Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-12-2011, n. 26511 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’ufficio del registro notificò alle parti venditrici del rogito Mariconda 37891/85 accertamento di imposta complementare invitti. Il maggior valore accertato fu ridotto dalla CTP adita dai contribuenti, e riaumentato dalla CTR su appello dell’ufficio. Avverso la sentenza d’appello ricorsero alla commissione centrale alcuni dei soccombenti, che ottennero l’annullamento dell’atto impositivo, ma non T. F., nei cui confronti fu notificata cartella di pagamento dell’imposta definita in relazione al giudicato formatosi nei suoi confronti. Ella impugnò l’atto di liquidazione, invocando il giudicato favorevole ottenuto dai coobbligati. Il ricorso fu accolto in primo grado e respinto in appello. La T. ricorre per la cassazione di tale ultima decisione. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso deduce violazione di legge ed – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis – si conclude col quesito: "Se il combinato disposto di cui agli artt. 1306 e 2909 cod. civ. in relazione alla L. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 6 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2 consenta all’amministrazione finanziaria di esigere a carico di uno dei contribuenti soggetti passivi in solido dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili (INVIM), rimasto parzialmente soccombente nei confronti di detta amministrazione in forza di una pronuncia passata in giudicato, l’intero importo oggetto di un accertamento di valore dichiarato illegittimo ed integralmente annullato in forza di un diverso giudicato reso tra la medesima amministrazione ed un altro coobbligato solidale.

Il quesito deve avere risposta affermativa. Con numerose conformi pronunce, dalle quali gli argomenti sviluppati col ricorso non inducono a discostarsi, questa corte ha invero affermato che il principio del giudicato riflesso, per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nei suoi confronti, dovendosi in tal caso far prevalere l’efficacia diretta del giudicato che personalmente lo riguarda su quella riflessa della pronuncia concernente altri coobbligati (134/2003, 12401/2003, 18025/2004, 1589/2006, 2881/2008, 8169/2011).

Va quindi respinto il ricorso, e condannato il ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 09-09-2011, n. 4353 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti espongono di essere comproprietari di un immobile sito in S. Antimo alla via Caduti di tutte le guerre n.2, per il quale hanno presentato in data 23.4.2009 denuncia di inizio attività per intervento di ristrutturazione edilizia (segnatamente diversa distribuzione interna del piano terra con traslazione volumi interni al cortile, a parità di superficie coperta). E’ stato attestato che l’immobile è sorretto da originaria licenza edilizia del 1954, e che gli interventi non contrastano con la normativa urbanistica vigente.

Tuttavia l’amministrazione ha contestato delle pretese difformità tra i lavori eseguiti e le opere descritte nella denuncia di inizio attività, rilevando:

relativamente al corpo A la formazione di un piccolo locale di sgombero nel sottoscala della rampa e la chiusura con veranda dello spazio compreso tra i due ambienti prospicienti il cortile;

relativamente al corpo B una diversa organizzazione interna dell’ingresso, la realizzazione di una struttura in legno a falda inclinata a copertura dei vani con affaccio sul cortile, e la trasformazione di un vano finestra in vano balcone.

Ha quindi ingiunto la demolizione di quanto ritenuto in difformità dalla DIA.

Lamentano i ricorrenti errore sui presupposti di fatto e di diritto, contestando che nel corpo B non è stato realizzato alcun ampliamento, ma solo abbattimento di un divisorio interno e comunque si tratta di opere funzionali all’accesso di portatore di handicap ivi residente.

Relativamente al corpo A assumono che sia il locale di sgombero nel sottoscala,sia la chiusura della veranda trai due ambienti prospicienti il cortile sarebbero opere di risalente realizzazione, allegando schede catastali e fotografie. A sostegno delle tesi addotte depositano perizia tecnica giurata in data 8 giugno 2010.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti dall’amministrazione intimata con il deposito di relazione scritta in data 19 luglio 2011.

Alla pubblica udienza del 21 luglio 2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

Si verte nel presente giudizio sulla legittimità dell’ordine di demolizione spedito dal Comune intimato a fronte di alcune opere edili difformi dai titoli autorizzatori che sorreggono il fabbricato di proprietà dei ricorrenti.

Questi ultimi hanno prodotto perizia asseverata in cui si deduce che le difformità contestate sono state realizzate in epoca anteriore al 1967, e comunque consistenti in abusi minori, rispetto ai quali la disposta sanzione demolitoria assume il carattere della sproporzione.

