Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-02-2011, n. 2467 Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi a AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento proponeva opposizione dinanzi al Tribunale, giudice del lavoro, di Agrigento, avverso i decreti ingiuntivi emessi dal detto Tribunale in favore della società Tirri s.a.s. Studio Medico Diagnostica, T.P., S.A., Z.E., L.G., S. L., A.G., con i quali le si intimava il pagamento di compensi per prestazioni effettuate nel periodo giugno-settembre 1999 in attuazione di rapporti di convenzione.

Il Tribunale di Agrigento rigettava le opposizioni.

Avverso tali sentenze proponeva appello l’AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle proposte opposizioni.

La Corte d’appello di Palermo, dopo aver proceduto alla riunione dei giudizi, con sentenza in data 20.10 – 17.11.2005, in riforma delle impugnate sentenze, revocava i decreti ingiuntivi opposti dichiarando non dovuti i relativi importi; compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.

Preliminarmente la Corte rigettava l’eccezione di carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e di difetto di legittimazione passiva della Azienda sanitaria.

Passando all’esame del merito dell’appello, la Corte riteneva utile delineare i termini del progressivo sviluppo normativo nel cui quadro si erano inserite le disposizioni direttamente rilevanti.

In particolare ricordava come già il D.Lgs. n. 502 de 1992 perseguisse l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’economicità del servizio reso alla collettività, introducendo nel sistema, sia pur gradualmente, elementi di concorrenzialità, fondati, da un lato, su una sostanziale parità tra istituzioni pubbliche e private nell’erogazione delle prestazioni e, dall’altro, sulla libertà di scelta riservata all’utente. I difficile equilibrio era affidato a vari strumenti: da una parte era previsto un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda, dall’altra erano contemplati i controlli dal lato dell’offerta con la fissazione e la verifica di standards qualitativi minimi. A questi fini già la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 5, prevedeva per le aziende ospedaliere l’elaborazione di un piano annuale preventivo delle quantità presunte e delle tipologie delle prestazioni, sulla base di un’apposita contrattazione con le Regioni e le AUSL e di un sistema di verifica a consuntivo.

Lo strumento della programmazione preventiva era stato, poi, esteso a tutte le strutture pubbliche e private ed ai professionisti eroganti prestazioni sanitarie dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 8. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 32, aveva poi previsto che le regioni avrebbero dovuto individuare le quantità di prestazioni erogabili sia nelle strutture pubbliche sia in quelle private con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.

Dall’esame della normativa sopra riportata, diretta in modo inequivocabile ad orientare il sistema verso un rigido controllo della spesa sanitaria mediante la determinazione di massimali riguardanti la quantità ed i costi delle prestazioni erogabili da ciascun operatore sanitario, si ricavava chiaramente che il legislatore aveva previsto una procedura complessa articolata in due distinte fasi: a) una prima fase in cui le Regioni, attraverso una determinazione di carattere unilaterale ed autoritativa (come indirettamente dimostrato dal mancato intervento delle organizzazioni sindacali) provvedevano alla individuazione, nell’ambito del budget 1996, dei limiti massimi di spesa sostenibile per il complesso delle singole istituzioni sanitarie operanti nell’ambito territoriale di propria competenza; b) una seconda fase in cui le Regioni medesime e le AUSL procedevano, previa audizione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla "contrattazione", cioè alla negoziazione con le aziende ospedaliere, le strutture pubbliche e private ed i professionisti dei vari settori, delle prestazioni erogabili, con la fissazione di limiti massimi di spesa all’interno di quelli già a suo tempo individuati in via generale.

Tanto premesso, il giudice di appello riteneva che la preventiva fase della individuazione della quantità e tipologie di prestazioni erogabili nel corso del 1999 doveva considerarsi effettuata con il D.A. (Decreto Assessoriale) 15 giugno 1999, n. 29149 con il quale, a seguito di incontri intervenuti nei giorni 1 e 4 del mese di giugno del 1999 ed ai quali aveva partecipato un preponderante numero di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli specialisti convenzionati esterni, era stato fissato il tetto massimo di spesa per tale anno, con riferimento alla specialistica convenzionata esterna, in misura pari al fatturato lordo dell’anno 1998, stabilendosi, poi, che, nell’ambito del prefissato tetto, le AUSL avrebbero fissato il budget per singola branca specialistica ed il budget previsionale per singolo specialista convenzionato esterno in misura pari al fatturato lordo prodotto dalla singola struttura nell’anno 1998.

Sulla base di tale decreto, poi, la AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento, con nota del 26.3.1999 aveva comunicato ai liberi professionisti ed alle strutture private provvisoriamente accreditate che, in mancanza di nuove disposizioni, il budget loro assegnato per l’anno 1999 sarebbe stato pari a quello fissato per il 1998, mentre poi, con nota 2757 dell’8.9.1999 aveva reso noto agli stessi l’adozione dell’atto deliberativo determinativo dei budgets individuali.

Conseguiva che nella specie doveva ritenersi compiutamente attuata la procedura prevista dalla normativa richiamata, dal momento che alla preventiva fase della individuazione come sopra delineata aveva fatto seguito quella della contrattazione che si era attuata mediante emissione del D.A. n. 29149 del 1999 nonchè successiva comunicazione del tetto di spesa al singolo interessato il quale, non avendo alcunchè dedotto al riguardo ed anzi avendo continuato ad erogare la prestazione sanitaria, aveva di fatto implicitamente aderito alla proposta (di tetto massimo) avanzata dalla Regione e, quindi, dalla ASL appellante.

