Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-01-2013) 31-05-2013, n. 23663 Attenuanti comuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Il sig. F.M., dipendente del Comune di San Giovanni in Fiore, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Calabria per il riconoscimento di emolumenti a titolo di premio di incentivazione di produttività per lo svolgimento di programmi e progetti obiettivo, in relazione alla prestazione lavorativa svolta nel periodo 1986/2000 nell’ambito del Progetto gestione di operai assunti dal Comune a carico del "Fondo sollievo disoccupazione".

Il Tar, rilevato che il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2001, ben oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80, confermato dall’art. 69, c. 7, d. lgs. n. 165 del 2001, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla pretesa per il periodo afferente il rapporto tra il 1986 ed il 30 giugno 1998, per decadenza dall’azione e per il periodo successivo, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Appella la parte ricorrente sostenendo che essendo la pretesa patrimoniale soggetta al termine di prescrizione quinquennale – nella specie interrotto attraverso atti idonei – questo dovrebbe prevalere sulla decadenza sancita dal d. lgs. n. 80.

Nel merito, ripropone i motivi a conferma della fondatezza della pretesa.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

In ordine alla natura del termine stabilito dall’art 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80 e confermato dall’art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass SS.UU., n.616/2007; n.9101/2005; C.d.S., Sez. VI, n. 1389/2008; n.51/2009), secondo cui la disposizione va interpretata come intesa ad introdurre un termine di decadenza sostanziale (15 settembre 2000) per la proponibilità della domanda giudiziale.

Tale previsione, peraltro, è stata giudicata conforme alla Costituzione, in particolare sotto il profilo della supposta violazione degli articoli 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale (Corte Cost. n. 213/2005, n. 382/2005, n. 197/2006).

Quanto al rapporto tra prescrizione e decadenza, vale la regola per cui non si estende alla decadenza l’effetto interruttivo della prescrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 cod. civ, data la non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass. civ. Sez. II, 18012007, n. 1090).

Non vi è quindi alternatività tra i due termini, ovvero prevalenza di quello di prescrizione rispetto a quello di decadenza, come vorrebbe parte appellante, ma interdipendenza, nel senso che entrambi operano sul piano della possibilità di far valere il diritto.

Pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione effettuati da parte del dipendente non spiegano alcuna efficacia impeditiva della decadenza sancita dall’art. 69, c. 7 d. lgs. n. 165 del 2001 che correttamente è stata pronunciata dal Tar per le pretese inerenti il rapporto di lavoro fino al 30 giugno 1998, data la presentazione del ricorso in data posteriore al 15 settembre 2000.

Il rigetto dell’appello in ordine ad una questione di rito esime il Collegio dall’esame dei motivi di merito sulla fondatezza del diritto.

In mancanza di costituzione del Comune, non occorre provvedere sulle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto,conferma la sentenza di primo grado.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2013) 28-10-2013, n. 43922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 21/5/2012, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione distaccata di Melito Porto Salvo, confermava la sentenza 20/9/2011 del Giudice di Pace di Melito Porto Salvo che aveva condannato C.F. alla pena di Euro 516,00 di multa per il reato di pascolo abusivo con danneggiamento.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo:
a) violazione delle norme che governano la formazione della prova in ordine alla valutazione del materiale indiziario a carico dell’imputato;
b) la mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alla denunzia contro ignoti sporta dall’imputato per furto del gregge;
c) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’elemento soggettivo per carenza di prova del dolo specifico.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2. Le doglianze del ricorrente in ordine alla pretesa violazione delle regole che governano la formazione della prova sono inammissibili in quanto riproducono le stesse censure in fatto già sollevate nel giudizio di merito e confutate nella sentenza impugnata con motivazione adeguata e priva di vizi logico-giuridici.
3. Ugualmente inammissibili sono le censure sollevate con il secondo motivo in punto di mancata assunzione di una prova decisiva in quanto, come risulta dal testo della sentenza, la denuncia contro ignoti per il furto del suo gregge, sporta dal C. è allegata agli atti ed è stata presa in considerazione dal Tribunale che ha legittimamente effettuato una valutazione negativa della veridicità di quanto affermato dal denunziante, osservando anche che costui non si è mai sottoposto ad esame per far valere la sua versione dei fatti in contraddittorio.
4. Infine sono manifestamente infondate le censure in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico.
Dalla ricostruzione dei fatti come operata dal giudice del merito, emerge che l’invasione degli ovini nel fondo di proprietà M. avvenne per azione consapevole dell’imputato, dovendosi, perciò, escludere che difettasse in testa all’agente il dolo specifico.
5. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza del 20 novembre 2009, n. 44660 Telegramma, telefonico, postale, valore, prova, civile, penale (2009-12-01)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. Il 10 luglio 2009, il Tribunale di Ancona, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., con provvedimento adottato de plano, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avanzata dal difensore di O.J. e O.L. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei predetti emessa il 28 maggio 2009 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in quanto la richiesta stessa era stata proposta mediante dettatura al servizio telefonico di un telegramma, anziché con spedizione del telegramma stesso dagli uffici postali. L’impugnazione era, pertanto, da ritenere inammissibile in mancanza di qualsiasi elemento atto a consentire la identificazione del proponente

2. Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dì un unico atto di impugnazione e tramite il medesimo difensore di fiducia, O.J. e O.L., i quali, in via principale, chiedono che la questione, di particolare rilevanza, venga rimessa alle Sezioni Unite alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente in ordine all’interpretazione dell’art. 583 c.p.p. Nel merito deducono la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 583 c.p.p. che, come si ricava dalla lettura sistematica del primo e del terzo comma, contiene una chiara distinzione a seconda che l’impugnazione sia proposta dalla parte o dal difensore e impone la sottoscrizione (sottoposta ad autenticazione) solo per le parti private. Nel caso di specie il telegramma era stato dettato dall’utenza telefonica corrispondente allo studio del difensore, come risulta dal testo dell’atto recante l’indicazione del suo studio professionale e del nome e del cognome del legale, coincidente con la sottoscrizione presente in calce all’atto. La dimostrazione che non vi era stata alcuna formale contestazione circa la provenienza dell’istanza di riesame da parte del difensore che ne appariva il sottoscrittore era desumibile, inoltre, dalla circostanza che la cancelleria del Tribunale del riesame aveva trasmesso copia dell’ordinanza impugnata a mezzo fax al difensore medesimo con richiesta di restituzione di copia sottoscritta in segno di ricevuta, effettivamente evasa il 13 luglio 2009.

Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, il precedente giurisprudenziale (Cass., Sez. I, 21 febbraio 1996 n. 1164), richiamato nel provvedimento impugnato, non è pertinente, in quanto si riferisce ad una diversa fattispecie, in cui l’atto di appello, proposto ex art. 310 c.p.p. era stato trasmesso a mezzo di lettera raccomandata, privo di sottoscrizione autografa del difensore.

L’orientamento di segno contrario alla tesi difensiva (Cass., Sez. II, 19 gennaio 2006 n. 3267), oltre ad essere contrastato da un diverso indirizzo esegetico (Cass., Sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4323), non appare conforme al principio generale del favor impugnationis, recepito anche in altra decisione di legittimità (Cass., Sez. III, 17 ottobre 2007, n. 46875), che ha stabilito che l’impugnazione deve ritenersi validamente proposta, qualora sia possibile risalire aliunde al sottoscrittore come autore dell’atto.

Infine, la stessa giurisprudenza civile ritiene che il telegramma dettato a mezzo del telefono sia del tutto equiparabile, quanto a effetti e attribuibilità al ricorrente, al telegramma consegnato direttamente all’ufficio postale (Cass., sez. lav. 17 maggio 2005, n. 10291; Cass. Sez. lav. 5 giugno 2001, n. 7620).

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.

1. L’esatto inquadramento della problematica sottoposta all’esame della Corte presuppone la ricostruzione del quadro di riferimento normativo, costituito dagli artt. 581, comma 1, 582, 583 e 591, comma 1, lett. e), c.p.p.

Il sistema processuale delinea chiaramente la distinzione tra i requisiti di forma dell’impugnazione (art. 581 c.p.p.), strumentali all’esercizio del potere-dovere di controllo del giudice superiore sull’atto di impugnazione, e le modalità di spedizione dell’atto di impugnazione (art. 583 c.p.p.).

Ispirata ad una logica di razionalizzazione e semplificazione, la disposizione di cui all’art. 581 c.p.p. ha accolto la regola della concentrazione dell’impugnazione in un unico atto scritto, che comprende i due elementi – distinti e autonomamente disciplinati dal codice di rito abrogato – della dichiarazione e dei motivi, quali elementi di un negozio processuale unitario, composto da una parte dichiarativa e da una parte argomentativa.

Dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. e), c.p.p. si evince che la legge richiede per l’atto d’impugnazione – da chiunque proposto – la forma scritta, tradizionalmente raccordata alla categoria dei cosiddetti negozi processuali, trattandosi di una dichiarazione di volontà produttiva di rilevanti e immediati effetti processuali, che, in quanto tale, esige, già nel momento in cui viene estrinsecata, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un’inequivoca assunzione di responsabilità – che solo la sottoscrizione può attribuire – ad uno dei soggetti legittimati (Cass., sez. I, 21 febbraio 1996, Pirrotta). La nozione stessa di forma scritta presuppone quindi, per definizione, la sottoscrizione dell’atto che diversamente, è da qualificare come semplice scritto anonimo, di per sé processualmente inutilizzabile. Può pertanto affermarsi che ogni documento scritto, per assumere rilevanza e produrre effetti giuridici, deve recare in calce la firma del suo autore (Cass. sez. II, 29 agosto 2000, n. 4321, rv. 217955).

