Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19477

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Svolgimento del processo

M.E. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 10 giugno 2009 che ha rigettato a domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r Campania il 7 novembre 1988 deciso con sentenza del 13 novembre 2006. Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso censura l’affermazione secondo la quale la mancata presentazione dell’istanza di prelievo dimostrerebbe la mancanza di pregiudizio morale da ritardo nella definizione del giudizio ma si conclude con la formulazione di un quesito di diritto inidoneo.

Infatti è costante orientamento che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente. Nella specie il quesito è formulato nel senso che questa Corte dovrebbe dichiarare se il provvedimento impugnato è o non in contrasto con la L. n. 89 del 2001, art. 2. Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 06-06-2011, n. 22316 Poteri della Cassazione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 12 gennaio 2011, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza con la quale, il 29 dicembre 2010, il G.I.P. del Tribunale di Frosinone applicava a S.V.C. ed altri la misura cautelare personale di massimo rigore per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona, tentativo di induzione alla prostituzione e violenza sessuale.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, rilevando che la decisione del Tribunale era intervenuta oltre il termine massimo del 19 gennaio 2011.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, rilevando la mancata trasmissione al giudice del riesame del fascicolo delle investigazioni difensive.

Con un terzo motivo di ricorso rilevava la violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., difettando la mancanza assoluta di indizi di colpevolezza, in quanto il quadro indiziario si risolveva nelle sole, contraddittorie dichiarazioni della persona offesa.

Osservava, a tale proposito, che i giudici del riesame non avevano considerato le contraddizioni emergenti nelle dichiarazioni della persona offesa, che analiticamente esaminava, rimarcando come il Tribunale non avesse tenuto conto delle risultanze delle investigazioni difensive comunque prodotte in udienza.

Rilevava, inoltre, la mancanza di esigenze cautelari.

Con un quarto motivo di ricorso deduceva la manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno dell’ordinanza impugnata.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Occorre osservare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che i termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9 risultano rispettati.

Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la perdita di efficacia della misura non opera qualora la decisione, completa della motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10 se entro detto termine il Tribunale abbia deliberato sulla richiesta e depositato il dispositivo, poichè la motivazione segue le disposizioni generali in tema di procedimento camerale e vale il termine ordinatorio di cinque giorni dalla deliberazione di cui all’art. 128 c.p.p. (Sez. 5^ n. 38105,20 novembre 2006 ed altre prec. conf.).

Nella fattispecie, la decisione è intervenuta il 12 gennaio 2011, mentre la motivazione è stata depositata il successivo 20 gennaio 2011.

Posto che la trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell’autorità procedente è avvenuta, come indicato in ricorso, il 9 gennaio 2011, i termini stabiliti dall’art. 309 c.p.p. risultano rispettati.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso si deve ricordare che la finalità dell’art. 309 c.p.p., comma 5, nella parte in cui impone la trasmissione anche degli elementi sopravvenuti a favore dell’indagato, è quella di consentire l’utilizzazione da parte del giudice del riesame di dati obiettivi che potrebbero rimanere ignoti se tale obbligo non fosse imposto.

Conseguentemente, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso che tale obbligo si estenda anche ad atti o documenti già nella disponibilità della difesa e che da questa possano essere utilizzati o prodotti unitamente alla richiesta di riesame o nell’udienza di trattazione (Sez. 3^ n. 2916, 22 gennaio 2010; Sez. 6^ n. 2276, 17 gennaio 2003; Sez. 4^ n. 3337, 23 ottobre 2000; Sez. 2^ n. 5756, 8 novembre 1997).

Tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, risultano a maggior ragione applicabili in casi, quali quello in esame, nei quali l’omessa produzione riguardi atti, quali le investigazioni difensive, formati e redatti dalla stessa difesa.

L’assenza di qualsivoglia pregiudizio per le garanzie difensive spettanti al ricorrente è peraltro dimostrata dal fatto che, come indicato nell’ordinanza impugnata, detti atti sono stati prodotti in udienza dallo stesso difensore e valutati nel corso del riesame.

