Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 16-04-2013, n. 17325

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione P.G. avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Padova che in data 20 settembre 2012 gli ha applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di concorso in rapina aggravata e furto.

Lamenta il ricorrente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con memoria datata 11.1.2013 illustrava ulteriormente le proprie richieste. Il ricorso è manifestamente infondato. La sospensione condizionale della pena non risulta neppure essere stata oggetto di richiesta avanzata dal difensore, anche al di fuori dell’accordo intervenuto tra le parti processuali, sicchè tale beneficio non sarebbe stato nella specie concedibile dal giudice del patteggiamento; ciò in quanto nello speciale procedimento disciplinato dall’art. 444 c.p.p. è possibile concedere all’imputato la sospensione condizionale della pena applicata, oltrechè nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla dazione del beneficio, specificamente prevista dal citato art. 444 c.p.p., comma 3, solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo il beneficio di cui all’art. 163 c.p.p. essere concesso di ufficio (Cass. N. 819 del 1994 Rv. 196699, N. 7897 del 1994 Rv. 199213, N. 21508 del 2007 Rv. 236719; N. 40950 del 2008 Rv. 241371).

Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2013) 06-02-2014, n. 5782

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 15.10.2012, la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale di Ragusa che aveva condannato B. R. alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 100,00 di multa per il reato di ricettazione.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e e), per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, essendo il reato consumato in data successiva e prossima a quella del (OMISSIS) e la prescrizione massima di anni sette e mesi sei; 2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e e), per errata interpretazione della legge penale, e mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni sia in relazione alla prova del reato presupposto che in ordine all’elemento psicologico del reato; 3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; 4) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena e sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 per il modesto valore del bene, e alla mancata concessione dell’indulto.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Considerato che il giudizio pendeva in grado d’appello all’atto della entrata in vigore della legge 251/2005, essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 16.2.2005, e che deve trovare applicazione la previgente disciplina dell’istituto della prescrizione, il reato si prescrive nel termine massimo di anni quindici, anche nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2 Alla data della pronuncia della sentenza della Corte territoriale (15.10.2012) non era ancora decorso il termine massimo di anni quindici dal fatto ((OMISSIS)), nè tra la commissione del fatto e il decreto di citazione a giudizio, o tra la sentenza di primo grado e quella d’appello, quali atti interruttivi del termine, risulta decorso il termine ordinario di anni dieci.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p., in quanto ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

Questa Corte nel suo più alto consesso (v. Sez. U, Sent. n. 12433/2009 Rv. 246324) ha affermato che l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio. Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo ben può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la qual cosa è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con l’acquisto in mala fede. In tal caso la ricorrenza dell’elemento indicativo del dolo non viene poi affermata sulla base della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell’imputato di tacere, ma sulla base del fatto oggettivo che lo stesso non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle circostanze e alle modalità nelle quali e con le quali ebbe ricevere la cosa provento di delitto (Cass. Sez. 2, n. 35176/07;

Sez. 2, n. 15757/03; Sez. 2, n. 1176/03).

Tanto premesso, e rilevato che la sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, osserva il Collegio che, nelle sentenze di merito, i giudici hanno illustrato, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, sono pervenuti all’affermazione di responsabilità logicamente rilevando, sia il dato fattuale della certa disponibilità da parte dell’imputato del telefonino proveniente da reato, sia quello processuale della non indicazione da parte del medesimo della provenienza di esso. Nè difetta la prova circa la provenienza da reato del cellulare in questione, risultando lo stesso provento del reato di furto aggravato in abitazione, per il quale si procede tra l’altro d’ufficio e non a querela di parte.

Il quarto motivo è infondato.

In primo grado è stata concessa l’attenuante speciale di cui all’art. 648 cpv. c.p., comma 2 implicitamente sul valore esiguo del bene; non essendo ammessa la duplice valutazione dell’entità del danno ai fini della concessione sia dell’attenuante comune (art. 62 c.p., n. 4) che di quella speciale della ricettazione (Cass. S.U. sent. n. 35535/2007 Rv. 236914), l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 non poteva essere concessa.

