Cass. civ. Sez. III, Sent., 01-02-2011, n. 2347 Assicurazione contro i danni

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Svolgimento del processo

C.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha rigettato l’appello da lui proposto contro la pronuncia di primo grado, che lo aveva condannato – quale proprietario di uno dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, privo di copertura assicurativa – al rimborso, in solido con i conducenti dei due veicoli e non pro quota, ai sensi dell’art. 2055 c.c., comma 2, asseritamente applicabile anche all’azione di regresso della L. n. 990 del 1969, ex art. 29, della somma di L. 40.000.000 nei confronti della Assitalia, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia, da questa corrisposti all’INAIL, a titolo di rimborso delle somme erogate nei confronti degli eredi di D.G.R., deceduto nel sinistro.

Nessuno degli intimati si è costituito. Assitalia ha depositato una procura alle liti.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 29, comma 1 e dell’art. 2055 c.c., comma 2, il ricorrente assume che, nel caso in cui l’evento dannoso sia causato da due soggetti, entrambi privi di copertura assicurativa, il Fondo di Garanzia, che abbia corrisposto l’intero risarcimento, possa esercitare l’azione di regresso ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29, verso ciascun responsabile, limitatamente al grado di colposo apporto causale attribuitogli.

1.1.- Il mezzo è infondato.

E’ sufficiente rilevare che l’obbligazione del Fondo di Garanzia, pacificamente, non è solidale, ma sostitutiva, rispetto a quella dei responsabili. Ne consegue, come ha correttamente argomentato la Corte di appello, l’inapplicabilità dell’art. 2055 cod. civ., invocato dal ricorrente, dettato appunto per l’ipotesi di responsabilità solidale, cui può farsi riferimento – ed a ciò si riferisce la massima della sentenza 12036/90, citata dallo stesso ricorrente -solo quanto ai rapporti con gli eventuali corresponsabili del sinistro cui il Fondo non si sia sostituito.

Il Fondo di Garanzia può dunque agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato, nei confronti di ciascuno dei danneggiano di cui alle L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a) e b), a carico dei quali resta perciò l’alea dell’eventuale insolvenza dei corresponsabili.

2.- Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Ord., 28-02-2011, n. 4877 Regolamento di competenza

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Svolgimento del processo

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: "FATTO: Viene proposto da Z.V. regolamento di competenza con ricorso notificato a mezzo posta il 23 dicembre 2009, avverso il decreto della Corte d’appello di Bari del 17 novembre 2009, comunicato il successivo 24 novembre, che dichiara la sua incompetenza per territorio in favore della Corte d’appello di Roma, sulla domanda del ricorrente di equa riparazione da irragionevole durata di un processo instaurato davanti al Tar del Lazio, con ricorso del 26 aprile 2000 e concluso con sentenza del 16 dicembre 2008, in accoglimento dell’eccezione del Ministero delle Finanze che, in ragione del criterio di collegamento della competenza al luogo dove è sorto l’obbligo oggetto di causa, afferma che esso è quello ove s’è svolto o è in corso il giudizio lesivo del diritto di cui all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non consentendo la L. n. 89 del 2001, art. 3, che disciplina solo la competenza per le cause dinanzi all’A.G.O., di discostarsi da detto criterio di collegamento in favore degli altri fori alternativi di cui all’art. 25 c.p.c., pur rilevando che tale orientamento giurisprudenziale non è quello prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, solo per il fatto che il criterio speciale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, collega al luogo ove si è svolto il processo lesivo del diritto, quello che individua la Corte che deve decidere sulla relativa equa riparazione in ordine ai soli processi svoltisi o pendenti dinanzi ai giudici ordinari. Il ricorrente cita l’orientamento largamente maggioritario per il quale, superato il criterio speciale di collegamento di cui alla legge sull’equa riparazione, valgono comunque tutti i criteri alternativi di cui all’art. 25 c.p.c., la cui violazione è dedotta insieme con quella del R.D. n. 2440 del 1923, art. 54, relativo al pagamento dei debiti dello Stato, che deve avvenire nella tesoreria del luogo ove risiede il creditore, con la conseguenza che nel caso di specie l’eccezione dell’Avvocatura erariale doveva essere rigettata.

DIRITTO – Il relatore ritiene che nella fattispecie è applicabile la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, per individuare la Corte d’appello competente territorialmente sulla domanda di equa riparazione da ritardo ingiustificato, anche per cause diverse da quelle del giudice ordinario, dovendo aversi riferimento al criterio di collegamento di cui all’art. 11 c.p.p., e alla sede dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale il processo presupposto è iniziato, essendo nella norma speciale adoperato il termine "distretto", che descrive tale criterio e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale il processo che ha determinato la lesione del diritto alla ragionevole durata di esso, è iniziato (S.U. n. 6307/2010).

