Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 10668 Circolazione stradale omicidio colposo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Tolmezzo ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di B.P. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b); ed ha altresì irrogato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per nove mesi, ridotta a sei mesi ex art. 222 bis C.d.S..

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando che erroneamente è stata diminuita l’entità della sanzione accessoria, posto che l’art. 222 C.d.S., comma 2 bis si riferisce al reato di omicidio colposo e non a quello in esame.

3. Il ricorso è fondato. La norma di cui si discute, infatti, si inserisce nel contesto della disciplina delle sanzioni amministrative accessorie per i reati che hanno prodotto danno alle persone e si riferisce in particolare alla fattispecie di omicidio colposo. Tale interpretazione della disciplina legale si desume univocamente dal fatto che la diminuzione di un terzo è prevista quando la sospensione della patente possa essere irrogata nella misura massima di quattro anni e quindi, come si evince dallo stesso art. 222, comma 2 solo per il reato di omicidio colposo.

La pronunzia impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, cui può provvedere direttamente questa Corte, non essendo richieste valutazioni discrezionali e dovendosi solo eliminare la riduzione di un terzo erroneamente disposta; con la conseguenza che la stesa durata rimane fissata in nove mesi.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, e questa determina in mesi nove.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 14192 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

P.L. conveniva in giudizio i coniugi B. F. e V.A. per ottenere l’esecuzione del preliminare con il quale i convenuti le avevano promesso di vendere una villetta in Roma. In via subordinata l’attrice chiedeva la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare per colpa dei promittenti venditori con la condanna degli stessi alla restituzione della caparra di L. 100 milioni ed al risarcimento dei danni (richiesti in misura non inferiore al maggior costo da sostenere per l’acquisto di una villetta simile a quella oggetto di causa).

I convenuti resistevano alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano che la responsabilità per la mancata stipula fosse attribuita alla attrice.

Si costituiva in giudizio C.W. in qualità di promissario acquirente dello stesso bene in virtù di contratto successivo a quello stipulato dalla P..

Con sentenza non definitiva n. 4229/96 l’adito tribunale di Roma rigettava la domanda principale della P. – non risultando provata la regolarità amministrativa dell’immobile in questione – e dichiarava risolto il contratto preliminare stipulato dall’attrice per colpa dei coniugi B. che condannava alla restituzione della caparra di L. 100 milioni oltre al 10% annuo ex art. 1224 c.c. Il tribunale provvedeva con separata ordinanza in relazione alla domanda risarcitoria dell’attrice.

Avverso la detta sentenza non definitiva i coniugi B. proponevano appello al quale resisteva la P. e che la corte di appello di Roma rigettava con sentenza 17/10/2000.

Con sentenza definitiva del 22/5/2002 il tribunale di Roma rigettava la domanda risarcitoria avanzata dalla P. e compensava le spese del giudizio con condanna dei B. al rimborso di un terzo delle spese di c.t.u. e di registrazione della sentenza parziale.

Avverso la detta sentenza la P. proponeva appello al quale resistevano i coniugi B..

Con sentenza 9/12/2004 la corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, condannava i coniugi B. al pagamento del un terzo delle spese di consulenza posto a carico della P. ed al rimborso delle spese del giudizio di primo grado.

