Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24-07-2012, n. 13031 Accertamento

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Svolgimento del processo

1. D.G.N. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 161/31/2009, depositata il 15 luglio 2009, con la quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione avverso l’avviso di accertamento e l’altra contro la cartella di pagamento nel frattempo emessa relativamente all’Irpef, Irap ed Iva per il 2001, venivano respinte. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il metodo induttivo seguito era stato regolare, atteso che si basava su presunzioni costituite dalle rilevazioni della Guardia di finanza, per le quali si era trattato di operazioni inesistenti, senza che la documentazione prodotta dal contribuente potesse provare il contrario. Nè la sentenza pronunciata nei riguardi della società partecipata, come pure il decreto di archiviazione del gip, poteva dispiegare alcun rilievo nella fattispecie in esame, posto che il rapporto tributario è disciplinato in modo differente e prescinde da altri procedimenti regolati in maniera diversa, oppure attinenti ad altri soggetti.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo e quello esecutivo si fondavano sulla verifica svolta dalla Guardia di finanza, senza tuttavia tenere nel debito conto il fatto che in realtà le spese erano state sostenute per la costruzione del capannone; i lavori in particolare erano stati commissionati, come pure i necessari materiali erano stati acquistati mediante il rilascio delle fatture, sicchè il ricorso al metodo induttivo non era stato regolare.

Il motivo è infondato, in quanto, com’è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla eventuale antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 951 del 16/01/2009, n. 11599 del 2007). Del resto anche le vicende relative alla situazione patrimoniale del contribuente accadute in anni diversi da quello in contestazione possono costituire legittimi indici di capacità contributiva in tale materia, allorchè si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi (V. pure Cass. Sentenza n. 6714 del 02/06/1992).

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia ancora violazione di norme di legge, giacchè il giudice del gravame non considerava che la parte era in possesso di regolari fatture per i costi sostenuti, senza che perciò dovesse fornire la prova della non fittizietà delle spese.

La censura, che sostanzialmente rimane assorbita dal precedente motivo, comunque non ha pregio, posto che in particolare in tema di accertamento dell’IVA, qualora, l’Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, tenendo presente, tuttavia, che l’Amministrazione non può limitarsi ad una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente, essendo suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione ed il giudice di merito deve prendere in considerazione tali elementi, senza limitarsi a dichiarare che essi esistono e sono tali da dimostrare la falsità delle fatture. Essi in particolare sono costituiti dai circostanziati rilievi della GdF nel caso in esame, senza che D.G. avesse fornito la prova del proprio assunto (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 21953 del 19/10/2007, n. 1727 del 2007).

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge, poichè il giudice di appello non considerava che l’avviso di accertamento non era stato notificato al socio, bensì alla società partecipata Campagnola, per la quale esso riportava un semplice richiamo, senza che nel relativo processo il contraddittorio fosse stato esteso ai singoli soci per il litisconsorzio necessario, trattandosi di società di fatto.

La doglianza è nuova, perchè non dedotta in secondo grado, ed inoltre generica, posto che il tratto delle controdeduzioni con cui la questione sarebbe stata devoluta al giudice di secondo grado non è stato riprodotto, con la conseguenza che il motivo è inammissibile.

