T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-11-2011, n. 903 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente, al fine di realizzare una stazione radio per telefonia cellulare denominata LT 140 Fondi est, presso l’area sita nel comune di Fondi, località via Purpurale n. 10 distinta al NCT al foglio 19 particella 979 in data 7 marzo del 2008 presentava apposita istanza di autorizzazione al comune ai sensi dell’art. 87 del decreto legislativo 259/2003. La società, ricadendo il sito in area paesaggisticamente vincolata, aveva contestualmente richiesto alla regione Lazio il rilascio della necessaria autorizzazione paesaggistica. In effetti il progetto presentato veniva assentito dalla regione Lazio che rilasciava, con determinazione del 10 dicembre 2008, l’autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, a seguito di formale comunicazione di avvio dei lavori di installazione a cura della ricorrente, il comune bloccava i medesimi comunicando di aver richiesto all’autorità dei bacini regionali del Lazio di verificare se il sito oggetto di intervento risultava ricompreso nella fascia di pericolo A del PAI vigente. In data 5 agosto 2009 l’autorità dei bacini regionali con nota prot. 153271/2s/26, preso atto che l’intervento ricade nella fascia A del PAI, esprimeva parere favorevole subordinando tuttavia l’esecuzione delle opere ad alcune prescrizioni tecniche cui avrebbe dovuto adattarsi il progetto iniziale. I lavori, tuttavia, non potevano essere intrapresi in quanto la regione Lazio aveva sospeso gli effetti dell’autorizzazione paesaggistica al fine di verificare le osservazioni e le eccezioni sollevate da alcuni contro interessati, sospensione poi prorogata più volte. Successivamente il comune di Fondi chiedeva all’odierna ricorrente l’integrazione del progetto alle prescrizioni contenute nel nullaosta idrogeologico. La società, in data 31 maggio 2010, presentava un progetto in variante e chiedeva alla regione Lazio di rilasciare un nuovo nullaosta paesaggistico. In data 19 aprile 2011 la regione Lazio chiedeva alla società ricorrente integrazioni documentali in relazione alla domanda costituente variante al precedente progetto. In data 21 marzo 2011, veniva depositato presso questo tribunale il presente ricorso. In data 4 ottobre 2011 la regione Lazio rilasciava la determinazione n. A9451 con cui autorizzava l’esecuzione delle opere relative alla variante alla determina regionale n. B 4639 del 10 dicembre 2008. Il provvedimento specifica che " la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire".

Nella udienza camerale odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente, in via principale, accertamento del diritto a realizzare l’impianto progettato in forza dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo maturato per silentium. La domanda va respinta.

Occorre sin da subito rilevare che non può ritenersi formato il silenzio assenso in quanto le nuove prescrizioni imposte dall’autorità dei bacini regionali in data 5 agosto 2009 con nota prot. 153271/2s/26 dirette ad adeguare il progetto alla fascia A così come conformata dal PAI, hanno comportato la necessità, in capo alla ricorrente, di presentare un nuovo progetto e di ottenere nuovi provvedimenti autorizzativi. Si è infatti resa necessaria una nuova espressa valutazione, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte, del nuovo progetto presentato dalla ricorrente in data 31 maggio 2010 così come adeguato alle prescrizioni imposte, essendo tutti i precedenti provvedimenti autorizzativi superati dalla nota prot. 153271/2s/26 dell’autorità dei bacini regionali. Inoltre, il titolo non poteva essersi tacitamente formato ex art. 87 D.Lgs. 259/2003 a causa delle varie sospensioni operate dalla regione sul titolo autorizzatorio presupposto.

Deduce la ricorrente, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. 241/90; art. 146 comma 7 del decreto legislativo 42/2004; eccesso di potere, mancata considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, violazione dell’art. 51 lett. F legge 142/1990. Le censure non possono essere accolte in quanto oramai superate dall’emanazione del nuovo provvedimento autorizzativo della regione Lazio datato 4 ottobre 2011 n. A9451.

Deve essere altresì respinta la domanda risarcitoria in quanto il ritardo nell’adozione del provvedimento non è dipeso dalla colpevole inerzia dell’amministrazione, ma dalla omessa presentazione tempestiva da parte della ricorrente della domanda diretta ad ottenere un provvedimento autorizzatorio da parte della regione Lazio, domanda presentata soltanto in data 31 maggio 2010 cui ha fatto seguito il provvedimento espresso di autorizzazione paesaggistica (4 ottobre 2011 n. A9451), atto presupposto per le autorizzazioni urbanisticoedilizie di competenza del comune.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3051

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Sesto S. Giovanni lo ha dichiarato decaduto dall’alloggio di edilizia residenziale pubblica di Via Marx n. 606, chiedendone l’annullamento e formulando domanda di risarcimento danni.

