Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-09-2011, n. 19490 Parti comuni dell’edificio

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Svolgimento del processo

La Immobiliare Tropione di Galli Valentino & C. sas nel 1995 chiedeva la condanna della snc Botia Cantoni e delle signore A. e C.R. alla rimozione di manufatti e opere realizzati nel sottosuolo e nell’area di pertinenza di un fabbricato condominiale sito in (OMISSIS) (un magazzino con abbassamento dell’altezza utile del seminterrato, bocca di lupo, vano montacarichi, cisterna per gasolio e sbarra d’accesso).

Il tribunale di Sondrio il 13 maggio 2002 accoglieva la domanda.

L’appello proposto il 25 luglio 2002 dalle parti convenute veniva respinto dalla Corte di Milano il 17 settembre 2005. La Corte affermava tra l’altro che le innovazioni che comportavano inglobamento del sottosuolo nella proprietà individuale erano vietate e che parimenti non erano consentite modificazioni dell’area esterna a beneficio di esclusivo di uno dei comproprietari.

Confermava pertanto l’illegittimità delle opere eseguite dalle convenute.

Snc Botia Cantoni e A. e C.R. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 14 dicembre 2005, affidandosi a cinque motivi.

Immobiliare Tropione ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

2) La Corte d’appello ha ritenuto che il complesso immobiliare era composto da due corpi di fabbrica collegati da vano scala comune e da area circostante; che l’unicità del complesso immobiliare si desumeva: a) dall’utilizzo strumentale del fabbricato rurale, sotto il quale erano state eseguite le opere C., a servizio di quello contiguo; dall’originaria unica proprietà; c) dall’assenza nei titoli di acquisto di limitazioni alla presunzione di comproprietà delle parti comuni.

Le opere denunciate dalla immobiliare Tropione sono state eseguite in uno dei due fabbricati per cui è causa, quello minore, destinato originariamente a usi rurali.

La Corte d’appello ha fondato il giudizio di appartenenza al condominio di questo secondo fabbricato sulla circostanza del collegamento materiale esistente tra i due corpi.

Ha valorizzato la presunzione di comproprietà delle parti comuni ex art. 1117 c.c. e ha escluso che la destinazione all’uso e al godimento comune fosse possibile, "trattandosi di entità condizionanti la esistenza stessa del fabbricato". 2.1) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. e vizi di motivazione.

Parte ricorrente nega la condominialità del fabbricato rurale, del quale si afferma proprietaria esclusiva; deduce che i due fabbricati, prima dei lavori effettuati nel 1994, erano separati e che quindi la presunzione di cui all’art. 1117 c.c. avrebbe dovuto riguardare solo il fabbricato principale, in cui le parti sono proprietarie di unità immobiliari. Sviluppa diffusamente la critica alla motivazione, che ha affermato che un fabbricato separato fosse condizionante l’esistenza dell’altro e permanentemente destinato all’uso e al godimento comune.

Nei successivi motivi di ricorso, in particolare nel secondo e nel quinto, vengono approfonditi i profili relativi: a) all’onere probatorio che incombeva su parte attrice, poichè essa vantava il diritto di proprietà sul secondo fabbricato e avrebbe dovuto darne prova; b) alla illogicità della decisione anche alla luce del rigetto delle prove testimoniali dedotte in causa, miranti a negare i presupposti per l’applicazione della presunzione di cui all’art. 1117 c.c..

2.2) Il ricorso coglie nel segno.

Nucleo fondante della sentenza impugnata è la conformazione dell’immobile quale unico manufatto, da cui discenderebbe la strumentalità di quello minore, destinato a usi rurali, rispetto a quello ritenuto principale. Di qui l’applicazione della presunzione di cui all’art. 1117 c.c., a mente del quale "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;

2) i locali per la portineria e l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".

La sentenza ha però omesso di verificare se il presupposto da cui muoveva, cioè la unitaria conformazione del compendio, con il collegamento tra il fabbricato in muratura e quello rurale sussistesse al momento dell’acquisto della porzione di proprietà della società ricorrente.