5. Ne discende che il ricorso va rigettato.

6. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14930

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Svolgimento del processo
Nel 2003 il Tribunale di Roma condannava B.V., G. R., Ge.Ro., Pe.Ma. e P. M. al pagamento di Euro 17.807,28, oltre interessi, in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale della V. e B. s.r.l. da ciascuno di essi posseduta ed alienata e rigettava la domanda nei confronti di Bi.Le., in quanto aveva agito quale rappresentante del B..
La sentenza chiudeva in primo grado il giudizio instaurato con citazione del 16 marzo 1995 da F.B. e F.R. e dalla V. e B. s.r.l. contro B.V., G.B. R., Bi.Le., Ge.Ro., P. M., P.M., per sentirli condannare in solido tra loro al pagamento di lire 26.169.754 o di quella di giustizia per le passività che le acquirenti avevano riscontrato all’interno della società ceduta, in virtù di un contratto di cessione di quote del 16 gennaio 1992 e del successivo impegno del Bi. con scrittura del 12 novembre 1992, che, oltre ad essere amministratore della società, le cui quote erano oggetto di cessione, era intervenuto nell’atto stesso quale procuratore speciale di B. V..
Su gravame principale del B. e incidentale delle F. e della V. e B. s.r.l. la Corte di appello di Roma il 23 luglio 2009 rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale delle F., condannando l’appellante principale in solido per i debiti sociali e alle spese del grado.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il B., affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso F.B. e F.R..
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa la istanza di parte ricorrente secondo la quale andrebbe integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi della parte deceduta Pe.Ma., in virtù di Cass. n. 2347/10, seguita da Cass. n. 21141/11, applicabile nella fattispecie.
Ciò posto, per una migliore comprensione delle questioni sottoposte all’esame del Collegio, va posto in rilievo quanto segue.
1.- A seguito del fallimento di F.F., nella qualità di socio accomandatario della "Eredi xxx di xxx &
C. s.a.a" il Curatore vendeva l’azienda con sede in (OMISSIS) a B.V. e su indicazione della V. e B. s.r.l..
Contestualmente alla vendita la curatela concedeva in locazione il negozio alla stessa V. e B. s.r.l., in persona dell’amministratore unico Bi.Le., espressamente indicato dal B. con la sottoscrizione dell’atto.
Nelle more del giudizio intentato dalle F., comproprietarie delle mura del predetto negozio, contro la V. e. B. s.r.l. al fine di dichiarare l’invalidità del contratto di locazione, le F. ricevevano l’offerta di una banca onde affittare il negozio e, quindi, decidevano di ottenere dalla V. e B. la liberazione dei locali e si giungeva alla stipula del contratto di vendita delle quote sociali della V. e B. in data 16 gennaio 1992.
Nella stipula il b. era rappresentato da Bi.Le.
in virtù di procura.
Successivamente alla vendita delle quote venivano alla luce debiti verso i fornitori, contratti dalla V.e B. e rimasti insoluti, per cui le parti redigevano una scrittura privata il 12 novembre 1992 con la quale si conveniva che i debiti inerenti alla vecchia gestione della V.e.B, pari a lire 73 milioni dell’epoca, venissero estinti con le modalità ivi previste.
Con citazione del 1995 le F. e la V.e B. convennero in giudizio avanti al Tribunale di Roma il B., il Bi. ed altre persone, indicate in epigrafe, per sentirli condannare in solido tra loro al pagamento delle passività riscontrate nella soma di lire 26,169.754 o di quella che risulterà di giustizia.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la sentenza veniva confermata in appello, come già detto.
2.- Ciò posto, va precisato che, contrariamente a quanto eccepiscono le resistenti, il ricorso non è inammissibile per violazione del termine di sei mesi in quanto la nuova normativa non si applica ai processi instaurati in data anteriore alla sua entrata in vigore.
Passando all’esame delle censure ritiene il Collegio che il primo motivo (erronea, contraddittoria, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in merito alla interpretazione del contratto ai sensi dell’art. 1362 c.c. – omessa valutazione dell’intento delle parti – art. 360 c.p.c., n. 5) e il secondo (erronea, contraddittoria, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo alla interpretazione della portata della procura speciale rilasciata al Bi. dal b.) vadano esaminati congiuntamente perchè con essi si tende a far rilevare la erronea interpretazione del contratto da parte del giudice dell’appello e la ritenuta in modo erroneo consistenza ed estensione della portata della procura speciale (p.4-8 ricorso).
In altri termini, si tratta di verificare se le clausole contrattuali inserite nell’accordo del 16 gennaio 1992 e nel successivo impegno assunto dal Bi. con la scrittura del 12 novembre 1992, in cui il Bi. intervenne anche quale procuratore speciale del B., siano state correttamente esaminate con motivazione immune da ogni vizio.
