Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-03-2012, n. 4796 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15/1 – 26/3/09 la Corte d’appello di Bologna – sezione lavoro ha accolto l’impugnazione principale proposta da S.L. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Parma, che le aveva respinto l’opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti da B.M. per il conseguimento del risarcimento danni da infortunio sul lavoro riconosciutogli all’esito di procedimento giurisdizionale conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato la sola statuizione relativa a danno biologico, e, per l’effetto, ha dichiarato che il B. aveva diritto ad agire esecutivamente, ma solo fino alla concorrenza della somma di Euro 540.825,25 per capitale, oltre accessori di legge, ordinando la riduzione del pignoramento a tale somma; nel contempo, la Corte territoriale ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato del B. diretto a sentir accertare la validità del titolo esecutivo in ordine alla sussistenza del suo diritto al risarcimento de danno biologico.

Nel pervenire a tale decisione la Corte territoriale ha spiegato che, senza introdurre nel processo nuovi temi di indagine, l’opponente si era limitata a chiedere la declaratoria di inesistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata nella parte relativa alla condanna al risarcimento del danno biologico per l’importo di Euro 429.856,26, atteso che la Corte di Cassazione aveva accolto il motivo del ricorso che investiva specificatamente il capo di condanna inerente l’ammontare del danno biologico; ne conseguiva che era rimasto impregiudicato il diritto del creditore B. ad agire in via esecutiva nei confronti della S., anche nella sua qualità di erede di S.L., sino alla concorrenza della somma di Euro 540,825,25 per capitale, oltre accessori di legge come riconosciuti nei titoli esecutivi, per cui si imponeva la riduzione del pignoramento nei limiti di quest’ultima somma.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la S., la quale affida l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resiste con controricorso il B..

La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia, oltre che l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

La ricorrente si lamenta, in sostanza, del fatto che il giudice d’appello si sarebbe pronunziato solo sull’ammissibilità dell’opposizione parziale da lei svolta in via subordinata con la memoria del 20/7/02, mentre avrebbe omesso di decidere sulla questione fondamentale del ricorso introduttivo del giudizio, vale a dire quella della contestazione del diritto del B. di procedere ad esecuzione forzata in base al capo di condanna al pagamento del danno biologico, statuizione, quest’ultima, cassata dalla Corte di legittimità, senza che il procedimento fosse stato riassunto, con sua conseguente caducazione.

Il motivo è infondato.

Invero, non è condivisibile la tesi per la quale non si sarebbe avuta una pronunzia sulla domanda principale di accertamento dell’insussistenza del diritto del B. di procedere ad esecuzione forzata per il danno biologico, il cui capo di condanna, a differenza degli altri che riflettevano altre voci di danno, fu cassato, ma rispetto al quale non vi fu riassunzione del giudizio.

Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata si desume agevolmente che la stessa Corte d’appello ha limitato il diritto del creditore appellato di procedere in via esecutiva fino alla concorrenza della somma di Euro 540.825,25 che rappresenta, a sua volta, il risultato dell’operazione di sottrazione,dall’ammontare complessivo dei danni dell’importo inizialmente riconosciuto a solo titolo di danno biologico. Il riscontro al fatto che la Corte d’appello non ha ignorato la richiesta di accertamento dell’insussistenza del diritto del creditore opposto a procedere ad esecuzione forzata per il capo di condanna al risarcimento del danno biologico si rinviene nella parte finale della sentenza impugnata in cui è chiaramente spiegato che, ai fini esecutivi, va detratto dall’importo complessivo del credito vantato dal B. per L. 1.879.501.480 quello di L. 832.317.780 corrispondente alla voce del danno biologico, con residuo credito azionabile di Euro 540.825,25. 2. Col secondo motivo è dedotto il vizio di extrapetizione con violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" in relazione all’art. 342 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

In pratica, la S. evidenzia che il denunziato vizio di ultrapetizione discende dal fatto che nè lei, nè il B. avevano mai chiesto, nè in primo, nè in secondo grado, che si procedesse alla ricostruzione ed alla quantificazione del credito in base al quale quest’ultimo avrebbe potuto agire esecutivamente. Col relativo quesito di diritto si chiede, pertanto, di verificare se, una volta appurato che il "thema decidendum" verteva sull’accertamento della sussistenza o meno in capo al B. del diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del capo di condanna inerente il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente per L. 832.317.780, il giudice d’appello era incorso nel denunziato vizio di extrapetizione nel momento in cui aveva proceduto d’ufficio, attraverso l’operazione di sottrazione di cui al motivo precedente, alla quantificazione in Euro 540.825,25 del preteso diritto del medesimo B. ad agire in sede esecutiva.