Nè rilevava che la comunicazione era intervenuta solo nel settembre 1999. Al riguardo, andava osservato che la prefissazione di tetti massimi di spesa traeva la sua origine nella Legge Finanziaria n. 662 del 1996, che aveva stabilito un criterio valevole per il futuro, sicchè annualmente l’erogazione dei compensi era stata sempre mantenuta al di sotto del tetto massimo di spesa previsto per quell’anno. Donde l’ovvia prevedibilità, da parte del professionista, che altrettanto sarebbe avvenuto per il 1999. A ciò si doveva aggiungere che le pretese economiche oggetto del giudizio si riferivano a prestazioni effettuate in un periodo successivo alla adozione del D.A. n. 29149 del 1999.

Non potevano neanche essere condivisi i rilievi con i quali gli appellati avevano sostenuto che, in ogni caso, gli importi di cui ai provvedimenti monitori opposti erano contenuti nei limiti del budget.

Giustificatamente, infatti, la AUSL al riguardo aveva replicato deducendo che il superamento del tetto massimo doveva essere valutato, mese per mese, con riferimento ad 1/12 del budget dell’anno precedente e che alla stregua di tale criterio, nessun credito poteva essere riconosciuto in capo agli appellati.

Doveva richiamarsi il D.A. 19 giugno 1999, n. 29149, art. 4 il quale, da un lato, prevedeva che gli specialisti avrebbero potuto beneficiare di compensi superiori al budget previsionale loro assegnato nel caso in cui ciò fosse possibile nel rispetto del budget AUSL oppure sulla base di residui di disponibilità di altre branche, e, dall’altro (punto 9) prevedeva che l’azienda avrebbe dovuto "mensilmente corrispondere ad ogni struttura e specialista convenzionato una quota pari ad 1/12 del budget previsionale come sopra determinato, ovviamente nei limiti del fatturato mensile prodotto". L’analisi sistematica del provvedimento evidenziava che il punto 9 dell’art. 4 dettava un mero criterio di cassa, limitandosi a prevedere delle anticipazioni mensili in favore dello specialista convenzionato pari ad 1/12 del budget previsionale dell’anno 1998, coincidente con il fatturato lordo prodotto nell’anno 1998, mentre solo a fine anno avrebbero potuto essere accertate le effettive spettanze economiche del singolo professionista.

La Corte rilevava conclusivamente che, risultando dalla compiuta istruttoria ed, in particolare, dalla deposizione del dirigente amministrativo del settore di medicina di base dell’AUSL di Agrigento, escusso in qualità di teste, che l’Azienda aveva provveduto a corrispondere, per i mesi in contestazione, 1/12 del fatturato dell’anno 1998, appariva evidente l’infondatezza della pretesa monitoria con la quale gli appellati avevano intempestivamente rivendicato, per ogni singolo mese, il pagamento dell’intero fatturato, che invece richiedeva una verifica complessiva, da compiersi alla fine dell’anno, in applicazione dei criteri sopra specificati.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, la società Tirri s.a.s. Studio Medico Diagnostica, S.A., Z.E., nonchè Sp. A. e B.E., in proprio e quale procuratrice generale della figlia s.a., nella qualità di eredi di S.L., deceduto nelle more dell’espletamento del giudizio.

Resiste con controricorso l’AUSL intimata che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi di gravame, di cui due condizionati.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo del ricorso principale sì lamenta nullità della sentenza ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, e con riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 2, evidenziandosi che la Corte d’appello, con eccezione per quel che riguarda la posizione di A.G., non aveva esaminato le posizioni degli altri appellati, avendo fatto riferimento ai budgets individuali relativi ad altri soggetti.

Con il secondo motivo il ricorso principale denuncia, oltre a contraddittorietà di motivazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6; della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 8; della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 32; della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 8.

Si osserva che la Corte di merito, pur avendo in astratto riconosciuto che la procedura di programmazione delle quantità e tipologie di prestazioni sanitarie e della relativa spesa è articolata in due fasi, di cui la prima caratterizzata da una determinazione unilaterale e autoritativa da parte delle Regioni di individuazione dei limiti massimi di spesa sostenibile per il complesso delle istituzioni sanitarie operanti nella Regione, e una seconda in cui la Regione e le AUSL procedono, previa audizione delle OO.SS. maggiormente rappresentative, alla "contrattazione" con i vari tipi di operatori pubblici e privati delle prestazioni erogabili con la fissazione dei limiti di spesa, era poi incorsa in contraddizione perchè aveva individuato nel D.A. 15 giugno 1999, n. 29149 sia lo strumento della prima fase che quello della seconda fase.

Quanto al passaggio motivazionale con cui si riferisce delle comunicazioni ai liberi professionisti e alle strutture provvisoriamente accreditate della corrispondenza del budget del 1999 a quello del 1998 in mancanza di nuove disposizioni e a quella dell’8.9.1999 con cui era stata resa nota la deliberazione determinativa dei budgets individuali, si lamenta la discrasia temporale nelle indicazioni e inoltre l’irrilevanza della (seconda) indicazione, perchè per l’anno 1998 non era stato fissato un budget e l’Azienda aveva liquidato l’intero fatturato.

Circa il riferimento della Corte ad un’implicita adesione a proposta della AUSL, si deduce che la contrattazione andava operata tra il professionista o la struttura e l’AUSL, che intrattenevano un rapporto di convenzionamento, nel rispetto del rapporto paritetico e privatistico e non mediante imposizione di una deliberazione dell’Azienda. Era inoltre difettosa la convocazione delle organizzazioni sindacali, in persona della "maggioranza dei rappresentanti delle OO.SS." e non delle "organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative"; e incerto il momento di perfezionamento dell’accordo. Nè poteva attribuirsi un valore alla mancata deduzione da parte dei singoli interessati, in quanto per non erano stati indicati nè un termine per eventuali repliche nè le conseguenze di una loro mancanza.