Il Collegio ha disposto incombenti istruttori, richiedendo al Comune intimato relazione sui fatti di causa, che è stata depositata in data 19 luglio 2011.

Dalla descrizione delle opere precisata in detta relazione emerge che la loro natura ed entità accredita la censura di difetto di istruttoria e motivazione sollevata da parte ricorrente.

Invero, l’amministrazione ha disposto un sopralluogo eseguito in data 27.5.2011, il quale oltre a confermare le risultanze dell’accertamento compiuto il 25.3.2010, ha meglio descritto le dimensioni delle opere contestate. Va poi rilevato che la stessa relazione dell’ufficio tecnico comunale attesta come il tutto ricade in area secondo il vigente PRG classificata B2 dove è consentita l’edilizia di sostituzione ed integrazione nei limiti dell’indice di zona pari a 3 mc/mq ed altezza consentita di mt 10,60. Sono inoltre consentiti aumenti volumetrici in applicazione della legge regionale n. 19/2009.

In particolare, nel corpo A per il locale di sgombero, l’ufficio attesta che lo stesso risulta ottenuto tompagnando il sottoscala della rampa di accesso al lastrico solare a ridosso del confine sudovest, ed ha le dimensioni di mt 3,00 per 1,10 ed altezza media di mt. 1,55. Benché non riportato nei grafici allegati alla denuncia di inizio attività n. 60/2009, ritiene il Collegio che il manufatto ha caratteristiche tali da non presentare autonomia funzionale ed autonoma utilizzabilità e rientra nel concetto di opus pertinenziale.

Circa lo spazio chiuso con veranda, posto sempre nel corpo A dell’edificio tra i due ambienti prospicienti il cortile, la struttura (in alluminio e vetro) definisce uno spazio di mt. 2,65 per 1,50 ed altezza media di mt 2,80. Anche tale struttura, pur non riportata nei grafici allegati alla sopra citata DIA, per caratteristiche tipologiche e dimensionali non rappresenta una entità autonomamente utilizzabile, ed ha caratteristiche di pertinenza.

A tal proposito, va osservato che il criterio interpretativo generalmente seguito individua la pertinenza come un manufatto che, di scarsa consistenza ed impatto ambientale, sia autonomo sotto il profilo strutturale ma funzionalmente collegato con il bene principale attraverso un rapporto di stretta strumentalità (TAR VE,sez. II, 13.7.2001 n. 2051).

Orbene, il contestato intervento può essere definito "pertinenza" in quanto, non si presenta strutturalmente autonomo rispetto all’edificio principale ed è, in considerazione della sua collocazione fisica, imprescindibilmente strumentale all’edificio stesso, non essendo suscettibile di utilizzazione e di valorizzazione autonome da esso. Tale caratteristica deve individuarsi nella struttura dell’opera, la quale non sia logicamente ed economicamente utilizzabile in altro modo (Cassazione penale, sez. III, 23 giugno 1992); inoltre per le sue ridotte dimensioni (circa 3,75 mq) e per la mancata specificazione di un uso autonomo cui la stessa sia destinata, deve ritenersi che l’amministrazione non ha assolto all’onere motivazionale in ordine alla applicazione della sanzione demolitoria.

Relativamente a quanto realizzato nel corpo B, la stessa descrizione contenuta nel verbale di accertamento denota una carenza strutturale dei presupposti per far luogo alla demolizione, essendo contestate opere interne ovvero senza consistenza volumetrica: una diversa organizzazione interna dell’ingresso, la realizzazione di una struttura in legno a falda inclinata a copertura dei vani con affaccio sul cortile, e la trasformazione di un vano finestra in vano balcone.

A ciò deve aggiungersi la considerazione che lo stesso ufficio tecnico attesta nella relazione del luglio 2011 di non essere in grado di stabilire se le difformità riscontrate siano realizzate in epoca anteriore al 1967, sì che la disposta misura sanzionatoria si presenta non sorretta da adeguata istruttoria e motivazione, avuto anche riguardo alla circostanza che l’originaria licenza edilizia è del 1954. Se è vero infatti che l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto, è sufficientemente motivata con il solo accertamento dell’abuso, in quanto l’interesse pubblico alla sua rimozione è in re ipsa, deve osservarsi come l’eventuale lungo lasso di tempo trascorso dalla ultimazione dell’abuso comporta la necessità di adeguata motivazione, qualora l’inerzia dell’amministrazione abbia creato un qualche affidamento nel privato (Consiglio Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270).

