Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 23-05-2011, n. 399 Pensioni privilegiate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La appellante è vedova e avente causa del signor Be.An., dipendente della Provincia regionale di Catania, con la qualifica di "autista di rappresentanza". Con istanza del 7/4/1990, la stessa ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità che hanno condotto il proprio coniuge alla morte, ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo ex art. 68 D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.

Dopo il favorevole pronunciamento della seconda commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Messina del 24/9/1993, la Provincia regionale di Catania, con provvedimento 19 maggio 1995 (prot. 1952), ha tuttavia denegato alla ricorrente il riconoscimento della chiesta causa di servizio, in conformità alla delibera n. 40 del 7 febbraio1995, con la quale il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di Roma aveva ritenuto non dipendente da fatti di servizio l’infermità che aveva portato al decesso del coniuge.

Assumendo come contraddittorie le risultanze dei due organismi (Commissione medica ospedaliera e Comitato per le pensioni privilegiate), la appellante ha chiesto al TAR Catania, con ricorso n. 4433/1995, l’annullamento del parere del Comitato delle pensioni privilegiate le cui risultanze sono state fatte proprie dalla Provincia regionale intimata e la consequenziale dichiarazione di dipendenza dal servizio delle infermità invalidanti che hanno causato il decesso del signor Be.An.

Con sentenza n. 914/09 il TAR adito ha rigettato il ricorso.

Contro tale decisione propone appello la signora Gr.La., chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 112 c.p.c.: minuspetizione; difetto di istruttoria e di motivazione;

2. Contraddittorietà del provvedimento della Provincia regionale di Catania; violazione dell’art. 5 bis D.L. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella L. 20 novembre 1987, n. 472.

Si è costituita per resistere la Provincia regionale di Catania, eccependo la tardività del ricorso e contestando le ragioni di merito.
Motivi della decisione

Il ricorso è tardivo. Esso non è stato infatti notificato entro i termini rituali, tenuto conto che il sessantesimo giorno utile – dalla notificazione della sentenza avvenuta il 3 luglio 2009 – cadeva di sabato (in un giorno dunque non festivo, ai sensi dell’art. 155 del c.p.c. all’epoca norma ancora di riferimento) e che esso è stato invece notificato il successivo lunedì 19 ottobre 2009. Comunque, anche prescindendo dall’an di detto motivo di rito, il Collegio ritiene che il ricorso sia anche infondato.

Il parere del Comitato per le pensioni privilegiate costituisce infatti, com’è noto e come ha esattamente ritenuto il giudice di prime cure (conformandosi appunto ad una giurisprudenza consolidata: CdS, n. 4297/2008), espressione di una valutazione superiore rispetto a quella espressa da altri organi precedentemente intervenuti nel procedimento. Esso si impone, come tale, all’Amministrazione, che non deve dunque nulla specificare in sede di motivazione con riferimento alla preferenza accordata a tale parere, risultando sufficiente, ai fini della legittimità dell’atto, che il parere cui aderisce sia congruamente articolato. Nessuna rilevanza assume perciò al riguardo la pretesa contraddittorietà di valutazioni da parte dell’Amministrazione. Sotto il profilo della valutazione medica dei fatti, questa ha solo preso atto, nel tempo, di quella intervenuta nella sede propria. Come perciò si era originariamente orientata nel senso indicato dalla Commissione medica ospedaliera (deliberazione 14 aprile 1994, prot. n. 35576), disponendosi conseguentemente a procedere alla liquidazione dell’equo indennizzo non appena fosse stato rilasciato il richiesto parere del Comitato per le pensioni privilegiate, così essa si è successivamente doverosamente allineata al nuovo, diverso e motivato avviso espresso dall’organo consultivo di rango superiore. Il parere di quest’ultimo è per altro ben articolato e specifica congruamente che l’infermità che ha determinato il decesso del signor Be. "non può riconoscersi dipendente da causa di servizio trattandosi di necrosi acuta del miocardio legata prevalentemente a predisposizione costituzionale del soggetto dovuta a sclerosi coronarica quale manifestazione distrettuale di malattia aterosclerotica, favorita da fattori di rischio individuali, sulla insorgenza e decorso della quale, nel caso in esame, non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisici, tali da rivestire un ruolo di concausa sufficiente e determinante".

