Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-09-2011, n. 19532 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.a.s. Ivo Gioielleria di Vallarani Ivo & C. propose ricorso alla commissione tributaria regionale della Liguria contro un diniego di definizione di lite pendente riguardante l’Iva dovuta per l’anno 1993, diniego motivato, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, in ragione del non avvenuto versamento di alcuna somma.

Sostenne di aver indicato, quale versamento effettuato, l’ammontare degli importi iscritti a ruolo, in quanto la relativa somma, seppur non versata, era stata dall’amministrazione introitata mediante il pignoramento e la successiva vendita e/o assegnazione dei beni pignorati (gioielli e preziosi) di valore superiore all’ammontare del debito.

La commissione, nella resistenza dell’agenzia delle entrate, osservò che il versamento delle somme dovute al ridetto titolo non era stato effettuato con le prescritte modalità, non potendosi considerare come "versamento" il fatto dell’avvenuto pignoramento di beni della debitrice; e che, in ogni caso, l’intrapresa esecuzione aveva riguardato più tributi per diversi anni d’imposta.

Accolse peraltro la domanda subordinata di riconoscimento di un errore scusabile, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, alla quale invero la stessa agenzia aveva dichiarato di non opporsi;

sicchè riconobbe la possibilità di regolarizzare il pagamento della somma dovuta a titolo di condono, con le modalità di legge, e con maggiorazione di interessi.

Avverso questa sentenza la società Ivo Gioielleria ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un motivo.

L’agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – L’unico motivo denunzia violazione ed errata applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si sostiene che, a fronte della ritenuta scusabilità di un errore materiale nei conteggi, nessun errore era stato in questo senso commesso, non potendosi considerare tale il presunto mancato versamento di quanto dovuto per il condono.

Il suddetto mancato versamento, peraltro, era stato dalla sentenza ritenuto senza corretto esame della situazione di fatto, atteso che alla data del 28.11.2002 (prima cioè della presentazione dell’istanza di condono) il concessionario aveva in effetti riscosso l’intera somma iscritta a ruolo, mediante l’esito del processo esecutivo instaurato presso il Tribunale di Savona, conclusosi con l’assegnazione del ricavato dalla vendita di alcuni beni (Euro 8.766,00) e con altra assegnazione dei residui invenduti, per un valore aggiuntivo di Euro 57.064,00. 2. – Osserva la Corte che oggetto (mediato) della censura è la statuizione di rigetto della domanda principale a suo tempo proposta dalla società come di "annullamento dell’atto di diniego", in vista dell’ottenimento di una pronuncia di accertamento dell’avvenuta definizione della lite a mezzo del pagamento della somma dovuta.

Rispetto a codesto oggetto, è rilievo preliminare che la pendenza di lite, cui si riferisce l’invocato condono ex lege n. 289 del 2002, seppur nella specie cessata a seguito del passaggio in giudicato della sentenza d’appello di cui alle concordi deduzioni, era certamente esistente alla data della domanda di definizione. Risulta invero dalle parti dedotto che l’istanza di definizione venne presentata in data 16.5.2003, in pendenza del termine – sospeso ex lege – per impugnare la sentenza della commissione tributaria regionale in data 13.2.2002, con la quale fu respinto l’appello della stessa società contro la sentenza a lei sfavorevole della commissione provinciale di Savona, n. 426/01/2000, relativa all’avviso di accertamento da cui tutto trae origine. Donde la lite, al momento pendente, era quella relativa all’imposta dovuta dalla ricorrente al netto delle sanzioni, nei termini oggetto di contestazione in primo grado (considerata la soccombenza in base alla decisione della commissione tributaria), suscettibile di definizione a mezzo del 50% del corrispondente valore (art. 16, comma 1, lett. b), n. 2, L. cit.).

Stante l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (in particolare, sez. un. n. 3676/2010; cui adde sez. un. n. 3677/2010), la definibilità di una simile lite – in quanto correlata all’istituto di cui all’art. 16 cit., che non implica rinuncia all’accertamento dell’imposta – non sarebbe incisa dall’esito della procedura di infrazione comunitaria che ha portato la Corte di giustizia a dichiarare l’incompatibilità con il diritto comunitario dei distinti, della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, relativamente alla condonabilità dell’Iva (v. C. Giust. 17.7.2008, causa C- 132/06).

3. – La questione di diritto, posta dalla ricorrente, attiene alla possibilità di computare o meno, al fine di ritenere la validità della domanda di definizione della lite suddetta, la somma incamerata dal (ovvero – in base all’asserto – il valore dei beni assegnati al) concessionario in esito a una procedura esecutiva instaurata per il mancato pagamento delle somme provvisoriamente iscritte a ruolo in base all’atto impositivo impugnato.

In ciò si radica, contrariamente a quanto eccepito dall’amministrazione resistente, un interesse concreto a impugnare la statuizione negativa afferente.