Si censura anche il valore di adesione alle indicazioni della AUSL attribuito alla continuata erogazione delle prestazioni: la norma che regola il rapporto non attribuisce alcun significato al silenzio e l’invio dei riepiloghi delle prestazioni eseguite denotava la volontà di conseguire il pagamento da parte dell’interessato.

Inoltre, nel valutare il comportamento del convenzionato, la Corte aveva trascurato il principio di libera scelta del cittadino di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6.

Il provvedimento pretendeva un effetto retroattivo, in contrasto con la necessità di programmazione delle risorse e dell’obbligo di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali. E l’azienda aveva tutelato i propri interessi di cassa, aggravando la posizione della controparte, imponendo il pagamento in dodicesimi. Inoltre nonostante il superamento del budget la struttura non era stata posta in condizioni di negare l’erogazione delle prestazioni.

Nonostante l’obbligo di contrattazione l’AUSL aveva comunicato il budget secondo lo schema dell’art. 1333 c.c., non curandosi di indicare tempi e modi di accettazione.

Si lamenta infine che il pagamento mensile in dodicesimi era stato riferito al budget del 1998 e non a quello ormai assegnato per il 1999, oltre alla ritenuta impossibilità di fare riferimento all’intero budget annuale prima della fine dell’anno.

Il primo motivo, non condizionato, del ricorso incidentale, contesta la compensazione delle spese, deducendo che nella specie non sussistevano i giusti motivi di compensazione, solo apoditticamente asseriti dal giudice di appello, e non potendosi ritenere sufficiente il richiamo alla "peculiarità delle questioni trattate".

Il secondo e il terzo motivo ripropongono, in via condizionata, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di non integrità de contraddittorio.

Il ricorso principale non merita accoglimento.

Per quel che riguarda il primo motivo, osserva il Collegio che dal contenuto dell’impugnata sentenza emerge invero che la Corte di merito ha correttamente evidenziato come la AUSL in questione, con nota in data 26.3.1999, avesse comunicato ai liberi professionisti ed alle strutture accreditate che il budget loro assegnato per l’anno 1999 era pari a quello assegnato per l’anno 1998, rendendo altresì noto agli stessi con nota dell’8.9.1999 l’adozione dell’atto deliberativo con cui erano stati individuati i budgets individuali;

ed ha rilevato come nella fattispecie fosse stata correttamente attuata la normativa prevista in materia, con la precisazione che i destinatari della comunicazione, non avendo alcunchè dedotto al riguardo, avevano implicitamente aderito alla proposta di tetto massimo avanzata dalla Regione e, quindi, dalla AUSL n. (OMISSIS).

Orbene, la circostanza che nella sentenza impugnata fossero stati indicati i dudget individuali relativi ad altri soggetti, non consente in alcun modo di ritenere la nullità della sentenza sotto il profilo della esistenza di una ineliminabile situazione di incertezza in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce, emergendo chiaramente dal contesto della motivazione della decisione e dal contenuto delle sentenze oggetto di appello ed espressamente indicate dalla Corte territoriale, che la stessa si riferiva ai soggetti indicati nell’intestazione.

Per quel che riguarda il secondo motivo osserva il Collegio che in relazione ad una controversia analoga a quella ora in esame questa Corte ha avuto occasione di enunciare i principi così massimati:

"Nell’ambito della disciplina specifica sanitaria risultante, in particolare, dalle previsioni di cui alla L. 28 novembre 1995, n. 549, art. 2, comma 8, e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 32, bisogna tener distinti il procedimento di fissazione del tetto di spesa sanitaria da quello diretto alla determinazione del piano annuale sanitario; infatti, il provvedimento – adottato nelle forme del decreto assessoriale – con il quale la Regione individua il tetto di spesa per un determinato anno finanziario prescinde da qualsiasi contrattazione con le strutture sanitarie pubbliche e private e ha natura autoritativa, involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della P.A.; diversamente, lo strumento di programmazione preventiva previsto per la predisposizione dell’anzidetto piano annuale sanitario forma oggetto di contrattazione fra Regione ed unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi dall’altra. Pertanto, alla luce della richiamata dettagliata normativa (come integrata anche dal disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 4, comma 7, modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 5), la predetta contrattazione, estesa a tutte le strutture pubbliche e private ed ai professionisti convenzionati, non può considerarsi prevista dalla legge in sede di determinazione del tetto annuo di spesa, con la conseguenza che il relativo provvedimento dell’assessore regionale alla Sanità, adottato in assenza della riferita contrattazione, è da ritenersi legittimo sia con riferimento alla fissazione di siffatto tetto economico complessivo che con riguardo all’indicazione dei criteri automatici idonei per stabilire il budget annuale di ciascuna struttura sanitaria" (Cass. sez. lav., 11.1.2007 n. 403; in senso conforme, Cass. sez. lav., 12.1.2007 n. 511; Cass. sez. lav., 16.4.2010 n. 9165).

In effetti, come del resto emerge anche dalla particolareggiata analisi compiuta nella sentenza impugnata, le linee di fondo della normativa sul concorso delle strutture sanitarie private alla erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono inevitabilmente ispirate al principio del condizionamento di tale concorso alla fissazione di criteri per la predeterminazione dei limiti massimi dei relativi oneri economici per i bilanci delle Aziende sanitarie e, in ultima analisi, delle Regioni. Nè tali rilievi di fondo hanno formato oggetto di effettive ed adeguate contestazioni da parte dei ricorrenti.

Ne consegue che come già ritenuto da questa Corte (la quale nella citata pronuncia ha anche rilevato che il ritardo nell’invio da parte della AUSL a ciascuna struttura del budget annuale potrebbe semmai essere fonte solo di pretese risarcitorie, che non rientrano peraltro nella causa petendi delle domande proposte dagli interessati nell’attuale giudizio e nella decisione della sentenza impugnata) non possono ritenersi concludenti, rispetto a domande dirette al pagamento di compensi per prestazioni rese, contestazioni basate sull’asserita violazione da parte delle pubbliche autorità competenti di prescrizioni normative relative ai passaggi procedimentali funzionali alla fissazione dei budgets complessivi e dei criteri generali di ripartizione dei medesimi. Nè appare affatto esulare dall’ambito della necessaria fissazione dei limiti di spesa (budget) anche la specificazione di limiti mensili della stessa.