La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che, secondo la P., si era formato il giudicato sulla pronuncia di risoluzione del preliminare per colpa dei B. in ragione della incommerciabilità del bene promesso in vendita per cui il danno da essa subito doveva ritenersi costituito dalla differenza monetaria tra il costo da sostenere per l’acquisto di un immobile simile e urbanisticamente regolare – che il c.t.u. aveva accertato in L. 655 milioni – ed il prezzo pattuito di L. 370 milioni; che il tribunale non aveva accolto tale richiesta sul rilievo che la P., al prezzo concordato nel preliminare, non avrebbe potuto ottenere una villa simile regolare e commerciabile mentre la differenza indicata dal c.t.u. sarebbe stata riconoscibile solo nel caso di risoluzione per inadempimento non dipendente da incompletezza e vincoli incidenti sul valore del bene tali da renderlo incommerciabile; che la contraria tesi dell’appellante non era convincente essendo il prezzo derivante da contrattazione transattiva sempre diverso da quello matematico riferito alle comuni contrattazioni; che si doveva quindi prendere in considerazione il valore medio rispetto a quello superiore o inferiore riferito ai prezzi delle contrattazioni per beni dello stesso tipo nella zona al tempo del preliminare (febbraio 1988); che pertanto andava condivisa l’argomentazione del c.t.u. il quale aveva fatto applicazione del metodo di stima sintetico rapportato alle informazioni reperite presso le agenzie di vendita immobiliare nonchè all’ubicazione del villino in zona periferica, penalizzata da scarso sviluppo urbanistico, da disponibilità di limitati servizi pubblici, da caratteristiche urbanistiche mediocri e da elevato grado di abusivismo; che i promittenti venditori si erano impegnati a completare e rifinire l’immobile a proprie cura e spese in tal modo sopportando a proprio carico gli oneri ulteriori; che detti costi e l’incommerciabilità del bene incidevano sull’entità del prezzo tenendo altresì conto del vincolo paesaggistico che, pur se sottaciuto dai B., era agevolmente conoscibile in ragione della sua rilevabilità presso i competenti uffici; che pertanto non meritava censure la decisione del tribunale di riconoscere il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. subito dalla P. nella misura del 10% annuo dalla domanda al saldo sulla somma di L. 100 milioni anticipata in conto prezzo, considerato altresì che la va-lutazione del consulente era riferita ad immobile con le opere terminate e abitabile; che il secondo motivo di appello era fondato dovendo le spese di giudizio e di consulenza gravare per il principio di soccombenza a carico degli inadempienti B.; che le spese di registrazione della sentenza parziale gravavano invece su tutte le parti del giudizio.

La cassazione della sentenza 5237/04 della corte di appello di Roma è stata chiesta da P.L. con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. Gli intimati B.F., V.A. e C.W. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso P.L. denuncia:

violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del giudicato; omessa pronuncia; violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c.. Deduce la ricorrente di aver formulato due domande: una di restituzione della caparra e di risarcimento danni ex art. 1224 c.c. ed una di risarcimento danni ex art. 1223 c.c..

Il tribunale, con la sentenza non definitiva, ha accolto la prima domanda ed ha disposto un supplemento di istruttoria per la seconda domanda. Ha quindi errato la corte di appello nell’affermare che il tribunale aveva riconosciuto il risarcimento danni ex art. 1223 c.c. determinato nella misura del 10% annuo sulla somma anticipata in conto prezzo: tale danno era stato riconosciuto ai soli sensi dell’art. 1224 c.c., con sentenza passata in giudicato per cui il giudice di appello non poteva mutare il titolo di quel risarcimento.

La corte di merito ha quindi omesso di decidere sulla domanda di risarcimento danni conseguenti alla mancata stipula ed alla mancata acquisizione dell’immobile nel patrimonio di essa P..

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 112 c.p.c. e art. 1223 c.c., nonchè violazione del giudicato, deducendo che con la sentenza non definitiva 4229/96 – confermata dalla sentenza 3158/00 della corte di appello passata in giudicato – il tribunale, in accoglimento della domanda di risarcimento danni ex art. 1223 c.c., ha affermato che ad essa P. spettava detto risarcimento. Il c.t.u. ha accertato in L. 655 milioni il valore di un immobile simile a quello promesso in vendita. Il tribunale, con la sentenza definitiva, ha invece escluso il detto risarcimento affermando che con la somma di L. 370 milioni essa P. non avrebbe potuto ottenere una villa simile a quella promessa in vendita, ma regolare e commerciabile. Avverso la detta sentenza essa ricorrente ha proposto gravame che la corte di appello ha erratamente rigettato non considerando che il diritto al risarcimento in questione era stato ormai riconosciuto con sentenza passata in giudicato. La corte di merito, dopo aver confermato che occorreva prendere in considerazione il valore medio per beni dello stesso tipo e nella stessa zona al tempo del preliminare, ha contraddittoriamente affermato che i costi a carico dei promittenti venditori incidevano sull’entità del prezzo. I lavori di completamento, una volta esclusi, illegittimamente sono stati presi in considerazione per ipotizzare una riduzione del prezzo di vendita. Inoltre il c.t.u. ha accertato il prezzo medio all’epoca della proposizione della domanda di risoluzione e non a quella della stipula del preliminare. La corte di merito: ha posto a confronto valori relativi ad epoche diverse e non ha considerato l’incremento dei valori immobiliari per il solo trascorrere del tempo; ha fatto riferimento all’incommerciabilità del bene non tenendo conto che il vincolo era ignorato anche all’agente immobiliare tramite il quale era avvenuta la promessa di vendita; ha affermato senza alcuna prova che essa P. conosceva il vizio dell’immobile; ha illegittimamente posto a carico di essa ricorrente l’onere di dimostrare che con il prezzo di L. 370 milioni sarebbe stato impossibile acquistare un immobile simile e regolare.

