Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10975

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 7/19.5.2010 il giudice di pace di Padova condannava alle pene di legge il cittadino palestinese A.S.A.H. N.Y., dichiarandolo colpevole del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succes. modif.m, ex art. 10 bis, accertato in (OMISSIS). Il reato contestato era ritenuto provato per il fatto che "…l’imputato alla data della accertamento è risultato soltanto in possesso del passaporto privo di visto e senza permesso di soggiorno" nello stesso contesto il giudice dava atto che "in data 30.6.2009 l’imputato ha contratto matrimonio con la sig. C.E. …….e la convivenza è stata accertata con il rilascio del permesso di soggiorno".

Ricorre avverso la sentenza l’imputato, e con fondamento.

Premesso di aver fatto, quale studente iscritto all’Università di Padova, regolare ingresso in Italia in data 10.5.2000 e di aver usufruito di regolari permessi di soggiorno per motivi di studio rilasciati dalla Questura di Padova sino al 22.1.2005, e premesso ancora di aver contratto regolare matrimonio con la cittadina italiana C.E. il 30.6.2009 innanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di Norcia, il ricorrente rileva l’inapplicabilità della nuova disposizione – il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis -, per essere entrata in vigore, in forza della L. 15 luglio 2009, n. 94, l’8.8.2009, successivamente al contratto matrimonio, seguito dalla convivenza, in data 30.6.2009.

Richiama ancora l’imputato l’art. 19, comma 2, lett. c) del predetto D.Lgs. nella parte in cui proibisce l’espulsione degli stranieri conviventi con il coniuge.

Con un secondo motivo fa rilevare la manifesta illogicità della motivazione per aver dato atto,da un lato del suo matrimonio e della conseguente convivenza a far data dal 30.6.2009 e per aver ritenuto, dall’altro, con chiara contraddizione la sussistenza del reato contestato.

Il ricorso è fondato.

Invero la permanenza, nel territorio dello Stato dello straniero integra la condotta prevista e punita dall’art. 10-bis dello stesso D.Lgs., qualora si sia protratta oltre la data di entrata in vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto quest’ultima disposizione. (per tutte, Sez. 1, 7/27.4.2010, P.G. in proc. Pen. Khan, Rv. 246663). Il principio costituzionale di irretroattività, quando ha ad oggetto l’introduzione o la modifica in pejus di un reato permanente, quale quello de quo, impedisce di punire condotte iniziate prima dell’entrata in vigore della nuova norma incriminatrice e giustificate da sopravvenute situazioni che elidono l’antigiuridicità penale della condotta prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione. Invero il ricorrente, entrato in territorio italiano con regolare visto per ragioni di studio, e munito di permessi di soggiorno per le stesse ragioni fino al 22.1.2005, ha contratto matrimonio ed ottenuto il permesso di soggiorno per tale motivo in data antecedente all’entrata in vigore della nuova disposizione, inapplicabile, per il principio di irretroattività, alla condotta pregressa anche se, per un certo periodo, "scoperta" per non essersi il ricorrente munito di ulteriori, rispetto a quelli rilasciati in precedenza, permessi di soggiorno.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 475 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 120, sesto comma, e l’art. 60, dallo stesso richiamato, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;

Ravvisata la possibilità di potere adottare tale tipo di sentenza, atteso che, nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione della revoca, da parte del Comune intimato, del bando impugnato;

Ritenuto, pertanto, che al Collegio non rimanga che dare atto di tale circostanza, contestualmente disponendo in ordine alle spese secondo l’ordinaria regola della soccombenza virtuale;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA, C.P.A., rimborso forfetario delle spese, nonché rimborso del contributo unificato dalla stessa anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15613 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Tivoli, con ordinanza dell’1/6/2010, rigettava la istanza avanzata da C.D., in qualità di custode dei beni sequestrati, nonchè di procuratore speciale dello stabilimento di (OMISSIS) della BUZZI UNICBM s.p.a., proprietaria di detti beni.

Avverso detta ordinanza ha proposto appello l’indagato B. P., che il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile, ritenendo il B. non legittimato a proporre il gravame.

La difesa del prevenuto propone ricorso per cassazione, con i seguenti motivi:

– ha errato il Tribunale a ritenere non legittimato il B., in quanto costui, quale indagato, poteva avanzare appello ex art. 322 c c.p.p., come evincibile dalla stessa predetta norma;

– il B. è legale rappresentante della BUZZI UNICEM s.p.a. pertanto, è portatore di un interesse in ordine alla possibilità di utilizzare il silo e il capannone sotto sequestro, pena la interruzione della produzione del forno a ciclo continuo, con possibili gravi danni all’impianto e alla produzione.
Motivi della decisione

Il ricorso si palesa fondato e merita di essere accolto.

