T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2300 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 1 marzo 2007 del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali preposto alla Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a 9 posti di dirigente, professionalità Archivista di Stato, nel ruolo dei Dirigenti di seconda fascia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Con successivo decreto 18 maggio 2007 del medesimo Dirigente sono state apportate alcune integrazioni al bando del suddetto concorso (i posti sono stati diminuiti ad 8) e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande. In particolare, con l’art. 1, punto d) è stato provveduto alla sostituzione dell’art. 2 del precedente decreto, articolo rubricato "requisiti di ammissione". Nella versione così sostituita, il comma 2 così stabilisce il requisito attinente al servizio ritenuto necessario: "Avere compiuto almento cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio effettivo nelle stesse posizioni funzionali. Per il computo dell’effettivo servizio non possono essere presi in considerazione periodi derivanti da retrodatazioni fittizie, o da attribuzione di anzianità convenzionale. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio effettivo è ridotto a quattro anni".

I ricorrenti, avendo presentato domanda di partecipazione ed essendo stati ammessi alla procedura in questione, hanno svolto, nel corso del 2008, le due prove scritte previste dal bando e, avendole superate, sono stati ammessi alla prova orale, anch’essa ugualmente superata.

Successivamente, a seguito di un accesso agli atti, i ricorrenti hanno ottenuto la copia del decreto dirigenziale approvativo della graduatoria, nonché la copia del decreto dirigenziale datato 27 luglio 2007 con il quale sono stati individuati i candidati esclusi dal concorso.

Nella stessa occasione, i ricorrenti hanno potuto prendere visione, seppure non in modo integrale, degli atti del procedimento concorsuale; in particolare, anche delle domande di ammissione di alcuni candidati.

Proprio dall’esame di una di queste ultime, i ricorrenti hanno appreso che la candidata M.G., ai fini del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 2, del bando di concorso, ha dichiarato di avere svolto per alcuni distinti periodi temporali il servizio di professore a contratto presso l’Università di Urbino e di essere stata altresì destinataria, per più volte, di assegni di ricerca della durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca presso la medesima Università.

Non essendo stata, la suddetta candidata, ricompressa fra i candidati esclusi dal concorso è risultato evidente ai ricorrenti che il Ministero ha considerato l’attività svolta dalla candidata M.G. idonea ad integrare il requisito di ammissione.

Deducono i ricorrenti la illegittimità degli atti del concorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente e la controinteressata che ha dedotto, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla impugnazione e, nel merito, la infondatezza dello stesso.

Alla udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente il Collegio ritiene di potere prescindere dalla eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controinteressata in considerazione della infondatezza nel merito dello stesso.

Con un primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, nonché dell’art. 2, comma 2, del bando di concorso approvato con D.D. 1 marzo 2007 ed integrato con D.D. 18 maggio 2007.

In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la candidata M.G. non era in possesso del requisito prescritto dall’art. 2 del bando di concorso ("avere compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea") in considerazione del fatto che la stessa, ai fini del prescritto requisito ha fatto valere l’attività svolta quale professore a contratto presso l’Università degli Studi di Urbino e l’attività di collaborazione alla ricerca svolta presso lo stesso Ateneo quale titolare di assegno di ricerca ex art. 51 L. n. 449/1997.

Entrambe tali attività, secondo la tesi dei ricorrenti, non identificherebbero in alcun modo un servizio svolto nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio come la disposizione del bando richiamata dai ricorrenti richiede, ai fini della ammissione al concorso in oggetto, il compimento di 5 anni "di servizio effettivo presso una pubblica Amministrazione", non specificando espressamente se tale servizio debba necessariamente essere instaurato a seguito di pubblico concorso ovvero se possa ritenersi sufficiente un qualsiasi tipo di servizio (anche di natura privatistica) espletato presso la stessa Amministrazione.

E’ ben vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 480/2002 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all’atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto, stipulato ai sensi degli art. 100 e 116 d.P.R. n. 382 del 1980, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.

Tuttavia, la fattispecie sottoposta alla attenzione della Corte riguardava il riconoscimento diretto di benefici economici e di carriera in capo a soggetti estranei alla Amministrazione mentre nella odierna fattispecie, al contrario, il requisito è richiesto ai soli fini della ammissione a pubblico concorso nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 Cost. (si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 480/2002 che "quanto alla dedotta violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione – censura argomentata dal rimettente essenziamente secondo le stesse osservazioni addotte per sostenere la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza -, questa Corte deve ribadire, da un lato, che il principio di cui all’art. 97 della Costituzione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti economici di categoria (tra molte, ordinanza n. 94 del 2002; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995), dall’altro che sarebbe proprio la piena equiparazione a tutti gli effetti di un servizio prestato in svolgimento di un rapporto diverso da quello di pubblico impiego a collidere con il principio costituzionale invocato, risolvendosi tale assimilazione in un ingiustificato privilegio dei soggetti titolari di contratto rispetto a chi sia stato assunto a seguito di procedure selettive pubbliche (sentenze n. 109 del 2000, n. 320 del 1997, n. 59 del 1996)").

