Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-05-2011, n. 11510 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 4261/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra S.N. e la s.p.a. Poste Italiane, "per esigenze eccezionali" ex art. 8 CCNL 1994 come integrato dal Pace. az. 25-9-1997, dal 29-6-1999 al 31-7-1999 e condannava la società a corrispondere le retribuzioni dal 23-1-2004, oltre rivalutazione e interessi.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La S. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 23-5-2006, respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con un unico motivo.

La S. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la società ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza impugnata si fonda sull’erroneo pregiudizio secondo cui "la L. n. 56 del 1987, art. 23, non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti assunzioni a termine collegate a situazioni (oggettivo o soggettive) tipicamente aziendali e che non siano direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro".

La ricorrente deduce, infatti, che l’art. 8 del ccnl del 1994, così come integrato dall’accordo 25-9-97, subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda, per cui l’interpretazione di tale accordo compiuta dalla Corte torinese "risulta viziata, oltre che dall’erronea lettura della L. n. 56 del 1987, art. 23, che ha condizionato, viziandola irrimediabilmente, anche la successiva esegesi della disciplina contrattuale, anche dall’autonoma e concorrente violazione delle regole ermeneutiche legali di cui all’art. 1362 c.c., e segg. (ed in particolare del criterio letterale e del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione)".

Il motivo non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi di ricorsi avverso sentenze dello stesso tenore (v. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042, Cass. 22-1-2009 n. 1626, Cass. 7/1/2009 n. 41, Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19-11-2008 n. 27470).

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità dei mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

Tn tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto in esame per i solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo (tale considerazione, del resto, pur richiamata nella sentenza impugnata, è stata considerata assorbita dalla Corte di Torino in ragione della ritenuta necessità della prova del collegamento concreto della assunzione de qua con la ristrutturazione in atto).

In tal senso, quindi, va respinto il ricorso, in parte correggendosi, come sopra, la motivazione dell’impugnata sentenza, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

La richiesta della società è contrastata, sotto vari profili, dalla difesa dell’intimata.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Infine la ricorrente, in ragione della soccombenza va condannata al pagamento delle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla S. le spese liquidate in Euro 16,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 28-03-2011, n. 827

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato sulla base della mancata presentazione della certificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. ed il possesso dei redditi per l’anno precedente l’istanza.

Il ricorso censura il provvedimento per eccesso di potere derivante da una carente istruttoria che ha comportato una decisione manifestamente ingiusta dal momento che il ricorrente ha prodotto la dichiarazione dei redditi di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda e cioè quella presentata nel 2009 e relativa ai redditi conseguiti nel 2008, mentre il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. era già in possesso dell’amministrazione poiché prodotto in occasione di precedenti richieste di rinnovo.

Altresì invoca la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 poiché il diniego sarebbe stato emesso nonostante il ricorrente possieda tutti i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

L’amministrazione era già in possesso di documentazione utile al momento della presentazione della domanda per decidere della sua fondatezza dal momento che il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. era in suo possesso e poteva con una semplice interrogazione alla banca dati verificarne la perdurante validità e considerando altresì che era stato documentato il reddito relativo all’ultimo anno per cui ciò era possibile.

La circostanza che non abbia ultimato il procedimento nei termini previsti non può andare a scapito dell’accoglimento della domanda del ricorrente solo perché non ha integrato la documentazione fiscale che peraltro l’amministrazione avrebbe potuto conseguire con una semplice interrogazione all’anagrafe tributaria.

Il ricorrente in ogni caso ha dimostrato di possedere i requisiti previsti dall’art. 26 T.U. Imm. per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ed il provvedimento va conseguentemente annullato.

Dal momento che la condotta del ricorrente non è esente da rilievi, dal momento che avrebbe potuto nuovamente produrre i documenti richiesti appare equo compensare le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15587 Indulto

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verbania ha affermato la colpevolezza di P.S. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a), e art. 18, comma 2, a lui ascritto perchè, in qualità di amministratore unico della ditta "Jam s.r.l."2, ricorreva alla somministrazione dei prestatori di lavoro T.A. e L.M. da parte della ditta "Placet Work S.r.l." non autorizzata a tale tipo di attività;

lavoratori che effettuavano 44 giornate di prestazione ciascuno nel 2005 e 285 giornate di prestazione ciascuno nel 2006.

Il giudice di merito ha escluso la buona fede dell’imputato nella stipula del contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro con la ditta "Placet Work S.r.l." ed ha escluso che l’imputato potesse beneficiare dell’indulto, ex L. n. 241 del 2006, essendosi protratta la condotta oltre il termine di applicabilità del beneficio del 2.5.2006.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 1.

Si osserva che la condotta del P. è stata posta in essere nel periodo compreso tra il novembre 2005 e fine novembre 2006. Il reato di cui alla affermazione di colpevolezza è costituito da una condotta frammentata, essendo prevista la sanzione di Euro 50,00 di ammenda per ogni giorno di occupazione lavorativa. Ai fini dell’applicazione dell’indulto si deve procedere alla scissione del reato continuato, al fine di applicare il beneficio a quei reati che rientrano nei termini previsti dalla legge.

