Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 21-07-2011, n. 29281

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A F.G. è stata applicata dal Tribunale di Napoli la misura di prevenzione delle sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di Calvizzano, sua residenza, per la durata di tre anni. Egli, infatti, è stato ritenuto "organico" del clan mafioso denominato "Nuvoletta", quale incaricato del reinvestimento degli illeciti profitti del sodalizio.

L’impugnazione del difensore lamenta la violazione del principio di specialità, essendosi l’AG. valsa di elementi assunti anteriormente all’estradizione ma a questa procedura rimasti ignoti. Inoltre si duole dell’assenza di valutazione sull’attuale pericolosità del proposto.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè generico.

Esso, infatti, ripropone al giudice di legittimità gli stessi argomenti del gravame di appello, ma ignora le risposte ad essi rese dal giudice di seconde cure.

Già era stato rammentato che in materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall’art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicchè la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna, come affermato dalle Sezioni Unite, 25 ottobre 2007, Gallo, CED Cass. Rv. 238657.

Così come già era stata giustificata l’attualità e la persistenza della pericolosità del F. (Decreto, pag. 6) con i mantenuti rapporti per nulla occasionali, con uomini dell’associazione delinquenziale, che gli consentirono di sottrarsi alla cattura, per rifugiarsi in Tenerife ove egli ha allocato ingenti ricchezze frutto dell’attività illecita.’ Nè giova richiamarsi alle valutazioni espresse in seno al processo penale a cui il proposto fu a suo tempo sottoposto, poichè tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale sussistono differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pencolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato. Pertanto, gli esiti dei giudizi espressi nel contesto del processo ordinario non sono vincolanti per il giudice della prevenzione.

Queste ultime valutazioni, inoltre, aderiscono a criteri di ragionevolezza e di conducenza argomentativa, sottraendosi – pertanto – alla patologia processuale invocata dal ricorrente.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 02-08-2011, n. 30603

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 23.2.2011 la Corte di assise di Cosenza ha rigettato la richiesta del difensore di G.C., tesa ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al processo per il quale il predetto è stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione per il delitto di omicidio.

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per carenze della motivazione.

Erroneamente è stato proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento, non essendo nella specie ammissibile il ricorso per saltum. L’impugnazione prevista avverso l’ordinanza del giudice che respinge la richiesta di sostituzione della misura cautelare è, a norma dell’art. 310 c.p.p., l’appello davanti al Tribunale del riesame.

Il ricorso deve, pertanto, essere convertito in appello ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Catanzaro per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso, a cura della cancelleria e ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, al direttore dell’istituto penitenziario in cui trovasi detenuto l’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 766 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato l’11.5.2011, tempestivamente depositato, la società C. – s.r.l ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Frosinone in merito all’istanza dallo stesso avanzata ed avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire relativamente alla realizzazione di un fabbricato composto di 24 alloggi oltre a locali commerciali direzionali e servizi.

Soggiunge la deducente che il Dirigente del Settore B – Urbanistica e Gestione del Comune, con nota 31.12.2009, n. 75894 chiedeva, tra l’altro alla C. di produrre ulteriore documentazione tra cui il computo metrico estimativo. Detta documentazione veniva tempestivamente trasmessa ed allegata alla nota 14812/10.

Successivamente il medesimo dirigente chiedeva alla società istante altra documentazione e precisamente l’elenco degli eventuali controinteressati. Anche tale nuova richiesta sarebbe stata eseguita dalla società con nota 19.4.2010.

Essendosi formato su detta domanda il silenzio, il ricorrente lo ha impugnato deducendo motivi di eccesso di potere sotto vari profili e violazione di legge.

Assume il deducente che il silenzio prestato dall’Amministrazione sulla predetta istanza, sarebbe illegittimo, dovendo l’Amministrazione comunale concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.

Il Comune di Frosinone non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 14.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso in esame, proposto avverso detto silenzio, è fondato e va accolto, essendo l’Amministrazione comunale tenuta a pronunciarsi sulla domanda di rilascio del permesso di costruire avanzata dall’ interessato in data 11 dicembre 2009, e confermata con la suindicata nota integrativa del 19.4.2010 in atti.

Per giurisprudenza consolidata il silenzio serbato integra la violazione di un preciso dovere giuridico sanzionabile in sede giurisdizionale con l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di esitare con provvedimento esplicito la richiesta del privato, atteso che il rifiuto di provvedere, senza alcuna giustificazione, si risolve in una indubbia limitazione del diritto di difesa del cittadino.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la L. 7.8.1990, n. 241 impone all’Amministrazione l’obbligo di fornire un riscontro esplicito e motivato, riguardo ad ogni istanza proposta dal cittadino; e che, nella specie, il Comune è, invece, rimasto praticamente inerte in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo.

