Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-07-2012, n. 12982 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

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Svolgimento del processo
1. Accogliendo la domanda proposta dal Fallimento della XXX costruzioni s.r.l., il tribunale di Napoli, con sentenza 26 gennaio 2006, revocò i pagamenti eseguiti dalla società fallita per complessivi Euro 149.666,58 a favore di XXX s.p.a., (già Banca di Roma s.p.a.).
2. Avverso quella sentenza propose appello XXX s.p.a., quale mandataria di XXX s.r.l., alla quale era stato ceduto il portafoglio di crediti e la gestione delle procedure di recupero.
Nell’atto di cessione 11 maggio 2001, La cessionaria aveva a sua volta aveva conferito alla banca l’incarico di gestire il portafoglio e le procedure di recupero. Il fallimento resistette al gravame.
3. Con sentenza in data 12 ottobre 2009, la Corte d’appello di Napoli dichiarò l’appello inammissibile, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. La sentenza di primo grado era stata pronunciata nei confronti di XXX s.p.a, già XXX s.p.a. L’appello era stato proposto invece da XXX quale mandataria di XXX s.p.a., deducendo che la Banca di Roma aveva ceduto in data 11 maggio 2001 il suo portafoglio crediti a XXX s.p.a. che aveva conferito alla Banca di Roma, poi XXX s.p.a., pro soluto tutti i crediti derivanti da un portafoglio di mutui fondiari, di mutui, anticipazioni e in genere finanziamenti in varie forme tecniche assistiti da ipoteche volontarie e/o giudiziali e non assistiti da ipoteche. Era inoltre stabilito che l’incasso dei crediti e dei titoli ceduti sarebbe stato fatto per conto di XXX s.r.l. dalla Banca di Roma s.p.a. quale mandatario con rappresentanza. La cessione non comprendeva il rapporto litigioso, che non costituiva un credito della banca ma un suo debito.
4. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre Unicredit s.p.a. – che afferma di avere incorporato XXX s.p.a.
con effetto dal giorno 1 ottobre 2007 – attraverso la sua mandataria Unicredit credit Management Bank s.p.a., per due motivi, con atto notificato il 26 novembre 2010.
Il fallimento resiste con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Unicredit s.p.a.
denuncia la violazione dell’art. 100, poi anche dell’art. 111 c.p.c., deducendo che la corte di me rito aveva deciso su una questione erroneamente qualificata di legittimazione attiva, laddove si trattava di titolarità del credito; una questione, dunque, attinente al merito della causa, che non poteva essere conosciuta d’ufficio, e sulla quale nessuna eccezione era stata mossa dal fallimento appellato.
6. Il motivo è manifestamente infondato. La corte napoletana ha rilevato che l’appello era stato proposto da un soggetto – la XXX s.r.l. – che non aveva partecipato al giudizio di primo grado, e che non risultava cessionaria del rapporto controverso.
Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa corte, poichè la successione nel processo, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., di un altro soggetto alla parte originaria è un fatto costitutivo del diritto potestativo di natura processuale a impugnare la sentenza emessa nei confronti della parte originaria, il soggetto che proponga l’impugnazione nell’asserita qualità di successore di quello che ha partecipato al precedente grado o alla precedente fase del giudizio deve provare i fatti da cui deriva quella sua qualità, e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d’ufficio, di là dalla contestazione della controparte, perchè attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e come tale alla regolare costituzione del contraddittorio in funzione del giudizio dell’impugnazione, e non alla sola titolarità della situazione sostanziale, come accade, invece, quando un soggetto agisca qualificandosi successore introducendo un giudizio di primo grado (Cass. 12 febbraio 2004 nm.
2702, 11 gennaio 2005 n. 379, 13 giugno 2006 n. 13685, 17 ottobre 2006 n. 22244, 25 giugno 2010 n. 15352, 15 dicembre 2010 n. 25344).
Il motivo, pertanto, deve essere respinto in applicazione del riportato principio di diritto.
7. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.. La società ricorrente chiede di produrre in questo giudizio una serie di documenti, allegati al ricorso, che dovrebbero dimostrare la successione nel rapporto controverso. Nella memoria depositata a norma dell’art. 372 c.p.c., la ricorrente aggiunge che la corte di merito non avrebbe esaminato "contratti e procure che già erano state depositate in primo e secondo grado".
8. La produzione dei documenti in questione, che solo con la memoria ex art. 372 c.p.c., si afferma essere stati depositati nei giudizi di merito, senza peraltro precisare quando e in quale forma ciò sarebbe avvenuto, e in che modo quest’affermazione sarebbe verificabile dalla corte, in violazione della prescrizione enunciata nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a pena d’inammissibilità (cfr. Cass. Sez. un. 25 marzo 2010 n. 7161), è inammissibile nel presente nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c.. E’ infatti ben noto che, laddove l’allegazione della legittimazione a impugnare e la produzione di prove al riguardo siano mancate nel giudizio di merito, non può porsi rimedio in sede di legittimità con la produzione dei documenti che non furono prodotti davanti al giudice di merito. Nel giudizio per Cassazione promosso contro la sentenza con la quale sia stata negata la legittimazione ad agire o a contraddire del sedicente successore per difetto di prova della vantata qualità, invero, non può essere fornita la prova documentale della dedotta successione, poichè, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., in tal giudizio non è ammesso il deposito di documenti non prodotti nella precedente fase di merito, salvo che riguardino la nullità della sentenza impugnata – non configurabile nel caso in esame – o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso – ipotesi analogamente da escludere, dacchè la legittimazione a ricorrere per cassazione deriva al sedicente successore, in simili circostanze, non da tale sua qualità ma dal fatto d’avere formalmente assunto la qualità di parte nel pregresso giudizio di appello (Cass. 17 ottobre 2006 n. 22244, in motivazione).
9. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 07-09-2012, n. 15039