Vi è però che la tesi della ricorrente, seppure basata su nessi logico-giuridici astrattamente sostenibili, non soddisfa il fine di autosufficienza del ricorso, e implica un accertamento di fatto non consentito alla Corte.

Si basa invero su un’inferenza tratta da affermazione praeter legem, e dunque implausibile a meno di specifica dimostrazione, in ragione della disciplina della espropriazione mobiliare contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973. Per cui va disattesa, sebbene dovendosi provvedere a una parziale correzione della motivazione della sentenza di merito nel senso di cui infra.

4. – L’astratta sostenibilità della tesi della s.a.s. è legata al fatto che, se è vero che, come eccepito dall’amministrazione resistente, ai fini della definizione della lite a mezzo condono, rileva il versamento delle somme dovute entro il prescritto termine, da eseguirsi "secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce" (art. 16, comma 2, L. cit.) sicchè non è dato invocare alternative forme di soddisfacimento della pretesa creditoria quale conseguenza dell’esito di procedure esecutive sui beni dell’obbligato; è altresì parimenti vero che è qui dedotto un fatto estintivo asseritamente anteriore alla data di presentazione dell’istanza (v. ricorso, in fine). Tanto sul presupposto che tale fatto possa intendersi alla stregua di "versamento" ai fini dello scomputo di somme pagate prima della domanda di definizione ai sensi dell’art. 16, comma 5, L. cit., per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite.

E, in tema di condono fiscale, con riferimento alla chiusura delle liti pendenti prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, è esatto affermare che, in presenza di un’ istanza proposta dal contribuente, in quanto soccombente nel giudizio di merito, nei confronti del quale l’amministrazione finanziaria abbia proceduto a riscossione coattiva in pendenza di lite, ottenendo la devoluzione di beni pignorati a seguito dell’esperimento di una procedura esecutiva esattoriale, l’importo corrispondente al valore del bene devoluto va scomputato dalla somma dovuta ai fini della definizione agevolata, ai sensi del comma 5, dell’art. 16 cit. (v. già Cass. n. 13901/2008).

Sennonchè tale condivisibile principio è stato da questa Cortè ritenuto in considerazione dell’effetto solutorio proprio dell’atto devolutivo in tema di espropriazione immobiliare, il quale ha luogo ope legis, per effetto del verificarsi delle condizioni previste dall’attuale D.P.R. n. 602 del 1973, art. 85 (condizioni nella richiamata Cass. n. 13901/2008 evocate in relazione al vecchio art. 87, ivi rilevando il testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e poi dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, conv. con mod. in L. 8 agosto 2002, n. 178).

Mentre è da sottolineare che, in tema di espropriazione mobiliare, le speciali regole pur contenute nel citato D.P.R. n. 602 del 1973 (art. 70) non contemplano l’assegnazione al concessionario di beni (finanche ove costituiti da preziosi, art. 68 stesso D.P.R.) rimasti invenduti dopo gli incanti.

Ai sensi dell’art. 70 cit., se i beni mobili restano invenduti anche al secondo incanto – come qui sostenuto dalla società – il concessionario, entro tre mesi, procede alla vendita a trattativa privata o a un terzo incanto a offerta libera; e, se anche tali esperimenti si rivelano infruttuosi, i beni invenduti sono messi a disposizione del debitore, invitato a ritirarli in un termine (quindici giorni) decorso inutilmente il quale sono distrutti o donati a enti di beneficenza e assistenza, senza liberazione del debitore.

Consegue che, ridotta all’essenziale, la tesi della ricorrente assume come esistente un fatto – l’avvenuta assegnazione al concessionario dei beni invenduti al terzo incanto – privo di base legale, non supportato da alcuna emergenza nel ricorso debitamente trascritta e indimostrato J nella sua storicità.

Ed egualmente la tesi – ove anche valutata ai fini di un preteso (e comunque insufficiente) scomputo parziale della somma asseritamente incamerata dal concessionario in esito alla vendita forzosa di alcuni dei detti beni – trova concreto ostacolo nella non avversata affermazione della sentenza di merito circa l’indistinguibilità del carico tributario posto a base del ruolo, in quanto attinente a tributi vari e a plurime annualità. 5. – In forza delle esposte ragioni, il ricorso è respinto. Spese alla soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-10-2011, n. 20264 contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13/7/04 il giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone accolse la domanda proposta da S.C., diretta all’accertamento della nullità dell’apposizione del termine al contratto intercorso con la società Poste Italiane s.p.a in relazione al periodo 21/2/01 – 31/5/01, e dichiarò che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 21/2/01, con condanna della resistente al ripristino dello stesso ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal 25/7/01 alla data della decisione, oltre che alle spese di lite.

A seguito di impugnazione delle Poste Italiane s.p.a., con sentenza del 15/12/08 – 9/10/09 la Corte d’appello di Roma accolse il gravame e rigettò la domanda della lavoratrice compensando le spese del giudizio.