Per quanto attiene, invece, al terzo e quarto motivo di ricorso va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 5^, n. 46124, 15 dicembre 2008).

Con specifico riferimento al ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è osservato che alla Corte "spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie" (SS. UUn. 11, 2 maggio 2000).

Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità, che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", l’intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente.

Date tali premesse, si osserva come l’ordinanza del Tribunale di Catania sia del tutto immune da censure sul punto.

In particolare, si rileva come l’ordinanza impugnata abbia dato compiutamente atto della sussistenza dei presupposti di legge posti a sostegno della misura cautelare impugnata.

I giudici del riesame, infatti, dopo aver legittimamente richiamato, anche per relationem, il contenuto del provvedimento del G.I.P., hanno attentamente esaminato i rilievi critici prospettati dalla difesa procedendo ad una attenta puntualizzazione dei fatti, sottoposti ad accurato vaglio critico anche alla luce delle allegazioni difensive.

Il ricorrente censura tali conclusioni ma prospetta unicamente una lettura alternativa del quadro indiziario complessivo, non proponibile in questa sede di legittimità a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, corredato da una motivazione che non presenta alcun evidente salto logico e risulta strutturata con un apparato argomentativo privo di contraddizioni.

L’ordinanza si palesa immune da censure anche nella parte in cui, motivando sulla sussistenza delle esigenze cautelari, ha rilevato di condividere le motivazioni addotte dal G.I.P., osservando come il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli contestati fosse rinvenibile non solo nella gravità dei fatti contesati, ma anche dalle condizioni di vita degli indagati, pienamente inseriti nell’ambiente della prostituzione.

Per quanto riguarda, infine, la lamentata scarsa considerazione, da parte del Tribunale, delle risultanze delle investigazioni difensive, deve in primo luogo ricordarsi che non è richiesta, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, degli argomenti difensivi di cui sia manifesta l’irrilevanza, in quanto l’obbligo motivazionale del giudice deve ritenersi circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive quando siano oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, poichè nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, che sono assorbite nella complessiva valutazione effettuata dal giudice del riesame (Sez. 4^ n. 27379 14 luglio 2010; Sez. 2^ n. 13500, 31 marzo 2008; Sez. 6^ n. 13919 14 aprile 2005; Sez. 4^ n. 34911, 22 agosto 2003).

Nel caso di specie, pur a fronte di un quadro indiziario esauriente, il Tribunale ha comunque valutato nel dettaglio la produzione difensiva, illustrando compiutamente le ragioni per le quali il complesso delle investigazioni difensive non assumeva comunque un oggettivo rilievo tale da scardinare l’inequivoco quadro indiziario.

Anche in questo caso, come già fatto presente in precedenza, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, non possono ammettersi letture alternative.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. Att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22634 diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Potenza depositato in data 18.3.09 con cui il Ministero veniva condannato al pagamento di un equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 di Euro 9.000,00 in favore di F.E. per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi innanzi al Tar Basilicata;

che l’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione si duole del fatto che, non essendo stata presentata nel giudizio innanzi al Tar istanza di prelievo, il giudizio per equo indennizzo non sia stato dichiarato inammissibile ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito con L. n. 133 del 2008.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti già avuto occasione di chiarire che la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice contabile, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o anticipazione o fissazione, atteso che, nel giudizio contabile, nessuna norma rendeva o rende obbligatorie siffatte istanze, incidendo le determinazioni assunte al riguardo dalla parte ai soli fini della valutazione del suo comportamento in sede di apprezzamento dell’entità del lamentato pregiudizio ed in particolare del patema inferto dal ritardo e della misura del ristoro da riconoscere a sua ragionevole riparazione.

(Cass. 8156/06).

Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. 28428/08) per cui continua a sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore alla entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 (Cass. 5317/11).

Nel caso di specie il giudizio innanzi al Tar si è concluso in data 11.3.08, prima della entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, onde l’art. 54 di tale decreto non risulta applicabile al caso di specie.

