Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 11-01-2011, n. 539 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.B., tramite i propri difensori, proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Campobasso in data 24 marzo 2010 con la quale, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero contro l’ordinanza emessa in data 11 febbraio 2010 dal Tribunale del medesimo capoluogo, veniva ripristinata a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere, precedentemente sostituita con gli arresti domiciliari presso una struttura psichiatrica.

Lamentava il ricorrente che il provvedimento dei giudici del riesame doveva ritenersi affetto da motivazione inesistente in quanto meramente apparente o, quantomeno, contraddittoria e manifestamente illogica.

Rilevava come i giudici avessero impropriamente ritenuta coperta da preclusione processuale una precedente pronuncia, non impugnata, con la quale si era dato atto della compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario, poichè per definizione, le condizioni di salute sono soggette sempre a costanti mutazioni.

Osservava, inoltre, che il Tribunale aveva posto a sostegno della propria decisione la consulenza medica del PM, effettuata in periodo risalente nel tempo ed aveva fornito una distorta lettura della CTU, redatta dal Prof. M., le cui risultanze evidenziavano le effettive condizioni di salute in cui versava ed erano state illogicamente travisate dal Tribunale che non le aveva tenute nel debito conto, non considerando che il giudizio prognostico negativo che ne derivava deponeva in modo certo per l’incompatibilità con il regime carcerario.

2. Con motivi aggiunti, depositati il 26 novembre 2010, la difesa assumeva, inoltre, che al termine del giudizio di primo grado, con riferimento ai reati contestati in danno di P.M., risultava essere stata esclusa la sussistenza della circostanza aggravante che rendeva la truffa ipotizzata procedibile d’ufficio.

Poichè grazie alla ritenuta connessione della truffa aggravata con le ipotesi di violenza sessuale in danno della menzionata P. si era ritenuto di poter procedere anche per la violenza sessuale, secondo la difesa l’esclusione dell’aggravate da parte del giudice di prime cure rendeva improcedibile per difetto di querela anche il reato di violenza sessuale per il quale il ricorrente è ancora detenuto in regime di custodia cautelare.

Aggiungeva, al fine di contestare comunque la sussistenza della condizione di procedibilità, che l’istanza di punizione in atti formulata dalla P. era attinente alla sola truffa come poteva desumersi dal tenore letterale dell’atto.

Insisteva pertanto l’annullamento dell’ordinanza

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3. Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 5, n. 46124,15 dicembre 2008).

Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", l’intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente.

4. Date tali premesse, si osserva come l’ordinanza del Tribunale di Campobasso sia del tutto immune da censure.

Il ricorso si sostanzia, in definitiva, in una richiesta a questa Corte di un nuovo esame delle ragioni poste a sostegno dell’ordinanza impugnata circa la sussistenza di condizioni di salute, in capo al ricorrente, tali da impedire il ripristino della custodia in carcere.

Il Tribunale ha però compiutamente dato atto dei motivi per i quali l’appello del PM era meritevole di accoglimento e non si è limitato ad un mero richiamo, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ad un precedente provvedimento non impugnato, invocando la formazione del c.d. giudicato cautelare, avendone, al contrario, richiamato il contenuto ed esplicitato i motivi per i quali non vi erano ragioni sopravvenute per discostarsi dalle precedenti conclusioni.

Così facendo, evidenziava che le condizioni di salute del ricorrente non erano oggettivamente gravi e tali da non poter trovare adeguata cura e sostegno in ambiente carcerario ed aggiungeva che la successiva CTU (quella a firma del Prof. M.) confermava tale assunto, tanto che il perito, oltre ad evidenziare la non completa incompatibilità di tali condizioni con il regime carcerario, suggeriva come rimedio il trasferimento per un periodo di trenta giorni presso un centro clinico carcerario in grado di fornire una maggiore assistenza.

Il Tribunale, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte che richiamava, effettuava una esaustiva valutazione della situazione clinica complessiva del ricorrente e della compatibilità di tale situazione con la detenzione inframuraria dando anche conto delle ragioni per le quali riteneva di disattendere le considerazioni del consulente di parte.

Il Tribunale, peraltro, non risulta essersi limitato al mero ripristino della misura custodiale ma, prendendo atto delle risultanze delle consulenze espletate, ha disposto che lo stesso riprenda presso una struttura attrezzata a fornire adeguata assistenza sanitaria.

Va inoltre considerato che, proprio sulla base delle argomentazioni svolte in ricorso circa la non immutabilità, per definizione, del quadro clinico di un determinato soggetto, eventuali aggravamenti, che tale struttura specializzata potrà tempestivamente segnalare, non precludono una successiva diversa valutazione.