La domanda va conclusivamente accolta.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato che rimane a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che rimane a carico di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2012, n. 544 Inadempimento

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Svolgimento del processo

Il 7 dicembre 2003 il Tribunale di Perugia-sezione distaccata di Foligno-dichiarava risolto per inadempimento della S. il contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione- pizzeria-stipulato il 10 giugno 1992 con A.V. e P. A., in quanto la conduttrice – la S. – si era resa inadempiente alle sue obbligazioni e condannava la stessa al pagamento in favore delle locatrici dei canoni non corrisposti per un ammontare di Euro 2.255, 88 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonchè alle spese di lite.

Su gravame della S., la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2008 confermava la sentenza di prime cure e condannava l’appellante alle spese del grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la S., affidandosi a tre motivi. Non risultano costituite le intimate.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 c.c.;

violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), assume la ricorrente che il giudice dell’appello avrebbe privilegiato la prova testimoniale rispetto al contenuto di quattro atti forniti di data e provenienza certa, di un atto processuale (la CTU) e tra questi l’ordinanza di sgombero dell’intero edificio, emessa dal Comune di Nocera il 19 marzo 1998 nonchè la ordinanza attestante l’agibilità dell’intero immobile, emessa dal Comune di Nocera il 19 marzo 2002.

E ciò anche perchè, in base alla stessa dichiarazione del B., direttore dei lavori, del 18 febbraio 2002, sarebbe risultato che l’edificio, oggetto degli interventi, avrebbe raggiunto la piena agibilità.

Questa circostanza avrebbe impedito a lei, conduttrice, di riprendere possesso del locale prima del 26 marzo 2002, essendole, inoltre, stato ordinato di riaprire l’esercizio e riprendere l’attività entro sessanta giorni dal 19 marzo 2002 (secondo motivo – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5; contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio; erronea interpretazione dell’ordinanza n. 3973 del 14 marzo 1998).

Le due censure, di cui la seconda, in parte è inammissibile, in quanto concerne la interpretazione dell’ordinanza n. 3973/98, ma non l’iter argomentativo seguito dal giudice del merito, vanno esaminate congiuntamente per la loro consequenzialità logica.

2.-Al riguardo, osserva il Collegio che, contrariamente all’assunto della ricorrente, dalla sentenza impugnata non risulta che l’ordinanza di sgombero del 14 marzo 1998 riguardasse l’inagibilità dell’intero edificio di cui era parte la porzione di piano terra condotta in locazione dalla S. e il giudice dell’appello non ha affatto privilegiato le prove testimoniali rispetto agli atti pubblici di data certa.

Anzi, il giudice a quo ha posto in ricevo che le deposizioni non si ponevano in contrasto con tali atti, sia perchè era risultato dalle deposizioni che il locale rimase chiuso perchè interessato dai lavori di consolidamento solo per il periodo 15 settembre 2000-15 dicembre 2000, così come indicato dalle locatrici; sia perchè la stessa S. ebbe a consegnare le chiavi all’impresa incaricata di eseguire i lavori e a commissionare direttamente ad essa l’esecuzione di altri lavori particolari, che prolungarono il tempo di chiusura del locale.

Ne consegue che il mancato pagamento dei canoni era giustificato solo per i tre mesi e non anche per i canoni relativi al periodo gennaio- aprile 2001.

Quindi i motivi vanno respinti.

3.-Con il terzo motivo ( violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

violazione e falsa applicazione degli artt. 1575, 1577, 13641, 1453 c.c.; violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5; omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio), in estrema sintesi, la ricorrente si duole che erroneamente il giudice dell’appello non avrebbe riconosciuto in capo alle locatrici l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, non trattandosi di spese per piccole manutenzioni, e non le avrebbe attribuito alcun risarcimento per le spese di riparazione, con richiami a giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo va disatteso.

Infatti, sulla base degli accertamenti condotti dal CTU, il giudice dell’appello, contrariamente a quanto assume la ricorrente, ha potuto affermare che le pessime condizioni in cui fu trovato il locale erano dovute ad omessa manutenzione ordinaria, che avrebbe dovuto effettuare la locataria se non avesse, di fatto, abbandonato il locale dopo la sua chiusura.