Invero le vicende proprietarie del bene e le modifiche materiali da esso subite reagiscono sul regime normativo applicabile (cioè sull’applicabilità o meno dell’art 1117 c.c.), esattamente nel senso indicato da parte ricorrente.

Se infatti, al momento dell’acquisto, da parte della Immobiliare Tropione, della unità immobiliare sita nell’immobile in muratura, i due fabbricati fossero già stati collegati e unitariamente configurabili, nessun dubbio vi sarebbe sulla correttezza della qualificazione di condominialità di quello rurale quale parte dell’edificio, con le conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto.

Tale condizione era però oggetto di contestazione: consta dalle conclusioni assunte dalla odierna ricorrente in sede di appello, che la Immobiliare Tropione aveva chiesto dì dimostrare a mezzo testimoni che prima dei lavori del 1994 (data successiva all’acquisto di parte attrice) non vi era collegamento nè passaggio tra il corpo di fabbrica rurale e quello in muratura; che i due corpi di fabbrica erano divisi con accessi separati e autonomi; che il terreno a ovest del mappale 144 veniva utilizzato per stalla e fienile dai proprietari di questi ultimi e che, quando cessò di essere utilizzato come stalla e fienile, comunque detto fabbricato rurale fu usato in via esclusiva dalle signore C. e prima ancora dai loro danti causa.

Orbene, l’errore, rilevabile dalla sentenza, commesso dai giudici di merito nell’applicazione dell’art. 1117 c.c. consiste nell’aver ritenuto rilevante, ai fini dell’acquisizione dei diritti condominiali, la consistenza immobiliare all’atto della decisione e non quella esistente al momento della nascita del condominio o comunque allorquando parte attrice divenne proprietaria della sua unità immobiliare.

3.1) Ove a tale epoca la conformazione dell’immobile fosse stata quella descritta dalla odierna ricorrente, non si sarebbe potuta riconoscere de plano la appartenenza del secondo fabbricato al condominio.

Sarebbe infatti risultato difficilmente applicabile l’art. 1117 c.c., lett. A), non trattandosi di unico edificio; sarebbe stato necessario verificare se si trattasse di locali a quel momento adibiti a servizi comuni e dunque inclusi nella cessione delle parti comuni dell’edificio.

Giova poi ricordare che una volta rinvenuti i presupposti per l’astratta operatività dell’art. 1117 c.c. sarebbe comunque stato necessario, a petto dai rilievi svolti da parte C. in ordine all’uso esclusivo e alle vicende proprietarie del fabbricato, svolgere ulteriore indagine.

Per l’esclusione della presunzione di proprietà comune, di cui all’art. 1117 cod. civ., non è infatti necessario che il contrario risulti in modo espresso dal titolo, essendo sufficiente che da questo emergano elementi univoci che siano in contrasto con la reale esistenza di un diritto di comunione, dovendo la citata presunzione fondarsi sempre su elementi obiettivi che rivelino l’attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo, con la conseguenza che, quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una sola parte dell’immobile, la quale formi oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ovvero risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall’originario proprietario dell’intero immobile ad un uso esclusivo, in guisa da rilevare – in base ad elementi obiettivamente rilevabili, secondo l’incensurabile apprezzamento dei giudici di merito – che si tratta di un bene avente una propria autonomia e indipendenza, non legato da una destinazione di servizio rispetto all’edificio condominiale, viene meno il presupposto per l’operatività della detta presunzione (cfr per riferimenti Cass. 8119/04; 24015/04).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso, restando assorbiti i profili di doglianza non esaminati.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che in sede di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio e si atterrà al seguente principio: Al fine di stabilire se un fabbricato minore adiacente ad altro stabile in muratura faccia parte dei beni condominiali ex art. 1117 c.c., è necessario stabilire se sussistessero i presupposti di cui a detta disposizione con riferimento al momento della nascita del condominio, eventualmente coincidente con quello in cui il condomino che ne invoca l’applicazione ha acquisito la proprietà di una porzione dello stabile, restando escluso che sia determinante il collegamento materiale tra i due immobili, se eseguito successivamente all’acquisto.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20558 Diritti politici e civili