Il motivo va pertanto respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.100,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-11-2011, n. 24689 Rimborso dell’imposta

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10.10.1989 il Tribunale di Messina, adito da G.D., condannò l’Iacp al risarcimento del danno da illegittima occupazione di un terreno avvenuta nell’anno 1974. In esecuzione della sentenza, l’Iacp versò il dovuto operando la ritenuta del 20% prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 11. Il G. propose un’istanza di rimborso della somma ritenuta in acconto e impugnò tanto il silenzio-rifiuto quanto il successivo provvedimento negativo formalmente adottato dall’amministrazione finanziaria. Il giudizio tributario si risolse in senso sfavorevole all’impugnante, giacchè la commissione tributaria regionale della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, reputò legittima la ritenuta sulla considerazione che il terreno occupato era stato comunque destinato alla realizzazione di edilizia economica e popolare, al di là del fatto di non rientrare – detto terreno – nelle zone omogenee A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968. Sostenne inoltre che bisognasse aver riguardo, ai fini della tassazione, non all’anno di insorgenza del diritto, ma all’atto in conseguenza del quale l’indennità era risultata corrisposta, tale essendo la sopra detta sentenza assunta dal Tribunale di Messina nel 1989.

Propone ricorso per cassazione il G., articolando otto motivi illustrati anche da memoria. Gli intimati non hanno svolto difese.

All’esito della discussione il ricorrente ha depositato note scritte in replica alle conclusioni del pubblico ministero.

Motivi della decisione

1. – Devesi preliminarmente dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze, che non risulta aver partecipato al giudizio di merito ed essendo l’agenzia delle entrate, alla data in cui fu pronunciata la sentenza d’appello, unica titolare dei poteri giuridici strumentali all’adempimento delle obbligazioni tributarie in quanto successore a titolo particolare del Ministero in ordine a tali rapporti a decorrere dalla data relativa di operatività (1 gennaio 2001); con conseguente assunzione in via esclusiva della gestione del contenzioso e connessa spettanza dell’esercizio delle facoltà processuali in ordine all’impugnazione in sede di legittimità (cfr. sez. un. 2006/3116).

2. – Col primo motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11 violazione dell’art. 23 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, comma 2, e art. 14 preleggi.

La tesi posta a base del motivo è che la L. n. 413 del 1991, art. 11 è norma insuscettibile di applicazione analogica in quanto "a fattispecie esclusiva". Ciò stante, avrebbe errato il giudice tributario nell’affermare l’irrilevanza del mancato inserimento del terreno de quo all’interno delle citate zone omogenee (per essere stato comunque, il terreno medesimo, concretamente destinato alla realizzazione dell’intervento di edilizia residenziale pubblica), in quanto, in siffatti termini, avrebbe egli applicato analogicamente la disposizione tributaria.

Il motivo è concluso dal quesito di diritto "se la L. n. 413 del 1991, art. 11 nella parte in cui sottopone a tassazione come plusvalenza la percezione di indennità o risarcimenti per l’occupazione di terreni per la realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture all’interno delle zone omogenee di tipo A,B,C,D di cui al D.M. 2 aprile 1968 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 sia una norma a fattispecie esclusiva, insuscettibile di applicazioni analogiche, e conseguentemente se erri il giudice del merito ad affermare che sarebbe irrilevante la circostanza che il terreno occupato non rientri nelle zone omogenee A,B,C,D (..), essendo a suo dire rilevante unicamente il fatto che il terreno occupato era stato concretamente destinato alla realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare".

