T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4070 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, difensore del controinteressato in un contenzioso con la Prefettura di Napoli, conclusosi con un accordo transattivo stipulato successivamente alla revoca del mandato a lui conferito, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’amministrazione ha respinto la sua istanza di accesso alla documentazione relativa alla transazione.

Avverso il provvedimento impugnato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, che è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 12 luglio 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Con la richiesta di accesso da cui trae origine il presente ricorso, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di poter visionare e trarre copia di "tutta la documentazione attestante la transazione, tra il sig. G.F. e la Prefettura di Napoli, ossia tutte le note formulate dal F. e le relative risposte della Prefettura".

L’interesse all’ostensione, premesso il mancato pagamento da parte del controinteressato dell’opera professionale prestata fino al momento della revoca del mandato, risulta così enucleato "le modalità secondo le quali è stata definita la transazione rappresentano un elemento rilevante al fine del calcolo degli onorari del sottoscritto, il quale ha diritto ad un compenso da parte del proprio cliente differenziato in base al maggiore o minore vantaggio che il proprio assistito potrà trarre dagli accordi intervenuti (quantità di denaro erogato, tempistica del pagamento ecc..)".

Il diniego della Prefettura, a sua volta, si basa sulla duplice motivazione della mancata ricorrenza in capo al ricorrente di un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante all’ostensione, in considerazione del fatto che "..tale non è.. la sola eventuale e paventata necessità di utilizzare tale documentazione in relazione al calcolo degli onorari dovuti, elemento attinente ad un rapporto privatistico cui l’amministrazione è del tutto estranea" e della inammissibilità del rito di cui all’art. 21 bis della legge 1034/1971 in materia di diritti soggettivi.

Nel testo dell’impugnativa, il ricorrente ha evidenziato l’accessibilità degli atti privatistici della p.a. e l’estraneità dei documenti richiesti a quelli sottratti all’accesso, sostenendo la sussistenza del suo interesse all’ostensione con la necessità di difendere i propri interessi giuridici.

Sotto tale ultimo profilo ha precisato come la conoscenza dei termini dell’accordo gli consentirebbe di conoscere se l’amministrazione sia ancora debitrice del controinteressato, così da poter aggredire il credito del suo debitore per soddisfare il suo diritto, nonché per far valere nelle opportune sedi giurisdizionali la solidarietà tra le parti dell’accordo transattivo, come previsto dall’art. 68 del Rdl 1578/1933.

Deve, tuttavia, rilevarsi come tali ultime argomentazioni siano state spese nel solo ricorso, mentre non risultano menzionate nella richiesta di accesso, ragion per cui, legittimamente, l’amministrazione ha valutato l’istanza solo con riferimento alla prospettata necessità di effettuare un calcolo relativo al compenso degli onorari dovuti.

L’amministrazione, infatti, è vincolata alla prospettazione che l’interessato dà, nell’istanza di accesso, dell’interesse giuridicamente rilevante del quale chiede tutela, essendo il contenuto dell’obbligo di ostensione necessariamente parametrato alla qualificazione che l’istante fornisce della sua posizione legittimante (sulla rilevanza della prospettazione per definire il contenuto dell’obbligo dell’amministazione cfr. le varie pronunce giurisprudenziali in materia di reiterabilità dell’istanza di accesso, tra cui, da ultimo, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 21 marzo 2011, n. 248).

Nel caso in esame, di conseguenza, il diniego emesso risulta perfettamente congruente con la finalità dichiarata dall’interessato nell’istanza di accesso, letteralmente riferita al (solo) calcolo degli onorari, giustificata, peraltro, alla luce, di una, non meglio qualificata, necessità di valutare il maggiore o minor vantaggio dell’accordo.

Deve dunque rilevarsi l’inammissibilità del terzo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha introdotto una nuova e diversa prospettazione dell’interesse all’ostensione, del tutto assente nell’originaria istanza.

