Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.9.2009 il Giudice di pace di Acqui Terme dichiarava responsabile il cittadino marocchino R.E.M. del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, accertato in Spigno Monferrato in data 26.8.2009, condannandolo alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, chiedendo di essere assolto per i seguenti motivi.

-1) Il processo doveva essere dichiarato nullo, in quanto gli operanti nel verbale redatto in data 25 agosto 2009 avevano omesso di nominare all’imputato un difensore di ufficio.

Nell’invito poi consegnato all’imputato a presentarsi davanti al Giudice di pace per la celebrazione del processo era stato indicato, in qualità di difensore di fiducia dell’imputato, l’avv. Claudio Lo Presti, mai nominato dall’imputato, indicando peraltro in modo erroneo l’indirizzo dello studio del predetto difensore.

-2) l’imputato doveva essere assolto per insussistenza del fatto, avendo presentato in data 30.9.2009 domanda di regolarizzazione e l’ottenimento del permesso di soggiorno farebbe venire meno il reato contestato.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Non sussiste alcuna nullità per la mancata indicazione del difensore di ufficio nel verbale in data 25.8.2009 redatto dagli operanti, in quanto la nomina del difensore di ufficio, in mancanza di una nomina di fiducia da parte dell’indagato, deve essere effettuata dal Pubblico Ministero e non dagli operanti.

Neppure sussiste alcuna violazione del diritto della difesa nella inesatta indicazione dell’indirizzo dello studio dell’avv. Claudio Lo Presti, poichè risulta che detto difensore ha partecipato all’udienza davanti al giudice di pace e non rileva se la eventuale nomina dello stesso sia stata effettuata d’ufficio invece che di fiducia.

Non ha fondamento la richiesta dì assoluzione per il fatto che l’imputato, dopo la commissione del fatto, avrebbe presentato una domanda di regolarizzazione, non avendo fornito il ricorrente alcun elemento atto a dimostrare di aver presentato detta domanda.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-11-2011, n. 39358

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 14 aprile 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Treviglio del 14 gennaio 2008 con la quale B. M.P. era stata condannata per il delitto di furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando, quale unico sostanziale motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto dell’affermazione della penale responsabilità basata su prove indiziarie.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo, in quanto le doglianze testè proposte risultano sostanzialmente le stesse di quelle già proposte avanti la Corte territoriale e dalla stessa disattese con motivazione pienamente logica.

3. In secondo luogo, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6^ 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. 5^ 6 ottobre 2009 n. 44914), pur dopo la nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:

a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Nella specie, in punto di fatto, la ricorrente contesta la valutazione operata dai Giudici del merito non solo quanto agli indizi per l’affermazione della sua penale responsabilità ma anche circa la mancata considerazione delle asserzioni defensionali sul suo alibi.

Il mero esame dell’impugnata decisione dimostra, al contrario, come la Corte di Appello abbia ben tenuto presente, nella ricostruzione dei fatti, non solo quanto già accertato dal primo Giudice e che abbia, altresì, sottoposto tale valutazione ad ulteriore vaglio critico, sulla base delle asserzioni defensionali avanzate con l’impugnazione (v. pagine 4-5 della motivazione), per cui non si può chiedere a questa Corte di legittimità di rimettere in discussione l’esperita attività di raccolta della prova e di elaborazione della decisione allorquando quest’ultima si appalesi conforma ai principi in tema di gravità degli indizi nonchè sorretta dalla necessaria e logica motivazione.

Lo stesso può dirsi in merito alla mancata considerazione dell’alibi della ricorrente che, al contrario, è stato sottoposto al necessario esame di validità che, purtroppo per la stessa ricorrente, non ha dato l’esito sperato (v. pagina 6 della motivazione).

4. L’inammissibilità del ricorso determina, per concludere, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-12-2011, n. 6806 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Veneto la sig.a Z. L., assistente di polizia in servizio presso la Questua di Padova, ha impugnato i decreti del Ministero dell’Interno -Capo della Polizia del 25.1.2010 e del 5.3.2010 con i quali veniva irrogata la sanzione della sospensione dal servizio, rispettivamente per mesi due e per mesi uno, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio provinciale di disciplina; e ciò per avere rilasciato interviste, riportate o trasmesse dai media, senza la prescritta autorizzazione, le quali "forniscono una immagine della Polizia di Stato quale ambiente sessista, discriminatorio e persecutorio nei confronti di coloro che hanno orientamenti sessuali diversi".

