Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 76 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha rigettato un ricorso proposto in quella sede dall’attuale appellante avverso il provvedimento dell’Amministrazione provinciale di Siena di decadenza dal contributo e di restituzione di Lire 207.808.075, somma contenente tutti gli aiuti ricevuti più gli interessi.

Questi i motivi dell’appello:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del Regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988, dell’art. 9 del d.m.16 gennaio 1989, n. 34, dell’art. 10 del d.m. 8 febbraio 1990, n. 35, dell’art. 12 del d.m. 19 febbraio 1991, n. 63, dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n, 898, dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché carenza di presupposto, violazione del giusto procedimento ed illogicità manifesta; in quanto, "ratione temporis", era applicabile alla fattispecie la normativa in vigore all’epoca (art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898) e non il d..m. n. 281 del 1992 (che è intervenuto successivamente), per cui la sanzione da irrogare all’appellante era solo quella dell’indebito, e non dell’intera somma percepita, né appare condivisibile la tesi del primo giudice circa l’applicabilità della normativa vigente al momento dell’accertamento dell’abuso; comunque, anche nell’ipotesi che non si voglia considerare la unitarietà dell’impegno, ma una verifica delle irregolarità anno per anno, in nessuno di essi è superata la misura del 10% di irregolarità;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento e carenza di motivazione del provvedimento e della sentenza di primo grado; essendo stato individuato un termine più breve (30 giorni), rispetto a quello previsto (90 giorni) e per essere stato indicato un doppio ordine giurisdizionale per le eventuali impugnazioni,

L’Amministrazione provinciale si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione, rilevando, tra l’altro, come il regime delle sanzioni e quello della decadenza siano tra loro nettamente distinti.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.

Motivi della decisione

L’appello è fondato relativamente al primo motivo indicato in narrativa in ordine alla normativa da applicare all’abuso riscontrato.

Va rilevato, infatti, che la ricorrente, che aveva usufruito di un contributo per la messa a riposo di superfici agrarie con rotazione nella propria azienda agricola per un totale di ha. 329.54.071, ha inserito in esso anche ha. 11.04.50 che non avevano i requisiti per la messa a riposo suddetta, e ciò era avvenuto con domanda del 31 marzo 1989.

Senonché con sopralluogo del Corpo forestale dello Stato, operato in data 3 settembre 1992 (durante il quinquennio di valenza del contributo per le operazioni suddette) è stato riscontrato che tale ultima frazione dell’azienda agricola era stata messa a coltura, non avendo i requisiti per godere del contributo.

E’ evidente, quindi, che l’infrazione (nel senso di infedele dichiarazione) è intervenuta in una data – 31 marzo 1989 -, all’epoca della quale era vigente il disposto normativo (discendente dal regolamento comunitario) di cui all’art. 9 del d.m. Agricoltura e foreste n. 34 del 1989 e all’art. 3 della legge 23 dicembre 1985, n. 898 che prescriveva che in caso di violazione, il soggetto era tenuto alla restituzione di quella parte del contributo indebitamente percetta, mentre evidentemente è errata l’interpretazione fornita dall’Amministrazione che individua la data dell’abuso non al momento della domanda (dove effettivamente la dichiarazione inveritiera è stata resa) ma al momento del sopralluogo, allorquando era in vigore una diversa normativa (d.m. n. 281 del 1992), che prevedeva invece la decadenza dall’intero contributo, con la restituzione dell’intera somma percepita, comprensiva degli interessi maturati.

E ciò per la fondamentale ragione del principio per cui "tempus regit actum", per cui la sanzione va applicata al momento in cui l’abuso si è consumato e nella specie, l’abuso è consistito non nel non avere messo a riposo alcuni ettari, ma nell’aver indicato nella domanda di contributo alcuni ettari da mettere a riposo che non potevano rientrare nella richiesta fattispecie, per cui l’abuso medesimo si è consumato nel momento della presentazione della domanda, mentre la successiva inutilizzazione ha rappresentato solo una conseguenza necessitata di quella dichiarazione inveritiera.

L’appella va dunque accolto, con assorbimento delle altre censure, relativamente alla sanzione da applicare, da limitarsi soltanto a quella parte del contributo destinata alle superfici che non potevano rientrare nella domanda a suo tempo presentata.

Le spese di giudizio, stante la non completa evidenza della fattispecie applicata, possono però essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi indicati in motivazione:

2) spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 43 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

In data 8.10.2009, la società ricorrente ha ottenuto l’emissione, da parte del Tribunale Civile di Frosinone Sezione distaccata di Alatri, del decreto ingiuntivo n. 153/2009, con il quale si intimava al Comune di Fiuggi, il pagamento in suo favore di Euro 194.527,79, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo, nonché di Euro. 785,00 per diritti di procuratore, Euro. 600,00 per onorari ed Euro 258,00 per spese, oltre al rimborso spese forfetario delle spese, CPA ed IVA nella misura di legge.

Detto decreto ingiuntivo, notificato in 13.11.2009, non è stato opposto nei termini ed è stato perciò dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva.

In data 25.7.2010 la parte ricorrente ha notificato al Comune di Fiuggi atto di diffida e messa in mora, con il quale lo ha intimato a dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 153/2009.

