Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 86 Mansioni e funzioni Trattamento economico

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La signora D.B. è dipendente del Comune di Napoli in servizio presso la Direzione Annona, Mercati e Marchi.

Con decreto del 6.12.1988 n.2229 l’amministrazione affidava alla ricorrente, ai sensi dell’art. 82 del Reg. organico del personale, l’incarico di responsabile di una unità operativa "rilascio autorizzazioni al commercio in sede fissa". Successivamente con ordine di servizio n.62 del 21.11.1989 trasferiva la ricorrente dall’incarico dell’unità operativa "rilascio autorizzazioni al commercio in sede fissa", precedentemente affidatole con formale provvedimento sindacale, a quella per rilascio "autorizzazioni per il commercio ambulante", confermandole l’incarico nelle superiori funzioni di responsabile dell’unità operativa.

Alla ricorrente però non veniva corrisposto il trattamento economico relativo alle funzioni di responsabile di unità operativa (corrispondente alla VIII° qualifica) se non a partire dal 1.9.1991.

Soltanto da tale data l’amministrazione, con delibera di GM n.1131 del 18.6.1991, riservava alla appellante il trattamento economico conseguente all’espletamento delle funzioni di capo sezione amministrativo pur avendo la stessa amministrazione, nella medesima delibera, preso nuovamente atto dell’avvenuto formale affidamento delle mansioni superiori sin dal 6.12.1988.

La ricorrente adiva il Tar Campania, sede di Napoli, affinchè accertasse il diritto alla corresponsione del trattamento economico corrispondente alle funzioni di capo sezione amministrativo per il periodo dal 6.12.198831.8.1991 e per l’effetto condannasse il Comune di Napoli al pagamento delle differenze retributive tra stipendio percepito e quello dovuto con interessi e svalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo.

Con la sentenza in epigrafe il Tar Campania rigettava la impugnativa.

Nell’atto di appello assume la ricorrente la erroneità della sentenza per i seguenti motivi:

– il Reg. org. del Comune di Napoli agli artt. 82 e 152 prevede la retribuibilità delle mansioni superiori svolte determinando i criteri per la attribuzione dei relativi compensi;

– la ricorrente ha svolto mansioni superiori per ordine della amministrazione.

Si è costituito il Comune di Napoli invocando precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato che hanno respinto pretese analoghe a quelle fatte valere nell’odierno gravame e riferite specificatamente al personale della stessa amministrazione.

La ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

All’udienza di trattazione del 19 novembre la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Sostiene la appellante che essendo pacifico che, a seguito di vacanza di posto in organico, la stessa è stata preposta da tempo risalente ad una unità operativa con funzioni di capo sezione in base a provvedimenti formali, esisterebbero tutti i presupposti di ordine giuridico e fattuale per il riconoscimento economico delle funzioni superiori svolte. Tale riconoscimento troverebbe supporto negli artt. 82 e 152 del Reg. org. del personale del Comune di Napoli che prevedono che qualora ad un impiegato, a seguito della vacanza del posto in organico e della conseguente necessità di ricoprirlo per garantire il regolare funzionamento della amministrazione, vengano attribuite mansioni superiori per un periodo superiore a quattro mesi, lo stesso abbia diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico iniziale e quello corrispondente alle funzioni superiori espletate.

Erronea quindi sarebbe stata la corresponsione, da parte della amministrazione, del trattamento economico solo a fare data dal 1.9.1991 e non anche dalla data di attribuzione dell’incarico.

La Amministrazione ha riconosciuto e legittimato ab initio, la pretesa della ricorrente con delibera di GM n.1131 del 18.6.1991 ed ancor prima, con i decreti sindacali soprarichiamati.

Nella fattispecie dovrebbe applicarsi in via diretta l’art. 36 della Cost. e comunque l’art. 2126 del codice civile.

3. L’appello tuttavia non merita accoglimento.

Come ha avuto modo di sottolineare la Sezione in giudizi analoghi a quello in esame, riferiti a personale dipendente dal Comune di Napoli, le disposizioni regolamentari invocate dalla appellante (art. 82 e 152 del R.O. del Comune di Napoli) non possono considerarsi in vigore perché superate dalla nuova disciplina del lavoro pubblico la quale, già prima delle riforme avviate dal decreto legislativo n.29 del 1993, ha riservato alla contrattazione collettiva il compito di definire tutti gli aspetti patrimoniali del rapporto di impiego anche allo scopo di assicurare una sostanziale omogeneità tra le diverse amministrazioni locali (Cons. Stato, V, n.3326 del 15.6.2000).