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le del ricorso.
Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 11.000,00 per ciascuno per anni undici ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dal novembre 1993 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (2007).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il P.G. ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il primo motivo con il quale si censura l’impugnata decisione per aver omesso la condanna dell’Amministrazione soccombente anche al pagamento degli interessi sulla somma liquidata a titolo di indennizzo ex lege n. 89 del 2001 è fondato in quanto "Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria" (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il secondo motivo con il quale si censura la liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova liquidazione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto condannata l’Amministrazione anche al pagamento degli interessi in misura legale sulla somma liquidata a far tempo dalla data della domanda e fino al saldo.

Le spese della fase di merito seguono la soccombenza, tenendo conto del principio già enunciato in tela di abuso del processo (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10634); quello del giudizio di legittimità possono essere compensate per due terzi in considerazione dell’oggetto del contendere e posta a carico dell’Amministrazione per il residuo.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento anche degli interessi in misura legale dalla data della domanda sulla somma liquidata a titolo di indennizzo nonchè alla rifusione delle spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 2.828,00 di cui Euro 2.005,00 per onorari e Euro 773,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, spese distratte in favore degli Avv.ti Giovambattista Ferraioli e Ferdinando Emilio Abbate, antistatari, e di un terzo di quelle del giudizio di legittimità che liquida, per l’intero, in complessivi Euro 330,00 di cui Euro 320,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-06-2011, n. 24553 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con decreto del 3 luglio 2010, il Gip del Tribunale di Ancona ha convalidato il sequestro preventivo d’urgenza dell’autovettura Volkswagen targata (OMISSIS) di proprietà di M.M., sorpreso alla guida della stessa in stato di ebbrezza alcolica, e ne ha contestualmente disposto il sequestro preventivo. Con provvedimento del successivo 24 luglio, lo stesso Gip ha provveduto alla correzione dello stesso decreto, specificando che la targa del veicolo sequestrato non era (OMISSIS), bensì (OMISSIS).

Respinta dal Gip l’istanza di restituzione della vettura, il M. ha proposto appello con il quale ha eccepito la nullità del provvedimento di convalida del Gip, sul rilievo che lo stesso era stato emesso senza il rispetto dei termini di legge e che lo stesso era intervenuto prima che all’interessato fosse inviata informazione di garanzia.

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 28 settembre 2010, ha rigettato l’appello sostenendo, da un lato, la piena ed autonoma validità del decreto di sequestro emesso dal Gip, nulla rilevando eventuali vizi afferenti la convalida del sequestro d’urgenza, dall’altro, che, essendo stata la richiesta di restituzione dell’auto proposta sulla base di una pretesa mancata o intempestiva convalida, nessuna censura poteva essere sollevata in sede di appello con riferimento al decreto di sequestro. Nessuna nullità, peraltro, secondo lo stesso tribunale, poteva rilevarsi in relazione all’iniziale errata indicazione, nel decreto di sequestro, della targa dell’auto, posto che l’errore era stato sollecitamente corretto.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, il M., che deduce: a) erronea valutazione, da parte del tribunale, dei motivi posti a base dell’appello che, secondo il ricorrente, non riguardavano solo la mancanza o l’intempestività della convalida, ma anche il mancato rispetto dei termini perentori previsti dal codice di rito, nel senso che il provvedimento di convalida sarebbe stato emesso fuori termini; b) violazione delle norme introdotte con la L. n. 120 del 2010, che attribuiscono all’autorità amministrativa il potere di disporre il sequestro preventivo dell’auto; c) erronea applicazione dei principi posti in materia di errore materiale, inesattamente applicati nel caso di specie in cui il sequestro era stato inizialmente disposto nei confronti di un veicolo diverso da quello di proprietà del M..