Ne consegue che una dichiarazione priva dei requisiti prescritti (tra cui rientra, appunto, la sottoscrizione), non potendo tecnicamente essere qualificata impugnazione, non può produrre alcuno degli effetti propri di tale istituto processuale (Cass. 14 giugno 1994, Zuliani; Cass. 3 marzo 1998, Malinconico).

2. In coerenza con queste esigenze di certezza in ordine alla identità del soggetto che ha proposto l’impugnazione e all’autenticità della provenienza di un atto cui l’ordinamento ricollega effetti rilevanti ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale e dell’ammissibilità del procedimento di impugnazione, gli artt. 582 e 583 c.p.p. regolano, rispettivamente, le modalità di presentazione e di spedizione dei mezzi di impugnazione.

Secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 c.p.p., e salve le particolari forme contemplate dall’art. 123 dello stesso codice per chi si trovi in stato di detenzione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato oppure deve essere spedito alla stessa cancelleria. Da un punto di vista tecnico-sistematico, il "presentare" un’impugnazione si distingue dallo "spedire" un’impugnazione, anche se si tratta di attività che si sostanziano entrambe, equivalendosi quanto agli effetti, nel primo momento processuale di introduzione del giudizio; momento fondamentale per identificare la tempestività dell’impugnazione stessa, a nulla rilevando il momento della successiva notificazione.

Dalla mancanza di tale presentazione o spedizione deriva, se sono decorsi i termini di impugnazione previsti dall’art. 585 c.p.p., l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi del successivo art. 591 c.p.p. che, tra le cause di inammissibilità, indica (lett. e) l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., nella cui previsione rientra anzitutto l’avvenuta presentazione o spedizione dell’atto di impugnazione e poi il fatto che esse debbano avvenire secondo le modalità e le forme indicate dalla legge (Cass. 20 marzo 1991, ric. Cristalli; Cass. 18 ottobre 1999, ric. Favero).

Le forme e le modalità dell’impugnazione disciplinate dalla legge perseguono un duplice e inscindibile scopo, quello di delineare in modo obiettivo, certo e predeterminato tempi e modi di presentazione o spedizione dell’atto e, inoltre, quello di fornire indicazioni certe sulla provenienza dello stesso.

E’, quindi, per questa pluralità di ratio sottostanti alla disciplina che le modalità enunciate dagli artt. 582 e 583 c.p.p. sono da considerare tassative e non ammettono equipollenti (Sez. V, 27 marzo 2003, ric. Cito; Sez, I, 7 novembre 2001, n. 45711, ric. Maiocchi, rv. 220370; Sez. IV, 10 febbraio 2000, ric. Liquidato; Sez. VI, 9 marzo 1998, n. 883, ric. Todaro, rv. 210818).

3. Il rinvio dell’art. 591 lett. c) c.p.p. alle formalità previste dall’art. 583 c.p.p. è interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso dell’ inderogabilità della spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo di raccomandata o telegramma. Si tratta di modalità tipizzate di comunicazione (raccomandata o telegramma) che hanno carattere tassativo, non ammettono equipollenti e la cui forma non può che essere quella descritta dall’art. 581 c.p.p. (Cass. 14 luglio 1993, ric. Melis, rv. 195056; Cass. 24 ottobre 1996, ric. Patacca, cit; Cass. 16 novembre 199, ric. Carbone, rv. 215020; Sez. VI, 22 ottobre 2001, n. 42473, roc. Derwishi, rv. 220215).

Una conclusione del genere è avvalorata, con riferimento alla qualificazione dell’impugnazione come atto scritto che presuppone per definizione la relativa sottoscrizione, dall’interpretazione letterale e logico-sistematica del primo e del terzo comma dell’art. 583 c.p.p. Infatti, la circostanza che il terzo comma della citata disposizione di legge preveda il requisito dell’autenticazione della sottoscrizione dell’impugnazione, ove questa sia proposta da parti private, rafforza, anche sul piano testuale, la conclusione che, in tutti i casi, l’impugnazione debba essere, comunque, sottoscritta, a prescindere da quale sia lo "strumento comunicativo" dell’atto di impugnazione.

Non può, quindi, essere condiviso l’assunto difensivo secondo il quale il terzo comma dell’art. 583 c.p.p. contiene una chiara distinzione a seconda che l’impugnazione sia proposta dalla parte o dal difensore e impone la sottoscrizione (autenticata) solo per le parti private.

