Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-12-2011, n. 26506 Imposta reddito persone fisiche

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 43/07/08, depositata il 16.7.08, la CTR della Sardegna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cagliari 2 avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto l’opposizione proposta da M.C. nei confronti della cartella di pagamento relativa all’IRPEF per l’anno 1998, oltre sanzioni, interessi e accessori.

2. La CTR, invero, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, riteneva acclarata la volontà della contribuente di definire la controversia mediante il condono, pure in mancanza della dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 8, avendo la medesima provveduto a versare, nei termini previsti, esattamente le somme necessarie per usufruire del condono.

3. Avverso la sentenza n. 43/07/08 hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, con il quale deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 8. L’intimata ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente.

Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Passando, quindi, all’esame del merito, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 2.1. Rileva, invero, l’amministrazione che la norma suindicata prevede che le dichiarazioni, per i periodi di imposta per i quali i termini per la presentazione scadevano entro il 31.10.02, senza che fosse stato notificato al contribuente alcun avviso di accertamento, potevano essere integrate mediante il pagamento dei maggiori importi dovuti, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare in luogo di quella omessa. Ed entrambi i suddetti adempimenti (pagamento degli importi dovuti e presentazione della dichiarazione integrativa) andavano effettuati entro il termine di decadenza previsto dalla norma.

Per cui, a parere dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la M. presentato, pur avendo pagato i maggiori importi dovuti a titolo di imposta, la prescritta dichiarazione integrativa, l’omissione in parola – poichè riferita ad un adempimento imprescindibile per legge – aveva determinato l’inapplicabilità del condono, in conseguenza della violazione del disposto della L. n. 289 del 2002, art. 8. 3. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

3.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che – ai fini del perfezionamento del condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 8 – l’integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti il 31.10.02, debba essere effettuata mediante presentazione di una formale dichiarazione integrativa nei termini previsto dalla norma suindicata, non essendo, all’uopo, sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti all’amministrazione finanziaria. Ed invero – come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento al caso di tardiva presentazione della dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 8 (cfr. Cass. 5185/11) – detta norma sanziona con l’inefficacia della domanda di condono l’omessa presentazione della dichiarazione integrativa nel termine perentorio previsto dalla legge, ancorchè i maggiori importi dovuti siano stati, invece, tempestivamente versati dal contribuente. La presentazione di tale dichiarazione è, invero, finalizzata a consentire all’amministrazione la corretta determinazione della base imponibile, nonchè di stabilire l’esattezza degli importi versati dal contribuente ai fini del perfezionamento del condono.

3.2. Se tale, dunque, è la ratio della previsione normativa del duplice adempimento suindicato, è di chiara evidenza che il mancato compimento anche di uno solo di detti adempimenti nel termine prefissato dalla legge non può non comportare il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva del debito tributario, per mancato perfezionamento del condono richiesto dal contribuente. E ciò, se è a dirsi con riferimento all’ipotesi – considerata da Cass. 5185/11 – della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 8, vale, a fortiori, per il caso – ricorrente nella specie – di mancata, definitiva, presentazione di tale dichiarazione.

4. L’accoglimento della censura mossa all’impugnata sentenza ne comporta la cassazione.

5. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte nell’esercizio del potere di decisione nel merito, di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso proposto da M.C. nel primo grado del processo.

5. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi del giudizio di merito. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’intimata rimasta soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;

compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28634

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2000, P.V. e Pi. e S.S. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo G.M. e Se.Ma., e, premesso di aver acquistato da questi ultimi con rogito dell’11 ottobre 1995 un appezzamento di terreno edificabile in (OMISSIS), chiesero che venisse stabilito giudizialmente il confine tra tale fondo e quello confinante, rimasto in proprietà agli alienanti, come delineato dal dato catastale, e che venisse accertato che i convenuti non erano proprietari del muro di contenimento posto all’interno dell’immobile acquistato, nè della porzione di terreno compresa tra tale muro ed il confine da essi indicato, e che i lavori di urbanizzazione del lotto da essi intrapresi non avevano arrecato alcun nocumento. Domandarono inoltre la condanna del G. al risarcimento dei danni da essi subiti e subendi per l’avvenuta proposizione nei loro confronti di una denuncia – querela calunniosa, e per la mancata esecuzione secondo buona fede del contratto di vendita, da quantificare in L. 250.000.000 o nella diversa misura da determinare nel corso del giudizio.