5. Deve infine riconoscersi la irrilevanza delle argomentazioni svolte con i motivi nuovi.

Gli stessi sono infatti riferiti ad un fatto sopravvenuto (dispositivo di sentenza emesso in data successiva a quella del provvedimento impugnato) che potrà essere oggetto di specifica istanza al Giudice competente ma che non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato sottoposta all’esame di questa Corte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 184/2012, In tema di fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno e utilizzo dei fondi europei

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Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 18-7-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 2,
commi 8 e 9, e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per
l’economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011
n. 106, promosso dalla Regione autonoma Siciliana con ricorso
notificato il 9 settembre 2011, depositato in cancelleria il 15
settembre 2011 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore
Marta Cartabia;
uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione Siciliana e
l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione autonoma Siciliana (reg. ric. n. 92 del 2011) ha
impugnato gli articoli 2, commi 8 e 9, e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e
14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime
disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni,
in legge 12 luglio 2011, n. 106, per violazione, il primo, degli
articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dell’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria), nonche’ del principio di leale collaborazione, e il
secondo, per violazione degli articoli 14, lettera f), e 20 dello
statuto regionale.
2. – Il comma 8, dell’art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011,
prevede l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti
con le Regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della
gioventu’, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in cui sono
stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle
Regioni del Mezzogiorno – indicate al comma 1 – nonche’ le
disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di
garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei
fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del credito
d’imposta. La disposizione richiede che, nello stabilire i limiti di
finanziamento garantiti da ciascuna Regione, sia tenuto conto dei
ritardi maturati, in assoluto e nel rispetto al precedente ciclo di
programmazione, nell’impegno e nella spesa dei fondi strutturali
comunitari.
Il comma 9 individua le risorse necessarie alla copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione del credito di
imposta per le nuove assunzioni a valere sulle risorse nazionali e
comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, destinate al finanziamento dei programmi operativi,
regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto
ministeriale previsto al comma 8. Per l’utilizzo dei fondi comunitari
la disposizione prevede il consenso della Commissione europea.
2.1. – Per quanto riguarda invece i commi impugnati dell’art. 5
del decreto-legge n. 70 del 2011: il comma 9 prevede che le Regioni
approvino, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, specifiche leggi al fine di incentivare la
razionalizzazione del patrimonio edilizio nonche’ per la
riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti
«funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti
nonche’ edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione ovvero da rilocalizzare», tenendo conto anche della
necessita’ di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili. Tali azioni devono essere incentivate anche con
interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: il
riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella
preesistente come misura premiale; la delocalizzazione delle relative
volumetrie in aree diverse; le modifiche di destinazione d’uso,
purche’ si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari; le modifiche della sagoma necessarie per
l’armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.
Il comma 10 esclude dagli interventi di riqualificazione gli
immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad
inedificabilita’ assoluta, includendo invece quelli che hanno
ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Il comma 11 reca una norma transitoria (decorsi i 60 giorni
previsti dal comma 9 dall’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto e sino all’entrata in vigore della normativa
regionale) che prevede l’applicazione – agli interventi di cui al
comma 9 – dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia – Testo A), relativo al rilascio
del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche
per il mutamento delle destinazioni d’uso. Resta fermo il rispetto
degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e in particolare
delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di
quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonche’
delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Il comma 12 estende l’applicabilita’ delle disposizioni contenute
nei commi precedenti anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le
disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di
attuazione.
Il comma 13 reca un’altra norma transitoria per le Regioni a
statuto ordinario (decorso il termine di 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del decreto e sino all’entrata in
vigore della normativa regionale), in base alla quale, oltre a quanto
previsto nei commi precedenti, e’ ammesso il rilascio del permesso di
costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ai sensi
dell’art. 14 del testo unico in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del
2001) anche per il mutamento delle destinazioni d’uso tra loro
compatibili o complementari; inoltre, la medesima disposizione
stabilisce che i piani attuativi comunque denominati, conformi allo
strumento urbanistico generale, sono approvati dalla Giunta comunale.
Il comma 14 prevede che, decorsi 120 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del decreto in esame, le
disposizioni contenute nel comma 9 saranno immediatamente applicabili
alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad
approvare proprie leggi. La volumetria aggiuntiva da riconoscere
quale misura premiale ai sensi della lettera a) del comma 9 – e
applicabile fino all’approvazione delle leggi regionali – e’
realizzata: nel limite massimo del 20 per cento del volume
dell’edificio se destinato ad uso residenziale; nel limite massimo
del 10 per cento della superficie coperta per edifici adibiti ad uso
diverso. Viene inoltre precisato che le volumetrie e le superfici di
riferimento devono essere calcolate sulle distinte tipologie