4. Un conferma a tale impostazione esegetica può essere tratta dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di opposizione a decreto penale di

condanna che, nel riaffermare che, trattandosi di un’impugnazione, ad essa sono applicabili le relative norme generali, ha stabilito che, in presenza di un’opposizione proposta a mezzo di telegramma, la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell’art. 583, comma 3, c.p.p., con onere dell’opponente di fare riportare per intero nel testo telegrafico la formula dell’autenticazione fatta sull’originale (Cass., sez. III, 28 maggio 1999, n. 2029, rv. 214346; Cass, sez. V, 8 febbraio 1995, Durastante, rv. 200671). Tali decisioni si pongono in una linea di rigorosa continuità con il quadro normativo delineato dall’abrogato codice di rito. Invero, anche l’art. 5 del d.P.R. n. 666 del 1955 (recante norme di attuazione del codice del 1930) prevedeva che per la dichiarazione di impugnazione a mezzo raccomandata o telegramma era necessaria l’attestazione dell’autenticità della firma da parte di taluno dei soggetti ivi indicati. Sulla base di tale disposizione la giurisprudenza allora formatasi desumeva che, nel caso di dichiarazione trasmessa a mezzo telegramma, la parte dovesse far riportare sul testo del telegramma la formula dell’autenticazione, con la conseguenza che, in mancanza, la impugnazione doveva ritenersi inammissibile, non rilevando il fatto che potesse logicamente presumersi l’invio del telegramma da parte dì chi ne appariva come il firmatario (Cass., sez. V, 2 aprile 1992, Agate).

5. In questo articolato contesto normativo e giurisprudenziale, contrariamente all’assunto del ricorrente, deve essere riaffermato il principio che anche per il difensore la sottoscrizione dell’atto con cui, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., si deve proporre l’impugnazione, è un requisito formale indeclinabile dell’atto stesso e che, pertanto, la comunicazione telegrafica attivata con il semplice mezzo telefonico non trasforma in atto scritto, nel senso in precedenza chiarito, la originaria comunicazione orale, con la conseguenza che essa non soddisfa i requisiti di forma

prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. per la proposizione e la spedizione dell’atto d’impugnazione.

Deve, perciò, ritenersi inammissibile l’impugnazione (nel caso di specie richiesta di riesame) proposta con telegramma il cui testo sia dettato per telefono, trattandosi di una modalità che non garantisce certezza in ordine all’autenticità della provenienza e all’identità dell’impugnante (Cass., sez. V, 27 marzo 2003, in Guida dir. 2003, n. 27, 102; Cass. sez. II, 28 aprile 2004, n. 25967, rv. 229709; Cass. sez. IV, 2 luglio 2004, in Guida dir., 2005, n. 1, 79; Cass. sez. VI, 19 gennaio 2006, n. 3267, rv. 233372; Cass. sez. I, 16 febbraio 2007, n. 12486, rv. 236365).

Per tutte le ragioni sinora illustrate il Collegio non ritiene di condividere il diverso e minoritario indirizzo interpretativo (Cass., sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4323, rv. 242941; Cass., sez. III, 17 ottobre 2007, n. 46875, rv. 238450) fondato pressoché esclusivamente sull’esame delle fattispecie concrete che, prescindendo dall’analisi del rapporto intercorrente tra gli artt. 581, comma 1, 582, 583, 591, comma 1, lett. c), c.p.p., ha affermato che l’impugnazione deve ritenersi validamente proposta "ove sia possibile risalire aliunde al sottoscrittore come autore dell’atto".

Accedendo a questa impostazione, infatti, in relazione ad ogni impugnazione potrebbe instaurarsi un sub-procedimento volto ad accertare la sicura riferibilità dell’atto ad uno dei soggetti legittimati in evidente dispregio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. ) e delle regole generali fissate dal codice di rito in tema di forma e natura degli atti contenenti una dichiarazione di volontà immediatamente produttiva di effetti processuali, nonché di certezza nella costituzione dei rapporti processuale e nella instaurazione delle procedure previste dalla legge.

Attesa la peculiarità delle fattispecie cui si riferiscono i due precedenti di segno contrario, cui si contrappongono plurime pronunce fondate su principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite, così come richiesto dal ricorrente

6. Sulla base di quanto sin qui esposto appaiono inconferenti, in quanto attinenti ad un diverso ed autonomo settore dell’ordinamento, i richiami ad alcune decisioni di legittimità in materia di diritto del lavoro, e, inoltre, privi di concreto rilievo i richiami ad alcune circostanze di fatto (modalità di trasmissione via fax al legale dell’indagato di copia dell’ordinanza impugnata da parte della competente cancelleria e di restituzione della ricevuta) che, ad avviso della difesa, erano indicative, nel caso in esame, della riferibilità certa dell’atto.

7. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 ottobre 2009.

Il Consigliere estensore Margherita Cassano

Il Presidente Severo Chieffi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Lavoro 07-09-2006, n. 19231 STAMPA – GIORNALISTA – RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO – Esercizio di fatto dell’attività giornalistica per mancanza di iscrizione all’albo – Retribuzione commisurata alle singole prestazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 12 giugno 2003, la Corte di appello dell’Aquila, in riforma della decisione del Tribunale di Pescara del 29 settembre 2000/2 gennaio 2001, ha accolto la domanda proposta da V.G. nei confronti della s.p.a. Il Messaggero e, dichiarato il rapporto di lavoro giornalistico subordinato della appellante alle dipendenze della società dal ? al ?, ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive maturate, calcolate sulla base della retribuzione spettante al praticante giornalista, e alla reintegrazione della V. nel posto di lavoro, dapprima con la qualifica di praticante giornalista e poi con mansioni corrispondenti a quelle di giornalista professionista, queste ultime a far tempo dalla data di superamento dell’esame di idoneità professionale.

Valorizzando le risultanze della prova testimoniale espletata, la Corte di merito ha ritenuto l’inserimento continuativo ed organico della V. nell’organizzazione dell’impresa e quindi la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ha poi aggiunto che, data la iscrizione dell’appellante come giornalista pubblicista fin dal 18 giugno 1990 e prevedendo la L. n. 69 del 1963, art. 1, un unico albo dei giornalisti, poi suddivisi negli elenchi dei professionisti e pubblicisti, era da escludersi la nullità del rapporto per violazione dell’art. 45 della medesima legge. In ogni caso, ha proseguito la sentenza qui impugnata, la nullità del rapporto per violazione del citato art. 45 non avrebbe potuto avere effetto per il tempo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione, conseguendo per l’accertato espletamento di fatto delle mansioni di giornalista, ai sensi dell’art. 2126 c.c. sia il diritto al trattamento economico secondo l’entità del lavoro sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale. La V., come era stato accertato nel corso del giudizio, aveva ottenuto l’iscrizione di ufficio nel registro dei praticanti con decorrenza retrodatata al ?, e quella nell’albo dei giornalisti professionisti il ?, ed ha inoltre precisato la Corte territoriale che, proprio in forza dell’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti, doveva essere affermata la legittimità del rapporto instaurato, con la conseguente illegittimità del recesso intimato alla appellante. Lo stesso giudice ha escluso infatti che vi fosse stata una risoluzione consensuale del rapporto, ed ha poi determinato le differenze retributive spettanti alla V., prendendo a parametro il compenso stabilito per i giornalisti praticanti nel contratto collettivo di categoria, ordinando alla società di reintegrare l’appellante nel posto di lavoro "con la qualifica di giornalista professionista da intendersi conseguita dalla data del superamento dell’esame".

Di questa sentenza la società soccombente ha richiesto la cassazione con ricorso articolato in quattro motivi.

L’altra parte ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale, in proposti quanto avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Ancora preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite di questa Corte per la loro trattazione, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 374 c.p.c.. Infatti, non vi è la difformità di decisioni a cui fa riferimento la ricorrente incidentale sulla questione della sindacabilità (o meno), da parte del giudice ordinario, della legittimità del provvedimento dell’iscrizione del giornalista nel relativo albo, disposta dagli organi professionali a norma della L. 3 febbraio 1963, n. 69, sindacabilità al solo fine di una eventuale disapplicazione del provvedimento, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5, posto che le Sezioni Unite di questa Corte, dopo la sentenza 25 novembre 1981 n. 6252, sono tornate ad esaminare la questione con la pronuncia del 30 dicembre 1991 n. 14021, e hanno affermato che il suddetto provvedimento può essere sindacato, in via incidentale, da parte del giudice ordinario, come pure aveva ritenuto la giurisprudenza costituzionale con la pronuncia 28 gennaio/8 febbraio 1991 n. 71. Ma si deve rilevare che questo principio, dal quale non si discostano Cass. 1 luglio 2004 n. 12095 e 3 febbraio 2005 n. 2142, citate dalla ricorrente per argomentare sul contrasto di giurisprudenza, non ha comunque rilevanza. Si deve infatti considerare che entrambe le pronunce appena citate si incentrano sulla inammissibilità della convalida del contratto di lavoro giornalistico nullo, stipulato con soggetto non iscritto all’apposito albo (nelle fattispecie esaminate da dette pronunce si trattava di praticanti giornalisti), a norma dell’art. 1423 c.c., e non essendovi una norma di legge che in proposito disponga diversamente: il provvedimento del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di iscrizione del praticante con effetto retroattivo nell’apposito registro e attestante lo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quello massimo consentito di tre anni per il praticantato, comporta soltanto il riconoscimento del periodo di praticantato ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione quale giornalista professionista.