Del resto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’accesso costituisce oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva, così che il giudizio ha ad oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto al’ostensione, piuttosto che la verifica della sussistenza di vizi di legittimità dell’atto amministrativo (su cui cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117, T.A.R. Lazio, sez. I ter, 15 marzo, 2011, n. 2327), deve pure rilevarsi come, in considerazione dell’intervenuta revoca del mandato, non era configurabile alcun poteredovere del ricorrente di valutare la convenienza dell’accordo transattivo stipulato da un soggetto che non poteva più essere considerato suo assistito.

Né a diversa conclusione possono condurre la rappresentata ostensibilità degli atti di natura privatistica dell’amministrazione e l’estraneità dei documenti richiesti a quelli coperti da segreto, illustrate con i primi due motivi di ricorso, dovendo comunque rilevarsi, a monte, l’assenza, nella posizione prospettata, di "un interesse attinente all’azione amministrativa in relazione alla quale l’istanza di accesso è presentata" la cui ricorrenza consente, pur nell’ampiezza della nozione di "situazione giuridicamente rilevante", di ravvisare il necessario "carattere diretto, attuale e concreto cui la norma fa riferimento" per individuare i titolari del diritto di accesso (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 marzo 2011, n. 2083).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-08-2011, n. 30557 Cognizione del giudice d’appello reformatio in peius

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 17/11/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 06/07/09 – appellata da D.M.G., N.S. e N.C. imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 come contestati in atti e condannati alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda ciascuno; pena sospesa – subordinava il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).

In particolare i ricorrenti esponevano:

1. che l’estratto contumaciale della sentenza di 1 grado era stato notificato presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4; anzichè presso il domicilio degli imputati, sito in (OMISSIS), con conseguente nullità della sentenza di 1 grado;

2. che la subordinazione alla sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo era illegittima;

3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati e quanto alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.

In via preliminare va respinta l’eccezione processuale attinente alla asserita nullità della sentenza di 1 grado per difetto della notifica nei confronti degli imputati. Invero l’eventuale nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di 1 grado – nei termini prospettati dalla difesa dei ricorrenti – non determina alcuna nullità della sentenza di 1 grado.

Gli attuali ricorrenti, tramite il loro difensore di fiducia (che si presume abbia informato, come prescritto dal relativo codice deontologico, i propri assistiti della proponenda impugnazione) hanno proposto tempestivo Appello, esercitando così ciascuno di loro nella sua interezza il diritto di difesa.

Quanto al merito del ricorso si rileva che la Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che D.M.G., N. S. e N.C. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano realizzato un manufatto costituito da tre elevazioni fuori terra, di cui quella al primo piano (mq 180) ed al secondo piano (mq 160) erano abusive, il tutto anche in violazione delle prescrizioni attinenti alla disciplina antisismica ed alle opere in conglomerato di cemento armato, come contestato in atti.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95, come contestati in atti.

Per contro le censure dedotte – quanto alla responsabilità penale degli imputati – nel ricorso sono generiche, perchè prevalentemente ripetitive di quanto già dedotto in Appello.

Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Ancora i reati in esame non sono prescritti, poichè il relativo termine massimo – anni cinque in riferimento a fatti commessi sino al 21/09/06; data del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale;

epoca in cui i lavori edili abusivi erano ancora in corso – non è ancora decorso.

Va accolta, invece, la censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.

Trattasi di statuizione illegittima perchè applicata dalla C.A. di ufficio (in assenza di specifica impugnazione del PM) in palese violazione del principio del divieto della "reformatio in pejus" di cui all’art. 597 c.p.p., comma 3.

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 17/11/010, limitatamente alla predetta statuizione relativa alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena; statuizione che va eliminata.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo; subordinazione che elimina.

Rigetto. nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 03-10-2011, n. 5426 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La sentenza impugnata ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall’odierno appellante, sostanzialmente finalizzato alla declaratoria del suo diritto all’assunzione nella qualifica di "veterinario collaboratore. Tale domanda era stata proposta anche mediante impugnazione del silenziorifiuto tenuto dall’Amministrazione sull’istanza presentata dall’interessato per ottenere l’immissione in ruolo per effetto dello scorrimento della graduatoria generale di mérito del concorso a due posti di veterinario indetto con deliberazione n. 1936/1990; in quella graduatoria egli risultava classificato all’ottavo posto.

