Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione alle prove selettive per l’ammissione al corsoconcorso pubblico indetto con DPGR n. 958 del 7 agosto 1987 per la copertura di n. 44 posti di prima qualifica dirigenziale area "B". Essendo stata disposta la sua esclusione dalla procedura concorsuale, proponeva ricorso al Tar Basilicata che, in sede cautelare, disponeva la riammissione con riserva del ricorrente alla procedura medesima.

Superate le prove e classificatosi in posizione utile, al ricorrente veniva attribuita la qualifica dirigenziale con il relativo trattamento economico.

Successivamente il Tar respingeva il ricorso e, di conseguenza, la Regione Basilicata annullava il provvedimento di attribuzione della qualifica dirigenziale, sospendendo il pagamento del relativo trattamento economico.

Proposto appello, il Consiglio di Stato riformava la sentenza di primo grado accogliendo l’originario ricorso.

La Regione Basilicata provvedeva, quindi, ad attribuire nuovamente la prima qualifica dirigenziale con effetto retroattivo anche sul piano economico ritenendo, tuttavia, di corrispondere all’interessato l’indennità di direzione in misura minore rispetto a quella originariamente attribuita (0,1 per cento, anziché 0,6 per cento dello stipendio iniziale).

Ritenendosi leso da tale ultima determinazione relativa alla misura dell’indennità di direzione, il ricorrente proponeva ricorso al Tar deducendo:

a) violazione dell’articolo 38, comma 5, punto 3 e punto 4, della legge regionale n. 28 del 1990 nonché dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) violazione del principio generale dell’ordinamento sulla "restitutio in integrum";

c) eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, dell’ illogicità e del travisamento dei fatti.

In sintesi, rilevava che nella fattispecie avrebbe dovuto farsi riferimento alla concreta situazione preesistente, la quale prevedeva la corresponsione di una indennità ex articolo 38, comma 5, punto 4, della legge regionale n. 28 del 1990, con applicazione di un coefficiente 0,6, restando escluse solo le indennità ed i compensi che non avevano carattere fisso e predeterminato, legati ad esigenze lavorative contingenti e variabili connesse alla effettività delle prestazioni del servizio.

Il Tar respingeva il ricorso rilevando con dovizia di argomentazioni che il principio della "restitutio in integrum" nelle controversie di lavoro, sia privatistiche che pubblicistiche, trova il suo limite nei compensi accessori che postulano l’effettivo esercizio di una determinata prestazione. Se, infatti, è pacifico che la retribuzione stipendiale non può essere negata al dipendente che non ha svolto la sua prestazione lavorativa per colpa di un illegittimo comportamento del datore di lavoro, è altrettanto pacifico in giurisprudenza che nella medesima situazione non vanno corrisposti compensi strettamente legati all’esercizio effettivo di determinate funzioni o attività come ad esempio, il compenso per lavoro straordinario non determinato forfettariamente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1054 del 27.09.1996).

Il Tar riteneva quindi che l’indennità di cui all’articolo 38 citato fosse riconducibile a quest’ultima categoria di compensi.

Avverso la pronunzia di rigetto veniva proposto appello a questo Consiglio di Stato affidato alle seguenti censure:

"Violazione di legge (falsa applicazione artt. 38/5 punto 3 L.R. 28/90 e 7/5 del d.lgs. 29/1993; mancata e falsa applicazione artt. 39 e segg. CCNL dell’Area della dirigenza del 10.4.1996). Violazione del principio generale dell’ordinamento sulla restituitio in integrum". Eccesso di potere (difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti)".

Si costituiva in giudizio la Regione Basilicata, eccependo la infondatezza e l’inammissibilità dell’appello.

Venivano depositate ulteriori memorie difensive.

All’udienza del 19 novembre 2010 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. La Sezione non ha motivo di discostarsi dalle decisioni n. 5107 e n.7248, entrambe del 2010, che, pronunziando su questioni speculari a quella in esame, ha rigettato gli appelli di altri dipendenti della Regione Basilicata con cui si impugnavano sentenze del Tar Basilicata aventi il medesimo contenuto della sentenza odiernamente gravata.

Ha rilevato infatti questo Consiglio di Stato nelle decisioni di cui sopra, che l’art. 38 della legge regionale della Basilicata 10 agosto 1990 n. 28, rubricato "indennità di funzione", prevede, in linea col disposto dell’art. 38 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, la corresponsione, ai dirigenti, della medesima indennità "connessa con l’effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all’importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza dell’attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all’incarico conferito". In particolare, l’art. 38 stabilisce che al "personale della prima qualifica funzionale dirigenziale che non sia preposto a direzione di servizio è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1", mentre ai "dirigenti di ufficio, di staff e di servizio è corrisposta una indennità compresa tra i coefficienti 0,6 – 0,8", in base alla determinazione annuale della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio in rapporto a "criteri di valutazione ponderata relativa all’attività svolta nell’anno precedente" documentata con apposita relazione degli stessi dirigenti, così prefissati dalla stessa norma: "partecipazione all’iter formativo delle leggi, dei programmi e dei piani regionali: punti 10"; "elaborazione, firma e controfirma di deliberazioni: punti 3"; "elaborazione, firma e la controfirma di atti: punti 2"; "altre iniziative: punti 1".

Con l’effetto che l’istituto economico così disciplinato è ispirato alla finalità di modulare i trattamenti retribuitivi del personale dirigenziale in ragione delle mansioni e degli incarichi svolti, in presenza però di una base, costituente una voce retributiva aggiuntiva di carattere ordinario, ossia di un elemento accessorio allo stipendio, correlata al livello particolare di professionalità richiesta per lo svolgimento di mansioni dirigenziali a prescindere dal materiale disimpegno delle mansioni stesse. Tale indennità minima è computata con il coefficiente 0,1, e di essa beneficiano tutti indistintamente i dirigenti di prima qualifica dirigenziale privi di incarico. L’indennità di importo maggiore è invece attribuita al personale titolare di incarico, calcolata in misura variabile in applicazione dei "criteri di valutazione ponderata", i quali attengono a fattori di incremento e presuppongono la ricognizione di elementi di fatto variabili e comunque connessi all’effettiva prestazione di servizio ed alla tipologia delle funzioni di competenza (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2000 n. 4580).

