Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 26747 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La curatela del fallimento della Imprese Mirabile & C. s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Marsala, ha rigettato la domanda della curatela stessa volta a far dichiarare l’inefficacia della cessione di un immobile effettuata dalla citata impresa a V.D..

A sostegno del ricorso vengono proposti due motivi con i quali, sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione di legge, si censura l’impugnata pronuncia laddove la Corte di merito ha ritenuto insussistenti prove sufficienti in ordine alla consapevolezza da parte della acquirente dello stato di insolvenza dell’impresa venditrice.

Resiste l’intimata con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’impugnata sentenza viene censurata in ordine alla motivazione su cui la stessa è fondata a mente della quale la sussistenza di due ipoteche giudiziali iscritte in esito a decreto ingiuntivo qualche mese prima dell’atto pubblico non costituirebbe prova sufficiente in ordine alla consapevolezza in capo all’acquirente dello stato di insolvenza in cui si trovava l’impresa venditrice. La censura è infondata.

Premesso che se è vero che in ordine allo stato soggettivo di consapevolezza della decozione nelle ipotesi di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, (tra le quali rientra quella di cui si discute) deve essere fornita la prova da parte di chi agisce in revocatoria e che questa deve attenere alla conoscenza effettiva e non alla mera astratta conoscibilità è anche vero che detta prova può essere raggiunta anche attraverso presunzioni (Cassazione civile, sez. 1^, 7/10/2010, n. 20834), essendo ovvia la considerazione che, trattandosi di elemento che attiene alla sfera psicologica del soggetto, la prova della sua esistenza non può essere diretta se non nel caso (non frequente) in cui la consapevolezza viene espressamente manifestata.

E’ stato tuttavia affermato che n Spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009).

Ciò posto ritiene il Collegio che non possa che rilevarsi come il giudice del merito abbia ben tenuto presente il valore presuntivo consistente nella consapevolezza dell’esistenza dell’iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia del credito derivante da decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da un istituto bancario nei confronti dell’imprenditore cedente ma abbia altresì svalutato la rilevanza di tale elemento ai fini della prova della consapevolezza dello stato di insolvenza opponendovi considerazioni (impegno dello stesso istituto bancario a cancellare l’ipoteca accettando il pagamento del saldo in esito a tale formalità) idonee a far ritenere, secondo il giudicante, raggiunta la prova del convincimento in capo all’acquirente dell’insussistenza di uno stato di insolvenza non transitorio ma irrevocabile.

Si tratta dunque di una valutazione di merito non incongrua nè illogica di cui la Corte non può che prendere atto non potendo vertere il giudizio di legittimità sul vizio di motivazione sulla condivisibilità delle conclusioni cui giunge il giudice del merito nell’accertamento di un fatto.

Il secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge è anch’esso infondato in quanto, una volta ritenuta carente la prova in ordine all’elemento soggettivo, viene evidentemente a mancare uno dei presupposti delle revocabilità di un atto per cui nessuna violazione della L. Fall., art. 67, è ravvisabile nella fattispecie.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Il contrastato andamento della fase di merito giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28601 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che D.N.S., con ricorso del 13 settembre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 20 ottobre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del D. N. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto il ricorso;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.700,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 24 dicembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il D.N. medico in servizio presso l’Azienda U.S.L. di Rimini ed asseritamente titolare del diritto al computo dell’indennità di tempo pieno in misura integrale, senza la decurtazione del quindici per cento prevista dalla legge come conseguenza della scelta di esercitare la professione extramoenia, aveva proposto – con ricorso collettivo del 22 maggio 1996 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa al momento della proposizione della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) la lettera della L. n. 724 del 1994, art. 4, comma 3, esclude che per i medici che optino di svolgere l’attività libero-professionale all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche l’indennità di tempo pieno non sia assoggettata alla decurtazione del quindici per cento; b) tale tesi è stata integralmente accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 330 del 1999; c) "(…) dopo tale pronuncia della Corte costituzionale, i ricorrenti avanti al TAR non potevano nutrire alcuna legittima aspettativa di accoglimento del ricorso nè (…) continuare a vivere nell’incertezza dell’esito dello stesso (…) nella specie non è in gioco l’astratto principio richiamato a funzionale sostegno della stessa L. n. 89 del 2001, bensì la sussistenza in concreto del danno da processo che la medesima ha inteso tutelare e la cui accertata inesistenza comporta l’inapplicabilità dell’invocata tutela risarcitoria (…)".