Con la sentenza stessa, in realtà, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria non si è limitato a ritenere l’insussistenza del lamentato silenziorifiuto avendo in ogni caso l’Amministrazione prestato riscontro all’atto di diffida dell’interessato, ma ha anche ritenuto l’infondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente allo scorrimento della graduatoria anzidetta, in quanto quest’ultimo adempimento è solo una facoltà e non un obbligo per l’Amministrazione; inoltre, ha sottolineato il Giudice di primo grado, la mancata esecuzione, da parte della stessa, della deliberazione n. 79/1993 (con la quale era stata in un primo tempo disposta l’assunzione dell’istante a séguito di utilizzo della predetta graduatoria) ben si giustifica alla luce del radicale mutamento del sistema decentrato dei Presidi Multizonali di Prevenzione introdotto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 502/1992, tale da indurre le Pubbliche Amministrazioni a rivedere le procedure di assunzione in atto.

Con l’atto di appello all’esame il ricorrente, precisato che già nel corso del giudizio di primo grado può dirsi cessata la materia del contendere quanto alla sua pretesa alla assunzione (essendo questa alfine avvenuta, per effetto della sopraggiunta deliberazione n. 852 in data 4 ottobre 1995, con decorrenza 16 dicembre 1995), manifesta la permanenza del suo interesse a ricorrere quanto alla decorrenza. Invero pretende che l’assunzione debba retrodatarsi, quanto meno agli effetti giuridici, alla data di adozione dell’indicata deliberazione n. 79 del 2 febbraio 1993, rimasta ineseguita dall’Amministrazione per oltre tre anni per effetto di una vicenda nella quale dapprima quella delibera era stata revocata n. 2555/1993, e poi era stata richiamata in vigore con la successiva deliberazione n. 3330/1993, ma l’efficacia di quest’ultima si è però integrata solo con l’atto n. 54/1995, che ne ha disposto la pubblicazione a sanatoria.

Ritiene l’interessato dunque superata ogni questione relativa alla posizione dell’idoneo in una graduatoria di concorso pubblico ed alla natura del potere esercitato dall’Amministrazione con l’utilizzo di cui qui si discute, sottolineando comunque, "per diligenza difensiva", l’inidoneità dell’art. 7 del D. Lgs. n. 502/1992 a precludere l’assunzione di cui trattasi.

Non si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’8 luglio 2011.

L’appello è infondato.

La Sezione osserva invero che la motivazione della sentenza impugnata (secondo cui "non si può parlare di un diritto allo scorrimento della graduatoria per il semplice motivo che non si è al cospetto di un procedimento dovuto ed irreversibile") può utilmente sostenere, a differenza di quanto ritenuto dall’appellante che ritiene il relativo punto di diritto non più rilevante e dunque non meritevole di specifiche contestazioni, anche la reiezione della residua pretesa qui fatta valere dall’appellante medesimo (alla retrodatazione dell’assunzione nelle more del ricorso di primo grado intervenuta), giacché, se è vero che nessuna norma riconosce direttamente agli idonei dei concorsi il diritto di venir immessi in ruolo per il conferimento dei posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori ovvero medio tempore resisi disponibili in pianta organica (Cons. St., IV, 18 giugno 2009, n. 3998) e che dunque il c.d. scorrimento della graduatoria rappresenta una facoltà eccezionale (e non un obbligo) dell’Amministrazione presupponendo lo scorrimento medesimo la valutazione discrezionale dell’interesse concreto e riconosciuto dell’Amministrazione a procedere alla copertura del posto vacante in organico (Consiglio di Stato, sez V, 1° marzo 2005, n. 794; Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5611), gli stessi caratteri assume la relativa azione amministrativa quanto alla individuazione e specificazione della data di copertura del posto vacante attraverso l’utilizzo della graduatoria concorsuale, che resta affidata alla sua discrezionalità, pur sempre sottoposta a sindacato giurisdizionale sotto gli ordinarii profili di legittimità.

