Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-11-2011, n. 6032 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Campania ha accolto il ricorso n. 1127 del 2010, proposto dalla s.r.l. S. I. C. avverso il decreto con il quale la Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ha annullato, in data 12 aprile 2010, l’autorizzazione paesaggistica n. 158 del 19 marzo 2009, rilasciata dal comune di Cava dei Tirreni per la costruzione di un opificio industriale in una zona soggetta a vincolo paesaggistico.

La sentenza impugnata ha rilevato che il provvedimento oggetto del ricorso era stato emesso oltre il termine previsto dall’art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004, e cioè oltre il complessivo termine di novanta giorni, di cui il primo di sessanta, entro il quale è stata formulata una richiesta istruttoria, e il secondo di trenta, decorrente dalla acquisizione di tutta la documentazione

Il Ministero appellante ha dedotto che:

– l’autorizzazione paesaggistica è stata ricevuta dalla Sovrintendenza in data 8 aprile 2009;

– il successivo 3 giugno è stata richiesta al Comune una integrazione mediante l’inoltro delle sezioni quotate dell’intera area;

– tale documentazione, trasmessa con nota del 30 settembre 2009, è stata ricevuta l’8 ottobre 2009;

– in data 4 dicembre 2009 è stato chiesto l’inoltro di fotomontaggi per valutare realisticamente l’impatto dell’edificio nel contesto ambientale;

– tale ulteriore documentazione, inviata dal Comune con nota del 15 febbraio 2010, è stata ricevuta dalla Sovrintendenza il 22 febbraio 2010.

Solo da quest’ultima data, nella quale sarebbe pervenuta la documentazione completa, dovrebbe, pertanto, essere computato il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 159 d.lgs. cit. per l’esercizio del potere di annullamento, con la conseguenza che il decreto impugnato, emesso il 12 aprile 2010, non può ritenersi tardivo.

II) Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato.

Costituisce infatti principio consolidato e condiviso dal Collegio che il termine previsto dal citato art. 159, pur essendo perentorio e decorrente dalla ricezione da parte della Sovrintendenza dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa sulla cui base l’autorizzazione è stata adottata, non decorre quando la Soprintendenza ritenga necessario richiedere atti mancanti. Solo dal momento in cui la Soprintendenza riceva la documentazione completa può quindi computarsi la decorrenza del termine (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 10.1.2011, n. 43); ulteriori integrazioni istruttorie, purché non si tratti di ingiustificati aggravamenti del procedimento attraverso domande pretestuose, dilatorie o tardive, possono essere richieste dalla Sovrintendenza, e in questo caso – in base alla incontestata normativa di settore, vigente ratione temporis – l’originario termine di sessanta giorni si prolunga di ulteriori trenta giorni, con la conseguenza che il tempo decorrente dall’originario ricevimento degli atti fino alla richiesta istruttoria sommato a quello successivo che va dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta fino all’adozione del provvedimento di annullamento non deve complessivamente essere superiore a novanta giorni.

La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti è stata specificata dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005: nella fattispecie in esame, la Sovrintendenza, che aveva ricevuto l’originaria documentazione in data 8 aprile 2009, ha inoltrato al Sindaco di Cava dei Tirreni una prima richiesta integrativa in data 3 giugno 2009 e una seconda in data 4 dicembre 2009, relative, rispettivamente, a sezioni quotate "dell’intera area estesa anche all’intorno con rappresentazione delle opere esistenti di progetto e degli assetti vegetazionali e morfologici" e "fotomontaggi e/o redering maggiomente realistici" (elementi tutti che rientrano tra quelli richiamati nel citato D.P.C.M.).

Al momento dell’inoltro della prima richiesta istruttoria erano, pertanto, trascorsi cinquantacinque giorni utili per l’esame; tale periodo, sommato a quello intercorrente tra la ricezione da parte della Sovrintendenza della documentazione di cui alla seconda domanda (22 febbraio 2010) rende palese, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa la natura dilatoria o meno dell’istruttoria e dalla legittimità o necessità di successive richieste, la tardività del provvedimento di annullamento, intervenuto il 12 aprile 2010 e quindi oltre il termine complessivo di cui all’art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004, computato secondo i criteri sopra specificati.

Al riguardo, la Sezione ritiene decisivo considerare che:

– l’art. 2 dell’allegato al D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, ha indicato i "Criteri per la redazione della relazione paesaggistica", prevedendo che "la relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico1 e area di intervento) prima dell’esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento";

– il medesimo art. 2 non ha necessariamente richiesto l’inoltro di una documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con sovrapposizione delle opere da realizzare, ma ha disposto la trasmissione che consenta l’immediata percepibilità dell’impatto delle opere, con riferimento alla loro specifica localizzazione, alla altezza e alle relative caratteristiche costruttive, rispetto all’ambiente circostante;

– con la nota 30 settembre 2009, ricevuta dalla Soprintendenza l’8 ottobre 2009, il Comune ha trasmesso in allegato una specifica documentazione da cui risultavano, sia pure in assenza di fotomontaggi, tutti gli elementi riguardanti la percepibilità dell’impatto delle opere, dettagliatamente desumibili dai disegni e dai progetti, indicati nelle relative tavole (e che sono stati acquisiti in giudizio).