Al riguardo si è chiarito che tutte le disposizioni dei regolamenti organici degli enti locali che attribuivano rilevanza giuridica alle mansioni superiori svolte dai dipendenti comunali e provinciali e che si fondavano sull’art.220 del r.d. 3 marzo 1934, n.383, sono state abrogate per incompatibilità dell’art.6 del d.l. 29 dic. 1977, n.946, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, con il quale è stato vietato agli enti datori di lavoro di erogare al proprio personale dipendente ogni trattamento economico non previsto dagli accordi nazionali di lavoro stipulati con il procedimento previsto, divieto più volte ribadito e da ultimo confermato dall’art. 11 della legge 29 marzo 1983 n.93 (Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 1996 n.1307).

Anche in via di ipotesi, a considerare la perdurante vigenza in parte qua del Regolamento organico del Comune di Napoli, deve comunque osservarsi che, nella specie, il conferimento di incarico per l’espletamento di mansioni superiori non è avvenuto in conformità con il citato art. 82 del ROP.

Tale norma prevede, infatti, che il conferimento del superiore incarico sia operato con provvedimento "del Podestà, sentito il segretario generale" (e quindi, al momento del conferimento dell’incarico in parola con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Comunale).

Solo in presenza di incarico così formalizzato, dunque, in base alla citata disposizione regolamentare, sarebbe stato possibile attribuire il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni in concreto espletate.

Nella specie, un incarico siffatto è mancato; le superiori mansioni sono state assegnate, infatti, senza avere sentito il Segretario Comunale al di fuori, dunque, dell’iter procedurale previsto dal ripetuto art. 82, al cui rispetto è inscindibilmente legato il riconoscimento in parola.

Con la conseguenza che l’atto sindacale non può costituire, ai sensi dell’art. 82 del RO, valido presupposto per il conferimento del superiore trattamento retributivo, così come non possono costituirlo gli atti ulteriori, richiamati dall’interessata.

4. Lamenta l’appellante che il TAR avrebbe, comunque, errato nel non ritenere applicabile, nella specie, il disposto di cui all’art. 36 Cost., nonché quello di cui all’art. 2126 cod. civ.

Anche tali doglianze sono da disattendere.

La giurisprudenza ha chiarito da tempo che la pretesa ad una retribuzione superiore a quella attribuita dalla normativa vigente per lo svolgimento di mansioni superiori svolte da un dipendente pubblico, non può, infatti, direttamente fondarsi sull’art. 36 Cost. (cfr., tra le altre, le decisioni della Sezione V, 18 settembre 1998, n. 1308; 24 marzo 1997, n. 290; Sez. IV, 10 novembre 1998, n. 1473; Sez. VI, 18 maggio 1998, n. 748).

Ed invero l’art. 36 Cost., che sancisce il principio della corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non puo" trovare applicazione nel pubblico impiego concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale quali quelli previsti dall’art. 97 Cost. di buon andamento e di imparzialità nonché di rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei pubblici dipendenti in relazione alla qualifica rivestita.

Nè per poter rendere rilevanti dette mansioni è invocabile l’art. 2126, c.c. che riguarda piuttosto lo svolgimento del lavoro da parte di chi non è dipendente pubblico o di chi è stato assunto in base ad un titolo nullo o annullato e che, comunque, non legittima la deroga o la disapplicazione degli atti di nomina o d’inquadramento di tali dipendenti (cfr. Sez. V, 24 marzo 1998, n. 354).

L’indennità per lo svolgimento di mansioni superiori non può considerarsi spettante neppure in base all’art. 2041 c.c., atteso che le norme imperative che fissano le retribuzioni dei pubblici dipendenti accordano specifiche azioni in presenza dei relativi presupposti, sicché non è configurabile la proponibilità dell’azione sussidiaria di arricchimento senza causa di cui al citato art. 2041 (cfr., fra le altre, la decisione della Sezione V, n. 1308/98 cit., Sez. IV, n. 1473/98 cit.).

5. In conclusione l’appello non merita accoglimento.

6. Spese ed onorari tuttavia in relazione alla natura del petitum possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4898 Affitto

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 novembre 2004 la Corte di appello di Bologna, su gravame di R.F. confermava la omologa decisione del Tribunale di Ravenna del 17 marzo 2003, che aveva condannata la R. al pagamento a favore di T.A. di Euro 29.766,51, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennizzo per migliorie apportate al fondo concessogli in comodato dalla R. tra il 1983 e il 1990.

