T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4540 compensi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato il 3 marzo 2008, R.L. ha proposto le cumulative domande di accertamento e condanna in epigrafe meglio precisate.

Il ricorrente, magistrato ordinario con trattamento economico di magistrato di cassazione dichiarato idoneo al conferimento delle funzioni direttive superiori, nominato uditore giudiziario con d.m. 15 aprile 1967, ha fruito di c.d. microallineamento, ma non anche del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 50 comma 4 della legge n. 388 del 2000.

A sostegno delle cumulative domande proposte sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 comma 4 della legge n. 388 del 2000 – Violazione dell’art. 36 Cost. – Violazione delle leggi n. 393 del 1951 e 425 del 1984 – Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta

La disposizione dell’art. 50 comma 4, nella parte in cui esclude dai benefici ivi previsti i magistrati che abbiano già usufruito di allineamenti stipendiali, deve essere interpretata in chiave logicosistematica e in funzione della ratio perequativa cui è ispirata, onde non può condurre a disconoscere l’attribuzione del livello retributivo ivi previsto (mediante il rinvio all’art. 5 della legge n. 303/1998) ai magistrati che abbiano conseguito allineamenti tali da collocarli su un livello retributivo comunque inferiore a quello riveniente dall’applicazione della disposizione stessa, secondo quanto rilevato anche dalla giurisprudenza (si invoca sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, Sez. I, 18 maggio 2007, n. 4592, nonché T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 settembre 2006, n. 1520), salvo a determinare una nuova, evidente e opposta disparità di trattamento, questa volta a vantaggio di magistrati, con minore anzianità di servizio, che non abbiano fruito di allineamenti.

2) In via subordinata: Illegittimità costituzionale dell’art. 50 comma 4 della legge n. 388 del 2000

La disposizione, ove non ritenuta interpretabile nei sensi invocati nel primo motivo, si palesa costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.

Nel giudizio si è costituito il Ministero della giustizia con atto di mero stile e con nota depositata in vista dell’udienza di discussione ha fatto presente che con direttiva del Ministro in data 30 settembre 2009 è stato disposto di estendere i benefici anche ai magistrati assunti in servizio dal 15 aprile 1967 all’8 maggio 1970 "…nei limiti del maggior importo rispetto a quanto agli stessi attribuito in virtù di provvedimento di riallineamento stipendiale".

All’udienza pubblica del 1° dicembre 2010 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto nei sensi di seguito precisati, non potendosi far luogo a declaratoria d’improcedibilità per cessazione della materia del contendere in difetto della prova dell’adozione di provvedimenti e atti solutori satisfattivi dei diritti azionati.

1.1) Com’è noto l’art. 50 comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha disposto testualmente che:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione delle norme soppresse dal decretolegge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all’atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all’articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti".

A sua volta il richiamato art. 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303 (relativo alla nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell’art. 106, comma 3, Cost.), dispone:

– con il primo comma, che al magistrato nominato ai sensi della stessa legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 27/1981, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione;

– con il secondo comma, che la dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell’ambito della Corte di cassazione, prevista dal precedente art. 3, comma 3 della stessa legge, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

1.2) L’art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000 ha inteso porre termine alle travagliate vicende, amministrative e contenziose, conseguenti alla soppressione dell’istituto del c.d. galleggiamento, ossia alla congerie di disposizioni dettate per talune categorie del pubblico impiego ma assurte a paradigma di principio generale per effetto di una copiosa produzione giurisprudenziale, per le quali l’inquadramento in ruolo di un dipendente che fruisse di un proprio superiore trattamento economico di provenienza determinava un effetto di "trascinamento" e "allineamento" a tale trattamento economico per tutti i dipendenti che lo precedevano nel medesimo ruolo.

In effetti il meccanismo, altrimenti denominato con usuale espressione "galleggiamento", aveva dato luogo sia a più corposi "allineamenti" sia a ben più contenuti e ristretti "allineamenti" (c.d. microallineamenti), producendo perversi effetti sperequativi, a parità di qualifica, a seguito delle disposizioni abrogatrici di cui al d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (c.d. decreto "Amato") -ispirate a evidente "ratio" di contenimento della spesa, moltiplicati dalla "forbice" creata dal calcolo degli incrementi retributivi rispettivamente sul trattamento economico degli "allineati" e sul minore trattamento dei dipendenti che non avevano fruito di allineamenti (e in specie di quelli di maggior consistenza), in modo particolare nell’ambito delle categorie, non contrattualizzate, nelle quali maggiore incidenza aveva avuto l’applicazione dell’istituto (magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato).