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, I.A. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio dinanzi al T.A.R. Campania instaurato nell’agosto 1994 ed ancora pendente nel giugno 2010. La Corte d’appello, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda, ritenendo di poter escludere nella specie il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, sulla scorta della circostanza costituita dalla presentazione di istanza di prelievo solo nel marzo 2009, a seguito della entrata in vigore della L. n. 133 del 2008.

2. Avverso tale decreto lo I. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 3 febbraio 2011. L’Amministrazione non ha depositato controricorso.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6.1 C.E.D.U.), la statuizione in ordine alla sussistenza nella specie di circostanze idonee ad escludere la presunzione di sofferenza e disagio per la protrazione del processo oltre il limite di durata ragionevole, deducendo come le apodittiche affermazioni contenute nel provvedimento impugnato siano in contrasto con la consolidata interpretazione che delle norme richiamate ha espresso questa Corte, in conformità con la giurisprudenza della Corte europea.

5. Tali doglianze sono fondate. Inidonei, di per sè stessi, a giustificare il rigetto della domanda di equa riparazione del pregiudizio non patrimoniale devono ritenersi, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 12494/11; 9938/10; 9337/08; n. 15064/06; n. 19204/05; n. 3410/03), gli elementi indicati nel provvedimento in esame. La sofferenza morale per l’eccessivo protrarsi del processo, quale conseguenza normale di tale irragionevole durata, non può, senza incorrere in contraddizione, essere disconosciuta alla parte la cui pretesa giudiziale viene respinta (o in generale che subisce un esito sfavorevole del giudizio), salvi i casi nei quali questa abbia posto in essere un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001. La ricorrenza nel caso in esame di una siffatta fattispecie di abuso non risulta neppure specificamente evidenziata nel decreto impugnato, nè tantomeno ne risultano indicati gli elementi di riscontro, che non possono consistere nella intempestività di istanze sollecitatorie, la cui mancanza peraltro – per consolidato orientamento di questa Suprema Corte a seguito della nota S.U. n. 28507/05 – può assumere rilevanza solo ai fini dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio non patrimoniale, non già per escluderlo (cfr. fra molte: n. 28428/08;

n. 25518/10). L’accoglimento del ricorso segue dunque di necessità, 6. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c..

7. Considerato che il processo amministrativo presupposto si è protratto complessivamente per circa sedici anni sino alla sua definizione, va osservato come la Corte E.D.U. (le cui pronunce costituiscono come noto un fondamentale punto di riferimento per il giudice nazionale nella interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.) in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative nei quali gli interessati – come nella specie – non risultavano aver sollecitato la trattazione e/o definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00 per anno (cfr. prò cedimenti 675/03; 688/03 e 691/03; 11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore. Alla luce di tali orientamenti della Corte di Strasburgo, dettati in casi analoghi, ritiene il collegio che l’importo complessivo dell’indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un giudizio durato circa sedici anni, in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 8.000. Il rispetto dell’obiettivo di assicurare un serio ristoro alla violazione in esame, alla stregua dei principi elaborati in sede europea, impone dunque di liquidare in tale misura la riparazione dovuta alla ricorrente.