Col secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, è invece denunziata la motivazione della sentenza come omessa o insufficiente sul fatto controverso decisivo riguardante la non inclusione del bene all’interno delle zone omogenee A,B,C,D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, e la mancanza di una sua legale destinazione a interventi di edilizia residenziale pubblica. Assume il ricorrente di aver depositato, nel corso del giudizio di primo grado, un certificato di destinazione urbanistica attestante che il terreno in questione "ricadeva al di fuori del piano regolatore Borzì", e di aver dedotto (tanto in primo grado quanto) in appello (alle pag. 5 e 6 del relativo atto) che "il piano per l’edilizia economica e popolare era stato annullato"; cosicchè i terreni relativi erano da ritenere ricadenti in zona libera o bianca. Lamenta che la commissione regionale non abbia indagato quale fosse, in considerazione di dette risultanze, "la destinazione urbanistica del terreno occupato dallo Iacp di Messina (..)". In particolare, alla luce della sintesi conclusiva lamenta un’omessa o comunque insufficiente motivazione della sentenza a misura del fatto di avere questa negato il diritto al rimborso "sulla base della circostanza di mero fatto che l’intervento ( . . ) era stato realizzato, senza prendere in esame le deduzioni e gli atti a tale scopo prodotti dal contribuente dai quale emergeva invece che i terreni occupati non avevano una destinazione urbanistica ed erano rimasti annullati gli atti con cui quei terreni erano stati destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni".

Col terzo mezzo si deduce omessa pronuncia, e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di appello con cui era stata eccepita l’inapplicabilità della citata L. n. 413 del 1991, art. 11 ai casi di occupazione c.d. usurpativa per il fatto che sul terreno, occupato fin dal 1974, era stato realizzato un complesso di alloggi decorsi oltre cinque anni dal decreto di occupazione, senza la conseguente emissione di decreto di esproprio e senza previa dichiarazione di pubblica utilità, essendo stato annullato il piano di zona in sede giurisdizionale.

Il motivo è concluso dal quesito "se in una controversia avente ad oggetto la pretesa di rimborso delle somme ritenute, a titolo di imposta ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11 sia omessa la pronuncia sul motivo di appello con cui il contribuente abbia eccepito che la norma tributaria non si applica ai casi di occupazione usurpativa, illecita ab origine, qualora il giudice del merito non prenda in esame tale doglianza e si limiti ad affermare, di fronte ad altro motivo di appello con cui ci si doleva che l’imposta era stata applicata nel caso di occupazione di un terreno privo di qualunque destinazione urbanistica, che è legittima l’imposizione, osservando che rilevi unicamente il fatto della concreta destinazione del terreno ad intervento di edilizia residenziale pubblica".

Il quarto e il quinto mezzo rispettivamente deducono (a) violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11 dell’art. 23 Cost. e dell’art. 12 preleggi, comma 2, e art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e (b) vizio di motivazione, con riguardo alla già detta avvenuta applicazione dell’art. 11 cit. all’ipotesi di occupazione "usurpativa". Donde il quesito di diritto "se la L. n. 413 del 1991, art. 11 nella parte in cui sottopone a tassazione la percezione di somme dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, si riferisca unicamente al risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva, e conseguentemente se violi o applichi falsamente la predetta norma il giudice del merito che ne faccia applicazione anche nel caso di occupazione usurpativa"; nonchè la sintesi (conclusiva del motivo redatto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) che, in fattispecie del genere, "(..) il giudice del merito è tenuto ad indagare se le somme siano state percepite per effetto di una occupazione divenuta illegittima o se esse siano state invece percepite per effetto di un mero comportamento usurpativo della p.a., illecito ab origine, e conseguentemente è omessa o insufficiente la motivazione della sentenza che abbia negato il diritto del contribuente al rimborso sulla base della circostanza di mero fatto che l’intervento di edilizia residenziale pubblica sia stato realizzato, senza prendere in esame le deduzioni e gli atti a tale scopo prodotti dal contribuente dai quali emerga invece che l’occupazione era avvenuta in carenza di una dichiarazione di pubblica utilità". 3. – I riportati cinque mezzi possono essere congiuntamente esaminati perchè chiaramente connessi. Essi sono infondati quanto al presupposto giuridico, e come tali vanno rigettati dovendosi solo provvedere a integrare, nel senso che segue, la motivazione dell’impugnata sentenza sui punti oggetto di censura.