La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza logica riguardano tutte – sia pur sotto aspetti e profili diversi – le stesse questioni o problematiche collegate.

Occorre innanzitutto osservare che con la citata sentenza non definitiva 4229/96 il tribunale di Roma: a) ha rigettato la domanda proposta in via principale dalla attrice P. nei confronti dei convenuti coniugi B. vola ad ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; b) ha accolto la domanda proposta in via subordinata dalla attrice dichiarando risolto per colpa dei convenuti coniugi il contratto preliminare stipulato dalle parti; c) ha condannato i detti coniugi alla restituzione in favore della P. della somma di L. 100 milioni oltre un importo pari al 10% annuo a decorrere dalla domanda al saldo; d) ha provveduto con separata ordinanza "su ogni altra domanda proposta dall’attrice …. ivi comprese le richieste risarcitone". La detta decisione non definitiva è stata poi confermata dalla corte di appello di Roma con sentenza 3158/00 passata in giudicato.

Con la sentenza definitiva 22/5/2002 il tribunale di Roma, disposta ed eseguita c.t.u., ha rigettato la domanda della P. "di risarcimento del danno in ragione della differenza tra prezzo concordato e valore di immobile simile e regolare". Detta ultima sentenza è stata impugnata dalla P. con appello rigettato dalla corte di appello di Roma con la decisione oggetto del ricorso per cassazione in esame.

Ciò posto va segnalato che dal giudicato formatosi in ordine alla citata sentenza non definitiva 4229/96 non possono farsi discendere le conseguenze indicate dalla ricorrente e poste a base dei motivi in esame.

In proposito va evidenziato che questa Corte ha avuto modo di affermare che la sentenza non definitiva, nella parte in cui, statuendo solo sull’an, ravvisi la necessità di ulteriore istruttoria per la liquidazione del quantum, non spiega effetti vincolanti sulla sentenza definitiva giacchè la mancata acquisizione della prova dell’entità della prestazione controversa non è un presupposto della decisione sull’"an debeatur", bensì del provvedimento ordinatorio di separazione di tale decisione da quella sul "quantum" (sentenza 9/9/2004 n. 18187).

In particolare la condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum, presuppone soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell’esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, sicchè la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione (sentenza 2/5/2002 n. 6257).

Nella specie la corte di appello ha confermato la sentenza definitiva del tribunale con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 1223 c.c. affermando che – alla stregua di un insindacabile accertamento in fatto effettuato sulla base di circostanze qualificanti – la P. non avrebbe potuto ottenere per il prezzo di acquisto di L. 370 milioni previsto nel contratto preliminare stipulato con i coniugi B. una villa simile regolare e commerciabile e che, quindi, il detto prezzo era da considerare proporzionato all’effettivo valore della villa oggetto del preliminare.

In particolare la corte di merito ha fatto espresso ed ineccepibile riferimento – come sopra riportato nella parte narrativa che precede – al metodo di stima sintetico applicato dal c.t.u. riportato nella relazione peritale con richiamo ai prezzi medi di mercato in relazione ad "un villino in zona penalizzata da scarso sviluppo urbanistico, da disponibilità di limitati servizi pubblici con caratteristiche urbanistiche mediocri ed elevato grado di abusivismo in zona periferica della Città".

La corte di appello è quindi pervenuta alle dette conclusioni (dalla ricorrente criticate) attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata.

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze i-struttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Pertanto, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

In definitiva sono insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.