D’altro canto, per giurisprudenza consolidata:…"nel caso di ricorso giurisdizionale contro il silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale sull’istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio (da cui discende l’obbligo di esprimersi tempestivamente sulla richiesta) e non anche estendersi all’accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione, in quanto asseritamente fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, atteso che detto accertamento richiede una valutazione che va in primo luogo rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico" (T.A.R. Campania – Napoli, n. 4698 del 26 ottobre 2001; T.A.R Campania Sez. II Napoli, 12/11/04 n. 16775; 5/8/04 n. 11099).

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto di presentazione di nota spese, in complessivi Euro 700,00, oltre ad oneri di legge, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il silenzio impugnato.

Condanna il comune di Frosinone a corrispondere alla Soc. C. s.r.l. la somma di Euro 700,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5707

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame viene chiesta l’ottemperanza della sentenza n. 7746/10 del Consiglio di Stato, sostenendosi che il decreto n. 91/11, del dirigente del IV settore, con il quale si è data esecuzione a tale sentenza, nel disporre l’inquadramento della ricorrente nei ruoli della Regione Campania, sarebbe stato elusivo del giudicato.

Tale atto ha disposto la retrodatazione degli effetti giuridici dell’inquadramento della ricorrente nell’VIII livello alla data del 19/11/84, dando atto della regolare applicazione dei contratti a decorrere dal 16/3/92, data di inserimento nei ruoli regionali.

Avverso tale inquadramento si sostengono i vizi di violazione degli artt. 2, 24 e 97 Cost., violazione del giudicato, della sentenza n. 7746/10 del C.S. e n. 7052/02 del Tar Campania, degli artt. 3 e 21 septies della L. n. 241/90 e della L.R. n. 28/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto dei presupposti, manifesta ingiustizia, sviamento e contraddittorietà.

In particolare, si afferma che il provvedimento regionale avrebbe limitato la portata dell’inquadramento con decorrenza 19/11/84 soltanto al profilo giuridico e non anche a quello economico e che, inoltre, erroneamente, avrebbe disposto l’inquadramento all’VIII livello funzionale anziché nel IX, come previsto dalla normativa di cui alla L.R. n. 28/90.

La Regione Campania non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato solo in parte.

La sentenza del C.S. n. 7746/10, di cui l’appellante chiede l’ottemperanza afferma, nella sua motivazione, che la domanda della ricorrente deve qualificarsi come giudizio di esecuzione della precedente sentenza del Tar Campania n. 7052/02; in particolare, rileva che il gravame deve qualificarsi quale " giudizio di esecuzione della originaria sentenza del Tar che ha annullato i provvedimenti dell’amministrazione che non avrebbe dato ad essa piena ed esatta esecuzione limitatamente alla riferita decorrenza dell’inquadramento" precisando, inoltre, nella ricostruzione del fatto della domanda proposta dalla ricorrente, che con il gravame in esame la stessa " lamenta che avrebbe avuto diritto ad una più favorevole decorrenza giuridica ed economica che la stessa individua nella data del 19/11/84, ai sensi della L.R. n. 28/90".

Da ciò risulta evidente che la sentenza di ottemperanza non ha riguardato l’inquadramento funzionale della ricorrente nell’VIII livello, che la regione assume come corrispondente a quella di direttore aggiunto di divisione, ma soltanto la decorrenza giuridica ed economica di tale inquadramento.

Pertanto, va respinta la domanda della ricorrente di inquadramento nel IX livello, che non può essere oggetto di ottemperanza.

La ricorrente assume, peraltro, che il provvedimento avrebbe disconosciuto gli effetti della decorrenza economica del suo inquadramento fin dal 19/11/84.

Sotto tale profilo il ricorso risulta fondato in considerazione delle puntuali disposizioni della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.

Si dispone, pertanto, che l’amministrazione ottemperi al giudicato nel termine di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza e, in caso di ulteriori inottemperanza si nomina il prefetto di Napoli o un funzionario da lui delegato perché, quale commissario ad acta, provveda, nell’ulteriore termine di 120 giorni, a liquidare ed erogare le somme dovute alla ricorrente.

In relazione alla peculiarità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere compensate.

Il compenso del commissario ad acta viene posto a carico della Regione Campania e viene liquidato nella somma di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie in parte il ricorso in epigrafe e nomina un commissario ad acta, perché provveda, nei sensi di cui in motivazione, in caso di inottemperanza dell’amministrazione.

Spese del giudizio compensate.

Il compenso del commissario ad acta viene posto a carico della Regione Campania e viene liquidato nella somma di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.