Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2011, n. 11465 Appello del contribuente e dell’ufficio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di M.C. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di cartella esattoriale per Irpef relativa all’anno di imposta 1992 concernente il reddito a tassazione separata riveniente da cessione di azienda, la C.T.R. Lazio dichiarava l’inammissibilità dell’appello per intempestività, avendo il contribuente documentato di aver notificato la sentenza di primo grado il 3 settembre 2003 mentre l’appello risultava notificato il 19 marzo 04, e dovendo escludersi che alla controversia sia applicabile la sospensione dei termini processuali prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16.

Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello senza alcuna motivazione escluso l’applicabilità nella specie della sospensione di cui all’art. 16 cit.) è inammissibile perchè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 può riguardare solo l’accertamento in fatto e giammai la motivazione in diritto della sentenza impugnata.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3 e art. 6 nonchè artt. 325 e 327 c.p.c., la ricorrente rileva che nella specie era applicabile la sospensione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 in quanto si verteva in tema di lite pendente avente ad oggetto un atto impositivo ed inoltre che la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata a mezzo posta e non a mezzo di ufficiale giudiziario e pertanto non poteva ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

La censura è fondata. Anche prescindendo infatti dalla dedotta irritualità della notifica della sentenza di primo grado, è sufficiente rilevare che, secondo la sentenza impugnata, la decisione di primo grado fu notificata il 3 settembre 2003, e la cartella opposta aveva ad oggetto l’Irpef a tassazione separata sul valore della cessione d’azienda dal contribuente dichiarata per l’anno 1992.

Da tali elementi si desume che nella specie doveva ritenersi la sussistenza di una lite pendente ai sensi del terzo comma della L. n. 289 del 2002 (non essendo intervenuta sentenza passata in giudicato entro il 29 settembre 2002) avente ad oggetto un atto impositivo, tale dovendo ritenersi la cartella opposta (con la quale, senza previa emissione di avviso di accertamento, l’Irpef era stata liquidata dall’Ufficio sulla base della plusvalenza realizzata dalla cessione d’azienda riportata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992) alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale l’impugnazione della cartella di pagamento con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente da origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (v. tra le altre cass. nm. 15548 del 2009 in cui la S.C. ha ritenuto applicabile la definizione agevolata L. n. 289 del 2001, ex art. 16 in un caso in cui era stata impugnata una cartella di pagamento relativa all’IRPEF ed al SSN, con relative sanzioni, liquidata sulla scorta della dichiarazione del contribuente).

Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, previa declaratoria di inammissibilità del primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 28-03-2011, n. 723 Amministrazione pubblica

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Svolgimento del processo

In data 23 luglio 2007, il Commissario Straordinario del Consorzio per l’Area di sviluppo Industriale di Catania ha avviato, nell’ambito del più ampio procedimento di rinnovo degli organi consortili, le procedure per l’individuazione dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, ai sensi dell’art. 6, c. 4, l.r. 1/1984.

Con nota prot. ASI20070002639, il Commissario Straordinario rendeva noto che i seggi in questione sarebbero stati ripartiti con i seguenti criteri:

1) formazione di due graduatorie, l’una relativa alla grande industria, l’altra alle PMI;

2) nell’ambito di ciascun settore espletamento di procedura comparativa, con assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti: fino a 40 punti per ampiezza e diffusione della struttura organizzativa, dei servizi resi e dell’attività svolta (fissando ulteriori sottocriteri);

fino a 30 punti per numero delle imprese associate; fino a 30 punti per numero di occupati;

3) nell’ambito di ciascuna graduatoria, assegnazione dei seggi "secondo l’ordine decrescente a favore delle associazioni che superano la soglia minima di 30 punti".

Con la delibera impugnata il Consorzio ASI della provincia di Catania ha determinato di assegnare 2 componenti all’Assindustria, di cui uno per la categoria industrie e uno per la categoria piccola e media industria, ed un componente all’Apindustrie per la categoria industria.