Non è dubitabile, in base al contenuto del certificato di destinazione urbanistica attinente al terreno di cui è causa (dal ricorrente richiamato pure a corredo dei successivi tre motivi), che il terreno fu assegnato all’Iacp in quanto ricadente nel p.e.e.p. di Messina approvato con d.a. 356/70.

Codesto provvedimento di approvazione del p.e.e.p. venne peraltro annullato dal C.g.a. della regione Sicilia con sentenza n. 120 in data 28.8.1986.

Sennonchè, in base alla L. n. 413 del 1991, art. 11 la ritenuta del 20% a titolo di imposta non va effettuata soltanto sulla indennità di espropriazione, ma anche sul risarcimento del danno dovuto per la perdita del diritto dominicale conseguente alla irreversibile trasformazione del fondo con la realizzazione dell’opera pubblica.

Non rileva che tale perdita sia avvenuta per occupazione appropriativa o usurpativa, come qui sostenuto dal ricorrente in conseguenza dell’annullamento degli atti del procedimento espropriativo e in particolare del p.e.e.p., siccome modellato sul piano regolatore particolareggiato (L. n. 167 del 1962, art. 9 e successive modificazioni) e dunque equivalente a dichiarazione di pubblica utilità quale presupposto di procedimenti ablatori, attesa la rilevanza, invece, dell’unico profilo costituito dalla perdita della proprietà per avvenuta irreversibile trasformazione del fondo, alla base del riconoscimento di un danno risarcibile (v. per tutte, sugli evocati concetti, Cass. n. 13023/2010, nonchè sez. un. n. 20158/2010). Il menzionato art. 11, difatti, qualifica plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che pertanto concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 Tuir (nel testo rilevante pro tempore), non solo le indennità di espropriazione, ma anche le "somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche" (art. 11, comma 5). E dunque prevede (al comma 7) che gli enti eroganti devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20% all’atto della corresponsione delle somme "per risarcimento danni da occupazione acquisitiva". Con ciò chiaramente riferendo l’operatività della tassazione alle plusvalenze consequenziali a tutte le vicende rientranti nel perimetro del corrispondente concetto, in coerenza con la ricostruita ratio dell’istituto, presupponente l’equivalenza degli indici di ricchezza comunque correlati al dato oggettivo del valore dei suoli non derivante da un’attività produttiva del proprietario. In questo senso è corretto affermare che la ritenuta del 20% a titolo di imposta non può ritenersi illegittima soltanto perchè alla indennità di espropriazione si è sostituito il risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione (acquisitiva) del fondo (v. sez. un. 15232/2009). La decisione della commissione regionale, che ha ritenuto legittima la sottoposizione a ritenuta d’imposta dell’importo pagato al ricorrente, è conforme a diritto.

4. – Il sesto e il settimo motivo attengono all’ambito applicativo della L. n. 413 del 1991, art. 11 in rapporto al fatto generatore del diritto al risarcimento del danno. Il ricorrente in questo caso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 11 cit. (sesto motivo) e vizio di motivazione (settimo), in considerazione del fatto che l’atto integrante il trasferimento, cui è conseguita la plusvalenza, fu anteriore al 1988, l’occupazione essendo avvenuta nel 1974.

In conclusione del sesto motivo è formulato il quesito "se la L. n. 413 del 1991, art. 11, commi 5 e 9 sottopongano a tassazione le plusvalenze solo se esse derivino e si ricolleghino a trasferimenti del bene in mano pubblica avvenuti in epoca successiva al 31 dicembre 1988, e conseguentemente se violi o applichi falsamente le predette norme il giudice del merito che affermi che per l’applicazione dell’imposta occorra far riferimento non al momento della perdita del diritto di proprietà ma al momento dell’accertamento giudiziale del conseguente diritto al ristoro per la perdita subita". E, in conclusione del settimo, la sintesi "se (..) risulta inficiata da omessa motivazione la decisione in cui venga omesso l’esame e la valutazione dei fatti che comportano il trasferimento del bene e del tempo della loro verificazione". 5. – I motivi sono infondati.

