Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-11-2011, n. 6022 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. M. si collocava utilmente nella graduatoria del concorso a 184 posti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma risultava, in sede di verifica della permanenza dei requisiti fisiopsico-attitudinali richiesti dal bando, non idoneo all’assunzione per "esame tossicologico delle urine positivo per cannabinoidi in soggetto portatore di Bav di 1° grado accertato all’Ecg di base; D.M. n. 228 del 1993, art. 2 comma 1 lett. u".

2. Pertanto impugnava innanzi al T.a.r. del Lazio – Roma il provvedimento del 15 maggio 2006, con cui l’Amministrazione gli aveva comunicato la inidoneità riscontrata.

Lamentava, in particolare, con il ricorso di primo grado, che:

– non gli erano noti gli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione stessa dopo la valutazione di temporanea inidoneità formulata il 5 aprile 2006;

– non era sufficiente, per escludere l’ammissione ad un pubblico impiego, l’assunzione di una qualsiasi quantità di cannabinoidi, dovendosi fissare delle "soglie di sensibilità";

– doveva ritenersi possibile il ravvedimento per chi avesse assunto droghe leggere;

– nel caso di una diversa lettura del d.m., sarebbe stato necessario rimettere alla Corte costituzionale la questione circa la costituzionalità dell’art. 14, l. n. 551/1988, che demandava ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi d’intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative, la fissazione dei requisiti per l’accesso al Corpo dei vigili del fuoco, pur non avendo i sindacati, al riguardo, alcuna competenza medica.

3. Il T.a.r. adito respingeva il ricorso con la sentenza n. 10598/2006.

4. Contro tale sentenza il sig. M. proponeva appello al Consiglio di Stato, riproponendo le censure di cui al ricorso di primo grado, e motivi aggiunti con cui deduceva che nel periodo in cui era stato sottoposto ad accertamenti sanitari, si era curato per una micosi utilizzando una pomata forse idonea a renderlo positivo ai controlli anticannabinoidi, trattandosi di pomata rientrante nell’elenco delle sostanze dopanti.

5. Il ricorso di appello veniva respinto con la sentenza 18 marzo 2008 n. 1133.

6. Contro la sentenza del Consiglio di Stato il sig. M. proponeva l’odierno ricorso per revocazione, per asserito errore di fatto della sentenza gravata, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.

6.1. Deduceva, sotto il profilo rescindente, che:

– a pag. 3 della revocanda decisione viene scritto che "con motivi aggiunti (il sig. M.) deduceva anche come, nel periodo in questione, si fosse curato per una fastidiosa micosi con una pomata forse idonea a renderlo positivo ai controlli anticannabinoidi", mentre a pag.6 della stessa decisione si legge che "l’interessato avrebbe dovuto tempestivamente (e dunque in anticipo) informare i suoi valutatori della circostanza di essere stato in cura con medicinali (forse dopanti)…"; dal che può evincersi, da una parte, che la circostanza che l’interessato avesse applicato la suddetta pomata nei giorni che precedevano la visita del 5 aprile 2006 era stata dedotta negli atti processuali del ricorrente e lo stesso organo giudicante ha mostrato di esserne a conoscenza redigendo il periodo sopra richiamato nella esposizione del fatto (a pag. 3, appunto, della contestata della decisione); dall’altra, lo stesso organo giudicante ha ritenuto erroneamente non avvenuta l’informazione di assunzione del farmaco da parte dell’interessato. Ciò in contraddizione con la documentazione prodotta, in quanto esisteva in atti di causa la prova che il sig. M. aveva dichiarato con tempestività e per iscritto che era affetto, nel periodo considerato, "da infezione (micosi) piede dx" e che stava assumendo una pomata denominata "clobesol’ da dieci giorni (v. questionario anamnestico del Servizio sanitario dei Vigili del fuoco in data 5.4. 2006 – fogli n.4 e 18 – data della sottoposizione all’esame tossicologico delle urine;

– quanto all’affermazione, contenuta nella revocanda sentenza, circa gli effetti "forse dopanti" prodotti dall’applicazione del farmaco in questione – emergerebbe dal regolamento Antidoping emesso dal CONI in data 6 luglio 2006 (depositato agli atti di causa) che il farmaco "clobesol’ è incluso tra le classi di sostanze dopanti vietate, circostanza questa della quale non è traccia nella sentenza ora oggetto di revocazione;