La ricorrente Associazione ritiene illegittima detta delibera, e lesiva dei propri interessi di categoria, non essendole stato assegnato, in seno al Consiglio generale, il seggio in rappresentanza delle piccole e medie imprese, mentre le è stato attribuito un seggio in rappresentanza della categoria industria in relazione alla quale Apindustrie non vanta alcuna impresa tra i suoi iscritti.

Denuncia, pertanto, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione della l.r. n. 1 del 4 gennaio 1984, l’eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento.

Lamenta, la ricorrente, che si è proceduto ad applicare in modo irrazionale i criteri di rappresentatività comparativa su tutti e tre i seggi, pur avendo espressamente Apindustrie richiesto di partecipare per il seggio piccole e medie imprese e, per converso, non avendo formulato alcuna richiesta per il seggio inerente le grandi industrie.

Col secondo motivo di ricorso viene denunciato l’errore nella valutazione della rappresentatività comparativa sul secondo posto (grande industria) all’interno del consiglio generale.

Avrebbe errato il Consorzio nel procedere alla comparazione della rappresentatività sul terzo posto (grandi industrie ex INTERSIND), in quanto Apindustrie non vanta alcun iscritto nella detta categoria e l’applicazione dei criteri ha condotto invece al risultato di attribuire alla ricorrente un seggio in rappresentanza della grande industria, per cui si trova nella paradossale situazione di non poter esprimere il proprio contributo di associazione esponenziale degli interessi delle P.M.I. rispetto alle quali vanta invece nel territorio una consistente rappresentatività.

Resiste in giudizio il Consorzio ASI che eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto non risulta impugnato l’atto che ha stabilito i criteri applicativi dell’art. 6, comma 4, l.r.1/84, ovvero la nota commissariale n. 2639/2007 del 23.7.2007; inoltre contesta la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso.

Anche la controinteressata Confindustria -Associazione degli industriali della Provincia di Catania, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto Apindustrie avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, per non aver rispettato i termini di produzione della documentazione richiesta e perché avrebbe parzialmente omesso detta produzione. Insiste, inoltre, per l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse.

Con sentenza resa nel ricorso 3223 del 2008 in data odierna, è stata accolta l’impugnazione proposta in via autonoma, avverso gli stessi atti, dalla Confindustria, controinteressata nel presente giudizio.

Come affermato con la citata sentenza, che assume valore pregiudiziale, i documenti presentati da Apindustrie, ai fini della valutazione comparativa circa la rappresentatività di ciascuna Associazione, non avrebbero dovuto essere presi in considerazione, siccome prodotti tardivamente. Apindustrie, difatti, avrebbe dovuto produrre detti documenti entro il termine perentorio (30.11.2007) assegnatole con nota del Consorzio del 14.11.2007.

Peraltro, Apindustrie non ha nemmeno rispettato l’ulteriore termine – fino al 14.1.2007 (rectius: 2008) – assegnatole dal Consorzio con nota prot. 5089 del 28.12.2007, dato che, con nota n. 15/Pres. /08, ha ritenuto di produrre la documentazione in argomento limitatamente al punto I, ovvero solo "l’elenco nominativo delle imprese contenute nei prospetti riepilogativi, completo di dati occupazionali e del codice ATECO 2002, riferiti a ciascuna impresa dichiarata".

Di tali circostanze, di fatto, dà atto lo stesso Consorzio nella delibera n. 5 del 28.1.2008, il quale avrebbe dovuto considerare che trattavasi di documenti essenziali ai fini dell’attribuzione del punteggio, essendo rilevanti per la formazione della graduatoria per individuare la maggiore rappresentatività delle Associazioni ai fini dell’assegnazione dei seggi, come si evince dai criteri dettati con nota commissariale n. 2639 del 23.7.2007.