La disciplina transitoria di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 9 consente, con una parziale retroattività, la tassazione delle plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge detta, condizionandola, peraltro, alla circostanza che nel triennio successivo al 31.12.1988 siano intervenuti il titolo e la percezione della somma. In particolare, e al pari di quanto precisato con riguardo all’indennità di esproprio (v. Cass. n. 3092/2006), ove si tratti di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, occorre che nel triennio compreso tra il 31.12.1988 e il 31.12.1991 cadano sia la sentenza che ha liquidato il danno, sia la percezione determinativa della plusvalenza. E’ allora evidente che simile disciplina nel caso di specie non rileva affatto, posto che qui la percezione della somma, cui si deve la plusvalenza, risulta avvenuta nel 1994. In tal senso va solo corretta (art. 384 c.p.c., u.c.) la motivazione dell’impugnata sentenza, che ha fatto leva, invece, sulla collocazione temporale della pronuncia di risarcimento del danno assunta dal Tribunale di Messina, stante che il dispositivo della medesima è conforme a diritto.

6. – Infine con l’ottavo mezzo si deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11 dell’art. 11 preleggi, comma 1, , degli artt. 53 e 117 Cost. e dell’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a misura del fatto di doversi ritenere impedita (dalla necessità di evitare una doppia incidenza sul diritto fondamentale di proprietà) giustappunto un’applicazione retroattiva della disposizione della L. n. 413 del 1991 a tipo di quella che si pretende nella specie, in caso di ipotetica sottoposizione a tassazione per risarcimenti relativi alla perdita di beni avvenuta prima del 1988.

Il quesito di diritto è così formulato "se l’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (..) impedisca l’applicazione retroattiva della L. n. 413 del 1991, art. 11 nella parte in cui tale norma sottoponga retroattivamente a tassazione anche i risarcimenti spettanti per la perdita di beni avvenuti in data anteriore al 31 dicembre 1988 (..).". 7. – La questione posta al fondo del motivo è stata già da questa Corte negativamente risolta (v. da ultimo Cass. n. 14362/2011) a mezzo della prioritaria considerazione che l’art. 1 del protocollo addizionale richiamato (allegato alla convenzione cui è stata data esecuzione con L. 4 agosto 1955, n. 848) attiene alla necessità di rispettare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia del diritto di proprietà, cui unicamente è rivolto.

L’art. 1 cit. riguarda, cioè, la disciplina delle fattispecie di ingerenza dell’ente pubblico sulla proprietà privata – e del quantum da corrispondere in caso di ablazione – mentre la L. n. 413 del 1991, art. 11 attiene al momento successivo dell’esercizio del potere impositivo dello Stato sui propri contribuenti, senza incidenza sugli aspetti sostanziali della vicenda espropriativa.

Una simile distinzione ben corrisponde a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale a presidio dell’essere non irragionevole la tassazione delle plusvalenze derivanti da espropri o da atti (o fatti) equiparati (C. cost. n. 395/2002 (ord.)). Si è al riguardo osservato che il preteso effetto doppiamente espropriativo della tassazione dell’indennizzo (o, il che è lo stesso, del risarcimento) non è correttamente richiamato, dovendosi "distinguere gli aspetti fiscali da quelli sostanziali-indennitari con rigorosa delimitazione dei rispettivi ambiti di riferimento", ed essendo la questione della congruità dell’indennizzo estranea all’area di operatività dell’art. 53 Cost., che qui unicamente rileva. E se, da un lato, l’individuazione degli indici di ricchezza e di capacità contributiva è rimessa alla discrezionalità del legislatore (v. tra le tante C. cost. 362/1995; 111/1997; 412/2000), dall’altro la nozione di reddito impone di far riferimento a ciò che, nei limiti della ragionevolezza, è dal legislatore qualificato come tale (C. cost. n. 410/1995; nonchè C. cost. n. 109/2002 (ord.)).

In ragione degli esposti rilievi anche l’ottavo motivo non merita consenso, non essendo l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze in contrasto, in parte qua, con l’art. 1 del ripetuto protocollo addizionale.

8. – In conclusione, il ricorso è rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
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