La Corte territoriale motivò tale decisione dopo aver accertato che il contratto in esame era stato stipulato in base alla causale delle esigenze di carattere straordinario conseguenti ai processi di riorganizzazione dell’ente ci cui all’art. 25 del ccnl dell’11/1/2001, cioè prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 368 del 2001, allorquando operava in pieno la delega conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 alla contrattazione collettiva relativamente alla introduzione di nuove ipotesi di contratto a termine.

Avverso tale sentenza propone ricorso in cassazione la S., la quale affida l’impugnazione a cinque motivi di censura.

Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo la S. si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e segnatamente per aver la resistente assunto ed utilizzato essa ricorrente per sostituire personale assente per ferie in un periodo non consentito dal ccnl, che prevede l’utilizzo dei lavoratori assunti per tale finalità solo nell’arco temporale compreso tra giugno e settembre. In pratica, la ricorrente sostiene che pur non essendo specificata nel contratto "de quo" quest’ultima causale, di fatto lei era stata assunta per sostituire personale in ferie e non solo nel periodo contemplato dalla contrattazione collettiva, venendo così aggirata la previsione collettiva, e senza che una tale eccezione di carattere dirimente, sebbene riproposta in grado d’appello e confortata dagli esiti dell’istruttoria testimoniale, fosse stata esaminata dalla Corte di merito. Osserva la Corte che la pronuncia d’ufficio da parte del giudice del merito su una domanda o un’eccezione che può essere fatta valere esclusivamente dalla parte interessata integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., mentre nella fattispecie la ricorrente ha lamentato esclusivamente la violazione della motivazione della sentenza sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per cui il motivo, così come formulato, è inammissibile.

Tra l’altro, giova osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare la suddetta eccezione, atteso che a pagina 7 della sentenza impugnata, una volta ribadito che la fattispecie in esame era riconducibile alla previsione contrattuale ed alla causale individuata dalle parti sociali, ha espressamente affermato che non poteva attribuirsi rilievo ai fini della decisione alle allegazioni effettuate dall’appellata in ordine al suo essere stata concretamente adibita, durante il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della società appellante, alla sostituzione di altri lavoratori assenti per ferie o per malattia.

2. Col secondo motivo è lamentata la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale respinto un motivo del ricorso sulla base dell’avvenuto esperimento della procedura di consultazione sindacale ex art. 25 del c.c.n.l., ritenuta espletata con l’accordo del 18/1/2001, pur in difetto di ogni deduzione sul punto della resistente società, che aveva, invece, argomentato al riguardo sostenendo che una tale procedura non era necessaria e che aveva depositato in atti successive comunicazioni alle organizzazioni sindacali attestanti l’espletamento della stessa. Si contesta, in sostanza, che la tesi della Corte di merito, secondo la quale la procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 25 del ccnl delle Poste italiane doveva intendersi come espletata per effetto dell’accordo del 18/1/01 intervenuto tra le parti sindacali, non trovava riscontro in alcuna deduzione difensiva della stessa società che al riguardo non si era mai espressa in tali termini.

Tale motivo, attraverso il quale è segnalato un presunto vizio di ultrapetizione della sentenza, è infondato.

Invero, il giudice d’appello non poteva non affrontare la questione che era stata introdotta proprio dalla difesa della lavoratrice, la quale aveva indicato a motivo di nullità del contratto l’inosservanza della procedura del confronto sindacale prevista dall’art. 25, comma 2, del ccnl del 2001, tanto che l’odierna ricorrente ammette che sul punto si registrò il contraddittorio.

Quindi, a poco rileva che la difesa delle Poste italiane avesse approntato al riguardo una linea difensiva i cui risultati si discostavano dall’interpretazione fornita dalla Corte di merito, la quale, con argomentazioni immuni da vizi di natura logico-giuridica, aveva giudicato che ai fini di causa poteva ritenersi sussistere una equipollenza delle intese scaturite dall’accordo sindacale del 18/1/01 alla prevista procedura di confronto sindacale contemplata dall’art. 25 del ccnl dell’11/1/01. Oltretutto, tale soluzione è in linea con un precedente di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 1655 del 25/1/2008), per effetto del quale l’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2011 costituisce la formulazione d’una nuova generale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine e l’individuazione ha il proprio fondamento normativo nella L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23. Inoltre, lo stesso Accordo del 18 gennaio 2001 costituisce l’espletamento della procedura prevista dall’art. 25 del ccnl 11/1/2001, atteso che la delega è nella legge, il Ccnl dell’11/1/01 ne è l’esercizio e l’Accordo del 18/1/01 è espletamento della procedura prevista dall’art. 25 di tale contratto collettivo.