Il provvedimento è motivato sulla base sia della rilevante morosità in cui il ricorrente è incorso, sia del fatto che quest’ultimo è stato condannato in via definitiva per gravi reati commessi utilizzando l’alloggio di edilizia residenziale pubblica, ove le vittime venivano attirate con la lusinga di un’offerta di lavoro, per essere poi violentate sessualmente.

Entrambi i motivi di decadenza sono previsti dall’art. 18 del reg. reg. n. 1 del 2004.

Con una censura da esaminare prioritariamente in ordine logico, si deduce l’inapplicabilità del regolamento sopra citato alla fattispecie, atteso che la condanna del ricorrente è intervenuta nel 2002: la circostanza è, tuttavia, del tutto irrilevante, posto che nel 2010, anno di assunzione dell’atto impugnato, il regolamento era già vigente: il punto concerne, in altri termini, non la data di maturazione del presupposto di applicabilità della norma, ma la data di efficacia di quest’ultima.

Parimenti infondato il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che l’Amministrazione abbia esercitato il potere in carenza di un’attribuzione normativa: l’art. 18 del regolamento citato disciplina, infatti, compiutamente la materia.

Con plurime censure, da accorparsi, viene poi contestato che la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del ricorrente equivalga a condanna penale: a prescindere dal delicato problema giuridico circa la natura dell’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, va rilevato che l’art. 18 lett. d) del regolamento prescrive la decadenza per chi "abbia usato l’alloggio e le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza". Non è dunque necessariamente richiesta la condanna penale. A fronte di ciò, una sentenza di patteggiamento, ove si sia dato atto del fatto storico costituito dalla violenza sessuale e del collegamento tra esso e l’immobile, è certamente sufficiente ai fini dell’applicabilità della decadenza. Né la presunzione di non colpevolezza recata dall’art. 27 Cost. trova necessaria applicazione al di fuori della materia penale a cui si riferisce il dettato costituzionale.

Inammissibile, in quanto oscura e generica, è l’ultima censura di disparità di trattamento, con lesione dell’inviolabilità del domicilio e delle garanzie del giusto processo.

Ogni indagine sull’ulteriore motivo di decadenza, concernente la morosità, è resa superflua in ragione della ricorrenza dell’ipotesi di cui alla lett. d) dell’art. 18 del regolamento, né possono esaminarsi ulteriori profili di dedotta illegittimità, introdotti solo con la memoria conclusiva del ricorrente.

Il ricorso va perciò respinto, al pari della domanda risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, a carico del ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

respinge il ricorso e la domanda risarcitoria.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-05-2012, n. 8773 Prove

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16/03/2009 il Tribunale di Bari dichiarava la separazione personale dei coniugi A.D. e N. G., rigettando le rispettive domande di addebito e determinando in Euro. 2.500,00 mensili l’assegno di mantenimento per la moglie.

Proponeva appello il N., chiedendo pronunciarsi l’addebito per la moglie ed escludersi l’assegno a favore di questa o, in subordine, ridursi notevolmente il suo importo. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l’ A. chiedeva il rigetto della impugnazione e proponeva appello incidentale, in punto addebito della separazione al marito e in punto assegno, chiedendone l’elevazione dell’importo.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 16/07 – 21/09/2010, rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione il N..

Resiste, con controricorso, e propone ricorso incidentale l’ A..

Resiste, con controricorso al ricorso incidentale, il N..

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 183, 184 c.p.c., con il secondo violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. in ordine rispettivamente alla dichiarazione di decadenza e comunque alla reiezione dei mezzi di prova proposti ; con il terzo motivo, vizio di motivazione, quanto alla reiezione dei predetti mezzi di prova.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente collegati.

Va innanzitutto osservato che non sussiste decadenza circa i capi di prova per testi dedotti in primo grado. La disciplina ratione temporis è quella introdotta dalla riforma del 1990 (L. n. 153), operante fino alle novelle del 2005 e 2006.