Pertanto, non corrisponde al vero l’affermazione che sia difficile comprendere "i motivi che hanno portato i giudici del merito a qualificare le opere… come di ordinaria e non di straordinaria manutenzione" (p. 9 ricorso).

Di vero, il giudice dell’appello ha fatto riferimento alla CTU e le stesse opere, indicate nel ricorso come opere di straordinaria manutenzione per l’agibilità del locale adibito a pizzeria, indicano che si tratta di opere di ordinaria manutenzione, senza trascurare che la ricorrente non contesta, almeno in questa sede, quanto affermato dal giudice del merito, ovvero che ella commissionò alla ditta che eseguiva le riparazioni come da ordinanza sindacale anche altri "particolari lavori" (p. 7 sentenza impugnata). Infine, non coglie nel segno quella parte del motivo in cui si discute dell’art. 7 del contratto di locazione per la semplice ragione che il giudice dell’appello l’ha ritenuto irrilevante, avendo maturato il convincimento che la risoluzione del contratto era dovuta all’accertato esclusivo inadempimento della S. al suo obbligo di corrispondere i canoni pattuiti.

Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla dispone per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2012, n. 2487 Assemblea dei condomini

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 1 agosto 2002 il Tribunale di Ancona rigettò le domande proposte da N.U., proprietario di un appartamento sito nel Condominio (OMISSIS), dirette a far dichiarare la nullità o l’annullamento della delibera assunta dall’assemblea condominiale del 2 luglio 1996, che aveva approvato il rendiconto dell’esercizio dell’anno precedente e ripartite le spese di manutenzione del tetto, nonchè la precedente deliberazione del 19 febbraio 1985, che aveva stabilito la ripartizione di dette spese a carico di tutti i condomini. Il giudice di primo grado affermò che, come eccepito dall’attore, tale ultima deliberazione doveva ritenersi nulla in quanto, tenuto conto che il condominio era composto da blocchi di edifici separati, ciascuno dotato di un proprio tetto, essa, ponendo la spesa a carico di tutti i condomini e non solo di quelli del singolo edificio, aveva seguito un criterio di riparto contrastante con quello dettato dall’art. 1123 c.c., comma 3, sicchè avrebbe dovuto essere approvata all’unanimità e non a semplice maggioranza; aggiunse, tuttavia, che il contenuto di tale deliberazione era stato poi sostanzialmente accettato dall’istante, che negli anni successivi aveva provveduto al pagamento delle spese secondo quanto dalla medesima stabilito, manifestando così per facta concludenza la propria adesione tacita al deliberato.

Interposto gravame da parte del N., con sentenza n. 3 del 2 gennaio 2010 la Corte di appello di Ancona riformò la decisione impugnata, accogliendo le domande dell’attore. La Corte, dopo aver rilevato che non aveva formato oggetto di impugnazione incidentale da parte del Condominio la decisione del tribunale laddove aveva affermato che esso era formato da blocchi di edifici separati, ciascuno dotato di un proprio tetto, dichiarò nulle entrambe le delibere impugnate; quella adottata nel 1985, che poneva le spese di manutenzione di ogni singolo tetto a carico di tutti i condomini, in quanto essa regolava una spesa di un bene non comune ai condomini e quindi estraneo alle competenze dell’assemblea e comunque, anche a ritenere il bene comune, perchè derogava a maggioranza e non all’unanimità al criterio posto in materia dall’art. 1123 cod. civ.;

quella del 1996 in quanto non adottata con atto scritto.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 9 aprile 2010, con atto notificato il 4 giugno 2010, ricorre il Condominio (OMISSIS), affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso N.U..

Attivata procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., nel corso della quale il Condominio ha provveduto a depositare il verbale dell’assemblea del 10 giugno 2011 di ratifica dell’operato dell’amministrazione alla presentazione del presente ricorso e memoria, la causa è stata successivamente rimessa per la trattazione alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. e art. 1123 cod. civ. ed omessa ed insufficiente motivazione, lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto definitivo, in quanto non oggetto di impugnazione incidentale da parte del Condominio, l’accertamento del giudice di primo grado che aveva escluso che il tetto dei singoli edifici in cui era composto il condominio fosse di proprietà comune di tutti i condomini. Sostiene in contrario parte ricorrente di avere riproposto la relativa eccezione e contestazione nel proprio atto di costituzione in appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., adempimento che nella specie doveva reputarsi del tutto sufficiente al fine della riproposizione della relativa questione al giudice di secondo grado, tenuto conto che la parte appellata, essendo stata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, non aveva alcuna necessità o interesse a proporre impugnazione incidentale.