3. Il terzo motivo di doglianza è rappresentato dal denunziato difetto di motivazione costituito dall’omessa, erronea o insufficiente motivazione di un fatto decisivo ai fini della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente la Corte d’appello non avrebbe rilevato che il motivo di nullità del contratto per mancato esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 25 del ccnl dell’11/1/2001 era stato espressamente dedotto ex art. 414 c.p.c., in primo grado, per cui sarebbe stato ingiustificato il rilievo di genericità formulato dalla stessa Corte al riguardo.

Anche tale motivo è infondato per il fatto che la "ratio decidendi" del rigetto dell’eccezione della lavoratrice riposa su una duplice ragione, espressa dalla Corte di merito con argomentazioni immuni da rilievi di carattere logico-giuridico: anzitutto, la ricorrente non aveva prospettato nel ricorso di primo grado, come era suo onere, una specifica violazione di quanto previsto dalle clausole contrattuali, indicando espressamente, con riferimento alla procedura di confronto sindacale, qual’era l’inadempimento imputabile alla società Poste Italiane s.p.a., ma si era limitata a contestare genericamente il mancato adempimento dell’onere della prova da parte della stessa società in ordine a quanto previsto in proposito dall’art. 25 del ccnl del 2001; inoltre, l’espletamento della suddetta procedura sindacale era costituito, anche alla luce dei precedenti di questa Corte, dalla stipulazione dell’Accordo del 18/1/2001 col quale le OO.SS. davano atto che erano ancora in corso i citati processi di riorganizzazione e di ristrutturazione da fronteggiare in futuro anche col ricorso ai contratti a tempo determinato, conclusi nel rispetto della disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. dell’11/1/2001. 4. Col quarto motivo di censura vengono dedotti i seguenti vizi della sentenza impugnata: eccesso di potere e carenza di motivazione;

violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del ccnl dell’11/1/2001, dell’accordo sindacale delle OO.SS di Poste Italiane s.p.a del 18/1/2001, nonchè dell’art. 1367 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di merito non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che non sarebbe stato, a suo giudizio, dedotto il motivo di nullità del contratto per mancato espletamento della procedura di consultazione sindacale, ad onta della formulazione dello stesso sin dal ricorso di primo grado e nonostante il formarsi del contraddicono su tale questione.

Anche tale motivo è infondato, posto che, come rilevato in precedenza, la Corte di merito non ha ignorato affatto che il presunto vizio in questione era stato dedotto dalla lavoratrice sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ma ha, al contrario, evidenziato che un tale motivo non poteva reputarsi validamente proposto in ragione della su genericità, tale da non consentire alla società datrice di lavoro un adeguato esercizio del suo diritto di difesa, dal momento che non era dato comprendere quale potesse essere stato lo specifico inadempimento datoriale in ordine alla menzionata procedura di confronto sindacale, comunque sopperita dal contenuto dell’Accordo del 18/1/2001. 5. Col quinto ed ultimo motivo si segnalano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, i seguenti vizi della decisione: violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23e dell’art. 25 del ccnl del 2001, oltre che dell’art. 2728 c.c., sotto il profilo della necessità per il datore di lavoro di fornire la prova delle condizioni che giustificano l’assunzione a termine, non potendo la delega in bianco conferita alle organizzazioni sindacali esonerare parte datoriale dalla relativa prova in caso di contestazione dell’esistenza delle condizioni che giustificano l’assunzione a termine, avendo la ricorrente provato, altresì, di essere stata utilizzata in sostituzione di lavoratori assenti per ferie, per cui la fattispecie non poteva essere ricondotta a quella dedotta in contratto.

La ricorrente ritiene, in definitiva, di non poter condividere la tesi che l’accertamento della effettività delle condizioni legittimanti il ricorso al contratto a termine sia stato demandato alla contrattazione collettiva.

Il motivo è infondato.

Premesso che il contratto in causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, in data anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 (pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto applicazione l’art. 11, comma 3 del citato decreto, in virtù del quale 7 contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza".

Nel regime, quindi, anteriore al citato D.Lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, le censure della ricorrente risultano infondate.

In particolare questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del ccnl 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi opposta circa la "completa genericità" della clausola collettiva fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una "delega in bianco" ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14/3/2008 n. 6988).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2.500,00 per onorario e di Euro 40,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 20-06-2011, n. 24563

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.C.L. ricorre in cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Lanciano il 17.11.2003 relativamente al procedimento penale a carico di ignoti per il delitto di lesioni colpose subite dal figlio minore D. R. nella palestra della scuola dal medesimo frequentata.