Tali effetti sperequativi avevano altresì generato un significativo contenzioso.

L’art. 50 comma 4, nell’intento quantomeno di mitigare tali effetti e di porre un punto fermo anche rispetto al contenzioso pendente, ha dunque stabilito che ai magistrati ordinari, amministrativi (del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali), contabili e agli avvocati dello Stato, che non avessero fruito di riallineamenti stipendiali, all’atto del conseguimento della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, sia attribuito un trattamento economico annuo pari a quello stabilito per i magistrati di cassazione nominati ai sensi della legge n. 303/1998, attuativa delle previsioni dell’art. 106 comma 3 della Costituzione, con il riconoscimento, in termini economici, di venti anni di anzianità nelle qualifiche inferiori e quattro nella qualifica di magistrato di cassazione, sia pure con i limiti testualmente enunciati (attribuzione del trattamento a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto a emolumenti arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa; perdita di efficacia di ogni provvedimento o decisione giurisdizionale che attribuisse riconoscimenti diversi e "difformi" dalla "predetta interpretazione" -benché la disposizione sia con ogni evidenza innovativa, e non già interpretativa- in epoca successiva al 1° gennaio 2001 e divieto di pagamenti fondati su tali provvedimenti e decisioni).

1.3) La limitazione del beneficio (recte: del trattamento economico) riconosciuto dall’art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000 ai soli soggetti ivi contemplati "…che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione delle norme soppresse dal decretolegge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359" ha però posto un ulteriore nodo ermeneutico, generando un nuovo contenzioso, poiché, come anticipato sub 1.1), gli allineamenti non avevano portata e consistenza omogenea, variando in funzione del trattamento economico di provenienza del dipendente, entrato in ruolo successivamente, cui si parametrava il trattamento economico dei dipendenti che lo precedevano nel ruolo stesso, con la conseguenza che, in caso di "microallineamenti", i soggetti beneficiari del nuovo trattamento economico ex art. 50 comma 4 potevano collocarsi ad un livello retributivo superiore a quello dei dipendenti che li precedevano nel ruolo, creandosi una nuova e inversa sperequazione.

1.4) Gli effetti perversi di un’applicazione del meccanismo perequativo dell’art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000 fondata su un’interpretazione piattamente letterale dell’efficacia "escludente" del riferimento alla fruizione di precedenti riallineamenti, senza considerazione della loro portata e consistenza, sono stati stigmatizzati dalla giurisprudenza di questo Tribunale che, con varie sentenze, ha precisato come (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 maggio 2007, n. 4592 e 4595, tra varie di identico contenuto, nonché negli stessi termini, 12 marzo 2008, n. 2229):

– "Se è vero che l’art. 50, comma 4, della legge 388/2000 è preordinato all’introduzione di un meccanismo "perequativo" del trattamento di una certa fascia di magistrati, è evidente come la sottesa ratio legis precluda all’interprete la scelta di un percorso interpretativo che, fondato su una rigida lettura dell’elemento testuale, conduca all’effetto – invero paradossale; e, comunque, contrario alla finalità ispirativa della norma – di introdurre una nuova tipologia di disparità di trattamento, stavolta a danno dei magistrati con maggiore anzianità di servizio" onde "l’operatività del comma 4 all’esame è comunque consentita, anche in presenza di pregressi allineamenti stipendiali, laddove il beneficio economico conseguito dai destinatari di questi ultimi sia, comunque, inferiore rispetto a quello garantito dall’art. 50 di che trattasi";

– "Tale norma, pertanto, è suscettibile di trovare applicazione anche nei confronti dei magistrati, aventi maggiore anzianità di servizio, i quali abbiano eventualmente già goduto di altri benefici economici a titolo di allineamento stipendiale, che tuttavia si siano sostanziati nell’attribuzione di utilità economiche inferiori rispetto a quanto riconoscibile per effetto dell’operatività dello stesso art. 50: sì da realizzare una effettiva "perequazione" in ossequio alla ratio legis della disposizione in rassegna", laddove, diversamente opinando "…verrebbe non soltanto pretermessa l’applicazione dei canoni logicosistematici dell’interpretazione della norma enunciati all’art. 12 delle Disposizioni della Legge in Generale…ma si propizierebbe altresì (come sostenuto da questa Sezione, sempre nell’ambito dell’applicazione dell’art. 50 in questione, ma con riferimento alla diversa problematica della conservazione del maturato economico: cfr. sent. 1° settembre 2004 n. 8226) una pratica sterilizzazione della ratio perequativa perseguita dalla norma stessa; pervenendosi a conclusioni contrastanti con il c.d. principio della giusta retribuzione di cui all’art. 36 della Costituzione e con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione".