Sotto altro profilo, l’affermazione secondo cui i singoli tetti non costituiscono proprietà comune del condominio appare smentita dallo stesso regolamento condominiale, che erroneamente il giudicante non ha considerato, il quale qualifica espressamente i tetti come oggetto di proprietà comune e ripartisce la spesa relativa sulla base dei millesimi di proprietà.

La Corte, infine, non ha considerato che, come affermato dal primo giudice, il N. aveva comunque accettato per facta concludentia la regolamentazione posta dalla delibera del 1985, a cui nel tempo si era ripetutamente adeguato. Il motivo è fondato con riferimento alla denunziata violazione dell’art. 346 cod. proc. civ..

L’affermazione del giudice di appello, secondo cui l’accertamento compiuto dal giudice di primo grado relativo alla composizione del condominio in blocchi di edifici separati ed autonomi era divenuto definitivo per non essere stato oggetto di impugnazione incidentale da parte del Condominio, non merita di essere condivisa. La Corte distrettuale non ha considerato che il Condominio era rimasto totalmente vittorioso nel giudizio di primo grado, conclusosi con il rigetto delle impugnative avanzate dall’attore, sicchè per riproporre la relativa questione e per evitare il formarsi di ogni preclusione processuale non era affatto necessario l’appello incidentale, ma era sufficiente, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., un mero atto di contestazione dell’appellato, con cui questi manifestava la volontà di un riesame di tali circostanze di fatto.

Ciò in quanto, come questa Corte ha più volte precisato, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione "le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite o anche quelle esplicitamente respinte, ma ha soltanto l’onere, a mente del cit, art. 346 cod. proc. civ., di riproporle espressamente nel giudizio di appello (Cass. n. 2421 del 2010; Cass. n. 8854 del 2007; Cass. n. 10966 del 2004). Nella specie, come dedotto nel ricorso, il Condominio aveva riproposto nel proprio atto di costituzione in appello (pagg. 12 e seguenti) l’eccezione relativa alla conformazione del condominio, contestando che esso consistesse in edifici separati ed autonomi; la relativa questione, pertanto, non poteva considerarsi preclusa, ma doveva essere esaminata dal giudice dell’impugnazione.

La seconda censura, con cui la parte ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia ritenuto valida la delibera del 1985 in quanto accettata per facta concludentia da parte del N., appare invece inammissibile. Va premesso che la Corte territoriale, dopo aver rilevato la nullità della delibera de qua per avere essa ad oggetto la regolamentazione della spesa di un bene non comune a tutti i condomini, essendo il condominio composto da blocchi di edifici distinti, ha aggiunto che, anche a qualificare il predetto bene come condominiale, la delibera stessa avrebbe dovuto comunque dichiararsi nulla, in quanto, derogando al criterio stabilito dall’art. 1123 c.c., comma 2, avrebbe dovuto essere approvata non a maggioranza, come avvenuto, ma all’unanimità, precisando che l’accettazione di una delibera nulla può essere anche successiva e avvenire per facta concludentia, ma che, nel caso di specie, non risultava che tutti i condomini avessero manifestato la volontà di accettarla. Tanto precisato, appare evidente che, sulla base di quest’ultima considerazione, il giudice di appello ha ritenuto di dover escludere validità al deliberato per successiva accettazione, in assenza della prova di un comportamento concludente a tal fine da parte di tutti i condomini dissidenti; con ciò implicitamente riconoscendo come insufficiente l’eventuale successiva accettazione di esso da parte del solo attore. La questione proposta dalla doglianza appare pertanto priva di rilievo nel percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello, la cui argomentazione non risulta nemmeno oggetto di specifica censurata da parte del ricorso.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere affermato che la delibera del 1985 era comunque nulla, per violazione del criterio posto dall’art. 1123 cod. civ., anche nel caso in cui i singoli tetti fossero da considerarsi beni comuni. La Corte non ha infatti considerato che la disciplina posta dalla delibera de qua era interpretativa ed attuativa delle disposizioni del regolamento condominiale, sicchè essa, se si fosse ritenuta in contrasto con tali disposizioni, avrebbe potuto ritenersi annullabile, ma mai nulla.