Il Tribunale adito, espletata l’istruzione, dichiarò che il confine tra i fondi era costituito dal prospetto lato-valle del muro in calcestruzzo, rigettando il capo risarcitorio, dichiarando, per il resto, inammissibile la domanda, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò gli attori a corrispondere ai convenuti la somma di Euro 500,00.

Avverso tale sentenza proposero gravame la P. e Pi. e S.S..

2. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 16 marzo 2009, rigettò il gravame. Premesso che la controversia aveva ad oggetto l’accertamento della linea di confine tra i due fondi appartenenti alle parti, e che la peculiarità della stessa consisteva nel fatto che uno dei due fondi, quello appartenente agli attori, era stato loro alienato dai convenuti, proprietari del fondo limitrofo, ma non era il risultato del frazionamento del fondo appartenente a questi ultimi, per cui occorreva accertare anzitutto se dal contratto stipulato tra le parti si rilevasse l’esatto confine tra i due fondi, esulando, invece, dalla controversia ogni indagine relativa all’inadempimento dell’obbligo contrattuale di consegnare il bene alienato nella sua interezza, rilevò il giudice di secondo grado l’integrità del contraddittorio, escludendo che, come ritenuto dagli appellanti, al giudizio avrebbe dovuto partecipare anche l’originario proprietario del fondo alienato loro dagli appellati.

Per quanto ancora rileva nella presente sede, osservò la Corte di merito che dall’esame del titolo di acquisto non si rilevava nessun dato circa la linea di confine del fondo alienato. Essendo il prezzo convenuto a corpo, l’affermazione, contenuta nel contratto, della estensione del fondo per are 10 e centiare 20, era meramente indicativa ed inidonea a fornire finanche elementi presuntivi circa l’esatta linea di confine. Occorreva, dunque, far riferimento agli ulteriori elementi di prova in atti. Le indicazioni rilevate dai certificati catastali non potevano ritenersi di per sè idonee a tracciare la linea di confine, mentre gli unici elementi di prova si potevano desumere dalle deposizioni testimoniali. Dalla accertata individuazione della linea di confine nel prospetto lato valle del muro in questione conseguiva che esso ricadeva all’interno del terreno degli appellanti, sicchè nessun risultato utile costoro potevano ricavare dalla declaratoria dell’accertamento negativo in ordine alla titolarità da parte dei convenuti del muro di contenimento in questione.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la P. e S.S. e Pi. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso M.A. e L.V.M. quali successori a titolo particolare di G.M. e S. M., per avere acquistato l’appezzamento di terreno di cui si tratta, i quali hanno anche depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e delle norme in materia di interpretazione del contratto e individuazione dell’oggetto del contratto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 45. Si lamenta che i giudici di merito avrebbero violato i principi di ermeneutica ricercando, oltre e contro il dato testuale dell’atto di compravendita in questione, non la comune intenzione delle parti e l’esatto oggetto del predetto atto, ma una presunta riserva mentale degli alienanti mai esplicitata in sede di trattative o di contratto preliminare, in base alla quale costoro avrebbero inteso vendere agli acquirenti il lotto di cui si tratta nella consistenza nella quale esso sarebbe loro pervenuto, assumendo implicitamente quale confine dello stesso il muretto di contenimento, laddove il contratto non recava alcun riferimento a detto muretto, ma solo al dato catastale del lotto, e solo a distanza di cinque anni dalla stipulazione dell’atto di compravendita i signori M. – Se. avevano rappresentato agli attuali ricorrenti la circostanza che il confine dei due lotti doveva individuarsi nel muretto.

2. – Con il secondo motivo si lamenta errata e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. e dei criteri e principi in materia di regolamento dei confini in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che gli unici elementi di prova certi circa la esatta individuazione della linea di confine tra i due fondi si potessero rilevare dalle deposizioni dei testi escussi dal primo giudice con conseguente inidoneità probatoria delle risultanze catastali; e nell’affermare che, essendo il prezzo della compravendita di cui si tratta convenuto a corpo, l’indicazione della superficie del terreno sarebbe stata meramente indicativa e inidonea a fornire anche gli elementi presuntivi circa l’esatta linea di confine. Nella specie, la descrizione del bene contenuta nell’atto pubblico di compravendita, la misura del fondo, la esatta individuazione dei confini del lotto, la assoluta certezza sui confini di tre dei quattro lati, la rispondenza dei dati catastali, l’inesistenza di qualsiasi altro elemento che potesse generare la benchè minima incertezza erano elementi assolutamente sufficienti ad individuare esattamente il confine in contestazione.