Anche il quinto motivo di ricorso relativo alla mancata concessione dell’indulto è infondato.

La sede propria per l’applicazione del richiesto beneficio è quella dell’esecuzione; e pertanto il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui – come nella fattispecie – abbia omesso di pronunciarsi nessun pregiudizio per il ricorrente in quanto l’indulto, ove ne sussistano le condizioni, può essere applicato dal giudice dell’esecuzione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43262 del 22/10/2009 Rv. 245106: Sez. 3, sent. n. 25135/ 2009 Rv. 243907).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile sezioni unite sentenza del 28-01-2010, n. 1786 Sanzione amministrativa, opposizione, motivazioni, ordinanza ingiunzione, procedura civile (2010-02-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’ordinanza con cui ha rimesso gli atti al primo Presidente, la seconda Sezione ha sostanzialmente posto la questione se nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della strada, sia o meno illegittima, e quindi passibile di conseguente annullamento da parte del giudice, l’ordinanza ingiunzione che non indichi le ragioni per cui l’Autorità amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell’interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo.

Si è rilevato al riguardo un contrasto tra la tesi secondo cui l’ordinanza deve essere motivata in riferimento alla sussistenza dell’infrazione e alla infondatezza dei motivi addotti nel provvedimento amministrativo (cfr. in tal senso Cass. 15.1.1999, n 391; 13.1.2005, n 519) ed altra opinione (Cass. nn 911 del 1996; 4588 del 2001; 5891 del 2004) basata sul presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l’atto, e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l’esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione; conseguentemente, l’omessa, esplicita valutazione da parte dell’autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto l’incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale.

Al riguardo non sono mancate pronunce che, pur avendo presenti i precedenti surricordati, hanno tentato una via intermedia, ritenendo che l’eventuale nullità dell’ordinanza ingiunzione conseguirebbe solo al mancato esame in essa di motivi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli scaturenti dagli atti acquisiti e dalle osservazioni fatte in sede di contestazione dell’infrazione (cfr. SS.UU. 28.12.2007, n 27180).

Il vero tema invece su cui deve concettualmente imperniarsi la presente decisione è quello attinente alla natura dell’oggetto del giudizio di opposizione; e ciò in quanto ove si ritenesse che il rapporto sanzionatorio costituisca la materia del contendere in tema di opposizione, non potrebbe essere revocato in dubbio che i vizi attinenti all’atto impugnato sarebbero irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice dell’opposizione l’intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione, cosa questa che consentirebbe di (ri)proporre al giudice tutte le deduzioni difensive, comprese quelle (in ipotesi) non esaminate in sede amministrativa.

La principale obiezione sviluppata in relazione a tale argomentazione consiste nella constatazione secondo cui il ricorso amministrativo è stato introdotto per deflazionare il ricorso al giudice, con la conseguenza secondo cui se si nega rilevanza in sede giurisdizionale al vizio di motivazione e agli altri eventuali vizi dell’atto amministrativo, rispetto alle doglianze svolte in quella sede ed al rispetto dell’iter procedurale ivi previsto, nel giudizio di opposizione, tale intento risulterebbe irrimediabilmente frustrato, sia per il conseguente, ipotizzabile, atteggiamento della P. A. al riguardo, che per quello del trasgressore che, non soddisfatto della reiezione, in ipotesi non adeguatamente motivata, del proprio ricorso, potrebbe decidere per l’immediata proposizione del giudizio di opposizione. A tale eventualità sarebbe peraltro agevole rispondere che il riconoscimento in sede giudiziaria del vizio di una ordinanza ingiunzione che non abbia compiutamente motivato rispetto a tutte le deduzioni difensive svolte in sede amministrative, potrebbe indurre il trasgressore a tentare sempre la via giudiziaria facendo valere l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione per vizio di motivazione (preteso o reale che sia), provando a richiedere una motivazione più dettagliata e ciò, a prescindere dall’esito finale della fase giurisdizionale, provocherebbe di per sè un sensibile aumento del contenzioso con il risultato che un meccanismo alternativo e deflattivo, quale il facoltativo ricorso amministrativo potrebbe in concreto fornire una occasione per l’allungamento dei tempi processuali.