Il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza impugnata era stata emessa dal Gip a seguito di istanza formulata dal custode dei beni sequestrati, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla utilizzazione degli stessi e ciò al fine di riprendere l’attività produttiva aziendale dello stabilimento di (OMISSIS) della BUZZI UNICEM s.p.a.;

conseguentemente, decidendo sull’appello avanzato dal l’indagato, B.P., legale rappresentante della predetta società, il decidente ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo il medesimo B. non legittimato ad appellare.

Osservasi che in caso di sequestro preventivo la legge prevede che i soggetti legittimati ad appellare, ex art. 322 bis c.p.p., siano il p.m. l’imputato, l’indagato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, la persona che avrebbe diritto alla restituzione. Tale previsione, peraltro, deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall’art. 568 c.p.p., comma 4, secondo cui, ai fini della proposizione della impugnazione, è necessario avervi interesse. Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche l’appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale (Cass. 15/6/98, n. 2158;

Cass. 21/10/08, n. 44036).

Nel caso che ci occupa è evidente l’interesse del B. a riattivare l’attività produttiva nel cantiere di (OMISSIS) e, quindi, di ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dei beni sequestrati, necessari per la ripresa di tale attività.

La ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al giudice ad quem affinchè proceda all’esame del proposto appello.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-08-2011, n. 17549 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

M.M.C. esponeva al giudice del lavoro di aver lavorato per il Ministero del lavoro ex L. n. 285 del 1977 dal 1979 al 1985, data in cui era divenuta di ruolo e di essere passata presso l’ASST, quindi presso l’Amministrazione di P.T. e quindi dal 1.1.1994 presso il Ministero delle Comunicazioni. Esponeva che il Ministero convenuto (Ministero delle Comunicazioni) non aveva utilmente considerato il periodo di lavoro fuori ruolo ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (RIA). Chiedeva pertanto il riconoscimento della Ria dal 1.1.1994 con la condanna al pagamento delle somme dovute.

Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda dal 1.7.1998, ritenendo la giurisdizione per il periodo precedente il giudice amministrativo.

Si osservava che il D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9 riconosce la RIA in virtù dell’esperienza professionale acquisita con effettivo servizio senza distinguere tra servizio in ruolo e fuori ruolo; il rapporto era continuato nel passaggio tra varie amministrazioni appartenenti a comparti diversi.

Sull’appello del Ministero delle Comunicazioni la Corte di appello di Bologna con sentenza del 1.7.2008 rigettava l’appello richiamando quanto sostenuto nella sentenza di prime cure e cioè che la RIA, regolata dal D.P.R. n. 44 del 1990, prevedeva come unico criterio di attribuzione della maggiorazione l’esperienza professionale e quindi non distingueva tra servizio in ruolo e fuori ruolo.

Ricorre il Ministero con un unico motivo, resiste la M. con controricorso. Il Ministero ha prodotto memoria difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico, complesso motivo, si allega la violazione del D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9, comma 4: si doveva tenere conto solo del lavoro nella stessa qualifica, non di quello addirittura svolto con contratto di formazione fuori ruolo in un settore diverso da quello nel quale era stato poi inserito.

Il motivo appare fondato (il quesito di diritto fotografa perfettamente la questione controversa) e pertanto va accolto alla luce dell’orientamento più recente di questa Corte che si condivide in foto secondo cui "in tema di rapporto di lavoro degli impiegati statali, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) è istituto retribuivo commisurato all’anzianità di servizio e preordinato a premiare l’esperienza professionale nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione; ne consegue che la maggiorazione della RIA prevista dal D.P.R. 12 gennaio 1990, n. 44, art. 9, comma 5 in favore del personale statale che abbia maturato dieci o venti anni di servizio, spetta solo a coloro che possono vantare detta anzianità nello specifico settore nel quale vige la maggiorazione stessa (cass. n. 11836/2009). Nel caso in esame i passaggi tra le varie amministrazioni (in particolare dal Ministero del lavoro, alle Poste, al Ministero i a delle comunicazioni) non sembrano compatibili con il presupposto di una anzianità maturata nello stesso settore; in ogni caso certamente non sussiste una progressione di anzianità tra un servizio non di ruolo reso con le particolari modalità della L. n. 285 del 1977 per il Ministero del lavoro e le esperienze successive, allorchè presso le Poste e poi presso il Ministero ricorrente il rapporto è divenuto di ruolo. Peraltro sul punto nulla osserva la sentenza impugnata limitandosi ad affermare che ciò che conta è la mera anzianità, il che va invece escluso alla luce di quanto detto supra.

La Corte pertanto accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda. Stante la non univocità della giurisprudenza, soprattutto di merito, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delle fasi di merito e condanna la M. alla rifusione in favore del Ministero delle Comunicazioni delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 15,00, per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte pertanto accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese delle fasi di merito e condanna la M. alla rifusione in favore del Ministero delle Comunicazioni delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 15,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

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