Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 26763 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la sua domanda tardiva di insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Motivi della decisione

Con i primi sei motivi di ricorso, che possono essere valutati complessivamente per la loro interdipendenza, si censura l’impugnata decisione laddove ha ritenuto inammissibile la domanda tardiva per l’ammissione del credito relativo alle ultime tre mensilità proposta dal lavoratore dipendente nel fallimento dell’impresa datrice di lavoro in quanto in precedenza con domanda tempestiva lo stesso si era già insinuato ed era stato ammesso sia per altre mensilità non corrisposte che per ulteriori voci di credito quali il TFR. Le censure sono fondate in quanto la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda tardiva sulla base di considerazioni che non possono essere condivise.

Deve innanzitutto escludersi la fondatezza dell’argomento secondo cui, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione del credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avrebbe comportato una quantificazione del trattamento di fine rapporto, ormai definitiva, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

La questione è stata oggetto di una pronuncia della Corte che ha ritenuto non ostativa tale ammissione evidenziando che "nessun ostacolo si pone all’ingresso della ulteriore domanda spiegata dallo… nella presente controversia, per fondarsi quest’ultima su di un diverso titolo e per avere un diverso oggetto. Più specificamente mentre con la prima domanda la lavoratrice ha chiesto il t.f.r., nella successiva domanda, sulla quale si è instaurata la presente controversia, ha rivendicato l’ammissione al passivo per crediti diversi (differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, ecc), sicchè è agevole riscontrare una assoluta diversità nei due giudizi sia del petitum che della causa petendi. A tale riguardo va ribadito che si è in presenza di una domanda nuova quando la stessa è fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in precedenza sì da importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e da introdurre nel nuovo processo un diverso tema di indagine e di decisione, con un distinto – come è dato riscontrare nella presente fattispecie – oggetto sostanziale dell’azione, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. Per concludere un giudicato, pur intervenuto tra le stesse parti, non può avere alcuna rilevanza preclusiva di una nuova e diversa domanda giudiziaria" (Sez. L, Sentenza n. 4950 del 2007).

Considerazioni analoghe debbono farsi in ordine all’ulteriore argomento fondato sull’assenza di novità della domanda relativa alle ultime tre mensilità rispetto a quella concernente le precedenti.

Premesso che se è vero che "l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicchè, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato Interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria" (così, di recente, Cassazione civile, sez. 1^, 14/10/2010, n. 21241) di tale principio la Corte territoriale non ha fatto un utilizzo corretto in quanto nella fattispecie il carattere della novità della domanda sussiste.

E’ noto infatti che la giurisprudenza della Corte è giunta a diversa conclusione evidenziando come nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro costituiscano crediti diversi per carenza di identità degli elementi indicati quelli attinenti alle varie voci (differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, TFR ecc.) essendo diversi gli elementi costitutivi dei singoli crediti e che non vi sia quindi alcuna preclusione alla azionabilità di alcune di esse in via tardiva pur a fronte della proposizione di domanda tempestiva per altre (Cass. Civ., n. 20534 del 6 ottobre 2011).

Ma alle stesso conclusioni può giungersi anche in presenza di domande attinenti alla stessa "voce" quando diversa sia sostanzialmente la domanda.

Posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato (Sez. 3, Sentenza n. 11960 del 17/05/2010) e che tale non è il rapporto di lavoro ma lo sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono non vi è dubbio che, per rimanere alla fattispecie, diversi siano i fatti dai quali sorge il diritto alla retribuzione per un determinato periodo da quelli che a tale fine hanno rilevanza in un periodo diverso, a partire dalla stessa esistenza di elementi costitutivi del diritto per finire a quelli che ne qualificano l’ammontare. Nessuna identità di causa petendi e di petitum, dunque, tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento e quindi nessun impedimento a richiederne il riconoscimento nell’ambito del rito fallimentare in tempi diversi, salvo ovviamente il regime delle spese in caso di ingiustificato frazionamento della domanda.

Nè può condividersi, infine, l’affermazione del giudice del merito secondo la quale la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva ha necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così che ne sarebbe impedita una rivalutazione in sede di successiva domanda, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità) per cui il giudice delegato non può che aver pronunciato sui limiti della domanda stessa.

I motivi debbono dunque essere accolti e la necessità di una nuova decisione comporta l’assorbimento dell’ulteriore motivo sulla regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28617 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato a Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente condannando il ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 800,00 in luogo della somma di Euro 3.600,00 richiesta con il ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Contro il detto decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Amministrazione intimata resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente formula due motivi, lamentando:

1) l’erronea compensazione delle spese processuali.