Infine la doglianza secondo cui i pagamenti mensili erano stati riferiti al budget del 1998 invece che a quello assegnato del 1999 non appare comprensibile, visto che risulta accertato in sentenza, e non puntualmente censurato, che le rate mensili erano pari a 1/12 del budget previsionale e che il budget previsionale per il 1999 era pari al fatturato lordo dell’anno 1998.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Il primo motivo del ricorso incidentale non merita accoglimento, in quanto la compensazione delle spese disposta dal giudice di appello è stata espressamente motivata con riferimento alla peculiarità delle questioni trattate, e siffatta circostanza integra senz’altro i "giusti motivi" previsti dalla normativa codicistica, ponendo in rilievo la difficoltà, complessità e controvertibilità delle questioni affrontate.

Gli altri due motivi del ricorso incidentale, in quanto condizionati, restano assorbiti dal rigetto del ricorso principale.

Le spese di questo giudizio di legittimità vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti, concorrendo anche giusti motivi connessi con la particolarità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio e delle fattispecie coinvolte.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli ulteriori;

compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 160/2012, in tema di norme della Regione Lombardia sulla caccia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 27 del 4-7-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’intera legge
della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del
piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria
2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge
quadro sulla cattura dei richiami vivi"), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-25 novembre 2011,
depositato in cancelleria il 2 dicembre 2011 ed iscritto al n. 168
del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano;
udito l’avvocato dello Stato Roberto de Felice per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione
di legittimita’ costituzionale dell’intera legge della Regione
Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura
dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della
legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei
richiami vivi"), deducendone il contrasto con gli articoli 117, commi
primo e secondo, lettera s), e 136 della Costituzione.
1.1.- La legge censurata, la quale consta di due soli articoli ed
un allegato, ha ad oggetto, ai sensi della legge della Regione
Lombardia 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei
richiami vivi), la approvazione del piano di cattura dei richiami
vivi per la stagione venatoria 2011/2012.
Ad avviso del ricorrente essa contrasta con l’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. in quanto la adozione del provvedimento in
questione tramite atto legislativo, anziche’ attraverso un
provvedimento amministrativo, precludendo l’esercizio da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri del potere di annullamento
previsto dall’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), costituisce violazione della normativa statale di
riferimento, volta a garantire un’adeguata ed uniforme protezione
della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.
In particolare, ha osservato il ricorrente, sebbene competa alle
Regioni provvedere in materia di autorizzazione alla approvazione del
piano di cattura dei richiami vivi, secondo quanto disposto dall’art.
4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, tuttavia tale competenza
deve essere esercitata nel rispetto del livello minimo di tutela
fissato dalla legislazione statale, nell’ambito del quale e’ compresa
anche la disciplina che prevede il potere di annullamento del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato art. 19-bis
della legge n. 157 del 1992; potere che, attraverso la adozione di
una legge provvedimento, viene interdetto, cosi’ riducendo, in
violazione dei principi dettati dalle disposizioni statali, il
livello di tutela dell’ambiente.
1.2.- La parte ricorrente ha, altresi’, dedotto il contrasto fra
la legge censurata e l’art. 117, primo comma, Cost. il quale prevede,
quale limite generale alla funzione legislativa, il rispetto dei
vincoli derivanti dalla appartenenza alla Unione europea.
La autorizzazione alla cattura dei richiami vivi sarebbe stata,
infatti, concessa dalla legge censurata in assenza dei presupposti e
delle condizioni fissate dall’art. 9 della direttiva CE 30 novembre
2009, n. 147 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la conservazione degli uccelli selvatici).
Ha lamentato, infatti, il ricorrente la mancanza del requisito,
previsto dalla normativa comunitaria, della «piccola quantita’»,
consentendo la legge regionale n. 16 del 2011 la cattura di un numero
di capi esorbitante rispetto a tale concetto.
Peraltro, ha proseguito il ricorrente, la legge impugnata
costituisce attuazione della legge regionale n. 3 del 2007, la quale,
a sua volta, all’art. 1, comma 3, consente la cattura secondo le
modalita’ di cui all’Allegato D) della legge della Regione Lombardia
16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica
e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina
dell’attivita’ venatoria), cioe’ utilizzando le reti, metodo vietato
dall’art. 5, comma 2, lettera d), della convenzione di Parigi del 18
ottobre 1950, ratificata con legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione
alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli,
adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione), e dall’art
8, comma 1, della direttiva comunitaria 2009/147/CE.
Con riferimento al medesimo parametro, il ricorrente ha osservato
che la normativa censurata, oltre ad essere stata emanata in assenza
del parere favorevole dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), non rispetterebbe il vincolo comunitario,
dettato dalla Corte di giustizia delle Comunita’ europee con la
decisione 7 marzo 1996, in causa C-118/94, che, riguardo alle deroghe
ai divieti venatori, richiede l’indicazione nella motivazione del
provvedimento che le concede, della sussistenza di tutte le
condizioni che le legittimano.
Sul punto ha rilevato il ricorrente che l’affermazione regionale,
secondo la quale «gli allevamenti presenti sul territorio regionale
non sono in grado di soddisfare le richieste di richiami da parte dei
cacciatori», sicche’ «l’unica soluzione perseguibile, per quanto da
accompagnarsi con la riproduzione in cattivita’, pare essere quella
della cattura di esemplari viventi», non chiarisce perche’ una
campagna di allevamento in cattivita’, tempestivamente promossa e
realizzata, non sia idonea a fornire il necessario fabbisogno di
richiami vivi, come gia’ rilevato dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 190 del 2011, concernente norma analoga a quella ora in
questione ma applicabile ad una precedente stagione venatoria.
1.3.- Infine la difesa erariale ha eccepito anche la violazione
del giudicato costituzionale, per avere la Corte gia’ dichiarato
costituzionalmente illegittime con sentenze n. 266 del 2010 e n. 190
del 2011 altre due leggi della Regione Lombardia, caratterizzate da
contenuti e procedure analoghe a quelli ora in discussione, ancorche’
riferibili alle stagioni venatorie 2009/2010 e 2010/2011.
1.4.- A conclusione del ricorso il Presidente del Consiglio dei
ministri, ritenendo che ricorresse sia il fumus boni iuris (come
dimostrato dalla presenza di altri giudicati costituzionali
favorevoli in termini) sia il periculum in mora (costituito dal fatto
che, prima dello svolgimento del giudizio di legittimita’
costituzionale, la legge censurata potesse esaurire i suoi effetti
temporali), ha formulato istanza per la sospensione cautelare della
esecuzione della legge impugnata.
Successivamente, pero’, con nota depositata in data 3 gennaio
2012, dopo che gia’ era stata fissata l’udienza camerale per la
discussione della detta istanza sospensiva, la Avvocatura dello
Stato, dato atto che la legge censurata era stata abrogata con legge