L’interpretazione della clausola fornita dalla Amministrazione – relativa alla ricomprensione nella locuzione "servizio effettivo" anche dei servizi espletati in regime privatistico – dunque, lungi dal comportare una disparità di trattamento appare pienamente legittima ed applicativa del generale principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali.

Con una seconda censura i ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della ulteriore violazione ed erronea applicazione dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, nonché dell’art. 2, comma 2, del bando di concorso approvato con D.D. 1 marzo 2007 ed integrato con D.D. 18 maggio 2007.

Sostengono i ricorrenti che la candidata M.G. avrebbe dovuto essere esclusa anche perché ai fini dell’accesso alla attività di professore a contratto non sarebbe necessario il possesso del diploma di laurea mentre il bando di concorso espressamente richiedeva, quale requisito di ammissione, lo svolgimento di servizio "in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea".

La censura è infondata.

Così come rilevato dagli stessi ricorrenti, la candidata M.G. è effettivamente in possesso del diploma di laurea con la conseguenza che la questione sollevata appare superata in concreto dalla sussistenza del requisito richiesto dal bando.

Non v’è dubbio, quindi, che il requisito sostanziale richiesto dal bando è posseduto dalla candidata in questione, con conseguente infondatezza della censura sollevata.

Sotto tale profilo, infatti, non può non rilevarsi che l’indicazione del bando di concorso è volta ad evitare che alla procedura concorsuale partecipino soggetti che, pur avendo il requisito dei 5 anni di servizio effettivo presso una Amministrazione, non siano in possesso dell’ulteriore requisito (diploma di laurea) richiesto ai fini dello svolgimento dello specifico posto messo a concorso.

La legittimità della intervenuta ammissione della ricorrente importa la correttezza della procedura concorsuale e la legittimità degli atti posti in essere dalla Commissione con conseguente infondatezza della terza censura avanzata dai ricorrenti in ordine alla illegittimità derivata di tutti gli atti di gara con particolare riferimento alla approvazione della graduatoria finale.

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-04-2011, n. 13443 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Napoli, in sede di riesame dell’ordinanza cautelare emessa il 28.6.2010 dal gip dello stesso tribunale nei confronti di Z.G. per i delitti di associazione a delinquere ai fini di spaccio di stupefacente e per due episodi costitutivi dei delitti di detenzione e spaccio, con ordinanza in data 27.10.2010, confermava la misura cautelare in ordine ai reati di spaccio (capi 9 e 21, limitatamente per quest’ultimo alla condotta del 17.9.2997), ma la annullava con riferimento al delitto associativo, di cui riteneva di non ravvisare per l’imputato la sussistenza dell’affectio societatis, il suo inserimento stabile nella associazione e nemmeno la di lui consapevolezza di arrecare un contributo determinante alla realizzazione del programma criminoso associativo. Ricorre avverso il provvedimento il p.m. di Napoli rilevando l’omessa considerazione giudiziale di ulteriori episodi di spaccio a carico dell’imputato, rispettivamente formulati ai capi 1 e 23 della rubrica per i quali li Z. era stato tratto in arresto in flagranza di reato.

Il ricorso merita accoglimento.

L’omessa considerazione di tutta la piattaforma probatoria costitutiva delle ragioni della contestazione del reato associativo, di più il fatto che per ulteriori episodi di spaccio l’imputato sia stato arrestato in flagranza di reato segnalano una lacuna nel ragionamento giudiziale il quale, proprio per la esiguità del numero degli episodi di spaccio di stupefacenti, ha tratto la ratio decidendi correlata al provvedimento oggetto di ricorso.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo e rinvia per nuovo esame al tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-07-2011, n. 15503

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Svolgimento del processo

Con citazione del 9.4.1993 H.R., stando alla sentenza impugnata, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Bolzano i fratelli H. e P.F., esponendo che, " in virtù di convenzione verbale tra lui ed il genitore dei convenuti, P. F., deceduto senza che con lui o con gli eredi venisse perfezionato l’atto di compravendita, aveva acquistato il possesso di una striscia di terreno – p.f. 323/3 C.C. (OMISSIS), già pp.ff.