L’Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

Nella camera di consiglio del 16.12.2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la società deducente chiede che il Comune di Fiuggi provveda a dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 153/2009, emesso dal Tribunale Civile di Frosinone Sezione distaccata di Alatri in data 8.10.2009 con il quale si intimava, il pagamento in suo favore di Euro. 194.527,79, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo, nonché di Euro. 785,00 per diritti di procuratore, Euro 600,00 per onorari ed Euro 258,00 per spese, oltre al rimborso spese forfetario delle spese, CPA ed IVA nella misura di legge.

Con specifico riferimento al provvedimento di cui in questa sede si chiede l’esecuzione, in primo luogo si accerta il suo passaggio in giudicato, non essendo stato opposto nei termini e potendo unicamente essere impugnato per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c.

Si registra inoltre la persistente inerzia, per oltre trenta giorni, da parte dell’Ente comunale intimato, a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato in data 25.7.2010 dalla società deducente.

Pertanto si ravvisano tutti i presupposti di legge per l’accoglimento del presente ricorso, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. n. 153/2009 entro il termine stabilito in motivazione.

In caso di mancata esecuzione entro il temine assegnato, vi provvederà un commissario ad acta, individuato sin da ora nel Prefetto di Frosinone o suo delegato, la cui nomina avverrà automaticamente, allo scadere del suddetto termine.

Le spese e gli onorari del presente giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico del menzionato del Comune di Fiuggi e quantificandosi come in dispositivo, mentre con separato decreto, all’esito dell’eventuale intervento del citato commissario ad acta e previo suo deposito di nota spese, si provvederà a liquidare il quantum dovuto al medesimo.
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Fiuggi di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 153/2009 del Tribunale Civile di Frosinone Sezione distaccata di Alatri, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, con l’avvertenza che, in mancanza, provvederà un commissario ad acta, da individuarsi nel Prefetto di Frosinone o suo delegato, al quale viene assegnato un termine di novanta giorni per l’espletamento dell’incarico, decorrente dall’eventuale dalla sua nomina, che avverrà automaticamente allo scadere dal suddetto termine attribuito all’Amministrazione.

Condanna il Comune di Fiuggi a versare alla società ricorrente la somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di spese e competenze del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 7148 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da C.R. in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR del Lazio con ricorso depositato nel dicembre 1994, ancora pendente al momento della domanda "Pinto", avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di differenze retributive.

La Corte d’appello, accolta l’eccezione di prescrizione decennale (per l’indennizzo maturato fino al 22.1.19 98) sollevata dall’Avvocatura, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha liquidato, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (anni 11 e mesi 2), Euro 400,00 per anno di ritardo, in considerazione della posta in gioco e del carattere "collettivo" del ricorso, quindi complessivi Euro 4.470,00, con parziale compensazione delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso l’attore formulando un solo motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3 Cost., e deduce che la modestia della posta in gioco ovvero la natura collettiva del ricorso non possono giustificare il discostamento dal parametro di Euro 750,00 ad anno di ritardo, per i primi tre e di Euro 1.000,00 per i successivi. Invoca la giurisprudenza di questa Corte, anche recente.

3.- Il ricorso è fondato perchè questa Corte ha già avuto modo di precisare e ribadire (Sez. 1, Ordinanza n. 23350 del 18 novembre 2010) che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla "circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria", sia "stato proposto da una pluralità di attori", considerato che "la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite" (Sez. 1, Sentenza n. 27610 del 2008). In proposito va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Sez. U, Sentenza n. 1340 del 26/01/2004). Non appare ragionevole, per contro, il discostamento operato dal giudice del merito.

Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto in circa 10 anni (stante la non impugnata dichiarazione di prescrizione decennale, quindi al far tempo dal 1998) e dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU (Sez. 2^, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02) e da questa Corte (Sez. 1, n. 13019/2010), l’indennizzo va determinato nella misura di Euro 6.000,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari.

Spese distratte.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 6.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 28-02-2011, n. 1804 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 20 settembre 2010 la ricorrente, percettrice di pensione di riversibilità, ha chiesto all’INPDAP copia degli atti – meglio indicati in epigrafe – relativi alla liquidazione "dell’arretrato".

L’Amministrazione non ha dato riscontro alla sua istanza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

La sig.ra P. ha quindi, impugnato, con ricorso notificato il 17 novembre 2010, il silenzio chiedendo al Tribunale di ordinare, ex art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’esibizione della suddetta documentazione.

L’INPDAP, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Nel merito la pretesa della ricorrente risulta fondata e quindi il ricorso deve essere accolto.

Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990, infatti, il diritto di accesso spetta ai soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante.

Comunque, la posizione che legittima all’accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l’attualità dell’interesse ad agire, essendo sufficiente che l’istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione (Cons. St., Sez. VI, 16 giugno 1994 n. 1015).

Detti presupposti ricorrono nel caso di specie.

La ricorrente titolare del trattamento di pensione di reversibilità a carico dell’INPDAP, è titolare di una posizione giuridicamente rilevante a conoscere gli atti relativi al procedimento con il quale l’Istituto le ha liquidato le somme a titolo di "arretrati".

Il ricorso deve essere conseguentemente accolto dichiarandosi l’obbligo dell’INPDAP di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta.

Si ravvisano ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da M.P., lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPDAP l’esibizione dei documenti indicati in motivazione.

Spese compensate.

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