Come emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale effettuata dal giudice a quo, che richiama l’ordinanza del G.I. in primo grado in data 19/04/05, all’udienza del 26/01/2005, fissata per gli incombenti di cui all’art. 184 c.p.c. (udienza per le deduzioni istruttorie), l’attrice depositava deduzioni con cui introduceva una nuova domanda (divorzio) e un nuovo motivo di addebito, incombenti tipici della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.: si configurava dunque, nella sostanza, una prosecuzione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. Veniva fissata udienza successiva (sostanzialmente quella di cui all’art. 184 c.p.c.) nella quale correttamente il convenuto chiedeva termine per produrre documenti, articolare nuovi mezzi di prova, e per l’eventuale indicazione di prova contraria.

La Corte di merito peraltro fornisce un’ulteriore motivazione, oltre la tardività di deduzione. Afferma così che la prova testimoniale è articolata in maniera discorsiva e non specifica, e che gli otto testi indicati sembrerebbero chiamati a rispondere tutti su tutte le circostanze, anche quelle riguardanti colloqui diretti tra la A. ed uno di essi o su colloqui privati tra la stessa e il N..

Non si può affermare come sostiene il ricorrente che sempre e comunque la valutazione della prova (come è noto, di spettanza di giudice del merito, insuscettibile di controllo in questa sede, se sorretta da motivazione adeguata e non illogica: per tutte, Cass. n. 13375/2009) debba effettuarsi capo per capo. Se i medesimi profili di inammissibilità riguardano tutti i capi, può sicuramente la valutazione effettuarsi, come nella specie, anche in termini generali. E la motivazione della sentenza impugnata, ancorchè essenziale e stringata, appare comunque sufficiente e non illogica.

La reiezione del secondo e terzo motivo per infondatezza, assorbe necessariamente il primo, che sarebbe di per sè fondato.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. con il quinto violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 146, 156 c.c., in punto abbandono della casa famigliare effettuato dalla moglie, quale motivo di addebito.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente collegati, e vanno rigettati, siccome infondati.

Lamenta in particolare il ricorrente che, sul punto, il giudice a quo non abbia fornito alcuna motivazione, richiamandosi a quella di primo grado. Si può consentire in linea generale con quanto afferma il ricorrente, secondo del resto, giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. N. 2268/06 e 15483/08), per cui va cassata la sentenza di appello ove la motivazione, formulata in termini di mera e generica adesione alla pronuncia di primo grado, non consenta il controllo del procedimento logico utilizzato dal giudice stesso circa l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Ma, nella specie, seppur in forma sintetica la motivazione della sentenza impugnata da palesemente conto delle ragioni per cui essa stessa si conforma a quella di primo grado: si afferma infatti insussistente la violazione di obbligo matrimoniale da parte dell’ A., in quanto l’abbandono della casa famigliare appariva determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di una intesa sessuale "serena e appagante", richiamandosi correttamente al riguardo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa corte (per tutte, Cass. N. 17056 del 2007).

Per dimostrare il suo assunto, il ricorrente finisce in sostanza per introdurre profili di fatto (la riconducibilità alla moglie di problematiche sessuali, stante la sua grave indisponibilità e non "recettività" così da determinare essa sola la crisi della coppia), profili evidentemente insuscettibili di valutazione e controllo in questa sede.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., con il settimo vizio di motivazione in punto assegno di mantenimento.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente perchè strettamente collegati, e vanno rigettati in quanto infondati.

Si può, ancora una volta, consentire con il ricorrente quando afferma, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale ampiamente consolidato presso questa Corte, che l’assegno di mantenimento, disposto in sede di separazione. è idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita comparabile con quello da lui goduto in costanza di matrimonio (tra le altre, Cass. N. 6864/2009). Ma è altrettanto vero che le attuali condizioni economiche dei coniugi ed il divario tra esse possono configurarsi come indice del tenore di vita goduto durante il matrimonio (per tutte, Cass. n. 2156 del 2010). E il giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, considera il reddito del N., durante la presente procedura sulla base delle dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, a fronte del più modesto reddito della moglie, confermando pertanto, in punto assegno, le statuizioni del primo giudice.

Va pertanto conclusivamente rigettato il ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale, esso va dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Non sono assolutamente indicati, in calce al ricorso i documenti su cui esso si fonda (e a nulla rileva che ad essi si faccia talora riferimento, nella trattazione del ricorso stesso. Essi vanno indicati separatamente, evidenziando profili rilevanti al loro interno, e specificamente chiarendo dove siano rintracciabili (al riguardo, Cass. N. 716/2010). Nella specie, in calce al controricorso e ricorso incidentale si indicano solo, del tutto genericamente, la copia conforme della sentenza impugnata ed i fascicoli di parte dei gradi precedenti.