Non diversamente dispone l’art. 24 del sopravvenuto d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, secondo cui il trattamento economico accessorio del dirigente è correlato alle funzioni "attribuite", ed alle connesse responsabilità, in attuazione del quale il contratto collettivo sottoscritto il 10 aprile 1996 ha poi articolato il valore dell’indennità di posizione, pur sempre distinguendo tra dirigenti con e senza incarico di direzione di strutture (cfr. artt. 39, 40 e 41), commisurandolo diversamente dal sistema dei coefficienti.

Ne consegue che dal fatto della mancata prestazione da parte dell’appellante di mansioni dirigenziali, la restituito in integrum non può che determinare la attribuzione della sola indennità nella misura minima correlata al mero possesso della posizione di dirigente di prima qualifica funzionale, in cui l’appellante è stato reintegrato pur non avendo espletato, quanto meno titolatamente, i relativi compiti ed attribuzioni.

Non puo" determinare anche l’indennità incrementata per effetto dell’applicazione dei criteri di legge sopra ricordati che presuppongono l’accertamento di fatto di specifiche prestazioni nell’ambito dell’incarico ricoperto e che si configura, diversamente da quanto l’appellante sostiene, proprio come un emolumento non avente carattere fisso e predeterminato, per il quale deve ritenersi operante il principio della sinallagmaticità delle prestazioni al pari del lavoro straordinario non forfetizzato o del compenso incentivante.

Ancora deve osservarsi che, poiché l’azione svolta è sostanzialmente di accertamento di un diritto soggettivo perfetto di carattere patrimoniale, nessun rilievo possono avere eventuali vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili del provvedimento impugnato.

In ordine poi alle argomentazioni con cui l’appellante invoca il diritto alla corresponsione della indennità nel coefficiente 0,6 sulla base della circostanza che la interruzione del rapporto annullata in sede giurisdizionale comporta "..il ripristino intergale del rapporto in tutti i suoi aspetti, compresa quella retribuzione che è connaturata alla situazione preesistente", come esattamente rilevato dalla Regione Basilicata, deve sottolinearsi in fatto che il ricorrente, esperito ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalle prove selettive bandite dalla Amministrazione regionale, era stato ammesso alle prove con riserva per effetto di una pronunzia favorevole del Tar resa in sede cautelare.

Respinto successivamente nel merito il ricorso, l’Amministrazione regionale, previa acquisizione di un parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, procedeva all’annullamento della procedura di nomina.

Ne discende che alcuna condotta illegittima o "illegittimo allontanamento" poteva addebitarsi alla Regione Basilicata che, in adesione al parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva e della sentenza del primo giudice, procedeva all’annullamento delle nomine.

3. In conclusione l’appello non merita accoglimento.

4. Spese ed onorari in relazione alla peculiarità ed alla natura del petitum possono tuttavia essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 201

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

All’udienza fissata per la trattazione della sospensiva, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La rinuncia al ricorso è stata resa nota alla controparte, che ha dichiarato anche di aderirvi ai fini della compensazione delle spese di giudizio. Sull’accordo delle parti si compensano, pertanto, le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA L’ESTINZIONE del giudizio per rinuncia.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Sezione 3 Civile del 10 dicembre 2009, n. 25819 Assicurazione, mala gestio, risarcimento, rifiuto ingiustificato, risposta negativa non motivata (2010-02-16)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;

Dott. PREDEN Roberto – Presidente Dott. FILADORO Camillo – Consigliere Dott. CALABRESE Donato – Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere ha pronunciato la seguente:

SENTENZA sul ricorso 9114/2007 proposto da;

CA. RO. , in qualita’ di procuratrice speciale della madre PI. FR. elettivamente domiciliata in Roma, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato CUFFARO VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente – contro GI. DO. , MI. AS. SPA;

– intimati – sul ricorso 11516/2007 proposto da;

GI. DO. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLEMENTE IX 123, presso lo studio dell’avvocato STRACUZZI ATTILIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STRACUZZI OTTAVIO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente – contro CA. RO. , MI. AS. SPA;

– intimati – avverso la sentenza n. 66/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, 2 SEZIONE CIVILE, emessa il 12/01/2006, depositata il 09/02/2006, R.G.N. 791/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2009 dal Consigliere Dott.

CHIARINI MARIA MARGHERITA;

udito l’Avvocato CUFFARO ANTONIO;

udito l’Avvocato STRACUZZI ATTILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale ed incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 3 luglio 1987 Pi.Fr. conveniva dinanzi al Tribunale di Messina Gi.Do. e la s.p.a.

Ll. In. deducendo che il (OMESSO), mentre percorreva (OMESSO) a velocita’ moderata, giunta all’incrocio con (OMESSO) si fermava allo stop e, accertatasi che non sopravveniva nessuno, si immetteva in detta strada, ma le si spegneva il motore prima di superare la mezzeria; mentre stava rimettendo in moto, sopravveniva a forte velocita’ un’alfetta guidata dal Gi. che, percorrendo (OMESSO) a cavallo della mezzeria nonostante la strada fosse sgombra e in quel punto anche piu’ larga per uno spiazzo sulla destra rispetto alla direzione del predetto, investiva violentemente la Fiat facendola ruotare due volte e spingendola a notevole distanza in una cunetta esistente sul margine sinistro della strada. A causa delle gravissime lesioni riportate, rimaneva completamente paralizzata con invalidita’ al 100%. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Costoro contestavano la domanda attribuendo la responsabilita’ alla Pi. , che non aveva rispettato lo stop. Il Gi. avanzava domanda di mala gestio nei confronti dell’assicurazione.