2) l’omessa attribuzione degli interessi legali nel dispositivo, pur contemplati nella motivazione.

3.- Il secondo motivo di ricorso – il cui esame deve precedere il primo, relativo soltanto alle spese – è inammissibile perchè il procedimento per la correzione degli errori materiali può essere utilizzato per rimediare a vizi meramente formali, tra i quali rientrano anche quelli derivanti da una palese divergenza fra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, consistenti, ad esempio, nella mancata trasfusione nel dispositivo di una statuizione contenuta nella motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 19040 del 12/12/2003), come si è verificato nella concreta fattispecie, e gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimità delle decisioni impugnate (Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 20/02/2006).

4.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come questa Corte ha già in precedenza statuito i giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposti ai sensi della L. n. 89 del 2001, non si sottraggono in tema di spese processuali alla disciplina dell’art. 91 c.p.c. e segg., con la conseguente applicabilità del principio della soccombenza e della compensabilità delle spese in presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione in base alla quale il decreto impugnato ha compensato le spese non è nè logicamente nè giuridicamente accettabile. Essa, infatti, si fonda sul rilievo che il diritto azionato avrebbe potuto essere azionato solo in via giudiziale e che la parte convenuta non si era opposta alla domanda. Ma in realtà nulla impediva all’Amministrazione di adempiere spontaneamente all’obbligo d’indennizzo per l’eccessiva durata de processo su di essa gravante cosicchè, non avendolo essa fatto ed essendo lo Stato italiano responsabile per l’eccessiva durata del processo, la mancata opposizione alla domanda non costituisce di per sè valida ragione di compensazione delle spese, così come non lo costituisce la contumacia.

Se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può giustificare detta regolazione non è neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Sez. 1, Ordinanza n. 5598 del 2010).

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato limitatamente alla statuizione riguardante le spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione di 1/2 delle spese del giudizio, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito.

Le spese del giudizio di merito sono liquidate, nel dispositivo, in base allo scaglione pertinente alla somma capitale riconosciuta dovuta; nei minimi, considerata la natura ripetitiva delle questioni trattate ed in base alle voci di tariffa di seguito elencate.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per due terzi delle spese di questa fase. Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione di 1/2 delle spese del giudizio di merito, che per l’intero liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, nonchè di un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 16-09-2011, n. 34300 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di D.B. G. ed A.M. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 12-2-2011 per i reati di concorso in tentato omicidio pluriaggravato (premeditazione, motivi abietti e metodo mafioso) in pregiudizio di L.C. e di concorso in porto e detenzione aggravata di armi da sparo, il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza in data 28- 4-2011, annullava il detto provvedimento cautelare inframurario per insufficienza di gravità indiziaria, stante l’inidoneità della chiamata in correità ( L.C.) a fondare una "seria prognosi di condanna" per i fatti contestati, disponendo, per l’effetto, l’immediata scarcerazione degli indagati se non d.p.a.c..

Avverso tale ordinanza il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli – D.D.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, il difetto di motivazione nella valutazione della valenza probatoria delle dichiarazioni del L. e della convergente circostanza accusatoria offerta dall’esito delle intercettazioni ambientali riferentesi al ruolo e funzione degli indagati sul programmato agguato omicidiario in danno di un esponente del clan Birra, cui si apparteneva la vittima del tentato omicidio contestato al capo C), il che, in uno alle propalazioni rese da tali S.G. e Sa.Gi. ed al richiamato esito delle intercettazioni ambientali suddette valeva a presentare l’assunto del L. pienamente attendibile, logico e riscontrato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che la censura sostanzialmente dedotta in punto di difetto di motivazione circa l’attendibilità degli elementi disegnati a supporto del quadro di gravità indiziaria, trova palese quanto logica smentita dalla puntuale verifica operata dai giudici del Tribunale del riesame partenopeo nella valutazione di quella che correttamente è indicata quale unica fonte diretta di conoscenza dei fatti ( L.).

Di questa non si è affatto trascurata una opportuna quanto motivata verifica di attendibilità estrinseca ed intrinseca, secondo i noti criteri già da tempo ribaditi da questa Corte di legittimità e richiamati, peraltro, nel provvedimento impugnato (cfr. foll. 5-6).