Ciò posto, nel caso di specie la citata deliberazione n. 79/1993 condizionava l’instaurazione del rapporto alla déroga (al divieto di assunzioni) da parte della Regione Calabria e solo con la delibera n. 852/1995 (intervenuta dopo un’alterna vicenda di révoca e di reviviscenza della stessa deliberazione n. 79, nonché di tardiva integrazione dell’efficacia della deliberazione n. 3330/93, che detta reviviscenza ha comportato) la data di assunzione in ruolo dell’interessato veniva fissata in quella, logicamente successiva, della "data di effettiva presa di servizio" (poi avvenuta il 16 dicembre 1995).

Alla luce di quanto sin qui esposto, la pretesa del ricorrente alla retrodatazione della nomina alla data di adozione della ridetta delibera n. 79/1993 risulta inaccoglibile, non avendo egli impugnato la citata, successiva, deliberazione n. 852/1995, che, col disporne l’assunzione in ruolo con effetto costitutivo ai fini giuridici ed economici, ne ha altresì disposto, come s’è visto, la decorrenza.

Trattasi di atto, che, attenendo alla collocazione autoritativa del soggetto nell’àmbito dell’organizzazione amministrativa ed individuando la posizione giuridica del destinatario nell’àmbito dell’ente pubblico, ha natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica della nomina (di cui qui si pretende una diversa fissazione) e deve essere impugnato nel términe decadenziale previsto dalla legge (cfr. Cons. St., VI, 28 giugno 2007, n. 3790); il che nella fattispecie non è avvenuto, con conseguente impossibilità, pur nell’àmbito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di rimetterne in discussione gli effetti con una richiesta di retrodatazione, come se questi fossero una conseguenza di un "fatto illecito" dell’Amministrazione ovvero di un suo (dell’Amministrazione) comportamento illegittimamente omissivo e non invece della fissazione del momento di nascita del rapporto di pubblico impiego ad opera della predetta deliberazione n. 852/1995, che, se ed in quanto illegittima, avrebbe dovuto però essere contestata nei termini.

In ogni caso, va sottolineato, nel mérito, che, in materia di pubblico impiego, la decorrenza retrodatata della nomina è ammessa, secondo principii giurisprudenziali ormai consolidati, ai fini giuridici, solo allorché tale determinazione sia dipesa da estensione del giudicato formatosi nei confronti di terzi a séguito di provvedimenti adottati spontaneamente dall’Amministrazione, ovvero dall’esecuzione degli obblighi facenti capo all’Amministrazione in virtù di una decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento dell’Amministrazione stessa, che abbia illegittimamente negato l’assunzione in servizio; mentre, quanto agli effetti economici, al riconoscimento della loro retroattività osta l’altrettanto consolidato principio di corrispettività delle prestazioni delle parti del rapporto di pubblico impiego (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2000, n. 3672; vedasi pure Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 1998, n. 349 e, da ultimo, Cons. St., IV, 31 luglio 2007, n. 4263).

Essendo nella fattispecie da escludersi che si versi in una delle dette ipotesi, che sole consentono la determinazione di una decorrenza retroattiva del rapporto a fini giuridici, la pretesa dell’odierno appellante non può essere accolta.

2. – Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.

Nulla è da statuirsi circa spese del presente grado di giudizio, non essendosi in esso costituite le parti appellate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 26-10-2011, n. 5726 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con atto ritualmente notificato e depositato, il signor G. C. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n.4490/2011, che aveva respinto il suo ricorso inteso all’annullamento del giudizio di non idoneità psicofisico attitudinale che la commissione per il reclutamento di n. 814 Vigili del Fuoco ha reso nei suoi confronti per la seguente motivazione: "tratti di personalità compulsiva in grado di interferire con l’attività istituzionale di vigile del fuoco, accertati attraverso somministrazione del test TALEIA400 ( DM 11/3/2008, n. 78, art. 2, c. 1, lett. a)".