Avverso siffatta sentenza propone ricorso per cassazione la R., affidandosi ad un unico motivo.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dall’intimato.
Motivi della decisione

Con un unico motivo la ricorrente, in sintesi, si duole del fatto che il giudice dell’appello avrebbe deciso la controversia senza acquisire il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado che conteneva la consulenza tecnica-unico elemento istruttorio, a suo avviso, in merito alla quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al detentore.

La censura non merita accoglimento.

Contrariamente all’assunto della ricorrente, il giudice dell’appello nell’esaminare il materiale probatorio acquisito al processo da atto della CTU svoltasi in primo grado e mostra di condividere il giudizio espresso dal Tribunale, che la ritenne "condivisibile in quanto fondata su metodo corretto e argomentazioni puntuali e persuasive".

Peraltro, ha disatteso l’assunto della R. per assoluta carenza di prove da parte suo a sostegno della sua non debenza nei confronti del detentore, in quanto la somma determinata avrebbe ricompresso oltre alle migliorie anche altre voci di spesa ad esse estranee.

E ciò, a prescindere dal fatto che il giudice dell’appello non aveva l’obbligo di acquisire il fascicolo di ufficio, trattandosi solo di scelta discrezionale, poichè il gravame non riguardava un punto decisivo della controversia non indicato dalle parti e, quindi, rilevabile solo ex officio attraverso l’esame di tutti gli atti formatosi nel giudizio (giurisprudenza costante:di recente Cass. n. 8849/04; Cass. n. 9985/04).

In altri termini, il punto decisivo prospettato dalla R. è stato esaminato e, quindi, non vi era bisogno, a tal fine, di ricorrere ad alcuna acquisizione, per l’ulteriore argomentare, su cui tace la ricorrente, che nessuna prova è stata fornita con il gravame circa la non corretta liquidazione delle somme spettanti al convenuto Quindi, il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla va disposto per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2010) 15-02-2011, n. 5746 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza datata 23.6.2009, con cui il Tribunale di Nicosia aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione M.V., esercente funzioni di controllo del personale nell’impresa Tecno Racket s.r.l., per abuso dei mezzi di disciplina ( art. 571 c.p.) nei confronti della dipendente T. R..

2. Contro la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, e deduce, con il primo motivo, nullità della sentenza per inosservanza del termine di notifica del decreto di citazione in grado d’appello e della successiva ordinanza dichiarativa della contumacia dell’imputato.

3. Il ricorso è fondato: risulta che all’udienza del 20 febbraio 2010 fu dato inizio al giudizio d’appello in mancanza dell’imputato e del difensore, pur non essendo stato rispettato il termine minimo di 20 giorni, previsto per comparire in appello ( art. 620 c.p.p., comma 3).

Ciò rende nulla il giudizio d’appello, la cui sentenza va, pertanto annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 9390 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Lecce,in riforma della decisione 22 gennaio 2002 del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato che l’indennizzo di natura risarcitoria dovuto dalla Provincia di Brindisi nonchè dal comune di Ostuni ad L.A. per l’avvenuta occupazione espropriativa nel 1986 di un terreno di sua proprietà (in catasto all’art. 16268, fg. 148, part. 92, 93) corrispondeva all’indennità offertagli nel corso del procedimento ablativo da dette amministrazioni ed accettata dall’espropriato con lettera del 26 giugno 1984, rilevando: a) che all’accettazione non era seguita la cessione volontaria dell’immobile nè le amministrazioni avevano ottenuto il decreto ablativo, malgrado la realizzazione di una scuola pubblica sul fondo appreso; b)che lo stesso era ubicato in zona G1 del P.R.G. del comune, destinata ad attrezzature e servizi pubblici che ne escludevano la natura edificatoria; per cui il risarcimento andava liquidato in base ai valori agricoli, non essendo state prospettate dal proprietario altre possibili utilizzazioni non edificatorie.