Ed è proprio alla luce di tale chiave di lettura della materia che si è evidenziata "l’evidente incertezza" nella individuazione fotografica dell’autista della vettura ove il commando omicida si trovava, con caratteri di non trascurabile carenza di specificità tra il fatto narrato e la posizione degli attuali indagati.

Nè giova richiamare l’asserito riscontro offensivo offerto, ad avviso dell’ufficio ricorrente, dalle dichiarazioni dei fratelli S., pacifico essendo la natura soltanto "de relato" del loro racconto su quello del L., di guisa che le stesse risultanze delle richiamate intercettazioni ambientali non offrono affatto il dovuto riscontro al c.d. criterio della "convergenza del molteplice", posto che si riferiscono ad un mero programma omicidiario futuro i pregiudizio di "incertam personam" purchè appartenente al clan avversario.

E’ chiaro che, come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata (cfr. foll. 6-7), il quadro di sufficiente, quanto comprovata gravità indiziaria, almeno allo stato, sfugge ai canoni rigorosamente stringenti in punto di attendibilità indiziaria tracciati dal combinato disposto dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 192 c.p.p., commi 3 e 4.

Ne consegue che le doglianze dell’Ufficio ricorrente, ancorchè puntualmente correlate da richiami alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non sembra possano rappresentare censure apprezzabilmente riscontrabili nell’argomentato percorso motivazionale offerto dall’impugnata ordinanza, risolvendosi in controdeduzioni assertive, almeno allo stato, manifestamente infondato. Di qui la conseguente inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 30-09-2011, n. 35641 Esecuzione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30 giugno 2010 la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di M.M., volta a ottenere lo scorporo della pena di anno uno, mesi due e giorni otto di reclusione, a titolo di presofferto in custodia cautelare con riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 17 giugno 1980, dall’ultimo provvedimento di rideterminazione della pena, emesso il 16 luglio 2009 nei confronti dello stesso dalla Procura Generale della Repubblica di Palermo.

1.2. La Corte d’appello argomentava la decisione osservando che:

– questa Corte con la sentenza del 28 settembre 2006, con la quale aveva annullato con rinvio l’ordinanza del 9 gennaio 2006 della stessa Corte d’appello, aveva fissato i principi di diritto in materia di computo dei periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi per reati commessi in tempi diversi, precisando che in tal caso non può disporsi un cumulo unitario e globale soggetto ai limiti di cui all’art. 78 cod. pen., ma deve procedersi a cumuli parziali per evitare che periodi di carcerazione sofferti precedentemente possano essere imputati a pene relative a reati commessi successivamente, violando il disposto dell’art. 657 c.p.p., comma 4;

– nella specie, il provvedimento di rideterminazione della pena, emesso il 16 luglio 2009 dalla Procura Generale, aveva preso a base il precedente provvedimento di cumulo del 12 ottobre 2005 dello stesso ufficio di Procura, che, applicando il metodo di computo delineato da questa Corte, confermato dalla suddetta sentenza, aveva proceduto a due distinti cumuli parziali, ordinando cronologicamente i reati, e ricomprendendo, in particolare, nel primo cumulo le condanne per i reati commessi prima della consumazione del reato di omicidio (commesso il (OMISSIS) ed espiato dal 25 marzo 1995, con riferimento alla sentenza del 24 maggio 1985 della Corte d’assise d’appello di Palermo, con detenzione attribuita dal 2 luglio 1975 al 2 ottobre 1979 con provvedimento dell’11 luglio 2003 della Procura Generale), considerato come momento determinativo del cumulo, e quindi comprensivo delle seguenti sentenze:

A) sentenza resa l’il dicembre 1969 dalla Corte d’assise d’appello, irrevocabile il 19 aprile 1971 (per reati commessi nel (OMISSIS)), tenendo conto della pena di tre anni espiata in custodia cautelare dal 31 marzo 1968 al 31 marzo 1971;

B) sentenza resa il 19 novembre 1981 dalla Corte d’appello, a conferma della sentenza resa il 17 giugno 1980 dal Tribunale di Marsala (per reato commesso il (OMISSIS)), tenendo conto della pena di anno uno, mesi due e giorni otto di reclusione espiata in custodia cautelare dal 15 luglio 1973 al 23 settembre 1974;