3.-Al riguardo, osserva il Collegio che, come si evince dal contratto di vendita da parte della curatela del fallimento di F. F. nella qualità per la vendita suddetta, "è stato tenuto conto" della causa in corso tra le parti onde addivenire alla determinazione del prezzo delle quote come sopra specificate in misura minore rispetto al valore reale della quote cedute e si prevedeva che "gli alienanti consegnavano agli acquirenti i locali di viale (OMISSIS), angolo (OMISSIS) con le attrezzature ed altro non oltre il 28 luglio 1992".
Veniva, poi, stabilito che tutta la merce attualmente esistente nell’azienda e le sue pertinenze restavano di esclusiva proprietà degli alienanti e le merci venivano fatturate al prezzo di acquisto come da fatture regolarmente registrate (v. p. 5 controricorso, con trascrizione di parte del contratto).
Ed, inoltre, il Bi. veniva nominato procuratore speciale del b. affinchè "nel suo nome, vece, conto ed interesse ceda a chi crederà opportuno, per il prezzo ed alle condizioni che riterrà più convenienti, anche al valore nominale la sua intera quota di partecipazione alla società V. e B.", con poteri che per la specialità si concedono amplissimi, con promessa di rato e valido, con l’obbligo di rendiconto, sotto gli obblighi di legge (p.7 controricorso).
Queste clausole sono interpretate dal giudice dell’appello avendo presenti le seguenti circostanze:
a) le F. aveva iniziato il giudizio onde ottenere il rilascio dell’immobile in cui si svolgeva l’attività della V. e B. s.r.l.;
b) dalla vendita erano escluse le merci sociali.
In sostanza, le F. non intendevano svolgere alcuna attività di impresa, ma solo acquisire la detenzione dell’immobile onde locarlo ad una banca (circostanza quest’ultima mai contestata).
La vendita delle quote sociali era solo un mezzo per recuperare l’immediata disponibilità dell’immobile.
La garanzia pretesa dagli acquirenti circa eventuali debiti sociali era pienamente funzionale all’intento come perseguito e, quindi, la procura rilasciata al Bi. non poteva non essere ampia (v. p. 4 sentenza impugnata).
Infatti, le espressioni usate, la portata complessiva delle clausole e delle circostanze di fatto, in cui si inserisce il regolamento proposto dal mandante B. escludono la sussistenza di un mandato rigido (p. 5-6 sentenza impugnata).
Queste valutazioni appaiono ictu oculi immune dai vizi denunciati sia ex art. 1362 c.c. sia in merito alla ed estensione del mandato.
Ma, vi è di più.
Il giudice dell’appello si fa carico anche di valutare il comportamento del Bi., che ritiene comunque ratificato dal B., atteso che questi alla scadenza delle cambiali incassò i titoli (p.6 sentenza impugnata).
Quindi, i due motivi, che, peraltro, in ordine ai profili così come redatti, propongono una quaestio facti, vanno respinti.
4.-Il terzo motivo (erronea od insufficiente motivazione circa la statuizione con la quale in accoglimento dell’appello incidentale ha riconosciuto la responsabilità solidale delle parti soccombenti rispetto alla condanna di pagamento di primo grado confermata – art. 360 c.p.c., n. 5) resta assorbito, una volta affermato che esattamente il giudice dell’appello, facendo ricorso anche al letterale contenuto della procura, l’ha considerata "ampia".
5.- Con il quarto motivo (violazione e erronea applicazione del principio di diritto emanato dalla Suprema Corte di cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 9148 dell’8 agosto 2008, con riferimento all’applicazione del principio generale delle obbligazioni tra condebitori – art. 360 c.p.c.) il ricorrente invoca l’applicazione del principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza indicata, per cui erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto applicabile nella specie la presunzione di cui all’art. 1294 c.c., trattandosi a suo avviso, di obbligazioni divisibili. In merito va detto quanto segue.
A prescindere dal fatto che il principio enunciato dalle Sezioni Unite verte in tema di condominio, va sottolineato che il B. ebbe a garantire insieme ai cedenti gli acquirenti per i debiti sociali e non limitatamente alle quote come si desume dal tenore letterale della clausola gli alienanti garantiscono che la società non è protestata e danno manleva agli acquirenti per le passività fino ad oggi maturate comprese quelle fiscali (v, p.6-7 sentenza impugnata), per cui la censura va disattesa.
Infatti, va affermato il principio secondo cui la ratio dell’art. 1294 c.c. è quella di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità della assunta obbligazione.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che serguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio per cassazione, che liquida in Euro 2000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 3 novembre 2009 n. 23201 Personale Mansioni superiori