Ciò comporta che l’ulteriore nota della Soprintendenza, del 4 dicembre 2009, nell’invitare a trasmettere altra documentazione sul punto, ha chiesto la produzione di atti da considerare non necessari sulla base delle disposizioni del D.P.C.M., sicché il decreto di annullamento del 12 aprile 2010 risulta emesso oltre il termine previsto dall’art. 159 del Codice approvato col decreto legislativo n. 42 del 2004.

III) La sentenza impugnata, che tale tardività ha rilevato, merita, pertanto, conferma, sicché in questa sede non rileva la questione se nella specie occorresse la previa approvazione del piano particolareggiato previsto dal p.u.t.

L’appello deve conclusivamente essere respinto, con condanna del Ministero appellante alla rifusione delle spese di causa nei confronti delle parti resistenti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 2318 del 2011, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Ministero appellante a rifondere alle parti resistenti le spese del secondo grado del giudizio, nella misura di 1.000 (mille) euro per ognuna di esse, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-05-2012, n. 6896 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che P.P. e P.F., nella qualità di ex soci della disciolta società di fatto M.I.T.E. di Perna F & P, P.F. anche in proprio, ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Perugia, in epigrafe indicato, che ha accolto la sola domanda proposta da P.P. di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del giudizio civile, di cui questi è stato parte, per risarcimento danni da incidente stradale svoltosi avanti al Tribunale di Latina, e rigettato la domanda proposta da P. F. non essendosi questi costituito nel giudizio anzidetto in proprio, bensì quale rappresentante della M.I.T.E.;

che il Ministero della giustizia non ha svolto difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censurano l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge ( art. 100 c.p.c.), nella parte in cui ha negato l’equa riparazione in favore di P.F., nella qualità di ex socio della M.I.T.E. – partecipata paritariamente da entrambi, e nella parte in cui ha riconosciuto l’equa riparazione in favore di P.P. solo in proprio, omettendo di pronunciare sulla domanda proposta dal medesimo anche nella qualità di ex socio della M.I.T.E.;

che la censura è inammissibile, per l’assorbente motivo che i ricorrenti non precisano se, ed eventualmente con quali espressioni, sia stata effettivamente formulata alla Corte d’appello una domanda di equa riparazione in favore della società M.I.T.E. (nel qual caso, peraltro, tale indennizzo non potrebbe cumularsi con altro di pari importo in favore delle persone dei soci, la cui sofferenza per la durata del giudizio costituisce la ragione dell’indennizzo in favore del soggetto collettivo da essi partecipato: cfr. ex multis Cass. n. 8604/07; n. 11746/10);

che con il secondo motivo i ricorrenti censurano il decreto della Corte d’appello, sotto il profilo della violazione di legge ( artt. 91 e 112 c.p.c.), per aver condannato P.F. al rimborso delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia, che tuttavia era rimasto contumace nel giudizio di merito;

che anche tale doglianza è inammissibile, atteso che i ricorrenti non si fanno carico di quanto si legge nel decreto impugnato, ove la Corte di merito precisa (pag. 1) che il Ministero "si è costituito in giudizio regolarmente", e non contestano tale affermazione, nè quindi forniscono dati contrari desumibili dal contenuto del verbale di udienza, che non risulta riportato in ricorso;

che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese non avendo l’Amministrazione svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 18-11-2011, n. 42602

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 26 agosto 2010, emessa su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale monocratico di Padova applicava a F.A., non applicata la contestata recidiva, la pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, accertato in (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente il motivava il gravame deducendo: omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla ricorrenza di un motivo giustificato per la condotta posta in essere.

Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ancorchè per motivi diversi da quelli dedotti in ricorso che sono evidentemente inammissibili.

2.- In data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Con la richiamata pronuncia la Corte Europea ha affermato l’incompatibilità del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione, per via di interpretazione estensiva, alla previsione dell’art. 673 c.p.p. ( cfr. Sez. 1, sent. 28.4.2011, n. 22105; Sez. 1, sent. 29.4.2011, n. 20130).

3.- La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, – introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni con la L. 2 agosto 2011, n. 129 – ha modificato, con ciò confermando nella sostanza l’intervenuta abolitio criminis, la fattispecie incriminatrice per cui non può ritenersi realizzata una continuità normativa con la precedente disposizione, non solo per lo iato temporale ma, soprattutto, per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta. Basti evidenziare che in base alla nuova normativa l’intimazione di allontanamento può essere emanata solo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatoli della partenza volontaria e allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE).