Il Tribunale di Barcellona, ravvisato il concorso di colpa nella misura del 90% della Pi. per non aver rispettato lo stop, e del 10% del Gi. perche’ non procedeva a velocita’ adeguata allo stato dei luoghi e sulla sua destra, condannava questi e la sua assicurazione a pagarle lire 47.053.548, oltre rivalutazione monetaria sull’importo di lire 996.692, escludendo la mala gestio dell’assicurazione stante la minima percentuale di responsabilita’ del suo assicurato.

La sentenza di appello confermava la sentenza di primo grado sulla graduazione delle colpe, ma riconosceva anche i danni all’auto della Pi. , nella misura del 10%, che liquidava in lire 60 mila, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Confermava altresi’ il rigetto della domanda del Gi. per mala gestio dell’assicurazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza 196/2002, accoglieva il ricorso principale della Pi. per contraddittorieta’ della motivazione della sentenza di appello sulla valutazione della C.Testo Unico perche’, pur avendo condiviso l’individuazione del punto di collisione oltre lo stop di (OMESSO), percorsa dalla Pi. , aveva disatteso, senza ragione, l’accertamento della velocita’ dell’Alfa Romeo, condotta dal Gi. , "non particolarmente moderata, ma notevole", mentre l’energia cinetica della Fiat era stata particolarmente moderata, come era desumibile sia dai danni riportati dalle auto, sia dalla posizione finale di esse. Inoltre la sentenza aveva accertato che il Gi. non ebbe il tempo tecnico di frenare, ma senza indicare a quale distanza egli poteva avvistare la Fiat e se aveva lo spazio per passare tenendo la destra senza investirla. Pertanto, ritenuti tali accertamenti punti decisivi, rinviava al giudice di merito per un maggiore approfondimento. Dichiarava assorbito il ricorso incidentale.

Con sentenza del 9 febbraio 2006 la Corte di appello di Messina confermava il grado di responsabilita’ accertato dalla precedente sentenza sulle seguenti considerazioni: 1) le versioni dei fatti rese dalle parti erano in contrasto tra loro e quella della Pi. contraddittoria, avendo nell’immediatezza dichiarato di essere stata investita dall’auto del Gi. mentre era ferma allo stop; poi di aver superato lo stop e di esser stata investita mentre il motore della sua auto si era spento; infine di esser stata investita dopo aver superato il segnale di stop e mentre procedeva a velocita’ ridottissima per scorgere i veicoli provenienti da destra, come quello del Gi. ; 2) dal rapporto dei CC intervenuti allorche’ le auto erano nella posizione di quiete e dalle valutazioni della C.Testo Unico emergeva: a) l’auto del Gi. aveva investito quella della Pi. ; b) il punto di collisione tra le auto era ben oltre il segnale di stop, in cui la visibilita’ delle auto provenienti da destra era impedita da un muretto e l’auto della Pi. occupava l’incrocio, in violazione del diritto di precedenza del Gi. , ed infatti le era stata elevata contravvenzione; c) l’auto del Gi. non procedeva a velocita’ superiore al limite di 50 Km, mentre quella della Pi. a velocita’ ridottissima, come desumibile dalla posizione di quiete assunta dai veicoli; d) non vi erano tracce di frenata del Gi. perche’ non aveva avvistato la Pi.

e quindi non aveva rallentato la velocita’ effettiva; 3) la possibilita’ di avvistamento a 130 mt. da parte delle auto provenienti da c. da (OMESSO), come quella del Gi. , dell’incrocio con via (OMESSO), da cui proveniva la Fiat della Pi. , riguarda veicoli che gia’ si trovano nell’incrocio, mentre, da quanto suddetto, deve dedursi che la Fiat della Pi. si sia immessa nell’incrocio, sia pure a velocita’ ridottissima, al momento di sopravvenienza dell’Alfetta del Gi. ; 4) la possibilita’ di sterzata a destra per il Gi. era impedita dall’intersezione con la strada percorsa dai veicoli provenienti da (OMESSO), alla destra del Gi. , e dalla deviazione a sinistra, a detto incrocio, della via (OMESSO) nella direzione di marcia della Pi. ; 5) quegli procedeva in prossimita’ dell’asse stradale anziche’ tenendo la sua destra, ma la strada era larga soltanto 6,10 mt.; 6) la roteazione due volte della Fiat non era provata ne’ dalla relazione dei CC, ne’ dalla C.T.U., ne’ dai danni ai veicoli, ed infatti il Gi. non era stato contravvenzionato per eccesso di velocita’; 7) pertanto era da confermare la minima percentuale di responsabilita’ di costui nella determinazione del sinistro. Non vi era interesse del Gi. alla domanda di garanzia perche’ il risarcimento riconosciuto era nei limiti del massimale; comunque l’esigua responsabilita’ del Gi. giustificava il rifiuto dell’assicurazione di corrispondere transattivamente l’intero massimale e quindi la mala gestio non sussisteva.

Ricorre per cassazione Ca.Ro. in qualita’ di procuratrice speciale di Pi.Fr. cui resiste Gi. Do. che ha altresi’ proposto ricorso incidentale. La Mi. as. non ha svolto attivita’ difensiva. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente ai sensi dell’articolo 335 c.p.c. vanno riuniti i ricorsi.

1.1- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale deduce: "Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2054 e 2697 c.c. e degli articoli 113 e 116 c.p.c.". Il principio cardine per l’accertamento della responsabilita’ dei conducenti di veicoli coinvolti in un sinistro stradale e’ la corresponsabilita’ stabilita dell’articolo 2054 c.c., comma 2 per superare il quale occorre provare la responsabilita’ esclusiva di uno dei conducenti: l’accertamento della colpa di un conducente peraltro non esclude quella dell’altro che, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 1, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e quindi di essersi uniformato alle norme della circolazione e di comune prudenza e di esser stato in condizioni di non potere evitare il sinistro.

Non essendovi testimoni ed essendo contrastanti le versioni delle parti, elemento di prova e’ la relazione del C.Testo Unico che ha riscontrato la velocita’ ridottissima della Pi. ovvero lo stato di fermo del suo veicolo, e la velocita’ notevole del Gi. e quindi l’unica regola applicabile era quella presuntiva che il Gi. non ha superato e che non poteva esser superata da una rilettura della perizia.