3. Col terzo motivo sono denunziati i seguenti vizi dell’impugnata sentenza: – Illegittimità ed erroneità per contrasto con accertamenti e statuizioni coperti dalla cosa giudicata; violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Si sostiene che il giudice d’appello ha violato, senza nemmeno fornirne una motivazione, il precedente giudicato nel momento in cui, nel procedere alla suddetta operazione di sottrazione, ha erroneamente indicato quale minuendo l’importo di lire 1.879.501.480, corrispondente al risarcimento complessivo del danno, laddove quello dovuto al B., così come accertato in sede di appello con la sentenza n. 13/1999 del Tribunale di Parma, annullata in Cassazione limitatamente al capo di condanna relativo al risarcimento del danno biologico, ammontava in tutto a lire 1.438.546.480. 4. Col quarto motivo sono denunziati i seguenti vizi: illegittimità ed erroneità della sentenza per contrasto con gli accertamenti e le statuizioni definitivi e coperti dalla cosa giudicata; violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

A conclusione del motivo è formulato il quesito di diritto col quale si chiede di accertare se, tenuto conto delle somme già percepite dal B., quali l’acconto di lire 100 milioni di cui alla sentenza del Pretore del lavoro di Parma n. 222/98 passata in giudicato e quello di Euro 505.613,93 di cui al provvedimento definitivo di conversione del pignoramento del giudice dell’esecuzione dell’11/12/02 e del 4/4/03, oltre che del limite di responsabilità della erede beneficiata S., fissato in Euro 170.531,44 dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1106/09, incorra nelle denunziate violazioni appena trascritte la sentenza impugnata nella parte in cui è quantificato in Euro 540.825,25 il presunto diritto di B.M. di agire esecutivamente nei confronti della odierna ricorrente. In concreto si ritiene che non essendo stati considerati i predetti acconti già versati, nè il limite economico della responsabilità della erede beneficiata, anche la somma rispetto alla quale si è accertato il diritto del B. di procedere ad esecuzione forzata è errata.

Partendo dall’esame del secondo motivo va subito detto che lo stesso è fondato. E’, invero, sufficiente leggere le conclusioni delle parti riportate nella sentenza impugnata per rendersi conto che le somme relative ai capi di condanna concernenti le voci di danno diverse dal quello biologico non facevano parte del "thema decidendum", essendo questo circoscritto alla verifica della fondatezza della contestazione mossa dalla S. al diritto preteso dal B. di procedere ad esecuzione forzata in ordine al solo capo di condanna che gli aveva riconosciuto il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, capo rispetto al quale era anche intervenuta pronunzia di annullamento di questa Corte. Dalle stesse conclusioni si ricava, altresì, che nessuna delle parti in causa aveva chiesto la quantificazione del credito per il quale il B. avrebbe potuto procedere in via esecutiva.

L’accoglimento di tale motivo comporta che resta assorbito l’esame degli ultimi due, atteso che gli stessi vertono sugli errori di calcolo e di omessa valutazione delle somme già accertate, denunziati con riferimento alla stessa operazione oggetto del lamentato vizio di ultrapetizione di cui si è appena detto. In definitiva, la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando che non sussiste il diritto dell’intimato di procedere ad esecuzione forzata relativamente al capo di condanna di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente. Il parziale accoglimento del ricorso nei limiti sopra specificati giustifica la compensazione delle spese dell’intero procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’inesistenza del diritto dell’intimato di procedere all’esecuzione relativamente al capo di condanna di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 08-05-2012, n. 7024 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con distinti ricorsi, P.R., P. B., C.A., C.R. e C. M. ricorrono per cassazione nei confronti dei decreti della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicati, che hanno rigettato le domande, da essi proposte in proprio e nella qualità di soci della CO.PRI. Immobiliare s.r.l., per violazione dei termini di ragionevole durata di un giudizio civile, di cui la società è stata parte, svoltosi avanti al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Cecina;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorsi;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto, preliminarmente, di procedere alla riunione dei ricorsi ex art. 274 c.p.c., in considerazione dell’identità del giudizio presupposto e delle questioni in fatto e diritto da esaminare;