sentenza scelta dal dott. Domenico CIRASOLE

Mansioni superiori svolte – Differenze retributive – Spettano ex art. 36 Cost. anche nel caso di mansioni corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento – Condizioni – Individuazione.

Con ricorso alla Corte d’appello di Firenze M.A. G. riferiva che in data (omissis) il Capo dipartimento dei vigili del Fuoco di (omissis) aveva affidato ad esso ricorrente la reggenza del Comando provinciale di (omissis) fino al compimento dello scrutinio e mobilità necessaire alla individuazione del nuovo titolare della sede. Con successivi provvedimenti disposti nell’ambito delle procedure di promozione alla qualifica dirigenziale e di mobilità di dirigenti e funzionar reggenti era stato confermato nell’incarico mentre l’ing. L.M. era stato nominato Comandante provinciale dei vigili del Fuoco di (omissis) dal (omissis) e per il successivo biennio.
In data (omissis), a seguito di una verifica ispettiva il Capo di Dipartimento aveva inopinatamente revocato la reggenza per pretesa incompatibilità ambientale, disponendo il contestuale trasferimento di esso ricorrente presso la direzione centrale per la prevenzione e fa sicurezza tecnica di (omissis).
Dopo che in sede cautelare era stato ordinato a Ministero dell’interno di sospendere l’efficacia del Decreto del 23 aprile 2004, in data 15 settembre 2004, in ottemperanza dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Novara, era stato reintegrato nella temporanea reggenza del Comando dei Vigili del Fuoco di (omissis), ma successivamente nello stesso giorno era stata affidata con decorrenza immediata al l’ing. L.M., che aveva in precedenza avanzata domanda per tale sede, la titolarità del Comando dei Vigili del Fuoco di (omissis) per un biennio, con la contestuale cessazione della sua temporanea reggenza ed il rientro nella sede di (omissis).
Ciò premesso, M.A.G. riferiva ancora che aveva proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. al giudice del lavoro di Firenze (ritenuto competente dal Tribunale di Novara adito), al fine di ottenere, previa disapplicazione di tutti i provvedimenti amministrativi presupposti e l’annullamento del Decreto del 15 settembre 2004, la condanna dell’amministrazione resistente alla sua reintegrazione nell’incarico di reggenza de quo ed al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data della illegittima cessazione del suo incarico – (omissis) – a quella di nomina del nuovo comandante provinciale, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Dopo la costituzione del contraddittorio e dopo che nel corso de giudizio era stato modificata la domanda, il Tribunale di Firenze dichiarava la illegittimità del comportamento del Ministero dell’interno in occasione della revoca dello incarico di reggenza e condannava il convenuto del Ministero a corrispondere all’attore le differenze retributive tra il percepito nel periodo dal (omissis) e quanto spettante nella sua qualità di reggente nella sede di (omissis).
A seguito di gravame, la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 15 marzo 2008, in accoglimento della proposta impugnazione, rigettava la domanda del M. e lo condannava alla restituzione alla amministrazione di quanto ricevuto dalla pronunzia di primo grado.
Avverso tale sentenza M.A.G. popone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
L.M. non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso M.A.G. deduce che contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale la giurisdizione nella fattispecie in esame va devoluta al giudice amministrativo alla stregua della L. 30 settembre 2004, n. 252.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
1.1. La questione sollevata dal ricorrente concerne l’individuazione del giudice avente giurisdizione nelle controversie attinenti a questioni riguardanti il rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, quindi, anche l’individuazione del giudice competente nel caso in esame, in cui in data (omissis) è stata al M. revocata la reggenza del Comando provinciale dei vigili del Fuoco di (omissis) ed in data (omissis), dapprima è stata sospesa l’efficacia del provvedimento di decadenza a seguito di ordinanza cautelare del Tribunale di Novara, e subito dopo è stato con decorrenza immediata disposto il suo rientro nella sede di appartenenza di (omissis).
Circostanze queste che sono state poste a fondamento della domanda del M. di reintegra nella reggenza del Comando di (omissis) e di condanna del Ministero dell’interno alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno delle differenze retributive tra quanto percepito per il lavoro svolto e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione della negata reggenza.
1.3. Una lettura del dato normativo induce a confermare la decisione del primo giudice che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario.
L’art. della L. 30 settembre 2004, n. 252 – Legge Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco – prevede l’introduzione, nel corpo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3, comma 1 bis, che detta testualmente "In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".
Il successivo art. 2 – Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili, del fuoco – statuisce nell’incipit che "Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all’art. 1 e del relativo trattamento economico", ed indica poi in maniera articolata i principi ed i criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi. Infine l’art. 4 – Disposizione transitoria – prescrive testualmente:
"Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’art. 2 continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