Incomprensibilmente poi, per la conformazione della strada, congetturata dalla Corte, e’ stata negata la possibilita’ di manovre di emergenza da parte del Gi. . Quindi la Corte di merito ha affermato che non vi sono elementi per ritenere che il Gi. marciasse ad una velocita’ superiore a 50 km/h pur senza che egli lo abbia provato, ne’ aveva provato di aver viaggiato a destra, ed anzi il C.Testo Unico aveva accertato che egli viaggiava in prossimita’ dell’asse stradale, nella corsia opposta a quella che doveva percorrere, e pertanto la Corte di merito e’ incorsa nello stesso errore commesso dalla prima decisione di appello, sanzionata dalla Corte di Cassazione, sovvertendo il principio secondo cui spettava al Gi. dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed in particolare di aver rispettato il limite di velocita’ richiesto dalla situazione dei luoghi e di aver viaggiato sul margine destro e non contromano, in difetto dovendosi applicare la presunzione legale di pari responsabilita’.

Conclude quindi chiedendo alla Corte di affermare "che solo in presenza di una prova specifica fornita da ciascuno dei conducenti puo’ esser superata la presunzione legale di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2".

1.2- Con il secondo motivo la medesima deduce: "Omissione, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Il primo approfondimento richiesto dalla Cassazione riguarda la velocita’ tenuta dal Gi. secondo il C.Testo Unico – "notevole" e "non particolarmente moderata" – mentre la Corte ha ribadito quanto affermato nella sentenza cassata e cioe’ che non vi era prova che l’Alfetta viaggiasse a velocita’ superiore al limite consentito, senza neppure accertare se era comunque superiore a quella consentita dalla situazione dei luoghi; altro punto non esaminato della C.Testo Unico e’ che l’auto investitrice ha fatto ruotare la Fiat 126 provocando una collisione della parte posteriore dei due mezzi e spingendo la macchina investita sul bordo della Via (OMESSO). Ulteriore punto contraddittorio e’ aver escluso l’avvistamento della Pi. da parte del Gi. perche’ l’attraversamento sarebbe stato effettuato proprio al momento del sopraggiungere dell’auto di costui e benche’ la velocita’ della Pi. era ridottissima e percio’ non poteva esser repentina ed improvvisa, tanto piu’ che l’urto era avvenuto sulla intersezione tra le due strade. Questa circostanza peraltro dimostra che il Gi. viaggiava non all’interno della sua corsia, ma contromano come emerge dal grafico del C.T.U..

I motivi, congiunti, sono fondati.

Il giudice del rinvio, secondo le indicazioni della Cassazione, doveva determinare la misura del concorso del comportamento del Gi. nella determinazione del sinistro in base alla gravita’ delle violazioni commesse e all’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate (articolo 1227 c.c., comma 1), esprimendo il relativo giudizio in modo completo, corretto e coerente dal punto di vista logicogiuridico.

Le violazioni accertate e gli ulteriori approfondimenti svolti hanno evidenziato, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, che il Gi. non aveva rispettato ne’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 102, commi 1 e 2, ne’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 104, comma 1, ne’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 105, comma 1 – applicabile ratione temporis – che rispettivamente recitano;

"E’ obbligo del conducente regolare la velocita’ dei veicoli in modo che, tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche delle strade e del traffico e ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose. La velocita’ deve esser particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curve, in prossimita’, dei crocevia e delle biforcazioni … nei passaggi stretti o ingombrati". "I veicoli debbono circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimita’ del margine destro della medesima, anche quando la strada e’ libera. I conducenti approssimandosi ad un crocevia debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti"..

Tuttavia i giudici di appello hanno ribadito la minima responsabilita’ del Gi. nella determinazione dell’investimento dell’auto Fiat condotta dalla Pi. , che non aveva rispettato l’obbligo di dargli la precedenza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 105, comma 2), pur affermando che egli non aveva potuto avvistarla se non quando questa si era gia’ immessa nell’incrocio e quindi non era riuscito a frenare (punti 2 a, b e d, 3 e 4 della motivazione della sentenza impugnata, riassunta in narrativa).

Pertanto, ponendo a fondamento della decisione tale affermazione, da un lato detti giudici non hanno considerato che i veicoli favoriti non debbono tenere una velocita’ tale che renda impossibile un tempestivo e adeguato rallentamento anche nell’ipotesi dell’immissione repentina nel crocevia di veicoli provenienti da una strada con obbligo di concedere la precedenza (articolo 105 C.d.S., comma 1).

Dall’altro hanno eluso le ragioni della cassazione della precedente sentenza di appello, avendo ribadito la minima responsabilita’ del Gi. nella determinazione dello scontro senza determinare l’efficienza causale della condotta di guida di costui in proporzione della sua colpa, specifica e generica. Ed infatti dagli accertamenti effettuati – C.Testo Unico – era emerso che egli aveva violato sia l’obbligo di adeguare la velocita’ in relazione al tipo (Alfetta) di auto condotta, alle condizioni dei luoghi e alle caratteristiche delle strade intersecatesi (colpa specifica), che non gli consentivano agevoli manovre di emergenza (sentenza impugnata, punto 4 della narrativa) e rendevano prevedibile (colpa, generica concreta) che chi proveniva – come la Pi. – dalla strada con obbligo di dare la precedenza, potesse immettersi nell’incrocio a velocita’ ridottissima, tanto da poter determinare l’arresto del veicolo, per la scarsa visibilita’ di esso (punto 2 b) della sentenza impugnata), sia l’obbligo di viaggiare al margine destro della carreggiata (colpa specifica).

Ne consegue che le censure vanno accolte e che la causa va rinviata al giudice di merito per procedere alla determinazione dell’efficienza causale delle condotte di guida del Gi. e della Pi. nel determinare lo scontro tra i veicoli – che, se persistono dubbi, sono da presumere uguali – fermo che ai fini della graduazione delle colpe non rileva quale delle due cause si sia verificata per prima (Cass. 484/2003).

2.- Con il ricorso incidentale Gi.Do. insiste nella subordinata richiesta di garanzia a carico della Mi.