Con sentenza breve 5 maggio 2010, n.1768 il TAR adito respingeva il ricorso rilevando che le dichiarazioni riprese dai media ("sono una poliziotta lesbica: per questo mi vogliono punire"; "nel nostro ambiente siamo discriminati come omosessuali"; "i superiori mi discriminano e mi hanno cambiato incarico da quando hanno scoperto che sono lesbica", ecc…), senza che l’interessata si sia minimamente dissociata da tali dichiarazioni, costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio in quanto denigrano l’Istituzione e arrecano nocumento al prestigio e al decoro della Amministrazione. Né sussiste sproporzione -secondo la sentenza- tra le infrazioni commesse e le sanzioni irrogate (sospensione dal servizio rispettivamente per mesi due e per mesi uno).

Avverso l’anzidetta pronuncia l’interessata ha interposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame:

1)I provvedimenti impugnati sono fondati sulla mancata autorizzazione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, ma le Circolari ministeriali richiamate in proposito non contengono alcuna disposizione per il caso in questione, e pertanto deve essere garantito il diritto costituzionale di ma manifestazione del pensiero; in ogni caso le dichiarazioni oggetto di contestazione sono afferenti alla sfera personale e non intaccano l’onore e la dignità di alcuno;

2)L’Amministrazione non ha esternato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla ricorrente dovevano essere previamente autorizzate.

3)Con riferimento al provvedimento del 25.1.2010 non è stata consentita l’audizione nel procedimento disciplinare di altro giornalista, come richiesto dalla ricorrente, e non si è tenuto conto delle memorie scritte e dei documenti prodotti dalla interessata.

4)La ricorrente ha solo espresso valutazioni personali prive di contenuto denigratorio, ed i provvedimenti impugnati sono ulteriormente illegittimi per violazione del principio di proporzionalità.

L’Amministrazione appellata, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza dell’11.11.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Deve anzitutto osservarsi che l’addebito disciplinare mosso nei confronti della odierna appellante ha come suo fulcro, non già la mancata richiesta di autorizzazione a rilasciare dichiarazioni, bensì il tenore delle stesse: ragion per cui è inconferente la censura con la quale si insiste nel contestare la necessità di una preventiva autorizzazione, e il difetto di motivazione in ordine alla stessa.

In ogni caso va sottolineato che le deliberazioni del Consiglio provinciale di disciplina che hanno preceduto i provvedimenti di sospensione dal servizio, laddove fanno riferimento a dichiarazioni rilasciate "senza autorizzazione", non hanno inteso tanto evidenziare il difetto di un formale atto autorizzatorio, quanto il fatto che ad un appartenente alla Polizia di Stato non fosse consentito rilasciare dichiarazioni siffatte alla luce delle circolari ministeriali che disciplinavano i rapporti con la stampa e con gli altri organi di informazione: le quali prescrivevano al personale di "attenersi a rigorosi criteri di correttezza e riservatezza, evitando valutazioni e commenti che possano ingenerare confusione e disorientamento…riverberandosi negativamente sulla Amministrazione; inoltre dovrà essere preventivamente sottoposta all’Ufficio di Gabinetto ogni dichiarazione che…impegni la responsabilità della Amministrazione" (così la Circ. min. 20.9.2009).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che in questo caso le dichiarazioni rilasciate ai media non possano essere considerate una legittima manifestazione di pensiero, come tale garantita dall’art.21 della Costituzione, e che invece abbiano un contenuto palesemente denigratorio nei confronti della Istituzione di appartenenza.