Con un primo motivo si denuncia violazione di legge ed, in particolare, del diritto al contraddittorio con riferimento all’art. 410 c.p.p., comma 3, nella parte in cui impone al GIP, investito di richiesta di archiviazione cui si sia opposta la persona offesa, di provvedere ex art. 409 c.p.p., commi, 2, 3, 4 e 5, ovvero di fissare udienza in camera di consiglio. Nel caso di specie il GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento all’esito delle nuove indagini disposte dal P.M. – su richiesta dello stesso GIP che non aveva accolto l’originaria richiesta di archiviazione – senza fissazione di una nuova udienza camerale, sebbene la F. avesse, in data 10.09.2003, proposto altra opposizione avverso la nuova richiesta di archiviazione del P.M. del 25.06.2003.

Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge ed in particolare dell’art. 410 c.p.p., commi 1 e 2, nella parte in cui impone alla persona offesa che voglia proporre opposizione all’archiviazione di chiedere la prosecuzione delle indagini di indicare a pena di inammissibilità l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova nonchè nella parte dove consente al GIP, investito di richiesta di archiviazione, di ritenerla inammissibile con restituzione tramite decreto degli atti al P.M.. Con atto scritto, il Procuratore Generale, nella persona del dott. Fausto De Santis, ha chiesto annullarsi l’impugnato provvedimento.

Il ricorso va accolto essendo fondato il primo motivo esposto. Le Sezioni Unite di questa Corte di recente (Sez. U., Sentenza n. 23909 del 27/05/2010 Cc, Rv. 247124) hanno affermato che, in tema di archiviazione, deve essere disposta una nuova udienza camerale in presenza di ulteriore opposizione della persona offesa, per la valutazione in contraddittorio della nuova richiesta di archiviazione proposta all’esito delle indagini suppletive ordinate in occasione del rigetto, su opposizione della persona offesa, di precedente richiesta e che, invece, il giudice può provvedere de plano con decreto se non vi sia nuova opposizione o se questa è inammissibile.

Poichè risulta essersi in realtà verificata la denunciata situazione deve riconoscersi la nullità dell’impugnato provvedimento.

Orbene, l’archiviazione, nel caso di specie è stata disposta pur in presenza di tale reiterata opposizione, apparendo non congrua la motivazione del GIP circa la ritenuta inammissibilità della stessa.

Ciò posto si ricorda che l’art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema equilibrato in forza del quale, attraverso il meccanismo dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, si vuole rendere effettivo il principio di obbligatorietà dell’azione penale in caso di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, ma, nel contempo, si vuole anche evitare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi in tali ipotesi al giudice lo strumento per disporre de plano l’archiviazione (cfr. Corte Cost., 11 aprile 1997 n. 95).

Per l’effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione. Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, è stata ritenuto (v. Cass., Sez. UU., 14 febbraio 1996, Testa) che in ordine all’apprezzamento sull’ammissibilità dell’opposizione occorra tenere conto della pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) sempre che non travalichino in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice; ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.

Il rito camerale, con il contraddittorio delle parti, è necessario, pertanto, in due ipotesi: a garanzia dell’accusato, quando il giudice ritenga infondata la richiesta di archiviazione;a garanzia della persona offesa, quando la sua opposizione contenga una specifica richiesta investigativa (v. in senso conforme, Sez. 14 dicembre 1998, Massone).

Per questa ragione è da ritenere che, ai fini della delibazione di ammissibilità dell’opposizione, il giudice possa valutare solo la specificità della richiesta, quanto all’indicazione del tema e della fonte di prova, non anche la rilevanza delle indagini richieste.

Sicchè la formulazione di una specifica richiesta di indagini suppletive rende di per se ammissibile l’opposizione della persona offesa; e impone al giudice di procedere in contraddittorio. Nel caso in esame l’opposizione conteneva la richiesta di procedere all’accertamento che altri utenti (allievi di scuole di ballo) usufruivano della palestra della scuola ove il minore ha subito le lesioni e che avessero potuto lasciare residui di sporcizia collegabili alla caduta del figlio della querelante.

Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP in esame merita censura avendo il giudice dichiarato inammissibile l’opposizione proprio sul presupposto della ritenuta e motivata irrilevanza degli adempimenti istruttori richiesti volti ad accertare una ricostruzione dei fatti diversa da quella già emergente dagli atti legittimamente acquisiti.
P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-11-2011, n. 24733 Accettazione dell’eredità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1993, G. d.C.L.S.F. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, La Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo, chiedendo: (a) dichiararsi la convenuta Fondazione decaduta, per non avere eseguito l’inventario nei termini di legge, dal diritto di succedere, quale erede testamentaria, a P.M. S., deceduta il (OMISSIS), e, quindi, dichiarare aperta la successione legittima della de cuius e dichiarare la devoluzione dell’eredità in favore dell’attore, unico erede legittimo, il quale aveva manifestato la volontà di accettare l’eredità; (b) dichiarare che il patrimonio relitto della de cuius era costituito da una serie di appartamenti e botteghe; (c) condannare la Fondazione a rilasciare detti beni in favore dell’attore; (d) condannare la Fondazione a rendere il conto del godimento di tali beni ed a corrispondere i frutti percetti e percipiendi di tali beni dalla data di apertura della successione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale di Messina, con sentenza in data 13 marzo 2001, dichiarò inammissibile la domanda volta all’accertamento dell’inefficacia dell’accettazione ereditaria operata dalla Fondazione; rigettò le ulteriori domande dell’attore; dichiarò la validità dell’acquisto da parte della Fondazione – per la disposizione contenuta nel codicillo in data 13 agosto 1972 e, in subordine, a titolo di usucapione abbreviata o almeno ordinaria – dei beni immobili della de cuius; rigettò le domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dalla Fondazione.