A tale riguardo, non è inopportuno ricordare in questa sede e con riferimento al profilo in esame, il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., recepito da una giurisprudenza (Cass. nn 206 del 2008; 2376 del 2007, con molte altre di senso analogo) univoca nell’affermare il contemperamento delle esigenze di attuazione dell’ottica dell’abuso del processo e dei principi costituzionalizzati del giusto processo.

Del resto, in una prospettazione del genere suesposto, va evidenziato ancora che le deduzioni proposte in sede amministrativa, riproposte di fronte al giudice, non perdono rilievo, ma assumono valenza sotto il diverso profilo del difetto di motivazione su profili decisivi della sentenza che decide il giudizio di opposizione e possono, talvolta, assumere decisiva incidenza qualora abbiano posto fondate questioni di diritto.

Al fine di esplicitare i presupposti su cui si fonda il sistema dell’irrogazioni delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della strada, occorre precisare che l’Amministrazione ha il compito di formare il titolo esecutivo onde provvedere alla riscossione del credito e, quindi, il giudizio, pur formalmente strutturato come opposizione ad un atto, ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione sottostante.

Invero è pacifico in giurisprudenza e dottrina che il giudizio è solo introdotto dall’atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sul l’accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all’entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Corollario di tale specificazione, oggettivamente inattaccabile, è quello secondo cui l’atto in questione non soggiace alle regole motivazionali nè al rigore del rispetto assoluto dell’iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.

Può essere a questo punto utilmente rilevato che non v’ha luogo a contrasto relativamente alla mancanza di elementi distintivi rispetto a profilo che ne occupa, tra l’ipotesi in cui l’ordinanza ingiunzione venga emessa all’esito del procedimento di irrogazione della sanzione (nei casi cioè in cui non è ammesso il pagamento in forma ridotta, L. n 689 del 1981, ex art. 18) e quella in cui risulti adottata a seguito del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento delle sanzioni (art. 204 C.d.S.). Nè v’ha contrasto sul dato secondo cui il giudizio è sul rapporto e non sull’atto amministrativo, nè sulla conclusione secondo cui la cognizione del giudice è piena, seppure nei limiti dei motivi di opposizione proposti in sede giurisdizionale : tanto consente di affermare che il contrasto nei suoi termini attuali risiede solo sul contenuto minimale della motivazione, che, come si è già rilevato, è inteso in senso diverso dai due filoni giurisprudenziali de quibus, escludendo quello maggioritario che il minimum non contenga le motivazioni rispetto alle argomentazioni difensive svolte nella fase amministrativa.

Se, quindi, è pacifico nella giurisprudenza, ed anche in dottrina, che l’opposizione all’ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l’esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell’atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull’atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell’atto.

Se a tanto si aggiunge la constatazione secondo cui la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui l’ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa è comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni può essere proposta al giudice, deve concludersi nel senso che il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non sia funzionale all’oggetto dell’accertamento e, quindi del giudizio, anche in quanto il presunto trasgressore che impugni direttamente il verbale, nei casi in cui sia ammesso il pagamento in misura ridotta, e che non ha certo la possibilità di presentare scritti difensivi, non è per questo meno garantito. E’ stato affermato con concisa, ma completa esposizione delle ragioni che ne sono alla base, la tesi secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all’omessa valutazione delle deduzioni difensive dell’incolpato da parte dell’autorità intimante, potendo, successivamente, l’eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n 5891 del 2004). Ricordate le già esposte ragioni che contrastano adeguatamente la tesi sostenuta dall’indirizzo giurisprudenziale più legato alla incidenza dei vizi motivazionali dell’ordinanza sull’esito della controversia, può concludersi nel senso che la natura stessa del giudizio impone una soluzione diversa.

Deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell’ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.