ritenuto che con i due motivi dei ricorsi riuniti si censurano gli impugnati decreti, sotto il profilo della violazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art.6, p.1, artt. 13 e 35 CEDU) e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto la carenza di legittimazione attiva alla domanda di equa riparazione dei soci di una società a responsabilità limitata che sia stata parte di un processo prolungatosi oltre il termine ragionevole: sostengono che la Corte territoriale avrebbe disatteso immotivatamente il consolidato orientamento della Corte EDU e di questa Corte secondo cui anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto ad una durata ragionevole del processo, a causa dei patemi d’animo e disagi psicologici che la lesione di tale diritto provoca alle persone preposte alla gestione dell’Ente o ai suoi membri;

che i ricorsi sono privi di fondamento, atteso che la critica ai decreti impugnati non attinge la ratio sulla quale tali decreti si basano;

che la ritenuta carenza di legittimazione degli odierni ricorrenti si basa sul fatto che il soggetto direttamente danneggiato dalla durata irragionevole del giudizio di cui è stato parte è la CO.PRI. Immobiliare s.r.l., non i suoi soci rimasti estranei al giudizio stesso, i quali dunque hanno proposto la domanda di equa riparazione per un danno subito da un soggetto distinto da essi, senza averne titolo, non assumendo rilievo, ai fini della legittimazione, il danno che i soci possano avere indirettamente subito dal protrarsi del processo (cfr. Cass. n. 17111/2005);

che pertanto il rigetto dei ricorsi riuniti si impone, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo con unico compenso tenuto conto delle disposizioni della Tariffa forense.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questi giudizi riuniti, in Euro 3.000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 21-11-2011, n. 42958 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.A. avverso la sentenza in data 6 dicembre 2010 con la quale ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Mondovì gli ha applicato la pena concordata di mesi 4 di reclusione in relazione alla imputazione ex artt. 482 e 477 c.p., per avere contraffatto una serie di "visure camerali", fatte pervenire al Comune di Dogliani in diverse date comprese tra il 4 settembre 1998 e il 24 luglio 2009.

E’ stata anche contestata e ritenuta la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata.

Deduce:

1) La mancata pronuncia, da parte del giudice, della insussistenza del reato ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

L’invio al Comune aveva avuto ad oggetto mere fotocopie recanti la data, alterata, di inizio della attività.

In tale condotta non vi era stata, da parte dell’imputato, la volontà di usare le fotocopie come originali, bensì le falsificazioni erano state realizzate mediante modificazione manuale e con scritture a macchina con caratteri diversi dal resto della stampa;

2) La prescrizione di una parte delle condotte, maturata prima della sentenza impugnata.

Il PG presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il primo motivo è invero inammissibile.

Ritiene la giurisprudenza di legittimità che in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa.

Invero, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto (quando non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o implicito riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Rv. 214478). Nella specie, non risulta che il quadro probatorio sia inequivocamente nel senso della utilizzazione e spedizione, come tali, di mere fotocopie, da parte del prevenuto, la cui difesa non sembra avere posto in udienza, esplicitamente, la corrispondente questione. Con la conseguenza che non può dirsi integrato un vizio di motivazione denunciabile con ricorso contro una sentenza applicativa di pena concordata.

Fondato appare invece il secondo motivo di ricorso.

Posto che la sentenza di primo grado è stata emessa nel 2010 e quindi dopo la entrata in vigore della legge modificativa della disciplina della prescrizione, l’imputato ha diritto a vedersi applicata, in materia, quella che risulti favorevole tra la disciplina previgente e quella attuale.

Il requisito che fa propendere per la individuazione della normativa attuale come la più favorevole (stante la equivalenza delle due discipline quanto al computo del termine prescrizionale) è quello del diritto dell’imputato a vedere scisso, ai fini che qui interessano, il reato continuato.

Pertanto acquista rilievo il fatto che le condotte di reato singolarmente considerate sono state consumate a partire dal 1998.

Va considerato, al riguardo, che il termine di prescrizione per il reato in esame, in base alla nuova disciplina, è di anni sei, procrastinato, per effetto delle cause interruttive, di due terzi in ragione della recidiva qualificata, e quindi fino ad anni dieci.

Risulta quindi che alla data della sentenza impugnata erano prescritte le condotte contestate come commesse fino a settembre 2000, e, successivamente, si è prescritta (ad oggi) anche quella contestata come commessa nell’agosto 2001.

Ciò posto, va infine considerato del tutto condivisibile il principio secondo cui la prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 6, la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, non costituisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile (Rv. 249077; Massime precedenti Conformi: N. 3548 del 2010 Rv. 245841, N. 14331 del 2010 Rv. 246608).