– in relazione alle affermazioni contenute pag. 6 della revocanda sentenza – ove si legge che "residui di cannabinoidi (indifferentemente ricollegabili a metaboliti o cataboliti, purché la loro presenza risulti indubbia) il cui uso (il sig. M.) di fatto ipotizzando possibili ravvedimenti, non ha potuto convincentemente negare, in palese contrasto con l’asserzione concernente il trattamento farmacologico di cui sopra" – devono evidenziarsi altri due errori della contestata decisione; e cioè, da una parte, quanto all’affermazione, secondo cui il sig. M. ha ammesso, o non negato, l’uso di cannabinoidi avendo egli al contrario dichiarato soltanto di utilizzare il farmaco sopra indicato per curare una micosi, farmaco che produce effetti dopanti; dall’altra, quanto al secondo errore, deve considerarsi che, una volta a conoscenza del fatto di essere stato giudicato non idoneo per le ragioni sopra menzionate, l’interessato ha effettuato periodici esami delle urine, tutti con il medesimo risultato di assenza di cannabinoidi; esami versati in atti e tuttavia ignorati dall’organo giudicante al punto da escludere il "ravvedimento";

– infine, a pag.5 della sentenza revocanda, sarebbe ravvisabile un ulteriore errore sulla percezione dei fatti di causa; infatti, mentre in tale pagina legge che "nella specie, gli ulteriori accertamenti di laboratorio e clinici strumentali effettuati dall’Amministrazione (successivamente alla rilevazione della causa di temporanea inidoneità del ricorrente) presso la Direzione centrale di sanità e presso strutture pubbliche territoriali, potevano ritenersi accessibili al M. mediante il tipico sistema regolamentato dalla legge n. 241/1990" nella specie in effetti il diritto di accesso è stato concretamente esercitato dal ricorrente in data 1 luglio 2007 ed anzi i documenti ai quali egli ha avuto accesso hanno rappresentato l’occasione per redigere i motivi aggiunti notificati in data 26 ottobre2007.

6.2. Sotto il profilo rescissorio il ricorrente – rilevato che l’errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa è essenziale e involgere un aspetto decisivo della sentenza e che inoltre tali atti da cui risulta l’errore commesso erano già acquisiti agli atti processuali al momento in cui è stata resa la sentenza ritenuta viziata – osservava che la revocanda decisione deve essere emendata, con conseguente accoglimento del ricorso del sig. M. e sua ammissione in servizio anche in considerazione dei motivi formulati con il ricorso in appello, riguardanti in particolare:

a) "la mancata valutazione, nella sentenza emessa in primo grado, della erroneità del provvedimento di denegata assunzione per la valutazione fisica del ricorrente, come riportata nel provvedimento impugnato, essendo di tutta evidenza l’inconferenza del riferimento ad un "soggetto portatore di BAV di I grado accertato all’ECG di base";

b) la circostanza che l’Amministrazione non solo non ha proceduto successivamente al riscontro della "positività" ai cannabinoidi ad ulteriori accertamenti per verificare la persistente positività dell’interessato, ma neppure ha appurato se tale dato potesse essere eventualmente ascrivibile all’assunzione di farmaci;

c) la mancata motivazione nella sentenza del TAR che ha rifiutato di disporre in carico dell’Amministrazione l’obbligo di depositare la documentazione richiesta, affermando invece che il ricorrente poteva richiedere tali documenti mediante istanza di accesso

7. La Sezione, con la decisione parziale e istruttoria n. 8414/2009, ha accolto il ricorso sotto il profilo rescindente e disposto istruttoria quanto al profilo rescissorio.