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Motivi di equità inducono comunque a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 3 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1411 Trasferimento

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i dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui era stato negato il suo trasferimento alla Questura di Lecce per gravi motivi di famiglia.

L’agente della Polizia di Stato Q. aveva richiesto il trasferimento per la necessità di occuparsi del padre dichiarato invalido al 100% che non poteva essere assistito dalla moglie anch’essa affetta da Osteoporosi e di chiarata tutrice di una nipote rimasta orfana, né dal fratello Q. M. che non era costantemente presente presso l’abitazione.

Nell’unico motivo denuncia violazione dell’art. 55 DPR 335\82 e della circolare ministeriale del 8.4.2003 nr. 333 oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà con precedenti provvedimenti.

L’art. 55 citato consente il trasferimento anche per gravissime ed eccezionali situazioni personali che erano presenti nel caso di specie tanto è vero che ricorrevano tutti i requisiti previsti dall’art. 33,comma 5, L. 104\92.

La motivazione è generica perché si limita a far riferimento all’art. 55 ed alla circolare del 2003, non vi è stato approfondimento istruttorio sulle circostanze esposte come motivi del trasferimento. Vi è, poi, contraddittorietà con precedenti assegnazioni temporanee presso la Questura di Lecce che avevano riconosciuto l’esistenza delle esigenze rappresentate e che non erano state prorogate per il fatto che la situazione rappresentata non era risolvibile con un’ulteriore proroga a riprova della gravità della situazione rappresentata.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dello stesso perché il provvedimento impugnato era meramente confermativo di precedenti dinieghi cui il Q. aveva prestato acquiescenza.

Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare perché il ricorso è infondato.

La norma invocata dal ricorrente a fondamento della bontà della sua istanza non è lo strumento idoneo a perseguire le finalità sottese all’istanza.

L’art. 55 citato, infatti, prevede i criteri per le ordinarie procedure di trasferimento a domanda fondate prioritariamente su criterio dell’anzianità e prevede un’ipotesi particolare al quarto comma di trasferimento anche in soprannumero per ragioni di prestigio dell’amministrazione, di rilevante pericolo per il dipendente o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

In quest’ultimo caso non sono ricomprese le situazioni come quella rappresentata dal ricorrente per la quale vi è un’altra norma da applicare e cioè l’art. 33 L. 104\92 che prevede proprio la possibilità di essere trasferiti presso la sede ove risiede un familiare bisognoso di assistenza quando nessun altro familiare sia disponibile.

Lo strumento giuridico scelto dal ricorrente pertanto non è idoneo per ottenere il risultato sperato e la decisione dell’amministrazione appare corretta perché fondata sui criteri di applicazione dell’art. 55 DPR 335\82 norma posta a base dell’istanza.

L’amministrazione ha poi evidenziato che vi sarebbero anche delle ragioni per negare il trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33 L. 104\92 e che in precedenza, pur essendo risalente la situazione di infermità del padre, non ha mai chiesto l’assegnazione a Lecce neanche dopo un corso di specializzazione quando gli era stata richiesto il gradimento di una sede ove essere trasferito.

In ogni caso al di là della validità di tali considerazioni, resta il fatto che l’art. 55 non poteva essere posto a fondamento di un trasferimento richiesto per le ragioni esposte dal ricorrente e ciò è sufficiente a rendere legittimo il provvedimento impugnato.

Le spese possono essere compensate in considerazioni delle ragioni che hanno spinto il ricorrente a presentare l’impugnazione del provvedimento.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 22661 Revocazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 2003, la Corte di appello di Roma, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa città del 2001, nella controversia tra la predetta e T.B., e, in parziale accoglimento di entrambi i gravami aveva condannato la cooperativa al pagamento della somma di L. 49.906.785 oltre interessi, regolando le spese.