Dall’applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell’ordinanza ingiunzione, con riferimento all’iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata, con oscillazioni ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporti la nullità dell’ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione. Se in un’ottica quale quella affermatasi in relazione alla funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all’atto amministrativo, relativamente all’esito dell’opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che l’audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato vuole far conoscere all’Autorità preposta all’adozione dell’ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.

Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto. Il principio generale suesposto vale quindi a superare il preesistente contrasto, atteso che lo stesso sposta il profilo argomentativo sul piano della natura dell’oggetto del giudizio (sul rapporto e non sull’atto) e supera le ragioni su cui le diverse tesi si erano attestate.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, atteso che i due motivi in cui lo stesso è articolato attengono allo stesso profilo (irrilevanza della omessa od insufficiente motivazione in ordine alle deduzioni difensive svolte in sede amministrativa), sia pure sotto angolazioni diverse e possono essere quindi esaminati congiuntamente; tanto comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pace di Reggio Calabria, che provvederà, applicato il principio di diritto di cui sopra, anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Unite 26-05-2006, n. 12543 AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Praticante avvocato – Distinzione tra praticante non ammesso e praticante ammesso al patrocinio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 23 marzo 2004 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova, all’esito di procedimento disciplinare, irrogava la sanzione della censura al dott. Paolo M., per il quale riconosceva fondato l’addebito di esercizio del patrocinio in violazione del disposto di cui all’articolo 8 del Rdl 1578/33, per avere lo stesso prestato assistenza giudiziale in epoca successiva alla scadenza del periodo di abilitazione alla professione forense ed al conseguente provvedimento di cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati e, comunque, al di fuori del limite territoriale del distretto della Corte d’appello di Brescia, mediante la partecipazione, quale difensore di fiducia dell’imputato, ad udienza innanzi al giudice di pace di Guastalla.

Contro la decisione il dott. Paolo M. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che, con decisione del 29 aprile 2005, rigettava l’impugnazione.

Il Consiglio Nazionale, per quel che ancora rileva, considerava che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova era del tutto legittimato a procedere disciplinarmente nei confronti del dott. Paolo M. ai sensi della norma di cui all’articolo 57 del Rd 37/1934, che assoggetta a sanzione anche i praticanti avvocati che si rendono responsabili di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione oppure di abusi o mancanze nell’esercizio del patrocinio.

Rilevava, inoltre, che, permanendo la iscrizione del dott. M. nel registro speciale dei praticanti, non costituiva motivo ostativo all’assoggettabilità dello stesso al potere disciplinare il fatto che ne fosse avvenuta la cancellazione dall’elenco, annesso al registro speciale, dei praticanti abilitati al patrocinio.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il dott. Paolo M., che ha affidato l’impugnazione ad unico motivo.

Il ricorso è stato notificato al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Mantova ed al Consiglio Nazionale Forense.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 8 e 14 della legge 1578/33 nonché il vizio di motivazione della decisione impugnata e l’eccesso di potere per carenza assoluta di giurisdizione dell’Ordine degli avvocati di Mantova e del Consiglio Nazionale Forense – il ricorrente assume che ?essendo stato cancellato dall’albo dei praticanti, iscritti al patrocinio?, ciò avrebbe determinato la sua esclusione dal ?mondo forense? per avere egli esaurito il periodo di praticantato, per cui il potere disciplinare sarebbe venuto meno nei suoi confronti in quanto soggetto che non poteva più esercitare alcuna attività e forense.

Assume che le norme che regolano l’esercizio della pratica forense, che stabiliscono il periodo di un anno (di sola pratica) più sei anni (di eventuale attività forense, in qualità di praticanti abilitati al patrocinio), non prevedono uno status di praticante che duri all’infinito, per cui la giurisdizione dell’Ordine Forense viene meno dopo che sono state esaurite integralmente le fasi previste dalla legge per l’esercizio della pratica e per l’esercizio dell’attività forense in conformità alla qualifica di praticanti abilitati.