7.1. In particolare, sotto il profilo rescindente, la citata decisione n. 8414/2009 ha affermato che:

– il sig. M., contrariamente a quanto indicato a pagina 6 della revocanda decisione, ha informato la Commissione sanitaria dell’assunzione del farmaco "clobesol’ (avente effetti verosimilmente dopanti, sulla base di quanto emerge dal Regolamento Antidoping 6 luglio2006 n.583 approvato dalla Giunta del CONI); tanto si evince, dal "questionario anamnestico" del Servizio sanitario Vigili del Fuoco in data 5 apriile 2006 (fogli n 4 e 18) da cui emerge pure che la informazione è stata tempestiva. Tale errore di per sé è stato essenziale e determinante;

– il sig. M. non ha mai ammesso l’assunzione di cannabinoidi, diversamente da quanto assunto nella contestata decisione, dichiarando solo l’assunzione del predetto farmaco per curare una micosi;

– il sig. M. risulta avere esercitato inoltre il diritto di accesso in data 1 giugno 2007, contrariamente a quando indicato nella contestata decisione;

– deve ritenersi che, per effetto dei menzionati "errori di fatto risultanti dagli atti e dai documenti della causa " si sia prodotta nel caso in esame "una discrasia" tra quanto è stato supposto nel pronunciare la revocanda decisione e quanto invece risultava dagli atti della causa e dalla documentazione versata in giudizio, con conseguente condizionamento dell’organo giudicante nel pronunciare la decisione stessa.

7.2. Quanto al profilo rescissorio, la citata decisione n. 8414/2009 ha ritenuto di disporre verificazione,, ai fini di un più approfondito esame del ricorso anche in relazione alle deduzioni dell’interessato con cui si contesta di aver fatto uso di cannabinoidi, sottolineando come la riscontrata positività potrebbe essere ascrivibile all’assunzione di un particolare farmaco utilizzato per circa dieci giorni per curare una micosi ad un piede, e si contesta inoltre il fatto che l’Amministrazione non abbia provveduto allo svolgimento di ulteriori accertamenti, laddove le analisi dall’interessato esperite successivamente non avevano confermato il dato rilevato dall’Amministrazione stessa.

La verificazione, da espletarsi mediante rinnovato accertamento medico, è stata posta a carico del Centro clinico di medicina preventiva e medicina legale della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della Polizia di Stato mediante apposita Commissione in composizione diversa (alla presenza di un sanitario di fiducia dell’interessato se da questi richiesta).

In particolare la decisione n. 8414/2009 ha demandato alla verificazione di appurare, a mezzo di motivato giudizio e previo svolgimento delle necessarie indagini, l’attendibilità della valutazione circa la sussistenza e consistenza del profilo di inidoneità posto a fondamento dell’avversata determinazione, precisando in particolare, – e questo costituisce il punto centrale della richiesta verificazione – se la assunzione del farmaco sopra specificato (pomata "clobesol’ per curare una micosi al piede dx) per circa dieci giorni da parte del sig. M. possa o non possa avere determinato la riscontrata presenza (e nella misura rilevata) di tracce di cannabinoidi nelle urine del medesimo..

8. Espletata tale verificazione, la causa è tornata all’esame del Collegio all’udienza del 13 luglio 2010. In quella udienza il ricorrente in revocazione ha contestato le risultanze della verificazione e le modalità con cui la stessa è stata condotta, producendo altresì consulenza di parte che perveniva a risultati opposti.

8.1. All’udienza del 13 luglio 2010 la Sezione ha adottato una seconda decisione parziale e interlocutoria (Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2010 n. 6558), con cui ha disposto che il sig. M. fosse sottoposto, attraverso altra verificazione, ad un nuovo accertamento medico, da effettuarsi, alla presenza dei sanitari di fiducia dell’interessato, se da questi richiesta, da parte di una Commissione sanitaria composta da tre Medici nominati dal Direttore generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa; e ciò allo scopo di appurare, anche sulla base della documentazione agli atti di causa, a mezzo di motivato giudizio e previo svolgimento delle necessarie indagini, l’effettiva sussistenza e consistenza del profilo di inidoneità posto a fondamento della contestata determinazione, precisando, in particolare, se la assunzione del farmaco sopra specificato (pomata "clobesol’, per la cura di una micosi al piede dx) per circa dieci giorni da parte del sig. M. possa o non possa avere determinato la riscontrata presenza (e nella misura rilevata) di tracce di cannabinoidi nelle urine del medesimo.