Va solo aggiunto – con riferimento ai singoli argomenti sviluppati dalla P. nei motivi di ricorso in esame ed in particolare nel secondo motivo – che:

– non può attribuirsi alcuna decisiva rilevanza all’errore in cui è incorso il giudice di appello nel l’affermare che il tribunale, attribuendo alla P. il diritto ad ottenere il 10% annuo sulla somma versata a titolo di acconto sul prezzo, aveva riconosciuto il risarcimento danni ex art. 1223 c.c. (e non art. 1224 c.c. che comunque presuppone sempre il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni ulteriori rispetto agli interessi legali): si tratta all’evidenza di una svista che non ha inciso in alcun modo sulla ratio decidendi posta a sostegno del mancato accoglimento della richiesta di risarcimento danni ex art. 1223 c.c. avanzata dalla P.;

– la corte di merito, al contrario di quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso, non ha affermato che la P. aveva "conosciuto il vizio dell’immobile", ma si è limitata a rilevare che il vincolo paesistico, pur se taciuto dai B., era agevolmente riconoscibile e accettabile consultando "i competenti uffici": si tratta di una considerazione plausibile e razionale che non esclude una ignoranza (però colpevole) della promissaria acquirente di una circostanza facilmente conoscibile e riscontrabile;

– nel pieno rispetto dei principi in tema di onere della prova la corte di appello ha affermato che incombeva alla P. fornire "elementi oggettivamente rilevanti in senso opposto" alle argomentazioni sviluppate dal c.t.u. in merito al valore della villetta oggetto del preliminare in questione: al riguardo è appena il caso di rilevare che la parte che chiede il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’altra parte ha l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno in concreto e dell’ammontare di questo;

– la corte di appello, al fine dell’accertamento del richiesto risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., ha confermato la decisione del primo giudice il quale aveva affermato che la P., al prezzo di L. 370 milioni non avrebbe potuto ottenere una villa simile regolare e commerciabile potendo la differenza pretesa dalla promissaria acquirente "essere riconoscibile solamente nel caso in cui la risoluzione per inadempimento non fosse dipesa da incompletezze e vincoli incidenti sul valore del bene che lo rendevano appunto incommerciabile": la detta "ratio decidendi", posta a base della pronuncia di primo grado confermata dalla corte di appello, non risulta che abbia formato oggetto di specifica censura da parte della P. nei motivi di appello e nei motivi di ricorso in esame. Va peraltro rilevato che la villetta in questione era incommerciabile al momento della stipula del contratto preliminare stipulato dalle parti (febbraio 1988) e tale è rimasta al momento della domanda di risoluzione proposta nell’anno successivo (ottobre 1989), sicchè anche in detto secondo momento la P. non avrebbe potuto ottenere al prezzo di L. 370 milioni una villa simile a quella promessa in vendita e commerciabile.

Con il terzo motivo la P. denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 1298 c.c., comma 2, deducendo essa ricorrente aveva impugnato la decisione del tribunale con la quale le spese di registrazione della sentenza parziale erano state suddivise in tre parti eguali. La corte di appello si è limitata ad affermare sul punto che per legge le spese di registrazione "gravano su tutte le parti del giudizio". L’appello proposto non riguardava però il rapporto con il fisco – in relazione al quale tutte le parti sono solidalmente responsabili – ma il rapporto interno al giudizio, ossia la ripartizione dell’imposta tra le parti in causa da disciplinare secondo i principi relativi al governo delle spese di lite, per cui la spesa in questione deve essere posta per intero a carico dei soccombenti coniugi B..

Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento in quanto la corte di appello – dopo aver, in accoglimento del gravame proposto dalla P., posto a carico dei soccombenti coniugi B. per intero le spese di consulenza e le spese del giudizio di primo grado sostenute dalla appellante – correttamente, con riferimento alle spese di registrazione della sentenza non definitiva, si è limitata ad affermare che per legge tali spese "gravano su tutte le parti del giudizio".

La corte di merito, così decidendo, si è attenuta al principio che questa Corte ha avuto modo di affermare secondo cui la pronuncia di integrale compensazione delle spese di causa, resa dal giudice, non può estendersi alle spese di registrazione della sentenza, (ancorchè qualificabili come giudiziali), in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto successivo alla pronuncia stessa e della carenza di elementi di valu-tazione in proposito, e, pertanto, non implica che dette spese di registrazione rimangono a carico della parte anticipataria, con la conseguenza che le spese medesime non si sottraggono alla regola della solidarietà passiva dei contendenti, con divisione nei rapporti interni per quote uguali (sentenza 16/6/2008 n. 16212; 21/8/1990 n. 8533).