Si tratta, all’evidenza, quindi di una nuova norma incriminatrice che può dispiegare i suoi effetti solo con riguardo ai fatti verificatisi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

4.- L’evidente inammissibilità del ricorso – trattandosi di gravame avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato resa con motivazione adeguata ai parametri richiesti per la specifica tipologia di pronuncia – non è incompatibile con la pronuncia di annullamento che deve conseguire alla abolizione del reato. Infatti resistono alla non consentita rilevabilità delle cause di non punibilità in presenza di ricorso inammissibile, le ipotesi di successione di leggi nel tempo di cui all’art. 2 c.p., ciò in quanto le definizioni di sentenza irrevocabile e di condanna, ricavabili dalla norma devono essere ricondotte alla nozione di giudicato formale, secondo una lettura combinata con quanto previsto dall’art. 673 c.p.p..

Ne consegue che fin tanto che la sentenza non è pervenuta alla definitività, non essendosi ancora realizzato il giudicato formale, spetta al giudice della cognizione prendere atto della avvenuta abolitio criminis ed annullare la condanna per il fatto divenuto privo di rilevanza penale.

5.- Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, e dell’art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 07-12-2011, n. 45729 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 15 aprile 2011, la Corte appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Avola del 5 marzo 2008, con cui l’imputato era stato condannato, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza permesso di costruire, un edificio in legno destinato a civile abitazione delle dimensioni di metri quadrati 50. 2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: a) il travisamento dei fatti, sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe considerato che dal verbale di accertamento in atti emerge che l’opera realizzata è un manufatto in legno, non incorporato al suolo e avente una destinazione temporanea, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto disporre apposita consulenza tecnica per verificarne la consistenza; b) la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 10, sul rilievo che i lavori realizzati consistono nel posizionamento di una baracca in legno destinata a soddisfare esigenze di carattere improvviso e contingente, legato ad uso precario e temporaneo per fini specifici e cronologicamente individuabili.

All’odierna udienza il difensore ha depositato due atti da lui indicati come: 1) autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune di Pechino in data 14 luglio 2011; 2) progetto in sanatoria, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13 e della L.R. n. 37 del 1985, del manufatto costituito dall’edificio in legno destinato a civile abitazione delle dimensioni di metri quadrati 50, con relazione di congruità, scheda tecnica e parere igienico-sanitario.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile, perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Le doglianze dell’imputato, che possono essere trattate congiuntamente, attengono alla natura temporanea e precaria del manufatto realizzato.

Deve osservarsi che la sentenza impugnata contiene, sul punto della natura del manufatto, una motivazione ampia e circostanziata sia in fatto, sia in diritto, a fronte della quale i rilievi mossi dalla difesa appaiono come una mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente rigettate. In particolare, la Corte d’appello osserva che: a) il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione anche l’istallazione di manufatti leggeri prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo; b) nel caso in esame, l’opera realizzata presenta tali caratteristiche, perchè l’edificazione abusiva appare, anche in base alle fotografie in atti e alle dichiarazioni testimoniali raccolte, destinata a soddisfare esigenze non transitorie o contingenti, trattandosi di una vera propria casa di legno, per uso abitativo, divisa in sei vani.

La Corte d’appello ha, dunque, compiutamente ricostruito la fattispecie e correttamente applicato il noto e consolidato principio espresso da questa Corte, secondo cui il permesso di costruire è necessario, non soltanto per i manufatti tradizionalmente ricompresi nelle attività murarie, ma anche per le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, indipendentemente dal mezzo tecnico con il quale è stata assicurata la stabilità del manufatto, che può anche essere soltanto infisso o appoggiato al suolo, atteso che la stabilità non va confusa con l’anonimo viabilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad esso assegnata; con la conseguenza che la natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che i manufatti sono destinati a soddisfare e cioè dalla stabilità dell’insediamento indicativa dell’impegno effettivo e durevole del territorio (ex plurimis, Sez. 3^, 25 febbraio 2009, n. 22054; 24 marzo 2010, n. 24242).

3.2. – Quanto, poi, alla documentazione presentata in udienza dal difensore dell’imputato, deve rilevarsi che essa non costituisce autorizzazione in sanatoria e non realizza, dunque, alcun effetto estintivo in relazione ai reati per i quali si procede. Nel dispositivo del provvedimento, si legge infatti che il manufatto in questione può essere mantenuto per il termine massimo di sei mesi dal "rilascio della presente autorizzazione", disponendosi che "allo scadere della presente autorizzazione venga eseguita la rimessa in pristino dei luoghi e venga inviata documentazione fotografica dell’avvenuto smontaggio della struttura precaria". E’, dunque, evidente che l’amministrazione non ritiene che l’opera in questione possa essere mantenuta, avendo anzi disposto la sua demolizione nel termine di sei mesi.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.