Orbene, con la citata sentenza resa nel ricorso 3223 del 2008, questa Sezione ha ritenuto che:

– "ogni qualvolta sia fissato un termine perentorio per la produzione di documentazione da cui dipende l’attribuzione di un vantaggio (in questo caso, l’assegnazione di un punteggio ai fini della distribuzione di seggi negli organi collegiali dell’ente), la mancata osservanza del termine impedisce all’Amministrazione di valutare i documenti tardivamente presentati, pena la violazione della regola della parità tra i concorrenti";

– "il tenore della nota del 14.11.2007 è inequivoco nel qualificare come "perentorio" il termine per l’integrazione documentale, da cui desumere il numero delle imprese associate e il numero degli occupati (per l’attribuzione di 30 punti per ciascuna voce)";

"Tali documenti (l’elenco nominativo delle imprese contenute nei prospetti riepilogativi, completo di dati occupazionali e del codice ATECO 2002, riferiti a ciascuna impresa dichiarata) sono stati prodotti solo a seguito di ulteriore nota del 28 dicembre 2007, con la quale veniva prorogato esclusivamente in favore di Apindustrie il detto termine, ancora una volta definito come "perentorio" ";

"A parte la considerazione (di per sé già troncante) che il termine in questione era stato espressamente qualificato dall’Amministrazione e che la proroga è intervenuta a termine scaduto, va rilevato che non essendosi Apindustrie attivata entro il termine inizialmente assegnato, il rispetto dei principi afferenti alla regola del buon andamento della Pubblica Amministrazione avrebbe imposto al Consorzio ASI di non prorogare ulteriormente il termine in questione, ma di procedere senz’altro sulla base degli elementi acquisiti. E ciò, sia per il rispetto della regola autoimpostasi di attribuire valore perentorio a quel termine, sia a tutela della parità di trattamento delle Associazioni interessate, sia al fine di contemperare l’esigenza di tutela del "favor partecipationis" con le esigenze di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, preordinate ad evitare inutili aggravamenti o ritardi nello svolgimento della procedura (sulla questione in generale della perentorietà del termine, cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 05 marzo 2010, n. 1426)".

In definitiva, i documenti tardivamente presentati da Apindustrie non potevano formare oggetto di valutazione comparativa e quindi viene meno ogni interesse della stessa alla definizione nel merito del presente ricorso, che, per l’effetto, deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese possono compensarsi tra le parti, attesa la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-04-2011) 20-04-2011, n. 15822

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, facendo seguito a precedente richiesta relativa allo stesso procedimento (pratica ministeriale n. 033.004.005/6522DR), è stata chiesta ulteriore assistenza giudiziaria internazionale dalla Autorità Giudiziaria della Confederazione Elvetica;

rilevato che il Ministero della Giustizia, cui la richiesta è stata rivolta, ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte per la designazione della Corte di Appello competente all’espletamento della suddetta richiesta;

considerato che, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, introdotto dalla L. n. 367 del 2001, art. 10, comma 2, spetta a questa Suprema Corte designare la Corte di Appello competente, trattandosi nel caso di specie di domanda di assistenza giudiziaria, che ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di Corte di Appello;

ritenuto che la Corte di Appello di Milano appare la più idonea ad espletare gli incombenti richiesti, in quanto con sentenza di questa Suprema Corte n. 33550/10 del 9/9/2010 la Corte di Appello di Milano è già stata designata per l’espletamento della precedente richiesta.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione determina la competenza della Corte di Appello di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 663 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 29.5.2007 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 27.6.2007, R.F. impugna il provvedimento indicato in epigrafe, contestando l’insussistenza della capacità economica.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame e depositando relazione in data 12.6.2007 della Prefettura di Mantova.

Alla Camera di consiglio del 22.11.2007 la Sezione ha accolto ai fini di un riesame la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato (ord. n. 905/07).

In data 6.3.2008 i legali del ricorrente hanno presentato istanza di prelievo, con allegata ulteriore documentazione asseritamente comprovante l’espansione dell’impresa del ricorrente.

Con memoria depositata il 4.3.2011, l’Avvocatura dello Stato insiste per i rigetto.

Con atto in data 14.2.2011 l’avv. Monica Bosi ha dichiarato di rinunciare al mandato conferitole dal ricorrente. Con atto in data 18.2.2011 l’avv. Adriana Vignoni ha dichiarato di rinunciare al mandato conferitole dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 6.4.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, R.F. impugna il provvedimento dell’Ufficio territoriale del Governo/Prefettura di Mantova con cui è stata respinta l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata in data 14.3.06 a favore del cittadino extracomunitario Servan Tudor.