Pertanto, qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza ed abbia pagato la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l’abbia pagata per esserne stato richiesto dall’ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall’altra con l’azione di regresso (sentenze 21/2/2001 n. 2500; 18/12/1996 n. 11324).

In tali sensi va interpretata sul punto la sentenza impugnata.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità in considerazione del relativo esito e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2354 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ocato Di Mattia e l’avvocato dello Stato Carla Colelli;
Svolgimento del processo

L’odierna appellante, società N. C. S.r.l., espone che in Comune di N., provincia di Vicenza, in particolare nella località denominata Novare, esiste un complesso immobiliare di particolare interesse storico, denominato "Villa ex Mosconi ora Bertani", caratterizzato dalla villa e da una chiesetta con annesso parco, segnato al catasto al fg. XXIV, sez. unica, particelle 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74 e 75.

Con decreto ministeriale del 9 dicembre 1960 il complesso così individuato fu dichiarato dal competente Ministero di interesse particolarmente importante, e pertanto assoggettato a vincolo diretto ex L. n. 1089/39.

Quanto alla restante area, compresa sempre nell’ambito della località Novare, le prescrizioni urbanistiche comunali avevano previsto un’ampia zona, contigua a quella oggetto della tutela, destinata ad espansione residenziale, per la quale, in particolare a seguito dello strumento urbanistico approvato nel 1990, veniva individuata un’area posta ortogonalmente alla strada statale Valpolicella, destinata ad edilizia residenziale pubblica.

Sulla base delle vigenti previsioni urbanistiche locali la dante causa dell’odierna appellante, società L. C. s.r.l., presentava istanza per l’attuazione in detto ambito di un piano di lottizzazione d’iniziativa privata, denominato "Quadrifoglio", riguardante il terreno di proprietà della stessa, distinto al catasto terreni del Comune di Negrar al fg. 45, m.n. 276 e m.n. 278, per una superficie complessiva di mq. 14.150.

Il piano veniva quindi regolarmente approvato dal consiglio comunale con delibera n. 59/1991.

La società N. acquistava il complesso così individuato dalla società L. C. in data 8 aprile 1992.

Peraltro, a seguito di un processo in sede penale, parte del terreno così acquistato dalla società istante è stato trasferito, per effetto di confisca, al Comune di Negrar (mq. 4.922).

In data 30 ottobre 1999 il Ministero per i beni e le attività culturali provvedeva ad estendere il vincolo diretto già imposto sul complesso di Villa ex Mosconi ora Bertani con il decreto del 1960, comprendendo anche le particelle 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 76, fg. 42 (ex XXIV).

Nella medesima data il Ministero poneva il vincolo indiretto ex art. 21 della legge n. 1089/39 fra gli altri, anche agli immobili di proprietà dell’appellante situati nei mappali n. 278276, così come identificati a seguito del provvedimento di confisca (comprendendosi comunque anche la parte trasferita per tale effetto al Comune di Negrar).

Il provvedimento veniva, quindi, notificato alla società N. in data 6 dicembre 1999, con la previsione, ai fini della tutela dell’integrità della "Villa ex Mosconi ora Bertani con chiesetta ed annesso parco", di assoluta inedificabilità, tra le altre, delle particelle 278276 fg. 45.

Avverso il provvedimento del 30 ottobre 1999, nella parte in cui viene imposto il suddetto vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree di proprietà della ricorrente, è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto che lo ha rigettato con la sentenza impugnata.

Il giudice di primo grado ha respinto la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative, commessa nei confronti della società ricorrente, perché l’avviso di avvio del procedimento è stato consegnato, in Negrar, via Papa Giovanni, n. 4/b, all’ing. F. S. che assommava in sé le qualità di amministratore delegato sia della società "L. C.", dante causa, che della società N., avente causa in relazione ai beni sui quali è stato imposto il vincolo contestato. L’ing. S. ha effettuato richieste di accesso documentale dimostrando di aver compreso i termini e l’ampiezza del vincolo che stava per essere imposto sul bene di proprietà della società di cui è amministratore delegato, vincolo non solo diretto, bensì, per effetto dell’ampliamento di quello già esistente, anche indiretto, stante il puntuale richiamo nella nota di accesso all’art. 21 della legge n. 1089/39.