2. – Il primo giudice aveva ritenuto infondate le censure prospettate sotto vari profili dalla parte ricorrente in ordine alla asserita illegittimità degli atti impugnati, rilevando in particolare che, tenuto conto della specificità dei compiti che caratterizzano il ruolo del Vigile del Fuoco, non si colgono, nella determinazione amministrativa, elementi di contraddittorietà né di travisamento dei fatti. Non appare rilevante lo svolgimento pregresso di attività come vigile discontinuo, alla luce dei diversi, più impegnativi compiti che il vigile di ruolo sarà chiamato ad assolvere. Quanto alle visite mediche cui il ricorrente si è spontaneamente sottoposto, si osserva che il giudizio attitudinale non è, per sua natura, replicabile.

3. – L’appellante contesta tali statuizioni, sostenendo che il T.A.R. non ha preso in considerazione la evidente carenza di motivazione del giudizio operato dalla Commissione di concorso, i circostanziati elementi di prova forniti dal ricorrente che smentiscono puntualmente la valutazione operata dalla Commissione e la documentazione presentata dall’Amministrazione. Il giudice non si è avvalso dei poteri riconosciuti dall’art. 63 c.p.a. per adottare gli incombenti istruttori richiesti dal difesa, nella forma di una consulenza tecnica adeguata a dirimere il contrasto tra opposte valutazioni tecniche. Il giudice di primo grado inoltre non ha preso in considerazione il positivo espletamento di attività di servizio di vigile del fuoco svolta dall’appellante come militare di leva nel 1998/1999 e quale vigile volontario discontinuo fino al 2010, nonostante che, secondo la più avvertita giurisprudenza amministrativa, il positivo svolgimento dell’attività di servizio costituisca un elemento oggettivo di valutazione di maggior valore rispetto ai giudizi soggettivi operati, nell’ambito di una singola prova di concorso, per la valutazione della idoneità psichica dei candidati.

4. – La causa è passata in decisione all’udienza del 16 settembre 2011. Il collegio, dato il preavviso alle parti, ha ritenuto vi fossero le condizioni per decidere nel merito la causa.

5. – Il Collegio giudica infondato l’appello per le motivazioni seguenti.

5.1. – In primo luogo l’appello si basa sulla mancata considerazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze opposte a quelle operate dalla commissione di concorso degli esami a cui si è volontariamente sottoposto l’appellante presso qualificati centri ospedalieri e lamenta che il giudice non abbia dato corso ad una consulenza tecnica adeguata a dirimere il contrasto in sede tecnica.

Al riguardo si osserva che, anche di recente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire, proprio con riferimento ai vigili del fuoco, che "gli accertamenti psicofisici e attitudinali avvengono all’interno della procedura concorsuale….e non possono formare oggetto di riedizione in un momento successivo".

5.2. – Inoltre sul piano più generale, è principio giurisprudenziale costante che le valutazioni tecnico discrezionali delle commissioni di concorso non possono essere disattese se non in presenza di vizi logici, elementi di contraddittorietà o travisamento dei fatti, che non si riscontrano nel caso in esame. L’esame risulta condotto in base ad una ben definita metodologia tecnica per tutti i candidati in posizione di parità. Pertanto non si ravvisano i presupposti per dar seguito alle richieste istruttorie riproposte in sede di appello dalla difesa dell’appellante, ritenendo sufficiente e appropriata la istruttoria svolta sulla base dell’ordinanza del T.A.R. n.537/2011.

5.3. – Per quanto concerne il positivo espletamento del servizio in qualità di vigile del fuoco di leva e in qualità di vigile volontario, il collegio non ritiene che lo svolgimento di tali attività possa ingenerare affidamento quanto al superamento delle prove di concorso previste per tutti i candidati all’assunzione permanente nel corpo dei vigili del fuoco.

L’assunzione richiede gli specifici requisiti previsti dal D.M. 11 marzo 2008, n. 78, diversi da quelli previsti per il personale volontario dall’art. 3 del D.M. 6 febbraio 2004 n.76 (in questo senso anche le sentenze dello stesso T.A.R. Lazio n.5084/2009 e n. 2016/2010).

6. Pertanto l’appello è respinto. Si ravvisano giusti motivi che consentono di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.