edificabili e pertinenziali esistenti e devono essere asseverate dal
tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione
relativa al titolo abilitativo previsto.
2.2. – In primo luogo la Regione Siciliana osserva che l’art. 2,
commi 8 e 9, andrebbe interpretato nel senso che prevede il
cofinanziamento del credito di imposta da parte delle Regioni del
Mezzogiorno con fondi strutturali comunitari non impegnati e non
spesi, stabilendo che, in caso di mancato utilizzo di tali risorse da
parte dei datori di lavoro per la specifica finalita’ del credito
d’imposta, esse non vengono restituite alla Regione, ma, sono
incamerate dallo Stato.
In particolare la ricorrente ricorda che il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con
deliberazione 30 luglio 2010, n. 79, ha operato la ricognizione, per
il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi
finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse
liberate nell’ambito dei programmi comunitari, e successivamente, con
deliberazione 11 gennaio 2011, n. 1, ha definito obiettivi, criteri e
modalita’ di programmazione delle risorse per le aree
sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i
periodi 2000-2006 e 2007-2013. Tali deliberazioni sono state
impugnate dalla Regione dinnanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio con ricorso n. 1501/2011. Secondo la ricorrente
l’intervento legislativo mira a vanificare i mezzi di tutela esperiti
in via giurisdizionale dalla Regione.
3. – La Regione lamenta, in particolare, che l’art. 2, commi 8 e
9, del decreto-legge n. 70 del 2011 violerebbe l’art. 36 dello
statuto regionale, nonche’ l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965
perche’ sottrarrebbe alla Regione Siciliana risorse ad essa destinate
senza prevedere che, se non utilizzate dai datori di lavoro per la
specifica finalita’ del credito d’imposta, siano restituite al
bilancio regionale. Tali disposizioni infatti, secondo la ricorrente,
stabiliscono la regola generale in base alla quale spettano alla
Regione (a parte individuate eccezioni) tutte le entrate tributarie
erariali riscosse nell’ambito del proprio territorio, dirette o
indirette, comunque denominate.
La ricorrente rileva, inoltre, che l’art. 2, commi 8 e 9,
violerebbe «in ogni caso» anche l’art. 43 dello statuto poiche’ non
ha previsto il coinvolgimento della Commissione paritetica, titolare,
a detta della Regione Siciliana, di «una speciale funzione di
partecipazione al procedimento legislativo». La Commissione
rappresenterebbe, secondo il ricorso, «un essenziale raccordo con il
legislatore statale, funzionale al raggiungimento di specifici
obiettivi fra i quali avrebbe dovuto annoverarsi quello del credito
d’imposta finanziato con fondi in precedenza destinati a finalita’
diverse con altri provvedimenti (amministrativi)».
In subordine si lamenta la violazione del principio di leale
collaborazione dal momento che, pur titolare di competenze proprie in
materia finanziaria e di gestione dei fondi in questione, la Regione
non e’ stata coinvolta in alcuna forma di partecipazione e
consultazione.
3.1. – Per quanto concerne l’art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e
14, del decreto-legge n. 70 del 2011 la ricorrente ritiene che tali
disposizioni, dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni
private, si risolvano in un’invasione della propria autonomia
speciale. In particolare, secondo la prospettazione della Regione
Siciliana, il comma 12 stabilisce che i commi 9, 10 e 11 trovino
applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, e
quindi anche alla Regione Siciliana. La ricorrente, infatti, ritiene
che le disposizioni impugnate siano invasive della propria autonomia,
in considerazione della competenza legislativa esclusiva in materia
di urbanistica che l’art. 14, lettera f), dello statuto le
attribuisce. Tale materia, va intesa, secondo la ricorrente, come
ricomprendente anche la disciplina dell’attivita’ edilizia. La
clausola, contenuta nel comma 12 dell’articolo 5 del decreto-legge
impugnato, in base alla quale le disposizioni censurate si applicano
«compatibilmente con le disposizioni dagli statuti di autonomia e con
le relative norme di attuazione» non basterebbe, secondo la
ricorrente, a far salve le prerogative statutarie. Prova ne sarebbe
sia il comma 9 dell’articolo 5, laddove pone anche alle Regioni e
Province autonome un termine di sessanta giorni per l’adozione di
norme che recepiscano una serie di principi in materia di edilizia
che costituiscono appunto, non principi di grande riforma
economico-sociale, ma norme di dettaglio invasive della competenza
regionale; sia i commi 9, 10 e 11, che imporrebbero anche
l’applicazione immediata di alcune disposizioni del comma 14, del
decreto-legge n. 70 del 2011, seppur tale comma faccia riferimento
alle sole Regioni ordinarie.
4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si e’ costituito in
giudizio, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
4.1. – In primo luogo, la difesa dello Stato ritiene non
sussistere l’asserita violazione dell’art. 36 dello statuto
regionale, nonche’ dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto
non si apprezza in che modo la disposizione impugnata possa
confliggere con l’art. 36 dello statuto, considerato che la materia
tributaria viene in rilievo esclusivamente per le modalita’ tecniche
di utilizzo dei fondi strutturali, tramite appunto la concessione di
benefici ai datori di lavoro, sotto forma di credito di imposta. Di
conseguenza, non risultando, secondo l’Avvocatura generale dello
Stato, che la Regione contesti il potere statale di concedere tali
agevolazioni, l’art. 36 dello statuto e il relativo art. 2 del d.P.R.
n. 1074 del 1965 risulterebbero richiamati in modo inconferente.
Del pari la difesa dello Stato dubita dell’ammissibilita’ della
prospettata violazione del principio di leale collaborazione dal
momento che non risultano indicate le norme in base alle quali la
Regione sarebbe titolare di competenze proprie per la gestione dei
fondi in questione.
Altrettanto non fondata, infine, sarebbe la censura che contesta
il mancato coinvolgimento della Commissione paritetica, prevista
all’art. 43 dello statuto, dal momento che detta Commissione svolge
finalita’ diverse rispetto alla decisione in merito alla destinazione
delle somme non utilizzate come credito d’imposta dai datori di
lavoro.
4.2. – In secondo luogo, risulterebbe non fondata la censura
relativa all’art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge
n. 70 del 2011, osservandosi che le prerogative regionali risultano
tutelate tanto dal comma 9, laddove specifica che le disposizioni dei
commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le
disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di
attuazione, quanto dai successivi commi 13 e 14, che esplicitamente
fanno riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario.