Ha respinto altresì l’ulteriore censura relativa all’imposizione del vincolo perché, nel caso di specie l’amministrazione ha individuato un rapporto di unitarietà inteso come il contesto ambientale nel quale il bene monumentale è sempre stato inserito (la "Tenuta Novare").

La Tenuta Novare, infatti, da sempre ha avuto connotazione agricola e, proprio in ragione di questo suo costante inserimento in un ambiente agricolo, l’amministrazione ha ritenuto di preservare un ampio ambito nel quale mantenere la destinazione originaria, quale cornice naturale del complesso monumentale, imponendo il vincolo di inedificabilità assoluta.

La società appellante ha riprodotto i motivi dedotti in primo grado, così epigrafati: I) Violazione di legge (artt. 3, 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 4 del d.m. 13 giugno 1994, n. 495); II) Eccesso di potere; sviamento di potere; insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione del principio di proporzionalità; insufficiente valutazione degli interessi in gioco; omessa o insufficiente istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i beni culturali ed ambientali per resistere al ricorso.

All’udienza del 19 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La sentenza appellata merita conferma.

In ordine alla violazione delle garanzie procedimentali il Collegio ritiene che l’identità della persona (l’ing. F. S.) che ricopriva la qualità di amministratore delegato sia della società "L. C." che della società ricorrente (rispettivamente dante causa e avente causa in relazione al bene oggetto del provvedimento impugnato) consentiva di comprendere il contenuto dell’avviso dell’avvio del procedimento inviato alla sola società "L. C.": la conferma di ciò è rappresentata dall’attività di accesso compiuta dall’ing. S. e, quindi, dall’effettivo raggiungimento dello scopo al quale era volto l’avviso dell’avvio del procedimento.

La società ricorrente censura inoltre la sentenza, e quindi il provvedimento impugnato, ritenendo inadeguato il procedimento di imposizione del vincolo indiretto, ex art. 21 della legge 21 giugno 1939, n. 1089, dovendosi invece applicare o il vincolo diretto o la disciplina contenuta, ratione temporis, nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il Collegio richiama, in proposito, la parte conclusiva della relazione di accompagnamento al provvedimento impugnato.

"L’ampia perimetrazione proposta è giustificata dalla necessità di salvaguardare un’importante e singolare porzione di territorio che costituisce un monumento significante che lega l’architettura del paesaggio e delle colture tradizionali al suo edificato, nella qualità di insostituibile documento storico che ci perviene a testimoniare i modi significativi dell’insediamento in villa tradizionalmente acquisiti nella storia della Valpolicella".

Come la giurisprudenza ha avuto modo ripetutamente di affermare, le misure previste dall’art. 21 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, a salvaguardia delle condizioni di ambiente e decoro delle cose immobili tutelate dalla stessa legge, vanno stabilite con riguardo alla globale consistenza della cosiddetta cornice ambientale, la quale, pertanto, si estende fino a comprendere ogni immobile, purché in prossimità del bene monumentale, che sia con questo in tale relazione che la sua manomissione sia idonea ad alterare il complesso di condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio a quello circostante (Cons. St., Sez. VI, del 10 marzo 1999, n. 233).

E tale valutazione costituisce apprezzamento di natura tecnicodiscrezionale non sindacabile in sede di legittimità se non per incongruenza, illogicità o inattendibilità (Cons. St., Sez. VI, del 4 novembre 1996, n. 1437).

L’Amministrazione, a giustificazione del vincolo, ha evidenziato che un’eventuale ulteriore attività di edificazione avrebbe privato la villa degli aspetti percettivi ad essa riferiti, che da secoli hanno costituito la cornice ideale della medesima, e avrebbe stravolto lo schema tipologico di accesso al fondo, caratterizzante l’insediamento in villa nel veronese.