2. – L’attore propose gravame, che fu respinto dalla Corte d’appello di Messina con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 4 dicembre 2003. 2.1. – La Corte territoriale riconobbe in capo all’appellante la legittimazione attiva all’azione di petizione dell’eredità di P.M.S., ritenendo, per un verso, accettazione espressa dell’eredità medesima l’assunzione del titolo di erede operata dal G. nelle procure generali alle liti rilasciate in data 10 ottobre 1980 e 15 ottobre 1980; per l’altro, affermando la legittimazione dell’appellante a far valere la eventuale decadenza della Fondazione dal beneficio di inventario e dunque dal diritto di accettazione dell’eredità, sulla base della negazione della tesi secondo la quale i soli legatari ed i creditori del defunto, e non anche i coeredi, sarebbero legittimati a far valere detta decadenza.

Sul punto della natura della attribuzione testamentaria in favore della Fondazione, la Corte ritenne la questione non preclusa dal giudicato richiamato dall’appellante, di cui al giudizio definito con sentenza della Cassazione 11 luglio 1980, promosso da P.M. E. e proseguito dal figlio ed erede G. nei confronti dell’Istituto Opere di Religione al fine di conseguire l’eredità di L.R., zia della P., in cui era stata chiesta la declaratoria di inefficacia della disposizione testamentaria con la quale la de cuius aveva nominato erede l’istituenda fondazione "Giovanna e Rosa Loffredo, in memoria del fratello V. marchese di (OMISSIS)" ed esecutore testamentario lo IOR, e la devoluzione dell’eredità alla P. quale erede legittima. In tale giudizio, era intervenuta la Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo, assumendo di essere, per successione di P.M. S., anch’essa nipote della de cuius, erede legittima in pari grado di P.M.E. nella successione di L. R., chiedendo la devoluzione dei beni ereditari anche in suo favore.

Ebbene, la Corte di merito escluse che il giudicato di cui alla sentenza di questa Corte che aveva posto fine al giudizio ricordato precludesse la cognizione e la decisione della questione relativa alla natura – istituzione di erede o legato – dell’attribuzione testamentaria disposta in favore della Fondazione Bonino-Pulejo. Ciò in quanto, per un verso, posto che la cosa giudicata riguarda l’oggetto del processo, individuato attraverso i soggetti, il petitum e la causa petendi, nella specie il precedente giudizio, rispetto a quello in cui era stato invocato il giudicato, presentava differenti petitum, causa petendi e in parte anche soggetti; per l’altro, il punto della decisione della Corte d’appello di Roma relativo alla natura dell’attribuzione testamentaria di P.M.S. in favore della Fondazione, risolto nel senso che questa fosse stata chiamata all’eredità anche di L.R. quale erede di P.M.S., era stato impugnato per cassazione dal G. ed, essendo stato il relativo motivo di ricorso dichiarato da questa Corte assorbito ed in concreto non esaminato, la questione era rimasta impregiudicata.

La Corte d’appello di Messina – esclusa, dunque, l’invocabilità del giudicato da parte del G. – ritenne, invece, legataria, e non erede, la Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo, per avere avuto l’attribuzione di cui si tratta ad oggetto singoli beni immobili, mentre nel testamento era stato istituito erede universale il marito della P.: nomina confermata nel codicillo del 13 agosto 1972, che conteneva lasciti a favore di vari legatari, il cui soddisfacimento era posto a carico del B. in quanto erede universale.

Al riconoscimento del titolo particolare dell’attribuzione testamentaria a favore della Fondazione, con relativo acquisto di diritto, senza necessità di accettazione da parte della stessa, dei beni immobili alla stessa attributi, conseguiva l’infondatezza della domanda dell’appellante volta alla dichiarazione della decadenza della Fondazione, per tardiva redazione dell’inventario, dalla qualità di erede di P.M.S. ed al conseguimento da parte del G. quale erede legittimo dei beni in questione.

3. – Con sentenza 5 maggio 2010, n. 10848, la sezione Seconda civile di questa Corte ha accolto il ricorso principale del G. e rigettato quello incidentale condizionato della Fondazione, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo.