Si deduce, quindi, che il giudice di merito avrebbe dovuto o rimandare l’applicazione dell’indulto alla fase esecutiva ovvero applicarlo per tutte le giornate lavorative eseguite dai prestatori di lavoro fino alla data del 2.5.2006.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Si deduce che, essendo iniziata la commissione del reato nel novembre 2005, prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, alla fattispecie in esame doveva applicarsi il termine di prescrizione previsto dall’art. 157 c.p. nella formulazione previgente. Poichè il termine di decorrenza della prescrizione è quello di cessazione della condotta illecita, che corrisponde al 30.11.2006, la prescrizione del reato si è verificata l’1.12.2009, allorchè era ancora pendente il termine per impugnare la sentenza, sicchè il giudice, prendendone atto, avrebbe dovuto dichiarare la estinzione del reato.

Il ricorso non è fondato.

L’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è assolutamente consolidato nell’affermare che il reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ha natura permanente, e la permanenza si protrae per tutto il tempo del rapporto di lavoro che il legislatore intende proteggere, in quanto l’interesse tutelato dalla norma va individuato non nella fonte del rapporto ma nello stesso rapporto di lavoro che il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze di terzi, (sez. 3, 26.1.2010 n. 16381, P.G. in proc. De Martiis, RV 246754; sez. 3, 24.2.2004 n. 25726, Guerra, RV 228957; sez. 23.3.2001 n. 23769, Grandinetti R., RV 219696; sez. 3, 8.7.1992 n. 8546, Abate ed altro, RV 191526).

Ed, infatti, la condotta vietata non è la conclusione del contratto illecito (di natura istantanea), ma l’esposizione a rischio della condizione dei lavoratori, che dura fino a quando dura il contratto di appalto o subappalto illecito.

Va inoltre osservato che il criterio rigidamente proporzionale stabilito per la determinazione della pena, come avviene per altre ipotesi di reato (misura della multa per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri), non è rilevante ai fini della qualificazione della natura del reato, poichè costituisce solo un criterio imposto dal legislatore per commisurare la pena alla gravita del fatto, che resta unitario.

Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha escluso l’applicabilità dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 alla pena infinta, stante la commissione del reato oltre la data di scadenza prevista dalla legge citata ed il carattere unitario della pena inflitta.

Segue dalla natura permanente del reato che, ai fini della prescrizione, si applica il termine di cui agli artt. 157 e 160 c.p. con la decorrenza stabilita dall’art. 158 nella formulazione introdotta dalla L. n. 251 del 2005.

La prescrizione, pertanto, decorre da fine novembre 2006 e verrebbe a verificarsi a fine novembre 2011.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 05-05-2011, n. 884 Stranieri

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cato nel verbale;
Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino marocchino, impugnava il provvedimento indicato in epigrafe, assumendo un difetto d’istruttoria da parte della Prefettura di Salerno, che non avrebbe valutato – in presenza della condanna sopra specificata – la complessiva situazione del medesimo, e tanto in considerazione della sua intenzione di richiedere, per tale condanna, la riabilitazione.

La Sezione respingeva la domanda cautelare, proposta nell’interesse dello stesso ricorrente.

Seguiva il deposito di memoria difensiva per le Amministrazioni Statali intimate, ove l’Avvocatura Erariale poneva in evidenza che il ricorrente era stato espulso dal territorio nazionale ed accompagnato in data 6.10.2009 alla frontiera; e chiedeva dichiararsi, per tale ragione, il ricorso improcedibile.

All’udienza pubblica del 14.04.2011 il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.

Il ricorrente è stato infatti espulso, dopo la proposizione del presente ricorso, dal territorio nazionale: ne consegue, non risultando tra l’altro alcuna deduzione in senso contrario, che lo stesso non può più ritenersi interessato alla decisione dell’impugnativa, precedentemente proposta, del rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata nel suo interesse: ciò, in quanto lo stesso non potrebbe più, in ogni caso, avvalersi dei benefici derivanti dall’istituto, disciplinato dall’art. 33 della l. 189/2002.

Oltre tutto l’unico motivo di ricorso era fondato sull’intenzione del ricorrente di chiedere, per la condanna reputata ostativa all’accoglimento dell’istanza "de qua", la riabilitazione; ma nulla è stato più dedotto, al riguardo, da parte della sua difesa.

Si tenga, per di più, presente che: "Le norme in materia di emersione del lavoro sommerso escludono la c.d. legalizzazione di lavoro irregolare quando il lavoratore straniero sia destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. In tal caso la p. a. non è ulteriormente tenuta ad accertare l’eventuale presenza di una minaccia dell’ordine e della sicurezza pubblica per la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, ma deve rigettare l’istanza di regolarizzazione dell’interessato" (Consiglio Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4098).

Anche sotto tali profili, si conferma la conclusione, sopra raggiunta, circa la carenza sopravvenuta d’interesse alla decisione, da parte del ricorrente.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale, tra le parti, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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