Per la cassazione della sentenza, il L. ha proposto ricorso per due motivi illustrati da memoria; cui resistono sia la Provincia di Brindisi che il comune di Ostuni, ciascuno dei quali ha formulato a sua volta, ricorso incidentale per un motivo.
Motivi della decisione

2. I ricorsi vanno anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con quello incidentale, da esaminare con precedenza per evidenti ragioni di logica giuridica, il comune di Ostuni, deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 12, censura la sentenza impugnata per avere escluso l’avvenuta cessione volontaria dell’immobile da parte dell’espropriato senza considerare che la legge non richiede al riguardo un atto pubblico, ma ritiene sufficiente l’incontro della loro volontà, nella specie risultante dalla proposta del L. approvata dalla Delib. n. 1706 del 1984, della Giunta provinciale che aveva definito la vendita. La censura è infondata.

Questa Corte fin dalle pronunce meno recenti ha specificato che la cessione volontaria costituisce un contratto c.d. ad oggetto pubblico che si inserisce necessariamente nell’ambito del procedimento di espropriazione che l’espropriando ha il diritto di convenire in seguito ad un subprocedimento predisposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 12 e ad un prezzo pur esso predeterminato in base a criteri inderogabili stabiliti dalla legge che costui può soltanto accettare (o rifiutare); e che ha anche l’effetto di porre termine al procedimento, eliminando la necessità dell’emanazione del decreto di espropriazione e dello svolgimento del subprocedimento di determinazione dell’indennità definitiva (Cass. 17102/2002;

8970/2001; 14901/2000). Ha rilevato altresì che siffatta natura comporta,per un verso,la sussistenza di un necessario collegamento tra il rapporto contrattuale ed il procedimento amministrativo che vi ha dato origine, e che funge dunque da indispensabile momento genetico e presupposto del contratto (sent. 2513/1994). Ma, per altro verso,che detta influenza si arresta "in limine" di questo,nel senso che l’accordo in questione conclude automaticamente la procedura espropriativa e vive per il resto autonomamente, sottoposto alla disciplina propria del contratto: caratterizzata dall’incontro delle volontà dei contraenti su di un piano paritetico, nonchè dai principi civilistici sulla formazione del consenso,ivi compresi gli adempimenti richiesti dall’evidenza pubblica per le P.A..

In conformità ad essi, la più qualificata dottrina e la giurisprudenza hanno costantemente ritenuto che il negozio suddetto posto in essere da un’amministrazione comunale o provinciale è soggetto al requisito della forma scritta a pena di nullità; che può ritenersi osservato solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto la volontà negoziale, perciò redatto al fine specifico di manifestare la stessa, e dal quale si deve, pertanto, poter desumere la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti. E che, nel vigore del T.U. approvato con il R.D. n. 383 del 1934, ad integrare la stipulazione del suddetto negozio non poteva bastare l’accettazione di una proposta di vendita o di acquisto del bene fatta dall’uno o dall’altro contraente, essendo indispensabile la presenza di un documento scritto stipulato, con il procedimento e le formalità previste dall’art. 87, e segg. e art. 251, e segg. del citato testo unico, dal rappresentante legale dell’amministrazione e dall’espropriato, e contenente l’enunciazione degli elementi essenziali del contratto stesso, nonchè l’accordo su di essi dei contraenti.

Proprio a questi principi si è attenuta la sentenza impugnatala quale ha correttamente escluso in radice la sussistenza di detto contratto per aver accertato – e le parti confermato – che le trattative tra le parti si concretarono in una lettera del 6 ottobre 1984 con la quale il proprietario accettava esclusivamente l’indennità offertagli dall’amministrazione espropriante e formulava le proprie richieste in ordine ad un possibile futuro atto di cessione;nonchè nella successiva Delib. n. 79 del 1986, della Provincia di Brindisi che autorizzava il pagamento dell’indennità accettata, ma evidenziava nel contempo la necessità di proseguire il procedimento di esproprio onde ottenere il trasferimento degli immobili: perciò smentendo non soltanto la sussistenza di un qualsiasi contratto di cessione, ma anche la volontà di detta amministrazione di volerlo concludere; tant’ è che la stessa Provincia con successiva nota del 28 febbraio 1992 sollecitò al Sindaco l’emissione del decreto di espropriazione, a conferma dell’intendimento di concludere la procedura autoritativamente e non consensualmente attraverso la stipulazione di un contratto di cessione.

3. Con il primo motivo del ricorso principale il L., deducendo numerosi vizi di motivazione addebita alla sentenza impugnata di avere qualificato il terreno non edificabile, trascurando la diversa conclusione cui era pervenuto il secondo consulente senza alcuna motivazione plausibile; ritenendo erroneamente che i terreni adiacenti erano stati venduti come se avessero destinazione agricola e non giustificando le ragioni per le quali era stata preferita la conclusione prospettata dal c.t. nominato in primo grado.