-2- Il ricorso è infondato. a) Quanto al primo dei motivi proposti, osserva la Corte che ancora una volta il ricorrente, premesso che l’oggetto dell’appello non atteneva solo a temi riguardanti il provvedimento di convalida, ha poi in sostanza ribadito censure relative a detto provvedimento, ancora sotto il profilo dell’intempestività o della mancanza della convalida, del tutto ignorando quanto sul punto legittimamente sostenuto dal tribunale, e cioè, che la mancata impugnazione del decreto di sequestro, non coinvolto nelle doglianze riguardanti la convalida di quello eseguito in via d’urgenza dalla PG, ha reso lo stesso decreto inattaccabile e vane le censure ancora rivolte alla convalida.

D’altra parte, il ricorrente ripropone tale tematica senza considerare che, rispetto alla data del sequestro d’urgenza (ore 19,20 del 28 giugno 2010) sia la trasmissione del relativo verbale che la richiesta di convalida del PM (delle ore 18,54 del 30 giugno) sono tempestive, così come tempestivamente (il 3 luglio) il Gip ha, con lo stesso provvedimento, contestualmente convalidato il sequestro d’urgenza e disposto il sequestro dell’auto del M., senza che la successiva correzione di detto provvedimento, intervenuta il 24 luglio, possa avere incidenza sulla scansione temporale degli atti così come sopra indicata e come emergente dall’esame degli atti segnalati dal ricorrente. Eccentrico nel contesto del ricorso si presenta, poi, il riferimento ad una nullità del provvedimento di convalida – in quanto intervenuto prima che al M. fosse inviata informazione di garanzia – oltre che infondato, in virtù dell’insegnamento di questa Corte che ha escluso, in vista della peculiare natura del sequestro, che lo stesso debba essere preceduto dall’informazione di garanzia. b) Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si richiama la nuova disciplina in tema di sequestro dettata dalla L. n. 120 del 2010, a prescindere dalla questione relativa all’oggetto dell’appello, volto a censurare solo la convalida del sequestro, non anche l’autonomo provvedimento che lo ha disposto, osserva la Corte che, alle date del fatto (28 giugno) e di emissione del provvedimento oggetto di censura (3 luglio 2010), le modifiche richiamate dal ricorrente non erano operative, posto che la Legge Riforma 29 luglio 2010, n. 120. Il provvedimento in questione, dunque, è stato legittimamente emesso dal Gip, alla stregua della normativa previgente, ed esso, come già ripetutamente osservato da questa Corte con riguardo alle procedure incidentali pendenti a quella data, in mancanza di disposizioni transitorie, mantiene i proprii effetti in virtù del principio della "perpetuatio jurisdictionis" (Cass. sez. 4, n. 170 del 24.11.10). e) Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso è infondato, posto che giustamente il Gip, preso atto dell’errata indicazione, nel provvedimento adottato il 3 luglio, del numero di targa dell’auto oggetto del sequestro, a bordo della quale il M. è stato controllato, ha provveduto a correggerlo. Non merita censura, quindi, l’affermazione del tribunale che ha giudicato legittimo l’intervento correttivo che ha lasciato inalterato il contenuto essenziale del provvedimento iniziale ed ha precisato gli estremi identificativi del veicolo dell’odierno ricorrente, pacificamente individuato.

Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 1024 Sanità e igiene

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – La società ricorrente esercita, in idonea zona D,una attività di produzione di emulsioni e di conglomerati bituminosi. Essa si lamenta, con diverse censure, dell’epigrafato atto comunale tramite il quale e pur alla stregua della nota ASL in essa richiamata, la detta attività viene qualificata come insalubre di 1° classe.

2 – Quale mezzo al fine di demolire il predetto atto vengono introdotte le seguenti lamentele:

a) violazione artt. 7 ed 8 della l. n. 241 del 1990; si assume la intervenuta mancanza di una preventiva comunicazione in ordine alle intenzioni comunali di cui è causa e di poi manifestatesi nei termini descritti;

b) violazione art. 102 del RD n. 45 del 1901 dell’art. 216 del RD 1265 del 1934 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; si sostiene che l’indicato inserimento nella detta 1° classe di insalubrità sarebbe stato prefigurato in modo del tutto apodittico alla stregua di quanto indicato in D.M. 5.9.1994 e perciò senza altrimenti verificare in concreto la consistenza effettiva della nocività e della pericolosità della attività su descritta;

c) violazione, sotto altri profili, delle citate norme di cui sub b; si afferma, in buona sostanza, che se fossero state condotte le verifiche concrete al modo già descritto sarebbe stata, conseguentemente, accertata la non necessità di tale classificazione; ciò giusta anche i pareri ed i vari nulla osta inerenti allo svolgimento della relativa attività produttiva.