La predetta Cooperativa ha chiesto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la revocazione della sentenza suddetta.

In accoglimento del primo motivo di revocazione, la Corte capitolina ha ritenuto che in base ad errore di fatto, la sentenza revocanda aveva omesso di conteggiare gli acconti corrisposti; ha invece respinto gli altri motivi.

Rilevando che non era stato espresso in sentenza alcun elemento, nè i criteri seguiti per il calcolo e la determinazione degli interessi, la sentenza impugnata ha ritenuto la relativa domanda inammissibile, non essendo stato individuato alcun errore di calcolo da parte del giudice.

Relativamente agli altri motivi di revocazione, afferenti alle spese del primo e del secondo grado di giudizio, la Corte distrettuale ha rilevato che si contestava la valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice e che tanto non poteva formare oggetto di revocazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi la Cooperativa; resiste il T., proponendo a sua volta ricorso incidentale, basato su di un solo motivo.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, investono la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Venendo all’esame del ricorso principale, si lamenta con il primo motivo violazione di legge e contraddittorietà di motivazione circa la ritenuta inammissibilità della domanda relativa alla determinazione degli interessi dovuti, argomentando nel senso che la sentenza di cui si chiede la revocazione non ha fissato alcun elemento nè criteri seguiti per il calcolo e la determinazione in L. 59.124.842 degli interessi maturati alla data del 14.1.1997, il che renderebbe, sullo specifico punto, la domanda inammissibile, in quanto non sarebbe possibile individuare un qualunque errore da parte del giudice.

Il vizio motivazionale appare palese; se, in ragione dell’errore di fatto che ha condotto all’accoglimento del primo motivo di revocazione, la sorte capitale è stata ridotta nei termini già riportati, risulta conseguente l’errore in cui la sentenza revocanda è incorsa nel calcolare gli interessi dovuti in base a quella determinazione, che costituiva la base di riferimento per il calcolo degli interessi; conseguentemente, gli interessi stessi dovevano essere ricalcolati sulla base della somma capitale riconosciuta dovuta.

In altre parole, il riconosciuto errore sulla determinazione della sorte non poteva non influire sull’ammontare degli interessi e quindi riverbera su tale profilo l’errore di fatto riconosciuto come sussistente.

Il motivo pertanto deve essere accolto.

Con il secondo mezzo, si lamenta violazione di legge e contraddittorietà di motivazione relativamente alla determinazione ed alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto la consistente riduzione della sorte e la conseguente riduzione dell’ammontare degli interessi avrebbe potuto indurre sia il giudice a contenersi diversamente al riguardo.

Se può senz’altro convenirsi circa il fatto che la regolamentazione delle spese è elemento affidato alla valutazione del giudice del merito, non può sottacersi che la consistente riduzione dell’ammontare della sorte e la conseguente rideterminazione in minus degli interessi poteva influire al riguardo, di talchè, essendo venuto meno il rilevante elemento della sorte capitale, tanto avrebbe dovuto essere quanto meno valutato anche in sede di regolamentazione delle spese.

Deve rilevarsi che nella specie si è determinato un effetto a cascata; ridotto l’ammontare della sorte capitale in modo consistente, ne conseguiva la rideterminazione degli interessi, con effetti anche sulla regolamentazione delle spese di lite.

Anche tale motivo deve essere pertanto accolto e, con esso, il ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale, che si basa sulla condanna del T. alle spese del giudizio per revocazione, lo stesso, in ragione delle determinazioni qui raggiunte, risulta assorbito, in quanto tale statuizione dovrà essere valutata alla stregua delle conclusioni cui perverrà il giudice del rinvio.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; assorbito il ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 1030Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che, come da atto sottoscritto dai difensori di tutte le parti e depositato il 5 maggio 2011, la controversia è stata bonariamente definita a spese compensate;

che pertanto si deve decidere così come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate e contributo unificato a definitivo carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.