Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 14-10-2011, n. 37164

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 3 dicembre 2010, il Tribunale di Brescia deliberando su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a R.T. la pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione; per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater.

Al prevenuto era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione del nuovo ordine di allontanamento emesso dal Questore di Brescia, in data 25 marzo 20110. 2. Avverso detta sentenza, ha interposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, chiedendone l’annullamento, per vizio di motivazione, con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

1. La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Drldi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolltio criminis": con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (cfr. Sez. 1, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130).

Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha quindi novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale Intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE). Il D.L. citato ha istituito, dunque, una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis, impone quindi di risolvere il problema che si pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità della inammissibilità del ricorso (avendosi riguardo a sentenza di applicazione della pena richiesta dalla stesso imputato, con motivazione che, ancorchè succinta, sarebbe in astratto adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni), nel senso che l’incompatibilità è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità del ricorso, in quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile, resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducibili all’art. 2 cod. pen.. La nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato con l’art. 673 c.p.p., non può essere difatti che ricondotta al giudicato formale e ciò comporta che, fin tanto che esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto, in particolare, della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 3085

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor Luigi Donati presentava all’Amministrazione dell’Interno domanda di emersione ai sensi dell’art. 1ter della legge 102/2009, a favore del lavoratore sig. D.W..

Ad oggi l’Amministrazione non risulta avere adottato alcun provvedimento esplicito su tale domanda, nonostante la diffida ad adempiere notificata ritualmente alla P.A.

Il signor D. proponeva pertanto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo, CPA).

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 1.12.2011, il Presidente dava avviso, ai sensi dell’art. 73 comma 3°, del D.Lgs. 104/2010, della questione dell’eventuale irricevibilità del ricorso, per tardività del deposito in giudizio del medesimo.

La causa era poi trattenuta in decisione.

Il gravame deve reputarsi irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. a), del D.Lgs. 104/2010, per tardività del deposito.

Come noto, infatti, nei procedimenti da trattarsi in camera di consiglio, quale è il presente giudizio sul silenzio della P.A., tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto al processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso principale, di quello incidentale e dei motivi aggiunti (cfr. art. 87, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 104/2010).

Da ciò consegue che il termine per il deposito del ricorso notificato, fissato ordinariamente in trenta giorni dall’art. 45 del D.Lgs. 104/2010, si riduce a quindici giorni nella fattispecie di cui è causa.

Il presente ricorso – come pacificamente risulta dall’esame degli atti – è stato notificato il 21 settembre 2011 e depositato il successivo 20 ottobre 2011, quindi ben oltre il citato termine di quindici giorni.

Neppure potrebbe essere invocato il principio della scusabilità dell’errore di cui all’art. 37 del codice del processo amministrativo, vista la chiara dizione del citato art. 87, oltre alla circostanza che il codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 104/2010), è ormai entrato in vigore da oltre un anno.

La declaratoria in rito del presente gravame esime il Collegio dalla trattazione del merito della controversia.

Sussistono nondimeno, visto il carattere meramente processuale della presente pronuncia, giuste ragioni per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 10156

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO

– che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui l’Amministrazione comunale ha disposto l’intervenuta decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica del quale era assegnatario (sito in Roma, Via Adalberto n.7, scala H, interno 9);

– che il provvedimento di decadenza è basato sulla circostanza, accertata dall’Amministrazione mediante apposita istruttoria, che il ricorrente risulta – da documenti fiscali ufficiali – ancora coniugato con la moglie (non ostante abbia dichiarato al Comune di essere dalla stessa separato); e che quest’ultima possiede altri beni immobili, circostanza che esclude la sussistenza del requisito (necessario per ottenere e per conservare l’alloggio in questione) della c.d. "impossidenza" in capo al nucleo familiare;

– che l’Amministrazione si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese;

CONSIDERATO che con unico mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 12 della L. Reg. Lazio n.12 del 1999 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed irragionevolezza, deducendo che la circostanza che egli abbia rappresentato, nella dichiarazione dei redditi, di essere ancora coniugato è irrilevante ed è comunque frutto di errore, sicchè illegittimamente l’Amministrazione comunale ne ha tratto la conclusione che il nucleo familiare fosse ancora omogeneo (e complessivamente titolare e fruitore di beni immobili e di una situazione patrimoniale incompatibile con l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica);

RITENUTO che la doglianza non meriti condivisione per le ragioni che si passa ad esporre.