Quanto alla violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4 in virtù del quale, insieme con il ricorso, devono essere depositati a pena di improcedibilità atti processuali e documenti su cui il ricorso stesso si fonda, questa Corte ha chiarito che la norma non distingue tra i vari tipi di censura proposti e prevede il deposito non solo di documenti ma anche di atti processuali: ne consegue che, anche in caso di denuncia di errores in procedendo gli atti processuali sui quali la censura si fonda devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso nello stesso termine. Non si può sopperire a tale incombente con il deposito del fascicolo di parte, senza l’indicazione specifica di atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato (al riguardo Cass. N. 303 /2010).

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara i inammissibile quello incidentale; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-11-2011) 09-12-2011, n. 45929

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Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Caltanissetta, con ordinanza in data 1 giugno 2011, confermava l’ordinanza, in data 10/5/2011, del GIP presso il Tribunale di Nicosia, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.G. in relazione al reato di rapina aggravata, in concorso, commessa in (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi:

a) nullità degli accertamenti tecnici irripetibili, violazione dell’art. 360 c.p.p., violazione del diritto di difesa e mancanza di valenza scientifica di valore indiziario degli elementi posti a base della ordinanza custudiale, con particolare riferimento al cappellino, oggetto di accertamento irripetibile. b) mancanza di univocità delle risultanze tecniche e violazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1, essendo emerso, dall’esame del cappellino un profilo genetico misto, derivante da tracce biologiche relativa a 2 o più persone.

Motivi della decisione

1) Va disatteso il motivo di ricorso relativo al mancato avviso al difensore (indipendentemente dalla circostanza, che non emerge con chiarezza dagli atti, se il procedimento fosse, all’epoca a carico di ignoti) con riferimento all’attività di raccolta o di prelievo di campioni biologici, attività priva di carattere di invasività e quindi del necessario intervento della difesa, mentre soltanto il loro studio e la loro valutazione critica costituisce attività tecnica sempre ripetibile e verificabile dal difensore (Sez. 2, Sentenza n. 37708 del 24/09/2008 Cc. (dep. 03/10/2008) Rv. 242094).

Circa le perplessità della difesa sulle modalità di acquisizione del campione di saliva, il Tribunale ha chiarito che risulta acquisito a seguito di sputo su un fazzoletto, senza alcuna costrizione dell’indagato, su invito dell’operante.

Anche se per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 c.p.p., comma 2, e fino al sopravvenire di una normativa "ad hoc", non è consentito eseguire coattivamente prelievi di reperti organici sulla persona dell’indagato/imputato al fine di espletare accertamenti peritali, resta, tuttavia, legittima la raccolta di qualsiasi elemento probatorio posta in essere tramite il corretto uso del potere-dovere di perquisizione e sequestro, anche se sia finalizzato alla raccolta delle cosiddette tracce biologiche (capelli, sangue, cute, saliva e sperma). Peraltro, nella fattispecie il prelievo di saliva e avvenuto volontariamente da parte dell’indagato, con esclusione di qualunque profilo di illegittimità. Il Tribunale ha anche qualificato l’accertamento molecolare compiuto sul cappellino in sequestro in termini di ripetibilità, non trattandosi di res soggetta a consumazione, idonea, in quanto tale, a mantenere intatte nel tempo le proprie caratteristiche.

Anche se tale motivazione appare inesatta in quanto l’accertamento tecnico non era finalizzato a verificare le caratteristiche del cappellino, quali, ad esempio, il peso, la forma, la dimensione, la misura, ma a ricercare sullo stesso eventuali tracce di materiale biologico da cui estrapolare il Dna, quindi saliva, sangue, sudore, capelli, va affermata la ripetibilità delle operazioni di esame molecolare di tali elementi non soggetti a consumazione.

L’attività tecnica di estrapolazione di profili molecolari, in base a quanto emerge dagli atti, risulta svolta quando il procedimento era ancora iscritto a carico di ignoti, circostanza che non può comportare l’avviso al difensore e all’indagato che assuma tale veste in epoca successiva. Infatti il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto nel luogo del commesso reato e le successive analisi dei polimorfismi del DNA., per l’individuazione del profilo genetico per eventuali confronti, sono utilizzabili se non sia stato possibile osservare, in quanto l’indagine preliminare si svolgeva contro ignoti, le garanzie difensive (Sez. 2, Sentenza n. 37708 del 24/09/2008 Cc. (dep. 03/10/2008) Rv. 242094) Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si comunichi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.