As. s.p.a. in ordine ad un eventuale condannatorio eccedente il massimale assicurato.

Ed infatti la Corte di merito da un lato ha dichiarato assorbita la domanda del Gi. avendo rigettato quella della Pi. ;

dall’altro ha escluso la mala gestio dell’assicurazione per l’accertata prevalente responsabilita’ della predetta, pur se poi e’ stato corrisposto l’intero massimale. Quindi, se fosse affermata un’ ulteriore responsabilita’ del Gi. , automaticamente verrebbe meno la ragione dell’esclusione della mala gestio dell’assicurazione, tanto piu’ che a suo tempo la Pi. aveva accettato l’intero massimale in via transattiva che invece non era stato tempestivamente corrisposto.

Il motivo e’ fondato nei limiti di cui in appresso.

Infatti la Corte di merito deve esaminare la domanda di mala gestio dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore in base ai fermi principi di questa Corte secondo i quali tale responsabilita’ e’ configurabile allorche’ l’assicuratore rifiuti ingiustificatamente di addivenire ad una transazione ragionevole e vantaggiosa proposta dal danneggiato – rifiuto configurabile sia nell’ipotesi di mancanza di una tempestiva risposta alla suddetta proposta, sia nell’ipotesi di risposta negativa fondata su di un motivo non apprezzabile – da valutarsi fino al limite della colpa lieve – apprezzandone la ragionevolezza e vantaggiosita’ in relazione agli elementi acquisiti al momento in cui il negozio si sarebbe dovuto concludere, e percio’ con giudizio "ex ante" e non "ex post", sulla base dell’esito finale del giudizio, trattandosi pur sempre di una responsabilita’ fondata sulla colpa dell’assicuratore (Cass. 10696/1999).

3.- Concludendo i ricorsi vanno accolti. Il giudice del rinvio provvedere altresi’ a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 31 del 2005, In tema di competenza statale

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Ritenuto in fatto

1.— La Regione Emilia-Romagna, con ricorso (reg. ric. n. 25 del 2003) notificato il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, ha impugnato diverse disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), tra cui l’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, e l’art. 56, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

Il primo comma dell’art. 26 prevede la istituzione di un «Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese», stabilendo che il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreti «di natura non regolamentare», definisca le modalità di funzionamento del Fondo stesso ed individui «i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».

Il secondo comma dello stesso art. 26 attribuisce allo stesso Ministro per l’innovazione e le tecnologie – al fine di razionalizzare la spesa informatica, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche – vari poteri di direttiva, controllo, coordinamento, valutazione, approvazione di piani e progetti.

Il terzo comma, infine, prevede che «nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Secondo la ricorrente tale disciplina, nella parte in cui si applica «alle Regioni, agli enti pararegionali e agli enti locali», inciderebbe sull’“organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali”, materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni. La gestione ministeriale di un fondo settoriale in tale materia sarebbe, pertanto, lesiva dell’autonomia finanziaria delle Regioni stesse, in quanto, in base ai principî di cui all’art. 119 della Costituzione, quest’ultime dovrebbero «poter gestire autonomamente le risorse nelle materie di propria competenza». Risulterebbero, altresì, lese le competenze legislative e amministrative regionali, atteso che la disposizione censurata conferirebbe al Ministro, con norme di dettaglio, «poteri sostanzialmente normativi ed amministrativi» in materia regionale. Né, prosegue la ricorrente, potrebbe ritenersi legittima la norma perché la stessa fa riferimento a decreti «di natura non regolamentare», in quanto si tratta di atti che, alla luce dei criteri sostanziali di identificazione, hanno valenza normativa, non essendo sufficiente l’utilizzo di una determinata «etichetta» perché l’atto stesso possa mutare natura.

Le suddette lesioni permarrebbero nonostante sia previsto dal terzo comma della norma censurata il parere della Conferenza unificata, atteso che il parere è un «mero strumento di partecipazione e per di più assai debole».

La ricorrente ritiene, infine, che la illegittimità costituzionale della norma permarrebbe anche qualora si intendesse ricondurre il contenuto della disposizione impugnata alla materia concorrente “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”, che «a dire il vero, sembra fare riferimento alle imprese e non alle pubbliche amministrazioni». Lo Stato si sarebbe, infatti, dovuto limitare a dettare i principî fondamentali e non anche norme di dettaglio, essendogli, altresì, precluso, in base a quanto statuito dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione, emanare regolamenti statali, nonché allocare le funzioni amministrative ex art. 118 della Costituzione, in materie rientranti nella competenza legislativa concorrente.

In definitiva, la disposizione impugnata risulterebbe illegittima «nella parte in cui attribuisce al Ministro poteri normativi ed amministrativi relativi alla gestione del Fondo in questione anche in relazione alle Regioni, agli enti pararegionali e agli enti locali, anziché prevedere la mera ripartizione del Fondo tra le Regioni. In subordine, esso risulta illegittimo nella parte in cui non prevede che i poteri statali siano esercitati previa intesa con la Conferenza unificata, dato che nelle materie regionali il principio di leale collaborazione impone un coordinamento fra i soggetti interessati».

1.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, non incidendo la norma su competenze riservate alle Regioni.

2.— Con lo stesso ricorso (reg. ric. n. 25 del 2003) la Regione Emilia-Romagna ha, altresì, impugnato l’art. 56 della medesima legge n. 289 del 2002, che ha «istituito un Fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all’innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l’anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004»; stabilendo, altresì, che: alla «ripartizione del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e per l’innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell’utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea o dai Fondi strutturali».

Secondo la ricorrente tale disposizione – istituendo un «Fondo settoriale a gestione centrale» e attribuendo con norme di dettaglio «poteri sostanzialmente normativi ed amministrativi al Presidente del Consiglio dei Ministri» – violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione.

Anche in questo caso la Regione conclude affermando che la norma impugnata risulterebbe illegittima per la violazione tanto di sfere di competenza regionale, quanto del principio di leale collaborazione che impone un coordinamento fra i soggetti interessati.

