/12/02); la ricorrente, suppone che la proposta di variante sia stata esaminata in sede di conferenza dei servizi ex art. 9 comma 4 1. 285/00, quindi rileva che il provvedimento d’adozione non può che essere gravemente contraddittorio ed illogico perché contrasta con il Piano attuativo in itinere condiviso con il Comune: sempre la ricorrente sostiene che, la variante, si sovrappone al programma urbanistico attuativo; la modifica urbanistica si pone, quindi, in contrasto con le stesse esigenze di interesse pubblico che erano state considerate preminenti nella predisposizione dei programmi attuativi.

Tale contestazione è priva di fondamento.

La deliberazione impugnata, risulta assunta il 25 novembre 2002 (e pubblicata sul B.U.R.P. N. 52 del 24/12/02: quindi da intendersi conosciuta o, comunque, conoscibile da tutti i soggetti coinvolti nella odierna vicenda compresa l’odierna ricorrente), vale a dire prima dell’atto dichiarativo di futuri intenti del febbraio 2003 che la ricorrente assume come violato attraverso gli atti fatti oggetto di impugnazione; del pari, tale atto, risulta assunto sempre prima della invocata variante della revisione in itinere del P.R.G.C. cui invece si conforma il P.P.E. S. Sicario Alto adottata con deliberazione comunale di Cesana Torinese del 20/12/02;

L’atto regionale impugnato, conclusivo della conferenza dei servizi ex art. 9 legge 285/00, nel proprio deliberato così dispone: al Punto 1) il rilascio delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche; al Punto 2) il rilascio dell’autorizzazione di VIA oltre a quella di cui all’art. 14 della 1. 241/90; al Punto 4) (che più rileva ai fini di cui in discorso) si legge, "di approvare la variazione urbanistica al P.R. G.C. vigente ex L 285/00" e, al successivo Punto 5), "di prendere atto della "variazione urbanistica al P.R. G. C. vigente ex L. 285/00 per l’impianto.

Orbene, se, per volontà di legge (art. 9 comma 4 1. 285/00 così come interpretato dalla D.G.R. 5/11/01 n. 42 – 4336 prodotta sub 4), la suddetta conferenza dei servizi, istituita per l’approvazione dei progetti delle opere olimpiche, con il provvedimento finale di autorizzazione ed approvazione dei progetti, impone variazioni agli strumenti urbanistici in vigore, può ritenersi che tale innovazione non contrasti con una variante neppure approvata ma solo semplicemente in corso di predisposizione: tale variante dovrà invece, conformarsi alle integrazioni urbanistiche eventualmente introdotte attraverso l’autorizzazione/approvazione in discorso e non viceversa.

Il ricorso va, pertanto rigettato.

In relazione della novità delle questioni giuridiche oggetto del ricorso e della peculiarità della procedura espropriativa sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Benevento, con sentenza in data 30.4.2008, assolveva N.C. dai reati di rapina in danno di V. G. e C.A., detenzione e porto di una pistola e di ingiustificato possesso di cacciaviti e di un martello perchè il fatto non sussiste. La soluzione era giustificata a seguito delle incertezze nell’individuazione del rapinatore ad opera delle parti offese, in quanto indossava una calzamaglia che gli copriva il volto e a seguito dell’alibi fornitogli da P.E. che aveva dichiarato che quando era stata perpetrata la rapina l’imputato si trovava in sua compagnia nel corso di un festeggiamento avvenuto presso il campo nomadi.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 27/5/2009, in riforma della sentenza, appellata dal Procuratore Generale, dichiarava l’imputato colpevole di tutti reati ascrittigli, ad eccezione del reato di cui sub b), e, con la continuazione, operata la riduzione del rito, lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e Euro 800 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, difetto di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, non avendo tenuto conto la Corte di merito della mancata individuazione fotografica del prevenuto, nonchè dell’alibi desumibile dalle dichiarazioni della P..
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabiiità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

La Corte di Appello di Napoli, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia che il rapinatore indossava una calza da donna chiara e sottile che lasciava intravedere i caratteri del volto e la parte offesa V., sia nella immediatezza del fatto che in sede di ricognizione di persona riconosceva, senza incertezze, l’imputato quale uno dei rapinatori.

Anche C.A., in sede di ricognizione di persona, riconosceva nel prevenuto uno dei rapinatori.

Con riferimento al presunto alibi la Corte territoriale, con motivazione coerente e logica, non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto non corrispondenti a verità le dichiarazioni della P., evidenziando come l’imputato, in sede di interrogatorio di convalida, non ne avesse fatto alcun cenno.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.