Deve quindi ritenersi superata la precedente giurisprudenza cui fa riferimento il regolamento, favorevole all’applicazione degli ordinari criteri di collegamento dell’art. 25 c.p.c., per determinare la competenza territoriale della Corte d’appello sulla domanda d’equo indennizzo (Cass. ord. 11300/2004, ord. n. 18635/05 e da ultimo ord. n. 820/2010), e il relatore opina che l’istanza di regolamento è manifestamente fondata, chiedendo che il Presidente fissi l’adunanza in camera di consiglio per la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 4 e 5".
Motivi della decisione

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti dal relatore e la soluzione dallo stesso proposta, non emergendo dalla memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., depositata dal ricorrente, ragioni per modificare l’orientamento che precede.

E’ invero incomprensibile perchè debba rispondere a criteri di efficienza ed effettività la soluzione alternativa proposta per la competenza territoriale dal Z., non comprendendosi quali incompatibilità vi sarebbero tra la soluzione adottata e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nessun rilievo ha poi, nella concreta fattispecie, la modifica giurisprudenziale di cui sopra che non comporta comunque alcuna decadenza nè obblighi di rimessione in termini, potendo il ricorrente proseguire la causa in riassunzione dinanzi al giudice competente.

2. Il regolamento deve quindi essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, dichiarandosi competente la Corte d’appello di Perugia, dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Le spese del presente regolamento devono eccezionalmente compensarsi, date le evidenziate incertezze della giurisprudenza sulla competenza territoriale nella equa riparazione di processi svoltisi dinanzi ai giudici speciali, incertezze che solo di recente le sezioni unite hanno superato con la sentenza citata nella relazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa il decreto impugnato e dichiara competente per territorio la Corte d’appello di Perugia, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente regolamento di competenza.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-02-2011, n. 5790 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 6.4.2007, il G.U.P. del Tribunale di Matera dichiarò C.G. e Q.G. responsabili dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche, con la diminuente per il rito – condannò ciascuno dei predetti alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, pena sospesa per C..

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Potenza, con sentenza in data 4.3.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato C.G. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’indulto anzichè della sospensione condizionale della pena.

Con memoria depositata il 17.1.2011, il difensore dell’imputato ha sviluppato gli argomenti a sostegno del ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato e proposto in carenza di interesse.

Il motivo non è stato dedotto con l’atto in appello, ma l’applicazione dell’indulto anzichè della sospensione condizionale della pena era stata soltanto chiesta all’udienza della Corte d’appello.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Inoltre la sospensione condizionale della pena è più favorevole rispetto all’indulto, sicchè non vi è interesse a ricorrere (v.

Cass. S.U. n. 36837 del 15.7.2010 dep. 16.10.2010 rv 247940).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-03-2011, n. 8043

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Svolgimento del processo

1. Il 27 gennaio 2010 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da B. S., volta ad ottenere la rideterminazione della pena ex art. 657 c.p.p., tenendo conto nel computo del periodo di custodia cautelare sofferta dal 3 luglio 1998 al 28 febbraio 2001, osservando che dalle sentenze di merito acquisite emergeva che la condotta di partecipazione all’associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), caratterizzata da un significativo apporto causalmente rilevante, si era protratta in epoca successiva al 3 luglio 1998. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, B., il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, atteso che, in presenza di una contestazione "aperta" in relazione al reato associativo ex art. 416 bis c.p., la permanenza della condotta non poteva farsi coincidere con la sentenza di primo grado, secondo un criterio squisitamente processuale.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Il limite temporale posto all’attuazione del criterio di fungibilità acquista una duplice valenza, qualora il computo riguardi la carcerazione sofferta per un altro reato; in tal caso, il reato per il quale occorre determinare la pena da eseguire deve risultare anteriore alla carcerazione da detrarre. Il computo della custodia cautelare sofferta per altro reato – ovverossia in altro procedimento – non è subordinata ad altra condizione se non a quella contenuta nel quarto comma, e cioè la posteriorità di essa rispetto al reato per cui è stata inflitta la condanna definitiva da eseguire.

2. Tanto premesso il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, in quanto, con ampio e motivato riferimento alle considerazioni svolte dal giudice di merito, ha ricostruito la cessazione della condotta delittuosa sulla base del materiale probatorio acquisito, evidenziando la perdurante operatività del clan camorristico volto a fornire aiuto agli associati pur dopo l’inizio della loro detenzione, e rifiutando, quindi, qualsiasi presunzione squisitamente processuale, quale la data di pronuncia della sentenza di primo grado.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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