2.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, in quanto «da nessun principio costituzionale è lecito trarre la conclusione che non è consentito al legislatore statale prevedere la istituzione di un (…) Fondo settoriale – il che non incide né limita in alcun modo la sfera di competenza regionale – la cui gestione è coerentemente attribuita, anche per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse, agli organi dello stesso Stato».

3.— La Regione Emilia-Romagna, con ricorso (reg. ric. n. 32 del 2003) notificato il 21 marzo 2003 e depositato il successivo giorno 27, ha impugnato diverse disposizioni della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), tra cui, per quanto qui interessa, l’art. 27, comma 8, per violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.

La norma censurata stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, «sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l’intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati; b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi; c) diffusione dell’uso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (Concessionaria servizi informativi pubblici); e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’àmbito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati; f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici; i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell’interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni».

Secondo la ricorrente la norma riportata inciderebbe – come dimostrerebbe la stessa rubrica recante “Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione” – «essenzialmente sulla materia dell’organizzazione interna delle Regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di carattere regionale», nonché sulla materia della formazione professionale [lettere g) e h) della disposizione impugnata]. In presenza, pertanto, di materie di competenza regionale sarebbe illegittima la previsione di un regolamento statale ex art. 117, sesto comma, della Costituzione, che «potrà valere per lo Stato e per gli enti pubblici nazionali, mentre spetta alle Regioni la disciplina per le amministrazioni cui si riferisce la legislazione regionale».

3.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, in quanto l’oggetto della disciplina della norma impugnata dovrebbe essere ricondotto alla materia “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

4.— Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ha depositato memorie in relazione ai ricorsi sopra indicati.

4.1.— In particolare, con riferimento all’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3 della legge n. 289 del 2002, la Regione Emilia-Romagna, dopo avere ribadito il contenuto delle censure illustrate nel ricorso, sottolinea che la disposizione in esame non conterrebbe una «normativa tecnica», bensì una «disciplina amministrativa del Fondo», come sarebbe dimostrato dal contenuto del decreto ministeriale 14 ottobre 2003 (Disciplina delle procedure e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, istituito dall’art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

4.2.— In relazione all’art. 56 della stessa legge n. 289 del 2002, si contesta l’affermazione dell’Avvocatura generale dello Stato secondo cui la norma non violerebbe nessun principio costituzionale, attraverso il richiamo alle sentenze n. 49 e n. 16 del 2004, nonché n. 370 del 2003, che hanno dichiarato la illegittimità costituzionale di Fondi «destinati». Alla stessa conclusione – alla luce dei principî fissati nelle sentenze sopra indicate, nonché nella sentenza n. 14 del 2004 – si dovrebbe pervenire, secondo la ricorrente, anche nel caso in cui i Fondi siano direttamente erogati dallo Stato ai privati, dovendosi ritenere che gli stessi ledano «in misura ancora maggiore l’autonomia delle Regioni», le quali sarebbero del tutto escluse dalla gestione delle risorse in una materia di loro competenza.

4.3.— Quanto, infine, all’impugnazione dell’art. 27, comma 8, della legge n. 3 del 2003, la ricorrente, richiamando la sentenza n. 17 del 2004 della Corte, contesta la riconducibilità, addotta dall’Avvocatura generale dello Stato, dell’oggetto della disciplina della norma in esame alla materia del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Si tratterebbe, infatti, di una disciplina «promozionale» dell’utilizzazione concreta degli strumenti informatici da parte delle amministrazione, nonché tipicamente organizzatoria, non affatto finalizzata «ad assicurare omogeneità di linguaggi informatici».

5.— L’Avvocatura generale dello Stato ha anch’essa depositato memorie in relazione ai ricorsi sopra indicati proposti dalla Regione Emilia-Romagna.

5.1.— In relazione all’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3 della legge n. 289 del 2002, l’Avvocatura ha insistito per l’assunta infondatezza delle censure sulla base del rilievo che l’oggetto della disciplina, sia del primo che del secondo comma, dovrebbe essere ricondotto alla materia “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. In particolare, la difesa erariale sostiene che dette disposizioni «attengono unicamente al coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, allo scopo di consentire, nella concorrente necessaria valutazione della economicità degli interventi, la comunione di linguaggio, di procedure e di standard omogenei in modo tale da permettere la più efficace comunicabilità tra i sistemi informatici delle varie amministrazioni».

In questa prospettiva, continua l’Avvocatura, il terzo comma dello stesso art. 26 – coinvolgendo in sede di Conferenza unificata sia le Regioni che gli enti locali «in tutti i provvedimenti», previsti sia dal primo che dal secondo comma della norma impugnata, qualora «riguardino l’organizzazione e la dotazione tecnologica» degli stessi enti – assicurerebbe una «adeguata ponderazione degli interessi e delle esigenze delle autonomie nell’esercizio dei poteri indubbiamente competenti allo Stato in materia allo stesso riservata».

5.2.— In relazione all’art. 56 della stessa legge n. 289 del 2002, la difesa erariale ha motivato la non fondatezza della questione sottolineando che – pur a volere ritenere che l’oggetto della disciplina della norma impugnata sia riconducibile alla materia concorrente della ricerca scientifica – non può attribuirsi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui fa riferimento tale norma, natura regolamentare, con violazione dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione. A detto decreto dovrebbe, infatti, riconoscersi natura di provvedimento amministrativo, avendo lo stesso la sola funzione di riparto delle risorse «tra le diverse finalità» e di determinazione di «procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo delle risorse» stesse.

La difesa erariale aggiunge, inoltre, che la norma impugnata – «nel quadro degli obiettivi di politica generale di sostegno e di coordinamento delle attività di ricerca scientifico-teconologica secondo le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, approvate dal Cipe il 19 aprile 2002 e in coerenza con il VI Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione europea 2002-2006» – sarebbe finalizzata alla «promozione di progetti strategici di ricerca scientifica e tecnologica che, per loro natura, hanno chiaramente una dimensione sovraregionale rapportandosi a temi prioritari per la salute, l’innovazione tecnologica, le grandi infrastrutture scientifiche», che richiedono e giustificano, in coerenza con i principî di adeguatezza e di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, la gestione unitaria a livello statale del relativo finanziamento.