1.4. Come emerge dalla lettura delle suddette norme il legislatore del 2004 ha inteso operare una differenziazione temporale per quanto riguarda il suo intervento, riconoscendo con immediatezza al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il "regime di diritto pubblico", assimilando in tale riconoscimento il suddetto personale a quello delle categorie di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, e dall’altro ne ha disposto, con una norma transitoria, la protrazione del trattamento normativo ed economico vigente sino all’entrata in vigore del nuovo trattamento. E che il legislatore abbia voluto operare nei termini ora indicati disponendo, come detto, l’immediata applicazione dell’art. 1 emerge con chiarezza dalla lettera (e dalla sua stessa rubrica) della disposizione scrutinata (… il rapporto di impiego del personale … è disciplinato in regime di pubblico impiego …).
Ed emerge con altrettanta chiarezza, dal combinato disposto degli artt. 2 e 4, come lo stesso legislatore abbia inteso – con riferimento sempre al rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – anche cadenzare nel tempo il passaggio dalla vigente disciplina a quale nuova, destinata – attraverso decreti legislativi attuativi dei principi e dei criteri direttivi indicati nel citato art. 2 – a regolamentare diversamente, in ragione del riconosciuto "regime di diritto pubblico", il globale trattamento del suddetto personale.
Tutto ciò porta ad escludere che alla norma transitoria della L. n. 252 del 2004, art. 4, possa riconoscersi – in violazione della lettera e della ratio ad essa sottesa – un ambito applicativo riguardante anche il contenuto prescrittivo della citata L. n. 252, art. 1.
1.5. Quanto sinora detto disvela, dunque, l’infondatezza dell’assunto che, nel patrocinare la devoluzione della presente controversia al giudice ordinario, fa leva su una lettura della L. n. 252 del 2004, art. 4, capace di legittimare la conclusione che anche il "regime di pubblico impiego" degli appartenenti alla categoria dei vigili del fuoco assuma attualità di effetti
solo a partire dal 1 gennaio 2006 (data in cui con l’entrata in vigore del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, emesso in attuazione della L. n. 252 del 2004, art. 2, sono stati disciplinati i contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; cfr. ai riguardo art. 175 del suddetto D.Lgs. n. 217), e che su tale premessa perviene alla conclusione che in tutte le controversie instaurate prima di tale data debbano seguirsi i generali criteri validi per i rapporti "del pubblico impiego privatizzato" e, quindi, debba farsi riferimento per la individuazione del giudice (amministrativo o ordinario) cui va devoluta la giurisdizione al discrimine temporale indicato nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, alla stregua della interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità.
1.8. Al fine di meglio chiarire le (già esposte) ragioni impeditive della praticabilità di un simile approccio teorico, va fatto riferimento ancora una volta al disposto della L. n. 252 del 2004, art. 1, perchè tale norma, con il disporre per il rapporto del personale del Corpo nazionale dei vigili una deroga "al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 2 e 3", ha determinato una immediata, completa nonchè definitiva sottrazione di ogni controversia relativa al rapporto di impiego alla giurisdizione del giudice ordinario ed una devoluzione al giudice amministrativo, così come avviene per il personale appartenente alle categorie professionali indicate nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1 (che inizia anche esso con le parole "In deroga all’art. 2, commi 2 e 3"), cui è stato riconosciuto, pur nell’osservanza "dei rispettivi ordinamenti", un "regime di diritto pubblico".
E che in materia giuslavoristica risultino frequenti interventi normativi comportanti una diversità temporale nell’entrata in vigore della disciplina sostanziale e di quella processuale, con consequenziali ricadute anche sul versante della individuazione del giudice competente, trova conforto in numerosi pronunziati relativi a controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (cfr. al riguardo ex plurimis: Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8691, cui adde Cass., Sez. Un., 3 maggio 2005 n. 9110).
A ben vedere le conclusioni cui si è pervenuti trovano ulteriore conforto nella considerazione che una diversificazione temporale per quanto attiene alla loro entrata in vigore tra disposizioni, pur rientranti in un medesima legge,è allo stato espressione di forme e procedure di legiferare, che si concretizzano spesso in testi normativi che sono, da un lato, volti a fissare con immediatezza, in materie vaste e complesse, principi e direttive di regolamentazione – con delega contestuale per la loro concreta attuazione al governo – e, dall’altro, finalizzati a fornire immediati risposte ad esigenze da soddisfare senza ritardi in ragione della loro rilevanza socio – economica, sicchè è dato riscontrare sovente nell’ambito di uno stesso plesso legislativo prescrizioni che, con qualche approssimazione, possono qualificarsi sul versante della loro operatività come "norme di immediata efficacia" e "norme di futura efficacia".
Fenomeno questo che, è opportuno ribadire, risulta di frequente accadimento nell’area giuslavoristica, e specificamente nelle materie aventi ad oggetto i rapporti lavorativi, atteso che la convergenza disciplinatrice delle fonti legali e contrattuali è causa di interventi legislativi suscettibili come dimostra proprio la normativa innanzi esaminata, di condizionamenti sul versante della entrata in vigore delle singole disposizioni – scaturenti dai tempi cadenzati della contrattazione collettiva.
1.9. I principi ora enunciati da queste Sezioni Unite in una fattispecie analoga (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2008 n. 4290) vanno ribaditi in questa sede stante i compiti di nomofilachia ad essa devoluti non essendo state prospettate argomentazioni idonee a sminuirne la validità.