della Regione Lombardia 28 dicembre 2011, n. 24, recante «Abrogazione
della legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del
piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria
2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge
quadro sulla cattura dei richiami vivi") e dei commi 4-bis e 4-ter
dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24
(Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici), come introdotti dall’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13
(Modifiche alla L.R. n. 24/2008 e alla legge regionale 16 agosto
1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivita’
venatoria")», ha espressamente dichiarato di rinunziare alla
formulata istanza cautelare.
2.- La Regione Lombardia non si e’ costituita nel giudizio.
3.- In prossimita’ dell’udienza di discussione del ricorso
l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria
illustrativa nella quale ha affermato il perdurare dell’interesse del
Governo all’accoglimento della questione di legittimita’
costituzionale, giustificato dal fatto che, sebbene abrogata, la
legge censurata ha avuto, per un certo tempo, esecuzione.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
questione di legittimita’ costituzionale dell’intera legge della
Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di
cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai
sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla
cattura dei richiami vivi"), sostenendo che la stessa violi gli
articoli 117, primo e secondo comma, lettera s), e 136 della
Costituzione.
1.1.- Ad avviso del ricorrente, la predetta legge, avente ad
oggetto la approvazione del piano di cattura in deroga dei richiami
vivi per la stagione venatoria 2011/2012, violerebbe l’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. in quanto, attraverso l’emanazione
del predetto piano di cattura tramite lo strumento legislativo,
inibirebbe in radice la possibilita’ di adottare avverso di esso, se
ritenuto in violazione di legge, il provvedimento di annullamento da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4
dell’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio).
E’, altresi’, contestata dal ricorrente la violazione dell’art.
117, primo comma, Cost. in quanto la legge regionale n. 16 del 2011,
per un verso, consentirebbe che richiami vivi siano catturati
utilizzando strumenti espressamente vietati sia da trattati
internazionali, cui lo Stato italiano ha aderito, sia dalla normativa
dell’Unione europea e, per altro verso, sarebbe stata adottata in
assenza dei presupposti che, in base alla normativa comunitaria,
legittimano le deroghe al divieto di prelievo venatorio.
Infine il ricorrente ritiene che attraverso la normativa
impugnata si sia, altresi’, realizzata la violazione del giudicato
costituzionale, presidiato dall’art. 136 Cost., in quanto, nel
recente passato, questa Corte aveva gia’ dichiarato
costituzionalmente illegittime disposizioni aventi il medesimo
contenuto di quelle ora in esame.
2.- Prima di entrare nel merito della presente questione di
legittimita’ costituzionale e’ necessario dare atto, come peraltro
dichiarato dalla medesima parte ricorrente, che la normativa ora in
esame e’ stata, successivamente alla proposizione del ricorso avverso
di essa, espressamente abrogata dal legislatore lombardo con la legge
regionale 28 dicembre 2011, n. 24, recante «Abrogazione della legge
regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura
dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della
legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei
richiami vivi") e dei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 della legge
regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga
previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici), come introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alla L.R. n.
24/2008 e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio
ambientale e disciplina dell’attivita’ venatoria")».
Tale circostanza, tuttavia, non e’ idonea a definire la attuale
questione in quanto, come dimostrato dalla difesa erariale nella
memoria depositata in prossimita’ della data fissata per l’udienza,
la legge censurata, nei circa due mesi di sua vigenza ha trovato
applicazione e cio’, per costante giurisprudenza di questa Corte,
avendo determinato, nell’ipotesi di fondatezza del ricorso, il
consolidamento della lesione denunziata, e’ elemento idoneo a far
perdurare, anche in caso di sopravvenuta abrogazione della
disposizione di legge censurata, l’interesse alla sua impugnazione di
fronte alla Corte stessa (fra le molte: sentenze n. 310 del 2011, n.
307 del 2009 e n. 286 del 2007) (deve, peraltro, sottolinearsi che,
trattandosi di legge destinata ad avere efficacia esclusivamente per
la durata della stagione venatoria 2011/2012, essa, al momento della
sua abrogazione, era stata in vigore per poco meno dei due terzi del
termine di durata previsto).
2.1.- Sempre in via preliminare deve affermarsi la ammissibilita’
della impugnazione proposta dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ancorche’ la stessa sia rivolta nei confronti di un intero
testo legislativo e non di singole disposizioni normative in esso
contenute.
Anche in questo caso, infatti, la giurisprudenza di questa Corte
ritiene ammissibili le censure rivolte avverso un’intera legge – nel
presente caso composta di due soli articoli, uno dei quali contenente
la clausola di immediata entrata in vigore, ed un allegato – la’ dove
si tratti di leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte
coinvolte dalle censure (cosi’ di recente, fra le molte, sentenza n.
300 del 2010).
La natura indiscutibilmente provvedimentale della legge regionale
n. 16 del 2011 non lascia dubbi sul fatto che essa sia integralmente
coinvolta dalle censure contenute nel ricorso introduttivo del
giudizio.
3.- Fatte queste premesse, la questione e’ fondata.
3.1.- Nella giurisprudenza di questa Corte e’ costante il rilievo
che le deroghe adottate dalle Regioni al generale divieto di prelievo
venatorio, caratterizzate dalla loro eccezionalita’, non possono
comportare, in termini piu’ gravosi di quanto non sia stato disposto
dal legislatore statale, la riduzione del livello di tutela
apprestato all’ambiente ed all’ecosistema dalle norme interposte
contenute nella legislazione nazionale (sentenza n. 310 del 2011).
La circostanza – peraltro gia’ sanzionata in passato da questa
Corte, sebbene in relazione ad un parametro diverso rispetto a quello
ora evocato dal ricorrente (sentenze n. 190 del 2011 e n. 266 del
2010) – che la Regione Lombardia abbia provveduto a disciplinare
attraverso lo strumento legislativo il piano di cattura dei richiami
vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ha comportato, quale
oggettiva conseguenza, l’impossibilita’ di ricorrere allo strumento
di reazione avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto
di prelievo venatorio ritenuti viziati, costituito dal potere di
annullamento previsto espressamente dal comma 4 dell’art. 19-bis
della legge n. 157 del 1992.
3.2.- Poiche’ la attribuzione di siffatto potere e’ finalizzata,
come gia’ affermato da questa Corte, a garantire un’uniforme ed
adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio
nazionale (sentenza n. 250 del 2008), e’ evidente che la inibizione
di tale potere, determinando la violazione di un livello minimo di
tutela della fauna apprestato dal legislatore statale nell’esercizio
della propria competenza ex art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., si traduce, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, nella violazione del predetto parametro di costituzionalita’.
4.- L’accoglimento del descritto profilo di illegittimita’
costituzionale comporta l’assorbimento delle restanti doglianze di
parte ricorrente.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale della legge della
Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di
cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai
sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla
cattura dei richiami vivi").