Il patteggiamento, essendo stato formalizzato anche in relazione a taluni reati che invece avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti, deve essere annullato senza rinvio per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Mondovì per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 11-01-2012, n. 224

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Collegio nella camera di consiglio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Le ricorrenti Casse private di previdenza impugnano l’Elenco ISTAT 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2011 n.228, recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196. Ne chiedono l’annullamento nella parte in cui illegittimamente le inseriscono fra le suddette Amministrazioni nonostante che provvedano con proprie entrate e in misura totale alla copertura dei costi afferenti l’attività svolta, senza quindi fruire di alcun contributo a carico della finanza pubblica ed incidente sul bilancio dello Stato.

2. Al fine di ricondurre la materia del contendere nei suoi esatti termini alcune preliminari precisazioni s’impongono.

Alla compilazione del contestato elenco l’ISTAT ha provveduto assumendo come norme classificatorie e definitorie quelle proprie del sistema statistico comunitario; in esso ha quindi ricompreso le "unità istituzionali" che ha riscontrato essere in possesso dei requisiti richiesti, per tale qualificazione, dal Regolamento UE n. 2223/96-SEC95.

Il modus procedendi dell’Istituto è stato convalidato a livello legislativo dall’art. 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009 n. 196, che definisce il proprio "ambito di riferimento" con richiamo agli "enti e agli altri soggetti" individuati dall’ISTAT come Amministrazioni pubbliche "sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari". Il successivo comma 3 affida a detto Istituto anche il compito di provvedere annualmente all’aggiornamento del suo elenco. Nell’art. 6 del successivo D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è ripetuto il richiamo – come destinatari dei provvedimenti intesi a ridurre il costo complessivo della Pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato – ai soggetti individuati dall’ISTAT ai sensi del cit. art. 1, comma 3, L. n. 196 del 2009.

Le classificazioni dell’Istituto sono state quindi assunte dal legislatore come termine di riferimento per il controllo della spesa pubblica nel settore della Pubblica amministrazione e per il suo contenimento.

3. Nella redazione e nell’aggiornamento del suo elenco l’ISTAT ha espressamente dichiarato di voler utilizzare le classificazioni e la metodologia del SEC95, e a questo riguardo un’ulteriore precisazione s’impone.

La preoccupazione della CE, esplicitata con richiamo alle possibilità che le offre l’art. 6 del Regolamento (CE) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, è di mettere in grado la Commissione (Eurostat) di disporre di un "sistema statistico europeo" e, quindi, di produrre "statistiche europee secondo principi statistici e norme prestabiliti", che le consentano di controllare la spesa pubblica negli Stati membri e, quindi, di conoscere l’effettiva realtà economica di ciascun paese. Ha ritenuto che questo obiettivo è realizzabile ove gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati ad essa necessari per la verifica dei conti nazionali e dei rapporti di ciascuno di essi con le altre economie, utilizzino un vocabolario o linguaggio comune da essa elaborato, che preveda identiche metodologie, classificazioni e nomenclature, ma solo nei rapporti diretti fra Comunità e Stati membri.

A ciò ha provveduto con il cit. SEC95, le cui classificazioni esauriscono la loro funzione nei suddetti rapporti, lasciando quindi completamente liberi i singoli Stati di conservare, nei rapporti interni, le proprie metodologie, nomenclature e classificazioni. Lo riconosce espressamente il Regolamento UE n. 2223 del 1996, che all’art. 1, comma 3, afferma che nessuno Stato membro è obbligato "ad elaborare, per le proprie esigenze, i conti in base al SEC95".

L’opzione per la disciplina statistica comunitaria, nelle sue diverse articolazioni (criteri, definizione e terminologia), anche per i rapporti interni è quindi rimessa alla libera scelta del singolo Stato che peraltro, ove formalizzata con le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico, lo vincola sia nel modus procedendi che negli effetti.

4. La scelta del legislatore nazionale è stata nel senso di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell’individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la Pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello Stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate, e ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo.

Il criterio di identificazione (id est la nomenclatura utilizzata) comune a tutti i settori di attività, e quindi anche a quello della Pubblica amministrazione, è quello comunitario di "unità istituzionale", inteso come centro elementare di decisione economica caratterizzato da uniformità di comportamento e da autonomia decisionale nell’esercizio della propria funzione principale.