Va preliminarmente rilevato che il ricorso può passare in decisione nonostante l’avvenuta rinuncia al mandato difensivo da parte dell’avv. Monica Bosi e dell’avv. Adriana Pignoni, difensori del ricorrente.

Invero, va ricordato che la rinuncia al mandato da parte del difensore costituito in giudizio non determina interruzione e non è neppure causa di sospensione (cfr. ex multis T.A.R. Basilicata, 11 giugno 2010 n. 374, Cons. St., Sez. IV, 12 marzo 2010 n. 1457) e ciò in quanto solo la sostituzione del difensore ad opera della parte conferisce pieno effetto alla rinuncia del precedente procuratore giusta quanto disposto dall’art. 85 c.p.c.

Ciò premesso, il Collegio può passare alla disamina del merito del gravame.

Il provvedimento impugnato ha rigettato la richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro ex art. 22 D.Lgs. n. 286/98, presentata dal R. in data 6.3.2006, sulla base del "parere negativo della Direzione provinciale del Lavoro che ha ritenuto insussistente il requisito della capacità economica per sostenere i costi sia diretti che indiretti del lavoratore da assumere".

Il ricorrente, con l’unico motivo articolato, contesta la fondatezza del negativo giudizio espresso circa la capacità economica del richiedente il nulla osta, evidenziando che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’incremento costante del volume di affari e del reddito d’impresa risultante dalle dichiarazioni dei redditi relativi al bienni 2004/2005, che avrebbe giustificato la richiesta di un’ulteriore unità lavorativa.

Con l’istanza di prelievo del 6.3.2008 viene poi evidenziata che tale tendenza di crescita è proseguita nel 2006.

Il ricorso non risulta fondato.

Il D.Lgs. 25.7.98, n. 286, all’art. 22, comma 2, prescrive che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

A sua volta, l’art. 30bis (introdotto dall’art. 24 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334) del D.P.R. 31.8.1999 n. 394 (regolamento d’esecuzione), nel disciplinare la "Richiesta assunzione lavoratori stranieri", specifica che:

" 1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l’impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 22, comma 2, del testo unico.

2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l’acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro;

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all’estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

d) l’impegno di cui all’articolo 8bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

e) l’impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;

b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335….".

Alla luce delle suddette disposizioni va quindi affermato che:

a) il datore di lavoro assume la posizione di garante della possibilità che il lavoratore extracomunitario possa autonomamente mantenersi vivendo dei proventi della propria attività lavorativa: deve quindi sussistere uno stretto collegamento tra il reddito che l’aspirante datore di lavoro personalmente possegga e l’assunzione del lavoratore straniero;

b) la capacità reddituale dell’aspirante datore di lavoro deve essere attuale, ossia deve essere valutata positivamente con riferimento al momento in cui il nulla osta è rilasciato, al fine di poter garantire che, iniziando a lavorare a seguito del concesso nulla osta, il lavoratore straniero possa effettivamente mantenersi per il futuro;

c) la dimostrazione circa la sufficienza del reddito posseduto dal datore di lavoro, ai fini del soddisfacimento delle esigenze vitali di entrambi i contraenti, deve evincersi dai documenti a tal fine presentati dal richiedente, in capo al quale incombe il relativo onere probatorio affinché si possa stipulare legittimamente un contratto di lavoro subordinato.

Dalla documentazione acquisita in via istruttoria – a seguito dell’ord. n. 631/07 del 2.8.2007- emerge che la Direzione provinciale del Lavoro ha ritenuto la capacità economica del richiedente (reddito d’esercizio dichiarato per l’anno 2005 pari ad Euro 22.161) l’assunzione del lavoratore extracomunitario non sufficiente a sostenere i costi retributivi ed assicurativi in considerazione del fatto che nel medesimo anno (il 2006) era già stata assentita l’assunzione di un lavoratore ucraino.

Tale giudizio appare corretto, atteso che l’entità dei redditi dichiarati è tale da giustificare il rilascio di un solo nulla osta e non già dei due richiesti.

Gli incrementi di reddito evidenziati sono infatti di entità minima tali da non consentire affatto di sostenere ulteriori costi retributivi ed assicurativi.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.