Considerato in diritto

1. – La Regione autonoma Siciliana ha impugnato gli articoli 2,
commi 8 e 9, e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per
l’economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011,
n. 106.
L’art. 2, commi 8 e 9, e’ impugnato in riferimento agli articoli
36 e 43 dello statuto di autonomia della Regione Siciliana (regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria), nonche’ del principio di leale collaborazione.
Ad avviso della ricorrente, le norme censurate, prevedendo il
cofinanziamento del credito di imposta da parte delle Regioni del
Mezzogiorno con fondi strutturali comunitari non impegnati e non
spesi, senza stabilire che, in caso di mancato utilizzo di tali
risorse da parte dei datori di lavoro per la specifica finalita’ del
credito d’imposta, esse non vengano restituite alla Regione,
sottrarrebbe alla Regione Siciliana risorse ad essa destinate senza
prevedere che, se non utilizzate dai datori di lavoro per la
specifica finalita’ prevista, vengano restituite al bilancio
regionale.
In secondo luogo, l’articolo impugnato lederebbe anche l’art. 43
dello statuto della Regione Siciliana in quanto non prevederebbe il
coinvolgimento della Commissione paritetica di cui al suddetto
articolo.
In subordine, il ricorso lamenta la lesione del principio di
leale collaborazione, poiche’ la disposizione impugnata non
stabilisce alcuna forma di partecipazione e consultazione della
Regione, pur titolare, secondo la ricorrente, di competenze proprie
in materia finanziaria e di gestione dei fondi in questione.
2. – La questione e’ inammissibile.
Le censure mosse avverso l’art. 2, commi 8 e 9, risultano invero
del tutto generiche, in quanto non sorrette da idonea argomentazione
volta a chiarire quale lesione le disposizioni impugnate
arrecherebbero alle competenze regionali asseritamente lese e
pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo in tal
senso, ex multis, sentenze nn. 185, 129, 114 e 68 del 2011, nn. 278 e
45 del 2010) il ricorso deve dichiararsi inammissibile in parte qua.
A tal proposito e’ del tutto evidente, non solo la genericita’ ed
assertivita’ della censura, ma anche l’inconferenza dei parametri
evocati dalla Regione. La ricorrente infatti si e’ limitata a
richiamare genericamente gli artt. 36 e 43 dello statuto regionale e
l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, relativi all’autonomia
finanziaria della Regione Siciliana, senza specificare la ragione per
cui il finanziamento con fondi comunitari del credito d’imposta, a
beneficio dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato
nuovi lavoratori, violerebbe le disposizioni statutarie relative alle
entrate regionali.
3. – La Regione Siciliana censura anche l’art. 5, commi 9, 10,
11, 12, 13 e 14, del medesimo decreto-legge n. 70 del 2011 che,
stabilendo misure dirette ad agevolare interventi edilizi su
costruzioni private, violerebbe gli artt. 14, lettera f), e 20 dello
statuto della Regione Siciliana.
Secondo la Regione Siciliana la norma impugnata invaderebbe
l’autonomia regionale in considerazione sia della competenza
legislativa esclusiva in materia di urbanistica, che l’art. 14,
lettera f), dello statuto le attribuisce, sia delle funzioni
amministrative proprie, che la Regione svolge in base al combinato
disposto degli artt. 14, lettera f), e 20 dello statuto.
4. – La questione non e’ fondata.
Invero l’art. 5, comma 12, laddove specifica che le disposizioni
dei commi 9, 10 e 11 si applicano «anche nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con
le relative norme di attuazione», rende operante la «clausola di
salvaguardia» degli statuti speciali, che esclude l’applicabilita’
alla ricorrente dei censurati commi dell’art. 5, nella misura in cui
non siano rispettosi delle competenze regionali garantite dallo
statuto d’autonomia (ex multis sentenze n. 64 del 2012, n. 342 del
2010, n. 412 del 2004). Tale interpretazione delle disposizioni
impugnate, che si fonda inequivocabilmente sul tenore letterale
dell’art. 5, comma 12, e’ confermata del resto dai successivi commi
13 e 14 del medesimo articolo, che, esplicitamente fanno riferimento
alle sole Regioni a statuto ordinario. Nessuna lesione, dunque, puo’
derivare dalle disposizioni impugnate alle competenze della Regione
Siciliana in materia di urbanistica.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimita’
dell’articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
(Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia),
convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106,
promossa dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli
articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455), convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria), nonche’ del principio di leale collaborazione, con il
ricorso indicato in epigrafe ;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 5 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del
decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge
n. 106 del 2011, promossa dalla Regione autonoma Siciliana, in
riferimento agli artt. 14, lettera f), e 20 dello statuto della
Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 7115 Dichiarazione di adottabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nel marzo 2004 il Servizio sociale del Comune di Castelvetrano aveva segnalato al tribunale per i minorenni una situazione di rischio per i minori L.P. (nato il (OMISSIS)) e Vi. (nata il (OMISSIS)), nati dalla convivenza fra i genitori, rispettivamente nipote e zio, pregiudicato e sorvegliato speciale. Nel maggio 2004 la madre con i figli veniva inserita nella Comunità (OMISSIS), stante la situazione igienica e l’incuria nelle quali si trovavano i minori. Nel (OMISSIS) nasceva D. e la madre veniva autorizzata a rientrare a casa, facendosi contestualmente un tentativo per il rientro degli altri due minori, con l’assistenza del Servizio sociale. Peraltro, a fronte dei miglioramenti raggiunti in comunità dai minori P. e Vi., il padre manteneva un comportamento oppositivo nei confronti degli ausili disposti, impedendo l’attivazione del servizio domiciliare, interrompendo il percorso di sostegno psicologico ed assumendo un comportamento aggressivo nei confronti del personale dei servizi sociali. Avendo constatato che le capacità genitoriali, dopo tre anni dall’intervento dei servizi sociali, restavano carenti e l’ambiente familiare era reso inadatto al sereno sviluppo psicofisico dei minori anche da gravi litigi che scoppiavano fra i genitori, nel corso dei quali la madre, priva di un arto, veniva picchiata dal convivente senza che – ciò non ostante – accettasse di fare ritorno con i figli in comunità, nel novembre 2007 il P.M. presso il tribunale per i minorenni di Palermo iniziava presso quel tribunale azione per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori P., Vi. e L.D.. Nel novembre 2007 l’avv. F.G. veniva nominato curatore speciale dei minori ed i genitori venivano invitati a nominarsi un difensore. In seguito venivano sospesi i rientri dei minori P. e Vi. in famiglia, interrotti gl’incontri con i genitori e il piccolo D. veniva collocato nella comunità "(OMISSIS)", con divieto di prelevamento e visite sorvegliate. I genitori, tramite il loro legale, contestavano tali provvedimenti e dichiaravano di essere disponibili a ovviare a qualsiasi situazione pregiudizievole per i figli e ad accettare misure di sostegno. Avviate tali misure la conflittualità fra i genitori dava luogo ad un altro episodio di percosse da parte del sig. L. nei confronti della sig.ra L., cosicchè ne veniva predisposto il collocamento presso una comunità- alloggio, dalla quale però essa si allontanava riprendendo la convivenza e riconciliandosi con il convivente. Veniva intrapreso trattamento psicologico della coppia, che però, dopo diversi mesi, a giudizio dello psicologo non evidenziava la possibilità di consentire un rientro dei minori con i genitori in tempi brevi, mentre gli operatori delle comunità nelle quali vivevano i minori evidenziavano l’urgenza di una deistituzionalizzazione. Opponendosi i genitori a un affidamento eterofamiliare e ascoltati i minori P. e Vi., che esprimevano il desiderio di avere una nuova famiglia, il tribunale, con sentenza del maggio 2009, dichiarava lo stato di adottabilità dei tre minori e disponeva il collocamento presso una coppia di coniugi, con interruzione di ogni rapporto con i genitori naturali. I sigg.ri V. e L.A. impugnavano la sentenza, contestando l’esistenza dello stato di abbandono. Il curatore dei minori si opponeva all’accoglimento del gravame. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 9 marzo 2010, notificata il 16 marzo 2010, confermò la sentenza del tribunale per i minorenni rigettando il gravame. I sigg.ri L.V. e A. hanno proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 15 aprile 2010 al curatore speciale dei minori ed al procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, formulando due motivi.