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato peraltro conferma e conforto nella decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 27 marzo 2009, n. 476, che respingendo l’appello del Ministero della giustizia avverso una delle richiamate sentenze (n. 4592 del 18 maggio 2007) ha rilevato come:

"L’interpretazione letterale della disposizione del qua…non può essere disgiunta da una sua lettura sistematica, che tenga conto della sua ratio ispiratrice, che si è visto essere di natura perequativa…ciò che impone all’interprete di respingerne qualsiasi opzione applicativa che, paradossalmente, conduca a effetti sperequativi, quale quella in forza della quale i magistrati con minore anzianità di servizio si ritrovino a godere di un trattamento economico superiore a quello percepito dai colleghi di maggiore anzianità…(onde)…appare del tutto ragionevole la lettura della norma che, in armonia con le ridette finalità perequative, escluda dal beneficio non tutti indiscriminatamente i magistrati che abbiano in passato fruito di riallineamenti stipendiali…ma solo quelli che ne abbiano derivato un incremento stipendiale superiore a quello corrispondente al beneficio di cui all’art. 50 comma IV della legge n, 388 del 2000".

Ai fini peraltro dell’esatta applicazione dell’art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000 non può disconoscersi che il rinvio recettizio operato all’art. 5 della legge n. 303/1998 riguarda l’intera disposizione, e quindi non soltanto il primo comma (che concerne l’attribuzione di un trattamento economico corrispondente alla qualifica di magistrato di cassazione con venti anni di anzianità nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella stessa qualifica), bensì anche il secondo comma (che riconosce la retrodatazione degli effetti economici della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori -conseguite in otto anni dalla nomina o dichiarazione di idoneità alla nomina alle funzioni di legittimità- ai quattro anni successivi al conseguimento della nomina o dichiarazione di idoneità alla nomina alle funzioni di legittimità).

Anche su tale aspetto, infatti, la giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 febbraio 2007, n. 1183) ha chiarito come "…attesa la formulazione dell’art. 50, co. 4, L. 388/2000 che rinvia sic et simpliciter al detto art. 5, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso attribuire entrambi i benefici".

2.) Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso fondato e deve essere accolto, nel senso che deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento economico con l’attribuzione del trattamento stabilito dall’art. 5 commi 1 e 2 della legge n. 303/1998, nei limiti naturalmente del valore differenziale rispetto al trattamento economico attribuito a suo tempo per effetto del fruito riallineamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, oltre a interessi o rivalutazione, nella maggiore misura, così come previsto dall’art. 22, comma 36, della legge 724/1994.

3.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I così provvede sul ricorso in epigrafe n. 2122 del 2008:

1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente R.L. all’applicazione, nei limiti precisati in motivazione, della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 50 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

2) condanna l’Amministrazione intimata, nella persona del Ministro giustizia in carica, a procedere, nei limiti anzidetti, alla ricostruzione della carriera dello stesso ricorrente ai fini economici e alla consequenziale corresponsione delle relative differenze retributive dovute, oltre interessi o rivalutazione, nella maggiore misura, così come previsto dall’art. 22, comma 36, della legge 724/1994;

3) condanna l’Amministrazione intimata, nella persona del Ministro giustizia in carica, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille\00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 3499 Procedimento e provvedimento disciplinari

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Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, il sig. M. A. impugna la sentenza 18 luglio 2007 n. 6655, con la quale il TAR Lazio, sez. I bis, ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto dirigenziale del 8 giugno 2006, con il quale gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio.

La sentenza appellata ha ritenuto che la Commissione ha "adeguatamente valutata la compatibilità dei fatti penalmente addebitati al ricorrente con la sua permanenza nell’impiego, fatti che hanno portato ad una sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione di pena su richiesta delle parti di anni 1 e mesi 4 di reclusione e di 300 euro di multa.