Specifica che, dopo la scadenza del periodo di praticantato, l’esercizio dell’attività forense ad opera del praticante, che non sia divenuto avvocato, costituisce esercizio abusivo della professione, che, integrando la fattispecie del delitto di cui all’articolo 348 Cp, comporta che si deve escludere ?un duplice vaglio di giurisdizione, per un fatto antitetico, nel senso che o l’Ordine di categoria può esercitare un potere disciplinare sull’incolpato (ed in tal caso ammette che quest?ultimo fa parte ancora della categoria e pertanto non si configura neppure in astratto l’esercizio abusivo della professione), oppure -in linea teorica – vi è reato di esercizio abusivo della professione, ed allora l’unico legittimato ad avere giurisdizione è il tribunale penale (mentre l’Ordine di Categoria è solo persona offesa)?.

Conclusivamente sostiene il ricorrente che sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione della impugnata decisione del Consiglio Nazionale Forense nella parte in cui riconosce lo status di praticante ad un soggetto che ?è stato cancellato dal registro (rectius: elenco) dei praticanti abilitati al patrocinio?.

Il motivo non è fondato in relazione ad alcuno dei profili, nei quali la censura è stata articolata.

Anzitutto, occorre rilevare che la pretesa ontologica incompatibilità tra il reato di esercizio abusivo della professione forense e la rilevanza ai fini disciplinari della medesima condotta non sussiste, trattandosi di valutazioni, riferite a distinti effetti giuridici, delle quali è ammissibile il concorso, ricorrendone le condizioni di legge.

Condizioni che, nella specie, l’impugnata decisione del Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto sussistenti perché si procedesse disciplinarmente nei confronti del dott. Paolo M. in ordine all’addebito di esercizio del patrocinio in violazione del disposto di cui all’articolo 8 del Rdl 1578/33, per avere lo stesso prestato assistenza giudiziale in epoca successiva alla scadenza del periodo di abilitazione alla professione forense ed al conseguente provvedimento di cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati e, comunque, al di fuori del limite territoriale del distretto della Corte d’appello di Brescia.

Al riguardo la suddetta decisione ha precisato che ad escludere il potere disciplinare non poteva venire in rilievo il fatto che il ricorrente fosse stato cancellato dall’annesso elenco dei praticanti abilitati al patrocinio, dato che, permanendo per lo stesso l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, nei confronti del dott. Paolo M., che conservava lo status di praticante avvocato, era possibile introdurre il procedimento disciplinare ai sensi della norma dell’articolo 57 del Rd 34/1934, che in modo inequivoco prevede che sono assoggettati a sanzione disciplinare i praticanti che, tra l’altro, si rendano colpevoli di fatti contrari alla dignità ed al decoro della professione forense o che esercitino il patrocinio senza esservi stati ammessi.

La decisione del Cnf ha fatto buon governo della legge, dovendosi sul punto considerare che l’articolo 8 del Rdl 1578/33 (convertito dalla legge 36/1934 e modificato dall’articolo 1 della legge 4056/85) prevede, al primo comma, che i praticanti avvocati, iscritti nel registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso e specifica, nel secondo comma, che essi, dopo un anno dall’iscrizione nel suddetto registro, sono ammessi all’esercizio del patrocinio.

Nella esegesi del secondo comma della norma, siccome ha messo in evidenza anche la dottrina, il decorso dell’anno segna soltanto il termine dal quale può essere disposta l’abilitazione provvisoria al patrocinio e non ne costituisce il fattore genetico, poiché, pure dopo la novella della legge 4056/85, l’ammissione al patrocinio non è automatica, ma richiede lo specifico provvedimento ammissivo del competente Consiglio dell’Ordine, che segue alla domanda dell’interessato ed alla valutazione positiva dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

In virtù della suddetta disciplina, pertanto, nella categoria dei praticanti avvocati risulta introdotta la distinzione fra praticanti non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato, il patrocinio, per cui il venir meno del riconosciuto jus postulandi non comporta anche il venir meno dello status stesso di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale ?ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso? (articolo 14, comma 4, Rd 37/1934), con la conseguenza ulteriore che, sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine.

il ricorso, quindi, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale gli intimati litisconsorti necessari non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.