Il curatore speciale ha depositato un "controricorso" notificato il 5 maggio 2010 con il quale formula sostanzialmente un ricorso incidentale adesivo al ricorso principale.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1993, artt. 1, 8 e 15. Si deduce al riguardo che non sussistevano i presupposti di legge per la dichiarazione dello stato di abbandono, erroneamente dichiarato dalla sentenza in relazione a presunti tratti caratteriali della madre, alla volontà dei minori di avere una nuova famiglia, a pregressi episodi di violenza del padre nei confronti della madre, ma senza la dimostrazione che i comportamenti dei genitori comportassero gravi ed irreversibili danni allo sviluppo dei minori, come è necessario perchè possa esserne dichiarato lo stato di adottabilità. Tale dimostrazione infatti, secondo i ricorrenti, non potrebbe essere ricollegata nè ai sopra menzionati fatti, nè all’autoritarismo e al comportamento violento del padre, nè alla completa soggezione a costui della madre, come avrebbe fatto la sentenza, tanto più che detti comportamenti risalirebbero al 2008( mentre il successivo comportamento dei genitori, dopo otto mesi di terapia psicologica, secondo lo psicologo udito nell’istruttoria dinanzi al tribunale il 17 febbraio 2009 sarebbe mutato. Nè, in particolare, il desiderio di un’altra famiglia, manifestato dai minori in sede di audizione, avrebbe alcuna valenza in relazione alla declaratoria dello stato di abbandono. La Corte d’appello, inoltre, avrebbe trascurato specifici elementi emergenti dalle relazioni dei Servizi sociali che dimostravano l’affettuosità della madre verso i figli, la sua disponibilità ad accettare gl’interventi dei Servizi sociali a suo supporto, i progressi rilevati nel suo comportamento.

Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione all’accertamento dello stato di abbandono, non essendo gli elementi addotti a prova di tale stato adatti a dimostrarlo, nè sotto il profilo dell’inidoneità dei genitori a svolgere il loro ruolo, nè sotto quello della idoneità del loro comportamento a provocare danni irreversibili allo sviluppo psicofisico dei minori. Si censura, inoltre, sotto il profilo del difetto di motivazione la mancata nomina di un CTU per valutare la capacità genitoriale dei ricorrenti.

2. Con il proprio ricorso il curatore speciale dei minori lamenta vizi motivazionali in ordine all’accertamento dello stato di abbandono, in relazione al mancato esperimento di una CTU sui minori ed alla incertezza delle emergenze processuali circa l’irreversibilità dell’incapacità genitoriale.

3.1. Il ricorso principale è infondato.

La L. n. 184 del 1983, art. 1, nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001, attribuisce al diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale carattere prioritario considerando questa l’ambiente preferenziale per il suo sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione d’interventi diretti a rimuovere, ove possibile, l’insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere la crescita in essa del minore. (Cass. 28 giugno 2006, n. 15011; 14 aprile 2006, n. 8877). Ne deriva che, in tale ottica, per un verso compito dei servizi sociali non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto nella famiglia naturale del minore, ma soprattutto quello di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle ove possibile. Per altro verso ne deriva che la situazione di abbandono, che ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, comportando il sacrificio dell’esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai genitori naturali sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore,, che a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo corretto sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass. 31 marzo 2010, n. 7959; 1 febbraio 2005, n. 1996; 7 febbraio 2002, n. 1674). Situazione da accertarsi in base a riscontri obbiettivi e a valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di sicura valenza probatoria (Cass. 28 giugno 2006, n. 15011; 12 maggio 2006, n. 11019), con valutazione di merito che, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di giudizio di cassazione (Cass. 7 febbraio 2002, n. 1674). E’ infatti del tutto estraneo al giudizio di questa Corte il riesame delle prove e delle valutazioni di merito compiute dalla Corte d’appello, alla quale (come al giudice di primo grado) compete l’individuazione, nell’ambito del materiale probatorio acquisito, degli elementi rilevanti al fine di accertare o negare lo stato di abbandono nel senso sopra indicato e la necessità di fare luogo, nell’interesse esclusivo del corretto sviluppo psicofisico del minore, alla dichiarazione dello stato di adottabilità. 3.2. Nel caso di specie la dichiarazione dello stato di adottabilità ha avuto luogo attraverso due decisioni conformi del giudice di primo grado e della Corte d’appello. Quest’ultima, motivando la decisione impugnata, ha ripercorso dettagliatamente la vicenda che ha portato alla declaratoria dello stato di adottabilità, dando atto dell’intervento dei servizi sociali a sostegno della madre e dei minori P. e Vi. – nati da una relazione fra zio e nipote – inseriti insieme alla madre in una comunità già nel 2004, a causa dello stato d’incuria in cui erano tenuti i minori. La Corte ha rilevato che dopo la successiva nascita del terzo figlio della coppia, D., la madre era stata autorizzata al rientro a casa con il neonato, dove aveva ripreso la convivenza con il padre dei minori, ed era stata disposta l’attivazione del sostegno domiciliare dei servizi sociali, ma il padre, che aveva subito un periodo di carcerazione, al rientro a casa aveva impedito il servizio domiciliare. Si era successivamente constatato che i minori in comunità avevano ottenuto una evoluzione positiva, mentre i genitori, a tre anni dall’intervento dei servizi sociali, non avevano acquisito consapevolezza del comportamento necessario al fine di un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, perdurando l’atteggiamento aggressivo e violento del padre nei confronti della convivente e l’incapacità di quest’ultima di rendersi autonoma da lui nell’interesse dei figli; i quali, al rientro in comunità dopo essere stati con i genitori, evidenziavano regressi nel comportamento, con atteggiamenti aggressivi e autolesionistici.