In particolare, il primo giudice ha ritenuto che "l’utilizzo degli atti processuali, ricostruiti dal giudice penale con poteri esclusivi e solo al seguito di una complessa istruttoria, consente dunque all’amministrazione una rivalutazione, ai fini disciplinari, quantomeno… dei fatti ammessi (ovvero da ritenersi tali) in tale sede; ciò al fine… di relazionarli con la violazione dei doveri d’ufficio in quanto la valutazione del reato non è fine a se stessa ma va disciplinarmente correlata alla mancata ottemperanza ai doveri di ufficio".

Inoltre, allorchè la condotta penalmente rilevante del dipendente è "riferita a contegni immediatamente collegati con l’attività d’ufficio ovvero resi possibili solo per il tramite dell’attività d’ufficio", non occorre una particolare valutazione, e quindi motivazione, della decisione assunta, poiché non può esservi "alcun giudizio valutativo sulla sussistenza o meno della violazione dei doveri d’ufficio, ma solo una presa d’atto della ricorrenza di tale circostanza".

Né, infine, trova riscontro negli atti del procedimento disciplinare l’affermazione in ordine ad una non ammissione dei fatti da parte del M..

Avverso la sentenza impugnata, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

contraddittorietà della sentenza; carenza di motivazione su punti essenziali della controversia; ciò in quanto – in modo non correttamente valutato dal I giudice – si è lamentato l’operato della Commissione di disciplina ed in particolare l’elusione dell’obbligo "di procedere ad una valutazione dei fatti sulla base di una propria ed autonoma attività istruttoria, soprattutto in considerazione della gravità della sanzione poi effettivamente irrogata". Ciò a maggior ragione laddove "dalle stesse perizie e dagli atti del processo penale non si può desumere la ricorrenza della violazione dei doveri d’ufficio da parte dell’appellante", e si è in presenza di una sentenza di cd.. patteggiamento che non comporta "ammissione di colpa in sede penale".

Né risultano – contrariamente a quanto riportato in sentenza – ammissioni di fatti, penalmente e/o disciplinarmente rilevanti. Infine, né la Commissione disciplinare né il giudice di I grado hanno considerato l’elemento psicologico e l’elemento economico, che hanno determinato il M. a patteggiare, nonostante l’assenza di elementi concreti a suo carico, "perché la propria situazione economica era allora incompatibile con i costi derivanti dallo svolgimento di un (lungo e costoso) procedimento penale".

Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, che ha concluso per il rigetto dell’appello,stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

L’art. 60 l. 31 luglio 1954 n. 599, prevede, in particolare, che "Il grado si perde per una delle seguenti cause… 6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina".

Nel caso di specie, l’appellante – che, come già riportato nell’esposizione in fatto, è stato destinatario di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., pena consistente nella reclusione di anni 1 e mesi 4, nonché della multa di Euro 300 – ritiene, in sostanza, che la sentenza del TAR risulti affetta da contraddittorietà e carenza di motivazione su punti essenziali della controversia; e ciò in quanto la medesima non ha valutato correttamente l’operato della Commissione di disciplina ed in particolare l’elusione, da parte della stessa, dell’obbligo "di procedere ad una valutazione dei fatti sulla base di una propria ed autonoma attività istruttoria, soprattutto in considerazione della gravità della sanzione poi effettivamente irrogata". Ciò a maggior ragione laddove "dalle stesse perizie e dagli atti del processo penale non si può desumere la ricorrenza della violazione dei doveri d’ufficio da parte dell’appellante", e si è in presenza di una sentenza di cd.. patteggiamento che non comporta "ammissione di colpa in sede penale".

Orbene, in disparte ogni valutazione circa il significato e gli effetti di una sentenza di applicazione di pena su richiesta nell’ambito del procedimento disciplinare, nel caso di specie la Commissione di disciplina non ha assunto la irrogazione di pena "patteggiata" come mero ed unico presupposto di valutazione dei fatti commessi dal M. in sede disciplinare, ma ha considerato i fatti medesimi – come emersi nel corso del procedimento disciplinare – nonché le risultanze delle indagini svolte in sede penale, ai fini della ascrivibilità del comportamento tenuto alla violazione dei doveri di ufficio, e, quindi, alla sua natura di illecito disciplinare.