5.3.— In relazione, infine, all’art. 27, comma 8, della legge n. 3 del 2003, la difesa erariale ha sottolineato che sarebbe possibile una interpretazione della norma conforme a Costituzione, ritenendo che la stessa si riferisca esclusivamente alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Questa interpretazione sarebbe confermata dal richiamo che la norma stessa fa al sesto comma dell’art. 117 della Costituzione, che conferisce potestà regolamentare allo Stato unicamente nelle materie di sua esclusiva competenza. Tale richiamo, continua la difesa erariale, «apparirebbe del tutto superfluo ove non fosse interpretato nel senso di ribadire (in modo sintetico e senza bisogno di ripetere nelle varie lettere della disposizione il medesimo concetto) i limiti al potere regolamentare dello Stato fissati nella norma stessa, che impediscono di incidere sull’organizzazione di Amministrazioni non statali».

Considerato in diritto

1.— Con ricorso (reg. ric. n. 25 del 2003) notificato il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), tra cui l’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, e l’art. 56, deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

La stessa Regione Emilia-Romagna, con ricorso (reg. ric. n. 32 del 2003) notificato il 21 marzo 2003 e depositato il successivo giorno 27, ha impugnato diverse disposizioni della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), tra cui l’art. 27, comma 8, deducendo la violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Le impugnazioni delle citate disposizioni vengono trattate separatamente rispetto alle altre questioni proposte con gli stessi ricorsi e, per ragioni di omogeneità di materia, possono essere decise, previa riunione in parte qua dei giudizi, con la medesima sentenza.

2.— In particolare, con il ricorso n. 25 del 2003, la ricorrente ha impugnato l’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, della legge n. 289 del 2002, il quale prevede la istituzione di un «Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese», stabilendo che con decreti ministeriali «di natura non regolamentare» siano definite le modalità di funzionamento del Fondo stesso ed individuati «i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».

Secondo la Regione ricorrente tale disciplina, nella parte in cui si applica «alle Regioni, agli enti pararegionali e agli enti locali», si porrebbe in contrasto con l’art. 119 della Costituzione, in quanto, sancendo una «gestione ministeriale di un fondo speciale» in una materia di competenza legislativa residuale delle Regioni, quale quella relativa all’“organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali”, lederebbe l’autonomia finanziaria delle Regioni stesse. Risulterebbero, altresì, lese le potestà legislative e amministrative regionali, atteso che si conferiscono al Ministro, con norme dettagliate, «poteri sostanzialmente normativi ed amministrativi».

2.1.— Le censure formulate nei confronti dei commi 1, secondo periodo, e 2 dell’art. 26 non sono fondate nei termini di seguito precisati.

Il primo comma, primo periodo, con norma non oggetto di contestazione, istituisce un Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese. La seconda parte dello stesso primo comma, oggetto di specifica censura, prevede che il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, con «uno o più decreti di natura non regolamentare», stabilisca le modalità di funzionamento del Fondo, individui i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione, tra le amministrazioni interessate, delle risorse affluenti al Fondo stesso.

Il secondo comma dello stesso art. 26, invece – «al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia» – assegna al Ministro per l’innovazione e le tecnologie una serie di poteri riconducibili alle suddette finalità. In particolare il Ministro: a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l’attuazione; b) approva, con il Ministro dell’economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all’art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno; c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell’esecuzione; d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione; e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni; f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall’art. 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340; g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori; h) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie.

2.2.— Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 si riferiscono, innanzitutto, all’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali: per questa parte, pertanto, esse rinvengono la propria legittimazione nell’art. 117, secondo comma, lettere g) e r), della Costituzione, che assegnano alla competenza legislativa esclusiva statale, rispettivamente, le materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”.

2.3.— Le norme in questione sono suscettibili, però, di trovare applicazione anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali, come risulta, tra l’altro, da quanto statuito nel terzo comma dello stesso art. 26, il quale prevede espressamente che i progetti – «di cui ai commi 1 e 2» – possono riguardare «l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali», e dispone che, in tal caso, è necessario sentire la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sotto tale aspetto, dunque, tali norme possono avere una diretta incidenza sulla «organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali», ma ciò non determina alcuna violazione – nei limiti in cui siano garantite adeguate procedure collaborative – delle competenze della ricorrente. Le disposizioni in esame, infatti, devono essere interpretate, conformemente a Costituzione, nel senso che le stesse – nella parte in cui riguardano Regioni ed enti territoriali – costituiscono espressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, ex art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Questa Corte ha, in proposito, già avuto modo di sottolineare che l’attribuzione a livello centrale della suddetta materia si giustifica alla luce della necessità di «assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione» (sentenza n. 17 del 2004).

2.4.— Ne consegue, pertanto, che «i progetti da finanziare» cui fa riferimento il primo comma dell’art. 26 della legge n. 289 del 2002 – nella misura in cui «riguardino l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali» (comma 3) – possono essere esclusivamente quelli aventi una connotazione riconducibile a siffatta finalità di coordinamento tecnico. Del resto, lo stesso decreto ministeriale 14 ottobre 2003 di attuazione della disposizione in esame ha indicato, tra i «progetti finanziabili», anche quelli idonei a promuovere «l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni» (art. 2, comma 1).

2.5.— Allo stesso modo la norma contenuta nell’art. 26, comma 2, deve essere intesa – nella parte in cui riguarda Regioni ed enti locali – come attributiva al Ministro della innovazione e delle tecnologie di un potere limitato ad un coordinamento meramente tecnico. Questa interpretazione è suffragata dalle medesime finalità indicate nella disposizione in esame: «assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica»; «generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso»; «indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia». Sul punto, questa Corte, nella sentenza n. 17 del 2004, ha, infatti, precisato che «attengono al predetto coordinamento anche i profili della qualità dei servizi e della razionalizzazione della spesa in materia informatica», ove ritenuti necessari al fine di garantire la omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati.