8. A tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali dalla domanda e le spese del doppio grado, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 8.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda e le spese, che liquida, quanto al grado di merito, in complessivi Euro 1140,00 – di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti – e quanto al grado di legittimità in Euro 865,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 1, della Corte di Cassazione, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale n. 40587/09 Circolazione stradale, bambini, pedoni, attraversamenti (2010-01-18)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.C. veniva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per rispondere del reato di omicidio colposo per avere per colpa – consistita in imperizia, imprudenza, negligenza, nonchè inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale per aver circolato alla guida di un autocarro in condizioni di sovraccarico in relazione al trasporto di materiale inerte in quantità superiore alla portata consentita, ed altresì senza rispettare le regole di comportamento dettate dall’art. 140 C.d.S. e art. 141 C.d.S., comma 1, – provocato la morte del piccolo M.F.D. investendolo mentre questi, alla guida della sua bicicletta, sfilava, procedendo nel senso opposto a quello seguito dal B., nel ristrettissimo spazio di carreggiata tra il lato destro dell’automezzo ed il marciapiede; al B. veniva altresì contestato di aver omesso, in presenza di siffatte condizioni, di arrestare l’autocarro: fatto avvenuto il (omissis).

All’esito del dibattimento, svoltosi con il rito abbreviato, il Tribunale condannava il B. alla pena ritenuta di giustizia, con il riconoscimento delle attenuanti generiche. A seguito di rituale gravame, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava l’impugnata decisione, e, richiamando la dinamica dell’incidente quale ricostruita in base alle risultanze processuali già evidenziate dal primo giudice, dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) l’autocarro, condotto dal B., procedeva a pieno carico ad una velocità di circa 20 km/h come desumibile dai rilievi planimetrici e dalla consulenza tecnica; b) lo stesso imputato aveva dichiarato che, avendo visto due bambini sopraggiungere in bicicletta, aveva rallentato l’andatura per poi riprendere la marcia a passo d’uomo una volta resosi conto che i due bambini si erano accostati sul terrapieno posto sul lato della strada; c) appariva pertanto del tutto condivisibile la dinamica ricostruita dal Tribunale secondo cui, mentre l’autocarro proseguiva la sua marcia ad andatura ridotta, dopo aver superato il punto in cui si trovavano i due bambini, il piccolo F. aveva perso l’equilibrio finendo a terra, venendo così travolto dalle ruote del pesante automezzo; d) l’imputato aveva quindi violato le norme di comportamento previste dal codice della strada, nonchè quelle di prudenza e diligenza, avendo omesso di arrestare il veicolo alla vista dei due bambini i quali in bicicletta stavano sfilando in uno spazio angusto compreso tra l’autocarro ed il marciapiede: nè il nesso di causalità, tra la condotta del B. – imprudente, negligente e contraria alle norme di legge – e l’evento poteva ritenersi interrotto dal comportamento del bambino, posto che la giovanissima età di quest’ultimo, la precaria stabilità della bicicletta, le ridotte dimensioni dello spazio tra l’autocarro ed il margine della strada, erano circostanze tali da consentire la rappresentazione di una situazione di concreto pericolo per il minore, anche alla luce dei principi enunciati in materia dalla Suprema Corte.

Ha proposto ricorso per Cassazione il B., deducendo vizio motivazionale relativamente alla valutazione delle risultanze processuali in ordine all’affermazione di colpevolezza, e denunciando mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, che era stato sollecitato sul rilievo della richiesta risarcitoria avanzata in sede civile con citazione nei confronti della compagnia di assicurazione per la responsabilità civile e dello stesso imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

La censura relativa alla ritenuta colpevolezza è infondata.

Per quel che riguarda la ricostruzione del sinistro, e la conseguente affermazione di colpevolezza dell’imputato, la Corte di Appello ha fornito congrua motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite agli atti (in particolare: i dati riportati nella planimetria, la consulenza tecnica e le dichiarazioni dello stesso B.). Sicchè i rilievi mossi al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata presentano profili ai limiti della inammissibilità, posto che si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr: Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud.