9. La verificazione è stata depositata in data 22 aprile 2011 e la causa è passata in decisione all’udienza odierna.

10. Nella seconda verificazione si afferma che:

"non sussistono profili di inidoneità allo svolgimento dei compiti d’istituto quale vigile del fuoco;

è possibile ipotizzare una reazione crociata che, scaturendo dall’uso della pomata "clobesol’ da parte dell’interessato, durante le prove concorsuali, abbia potuto a suo tempo determinare una risposta falsamente positiva".

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondato il ricorso del sig. M., quanto alla censura di difetto di istruttoria ed errore dei presupposti di fatto, sotto il profilo della omessa considerazione, in sede di esclusione, della circostanza che la positività del test delle urine all’assunzione di sostanze stupefacenti poteva essere risultata a causa dell’utilizzo di un farmaco con effetti dopanti, utilizzo tempestivamente denunciato dall’interessato.

Non sussisteva, pertanto, la prova del presupposto di fatto posto a base dell’esclusione, ossia l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Per l’effetto, il provvedimento di esclusione deve essere annullato e il sig. M. deve essere giudicato, ora per allora, idoneo al servizio, con l’adozione dei consequenziali provvedimenti per la sua immissione in servizio.

11. La complessità delle questioni giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio, in relazione sia al presente giudizio di revocazione, sia ai due precedenti gradi di giudizio.

P.Q.M.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado e di appello e annulla il provvedimento di esclusione.

Spese compensate in relazione al doppio grado di giudizio e al giudizio di revocazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-05-2012, n. 6875 Previdenza integrativa

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, L. G. e altri convenivano in giudizio l’INPS per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione, a titolo di contributo di solidarietà del 2% ai sensi della L. n. 114 del 1999, dell’art. 64, comma 5, siccome avente diritto, per il periodo successivo all’1.10.1999, al trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo per la Previdenza Integrativa gestito dallo stesso Istituto: sostenevano i ricorrenti che tale contributo di solidarietà avrebbe dovuto essere applicato solamente sulle prestazioni integrative successive alla cessazione del servizio, e non anche sulla retribuzione percepita in costanza del servizio medesimo.

2.- Il Tribunale respingeva il ricorso, aderendo alla contraria interpretazione prospettata dall’Istituto, ma la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 9 marzo 2010, accogliendo il gravame proposto dai lavoratori, dichiarava che questi non erano tenuti al versamento del predetto contributo di solidarietà fino alla data di cessazione dal servizio e condannava l’inps alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente trattenute sulle retribuzioni, oltre agli interessi legali. La Corte territoriale, a sostegno del decisimi, osservava che:

a) il diritto alla pensione matura solo al momento della cessazione del servizio nella contestuale sussistenza dei requisiti contributivo ed anagrafico, come confermato anche dall’art. 22 del regolamento del Fondo, cosicchè l’Inps non avrebbe dovuto estendere il contributo di solidarietà anche ai dipendenti in servizio mediante trattenute sulle loro retribuzioni, ancorchè i medesimi fossero in possesso dei requisiti contributivo ed anagrafico richiesti per il conseguimento della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria;

b) doveva quindi escludersi che la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, avesse introdotto un meccanismo tale da colpire una pensione solo virtuale, siccome non ancora entrata a far parte del patrimonio del dipendente.

3.- Avverso l’anzidotta sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato con memoria. I lavoratori sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione della L. n. 114 del 1999, art. 64, comma 5, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che. per i dipendenti ancora in servizio, il diritto alle prestazioni del Fondo non fosse un diritto acquisito, nè un diritto perfezionato e non ancora esigibile, ma soltanto un’aspettativa, con ciò finendo per considerare equivalenti le espressioni "erogate" e "maturate" utilizzate disgiuntivamente dal legislatore; viceversa, interpretando il comma 5 non isolatamente, ma nel contesto del complesso delle previsioni contenute nel medesimo articolo, deve ritenersi che, per attribuirvi il giusto significato, va tenuto conto anche della previsione del comma 3, laddove riconosce il diritto alla pensione integrativa calcolata sulla base delle normative regolamentari e "delle anzianità contributive maturate" alla data dell’1.10.1999, che a tale data vennero cristallizzate; dunque il contributo in parola deve gravare sia sui trattamenti pensionistici integrativi (alla data suddetta) già erogati agli ex dipendenti, sia su quelli maturati dai dipendenti iscritti al Fondo stesso ancora in attività di servizio alla data del l’1.10.1999, e ciò in quanto questi ultimi hanno tutti indistintamente maturato non già il diritto alla pensione, cui fa riferimento il giudice di appello, bensì l’importo della prestazione integrativa determinata sulla base dell’anzianità contributiva che potevano fare valere a tale data nell’ambito del Fondo stesso, configurandosi quindi la relativa prestazione, per costoro, quale diritto acquisito ex lege e non come semplice aspettativa o pensione virtuale.