2.6.— La questione relativa al comma 3 dello stesso art. 26 è, invece, fondata.

La norma in esame dispone che deve essere sentita la Conferenza unificata nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 «riguardino l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali».

La previsione del mero parere della Conferenza unificata non costituisce, nella specie, una misura adeguata a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione. Per quanto l’oggetto delle norme di cui ai commi 1 e 2, cui rinvia la disposizione in esame, sia riconducibile, nei limiti esposti, alla materia del “coordinamento informativo statistico e informatico” di spettanza esclusiva del legislatore statale, lo stesso presenta un contenuto precettivo idoneo a determinare una forte incidenza sull’esercizio concreto delle funzioni nella materia dell’“organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali”. Ciò rende necessario garantire un più incisivo coinvolgimento di tali enti nella fase di attuazione delle disposizioni censurate mediante lo strumento dell’intesa: da qui la illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge n. 289 del 2002 nella parte in cui prevede che sia «sentita la Conferenza unificata» anziché che si raggiunga con la stessa Conferenza l’intesa.

3.— Con lo stesso ricorso (reg. ric. n. 25 del 2003) la Regione Emilia-Romagna ha, altresì, impugnato l’art. 56 della legge n. 289 del 2002, che ha «istituito un Fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all’innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l’anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004». Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che: alla «ripartizione del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e per l’innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell’utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea o dai Fondi strutturali».

Secondo la ricorrente tale disposizione – istituendo un «Fondo settoriale a gestione centrale» e attribuendo con norme di dettaglio «poteri sostanzialmente normativi ed amministrativi al Presidente del Consiglio dei Ministri» – violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione.

La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

La ricerca scientifica e tecnologica nel nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione è inclusa tra le materie appartenenti alla competenza concorrente.

Tuttavia, questa Corte, con sentenza n. 423 del 2004, ha affermato che la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati.

Sulla base di tali premesse la Corte ha ritenuto, innanzitutto, ammissibile un intervento “autonomo” statale in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una “riserva di legge” statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all’attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie (art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”).

Al di fuori di questo ambito lo Stato conserva, inoltre, una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca, sia promuovendo studi finalizzati (cfr. sentenza n. 569 del 2000).

Infine, il legislatore statale – come questa Corte ha precisato con la citata sentenza n. 423 del 2004 – può sempre, nei casi in cui sussista «la potestà legislativa concorrente nella “materia” in esame, non solo ovviamente fissare i principî fondamentali, ma anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l’esercizio – nel rispetto dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini» (vedi anche sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

Alla luce delle osservazioni che precedono, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che la stessa è finalizzata a finanziare esclusivamente quei progetti di ricerca in relazione ai quali è configurabile, nei limiti indicati, un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale. Da ciò consegue che tale disposizione, così interpretata, non determina alcun vulnus a competenze regionali.

4.— Con altro ricorso (reg. ric. n. 32 del 2003) notificato il 21 marzo 2003 e depositato il successivo giorno 27, la stessa Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Tale norma prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, siano «emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l’intervento dei privati, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati; b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi; c) diffusione dell’uso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (Concessionaria servizi informativi pubblici); e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati; f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici; i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell’interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni».

Secondo la ricorrente, la norma riportata inciderebbe «essenzialmente sulla materia dell’organizzazione interna delle Regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di carattere regionale», nonché sulla materia della formazione professionale, [lettere g) e h) della disposizione impugnata]. In presenza, pertanto, di materie di competenza regionale sarebbe illegittima la previsione di un regolamento statale ex art. 117, sesto comma, della Costituzione, che «potrà valere per lo Stato e per gli enti pubblici nazionali, mentre spetta alle Regioni la disciplina per le amministrazioni cui si riferisce la legislazione regionale».

4.1.— La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

Il comma 8 dell’art. 27 della legge n. 3 del 2003 indica taluni “obiettivi” da perseguire per la realizzazione di un vasto processo di “innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione”. Si tratta di obiettivi genericamente posti, che dovranno essere attuati mediante l’emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e che coincidono sostanzialmente con gli “obiettivi di legislatura” contenuti nelle «Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione nella legislatura», emanate dal Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2002.

Della disposizione impugnata è possibile dare una interpretazione conforme alle previsioni contenute nel nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione, potendosi ritenere che le procedure e i servizi telematici dalla stessa disposizione disciplinati abbiano quali unici destinatari le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali. Ne consegue che i generici riferimenti alla locuzione “pubblica amministrazione” contenuti nella norma censurata devono intendersi riferiti esclusivamente all’amministrazione statale nel senso sopra precisato, con esclusione degli enti regionali. Tale interpretazione risulta conforme a Costituzione, in quanto l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., attribuisce in via esclusiva alla competenza legislativa statale la materia dell’“organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.

Sotto altro aspetto non può ritenersi, come affermato dalla ricorrente, che le previsioni di cui alla lettera g) – «alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti» – ed alla lettera h) – «impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici» – dello stesso art. 27, comma 8, della legge in esame, debbano essere ricondotte alla materia della “formazione professionale” di competenza legislativa residuale delle Regioni. Ciò in quanto l’acquisizione delle competenze necessarie per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione da parte dei “pubblici dipendenti” (da intendersi statali) persegue pur sempre finalità connesse alla innovazione tecnologica nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dello Stato e, dunque, è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato stesso.

La prospettata interpretazione è, del resto, confermata dalla stessa disposizione impugnata che, demandando a uno o più regolamenti di introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati, fa espresso richiamo al sesto comma dell’art. 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la potestà regolamentare soltanto nelle materie rientranti nell’ambito della propria competenza legislativa esclusiva.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi n. 25 e n. 32 del registro ricorsi 2003;

riuniti i giudizi;

a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede che qualora i progetti cui si riferiscono i commi 1 e 2 dello stesso art. 26 riguardino l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali «i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la Conferenza stessa;

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 1 e 2, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56 della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

d) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.