3 – Si è costituito in giudizio l’intimato comune; il medesimo ha, in primo luogo, eccepito che l’atto in questione non danneggerebbe la soc. istante e che lo stesso, determinando una eventuale assenza di lesività, raffigurerebbe perciò una circostanza tale da indurre ad una declaratoria di inammissibilità del presente ricorso. Al contempo tuttavia il detto ente ha concluso per la totale infondatezza di quest’ultimo altrimenti sostenendo la natura pressoché vincolata dell’atto de quo. Sono poi state depositate memorie conclusive a sostegno delle relative posizioni di lite.

4 – All’U.P. del 8.VI.2011 la causa, dopo breve discussione, è stata spedita in decisione.

5 – Anche a tutto concedere (sub 3 1° parte) ritiene il Collegio che la soc. ricorrente possa, quantomeno, vantare un interesse morale alla definizione della vertenza in atto. In ogni caso ed inoltre è indubbio che la classificazione giuridica in discorso muta lo stesso regime giuridico inerente rendendolo ben più cautelativo e restrittivo. Senza contare quanto imponibile in termini di eventuale attività probatoria con inversione dell’onere della prova sotto l’aspetto soggettivo (v. art. 2050 e 2051 Codice Civile) pur in materia di danni extracontrattuali.

6 – Tanto premesso, si osserva che, al fine di definire la vicenda, si deve – in primo luogo – determinare la natura dell’atto in questione se cioè lo stesso sia di carattere vincolato e pressoché dovuto od altrimenti di diverso carattere e necessariamente abbisognante di un’attività tecnicoistruttoria preliminare al modo predicato sub 2c della soc. ricorrente (v. DM 5.IX.1994).

6.1 – Non fuori luogo, al riguardo, si dimostrano i relativi assunti di quest’ultima in riferimento agli interventi ASL ed ARPA; ciò non tanto e non solo per non essere altrimenti utili a definire la non ascrivibilità della descritta attività produttiva nella qui contestata classe 1°, quanto e piuttosto perché, tramite i medesimi, la stessa società non riesce ad altrimenti dimostrare che il criticato intervento comunale sarebbe inutile e/o apodittico. Infatti è evidente, per tabulas, che l’atto ASL è avulso, finalisticamente, dal "luogo giuridico" in discorso. Invero l’ASL riscontra l’attività di specie solo sotto il profilo dinamico alla luce della verifica e del controllo sull’insistenza di varie cautele che, pur anche di profilo igenicosanitario, hanno riferimenti normativi che rispondono ad altre finalità.

6.1.1 – D’altra parte l’ASL non deduce che il riscontrato rispetto delle norme, solo a quanto sopra inerenti nell’ambito della detta fase dinamica e pur di profilo igienicosanitario, possa essere preso a fondamento di una concreta giustificazione di una classificazione quantomeno diversa e meno inibitoria. Né viene esplicitato che tale riscontro serve a sanare una assenza totale di classificazione di insalubrità o che lo stesso sia tale da non rendere necessaria classificazione alcuna. Non irrilevante ai fini dimostrativi del testè dedotto è poi il fatto che l’ASL segnali al comune la quasi obbligatorietà di adottare la classificazione qui sottoposta a critica (v. atti).

6.1.2 – In ogni caso le indicazioni ASL – così come quelle dell’ARPA: anche esse prodotte per altri fini – non sono adatte nemmeno a dimostrare per quali ragioni la detta classificazione non sarebbe imponibile. Superfluo è poi l’ulteriore nulla osta comunale: altresì temporalmente postumo all’adozione dell’atto di classificazione stessa.