– attraverso la detrazione dalla pena complessiva relativa alle condanne di cui alle dette sentenze dei relativi periodi di carcerazione già sofferti si era pervenuti alla pena residua di anni quattro, mese uno e giorni ventidue di reclusione ed Euro 294,38, che, sommata alle pene inflitte con le condanne di cui alle sentenze sub C), D), E), F) e G) aveva consentito di determinare la pena complessiva, con il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., in complessivi anni trenta di reclusione ed Euro 52.972,00, da cui andavano detratti anni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione per la custodia cautelare sofferta per la condanna sub C), rimanendo da espiare in concreto la pena di anni venticinque, mesi otto e giorni venti di reclusione, oltre alla indicata pena pecuniaria;

– la fungibilità dei periodi di carcerazione presofferta era stata, pertanto, correttamente calcolata con riguardo al cumulo parziale dei reati commessi prima del reato di omicidio, oggetto della sentenza del 24 maggio 1985 della Corte d’assise d’appello di Palermo;

– era, in particolare, corretto il calcolo, con riguardo al detto cumulo parziale, della fungibilità del periodo di presofferto in custodia cautelare con riferimento alla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Marsala del 17 giugno 1980, indicata sub B);

– era, invece, infondata la richiesta difensiva di procedere a un unico cumulo tra le pene inflitte scorporando dalla pena complessiva il periodo di carcerazione sofferta in relazione alla detta ultima condanna.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, M.M., che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge penale e processuale penale, e in particolare dell’art. 663 cod. proc. pen. e art. 78 cod. pen..

2.1. Il ricorrente premette in fatto che:

– dal 25 marzo 1995, data del suo arresto in esecuzione di vari titoli, definitivi e cautelari, è detenuto ininterrottamente e non ha commesso reati;

– con il primo provvedimento di cumulo dell’11 luglio 2003 la Procura Generale presso la Corte d’appello di Palermo ha detratto dal calcolo della pena da espiare il presofferto relativo alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di Marsala del 17 giugno 1980;

– In seguito, provvedendosi al calcolo della incidenza sulla pena delle varie revoche di indulto, il predetto periodo di presofferto è stato inserito in un inammissibile cumulo parziale intermedio, effettuato come se fossero stati commessi reati in corso di espiazione della pena, invece di essere detratto dalla pena realmente espianda a seguito del cumulo giuridico, per essere la pena superiore agli anni trenta di reclusione;

– questa Corte, con la sentenza del 28 settembre 2006, è incorsa in errore di fatto equivocando tra periodo di pena derivante da revoca di indulto e periodo di custodia cautelare, non emendabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., e con la successiva sentenza del 27 marzo 2009 ha lasciato ampi spazi al giudice della esecuzione per emendare questo errore di fatto, dovendo delibarsi da parte dello stesso la determinazione del residuo della pena espianda.

2.2. Ad avviso del ricorrente, poste tali premesse, poichè alla data del suo arresto del 25 marzo 1995 sono stati eseguiti due distinti e diversi provvedimenti, costituiti dalla sentenza del 17 giugno 1980 del Tribunale di Marsala, passata in giudicato il 9 novembre 1983, con ordine di esecuzione del 2 gennaio 1984, e dalla sentenza del 24 maggio 1985 della Corte d’assise d’appello di Palermo, alla data di commissione dell’omicidio (2 luglio 1975) di cui alla detta ultima sentenza non era ancora in esecuzione alcuna pena, tanto che nel cumulo di pene dell’11 luglio 2003 la custodia cautelare riferita ai fatti di Marsala era stata regolarmente detratta dal calcolo complessivo della pena, e non vi era, pertanto, la necessità di procedere a cumuli separati o parziali.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, sul rilievo della creazione, per effetto di due pronunce di questa Corte, della preclusione processuale sulla legittimità e sulla decorrenza dei singoli cumuli parziali, e della prospettazione da parte del ricorrente di questioni già dedotte e decise e, quindi, precluse, e non di questioni attinenti al novum, costituito dal provvedimento di cumulo del 16 luglio 2009. 4. Con memoria pervenuta In cancelleria il 5 aprile 2011, il difensore ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, contestando la sussistenza della dedotta preclusione processuale e la legittimità dei cumuli parziali, e ribadendo la necessità della formazione di un cumulo unitario di tutte le pene.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.

2. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha provveduto in merito all’incidente di esecuzione azionato da M.M. nei confronti del provvedimento di rideterminazione della pena emesso il 16 luglio 2009 dalla Procura Generale di Palermo, e diretto a ottenere la formazione di un unico cumulo giuridico delle pene allo stesso inflitte e lo scorporo dalla pena complessiva di quella presofferta in custodia cautelare con riferimento alla sentenza del 17 giugno 1980 del Tribunale di Marsala.