Con il secondo deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, si duole che la Corte di appello abbia qualificato non edificabile il terreno, dichiarando di adeguarsi ai principi enunciati dalla nota decisione 172/2001 delle Sezioni Unite e dalle successive,senza considerare: a) che la decisione suddetta non ha escluso affatto la natura edificatorie delle aree destinate a parcheggio, posto che l’edilizia non si esaurisce soltanto con quella legale, ma ricomprende tutte le forme di trasformazione del suolo in via di principio non precluse all’iniziativa privata; b) che i per tale ragione è attribuita natura edificatoria a zone incluse nei PIP o destinate a costruzioni diverse da quelle residenziali; c) che in questa categoria rientra proprio la zona G1, destinata ad attrezzature pubbliche, fra cui le scuole d”obbligo, quale quella realizzata sul terreno espropriato, che d’altra parte risultano indispensabili per lo sviluppo edilizio delle altre zone; e non sono neppure precluse all’iniziativa privata come sarebbe necessario per escluderne la vocazione edificatoria.

4. Le suesposte doglianze sono tutte infondate.

Questa Corte, anche a sezioni unite, ha ripetutamente affermato che per effetto della normativa della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, caratterizzata dalla rigida dicotomia, che non lascia spazio per un tertium genus, tra "aree edificabili" ed "aree agricole" o "non classificabili come edificabili" il primo compito cui è tenuto il giudice del merito per la determinazione sia delle indennità di espropriazione legittima sia degli indennizzi di natura risarcitoria dovuti per le espropriazioni illegittime o anomale,quali la ed. occupazione espropriativa,è quello di accertare la destinazione "legale" del terreno; e che la relativa indagine deve essere compiuta di ufficio esclusivamente in base alla classificazione urbanistica dell’area: perciò indipendentemente dai criteri seguiti dall’espropriante nel formulare l’offerta dell’indennità provvisoria, nonchè da quelli suggeriti dal c.t.u. nel compiere la valutazione; ed indipendentemente (a fortiori) dalle prospettazioni, dalle richieste nonchè da asserite ammissioni al riguardo delle parti (Cass. sez. un. 35/2001, nonchè 6176/2003, 15247/2001).

Pertanto se nel caso la Corte di appello non poteva discostarsi (se non motivatamente) dalle indagini compiute dal c.t.u. circa l’ubicazione del terreno L. e la qualificazione attribuitagli dallo strumento urbanistico del comune di Ostini – che è risultata pacificamente essere zona G1 destinata esclusivamente a servizi e strutture pubbliche – è altrettanto certo che doveva attenersi, come correttamente ha fatto, al limite intrinseco alla consulenza tecnica, consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico:

quale era invece quella di stabilire se la destinazione G1 suddetta corrispondesse al lume del menzionato criterio dicotomico introdotto dall’art. 5 bis alla categoria delle aree edificatorie,ovvero a quelle che tale destinazione non posseggono.

E l’interrogativo andava necessariamente risolto in base non alle opinioni del c.t. al riguardo,ma ai criteri ricavati dalla menzionata norma, secondo l’interpretazione costante offerta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui; 1) la stessa enuncia la regola assoluta che – un’area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale epoca (Cass. 3146/2006; 3838/2004; 10570/2003); 2) le possibilità legali di edificazione vanno quindi escluse tutte le volte in cui per 10 strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia. (Da ultimo: Cass. 665/2010; 400/2010; 21396/2009; 21095/2009;

17995/2009); 3) In questi casi per rendere edificatorio il terreno non è sufficiente che l’intervento pubblico sia realizzabile in linea astratta anche ad iniziativa privata: dovendo ciò essere il risultato di una scelta di politica programmatoria ricorrente solo quando gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata – pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento"; e perciò devolvendosi esclusivamente a ciascuno strumento urbanistico il potere di stabilire se,per quali categorie di opere ed in quali zone le stesse possano venire realizzate "anche attraverso l’iniziativa economica privata" (Cass. 2605/2010 cit.; 21095/2009; 15616/2007; 15389/2007).