Invero anche ad ammettere che la ricorrente non abbia avuto l’intenzione di "intaccare l’onore e la dignità di alcuno", secondo quanto sostenuto nelle sue tesi difensive, ma piuttosto abbia inteso esprimere semplicemente una propria personale opinione, non può essere seriamente contestato che l’aver attribuito ai colleghi e ai superiori atteggiamenti discriminatori e persecutori nei confronti di coloro che hanno orientamenti sessuali diversi, e soprattutto l’avere consentito che siffatte dichiarazioni avessero un così forte risalto nei media, senza intervenire successivamente con dissociazioni o smentite, è un fatto che arreca un evidente discredito all’immagine ed al prestigio della Amministrazione.

D’altra parte, appare evidente che ciò che l’interessata voleva comunicare, e che fosse reso di pubblico dominio, non era il proprio orientamento sessuale; non avrebbe avuto alcuna ragione di farlo, né i media avrebbero avuto a loro volta interesse a farsene tramite con più o meno risalto. In sé, invero, quella notizia aveva carattere strettamente privato, e non consta che l’interessata sia un personaggio tanto celebre da suscitare la (deteriore) curiosità del pubblico anche per le sue tendenze più intime. Che in un gruppo sociale così numeroso come la Polizia di Stato vi sia anche una certa presenza di persone omosessuali rientra nelle probabilità statistiche e non fa notizia. L’informazione che l’agente voleva trasmettere e divulgare, invece, era proprio l’atteggiamento, a suo dire discriminatorio e repressivo, tenuto al riguardo dall’Istituto di appartenenza. Mettere l’Amministrazione in cattiva luce davanti all’opinione pubblica era proprio ciò che l’interessata si proponeva. Questa è l’evidenza dei fatti, e non può essere in alcun modo smentita.

E’ pertanto da condividere la natura intenzionalmente offensiva che a quelle dichiarazioni è stata attribuita in sede disciplinare.

Ove si consideri poi che tra i doveri del personale della Polizia di Stato, sanciti nel Regolamento di servizio della Amministrazione della pubblica sicurezza (approvato con d.p.r. 28 ottobre 1985, n.782) vi è anche il dovere di "non denigrare l’Amministrazione e i suoi appartenenti" (art.12, comma 2), e che a norma dell’art.6 del d.p.r. n.737/2009 (che ha per oggetto le "Sanzioni disciplinari per il personale della Amministrazione della pubblica sicurezza") è punibile con la sospensione "la denigrazione della Amministrazione e dei superiori", non può allora essere messa in discussione né la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni inflitte, né la loro proporzionalità in relazione alla gravità degli addebiti.

Sono infine destituiti di fondamento gli ulteriori motivi di gravame con i quali si lamenta che nel corso del procedimento disciplinare non siano stati sentiti i "testimoni" indicati dalla ricorrente e che non siano state tenute in considerazione le memorie difensive. Invero, quanto ai testimoni, la valutazione in ordine alla necessità della loro audizione non può che essere riservata alla Amministrazione procedente, e la omissione di un siffatto incombente può essere sindacata solo sotto il profilo della sua manifesta illogicità, che peraltro non è dato ravvisare nella fattispecie in esame;e ciò per la decisiva considerazione che, essendo incontestato il contenuto delle dichiarazioni attribuite alla ricorrente, non appariva necessario acquisire ulteriori elementi di prova.

Con riferimento infine alla asserita mancata valutazione degli atti di parte, la doglianza prospettata è smentita dal tenore dei stessi provvedimenti impugnati nei quali si dà espressamente atto di avere considerato le memorie difensive presentate dalla interessata.

Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio stante la mancata costituzione della Amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10898 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con ricorso al Tribunale di Roma, giudice del lavoro, C. R., assunto da Poste Italiane s.p.a. con: 1) un primo contratto a tempo determinato dal 15 giugno 1998 al 30 settembre 1998 per "necessità dell’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre"; 2) un secondo contratto a tempo determinato dal 10 dicembre 1998 al 31 gennaio 1999 (successivamente prorogato fino al 27 febbraio 1999) per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione. Pertanto, sosteneva che essendo state le assunzioni illegittime, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti contratti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con consequenziali pronunce in ordine agli intimati recessi.