324/1 e 323/2" , poi modificata, già confinante con la propria abitazione e relativa area ed il fondo del promittente venditore, che glielo aveva appunto promesso in vendita; che egli aveva quindi spostato il confine mediante la costruzione di uno steccato ed essendosi protratto il possesso pacificamente e pubblicamente per oltre venti anni, ne rivendicava la proprietà. Si costituiva solo H.F. eccependo che gli eredi avevano solo tollerato la detenzione ed in diverse occasioni avevano chiesto il rilascio del terreno, trovando a ciò l’attore favorevole ed, anche a interpretare la missiva del 7 gennaio 1979, loro trasmessa dall’attore, con la quale ribadiva la proposta di acquisto, come atto idoneo alla estrinsecazione della volontà di possesso, non era decorso il ventennio per l’usucapione.

Con sentenza 21.3.1997 il Tribunale di Bolzano, assunti testi ed espletata ctu, rigettava la domanda, accolta invece dalla Corte di appello di quella città, con sentenza del 18.11. 1998, cassata da questa Suprema Corte con sentenza n. 19721/03 che, in relazione alla richiamata convenzione, deduceva occorresse distinguere se la stessa si configuri come contratto ad effetti reali o obbligatori e, quindi escludere, nell’ipotesi in cui il godimento dell’immobile sia stato disposto con apposita clausola del preliminare, la disponibilità come esplicazione del possesso ad usucapionem, essendo il preliminare contratto ad effetti obbligatori e non reali.

La causa, veniva riassunta da F.H. in Z. nei confronti di R.H. e P.F., quest’ultimo rimaneva contumace, e la Corte di appello di Trento, con sentenza n. 87/05, respingeva l’appello avverso la sentenza del Tribunale che confermava, regolando le spese ed osservando che mai il R. era stato in una situazione di possesso, ciò sulla scorta delle testimonianze, avendo semplicemente detenuto senza che sia stata acquisita la prova dell’interversione. Ricorre R.H. con due motivi, resiste F.H. in Z.. Le parti hanno presentato memorie ed il ricorrente nota di replica alle conclusioni del P.G..
Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 384 c.p.c., e di ogni altra norma in tema di applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione ed omessa applicazione di tale principio, avendo la S.C. cassato la sentenza della Corte di appello di Bolzano per avere affermato il possesso del R. in base ad un non corretto accertamento dell’elemento psicologico.

Il Giudice di rinvio ha omesso di verificare la reale natura della convenzione e non ha speso alcuna parola sul titolo, limitandosi a riferire delle testimonianze.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 c.c. e di ogni altra norma in tema di possesso ad usucapionem, vizi di motivazione, avendo la S.C. dato per scontato che l’accordo verbale includeva un patto accessorio che prevedeva il godimento, con immediato effetto traslativo del possesso.

Le censure non meritano accoglimento.

La sentenza di questa Suprema Corte n. 19721/03, premesso che, "al fine di stabilire se, in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia un possesso idoneo all’usucapione, ovvero una mera detenzione, occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso, a tal fine dovendosi distinguere se la convenzione si configuri come contratto ad effetti reali o obbligatori, solo nel primo caso potendosi il contratto ritenere idoneo a determinare nell’indicato soggetto l’animus possidendi ; deve pertanto escludersi che, nell’ipotesi in cui il godimento dell’immobile sia stato disposto nei confronti del promissario acquirente con apposita clausola del contratto preliminare, la disponibilità del bene da parte di quest’ultimo possa valere come esplicazione del possesso ad usucapionem, essendo il preliminare un contratto ad effetti obbligatori e non reali", ha rilevato:

"Orbene la Corte di appello ha osservato quanto segue: 1) R. possiede da oltre venti anni il tratto di terreno; 2) i convenuti avevano addotto una mera tolleranza, senza però dare la prova dell’assunto; 3)l’allora attore si era comportato "uti dominus, senza alcuna contestazione, tanto che aveva costruito uno steccato con fondamenta in calcestruzzo; 4)perciò tali elementi costituiscono i necessari presupposti per la maturazione dell’usucapione, e quindi consentono la declaratoria di trasferimento della proprietà della striscia di terreno in capo all’attuale resistente.

Si tratta però di rilievi non decisivi.

Ed invero, oltre a quanto già precisato con richiamo alla sentenza n. 7142/2000, la Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che i testimoni esaminati, e precisamente M.D., M.F., Z.Z. e I.R., quest’ultima moglie di R., avevano dichiarato che più volte i proprietari, eredi della parte defunta, avevano rivendicato il rilascio del bene in varie occasioni, e che la controparte aveva riconosciuto il loro diritto a riottenere la disponibilità del tratto di terreno di che trattasi.