Ciò comporta che non rilevano, in questa sede, le ragioni che possono avere indotto il M. a "patteggiare", di cui pure si è lamentata la mancata considerazione con l’atto di appello, posto che, come si è detto, non è la sentenza in sé il presupposto che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare impugnata, bensì la autonoma considerazione dei gravi fatti commessi.

E’ quanto ha affermato la sentenza di I grado che – a fronte dei fatti ascritti all’appellante – ha ritenuto che "allorquando la condotta penalmente sanzionata è riferita a contegni immediatamente collegati con l’attività d’ufficio ovvero resi possibili solo per il tramite dell’attività d’ufficio, ed essa condotta deve ritenersi ammessa in sede penale, allora il giudizio di cui si discute non implica alcuna significativa spendita di energie intellettive o intellettuali, riconducendosi alle ovvie e logiche considerazioni che seguono la lettura degli atti processuali. La condotta di chi deve ritenersi responsabile dei reati quali quelli indicati in narrativa non può implicare alcun giudizio valutativo sulla sussistenza o meno della violazione dei doveri d" ufficio, ma solo una presa d’atto della ricorrenza di tale circostanze".

In buona sostanza, il giudice di I grado ha inteso affermare che, a fronte di fatti oggettivamente riconducibili alla posizione di dipendente pubblico del loro autore, poiché "collegati con l’attività d’ufficio ovvero resi possibili solo pel tramite dell’attività dell’ufficio", in sede disciplinare l’obbligo di motivazione (e la previa istruttoria) può ritenersi assolto con la mera considerazione dei fatti medesimi, in quanto la loro ascrivibilità all’attività dell’ufficio (e quindi alla violazione dei doveri del dipendente pubblico) è oggettiva ed immediata, non dovendosi particolarmente ricercare uno o più nessi relazionali.

Ciò, d’altra parte, è insito nello stesso principio, ex art. 3 l. n. 241/1990, di obbligo di motivazione degli atti amministrativi, nel senso che non esiste un "modello" predefinibile di motivazione, tale da far ritenere adempiuto l’obbligo della medesima, ma, al contrario, la presenza, sufficienza e congruità della motivazione conseguono al caso concreto oggetto dell’esercizio del potere amministrativo ed a ciò che abbisogna per rendere edotti dell’iter logicovalutativo seguito.

Nel caso di specie, l’ascrivibilità dei fatti al contesto dell’attività di ufficio (si vedano le pagg. 23 della sentenza di I grado) risulta del tutto evidente e tale da far ritenere assolto ogni obbligo di motivazione sul punto.

Quanto alla addebitabilità dei fatti al M., la Commissione non ha ritenuto la stessa automaticamente discendente dalla esistenza della sentenza di "patteggiamento", ma ha considerato gli accertamenti peritali compiuti in sede penale – accertamenti che ben possono essere acquisiti e valutati in sede disciplinare – e gli esiti degli stessi, nonché le dichiarazioni rese dal M., anche aventi valore confessorio.

Quanto emergente da tali mezzi probatori, e fondante la responsabilità disciplinare del M., non risulta superato dalla diversa lettura offerta con l’atto di appello (v. in particolare, pagg. 710), posto che la stessa, lungi dal considerare il complesso degli elementi emergenti dagli accertamenti peritali e dalle dichiarazioni dell’interessato, sottolinea esclusivamente gli aspetti degli accertamenti conclusisi in senso negativo e/o probabilistico (quanto alla ascrivibilità del fatto al M.), laddove la Commissione di disciplina ha correttamente valutato l’insieme degli elementi, concludendo per l’affermazione della responsabilità disciplinare.

Né il giudice amministrativo può, in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità, censurare la valutazione effettuata dall’organo amministrativo in ordine alla sussistenza della responsabilità disciplinare e la scelta del tipo di sanzione concretamente irrogabile, salvo che la stessa non risulti afflitta da violazione di legge o da eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione, ovvero per illogicità ed irragionevolezza (Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2310): vizi che, per quanto sin qui considerato, non risultano sussistenti nel caso in esame.

Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.

Stante la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da M. A. (n. 7844/2007 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza.

Compensa tra le parti le spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-06-2011, n. 24970 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di V. M. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 29-11-2010 del GIP presso il Tribunale di Catania per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per illegale cessione a terzi di cocaina, il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza in data 15-12-2010, confermava la misura carceraria, ribadendo la sussistenza di gravità indiziaria ed esigenze cautelari, unicamente supportabili con la misura in atto, adeguata alla gravità dei fatti e negativa personalità dell’indagata.