1.10. Alla stregua di quanto sinora detto, va considerato che il provvedimento di revoca della reggenza del Comando – su cui illegittimità il ricorrente fonda la sua richiesta di reintegra nel posto in precedenza assegnatogli e di risarcimento dei danni – risale alla data del 23 aprile 2004, e cioè ad epoca che precede l’entrata in vigore della L. n. 252 del 2004, che ha trasformando il detto rapporto da rapporto di impiego pubblico privatizzato in impiego pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. Ne consegue che la giurisdizione anche per quanto attiene alla domanda di rivendicazione dei danni lamentati va devoluta al giudice ordinario sulla base del principio della perpetuatio jurisdictionis.
Ed invero il passaggio nei termini innanzi precisati dalla giurisdizione dal giudice ordinario a quella del giudice amministrativo non fa nella fattispecie in esame venire meno la giurisdizione del giudice ordinario stante il disposto dell’art. 5 c.p.c.. Ed infatti il giudice ordinario, che era competente al momento dei fatti fondanti la pretesa del ricorrente, continua stante la citata norma di rito ad essere competente, così come ha statuito la decisione della Corte d’appello di Firenze, che sul punto non è stata nel ricorso del M. in alcun modo censurata.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la insufficienza della motivazione. Sostiene a tale riguardo che la sentenza impugnata ha errato nello escludere l’esistenza di atti emulativi e discriminatori ai danni del M. nella vicenda in cui si era proceduto alla reintegrazione dello stesso nel posto di reggente del Comando provinciale di (omissis) – per effetto del provvedimento giudiziario che aveva accertato la illegittimità del precedente atto di revoca – ed in via contestuale la nomina di un nuovo dirigente.
Rileva ancora il ricorrente come dalla lettura delle risultanze istruttorie fosse emersa l’inesistenza di quelle ragioni di incompatibilità ambientale e di capacità comunicativa, che nella decisione dei giudici d’appello erano stati posti a supporto della decisione sul presupposto che esso ricorrente aveva creato tensioni all’interno ed all’esterno dell’ufficio con ricadute negative anche sul piano organizzativo.
2.1. Pure questo motivo non può essere accolto per essere privo di fondamento.
Ed invero la sentenza impugnata ha proceduto ad un attento esame delle risultanze processuali ed ad una loro ragionata valutazione, ritenendo che dall’intera e lunga vicenda costituente il thema decidendum fosse emerso che il comportamento della pubblica amministrazione era stato legittimo per la irreversibile rottura dei rapporti tra il M. ed i suoi funzionali tecnici, verosimilmente acuita da formalismo e rigidità caratteriali.
Circostanze queste capaci – come si ricava dalla lettura della decisione impugnata – di giustificare il successivo tempestivo intervento dell’amministrazione di assegnare in via definitiva a conclusione delle procedure già preconizzate nel 2002 e mai compiutamente attuate il Comando provinciale di (omissis) cui aspirava il M., ad altro dipendente del Ministero.
2.2. La sentenza della Corte territoriale, per essere dunque congruamente motivata, priva di salti logici e per non essere ad essa addebitabile alcun errore di diritto, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ancora violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 dell’art. 16 del contratto collettivo del 24 maggio 2000, e dell’art. 1223 c.c., rimarcando anche come l’art. 36 Cost.
attribuisca al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Ne doveva conseguire che ad esso ricorrente doveva riconoscersi – contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello – nel periodo durante al quale aveva effettivamente svolto le superiore funzioni di responsabile del Comando – le consequenziali differenze retributive.
3.1. Questa Corte di cassazione ha statuito che in materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nel testo, sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 ora riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 32 l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.. Norma che deve trovare integrale applicazione pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che. in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass., Sez. U, 11 dicembre 2007 n. 25837).
3.2. Tale principio non può però trovare applicazione nel caso di specie. Ed invero il motivo di ricorso in esame poggia su fatti nuovi per avere con il terzo motivo di ricorso il M. modificato la causa petendi, trasformandola da risarcimento danni a corrispettivo per le superiori mansioni e per avere, inoltre, fatto in questa sede riferimento alla contrattazione collettiva, che non risulta dal contenuto del ricorso stesso essere stato oggetto di contraddittorio e di esame nel giudizio di primo grado. Per di più nello stresso ricorso non risultano clementi capaci di attestare – come richiesto dal principio de l’autosufficienza del ricorso stesso – che le circostanze fattuali poste a base della richiesta di differenze retributive dovute per l’esercizio di fatto di mansioni superiori (assunzione della pienezza dei poteri e delle stesse responsabilità connesse alle superiore mansioni esercitate; mancata inclusione nei compiti devoluti per la contrattazione collettiva della possibilità di svolgimento delle funzioni di reggente o vicarie; ecc.) siano state prima ritualmente allegate negli iniziali atti difensivi e poi provate.
Ricorrono giusti motivi tenuto conto della natura della controversia, delle numerose e complesse questioni di diritto oggetto di esame e del diverso esito che la controversia ha avuto nei giudizi di merito – per compensare interamente tra le parti costituite le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2009.