2.1. Il provvedimento del 16 luglio 2009 ha espressamente richiamato e recepito, quale parte integrante, il provvedimento di cumulo del 12 ottobre 2005.

Tale provvedimento, avuto riguardo alla commissione in tempi diversi dei reati di cui alle sentenze di condanna definitive e al principio generale di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, ostativo al computo, ai fini della determinazione della pena da eseguire, della custodia cautelare e delle pene espiate "prima della commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire", aveva proceduto alla formazione di due distinti cumuli, individuando il momento determinativo per tale formazione nella consumazione del reato di omicidio e nell’inizio della relativa detenzione (2 luglio 1975).

Erano stati, quindi, formati il primo cumulo con le pene inflitte per i reati commessi prima di tale momento (reati commessi nel (OMISSIS), giudicati con la sentenza dell’11 dicembre 1969 della Corte d’assise d’appello, e reato commesso il (OMISSIS), giudicato con la sentenza del 17 giugno 1980 del Tribunale di Marsala), detratte la pena già espiata per il primo titolo e la custodia cautelare sofferta dal 15 luglio 1973 al 23 settembre 1974 per il secondo titolo, e il secondo cumulo con la pena residua del primo cumulo e le pene inflitte per i reati commessi a partire dall’indicato momento, con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen..

2.2. Questa Corte con sentenza del 28 settembre 2006, reiterati i principi di diritto da applicarsi in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi e la necessità della formazione, in tali casi, di cumuli parziali per evitare che periodi di carcerazione sofferti precedentemente possano essere imputati a pene relative a reati commessi successivamente, ha ritenuto che con tale metodo di computo si doveva procedere anche in relazione alle pene, relative a reati compresi nel primo cumulo e originariamente coperte da indulto, poi revocato, senza riconoscersi la fungibilità dei periodi di presofferta carcerazione se non con riguardo al cumulo parziale concernente i reati commessi prima di quelli giudicati con la sentenza del 24 maggio 1985.

Con la successiva sentenza del 27 marzo 2009 questa Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla difesa avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2008 della Corte d’appello di Palermo, che – in sede di rinvio, dopo la predetta sentenza del 28 settembre 2006 – aveva identificato la data della decorrenza e della scadenza della pena a carico del M., rispettivamente, nel 25 marzo 1995 e nel 27 settembre 2018, ha rigettato il ricorso ritenendo la motivazione della decisione esaustiva e ragionevole ed esente da vizi logici o contraddizioni, e ribadendo la preclusione dell’esame del merito In sede di legittimità. 3. Atteso l’effetto preclusivo che consegue a tali pronunce (Sez. U, n. 19 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Armati, Rv. 206177), derivante della regola del ne bis in idem sancita dall’art. 649 cod. proc. pen., la cui applicazione anche alle procedure di esecuzione è coerente con il sistema delle impugnazioni ordinarie e con la tassatività delle forme di impugnazione previste, con i relativi termini di decadenza, per dare certezza ai rapporti giuridici controversi (tra le altre, Sez. 6, n. 3586 del 26/11/1993, dep. 07/02/1994, Busterna, Rv. 196628; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, dep. 27/01/2009, P.M. in proc. Anello, Rv. 242533), deve ritenersi preclusa in questa sede la riproposizione di questioni già dedotte e decise con riferimento alla legittimità dei cumuli parziali e alla loro decorrenza, come esattamente rilevato nelle sue conclusioni dal Procuratore generale requirente.

3.1. Le censure del ricorrente, astraendo dal contenuto delle indicate sentenze di questa Corte e dal rilievo della definitività delle relative statuizioni, oppongono al logico iter argomentativo dell’ordinanza impugnata, conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte e ai detti precedenti, deduzioni precluse perchè, senza nulla dedurre in merito al provvedimento di cumulo del 16 luglio 2009 e richiamandosi al primo provvedimento di cumulo dell’11 luglio 2003, investono questioni già decise, e in ogni caso aspecifiche, per la loro incongruenza alle risposte già date, ed errate In diritto nella misura in cui, nella valutazione dei presupposti della fungibilità della custodia cautelare precedentemente subita e della determinazione della pena detentiva da espiare per altro reato, insistono nel riferimento alla data di esecuzione della pena invece che a quella della commissione del reato, come richiesto dall’art. 657 c.p.p., comma 4. 4. Conseguono la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, In favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.