Nonostante dopo l’inizio del procedimento di adozione le assistenti sociali avessero dichiarato di essere state oggetto di pesanti minacce da parte del padre dei minori; le e condizioni dei bambini, dopo l’interruzione delle visite ai genitori, apparissero migliorate;

il piccolo D., al momento del suo inserimento a sua volta in una comunità, presentasse difficoltà di linguaggio, si era continuato il sostegno psicologico ai genitori per altri otto mesi, ma al termine di essi lo psicologo che aveva seguito la coppia escludeva ancora che i minori potessero fare rientro in famiglia in tempi brevi, mentre gli operatori delle due comunità in cui erano inseriti i minori, nel ribadire il miglioramento delle loro condizioni sottolineavano l’urgenza di una loro deistituzionalizzazione. Nel quadro così delineato, opponendosi i genitori a un affidamento eterofamiliare, procedutosi all’audizione dei minori P. e Vi. i quali avevano espresso il desiderio di una nuova famiglia, si era giunti alla declaratoria dello stato di adottabilità dei tre minori da parte del tribunale.

Di fronte a tale contesto la Corte d’appello nella sentenza impugnata ha negato la fondatezza del gravame proposto dinanzi ad essa, ritenendo che il comportamento violento e minaccioso del padre dei minori e il comportamento a lui succube della madre – incapace d’interrompere la convivenza quale presupposto per dare ai figli un contesto di vita idoneo a garantirne un adeguato sviluppo psicofisico – era risultato ampiamente dimostrato nel corso del giudizio (vedansi in proposito le emergenze al riguardo citate alle pagg. 8, 9 e 10 della sentenza). La Corte ha parimenti escluso, sulla base di precisi elementi (pagg. 10 e 11 della sentenza) la prevedibilità di un recupero delle capacità genitoriali della coppia in tempi compatibili con le necessità dei minori, già da lungo tempo istituzionalizzati. Nella sentenza, in particolare, ha osservato in proposito che "in effetti, il persistente rifiuto dei genitori a collaborare con i servizi non si è in nulla modificato anche dopo il percorso intrapreso al consultorio, tanto che il servizio sociale del Comune ha riferito che l’atteggiamento ostile, rabbioso e intimidatorio del sig. L. impediva ogni tentativo d’intervento sul nucleo familiare" (relazione 31 luglio 2008). La Corte ha ancora osservato che entrambi i genitori avevano manifestato, nel corso della loro ultima audizione in tribunale del 7 marzo 2009, "la loro decisa opposizione all’eventualità di un affido eterofamiliare" indicato dallo psicologo Dott. I. quale rimedio necessario per sopperire alle loro carenze e si erano "infine, allontanati definitivamente dai servizi" secondo quanto emerso dalla relazione del servizio sociale del 4 novembre 2009, nel corso del giudizio d’appello.

La Corte ha osservato che l’assoluta incapacità di esercitare le funzioni genitoriali e il carattere irreversibile di essa emergevano anche dagli effetti del loro comportamento sui figli, la cui negatività è ampiamente evidenziata a pag. 12 della sentenza, dove si rileva, tra l’altro, che nel periodo in cui si recavano a casa P. e Vi. rientravano in comunità sporchi e malati di bronchite, al punto che la piccola Vi. ebbe bisogno di frequenti ricoveri ospedalieri ed entrambi si mostravano agitati, evidenziando in particolare (verbali di audizione degli operatori del 31 ottobre 2008 e 20 marzo 2009) un atteggiamento da parte del più grande dei minori di rifiuto del padre e di ricerca di figure sostitutive. In tale contesto la Corte d’appello ha inserito le emergenze, dettagliatamente riportate nella sentenza a pag. 13, dell’audizione dei minori, che hanno rivelato la loro evidente esigenza di un ambiente familiare diverso da quello di paura che avevano dovuto sperimentare nella famiglia di origine a causa del comportamento violento del padre. A ulteriore comprova della necessità della declaratoria dello stato di adottabilità, di fronte all’incapacità della madre di rendersi autonoma dal convivente in modo da rendere possibile ai figli una crescita serena, la Corte d’appello ha infine evidenziato che il padre dei minori non solo da un attento esame delle risultanze dello schedario penale è risultato avere riportato in passato ben trenta condanne definitive, tra le quali per reati di atti di libidine violenta, induzione alla prostituzione e violenza carnale aggravata dall’abuso di relazioni domestiche, ma era finito di recente in carcere per rissa, reato per il quale era stato condannato con sentenza ancora non definitiva, così da rendersi evidente l’impossibilità di assicurare ai minori una crescita adeguata nell’ambito di quel contesto familiare.