3.1. – Il ricorso è inammissibile nell’intera sua articolazione.

3.2. – Lo è nella parte in cui si deduce, rispettivamente con la prima e la seconda censura, la violazione dell’art. 1362 cod. civ. e delle norme in materia di interpretazione del contratto e individuazione dell’oggetto del contratto, e la errata e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. e dei criteri e principi in materia di regolamento dei confini, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto non risulta formulato il quesito di diritto prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis.

3.3. – A norma del medesimo art. 366-bis, il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui fa valere un vizio di motivazione, in quanto non reca la chiara ed univoca indicazione del fatto controverso, che, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20603 del 2007 e successive conformi, deve consistere in un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione dell’ammissibilità dello stesso.

3.4. – Si ravvisa comunque nelle censure un ulteriore profilo di inammissibilità, consistente nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non recando il ricorso la specifica indicazione delle clausole contrattuali che sarebbero state erroneamente interpretate o che non avrebbero recato specifici elementi idonei a determinare la linea di demarcazione tra i due fondi.

4. – In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono, in ossequio al criterio della soccombenza, essere poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 15-09-2011, n. 34099 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8.10.2010 il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 309 cod. proc. pen, confermava il provvedimento con il quale in data 20.9.2010 il Gip della stessa sede aveva applicato nei confronti di I.S. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen..

Il tribunale, richiamando l’ordinanza generica, rilevava come gravi indizi di colpevolezza emergevano dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D.G.M., S.G. e C.F. – la cui affidabilità era stata già ampiamente verificata ed affermata in altri procedimenti – certamente a conoscenza delle vicende interne di Cosa Nostra nelle sue articolazioni della provincia agrigentina nella quale avevano rivestito cariche elevate.

Risultava così che l’ I., sindaco di Castrofilippo, era soggetto "avvicinato", definizione con la quale si intendeva organicamente inserito quale vero e proprio partecipe dell’associazione mafiosa, ancorchè non formalmente affiliato con i riti tipici. Secondo il complesso delle dichiarazioni dei predetti collaboratori, sostanzialmente convergenti, l’indagato aveva partecipato ad incontri con esponenti di vertice delle articolazioni mafiose della zona (anche latitanti come il F.) al fine di stabilire l’aggiudicazione di lavori pubblici ed era, comunque, disponibile a favorire pratiche, come il rilascio di concessioni, che interessavano l’associazione. Veniva, altresì, fatto riferimento alla riscossione di tangenti, tra cui quella di 75.000 Euro, che l’ I. aveva ricevuto quale corrispettivo per tale sua specifica attività. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’ I. deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.: a) per avere il tribunale omesso qualsiasi considerazione sul metodo di lettura unitaria e complessiva delle risultanze del procedimento, dovendo valutatine- i singoli indizi ciascuno per la propria valenza e poi unitariamente (cita S.U. n. 33748, 12/07/2005); b) per mancanza di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni, peraltro, generiche del D.G., posto che il ricorrente non ha mai fatto parte dell’associazione mafiosa, non ha partecipato ai presunti incontri con esponenti di vertice dell’associazione ed ai presunti favori in ordine ai lavori al mercato ortofrutticolo ed al centro commerciale "(OMISSIS)"; c) per mancata valutazione critica delle chiamate in correità de relato; d) per la illogicità dell’affermazione che aveva partecipato ad una riunione ad ottobre 2003, finalizzata all’assegnazione dei lavori del mercato ortofrutticolo, posto che l’aggiudicazione è avvenuta ad aprile- maggio 2003;

illogicità dell’affermazione che il sindaco assegnava gli appalti stante la competenza di altri organi; per la mancata valutazione degli elementi offerti dalla difesa in ordine al normale iter delle relative pratiche amministrative.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il vaglio di legittimità demandato a questa Corte non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è completa ed articola ed è ancorata alle concrete circostanze acquisite al procedimento.

Il tribunale, invero, ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali – con riguardo, invero, alla valutazione della prova – i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatone, le quali devono caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la cd. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte. Con la necessaria precisazione che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473, 04/03/2008, Lucchese, rv. 239744).