La Corte ha dichiarato fondato l’unico motivo di ricorso proposto dal G., con cui erano state dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La Corte ha rilevato che l’accertamento concernente l’attribuzione alla Fondazione della qualità di erede di P.M.S., coperto da giudicato per effetto delle sentenze della Corte di cassazione n. 4442 del 1980 e n. 9057 del 1987, "costituisce un punto fondamentale comune ai tre giudizi, rappresentando, come esattamente rilevato dal ricorrente, la logica premessa del suo concorso nella successione di P.M. S. nel presente giudizio, e nelle successioni di entrambe le defunte L.R. e L.G. nei giudizi già conclusi".

In particolare, esaminando l’eccezione, sollevata dalla difesa della controricorrente in sede di discussione, relativa al difetto di interesse del G. a ricorrere per intervenuta usucapione, la Corte ha ritenuto che "la censura non può trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto la circostanza non è mai stata fatta valere nelle fasi precedenti, nè nel ricorso. Senza considerare che essa appare implicitamente esclusa dalle precedenti sentenze cui si è fatto dianzi riferimento". 4. – Per la revocazione della sentenza di questa Corte la Fondazione ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 novembre 2010, sulla base di due motivi.

Il G. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (errore di fatto, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. e art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, riguardante la mancata proposizione, nei precedenti gradi di giudizio, della questione dell’usucapione abbreviata o ordinaria dei beni immobili della de cuius) ci si duole che la Corte di cassazione abbia giudicato la questione dell’usucapione "circostanza mai fatta valere nelle fasi precedenti" del giudizio, senza considerare che la domanda volta a far valere l’acquisto dei beni ereditari a titolo originario fu proposta in primo grado dalla Fondazione ed accolta dal Tribunale di Messina. Tale capo di sentenza – prosegue la ricorrente Fondazione – fu dal G. impugnato, insieme con quello concernente il giudicato esterno, dinanzi alla Corte d’appello, la quale, respingendo il gravame, ha dichiarato "l’infondatezza in radice (con assorbimento delle questioni di cui agli ulteriori motivi di appello) della domanda del G. volta alla dichiarazione della decadenza (per tardiva redazione dell’inventario) della Fondazione nella qualità di erede di P.M.S. ed al conseguimento da parte del G. quale erede legittimo dei beni immobili in questione", e reputato assorbite le ulteriori censure rivolte alla sentenza del Tribunale, e, dunque, anche quella concernente l’acquisto dei beni ereditari a titolo di usucapione. E poichè il G. ha proposto, nel ricorso per cassazione, un unico motivo, riguardante l’efficacia del giudicato esterno, sarebbe del tutto erroneo affermare che l’acquisto dei beni ereditari a titolo di usucapione sia, appunto, "circostanza mai fatta valere nelle fasi precedenti".

Si sostiene che, sollevata, nell’udienza di discussione, eccezione di carenza di interesse al ricorso del G. per intervenuta usucapione – questione rilevabile d’ufficio -, la Corte di cassazione avrebbe dovuto esaminare, insieme con gli atti del giudizio di cassazione, anche gli atti depositati nel fascicolo d’ufficio, e così rilevare che la domanda di accertamento dell’usucapione era stata proposta in primo grado, accolta dal Tribunale, e reputata assorbita dalla Corte d’appello.

1.1. – Il motivo non coglie nel segno.

Esso muove dal presupposto che la sentenza impugnata abbia giudicato "la questione dell’usucapione circostanza mai fatta valere nei gradi precedenti": una decisione – si sostiene da parte della ricorrente – che deriverebbe da un’erronea percezione intorno al fatto del valersi dell’usucapione da parte della Fondazione, non controverso perchè risultante dalle sentenze di primo e di secondo grado, segnalato dalle parti nel ricorso e nel controricorso e riproposto, nella forma di eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del G., nell’udienza di discussione.

In realtà la Corte di cassazione si è limitata a rilevare – correttamente – che un problema di difetto di interesse, in sè, non era mai stato sollevato nè nei precedenti gradi di merito nè nel controricorso e ricorso incidentale condizionato della Fondazione.

Non si tratta in questa sede di verificare se la questione del difetto di interesse ad agire fosse deducibile per la prima volta in cassazione: problema che, involgendo un aspetto relativo alla interpretazione ed alla applicazione di una regola processuale, non rileverebbe comunque come errore di fatto idoneo ad integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis cod. proc. civ..

Invero, proponendo per la prima volta, in sede di discussione, una questione di difetto di interesse ad agire o a ricorrere, ricollegandolo ad un tema – quello dell’usucapione abbreviata o almeno ordinaria certamente già oggetto della materia del contendere e di un accertamento, non irretrattabile, da parte del giudice di primo grado (come da conto, puntualmente, la sentenza impugnata, a pag. 3, dedicata allo svolgimento del processo), la Fondazione intese sollevare un profilo pregiudiziale di preclusione alla decidibilità nel merito del ricorso, sul rilievo che l’accertamento dell’intervenuto acquisto a titolo originario da parte della Fondazione dei beni de quibus era destinato a paralizzare ogni dibattito in sede di cassazione sulla vicenda successoria a titolo derivativo.