La necessità di fare riferimento, agli effetti classificatori, agli "attuali indirizzi comunitari" è stata espressamente affermata anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, con l’ordinanza 16 luglio 2008 n. 3695.

Nel settore della Pubblica amministrazione il SEC95 (prg. 2.69) riconosce la qualifica di "unità istituzionale": a) agli "organismi pubblici", che gestiscono e finanziano un insieme di attività principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) alle "istituzioni senza scopo di lucro" dotate di personalità giuridica che, come i primi, agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, ma per esse alla duplice condizione che "siano controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazione pubbliche", sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico, situazione quest’ultima ritenuta ricorrente nel caso in cui i ricavi per proprie prestazioni di servizi, in condizioni di mercato, non riescono a coprire una quota superiore al 50% dei costi di produzione.

Donde la necessità di un continuo intervento pubblico, realizzato mediante contributi non necessariamente statali, per assicurare il pareggio di bilancio.

5. Il raffronto è quindi fra costi complessivi ed entrate proprie, costituenti il corrispettivo economico del servizio reso a soggetti terzi, risultando invece irrilevante la natura giuridica, pubblica o privata, che l’ordinamento nazionale riconosce al singolo soggetto interessato. Si tratta infatti di distinzione irrilevante agli effetti classificatori atteso che il SEC95 richiede come condizione per qualificare "unità istituzionali pubbliche" i soggetti operanti senza scopi di lucro nel settore dell’Amministrazione pubblica che essi siano soggetti al controllo di una Pubblica amministrazione e che dal raffronto fra spesa complessiva sostenuta per la loro attività istituzionale e le entrate proprie, costituenti corrispettivo per i servizi resi, queste ultime coprano la prima in misura superiore al 50%. Di qui l’ininfluenza, secondo le regole comunitarie recepite dall’ISTAT, della qualificazione giuridica, pubblica o privata, che gli ordinamenti nazionali assegnano a detti soggetti e all’attività da essi svolta.

6. Ciò premesso deve essere disatteso il primo motivo di doglianza, con il quale le ricorrenti sostengono che la loro qualità di soggetti di diritto privato è elemento da solo sufficiente ad escludere l’applicabilità ad esse del regime previsto dall’impugnato provvedimento.

Può infatti opporsi, riprendendo considerazioni già brevemente anticipate sub 4, che nel settore della Pubblica amministrazione il SEC95 (prg. 2.69) riconosce la qualifica di "unità istituzionale": a) agli "organismi pubblici", che gestiscono e finanziano un insieme di attività principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) alle "istituzioni senza scopo di lucro" dotate di personalità giuridica che, come i primi, agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, ma per esse alla duplice condizione che "siano controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazione pubbliche", sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico, situazione quest’ultima ritenuta ricorrente nel caso in cui i ricavi per proprie prestazioni di servizi, in condizioni di mercato, non riescono a coprire una quota superiore al 50% dei costi di produzione.

Donde la necessità di un continuo intervento pubblico, realizzato mediante contributi non necessariamente statali, per assicurare il pareggio di bilancio. Il raffronto è quindi fra costi complessivi ed entrate proprie, costituenti il corrispettivo economico del servizio reso a soggetti terzi, risultando invece irrilevante la natura giuridica, pubblica o privata, che l’ordinamento nazionale riconosce al singolo soggetto interessato.

Si tratta infatti di distinzione irrilevante agli effetti classificatori atteso che il SEC95 richiede come condizione per qualificare "unità istituzionali pubbliche" i soggetti operanti senza scopi di lucro nel settore dell’Amministrazione pubblica che essi siano soggetti al controllo di una Pubblica amministrazione e che dal raffronto fra spesa complessiva sostenuta per la loro attività istituzionale e le entrate proprie, costituenti corrispettivo per i servizi resi, queste ultime coprano la prima in misura superiore al 50%. Di qui l’ininfluenza, secondo le regole comunitarie recepite dall’ISTAT, della qualificazione giuridica, pubblica o privata, che gli ordinamenti nazionali assegnano a detti soggetti e all’attività da essi svolta.