Avverso tale ordinanza quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, attraverso i propri difensori:

Violazione dell’art. 606 c.p.c., lett. e), denunciando decisione contraria emessa dal Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato la misura intramuraria alla ricorrente per gli stessi fatti, senza che tale conseguente contrasto di giudicati fosse stato segnalato nel provvedimento impugnato in rapporto al giudicato cautelare così formatosi in contrasto con la decisione oggetto del presente ricorso.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per estrema genericità dell’assunto proposto, in difetto di elementi del benchè minimo spessore di apprezzabile identificazione della fondatezza dell’assunto difensivo sia sulla portata, contenuto e tempo dell’asserita decisione del Tribunale del riesame di Palermo che sull’asserita identità dei fatti.

Al riguardo va ribadito il principio di diritto secondo cui, in sede di legittimità, incombe alla parte che ne faccia richiesta, l’indicazione degli elementi modali e temporali a supporto dell’asserito giudicato cautelare, segnatamente dimostrativo dell’identità degli stessi fatti oggetto della detta decisione di contrasto con quella impugnata.

Tanto non è nemmeno ex adverso deducibile dal ricorso che, in ogni caso, trova – nell’impugnata ordinanza – una motivata, puntuale, corretta e logica risposta alla ribadita sussistenza della gravità indiziaria e delle concrete esigenze cautelari a supporto del concreto pericolo di recidivanza (cfr, foll. 2-5 ordinanza impugnata).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 06-07-2011, n. 26269 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello presentato da A.E.K., confermando la sentenza del 23 maggio 2008 con cui il G.u.p. del Tribunale di Torino, in sede di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 572 e 585 c.p., per avere maltrattato R.S., sua convivente e, successivamente, sua moglie, nonchè per avere cagionato alla stessa lesioni personali guaribili in venticinque giorni.

2. – L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione, precisando che la Corte territoriale non avrebbe preso in esame le specifiche doglianze difensive articolate nell’atto di appello.

Con il secondo motivo denuncia, in via subordinata, l’illogicità manifesta della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione la ritrattazione della persona offesa, basandosi unicamente sulle prime dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, e, inoltre, avrebbe ritenuto sussistenti le lesioni sebbene il certificato medico prodotto presentasse evidenti lacune nella descrizione della patologia.

Infine, lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la cui esclusione non sarebbe stata neppure adeguatamente motivata.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Quanto al primo motivo, si rileva che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su specifiche deduzioni prospettate con il gravame quando le stesse sono disattese dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (tra le tante v., Sez. 2^, 26 maggio 2009, n. 33577, Bevilacqua; Sez. 2^, 19 maggio 2004, n. 29434, Candiano). Infatti, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione di tutte le tesi difensive disattese, essendo sufficiente che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Nel caso in esame la sentenza impugnata indica con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sicchè deve ritenersi che la motivazione consente l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, con conseguente esclusione del vizio denunciato.

I motivi con cui si chiedeva l’assoluzione e la "derubricazione" dei reati devono ritenersi implicitamente esaminati, in quanto la sentenza ha offerto una ricostruzione completa dei fatti, ritenendo sussistenti i reati contestati all’imputato.

3.2. – Infondato è pure il secondo motivo.

Deve, infatti, escludersi la denunciata manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata considerazione dell’intervenuta ritrattazione della persona offesa. Su questo aspetto la sentenza ha offerto una logica e coerente spiegazione, osservando che si è trattato di dichiarazioni rese nel momento in cui tra le parti era in corso un tentativo di riappacificazione, sicchè la moglie dell’imputato ha cercato di ridimensionare le condotte del marito.

Nessuna ritrattazione, quindi, ma solo dichiarazioni dirette ad alleggerire la posizione di E.K., la cui responsabilità è stata affermata in base alle originarie accuse della moglie, ritenute sicuramente attendibili, oltre ad altri elementi di prova non specificamente contestati dal ricorrente.

3.3. – Infine, deve escludersi il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte territoriale ha negato l’applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione in considerazione della gravità dei fatti accertati. Si tratta di una motivazione del tutto coerente e logica, che non merita le censure proposte.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza dei motivi dedotti e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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