Neppure la questione sulla interpretazione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, artt. 26 e 45, ai fini della iscrizione nell’albo dei giornalisti e della legittimità dell’esercizio della professione, riveste quella particolare importanza richiesta dall’art. 374 c.p.c., sulla quale peraltro, come appresso è evidenziato, la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso della nullità del contratto di lavoro giornalistico stipulato con soggetto non iscritto al relativo albo, anche se non derivando la nullità da illiceità dell’oggetto o della causa, non è produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell’art. 2126 c.c..

Passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e vizio di motivazione. Deduce l’errore di valutazione delle risultanze processuali commesso dal giudice del merito nel ritenere la prova della continuità della prestazione soltanto sulla base del numero degli articoli e senza che fosse stato dimostrato l’obbligo della lavoratrice di garantire la propria disponibilità fra una prestazione e l’altra.

Critica la sentenza impugnata per avere trascurato la circostanza relativa al soggiorno della V. per un intero anno in ?, quella delle assenze per motivi di studio e di salute, senza che il datore di lavoro avesse espletato alcun controllo.

Il secondo motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e seg., art. 2094 c.c.. Assume che la sentenza impugnata ha completamente omesso di considerare che la volontà espressa dalle parti all’inizio del rapporto era stata rivolta alla instaurazione di un rapporto di mera collaborazione esterna e che tale assetto di interessi non aveva subito modifiche nel corso dell’espletamento dell’attività della V.. Addebita al giudice del gravame di avere ignorato le deposizioni rese dai testimoni T. e D.B., i quali avevano asserito che la V. frequentava la redazione senza essere tenuta all’osservanza di un orario di lavoro. Sostiene che il medesimo giudice nel concludere per il rapporto di lavoro subordinato non ha sufficientemente considerato il criterio della soggezione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, affermato soltanto sulla base della sottoposizione della V. alle direttive impartite dai capiservizio e senza dare conto degli elementi probatori sui quali era basata questa risoluzione.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

é da premettersi che in linea generale – come rilevato più volte in analoghe controversie, in alcune delle quali era parte proprio la medesima società editrice – il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato se, come per altre attività lavorative, vi è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi, nel lavoro del giornalista, con riferimento alla peculiarità dell’incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione. E, in particolare, si è notato che in questo tipo di rapporto di lavoro, la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 17 agosto 2004 n. 16038), essendo invece determinante che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive e istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (cfr. Cass. 26 marzo 2002 n. 4338, Cass. 1 luglio 2004 n. 12095, Cass. 3 febbraio 2005 n. 2005).

Senza dubbio, anche per il lavoro giornalistico ai fini della distinzione del rapporto, se dipendente ovvero autonomo, vale la regola che non si deve prescindere dalla volontà delle parti contraenti e come, sotto questo profilo, occorra tenere presente il nomen iuris dalle stesse adottato, senza che tale elemento possa avere carattere assorbente, dovendo la volontà effettiva delle parti e la qualificazione del rapporto essere desunte, oltre che dal dato formale, dalle concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto. Ma qui è da rilevare che mancando qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata al nomen iuris che nel presente ricorso si assume attribuito dalle parti, la società editrice, nel lamentare la omessa valutazione dell’accennato elemento, per il principio della specificità dei motivi di impugnazione, avrebbe dovuto precisare quale fosse la diversa qualificazione data dalle parti e il contenuto del documento che la conteneva, oltre alle ragioni di diritto dell’errore denunciato, onere che invece non è stato adempiuto dalla società, con la conseguenza che la doglianza non può essere accolta (v. fra le tante Cass. 19 maggio 2005 n. 10598, Cass. 28 agosto 2001 n. 11289).

E proprio con riguardo al concreto espletamento della prestazione, il giudice del gravame ha rilevato come dalle deposizioni testimoniali era emerso che la V. si recava tutti i giorni nella redazione del Messaggero in Pescara, partecipava alle riunioni di redazione, espletava i compiti che le venivano assegnati dal caposervizio, si tratteneva sul posto di lavoro fino a sera tardi; che l’attività da svolgere era concordata con lei sia settimanalmente che quotidianamente, anche in base alla presenza degli altri collaboratori; che la V. si occupava in prevalenza di spettacolo; che quando, nel 1992, erano stati introdotti in redazione i computers, ella utilizzava la password di altri redattori, non essendole stata assegnata una propria.