In realtà, detta preclusione – come esattamente evidenziato dalla sentenza di questa Corte – "appare implicitamente esclusa dalle precedenti sentenze".

Infatti, una volta riconosciuto (a conferma della decisione di primo grado) il titolo particolare della attribuzione a favore della Fondazione, la Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 504 del 4 dicembre 2003, non affrontò in chiave decisoria anche la contestazione, mossa dall’appellante G. con il quinto motivo di gravame, del riconoscimento dell’acquisto, da parte della Fondazione, della proprietà dei beni ereditari di P.M. S. a titolo originario, per usucapione abbreviata e comunque ordinaria, ma dichiarò la questione espressamente assorbita.

Ne consegue che l’acquisto a titolo originario da parte della Fondazione – destinato a tornare oggetto di dibattito nel giudizio di rinvio – non costituiva, nel giudizio deciso con la sentenza fatta oggetto di richiesta di revocazione, un fatto incontestato idoneo a precludere l’esame del motivo di ricorso, esclusivamente vertente, per effetto dello sviluppo processuale avutosi con la decisione d’appello, sulla qualità di erede o di legataria della Fondazione.

2. – Con il secondo mezzo si deduce errore di fatto, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. e art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, riguardante documenti non depositati dalle parti e posti a fondamento della decisione. La sentenza impugnata – accogliendo il motivo unico, volto a far valere il giudicato esterno – avrebbe posto a fondamento della decisione documenti (sentenza della Corte d’appello di Messina 10 dicembre 1985, n. 310, e sentenza della Corte di cassazione 4 dicembre 1987, n. 9057) mai depositati in giudizio dal G., nè in altro modo acquisiti al processo. Nei giudizi di merito – sostiene la ricorrente – la difesa del G. reputava che il giudicato esterno fosse costituito soltanto dalle sentenze della Corte d’appello di Roma 26 luglio 1978, n. 3298, e della Corte di cassazione 5 marzo 1980, n. 4442, relative alla successione di L.R., e soltanto tali sentenze depositò.

Nel giudizio di cassazione, invece, il motivo di ricorso muoveva altresì dalla sentenza della Corte d’appello di Messina 10 dicembre 1985, n. 310, e dalla sentenza della Corte di Cassazione 4 dicembre 1987, n. 9057, che tuttavia non furono depositate nei gradi precedenti e neppure nel giudizio di cassazione, sicchè la Corte non avrebbe potuto tenerne conto ai fini della decisione. La sentenza impugnata – ponendo a fondamento della decisione tali sentenze – avrebbe implicitamente reputato che esse fossero acquisite al processo, cadendo in tal modo in un errore di fatto che ne determina la revocazione.

2.1. – Anche tale censura è infondata.

Va premesso che la Corte di cassazione, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, ha fatto leva, per valutare l’esistenza di un giudicato esterno, esclusivamente sulle precedenti sentenze della Corte di cassazione, senza considerare, direttamente, la sentenza della Corte d’appello di Messina 10 dicembre 1985, n. 310. Ciò risulta, per tabulas, dal testo della motivazione della sentenza impugnata per revocazione, ove si legge: "Nella specie, in cui i giudizi da prendere in esame ai fini della decisione sulla eccezione di giudicato sollevata dal G. sono ben tre, e cioè quello presente e quelli definiti con le due richiamate sentenze di questa Corte n. 4442 del 1980 e n. 9057 del 1987, le parti tra le quali essi sono stati instaurati sono le stesse (il G. e la Fondazione), come identico è il rapporto giuridico oggetto dei giudizi (la successione di P.M.S.), e l’accertamento concernente l’attribuzione alla Fondazione della qualità di erede di P.M.S., coperto da giudicato per effetto delle due menzionate sentenze di questa Corte, costituisce un punto fondamentale comune ai tre giudizi, rappresentando, come esattamente rilevato dal ricorrente, la logica premessa del suo concorso nella successione di P.M.S. nel presente giudizio, e nelle successioni di entrambe le defunte L.R. e L. G. nei giudizi già conclusi".

Tanto premesso, si tratta a questo punto di stabilire se costituisca errore di fatto revocatorio l’avere la Corte di Cassazione tenuto conto, ai fini di delineare la portata del giudicato esterno, di una propria sentenza (nella specie, la n. 9057 del 1987), menzionata dal ricorrente ma dal medesimo non depositata in giudizio.

Al quesito deve darsi risposta negativa, perchè nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante la ricerca del Collegio giudicante (Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2007, n. 1564; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2007, n. 14014; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2011, n. 8614).

3. – Il ricorso è pertanto inammissibile, per infondatezza dei motivi veicolati a sostegno della richiesta di revocazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.