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 128 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene proposta un’azione risarcitoria conseguente al ritardo con il quale Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto alla verifica dei requisiti richiesti dalla legge e alla revoca del contributo a suo tempo concesso alla società ricorrente.

Va anzitutto premesso che le antecedenti questioni di legittimità dei provvedimenti assunti dall’amministrazione hanno formato oggetto di specifiche pronunce di questo Tribunale confermate dal Consiglio di Stato anche in ordine alla debenza degli interessi legali maturati sui contributi indebitamente conseguiti.

Con riferimento a tale ultimo aspetto e cioè alla domanda di restituzione di quanto corrisposto a tale titolo maggiorato di interessi e rivalutazione, essa deve considerarsi inammissibile in forza del principio del ne bis in idem per il quale non può essere reintrodotta, sia pure sotto altra forma, una pretesa già definita in un precedente giudizio con sentenza passata in giudicato.

Quanto alla configurabilità, nella fattispecie, di un’azione risarcitoria autonoma derivante da ritardo essa appare alla luce dei vigenti principi assolutamente improponibile.

Invero il solo ritardo nell’emanazione di un atto amministrativo viene riconosciuto elemento sufficiente a configurare un danno ingiusto con conseguente obbligo di risarcimento, esclusivamente nel caso di procedimento amministrativo lesivo di un interesse pretensivo, ove il medesimo si sia concluso in senso favorevole per l’amministrato oppure nel caso di un interesse oppositivo, successivamente riconosciuto, in sede giudiziale, nei confronti dell’interessato (Ad Plen Cd S n°7/2005).

Nella situazione in esame tali condizioni non sussistono poiché:

o l’atto di cui si assume il ritardo è anzitutto un atto negativo nei riguardi del suo destinatario, la cui legittimità è stata riconosciuta, in via definitiva, nei precitati giudizi.

o gli interessi liquidati sulla somma capitale costituita dal contributo non sono, come si sostiene nel ricorso, connesse al ritardo con cui l’amministrazione si è attivata, ma rappresentano soltanto il corrispettivo per gli importi indebitamente percepiti e poi trattenuti dalla società ricorrente.

In definitiva e per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alle spese che si liquidano in complessivi Euro 2500,00 (euro duemilacinquecento/zero).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 172 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente, di avere partecipato alla gara per l’affidamento dell’appalto per l’individuazione di una struttura ricettiva alberghiera cui far svolgere il servizio di ospitalità, organizzazione, gestione coordinamento della seconda edizione della BITAS – borsa internazionale del turismo attivo in Sardegna, prevista per il periodo dal 21 al 27 marzo 2011.

La G. veniva esclusa poiché, in difformità rispetto a quanto prevedeva il bando di gara, dichiarava di volersi avvalere del subappalto (vietato dal bando).