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice contabile, nonchè l’apoditticità della motivazione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sul probabile esito del giudizio presupposto – sovrapponendosi inoltre arbitrariamente al giudizio del Tribunale amministrativo, il quale non aveva ancora definito il giudizio presupposto -, senza peraltro accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di dodici anni e sette mesi circa (dal 22 maggio 1996, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 24 dicembre 2008, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 6.300,00 per i dodici anni e sette mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.300,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 16-09-2011, n. 34231

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G. ricorre avverso l’ordinanza 24.11.10 del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato – previa esclusione dell’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 – quella di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari il 4.11.10 per i reati, tra gli altri, di concorso in rapina aggravata (capo G) e lesioni personali aggravate (capo H).

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per non avere i giudici del riesame valutato con la dovuta attenzione e coerenza gli indizi relativi al reato di cui al capo G), che non presentavano i requisiti di gravità e precisione dal momento che la p.o. C. aveva riferito che durante l’aggressione gli era stato sottratto il telefono cellulare, precisando che: "Sta di fatto che io nella sede stradale, dove è iniziata l’aggressione, non ho trovato il mio telefono, ecco perchè vi dico che è stato preso dai tre". Si era quindi trattato di una mera deduzione della vittima, tanto che non erano state riferite nè le modalità nè le indicazioni di colui che avrebbe materialmente sottratto l’apparecchio telefonico, dovendosi inoltre considerare che l’obiettivo degli indagati non era la rapina ma l’"ammonimento" della vittima.

Inoltre – conclude il ricorrente – il P. sembrerebbe estraneo alla vicenda essendovi contrasto tra quanto riferito dal C. – che aveva indicato in S., Ci. e M. gli autori dell’aggressione – e quanto riferito dalla teste D.T., la quale aveva indicato anche il P. quale componente del gruppo.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Ricordato come il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari personali deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che significa che solo l’assoluta carenza sul piano logico dell’iter argomentativo seguito dal giudice può avere rilievo in sede di legittimità, senza che lo possa la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico (v. Sez. un., 15 febbraio 1996, n. 41), per cui alla Corte di cassazione, allorchè sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (v. Sez. un., 22 marzo 2000, n. 11), oltre che all’esigenza di completezza espositiva (v. Cass., sez. 6, 1 ottobre 2008, n. 40609), rileva questa Corte che nell’ordinanza impugnata non si evidenziano profili di incongruenza della motivazione in tema di gravità indiziaria concernenti le ipotesi criminose ascritte a P.G..

Il quadro indiziario a carico dell’odierno ricorrente è stato infatti ben rappresentato dal tribunale barese, che ha evidenziato al riguardo, oltre alle dichiarazioni rese dalla p.o. C. in ordine alla aggressione subita, le precise affermazioni fatte dalla di lui fidanzata D.T.A., presente al momento dell’aggressione e subito dichiaratasi in grado di poter riconoscere i quattro giovani che, sopraggiunti a bordo di due motoscooter, avevano percosso il C. impossessandosi del suo telefonino.

In particolare – hanno evidenziato i giudici del riesame – con riferimento al P. la D.T. lo ha individuato nella fotografia n. 79 inserita nel relativo album mostrato dagli investigatori alla ragazza, aggiungendo che lo conosceva con il nome di " G.".

Ulteriori riscontri si sono poi avuti dagli esiti della certificazione medica in atti, dai rilievi eseguiti dai verbalizzanti presso l’abitazione e il condominio della vittima, che avevano consentito di riscontrare la presenza di tracce ematiche lungo il tragitto tra l’androne e il vano ingresso dell’abitazione della p.o. nonchè dalle dichiarazioni di Ca.An., presente anch’essa nell’abitazione del C. al momento dell’ingresso dei quattro aggressori, la quale aveva avuto modo di constatare la presenza di schizzi di sangue sulla parte delle scale e all’interno dell’appartamento.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli avvisi di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 30-09-2011, n. 35680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 17/12/2010 il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di O.A. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, accertato il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge processuale e sostanziale per essersi proceduto in assenza del difensore di fiducia e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a seguito della illegittima contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale.

Il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrorazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14 comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.