2.- Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. l’Inps fa rilevare la sopravvenienza del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 111 del 2011, recante norma interpretativa autentica nel senso favorevole alla tesi dell’Istituto.

3.- Il ricorso va accolto, alla stregua della predetta, sopravvenuta, norma di interpretazione autentica. Ed infatti secondo il disposto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111, "le disposizioni di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio", e "in questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 80 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa".

In merito, questa Corte, in analoghe controversie, ha precisato che è manifestamente infondata, con riferimento all’art. 111 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, la questione di costituzionalità relativa a tale norma, in quanto, come enunciato dalla sentenza n. 257 del 2011 della Corte costituzionale, non viola i principi regolatori del giusto processo l’intervento legislativo d’interpretazione autentica che accolga una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo, con la finalità di superare un’incertezza oggettiva derivante dall’ambiguità del tenore letterale della norma, senza incidere su situazioni giuridiche soggettive definitivamente acquisite, non ravvisatali in mancanza di una consolidata giurisprudenza dei giudici nazionali (L.ass. n. 22973 del 2011, ord.).

Il dubbio di illegittimità costituzionale è stato escluso anche con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., atteso che la sottoposizione delle retribuzioni dei lavoratori in servizio sia all’imposta sui redditi che al contributo speciale è giustificata in relazione al carattere differenziato della loro posizione previdenziale rispetto a quella della generalità dei cittadini e dei lavoratori (Cass. n. 1497 del 2012, ord.).

4.- All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata. La causa può poi essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, con il rigetto della domanda.

5.- Il formarsi recente dell’orientamento di legittimità sulla questione esaminata, e la stessa sopravvenienza della norma di interpretazione autentica, inducono alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. VI – 1, Sent., 31-05-2012, n. 8792

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Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi depositati nel 2008 presso la Corte d’appello di Roma, E.G. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di altrettanti giudizi che ciascuno di essi aveva introdotto dinnanzi al TAR del Lazio con ricorsi depositati nel mese di febbraio 2000, non ancora definiti alla data di presentazione della domanda.

L’adita Corte d’appello, riuniti i giudizi, detratta la durata ragionevole di tre anni dei giudizi presupposti, ha ritenuto violata la durata ragionevole del processo per cinque anni e ha liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 2.500,00, computata sulla base di un importo di Euro 500,00 per anno di ritardo, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Per la cassazione di questo decreto E.G. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’intimata amministrazione ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 cod. proc. civ. dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia disposto la riunione dei giudizi proposti individualmente da ciascuno di essi ricorrenti in relazione al giudizio da ciascuno di essi proposto dinnanzi al TAR; giudizi definiti con distinte sentenze depositate il 21 luglio 2009. La Corte d’appello avrebbe errato nel disporre la riunione atteso che, nel caso di specie, non vi era alcun medesimo processo presupposto e mancando del tutto il requisito della connessione.

Il motivo è inammissibile.

E’ noto che i provvedimenti di riunione e separazione di cause costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità, con la conseguenza che essi non sono sindacabili in sede di legittimità e non comportano, per gli effetti che ne discendono sullo svolgimento dei processi (riunione o separazione degli stessi), alcuna nullità (Cass. n. 11187 del 2007; Cass. n. 9336 del 2004).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, nonchè violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione dei parametri individuati dalla giurisprudenza della Corte europea e dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla determinazione dell’indennizzo per anno di ritardo, che non può essere inferiore a 1.000,00 Euro per anno. I ricorrenti sostengono altresì la inidoneità delle argomentazioni esposte dalla Corte d’appello al fine di ridurre il detto importo (istanza di prelievo;

accoglimento istanza cautelare).