24/9/2003, RV. 226074), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).

Il convincimento espresso dai giudici del merito si pone altresì in assoluta sintonia con i principi enunciati da questa Corte nella specifica materia di investimenti di bambini che possono così sintetizzarsi: il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza dell’obbligo imposto dall’art. 102 C.d.S., comma 3, (vecchio codice; attuale art. 141 C.d.S., comma 4), dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi;

pertanto, in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa sopravvenuta fornita di una efficienza causale esclusiva e configurare, quindi, l’ipotesi di cui all’art. 41 c.p., comma 2, (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 5, 25 marzo 1982, Naticchioni);

"Esattamente è affermata la responsabilità del conducente di una autovettura per omicidio colposo per l’investimento di un bambino (nella specie di anni (omissis)) che, giocando a rincorrersi con coetanei su uno stretto marciapiede adiacente alla carreggiata stradale, si sia spostato sulla carreggiata medesima, per non avere tenuto una velocità adeguata alla situazione di pericolo, costituita dalla presenza dei bambini, tempestivamente avvistata. Invero, il conducente, avvistati i bambini a congrua distanza, era tenuto, per il disposto dell’art. 102 C.d.S., comma 3 e per norma di comune prudenza, a regolare la velocità, rallentando fino a fermarsi, per evitare ogni pericolo di investimento, in quanto si trattava di bambini, che non sono in grado di valutare ed ovviare ai pericoli inerenti alla circolazione stradale e che compiono normalmente movimenti irregolari, inconsulti e pericolosi e che possono equipararsi a pedoni incerti e che tardano a scansarsi" (in termini, Sez. 4, n. 2191 del 15/12/1964 Ud. – dep. 18/05/1965 – Rv. 099400).

Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, la doglianza del ricorrente è priva di fondamento/posto che la richiesta risarcitoria in sede civile in alcun modo può assumere la valenza di un avvenuto risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della corrispondente attenuante.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 07-06-2006, n. 13339 CONTRATTI IN GENERE – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – PER INADEMPIMENTO

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Svolgimento del processo

M.E. conveniva avanti il tribunale di Vasto S. D. chiedendo la risoluzione per inadempimento (e conseguenti restituzioni e risarcimento dei danni) di due contratti preliminari di acquisto di due appartamenti e di un garage situati in un complesso denominato "Residence ?" in via di ultimazione a Vasto Marina. Deduceva di aver pagato integralmente il corrispettivo pattuito, mentre il promittente venditore era risultato inadempiente non solo per non aver realizzato, nel termine fissato, una particolare sistemazione del complesso (parcheggi, campo da tennis ecc.) ma per non aver neanche ottenuto l’abitabilità degli immobili promessi in vendita in conseguenza di violazioni urbanistiche. Il convenuto si opponeva alla domanda e il tribunale la accoglieva condannando quest’ultimo al pagamento di L. 101.060.000, da rivalutare a decorre da ogni singola rata di pagamento e da accrescere degli interessi legali, a titolo di restituzione del corrispettivo versato per l’acquisto degli immobili.

Su appello dello S., la corte dell’Aquila, per quanto ancora interessa il presente giudizio, riformava in parte la decisione di primo grado dichiarando "non dovuta dal convenuto la rivalutazione monetaria sulla somma di L. 101.060.000 alla cui restituzione in favore del M. egli è stato condannato;" dichiara "la somma di L. 50.000.000 dovuta dallo S. al M. a titolo di risarcimento dei danni interamente compensata con le utilità tratte dall’attore dal godimento degli immobili in contestazione".

Confermava nel resto.

Riteneva in particolare la corte che erroneamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto la rivalutazione sulle somme in restituzione, da qualificare come debito di valuta, in assenza di qualsiasi prova sul maggior danno subito, non essendo state nemmeno effettuate deduzioni in ordine alle usuali modalità di impiego del denaro da parte del creditore, così impedendo a giudicante di procedere alla liquidazione dell’eventuale maggior danno sulla base di presunzioni fondate sulle qualità personali particolarmente significative del creditore stesso. Riteneva ancora la corte che il danno subito da creditore doveva essere liquidato nella misura pari alla caparra versata (pari a L. 50 milioni), così come richiesto dal creditore e come enunciato in apposite clausole dei due preliminari di vendita, clausole che lo stesso M. aveva invocato domandando la restituzione del doppio della caparra. Riteneva infine la corte di accogliere l’eccezione di compensazione avanzata dal promittente venditore quanto alle utilità tratte dal promittente acquirente in conseguenza della circostanza, pacifica tra le parti (e comunque provata dalla CTU espletata), del godimento dell’immobile a decorrere dalla data di presa di possesso (1982) fino alla data della pronuncia della sentenza e ciò nonostante la mancanza di abitabilità.