Cass. civ., sez. Unite 14-06-2006, n. 13689 GIURISDIZIONE CIVILE – Trasporto aereo internazionale – Controversie relative – Criteri di individuazione del giudice legittimato alla loro trattazione ai fini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.A. e M.A. convenivano davanti al giudice di pace di Salerno il rappresentante per l’Italia della Air New Zealand Limited per sentilo condannare al risarcimento dei danni, pari ad Euro. 1022,58, subiti per il ritardo di 5 ore nel viaggio aereo Napoli – Papeete, lungo la tratta Los Angeles-Papeete, viaggio effettuato con la suddetta Compagnia aerea, a seguito di n. 2 biglietti aerei acquistati presso l’agenzia "Momenti Viaggi" di Salerno.

Il giudice di pace, con sentenza depositata il 18.2.2002, ritenuta la propria competenza, condannava la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di Euro 350,00.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione la parte convenuta. Non svolgevano attività difensiva gli intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della convenzione di Varsavia del 12.10.1929, per l’unificazione di alcune regole in materia di trasporto aereo internazionale, nonchè l’omessa pronuncia e/o mancanza e/o carenza di motivazione sulle questione del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1 e 5. Assume la ricorrente che, pur avendo tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù dell’art. 28 della convenzione di Varsavia, il giudice non si era pronunciato sul punto; che in Italia l’Air New Zealand non aveva alcun stabilimento, ma solo una Rappresentanza generale per l’Italia, in Roma; che l’Agenzia di viaggi in Salerno "Momenti Viaggi" aveva agito in qualità di agente IATA e non quale agente della Air New Zealand; che la sede principale dell’Azienda era in nuova Zelanda, mentre il luogo di destinazione del viaggio era Papeete (Polinesia); che, in ogni caso, ove anche si fosse ritenuto che la competenza giurisdizionale si fosse appartenuta al giudice italiano, questo non poteva essere quello di Salerno, ma quello di Roma, a norma del citato art. 28 della convenzione di Varsavia.