Il Tribunale adito, con sentenza n, 7712/2002 del 19 marzo 2002, accogliendo parzialmente la domanda, dichiarava la sola nullità della clausola appositiva del termine del secondo dei suddetti contratti e pertanto dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 10 dicembre 1998, condannando la società a corrispondere le retribuzioni dovute dal 19 aprile 2000 sino alla data della propria pronuncia.

Avverso tale sentenza proponevano appello entrambe le parti lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo, rispettivamente, la società il rigetto integrale delle pretese del lavoratore e quest’ultimo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

2- La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva del 24 gennaio 2007 rigettava l’appello principale della società e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio in ordine all’appello incidentale.

In particolare, la Corte romana con la suindicata sentenza confermava la nullità della clausola appositiva del termine al secondo dei suddetti contratti a tempo determinato stipulato il 10 dicembre 1998 per esigenze eccezionali etc..

La Corte d’appello – inquadrati entrambi i contratti nell’ambito del sistema di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le OOSS a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – e giunta alla suddetta conclusione sul rilievo che la normativa collettiva consentiva l’assunzione a termine per la causale dedotta nel secondo contratto solo fino al 30 aprile 1998.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società con tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il lavoratore.

Motivi della decisione

1^ – Sintesi dei motivi.

1.- La società ricorrente con i suddetti tre motivi:

1) contesta l’assunto del giudice di merito che la contrattazione collettiva adottata da Poste Italiane e organizzazioni sindacali in attuazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 abbia legittimato la stipula solo fino al 30 aprile 1998 e che, comunque le parti negoziali avessero voluto effettivamente vincolare la loro capacità negoziale solo fino a questa data (primo e secondo motivo);

2) sostiene che la contrattazione collettiva non si sia esaurita con l’accordo 25 settembre 1997 integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

1998, ma si sia protratta anche successivamente in un continuum negoziale che avrebbe legittimato anche le assunzioni per esigenze eccezionali successive al 30 aprile 1998 (primo e secondo motivo);

3) sostiene altresì l’insufficienza della motivazione sulla fonte di individuazione della volontà l delle parti collettive di fissare al 30 aprile 1998 la data ultima per a legittima stipulazione di ^ contratti a termine (terzo motivo).

2^ – Esame dei motivi 3.- I tre motivi – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono da respingere.

3.1.- Deve essere ricordato che in base ad un consolidato orientamento di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – per i contratti successivi al 30 giugno 1997 (cioè al periodo di applicazione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) e anteriori al c.c.n.l.

del 11 gennaio 2001 (nonchè al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001) vanno applicati i principi più volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass. SU. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine" (vedi, fra le altre: Cass. 27 luglio 2010, n. 17550; Cass. 8 luglio-2009, n. 15981; Cass. 4 agosto 2008, n. 21063, nonchè Cass. 20 aprile 2006, n. 9245; Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 26 luglio 2004, n. 14011).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la relativa inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (vedi, per tutte: Cass. 23 agosto 2006, n. 18383; Cass. 14 aprile 2005, n. 7745; Cass. 14 febbraio 2004, n. 2866), per cui, come ripetutamente affermato da questa Corte, deve ritenersi che "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998, sicchè deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (vedi, fra le altre: Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608; Cass. 27 marzo 2008, n. 7979; Cass. 27 luglio 2010, n. 17550 cit.).

Peraltro, tale limite temporale (del 30 aprile 1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 c.c.n.l. del 1994 per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" (per i quali vedi, fra le altre: Cass. 2 marzo 2007, n. 4933; Cass. 7 marzo 2008, n. 6204; Cass. 28 marzo 2008, n. 8122), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27 aprile 1998, per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimità, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (vedi, fra le altre: Cass. 24 settembre 2007, n. 19696).

4.2.- Pertanto correttamente la Corte romana ha dichiarato la nullità del termine apposto per esigenze eccezionali ecc. al contratto in oggetto, stipulato per il periodo 10 dicembre 1998-31 gennaio 1999 (successivamente prorogato fino al 27 febbraio 1999), in quanto intervenuto dopo il 30 aprile 1998.

3^ – Conclusioni.

6.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del presente giudizio di legittimità – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Rizzo antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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