Liquidava la corte tali utilità nella misura di L. 50 milioni, compensando il credito con il corrispondente debito relativo al pagamento della caparra. La corte liquidava tale importo in via equitativa "nell’impossibilità di una?analitica dimostrazione" delle utilità godute in misura pari al valore medio dei canoni di locazione corrisposti per immobili di analoghe caratteristiche, indicando specificamente il criterio di conteggio in relazione al tempo trascorso (circa 18 anni). Osservava ancora la Corte che lo S. aveva sul punto formulato una semplice eccezione di compensazione (e non una domanda) con la conseguenza che era possibile, senza ulteriori accertamenti, procedere alla compensazione (art. 1241 c.c., e ss).

Propone ricorso avverso detta sentenza M.E., articolandolo in cinque motivi. Resiste con controricorso lo S., che propone altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti.

Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta la "violazione dell’articolo 112 del codice procedura civile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3". Lamenta il ricorrente di aver richiesto, quale promissario acquirente adempiente, la risoluzione del contratto con il risarcimento del danno, oltre alla restituzione del doppio della caparra versata ex articolo 1385 del codice civile.

Erroneamente la corte territoriale aveva liquidato il danno secondo l’articolo 1385 del codice civile, posto che in base alle conclusioni rassegnate "considerate nella loro formulazione letterale o nella successione tipografica o nella numerazione delle singole istanze con riguardo alla finalità che la parte intendeva conseguire?(la domanda) andava interpretata così come hanno fatto i primi giudici".

Di qui la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il motivo è infondato e va respinto.

Occorre in primo luogo richiamare sul punto i principi affermati da questa Corte.

Con la sentenza n. 12259 del 2002 questa Corte ha affermato che: "In sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interprefazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un "error in procedendo", in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in Cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto".

Nel caso in questione la Corte ha adeguatamente e coerentemente motivato in punto interpretazione della domanda proposta dall’odierno ricorrente, come riportato nella narrativa, ritenendo che l’odierno resistente "col domandare in giudizio la restituzione del doppio delle caparre versate", aveva manifestato l’intenzione di avvalersi delle apposite clausole, riportate nei preliminari di vendita, che avevano previsto la dazione di apposite caparre confirmatorie.

Conseguentemente allo stesso non poteva che essere liquidato il danno secondo il criterio di cui all’art. 1385 c.c.. La Corte ha offerto una propria motivata e coerente interpretazione delle domande e delle conclusioni rassegnate dal resistente in primo grado con il richiamo più volte operato alla restituzione del doppio della caparra. Il motivo si traduce, nella sostanza, nella prospettazione di una diversa e auspicata interpretazione delle proprie conclusioni, come tale inammissibile in questa sede.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la "violazione dell’articolo 112 c.p.c. nonchè dell’articolo 1385 cod. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di risarcimento dei danni (art. 360 c.p.c., n. 3)". Lamenta il ricorrente che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è stato violato anche sotto altro profilo: l’aver ritenuto che la liquidazione del danno ex articolo 1385 del codice civile fosse incompatibile con la richiesta del maggior danno. Il motivo è infondato e va respinto.

Oltre che richiamare quanto indicato con riferimento al rigetto del primo motivo sotto il profilo della interpretazione della domanda, occorre rilevare che sul punto la giurisprudenza prevalente di questa Corte ritiene che, ai fini del risarcimento del danno, i due rimedi previsti dall’art. 1385 c.c., e dagli artt. 1453 e 1455 c.c., siano tra loro incompatibili.

Infatti, Cass. 2004 n. 18850 ha affermato che: "In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385, cod. civ., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l’estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 cod. civ.".

Con il terzo motivo viene denunciata "violazione dell’articolo 1453 c.c. civ. e di ogni norma e principio in materia risarcitoria in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2 e 3".