A fronte del complesso di tali emergenze poste a fondamento della sentenza le censure formulate appaiono infondate, essendo le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte conformi con i principi di diritto sopra enunciati – secondo i quali la tutela dei minori, in un contesto che non ne consenta un adeguato sviluppo psicofisico impone la recisione del vincolo con i genitori naturali – e adeguatamente motivate in fatto, spettando unicamente al giudice di merito la valutazione delle prove acquisite e della loro esaustività, anche ai fini di disporne ulteriori quale una CTU, e risultando la decisione adottata sulla base di elementi concreti, riscontri obbiettivi e valutazioni prognostiche basate su fatti aventi carattere di sicura valenza probatoria.

4. Con il ricorso incidentale adesivo si prospettano censure che esulano dal giudizio di legittimità, in quanto sostanzialmente attinenti alla valutazione dei fatti compiuta dalla Corte d’appello, nonchè alla ritenuta esaustività, ai fini del decidere, delle acquisizioni istruttorie compiute. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese stante la soccombenza di entrambi i ricorrenti.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 9487 Impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 20 settembre 2005, C.N. G., quale successore a titolo particolare della s.a.s.

Autoservizi Cerella, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 444 del 24 maggio 2005 della Corte di appello dell’Aquila, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di S.N. e per l’effetto condannato la s.a.s. Autoservizi Cerella ad arretrare fino alla distanza di due metri dal confine, nella parte prospiciente il fabbricato del S., la propria costruzione sita in (OMISSIS), affermando che la stessa non rispettava, nella misura accertata, le distanze legali poste sia dalla precedente normativa edilizia che dal nuovo Piano regolatore generale approvato dal Comune di Vasto nel 1998.

Resiste con controricorso S.N..

In data 25 febbraio 2011, parte ricorrente ha depositato documenti che danno atto che la costruzione di sua proprietà per cui è causa è stata demolita, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Il controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

La ricorrente ha depositato in giudizio richiesta di cessazione della materia del contendere, allegando documenti diretti a dimostrare l’intervenuta demolizione della propria costruzione, oggetto della condanna di arretramento da parte della sentenza impugnata. La menzionata produzione documentale deve ritenersi ammissibile ai sensi dello citato art. 372 cod. proc. civ., comma 1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che in sede di giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse al ricorso stesso, restando tale produzione assoggettata alla regola dettata dal richiamato dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, per il deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso (Cass. S.U. n. 14385 del 2007; Cass. n. 21122 del 2008; Cass. n. 15113 del 2006).

Ciò posto, il Collegio rileva che i documenti prodotti dalla parte ricorrente consistono in una attestazione di un tecnico ingegnere non asseverata e in due fotografie, che asseritamene rappresentano la situazione dei luoghi prima e dopo la demolizione della costruzione, prive però di elementi utili per verificarne in concreto la corrispondenza con la costruzione oggetto della statuizione impugnata. Tenendo conto dell’incertezza degli elementi forniti dalla ricorrente, nonchè della contestazione dell’altra parte, che si è opposto alla richiesta di compensazione delle spese di lite assumendo che i predetti documenti sono privi di validità probatoria, i Collegio ritiene che non risulti adeguatamente dimostrato il fatto che determinerebbe la cessazione della materia del contendere. Questa infatti si verifica solo quando il fatto sopravvenuto, che elimina le ragioni di contrasto tra le parti, sia da esse pacificamente accettato ovvero risulti comunque provato in modo certo. La relativa richiesta va quindi disattesa.

La deduzione del ricorrente non può tuttavia essere considerata priva di effetto ai fini della decisione del ricorso. Le condizioni dell’azione, tra cui campeggia l’interesse ad agire, debbono essere accertate dal giudice non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 16341 del 2009; Cass. n. 16150 del 2010). La circostanza che la stessa ricorrente rappresenti che, dopo la proposizione dell’impugnazione, è intervenuta una situazione di fatto che rende la statuizione di merito impugnata ormai superata, chiedendo che, in forza di essa, questa Corte adotti una pronuncia diversa rispetto a quella consistente nella decisione sul merito del ricorso, non è, sotto il profilo considerato, senza effetto a fini della permanenza dell’interesse all’impugnazione. Assumendo l’intervenuta demolizione della costruzione, fatto potenzialmente idoneo a superare ogni contrasto tra le parti, e chiedendo una pronuncia diversa da quella di decisione del proprio ricorso, la ricorrente ha infatti rappresentato un fatto e manifestato nel contempo un’intenzione incompatibili con la sua originaria richiesta, avanzata con la proposizione del ricorso, di cassazione della sentenza impugnata, dimostrando di non coltivare più interesse a tale pronuncia. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.