Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-05-2011, n. 20260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10.3.2010 il GIP. presso il Tribunale di Sassari disponeva ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di C.P. G., imputato del reato di cui all’art. 612 cpv. c.p. (per aver minacciato un ingiusto danno a B.S., con uso di un coltello, come indicato in rubrica, e della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, all’art. 4, commi 2 e 3) -l’applicazione della pena concordata tra le Parti in giorni quindici di reclusione per il primo reato e giorni venti di arresto ed Euro 100,00 di ammenda per la contravvenzione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Sassari, deducendo la violazione di legge, con riferimento alla mancata applicazione della confisca prevista dall’art. 240 c.p., ai sensi dell’art. 445 c.p.p..

In base a tale rilievo il Requirente chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza, richiamando l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B).

Il PG. in sede, con requisitoria in atti, chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla omessa confisca dell’arma in sequestro, e contestuale disposizione di confisca del reperto.
Motivi della decisione

La Corte rileva preliminarmente che l’impugnazione riguarda sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., pronunziata a carico di imputato successivamente deceduto, secondo certificazione acquisita dal Comune competente. Tanto premesso, e considerato che il ricorso riguarda la omessa disposizione di confisca dell’arma in sequestro, si osserva che – tenuto conto del giudicato intervenuto in relazione alla applicazione della pena -le deduzioni del PG ricorrente non si ritengono dotate di fondamento.

Invero va evidenziato che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni evidenziate dal Requirente per affermare che nella sentenza di patteggiamento dovesse essere disposta la confisca del coltello in sequestro, in ossequio al disposto dell’art. 240 c.p., comma 2, e della L. n. 110 del 1975, art. 4 nonchè della L. n. 152 del 1975, art. 6 e art. 445 c.p.p..

Sul punto deve infatti essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale per disporre la confisca deve esistere una relazione tra il soggetto nei cui confronti viene disposta tale misura e l’oggetto sequestrato, la cui restituzione costituirebbe reato: v. sentenza Sez. 4^ – del 4 maggio 1996, n. 4601, Cannone – RV204662 – "Con la sentenza di applicazione della pena va ordinata la confisca delle cose, nella specie chiavi, sequestrate all’imputato per il reato di cui all’art. 707 c.p.. Ed infatti la criminosità e la pericolosità della cosa, che ne impongano la confisca ex art. 240 c.p., comma 2, non costituiscono un carattere della cosa in sè ma derivano dalla relazione tra questa e il soggetto. Essa pertanto, quand’anche non possa in sè definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere confiscata tutte le volte che la sua detenzione da parte dell’agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato". V. altresì Cass. Sez. 3^, sentenza del 6-12-1994, n. 2942, Soriente, per la quale "Non può essere confiscato, in seguito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., un fucile da caccia per contravvenzioni attinenti alla L. 11 febbraio 1992, n. 157….Infatti, il fucile da caccia non può essere considerato una cosa intrinsecamente criminosa .. ". Orbene, dato che nella specie si tratta di cosa non intrinsecamente criminosa, (trattandosi di un coltello da cucina) che come tale non rientra nell’ambito di quelle armi o strumenti idonei all’offesa per i quali è prevista la confisca obbligatoria, e non potendo ritenersi dimostrata l’appartenenza di tale oggetto all’imputato la Corte ritiene carenti i presupposti che evidenziano l’obbligatorietà della menzionata misura di sicurezza.

Pertanto il ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Sassari deve ritenersi privo di fondamento.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso.

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T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 07-06-2011, n. 953 Stranieri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso si rivela fondato nel primo motivo, assorbente gli altri.

Invero, l’art. 5 comma 5° D. Lgs. 286/98, come novellato dal D.Lgs. 5/07 di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, non consente il diniego di permesso di soggiorno agli extracomunitari che hanno esercitato il ricongiungimento familiare motivato con la sussistenza di reati ostativi senza che sia compiuta alcuna valutazione, neanche sommaria, dell’inserimento familiare, sociale e lavorativo dell’extracomunitario stesso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e l’atto impugnato deve essere annullato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, anche negativamente, sull’istanza di permesso di soggiorno purchè motivando alla luce delle premesse considerazioni.

Oscillazioni giurisprudenziali in materia richiedono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22645 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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quanto segue:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto emesso della Corte d’appello di Venezia, depositato in data 27.2.09, con cui veniva accolta la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata, pari ad anni cinque, mesi dieci, di un giudizio svoltosi innanzi alla Corte dei Conti e liquidata la somma di Euro 2.920,00 a titolo di equo indennizzo.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con i due motivi di ricorso il ricorrente si duole sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale della insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale.

I motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati.

Nella specie la Corte d’appello, pur avendo accertato un ritardo irragionevole di circa anni cinque e mesi dieci, ha poi liquidato per tale periodo Euro 2.920,00 pari a 500,00 Euro per anno discostandosi notevolmente dai parametri della CEDU (Cass. 21597/05).

Il motivo vanno pertanto accolti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata per quanto di ragione.

Sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con liquidazione del danno in complessivi Euro 4.300,00 in corrispondenza dei parametri Cedu oltre interessi dalla domanda al saldo. L’amministrazione intimata va pertanto condannata al pagamento della predetta somma oltre alle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma di Euro 4.300,00 a titolo di equo indennizzo oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna altresì l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 700,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 06-07-2011, n. 26227

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Genova con sentenza del 7.7.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 15.7.2008, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato sub b) perchè estinto per prescrizione ed assolveva il ricorrente dal reato sub A) e limitatamente agli oggetti di cui al capo a) anche in riferimento al reato sub c) di ricettazione e per l’effetto riduceva la pena a mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Il ricorrente è stato condannato per aver detenuto per la vendita alcuni prodotti industriali (orologi, cinture etc.) con marchi contraffatti e per ricettazione degli stessi.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo deduce che il reato di ricettazione doveva ritenersi assorbito in quello di detenzione per la vendita dei beni con marchi contraffatti.

Con il secondo motivo si allega che non era stata applicata la diminuente per il rito.

Motivi della decisione

Il primo motivo non è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’art. 474 c.p. e l’art. 648 c.p. possono concorrere in quanto le rispettive fattispecie incriminatici puniscono condotte tra loro diverse tra le quali non sussiste alcun rapporto di specialità (cass. sez. un. n. 23427/01;

cass. n. 12452/08); il precedente citato riguarda il concorso tra diversi reati.

Fondato è il secondo motivo in quanto non risulta applicata nella rideterminazione della pena effettuata in appello la diminuzione per la scelta dei rito: conseguentemente di deve annullare senza rinvio sul punto la impugnata sentenza e rideterminare la pena di in giorni 40 di reclusione ed Euro 133,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena e determina la pena stessa in giorni 40 di reclusione ed Euro 133,00 di multa. Rigetta nel resto.

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