6.2 – Carattere conclusionale, anche di profilo statuitivo, assume così la seguente duplice osservazione:

a – la soc. non indica quale dovrebbe essere una classe alternativa a quella prescelta dal Comune;

b- la stessa non introduce proprie autonome valutazioni di carattere tecnico atte a dimostrare che l’allocazione di specie sia fuori luogo.

6.3 – Ciò porta, per il tramite una necessaria digressione rispetto al tema indicato sub 6, a respingere già il rilievo iniziale di profilo formale (sub 2a) di carattere procedimentale.

7 – Tanto annotato e concluso ed altrimenti riprendendo l’iniziale argomento di cui sub 6, non si conviene con quella affermazione secondo la quale, al fine di correttamente inserire la soc. ricorrente tra quella destinate alla 1° classe di insalubrità, il Comune avrebbe dovuto preventivamente condurre una concreta e specifica indagine tecnica e solo in caso di conferente riscontro, disporre la detta ascrizione (sub 2 b).

7.1 – A tale proposito va altrimenti riscontrato che l’interesse alla salute dei cittadini e alla conservazione di quest’ultima, anche per il tramite l’adozione di utili cautele e precauzionali, è un dato di carattere generale e di aspetto primario esplicitato in Costituzione che non può non essere protetto – almeno da una soglia minima – solo da una uniforme normativa statuale. In tale quadro – invero – le leggi regionali si pongono solo in funzione concorrente ed integrativa o di dettaglio: pur anche quelle relative alle autonomie speciali.

7.2 – Ne consegue che, data per rilevata la tipicizzazione normativa dell’attività concreta svolta, il Comune non poteva diversamente disporre, salvo dimostrazione contraria di probante profilo tecnico avanzata dalla società: giusta la originaria insistenza di una presunzione iuris tautum di insalubrità del tipo descritto inizialmente non scalfita, sotto l’aspetto probatorio, dalla società ricorrente.

7.2.1 – Del resto, diversamente opinando, potrebbe darsi il caso di due comuni limitrofi che altrimenti diversamente dispongano in ordine ad una fattispecie a contenuto uguale. Il che finirebbe coll’obliterare non solo la necessitata uniformità territoriale delle normazioni in discorso ma anche la esportabilità del relativo regime giuridico su tutto il territorio nazionale stesso. In ogni caso – pur alla stregua di datata giurisprudenza della Cassazione – nel caso non è da registrarsi altro che una attività ricognitiva tipicizzata poiché le classificazioni di specie rispondono ad un criterio di astratta potenzialità inquinante caratterizzata da pericolosi spessori, senza che tale considerazione di fondo del legislatore sia stata, nel caso stesso, obliterata con precise prove tecniche contrarie dalla soc. ricorrente.

7.2.1 – Non estraneo a tali conclusioni è il fatto che, solo allorquando si debbano adottare provvedimenti inibitori o repressivi da parte del Sindaco competente, sol prima di tale momento è necessaria una indagine preventiva sulla effettività di disagi di vario tipo o dei pericoli che, via via, sotto l’aspetto contingente, vengono in evidenza come fatti nuovi.

7.3 – Sicchè l’atto in questione – visto l’atteggiamento della società ed il nulla avanzato in opposizione dimostrativa – resta legittimamente esaustivo in relazione allo specifico caso qui all’attenzione. Infatti esso raggiunge lo scopo normalmente prefissato e cioè quello di sussumere anche la azienda in discorso tra quelle che hanno quelle stesse caratteristiche che, previste dalla legge, determinano la loro iscrizione nel novero delle industrie insalubri di 1° classe.

8 – Alla stregua del dedotto può ritenersi assorbito il terzo rilievo (sub 2c) in quanto al medesimo è stata fornita sostanziale risposta al modo conclusivo di cui sopra.

9 – Il ricorso è perciò privo di utile spessore e va respinto.

10 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge il presente ricorso.

Spese a carico della ricorrente società, qui soccombente, per Euro 3.750,00 (IVA e CPA esclusi).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.