2.1. Ritiene questa Corte che vada affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Va, anzitutto, rilevato che nella fattispecie si tratta di trasporto aereo internazionale ai sensi dell’art. 1, n. 2 della convenzione di Varsavia del 12.10.1929, approvata con L. 19 maggio 1932, n. 841, modificata con il protocollo dell’Aja del 28.9.1955, reso esecutivo con L. 3 dicembre 1962, n. 1832.

3. La questione della giurisdizione va risolta alla luce di tale convenzione di Varsavia poichè essa è applicabile alla fattispecie, ratione temporis, nonostante che allo stato su tale convenzione "prevale" (ai sensi dell’art. 55) la "Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999, (che regola la giurisdizione all’art. 33), poichè quest’ultima è stata ratificata in Italia solo con L. 10 gennaio 2004, n. 12. 2.2. Va, poi, osservato, che nella fattispecie non può trovare applicazione la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3, che fissa l’ambito della giurisdizione italiana, in quanto l’art. 2 della stessa legge statuisce che: "Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia". Anzi il comma 2 di detto articolo 2, statuisce che "Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme".

3.1. Passando ad esaminare i principi che regolano la giurisdizione, a norma della convenzione di Varsavia, e succ. mod., va osservato che non vi è una traduzione ufficiale in italiano della convenzione stessa e che l’art. 28, che fissa la giurisdizione, così statuisce:

"1. L’action en responsabilitè devra etre porteè, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des hautes parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siege principal de son efcploitation ou du lieu ou il possedè un etablissement par le soin duquel le contrat a ètè conclu, soit devant le tribunal dù lieu de destination. 2. La procedure sera reglee par la loi du tribunal saisi".

("1. L’azione di responsabilità dovrà essere promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di una delle Alte Parti contraenti sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività o del luogo ove questi possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione. 2. La procedura è regolata dalla legge del tribunale adito").

Ne consegue che tre sono i criteri di collegamento della giurisdizione fissati da detta norma, a scelta dell’attore. Il primo criterio di collegamento è il domicilio del vettore (transporteur), che nella fattispecie è pacificamente la Nuova Zelanda.

Il terzo criterio di collegamento è costituito dal luogo di destinazione, che nella fattispecie è costituito dalla Polinesia.

I suddetti due criteri non sono, quindi, applicabili nella fattispecie.

3.2. Il secondo criterio di collegamento della giurisdizione a sua volta si distingue in due sottocriteri: la sede principale dell’attività imprenditoriale del vettore, che nella fattispecie ancora una volta è la Nuova Zelanda, e, la sede in cui il vettore possieda "un etablissement par le soin duquel le contrat a etè conclu".

In merito a quest’ultimo criterio di collegamento va, anzitutto, osservato che non può trattarsi semplicemente del luogo in cui il contratto è stato concluso, richiedendo la norma che il vettore abbia in quel luogo uno "stabilimento", ed in questo senso è anche uniforme la giurisprudenza internazionale che si è interessata della questione.

3.2. Va, tuttavia, osservato ai fini del criterio di collegamento che non è necessario che lo stabilimento (inteso nell’ampia accezione di struttura operativa) abbia poi provveduto attraverso la propria organizzazione interna alla stipula del contratto di trasporto.

Infatti la norma in questione non richiede che il vettore abbia uno stabilimento, "qui" ha concluso il contratto o "par lequel" è stato concluso il contratto, ma "par le soin duquel" è cioè "a cura del quale" il contratto è stato concluso.

In altri termini non è richiesto che lo stabilimento abbia concluso il contratto direttamente attraverso la propria struttura interna, ma è sufficiente che si sia intromesso in tale conclusione del contratto, sia pure avvalendosi di un’organizzazione esterna a lui legata contrattualmente. In questo senso, quindi, costituisce criterio di collegamento, ai fini della giurisdizione, anche il luogo in cui il vettore abbia uno stabilimento, che, sia pure avvalendosi dell’opera di soggetti, estranei ad esso, quale può essere un agente di viaggi, abbia concluso il contratto di trasporto, purchè l’attività di tale agente faccia pur sempre capo a tale stabilimento e non ad altra sede del vettore o addirittura ad altri soggetti.

3.3. La giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’agenzia di viaggi, che effettui la vendita di biglietti di trasporto per il vettore, conclude con questi un contratto di appalto di servizi ed assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento del servizio collegate alla natura del contratto (Cass. 23/04/1997, n. 3504).

Ne consegue che nella fattispecie per potersi affermare la giurisdizione del giudice italiano era necessario che fosse provato che l’agenzia di viaggi, che aveva provveduto a vendere agli attori i biglietti di trasporto aereo, sita in Salerno, agiva sulla base un contratto, stipulato con la Rappresentanza italiana della compagnia Air New Zealand.

3.4. Nella fattispecie, anzitutto, tale fatto è contestato dalla convenuta che assume che l’agenzia agiva non come sua agente, ma come agente Iata, nè, in ogni caso, risulta alcun elemento dagli atti, da cui possa risultare che vi fosse un legame contrattuale tra la detta agenzia di viaggi e la Rappresentanza italiana della Air New Zealand, attuale convenuta.

4. Pertanto va dichiarato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, dichiarati adsorbiti i restanti motivi di ricorso, va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza.

Esistono giusti motivi, segnatamente la novità della questiona nei termini prospettati, per compensare tra le parti le spese processuali del giudizio di merito e di questo di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti i restanti. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.