Entrambi i coniugi (il ricorrente e la moglie) hanno dichiarato al Fisco, senza soluzione di continuità, di essere "coniugi", ponendo così in essere un comportamento (comunque) interruttivo, ai sensi dell’art.157 c.c., dello stato di separazione (e che ne fa formalmente cessare gli effetti).

La tesi della Difesa del ricorrente, che sostiene che le dichiarazioni nei confronti del Fisco sono state frutto di mero errore non è credibile, in quanto un errore di tal genere, dal quale il ricorrente ha ottenuto benefici fiscali, potrebbe giustificarsi se riferito all’anno successivo a quello della intervenuta separazione, ma non già se perpetrato – com’è avvenuto nella fattispecie – per anni.

In conclusione, posto che lo stesso ricorrente ha formalmente dichiarato ed ammesso, in un atto pubblico rivolto ad un’Amministrazione, di essere ancora in stato di coniugio – e che tale dichiarazione, confermata dall’altro coniuge, è comunque di per sé idonea ad interrompere gli effetti della separazione ed a ricostituire lo stato coniugale – il provvedimento dell’Amministrazione, che ha tenuto conto dell’intera consistenza del patrimonio del nucleo familiare, traendone le necessarie conseguenze (ai sensi dell’art.11, lett. "c", della L.Reg. Lazio n.12 del 1999), appare esente dalle censure mosse.

RITENUTO, in definitiva, che il ricorso vada respinto, ma che sussistono giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10882

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1193, dell’11 settembre 2009, rigettava l’appello proposto dall’avv. S. S., nei confronti del fallimento della società Promes srl, avverso la sentenza n. 3703/07 del Tribunale di Catania.

2. L’avv. S., con ricorso depositato il 7 marzo 2005, aveva adito il Tribunale, asserendo di essere difensore di L.G., come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, proponendo domanda per insinuazione tardiva di credito allo stato passivo del fallimento Promes srl.

Chiedeva, quindi, che il L., già ammesso al passivo per le somme dovute a titolo di TFR, fosse ammesso al passivo, per le somme dovute a titolo di ferie e festività, per la somma di Euro 3.126,96.

Il Tribunale, in quanto non risultava conferita la procura alle liti al difensore, dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione attiva, condannando l’avv. S.S. al pagamento delle spese processuali.

3. L’avv. S. impugnava la sentenza di primo grado, deducendo che per mero errore materiale nel ricorso per insinuazione tardiva si era fatto riferimento alla procura apposta a margine dello stesso, mentre doveva indicarsi la procura in atti, in quanto la stessa risultava conferita a margine del ricorso per insinuazione tempestiva.

4. La Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione, affermava che la procura rilasciata a margine del ricorso per l’ammissione tempestiva, con la quale si attribuivano al procuratore "tutti i poteri inerenti al mandato", non poteva ritenersi valida anche per la domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo.

5. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre, nei confronti della Curatela del fallimento della società Promes srl, l’avv. S.S. prospettando due motivi di ricorso.

6. L’intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Occorre premettere che la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’impugnazione ritenendo che la procura speciale alle liti, rilasciata a margine del ricorso per l’ammissione tempestiva al passivo e che attribuiva al procuratore "tutti i poteri inerenti al mandato", non poteva ritenersi valida anche per l’autonoma domanda di insinuazione tardiva.