Sul punto il tribunale ha sottolineato che il collaboratore D.G. M., nel delineare i connotati della qualità di "avvicinato" del ricorrente ha indicato: la presenza dell’ I. all’incontro tenutosi nel 2003 con il capo della famiglia mafiosa di Castrofilippo, B.A., l’imprenditore P., A.A. e A.G. per discutere dell’affidamento dei lavori dei capannoni del mercato ortofrutticolo di Castrofilippo;

il ruolo funzionale alla cura degli interessi della famiglia mafiosa di Castrofilippo assunto dal ricorrente; l’intervento del predetto anche nell’iter istruttorio per il rilascio della concessione edilizia del centro commerciale Le Vigne; la funzione di intermediazione nell’aggiudicazione degli appalti ad imprese vicine al sodalizio a far data dal 1999, in specie per quelli che potevano essere affidati senza gare pubbliche; la riscossione di compensi per l’attività svolta.

Ha, quindi, rilevato il tribunale che dette circostanze traevano conferma dalle dichiarazioni di S.G. e di C. F., il primo uomo di fiducia del capo mafia F. G., il secondo prestanome dei fratelli D.G..

Precisato che l’autonomia richiesta ai fini della valutazione della cd. convergenza del molteplice – di cui si è detto Innanzi – si riferisce alla valutazione di eventuali interferenze reciproche tra le dichiarazioni, cosa che non viene dedotta dal ricorrente, deve rilevarsi che le dichiarazioni del S. solo in parte sono de relato , avendo il predetto riferito circostanze a sua diretta conoscenza.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato, quindi, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità dell’ I. in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

A fronte di ciò, del tutto aspecifiche sono le doglianze relative alla omessa valutazione delle deduzioni difensive; il ricorrente si limita a negare quanto affermato dal tribunale ed a censurare la logicità della motivazione senza indicare alcun elemento idoneo a contraddirla. Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce (Sez. 4, n. 25308, 06/04/2004, Maviglia, rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv.

228586).

Non è, peraltro, autosufficiente il ricorso laddove contesta la compatibilità delle circostanze riferite dal D.G. con l’epoca in cui si erano verificati i fatti ed In particolare in cui erano stati aggiudicati gli appalti dei lavori del mercato ortofrutticolo.

E’ inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 5, n. 11910, 22/01/2010 Casucci, rv.

246552, Sez. 1, n. 6112, 22/01/2009, Bouyahia, rv. 243225).

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 30-09-2011, n. 35596

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato B.G. per il delitto di evasione alla pena di mesi quattro di reclusione.

All’imputato era addebitato di essersi, senza autorizzazione, allontanato dal luogo nel quale era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

2, Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen., in quanto la citazione per il giudizio di appello risulta notificata all’imputato presso la comunità "Villa Ascione" di Caltanissetta, dove lo stesso risultava ristretto in regime di detenzione domiciliare a seguito di ordine di espiazione pena emesso dal Tribunale di sorveglianza. Ciononostante, la Corte di appello non avrebbe disposto per l’udienza fissata per il giorno 15 dicembre 2009 la traduzione dell’imputato, con grave violazione dei diritti di difesa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

2. Questa Corte ha stabilito che la conoscenza da parte del giudice di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l’imputato impedito esplicitamente consenta che l’udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l’istituto dell’assenza, ai sensi dell’art. 420- quinquies cod. proc. pen.. Pertanto, si è ritenuto che costituisce legittimo impedimento lo stato di detenzione dell’imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione, purchè di tale legittimo impedimento sia comunque cognito il giudice (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, in motivazione).

Nel caso di specie, il giudice dell’appello non era stato reso edotto del legittimo impedimento dell’imputato a comparire, in quanto all’atto delle ricerche presso il suo domicilio i parenti ebbero soltanto a riferire che costui si era trasferito presso la comunità "Villa Ascione" e nessuna circostanza circa lo stato detentivo, neppure all’atto della notifica presso il nuovo recapito, venne rese noto. Nè all’udienza del 15 dicembre 2009, il difensore di fiducia ha rappresentato detto impedimento, limitandosi soltanto a rinunciare ai motivi di gravame.

Pertanto, posto che non è di per sè causa di legittimo impedimento a comparire in giudizio la mera ospitalità dell’imputato in una struttura terapeutica di recupero per tossicodipendenti (tra le tante, Sez. 3 n. 6241 del 14/01/2009, Avallone, Rv. 242531), alla luce di tali dati di fatto non sussiste la denunciata violazione di legge.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto delle natura dei motivi, della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.