Quindi non risulta affatto presunto il dedotto possesso, piuttosto che la detenzione del bene eccepita con forza da F., per la quale, ai fini dell’usucapione, era invece necessaria l’interversione del possesso. La sentenza impugnata è quindi censurabile sia per avere affermato il possesso di R. in base alle opere dallo stesso realizzate sul terreno, sia per avere posto a carico della ricorrente l’onere della prova dell’interversione, che incombeva invece sull’allora attore. Su tali punti dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.

Ne deriva che essa va cassata con rinvio".

La sentenza, a seguito del rinvio, come dedotto, ha escluso il possesso, l’interversione e la maturazione del termine per usucapire, applicando correttamente la decisione della Suprema Corte e consolidati principi.

In particolare in ordine al primo motivo va osservato che la sentenza d’annullamento non ha affatto imputato alla sentenza annullata d’aver erroneamente accertato l’elemento psicologico in base ad emergenze istruttorie "astrattamente" inidonee, bensì di aver preso in considerazione emergenze istruttorie "specificamente" inidonee in rapporto all’affermato principio di diritto per cui la consegna del bene a seguito di contratto preliminare attribuisce la mera detenzione evolvibile in possesso solo attraverso interversione la cui prova è a carico di chi l’invoca.

Il giudice di rinvio, premesso il detto principio, sul fatto pacifico che il titolo dell’immissione nella disponibilità del bene fosse un contratto preliminare, quindi attributivo della semplice detenzione, e rivisitate le risultanze istruttorie, ha rilevato il difetto di prova dell’interversione, e ad abundantiam anche la prova contraria dell’espresso riconoscimento della proprietà altrui, così necessariamente pervenendo alla pronunzia di rigetto della domanda d’usucapione.

In ordine al secondo motivo va dedotto che è imperniato sulla tesi che dovesse essere accertato se il contratto del 1970 avesse natura reale od obbligatoria e se con l’immissione nella disponibilità del bene si fosse trasmesso il possesso piuttosto che la detenzione, ma tale presupposto è infondato e con esso il motivo, in quanto la sentenza d’annullamento aveva già accertato trattarsi di contratto preliminare e, quindi, attributivo della sola detenzione del bene consegnato, in conformità alla giurisprudenza all’epoca più accreditata, recentemente confermata dalle SS.UU. di questa Corte in sede di risoluzione del contrasto (sent. 27.3.08 n. 7930, conforme 1.3.10 n. 4863); per il che il giudice di rinvio non doveva affatto porsi il problema d’individuare la natura degli effetti del contratto ed adeguare a tale accertamento le ulteriori valutazioni, in quanto, così facendo, avrebbe violato il principio di diritto enunciato dalla sentenza d’annullamento sulla base di tale già effettuata individuazione ed, ove fosse in ipotesi pervenuta ad affermare la natura possessoria della conseguita materiale disponibilità del bene, sarebbe incorsa altresì in palese errore di diritto.

In ogni caso va osservato che per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" (ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congniamente logica e giuridicamente corretta.

In ogni caso, appare decisiva la circostanza, per nulla smentita dalla prova testimoniale, che l’iniziale detenzione non ha dato luogo, nel tempo, ad interversione del possesso.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

La domanda di usucapione è stata correttamente disattesa, come dedotto, in riferimento alla mancanza del fatto "possesso" posto che la consegna del bene da luogo a mera detenzione presupponendo un "comodato", come dalla citata decisione delle S.U. 27 marzo 2008 n. 7930.

In senso conforme cfr. Cass. 1.3.2010 n. 4863 che fa salva la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis, nella specie non avvenuta.

In ogni caso il ricorrente da una errata lettura della sentenza della Suprema Corte e lamenta la mancata considerazione del titolo, senza tenere conto che un accordo verbale non può dar luogo ad effetti traslativi di un possesso giuridicamente rilevanti.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200, di cui 3000 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17676 Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

INI LUCA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino in data 19.9.2007, T.E. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui alla L. Fall., art. 217, commesso quale titolare dell’omonima ditta individuale dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cassino in data (OMISSIS), tenendo i libri e le scritture contabili previste dalla legge in maniera irregolare e incompleta.