5. La scelta del legislatore di avvalersi del criterio dell’edificabilità legale nei termini anzidetti non può d’altra parte essere aggirata sostituendovi quello spaziale di considerare la vicinanza o contiguità del terreno espropriato con zone dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico; ovvero quello funzionale fondato sul rilievo dell’utilità o della strumentalità che la zona in esame fornisce a queste ultime, entrambi suggeriti dal c.t.u. e giustamente non condivisi dalla Corte di appello: o ancora sulla natura edilizia dell’opera pubblica realizzanda per la quale è stata ottenuta l’espropriazione. In quanto i primi due sì fondano sul criterio della c.d. edificabilità di fatto (peraltro non correttamente intesa) che lo stesso L. ha riconosciuto escluso dalla previsione dell’art. 5 bis; il quale invece assegna agli strumenti urbanistici generali il compito di stabilire direttamente l’edificabilità della zona in cui è ubicato l’immobile, dichiarandola espressamente edificabile, regolandone la densità edilizia, consentendo la presentazione di piani di lottizzazione, ecc.. Mentre il terzo risulta addirittura estraneo al vigente ordinamento e comporterebbe l’abrogazione del sistema dicotomico introdotto dalla norma posto che qualsiasi area – quale ne sia la destinazione urbanistica – dovrebbe essere comunque valutata come edificatoria solo perchè scelta per eseguirvi l’opera pubblica.

Vero è invece che è la destinazione pubblicistica della zona G1 ritenuta dalla Corte di appello a trovare conferma nella tipologia di opera pubblica realizzata – una scuola pubblica – in quanto proprio detta destinazione ne determina ex sè il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti. Nè può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacchè l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (Cass. 3022/2008;

15616/2007; 15389/2007; 23028/2004).

6. La Corte deve ancora una volta ribadire, infine, che il principio giurisprudenziale invocato dal ricorrente per cui l’edificabilità non comprende solo quella residenziale, ma anche tutte le trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica ed economica di edificazione, non vale ad attribuire natura edificatoria ad aree in relazione alle quali lo strumento urbanistico esclude tale qualità, ma solo ad enucleare le possibili tipologie in cui detta destinazione si traduce, allorchè da esso riconosciuta e consentita espressamente; nonchè ad evidenziare la diversa edificabilità di fatto, e quindi il valore degli immobili in funzione del tipo di costruzione consentita (Cass. 29768/2008; 16161/2007; 11741/2006).

Proprio in tale ottica la Corte Costituzionale (sent. 179/1999) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3298/2000) hanno precisato che l’attribuzione da parte degli strumenti urbanistici al terreno di una vocazione edificatoria (sia pure specifica) ricorre quando esso sia destinato a ricevere non soltanto costruzioni edilizie in senso stretto, ma anche attrezzature e servizi realizzabili (non in astratto, ma) per volontà dello strumento urbanistico pure ad iniziativa libera privata o promiscua,in regime di economia di mercato,anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento. E sempre nella medesima prospettiva questa Corte, anche a sezioni unite ha attribuito natura edificatoria ai fondi inclusi in un PIP, ovvero in zone destinate ad attività industriali (c.d. zone D di cui al D.M. n. 1444 del 1968) ed ha infine qualificato edificabile un’area destinata a parcheggi pubblici (sez. un. 173/2001), tale qualifica avendo riservato a quei parcheggi localizzati nell’ambito di una zona edificatoria (esemplificativamente: all’interno di un PEEP); e l’ha invece esclusa allorquando vengano costruiti in zona destinata e vincolata in via generale ed astratta, come nella fattispecie, ad utilizzazioni meramente pubblicistiche: proprio per la ricordata ragione riguardante soltanto la prima categoria di aree,che la edificabilità (legale) va da un minimo (tendente a zero) ad un massimo,con una vasta gamma di situazioni quantitative intermedie su cui incide in misura determinante proprio l’edificabilità effettiva – quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori; e che dunque in tale funzione essa diviene elemento di valutazione decisivo per definire il maggiore o minore valore di scambio dell’immobile nell’ambito della già accertata attitudine edificatoria, anche in rapporto alle limitazioni quantitative prescritte dagli strumenti urbanistici (Cass. 18680/2005; 10265/2004; 16710/2003).

Assorbito, pertanto il ricorso incidentale condizionato della Provincia di Brindisi, per non essere stato accolto quello principale cui era stato subordinato, il Collegio deve respingere entrambi i ricorsi esaminati ed in conseguenza di tale statuizione dichiarare interamente compensate tra dette parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi,li rigetta e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.