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai principio acquisito quello per cui il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel giudizio presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16036 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato", e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un1interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. n. 16036 del 2009; Cass. n. 819 del 2010).

Le argomentazioni adottate dalla Corte d’appello a sostegno della riduzione della liquidazione dell’indennizzo non appaiono idonee a sostenere la decisione, essendo comunque assai rilevante lo scostamento dagli indicati parametri. In particolare, l’eventuale ritardo nella presentazione della istanza di prelievo, non incide sul diritto della parte alla ragionevole durata del giudizio presupposto e alla configurabilità del relativo pregiudizio; così come l’accoglimento di una istanza cautelare – peraltro parziale, secondo quanto dedotto in proposito dai ricorrenti – non è di per sè idoneo a ridurre in misura così significativa l’importo dell’indennizzo.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo, con il quale i ricorrenti si dolgono della insufficiente liquidazione delle spese del procedimento, per effetto della indebita riunione disposta dalla Corte d’appello in assenza dei presupposti.

Alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d’appello in cinque anni, sicchè, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve riconoscere a ciascuno dei ricorrenti l’indennizzo di Euro 4.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), confermandosi, in mancanza di ricorso incidentale, la statuizione dettata per il giudizio di merito dalla Corte d’appello, atteso che, escluso che possa essere posto in discussione il provvedimento di riunione, stante la dichiarata inammissibilità del primo motivo di ricorso, la somma liquidata per spese, diritti e onorari dal giudice di merito è di gran lunga superiore a quella spettante ai ricorrenti in relazione al valore della causa (Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi), anche nel caso in cui a detto importo si applichi la maggiorazione fino al 20% per ciascuna delle parti ricorrenti oltre alla prima e sino alla decima e del 5% per le parti oltre la decima e sino alla ventesima ( D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4). Sulle spese del giudizio di legittimità si ritiene di applicare una maggiorazione del 20% per le parti ulteriori rispetto alla prima e sino alla decima e del 5% per le parti ulteriori (Euro 565,00 per onorari + Euro 1.328,00 a titolo di maggiorazione). Le spese, come liquidate, devono essere distratte, quanto a quelle di primo grado, in favore dei difensori Ugo, Massimiliano e Andrea Sgueglia e, quanto al giudizio di legittimità, in favore degli Avvocati Ugo e Andrea Sgueglia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 5.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 4.450,00, di cui Euro 2.650,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.893,00, per onorari, oltre ad Euro 100,00 per esborsi e alle spese generali e agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese, quanto a quelle di primo grado, in favore dei difensori Ugo, Massimiliano e Andrea Sgueglia e, quanto a quelle del giudizio di legittimità, in favore degli Avvocati Ugo e Andrea Sgueglia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2011) 07-12-2011, n. 45719

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 30 novembre 2010, la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 20 novembre 2007, con cui l’imputata era stata condannata, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 648, comma 2, e art. 61 c.p., n. 7), commesso il (OMISSIS).

2. – Avverso la sentenza, l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento senza rinvio, sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, dovendosi applicare, a fronte della pena edittale massima di sei anni di reclusione prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, il termine di sette anni e mezzo, spirato il 28 aprile 2009.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile, perchè basato su un motivo manifestamente infondato.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la pena edittale dalla quale partire per effettuare il calcolo della prescrizione non è quella di sei anni, prevista, per la fattispecie attenuata di ricettazione, dall’art. 648 c.p., comma 2, ma quella di otto anni, prevista per la fattispecie base dal primo comma dello stesso articolo. Va, infatti, rilevato che, a norma dell’art. 157 c.p., comma 2, ai fini del calcolo, deve aversi riguardo alla pena stabilita dalla legge, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti.

Ne deriva che, nel caso in esame, il termine prescrizionale base è di otto anni, corrispondenti al massimo della pena edittale stabilita per la fattispecie base di ricettazione, aumentati a 10 anni, ai sensi dell’art. 160 c.p., in conseguenza degli effetti interruttivi verificatisi, con la conseguenza che detto termine non è ancora spirato, perchè scadrà il 28 ottobre 2011. 4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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