Si tratta di elementi significativi, correttamente utilizzati dalla Corte territoriale per affermare la continuità della prestazione e l’inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale con assoggettamento al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro. Nè l’accertamento compiuto dal giudice del gravame può essere infirmato dai rilievi mossi dalla società circa la inadeguata valutazione delle circostanze riportate dai testi D.B. e T., relative alla mancanza di un obbligo per la V. di osservare un orario di lavoro, anzi frequentando la redazione di Pescara a suo piacimento; anzitutto le deposizioni di questi due testimoni non sono riportate compiutamente dalla ricorrente contro il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (Cass. 24 marzo 2006 n. 6679, Cass. 19 maggio 2005 n. 10598) e, poi, esse sono state valutate unitamente alle altre risultanze della prova orale dal giudice del merito, il quale è solo tenuto ad indicare gli elementi sui quali fonda il suo convincimento nonchè l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere gli elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912). Nè i vizi di motivazione denunciabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, possono risolversi nella contrapposizione di una diversa valutazione di taluni elementi probatori rispetto a quella effettuata dal giudice del merito.

Inammissibile è il profilo di censura concernente la omessa considerazione della prolungata assenza della V. dal posto dilavoro in occasione del suo soggiorno in ? protrattosi per un lungo periodo e la mancanza di controllo da parte della società delle assenze della V. per motivi di studio o di malattia, trattandosi di censure generiche, in ordine a fatti che, non riportati nella sentenza impugnata, non risultano essere stati oggetto del dibattito dinanzi al giudice del merito. é necessario infatti che la circostanza trascurata sia stata dedotta dinanzi al giudice di merito e abbia formato oggetto di discussione fra le parti, dovendo i motivi del ricorso per cassazione investire a pena di inammissibilità situazioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame con l’atto di appello e siano quindi comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (Cass. 28 luglio 2000 n. 9936).

Il terzo motivo, nel denunciare vizio di motivazione, lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato il meccanismo retributivo adottato dalla redazione di Pescara, che, disponendo di un determinato budget per i compensi ai collaboratori, lo distribuiva fra gli stessi in base al lavoro svolto e al tipo di rapporto in corso, senza ingerenza dell’editore e a volta a sua insaputa, per cui alcun vincolo obbligatorio si era instaurato con l’azienda, circostanza anche questa del tutto trascurata dal giudice del merito.

Anche questa censura non può essere accolta. A parte la considerazione che essa si pone in contrasto con quanto sostenuto dalla società nel secondo motivo, laddove ha asserito che la volontà espressa dalla società e dalla V. all’inizio del rapporto era stata rivolta alla instaurazione di un rapporto di mera collaborazione esterna, si deve rilevare come il motivo in esame pone questioni che non risultano trattate dalla sentenza impugnata, per cui valgono le medesime argomentazioni svolte con il precedente motivo circa la inammissibilità nel giudizio di cassazione delle questioni che non abbiano già formato oggetto di gravame e non siano state comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti.

Il quarto mezzo di annullamento denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., L. 3 febbraio 1963, n. 69, artt. 26,29,33 e seg., 35 e 45, degli artt. 5 e 35 del c.c.n.l.g. (reso valido erga omnes dal D.P.R. n. 153 del 1961), della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2, 4 e 5, della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, degli artt. 1362 e seg. in relazione agli artt. 5 e 35 c.c.n.l.g. Premesso che l’albo dei giornalisti, sebbene unico, è suddiviso in due elenchi, dei professionisti e dei pubblicisti, in un registro, ove sono iscritti i praticanti, e in un ulteriore elenco, in cui sono iscritti i giornalisti esteri, abilitati alla professione in Italia, e che i provvedimenti di iscrizione, integranti atti amministrativi, costitutivi ciascuno di un particolare status (professionista, giornalista pubblicista e praticante), il cui possesso abilita esclusivamente all’esercizio dell’attività giornalistica corrispondente, deduce che la sentenza impugnata per verificare la sussistenza della nullità o meno del rapporto avrebbe dovuto accertare se la V. fosse in possesso dello status di giornalista professionista, unico legittimante, alla stregua di consolidata giurisprudenza, le prestazioni proprie della qualifica di redattore, per cui la mancanza della iscrizione nell’elenco dei giornalista professionisti non poteva che portare alla declaratoria di nullità del rapporto. E anche nell’ipotesi di affermazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, gli effetti di essi devono rimanere circoscritti a quelli di cui all’art. 2126 c.c., mentre erroneamente il giudice del merito ha riconosciuto alla V. il trattamento economico spettante al praticante giornalista e disposto la sua reintegrazione nel posto di lavoro quale giornalista professionista, ed altrettanto erroneamente ha ritenuto la validità della retrodatazione dell’iscrizione della odierna resistente nel registro dei praticanti giornalisti, la quale iscrizione è atto amministrativo con carattere di accertamento costitutivo e con efficacia ex nunc. Si assume infine che della iniziativa circa la costituzione del rapporto di lavoro in questione, da ascrivere a soggetti a tanto non autorizzati dall’editore, non può essere chiamato a rispondere l’editore.

Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per l’esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell’ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l’iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti, e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti (Cass. 21 maggio 2002 n. 7461, Cass. 5 aprile 2005 n. 7016, Cass. 3 febbraio 2005 n. 2142, Cass. 1 luglio 2004 n. 12095 e numerose altre). Si è tuttavia evidenziato che la nullità del rapporto di lavoro instaurato con soggetto non iscritto nell’albo dei giornalisti professionisti, non derivando dall’illiceità dell’oggetto o della causa, ma dalla violazione della norma imperativa dettata dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 43, non produce effetto nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo l’espresso disposto dell’art. 2126 c.c.;

ciò comporta, limitatamente a tale periodo, che il lavoro prestato in carenza di iscrizione deve essere retribuito, con eventuale adeguamento della misura della retribuzione ex art. 36 Cost., comma 1, ma non da diritto alla tutela reintegratoria e risarcitoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Erroneamente perciò la sentenza impugnata ha affermato la validità del rapporto in base alla accertata iscrizione della V. nell’elenco dei giornalisti pubblicisti.

Ed a nulla rileva che l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo avesse iscritto la V. con efficacia retroattiva, con decorrenza retrodata al ?, nell’albo dei praticanti giornalisti, poichè – come pure hanno rimarcato le richiamate pronunce – tale provvedimento vale soltanto nei rapporti fra l’aspirante giornalista e l’ordine professionale, limitatamente alla durata della pratica al fine dell’esame di abilitazione professionale, e non anche per convalidare un contratto nullo per difetto di un requisito essenziale, inammissibile essendo la convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c..

Lo stesso deve affermarsi quanto al conseguimento da parte della V. della iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti in data ?, quando cioè il rapporto era stato risolto ad iniziativa della società editoriale.

In base a queste considerazioni risultano infondati anche il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, con i quali si denuncia rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt. 2126, 2099, 2103 e 1362 e seg. c.c., in relazione agli artt. 1,11,13,14,15,16,27,28 e 35 c.c.n.l.g. di diritto comune, della L. 3 febbraio 1963 n. 69, art. 35, addebitando alla Corte di merito di non aver riconosciuto alla V., quale pubblicista a tempo pieno, il diritto al trattamento economico previsto per i redattori di prima nomina sin dalla data del licenziamento (secondo motivo), e unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 13 e 18, perchè la sentenza impugnata, malgrado la ritenuta illegittimità del licenziamento con la reintegrazione della V. nel posto di lavoro, ha omesso di pronunciare sulla richiesta di risarcimento danni spettante alla lavoratrice (terzo motivo).

Fondato per quanto di ragione è invece il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la V. denuncia, oltre a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione agli artt. 5, 8,11,13,14,15,16,27,28 e 36 c.c.n.l.g. di diritto comune successivi a quello con validità estesa erga omnes, della L. 3 febbraio 1963, n. 69, artt. 1,26,27,31,32,33,34,35 e 45, del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, artt. 30,36,41,43,45 (come modificato dal D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384, art. 2) deducendo l’errore in cui è incorso il giudice del merito nel riconoscerle la qualifica e il trattamento economico del praticante giornalista, sebbene essa avesse posto ad oggetto della domanda lo status di iscritta all’unico albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, ed il contrasto di queste conclusioni con l’accertamento evidenziato nella sentenza impugnata dello svolgimento di attività tutte rientranti in quella del redattore.

Si deve infatti rilevare che la sentenza impugnata specificando che la V. "partecipava alle riunioni formali di redazione" e che "era parte integrante della redazione" di Pescara, ha affermato l’esercizio di fatto dell’attività di giornalista redattore, mentre poi, facendo riferimento alle retribuzioni fissate dal contratto collettivo per i praticanti giornalisti al fine di liquidare le spettanze della lavoratrice, ha adottato un parametro incongruo.

In conclusione, vanno accolti nei limiti di cui innanzi il quarto motivo del ricorso principale ed il primo motivo dell’incidentale, e vanno rigettati tutti gli altri motivi dei due ricorsi.

Cassata la sentenza impugnata in relazione alle dette censure, la causa va rinviata ad altro giudice di appello per la determinazione delle somme spettanti alla V. ex art. 2126 c.c. in relazione all’esercizio di fatto dell’attività di giornalista redattore, per il periodo accertato dal ? al ?.

Al giudice del rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso principale e il primo dell’incidentale; rigetta tutti gli altri motivi di entrambi i ricorsi; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.