Avverso tale esclusione proponeva ricorso deducendo le seguenti articolate censure:

violazione e falsa applicazione della legge di gara e, più precisamente, del bando di gara pubblicato sulla GUCE, nonché del capitolato d’oneri e disciplinare di gara e relativi allegati (in particolare nella parte in cui è richiesta la dichiarazione relativa al subappalto). Erroneità, equivocità e contraddittorietà delle clausole e delle prescrizioni della lex specialis di gara (in particolare contraddittorietà tra bando di gara pubblicato nella GUCE, bando di gara integrale, capitolato d’oneri e modulistica allegata al capitolato). Violazione del principio di massima partecipazione, motivazione insufficiente e non convincente, illogicità irragionevolezza e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Omessa applicazione dell’art. 46 del d.lgs. 163 del 2006.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 10.11.2010, con ordinanza n. 520/10, la ricorrente veniva ammessa con riserva al prosieguo della procedura.

La gara, ultimata, vedeva l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ricorrente.

L’Amministrazione provvedeva quindi a chiedere la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, come specificata all’art. 19 del capitolato d’oneri e disciplinare di gara.

Dopo aver richiesto integrazioni alla documentazione prodotta dalla ricorrente, ed ottenute le suddette integrazioni, il responsabile del procedimento disponeva l’esclusione della G. ritenendo che la stessa non fosse in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 11 del capitolato d’oneri e disciplinare di gara.

Con determinazione n. 502 del 16.12.2010 la gara veniva aggiudicata in via definitiva al costituendo RTI formato dalle ditte Giglio service s.r.l. e Montecatini Expò.

Avverso tale esclusione la G. proponeva motivi aggiunti.

Di seguito le censure:

violazione e falsa applicazione della legge di gara e, in particolare, del capitolato d’oneri e disciplinare di gara (art. 11), erroneità e/o falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, istruttoria carente e inesatta, motivazione insufficiente erronea ed in ogni caso non convincente, illogicità e irragionevolezza, ingiustizia manifesta, violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 46 e 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, sviamento, violazione del principio del buon andamento della P.A., nonché dei principi, anche di derivazione comunitaria, finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa (art. 2 del d.lgs. 163 del 2006).

Gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti venivano sospesi con decreto presidenziale n. 31/2011 in data 18.01.2011, prima della stipula contrattuale fissata per la data del 21.01.2011.

Alla camera di consiglio del 26.01.2011, fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata nell’ambito del ricorso per motivi aggiunti, la causa veniva rinviata per l’immediata trattazione del merito all’udienza pubblica del 9.02.2011 nella quale veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Due sono le questioni oggetto della presente controversia.

La prima, oggetto del ricorso introduttivo, riguarda l’esclusione di G. disposta nell’ambito della gara, la seconda, oggetto dell’atto di motivi aggiunti, riguarda l’esclusione disposta dall’Amministrazione, dopo che la G. si era aggiudicata la gara a seguito della ammissione con riserva alla stessa, decisa da questa Sezione in sede cautelare.

2.1 Quanto alla prima questione, la controversia prende le mosse da un chiaro errore dell’Amministrazione.

Il bando di gara pubblicato sulla GUCE non prevedeva nulla in merito al divieto di subappalto.

Tale clausola (divieto di subappalto) era invece presente nel bando di gara in versione integrale.

Il modulo 1 allegato al Capitolato d’oneri prevedeva, al punto 6), che l’impresa dichiarasse, alternativamente, se volesse o meno avvalersi del subappalto, richiedendo, in quest’ultimo caso, l’indicazione della parte del servizio da subappaltare.

L’equivocità della documentazione di gara era, quindi, indubbia.

Il Collegio ricorda che se è vero che il modulo di domanda allegato al bando di gara, essendo un documento accessorio e ulteriore rispetto alla lex specialis, non può certamente prevalere sulle disposizioni di essa, è altrettanto vero che non può essere escluso da una gara pubblica il concorrente che ha effettuato una dichiarazione richiesta espressamente nel modello predisposto dalla stazione appaltante quando a tale positiva dichiarazione il bando non collegava alcuna sanzione di esclusione.

Le ragioni sono facilmente individuabili.

Anzitutto è evidente l’affidamento ingenerato nell’impresa partecipante, la quale si è trovata di fronte non ad uno ma a più documenti in contraddizione tra loro, affidamento ancor più evidente se si considera la singolarità di una clausola che, senza motivazione alcuna, vieta il subappalto difformemente dall’art. 118 del Codice dei Contratti che invece lo consente.

Inoltre, le condizioni per l’ammissibilità del subappalto, di cui all’art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 non sono intese unicamente a tutelare l’interesse dell’amministrazione committente all’immutabilità dell’affidatario (interesse che in sé considerato sarebbe sostanzialmente omologo a quello privato tutelato dall’art. 1656 c.c.), ma tendono invece a evitare che nella fase esecutiva del contratto si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell’assetto d’interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell’interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l’individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l’appalto è preordinato.

La clausola inerisce, in definitiva, alla fase esecutiva del contratto e non all’accertamento dei requisiti per eseguire lo stesso che, come si vedrà in prosieguo, la ricorrente possiede con assoluta certezza.

Il ricorso introduttivo è, pertanto, fondato.

2.2. Il ricorso per motivi aggiunti è, anch’esso, fondato.

L’esclusione disposta nei confronti di G. è, difatti, manifestamente illegittima.

Dietro richiesta dell’Amministrazione, la G. produceva i documenti a comprova dei requisiti. Il responsabile del procedimento riteneva di chiedere integrazioni con nota prot. 2187 del 24.11.2010.

I documenti integrativi venivano regolarmente depositati dalla G. che, in particolare, comprovava il possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del capitolato d’oneri e disciplinare di gara, mediante deposito dei contratti d’appalto stipulati per analoghe prestazioni rispetto a quelle oggetto della gara, con la Provincia di Livorno (datato 15.11.2007) e con Sardegna ricerche (datato 31.8.2009).