Lamenta il ricorrente che la corte territoriale abbia ritenuto non soggetto a rivalutazione il debito di restituzione derivante dalla risoluzione del contratto. Il debito invece doveva considerarsi di valore poichè il debitore promittente aveva posto in essere una attività in se illecita e produttiva di danni.

Il motivo è infondato e va respinto.

Sul punto questa Corte ha avuto occasione più volte, anche di recente, che il debito relativo alle restituzioni a favore della parte adempiente, dà luogo a debito di valuta e non di valore (Cass. 2002 n. 10373; Cass. SS.UU. 1992 n. 12942) Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la "violazione degli art. 99, 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., ed ogni norma e principio in tema di compensazione".

Lamenta il ricorrente che la corte territoriale, a fronte della domanda subordinata di disporre la compensazione degli eventuali danni con i frutti percepiti dal godimento dell’unità immobiliari, aveva invece pronunciato la compensazione tra il debito risarcitorio (il danno convenzionalmente pattuito) e il godimento degli immobili, procedendo ad una compensazione mai chiesta dall’appellante.

Anche tale motivo è infondato e va respinto.

Sul punto, occorre solo richiamare quanto già detto in ordine al rigetto del primo motivo in punto interpretazione delle domande.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la "violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè di ogni norma e principio in materia risarcitoria – omessa pronuncia sul punto decisivo".

Lamenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe omesso di rilevare che la domanda risarcitoria relativa al godimento degli immobili sarebbe stata formulata dallo S. per la prima volta in appello. Aveva errato comunque la corte a non ritenerla infondata perchè era lecita l’utilizzazione da parte dell’odierno ricorrente degli immobili e comunque gli immobili erano stati offerti in restituzione e non erano "lecitamente godibili per difetto del certificato di abitabilità".

Anche tale ultimo è infondato e va respinto.

La Corte ha ritenuto che vi fosse una eccezione di compensazione, come tale ammissibile, e che, nell’ambito delle dovute restituzioni, si dovesse conteggiare il provato utilizzo, degli immobili in questione per circa 18 anni, malgrado la mancanza del certificato d’abitabilità.

Il ricorso principale va, quindi, respinto.

Quanto al ricorso incidentale.

Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce "violazione e falsa applicazione dell’articolo 1218 cod. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3". Lamenta lo S. che dal momento che il M. aveva goduto degli immobili per quasi vent’anni, sottraendosi al pagamento degli oneri che gravavano su tali immobili (oneri fiscali, condominiali ecc.) doveva ritenersi che per tale periodo avesse avuto a disposizione la somma pagata a S. quale caparra. Conseguentemente il M. non aveva diritto agli interessi legali su tale somma, e, comunque, in subordine, solo con decorrenza dalla data della domanda, primo atto di costituzione in mora.

Il motivo è infondato e va respinto.

La Corte ha proceduto alle restituzione e ai relativi conteggi per il dare-avere separatamente, avendo riconosciuto uno specifico importo per il godimento dei beni, portato in compensazione, anche della somma dovuta per la restituzione della caparra. Gli interessi legali, quindi, sono stati correttamente riconosciuti in conseguenza del mancato godimento del denaro.

Col secondo motivo del ricorso incidentale viene dedotta la "falsa applicazione dell’articolo 1226 cod. civ. (articolo 360 c.p.c., n. 3) e omessa e insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo il ricorrente incidentale male avrebbe fatto il giudice di merito, pur procedendo alla liquidazione in via equitativa della somma relativa alla utilità percepita in conseguenza della disponibilità degli immobili, a non tenere conto di elementi disponibili in atti da i quali risultava che le spese generali di gestione dei beni superavano l’importo del canone medio individuato come punto di riferimento per la relativa liquidazione. Inoltre la somma individuata dal giudice era inferiore anche alla rendita data dalla sola applicazione degli interessi legali. Anche tale motivo è inondato e va respinto.

In mancanza di prova sul punto, il giudice ha fatto correttamente ricorso al criterio equitativo e ha dato conto, senza vizi rilevabili in questa se, de, della determinazione del relativo importo, facendo riferimento ad un canone medio mensile per il periodo della intervenuta disponibilità degli immobili.

I ricorsi debbono essere quindi entrambi respinti. Sussistono giusti motivi per le compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione.

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