7. E’ invece fondata ed assorbente la censura con la quale si contesta che le ricorrenti, nel loro operare, possano essere considerate soggette a "controllo pubblico" e si sostiene quindi la mancanza, nei loro riguardi, dell’elemento nel quale "il Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico" individua (punto 1.2 dei "criteri di classificazione delle unità nel settore delle Amministrazioni pubbliche") "un criterio fondamentale ai fini della classificazione",

La nozione comunitaria di "controllo" non s’identifica con quella recepita nel nostro ordinamento, e cioè innanzi tutto controllo sugli atti (in particolare sul bilancio di previsione e sul conto) da parte di un soggetto pubblico sopraordinato, ma si sostanzia nel potere giuridicamente riconosciuto ad un’Amministrazione pubblica di "determinare la politica generale e i programmi" della singola unità istituzionale, cioè di stabilire in via autonoma gli obiettivi che essa è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli, con atti che in effetti sono di amministrazione attiva, e quindi non verificabili nella loro concreta esistenza con riferimento agli atti di controllo nel significato specifico e nella funzione ad essi assegnati dall’ordinamento nazionale.

D’altro canto, come già si è accennato, l’uso improprio – alla luce di detto ordinamento – del termine "controllo" trova giustificazione nella necessità per il legislatore comunitario di fare ricorso ad una terminologia che, in larga approssimazione, ricomprenda situazioni che i legislatori nazionali identificano con termini specifici e diversi. E’ il caso, ricorrente negli atti di paternità comunitaria, della "domanda di giustizia", locuzione che, con riferimento al nostro ordinamento, deve intendersi indifferentemente riferita all’azione giudiziaria, al ricorso giurisdizionale, all’intervento in giudizio, all’opposizione di terzo, al ricorso amministrativo (ordinario e straordinario), ecc., ciascuno soggetto ad una disciplina diversa.

E’ ancora il caso del cd. "operatore economico", anch’esso figura di paternità comunitaria, che nella materia dei contratti pubblici ricomprende l’imprenditore (persona fisica e giuridica), il fornitore e il prestatore di servizi, il raggruppamento temporaneo d’imprese, i consorzi, gli enti pubblici, ecc., in quanto tutti concorrenti ed aspiranti all’aggiudicazione di un appalto con la Pubblica amministrazione. Anche a detta locuzione l’art. 1 della direttiva 2004/18/CE assegna un valore solo esemplificativo ("….è utilizzato unicamente per semplificare il testo"), con la conseguenza che ciò che conta non è la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario, ma il contenuto e la funzione che ad essa lo stesso assegna e che nel caso in esame sono chiarissimi.

In sostanza, ciò che il SEC95 richiede, perché possa ritenersi che un’Amministrazione pubblica esercita il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di "influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe".

8. E’ indubbio che tale condizione non ricorre nel caso in esame perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che l’art. 1 comma 1, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 riconosce agli enti di previdenza privatizzati, che sono solo "vigilati" dal Ministero del lavoro e dai Ministeri competenti per materia per ciascuna delle Casse, ed è di palese evidenza che la "vigilanza" sulla loro attività, che il legislatore nazionale affida a determinati organi statali, è nozione del tutto diversa dal "controllo" richiesto dal normatore comunitario.

8. Parimenti fondata è la censura afferente alla completa autonomia finanziaria delle Casse ricorrenti, che si manifesta con la capacità delle stesse di provvedere con le proprie entrate a fronteggiare per intero le spese sostenute per l’attività svolta, sicchè manca il presupposto che in coerenza con le finalità perseguite potrebbe giustificare il loro inserimento nell’elenco Istat, e cioè un costo per la finanza pubblica e per il bilancio dello Stato che va contenuto.

L’autonomia finanziaria delle ricorrenti, le fonti dalle quali discendono le loro entrate (id est i contributi ad essa obbligatoriamente versati dagli iscritti ai fondi di previdenza sostitutivi di quello generale I.V.S.), la possibilità di intervenire per garantirne nel tempo la corrispondenza alle uscite sono tutti elementi legislativamente fissati, e, quindi, incontestabili. Segue da ciò che non è configurabile una spesa che la finanza pubblica potrebbe in futuro essere costretta a sopportare per assicurare il pareggio di bilancio delle ricorrenti atteso che a questo fine esse sono già state fornite dal legislatore di strumenti propri per provvedere in via autonoma.

Di qui la conclusione che il criterio di calcolo imposto dal normatore comunitario e per libera scelta recepito dall’ISTAT, e fondato esclusivamente sul rapporto fra spesa complessiva ed entrate proprie, è nel caso in esame ampiamente soddisfatto.

9..Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento nei limiti dell’interesse e, quindi, in parte qua dell’impugnato elenco ISTAT, ma la complessità della materia del contendere giustifica l’integrale compensazione fra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla nei limiti dell’interesse l’impugnato elenco ISTAT.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.