Il ricorrente deduce:

1. violazione di legge per la mancata applicazione della nuova normativa fallimentare in materia di identificazione della qualifica di piccolo imprenditore esente dalla dichiarazione di fallimento, di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006;

2. nullità della sentenza per genericità dell’imputazione;

3. violazione delle norme sul diritto di difesa per il mancato accesso del difensore alle scritture contabili;

4. violazione di legge in ordine alla mancata valutazione, anche ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, dell’essere l’impresa dell’imputato facoltizzata alla tenuta della contabilità in forma semplificata;

5. violazione di legge in ordine alla mancanza del presupposto della irregolare tenuta della contabilità per almeno tre anni;

6. carenza o illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della nuova normativa fallimentare in materia di identificazione della qualifica di piccolo imprenditore esente dalla dichiarazione di fallimento, in quanto modifica normativa più favorevole ed incidente su un elemento costitutivo del reato quale la dichiarazione di fallimento, è infondato. Al di là dell’irrilevanza della richiamata modifica legislativa in quanto non incidente sulla dichiarazione di fallimento nella sua dimensione di provvedimento giurisdizionale, per la quale esclusivamente essa è elemento costitutivo del reato, e dunque riguardante norma extrapenale non integratrice della fattispecie (Sez. U, n. 19601 del 28.2.2008, imp. Niccoli, Rv.239398;

Sez. 5^, n.40404 dell’8.5.2009, imp. Melucci, Rv. 245427), la sentenza impugnata rilevava come nel registro dei corrispettivi della fallita risultassero annotati per il 2003 ricavi pari ad Euro.457.723, superiori al limite di Euro 200.000 indicato fra le soglie di fallibilità dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 5; la normativa sopravvenuta, pertanto, non risulta comunque applicabile nel caso di specie.

2. Il motivo di ricorso relativo all’asserita genericità dell’imputazione, ravvisata nella mancata determinazione del periodo temporale di commissione della condotta, è anch’esso infondato.

Nella sentenza impugnata si osservava sul punto che la mancata indicazione di una precisa delimitazione temporale della condotta riferiva la stessa all’intera gestione della ditta, in corrispondenza del resto con i rilievi del curatore per cui qualsiasi scritturazione contabile risultava omessa dal 2001; ed in effetti quest’ultimo dato, noto all’imputato in quanto desumibile dalla relazione del curatore, poneva il predetto nella condizione di difendersi adeguatamente da un addebito non generico, ma semplicemente prolungato nel tempo.

3. Pure infondato è il motivo di ricorso relativo al mancato accesso del difensore alle scritture contabili, rimaste sempre in possesso della curatela dopo il loro deposito in Tribunale da parte del T.. La sentenza impugnata rispondeva invero congruamente a tale rilievo osservando che la presenza fisica delle scritture presso il curatore consentiva comunque alla difesa, a seguito del deposito degli atti a conclusione delle indagini preliminari, la richiesta di prenderne visione.

4. Infondato è ancora il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione, anche ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, dell’essere l’impresa dell’imputato facoltizzata alla tenuta della contabilità in forma semplificata.

Come rammentato nella sentenza impugnata, il regime tributario di contabilità semplificata non esime l’imprenditore della tenuta delle scritture contabili previste dall’art. 2214 c.c., la cui omissione rimane pertanto rilevante agli effetti penali (Sez. 5^, n.5382 dell’11.11.1999, imp. Benetti, Rv. 217268).

5. E’ altresì infondato il motivo di ricorso relativo all’asserita mancanza del presupposto della irregolare tenuta della contabilità per almeno tre anni, fondato sulla considerazione per la quale la cessazione dell’attività dell’impresa nel 2004 limitava l’omissione agli anni 2002 e 2003. Come anche in questo caso osservato dalla Corte territoriale, la previsione normativa del triennio dalla data del fallimento pone infatti solo un limite temporale all’accertamento dell’omissione per mere ragioni di politica criminale, ma non stabilisce un periodo minimo di rilevanza penale di quest’ultima, che dunque sussiste anche laddove la violazione si protragga per una durata inferiore (Sez. 5^, n.38598 del 20.6.2008, imp. De Iorio, Rv.

242018); è del resto evidente come il possibile pregiudizio per le possibilità di controllo ai fini della tutela della garanzia dei creditori non sia in astratto condizionato dalla consistenza temporale dell’omissione, potendo la stessa sottrarre la rappresentazione di fatti gestionali rilevanti pur se contenuta in limiti cronologici ristretti.

6. E’ da ultimo infondato il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, con il quale si lamenta che i giudici di merito abbiano motivato esclusivamente in base agli accertamenti della curatela. Nulla impedisce infatti che questi ultimi vengano ritenuti esaustivi della prova a carico dell’imputato, soprattutto rispetto ad un’imputazione di bancarotta semplice documentale, fondata sull’oggettiva constatazione di fatti omissivi.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.