Il motivo va respinto.

Nel richiamare la motivazione sul punto della sentenza impugnata, già sopra evidenziata, si ritiene infatti che la critica svolta, in base alla quale la delibera non sarebbe stata nulla ma solo annullabile, in quanto attuativa delle disposizioni del regolamento condominiale, non sia ammissibile. La censura appare risolversi in una argomentazione nuova, non risultando nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso che essa sia stata mai avanzata nel giudizio di merito. Quale eccezione nuova non può, pertanto, essere proposta dinanzi a questa Corte. Tanto più che essa, al fine di verificarne la fondatezza, richiederebbe una valutazione in fatto, in merito al contenuto delle disposizioni dettate dal regolamento condominiale, che non può essere svolta nel giudizio di legittimità.

Sotto altro profilo, va poi rimarcato che la censura, per come formulata, non osserva il principio di autosufficienza, dal momento che omette di trascrivere esattamente gli articoli del regolamento condominiale che qualificherebbero i tetti di proprietà comune di tutti i condomini, ripartendo a loro carico le spese di manutenzione.

Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). Il terzo motivo, nel denunziare il vizio omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione impugnata per avere dichiarato la nullità della delibera del 1996 per difetto di forma scritta, sostenendo, ma erroneamente, che questa causa di nullità era stata sollevata dall’attore. In realtà, deduce il ricorrente, questi non aveva mai eccepito il difetto di forma della delibera come motivo specifico di impugnativa.

Il mezzo è infondato.

La Corte di merito ha invero precisato sul punto che, con riferimento alla delibera assembleare del 2 luglio 1996, l’attore aveva dedotto fin dall’atto introduttivo l’inesistenza di una delibera scritta, chiedendo che ne fosse accertata, anche per questa ragione, la nullità, aggiungendo che nessuna prova contraria era stata fornita dal Condominio, che pertanto, deve presumersi, non ha mai prodotto in giudizio il verbale assembleare contenente l’approvazione del deliberato.

Ciò premesso, la conclusione raggiunta dalla Corte di merito in ordine alla proposizione dell’eccezione di nullità per difetto di forma scritta costituisce il risultato di una operazione interpretativa della domanda formulata dall’attore, che, in quanto tale, si risolve in un apprezzamento di fatto, che appare nella specie adeguatamente motivato mediante il richiamo al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e nemmeno efficacemente contrastato dal ricorrente, che non riproduce gli atti di parte da cui possa risultare la mancanza della relativa eccezione e si limita a formulare al riguardo una doglianza generica.

Il terzo motivo di ricorso va pertanto respinto.

In conclusione, soltanto il primo motivo di ricorso è fondato.

Rileva peraltro la Corte che tale valutazione non può, nel caso di specie, portare alla cassazione della sentenza impugnata, ma ha il solo fine di correggerne la motivazione. A fine, occorre considerare che, come già evidenziato, la decisione impugnata ha dichiarato la nullità della Delib. 1985 in forza di due distinte ed autonome argomentazioni, capaci ciascuna di esse di sorreggere la conclusione accolta: l’una rappresentata dalla considerazione che l’assemblea aveva deliberato su un bene non comune a tutti i condomini, per essere il condominio composto da blocchi di edifici distinti, e l’altra costituita dalla accertata violazione del criterio dell’unanimità, necessario, anche nel caso in cui il bene in questione sia da qualificarsi comune, laddove l’assemblea condominiale intenda adottare un criterio di ripartizione della spesa diverso da quello posto dall’art. 1123 cod. civ.. Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, che ove una sentenza si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, atteso che solo in tal caso può dirsi realizzato lo scopo stesso dell’impugnazione. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perchè il ricorso debba essere respinto nella sua interezza (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134). Nella specie, l’accoglimento del primo motivo eliminerebbe la prima argomentazione fatta propria dalla sentenza a sostegno della dichiarata nullità della delibera impugnata, ma ne lascerebbe comunque in vita la seconda, nei cui confronti le censure sollevate nel ricorso sono state disattese, la quale, come si è osservato, costituisce una distinta ed autonoma ratio decidendi, in grado, anche da sola, di sorreggere la statuizione accolta.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.