Ebbene, a seguito del deposito delle integrazioni, il responsabile del procedimento riteneva:

con riferimento al contratto stipulato con la Provincia di Livorno che le attività poste in essere da G. non rispettano l’art. 11 del capitolato d’oneri e disciplinare di gara che prevede servizi di organizzazione e workshop internazionali caratterizzati da incontri tra domanda e offerta ed educational tour;

con riferimento al contratto stipulato con Sardegna ricerche che le attività di profilatura e selezione buyer sono state poste in essere in maniera marginale e in coordinamento con soggetti terzi.

Tale esclusione è erronea.

Invero, l’evidenza del possesso dei requisiti in capo alla ditta ricorrente è tale da non indurre il Collegio a diffondersi in approfondite indagini.

L’art. 11 del capitolato prevedeva che: i concorrenti devono avere realizzato nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara altri servizi di organizzazione di workshop internazionali caratterizzati da incontri tra domanda e offerta ed educational tour in favore di pubbliche amministrazioni conclusi con accettazione della prestazione per un importo minimo di euro 270.000,00.

I servizi dichiarati e comprovati da G. superano ampiamente quell’importo così come sono evidentemente conformi alle richieste del capitolato.

Il bando non richiedeva requisiti particolari se non l’organizzazione di workshop internazionali che poi altro non sono se non eventi – seminari. Esso specificava ulteriormente "caratterizzati da incontri tra domanda e offerta ed educational tour". Il significato dell’espressione è piuttosto semplice. Ed è perfettamente corrispondente, in particolare, alla descrizione del servizio effettuato da G. in favore della Provincia di Livorno.

Tale servizio era già ampiamente descritto nei documenti prodotti dalla ditta ricorrente a comprova dei requisiti. Ma ciò in virtù di una istruttoria carente e di un chiaro travisamento dei fatti non era stato ritenuto sufficiente.

A seguito della erronea esclusione, la G. inoltrava domanda volta ad ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento. A tale istanza allegava la nota della Provincia di Livorno prot. 58798 del 22.12.2010.

La suddetta nota è altamente significativa ai fini della compiuta valutazione dell’atteggiamento dell’Amministrazione.

La Provincia di Livorno specificava:

che gli obiettivi del Piano di promozione congiunta consistevano:

nel comunicare i punti di forza e le potenzialità dei territori nelle aree dell’economia, del turismo, dell’ambiente, della cultura, dell’arte;

nel creare un’occasione di incontro, con una formula business – to business, tra operatori dell’offerta del mercato turistico interregionale della Toscana costiera (con particolare riferimento al territorio di Livorno, Pisa e Grosseto), della Corsica, del Nord Sardegna (con particolare riferimento alla Provincia di Sassari e Nuoro) e tra questi ultimi e gli operatori della domanda (tour operator) nazionali ed internazionali per illustrare e promuovere un’offerta turistica geograficamente congiunta ampia ed estesa (balneare, montana, storico, culturale, enogastronomica, welness, turismo attivo, nautica ecc..);

nel promuovere il territorio interregionale interessato dal PIC Interreg. IIIA Italia Francia "Isole" 2000/2006;

che le azioni poste in essere hanno riguardato:

l’organizzazione della produzione di un documentario attraverso il quale mostrare i territori (Toscana, Corsica e Sardegna) e le loro realtà;

l’individuazione e la selezione del target da raggiungere con il piano di promozione, costituito dagli operatori istituzionali, economici e sociali dei tre territori;

l’organizzazione di un ciclo di tre eventi internazionali (tenutisi nelle città di Ayaccio, Sassari e Livorno) rivolti ad un pubblico selezionato di Autorità, operatori della domanda (tour operator) e dell’offerta turistica – tra cui consorzi turistici locali, agenzie di incoming, strutture alberghiere ed extra alberghiere, giornalisti e aziende di produzione – per favorire la creazione di pacchetti turistici riguardanti i tre territori (Toscana, Corsica e Sardegna) da commercializzare in ambito europeo – che hanno compreso la gestione della promozione, dell’immagine e dell’accoglienza e la proiezione del documentario prodotto;

l’organizzazione di educational tour nei luoghi oggetto del documentario (Toscana, Corsica e Sardegna);

l’organizzazione della campagna di promozione interregionale attraverso i media tradizionali (radio, tv, quotidiani e affissioni) e presso i principali porti e aeroporti dei tre territori (Toscana, Corsica e Sardegna) con azioni di direct marketing;

l’organizzazione della rilevazione statistica sulla conoscenza dei tre territori transfrontalieri, rivolta ai turisti in transito presso i principali porti e aeroporti dei tre territori (Toscana, Corsica; Sardegna):

l’organizzazione della produzione di un format TV in sei puntate sui temi dell’ambiente, natura e salute, cultura e tradizione, arte, sviluppo economico sostenibile, turismo, scambi tra i territori, centri storici.

Vero è che tale nota non era stata trasmessa al momento della comprova dei requisiti, ma solo, di fronte alla pervicacia del responsabile del procedimento nel voler escludere la ricorrente, in sede di richiesta di autotutela. Ma è anche vero che essa è significativa del comportamento complessivo dell’Amministrazione che, a seguito di due lettere di trasmissione di documenti a comprova dei requisiti, già ampiamente dimostrativi degli stessi, ha deciso di perpetuare tale illegittima azione anche di fronte a dati testuali di evidenza apprezzabile ictu oculi.

Il solo contratto con la Provincia di Livorno era sufficiente ad integrare il requisito previsto dal bando.

Non ritiene, quindi, il Collegio, di prendere in considerazione l’ulteriore contratto stipulato con Sardegna ricerche, anch’esso idoneo con tutta evidenza a dimostrare il requisito di capacità tecnica, e considerabile, al più, come ulteriore riprova della erroneità delle conclusioni cui è giunta l’Amministrazione.

3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto siccome fondato.

4. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna le amministrazioni intimate, in solido, alle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre I.V.A, C.P.A. e restituzione contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.