1.1. Il giudice di secondo grado ha affermato che i ricorsi ex art. 93 ed ex art. 101, L. Fall., danno luogo a due procedimenti, aventi entrambi ad oggetto l’ammissione di crediti allo stato passivo, ma del tutto differenti e distinti tra loro e diversamente disciplinati quanto al rito, tanto da non potere ritenere che l’uno costituisca una fase dell’altro, essendo, tra l’altro, previsto in caso di rigetto un diverso regime anche impugnatorio, in senso lato, per gli stessi.

2. Tanto precisato, si passa all’esame delle censure formulate.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 101, L. Fall. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – insinuazione ordinaria e tardiva (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ad avviso del ricorrente, quanto affermato dalla Corte d’Appello, in ordine al fatto che i ricorsi ex art. 93 ed ex art. 101, L. Fall., danno origine a due procedimenti distinti e differenti, sarebbe in contrasto con la sentenza di questa Corte n. 7661 del 2006, per la quale gli stessi costituiscono fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 182 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – procura alle liti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Rileva il ricorrente che la procura sarebbe sempre esistita, in quanto quella conferita per il ricorso per ammissione ordinaria non veniva richiamata per mero errore materiale, intendendosi ad essa fare riferimento, ma la stessa doveva ritenersi valida anche per l’insinuazione tardiva, come avviene con riguardo alle fasi di altri procedimenti (per il giudizio di merito dopo quello cautelare, per il giudizio di appello, per la fase di esecuzione).

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

3.1. Com’è noto, con il procedimento di insinuazione tardiva, al pari di quello di ammissione tempestiva (artt. 93 e 101, L. Fall., nel testo anteriore alla novella del 2007, applicabili ratione temporis), si fanno valere nel fallimento diritti suscettibili di essere ammessi al passivo (Cass., sentenza n. 7401 del 1997, ord. n. 20048 del 2010).

3.2. Come ricordato dal ricorrente, questa Corte (Cass., sentenza n. 7661 del 2006, si v. anche Cass., sentenze n. 24049 del 2006 e n. 3535 del 1988) ha statuito che: "E’ principio assolutamente pacifico in giurisprudenza che l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare (principio estendibile anche alle insinuazioni tardive in progressione successiva) sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale sicchè, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base al criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria", con la conseguente inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva, che abbia identità di petitum e di causa petendi con quella per l’ammissione tempestiva.

Tale statuizione, che ha carattere sostanziale e non processuale, determinando l’unitarietà dell’accertamento giurisdizionale il giudicato interno, non è contraddetta dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania, che motiva la propria decisione con riferimento alla diversa disciplina processuale dei procedimenti per ammissione ordinaria e per insinuazione tardiva, nè, comunque, è dirimente rispetto alla fattispecie in esame che riguarda il conferimento della procura speciale alle liti.

3.3. Nel caso in esame (crediti per ferie, festività, rol e preavviso, rispetto al credito per TFR), oltre alla differente disciplina processuale dei procedimenti, richiamata dal giudice di secondo grado, proprio l’autonomia della causa petendi e del petitum esclude un rapporto di prodromicità o consequenzialità tra la domanda di ammissione tempestiva al passivo e quella di insinuazione tardiva, di tal che la procura speciale alle liti rilasciata per l’ammissione ordinaria al passivo fallimentare non può estendere i suoi effetti rispetto al ricorso per insinuazione tardiva.

Nè, quindi, nella fattispecie in questione, può trovare applicazione la giurisprudenza formatasi con riguardo all’estensione dello ius postulandi in riferimento, ad es., al rapporto tra processo di cognizione e processo di esecuzione (cfr., Cass., sentenza n. 26296 del 2007), e tra giudizio di primo grado e giudizio di appello (cfr., Cass., sentenza n. 24092 del 2009).

3.5. Correttamente, pertanto, e con congrua e logica motivazione, che si sottrae alle censure proposte, integrata ai sensi dell’art. 384, c.p.c., comma 4, come sopra indicato (punto 3.3.), la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’impugnazione, ritenendo inammissibile il ricorso per insinuazione tardiva in ragione dell’inesistenza della procura alle liti.

4. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.