La realizzazione della prevista, nuova espansione edilizia in tale area avrebbe compromesso irrimediabilmente uno dei più ammirevoli scorci scenografici della Valpolicella, quello che, dalla strada provinciale permette di cogliere sinteticamente il complesso monumentale e i suoi rapporti organici con il parco ed il brolo, la tenuta ed il paesaggio naturale circostante.

La ragione del vincolo si rinviene quindi nella necessità di conservare la visione unitaria del complesso monumentale con il suo ambiente circostante, con la conseguenza che la scelta dell’imposizione del vincolo indiretto appare strumento adatto alla valorizzazione della "Villa Bertani", in quanto i beni oggetto del vincolo impugnato non giustificavano ex sé l’imposizione di un vincolo diretto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione dell’effettiva attività difensiva svolta dall’Amministrazione resistente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 (euro mille/00) in favore Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17502 Pignoramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- G.L., G.A. e G. M., debitori esecutati in una procedura esecutiva presso terzi, proposero opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento notificato loro ed ai terzi pignorati, ad istanza del creditore P.G.A..

Dedussero gli opponenti che l’atto di pignoramento era nullo per violazione dell’art. 543 cod. proc. civ., in quanto l’intimazione ai terzi pignorati di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o delle cose dai medesimi dovute ai debitori, non proveniva dal creditore procedente, bensì dall’ufficiale giudiziario, organo al quale compete invece la sola ingiunzione prevista dall’art. 492 cod. proc. civ..

2.- Il Tribunale di Lametia Terme ha accolto l’opposizione ed ha dichiarato la nullità dell’atto di pignoramento posto a fondamento della procedura esecutiva intrapresa dal P., condannando quest’ultimo al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione P.G.A., a mezzo di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..Resistono con controricorso gli intimati.
Motivi della decisione

1.- Preliminarmente va rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dai resistenti con riferimento al fatto che l’odierno ricorrente non avrebbe depositato la copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, dal momento che tale deposito risulta effettuato tempestivamente e la relazione di notificazione reca la data del 9 aprile 2009, quale data di ricezione da parte del procuratore del u. odierno ricorrente.

2.- Va invece accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per le ragioni di cui appresso.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 543 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che tale norma sancisca con estrema chiarezza la provenienza dell’intimazione al terzo pignorato, di cui al comma 2 n. 2, da parte del creditore procedente, in quanto, secondo il ricorrente, la norma si limiterebbe ad indicare gli elementi essenziali dell’atto senza specificare i soggetti, in particolare senza specificare che l’intimazione al terzo pignorato di non disporre delle cose o delle somme dovute, senza ordine del giudice, debba provenire dallo stesso creditore. A sostegno del proprio assunto il ricorrente richiama il precedente di questa Corte del 21 giugno 1995, n. 7019, nel quale, nell’affermare che l’intimazione deve essere rivolta al terzo "con la medesima forma" dell’ingiunzione, avrebbe lasciato intendere che entrambi gli atti dovrebbero provenire dall’ufficiale giudiziario, essendo incontestato che spetti a quest’ultimo l’ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ.; critica, pertanto, la sentenza impugnata che di tale precedente della Corte di Cassazione ha dato una lettura diversa da quella sostenuta dallo stesso ricorrente. Quest’ultimo aggiunge che l’atto di pignoramento presso terzi è atto unico, regolato unitariamente nella sua struttura dall’art. 543 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, come comprensivo anche della parte sottoscritta dall’ufficiale giudiziario e che soltanto la mancanza degli elementi ivi previsti ne può provocare la nullità, o addirittura l’inesistenza, "fatto questo per nulla riscontrabile nell’atto di pignoramento presso terzi notificato dal P.G.A., oggetto del presente giudizio".

Critica, infine, la sentenza impugnata laddove motiva nel senso che il terzo pignorato non possa essere destinatario di un atto proveniente dall’ufficiale giudiziario, ma, in quanto non assoggettato all’esecuzione forzata, potrebbe ricevere soltanto l’atto di intimazione da parte del creditore procedente; secondo il ricorrente, la notifica dell’atto di pignoramento comporterebbe la "realizzazione coattiva" di una posizione giuridica anche nei riguardi del terzo debitore, considerato anche il disposto dell’art. 546 cod. proc. civ., nonchè quello dell’art. 388 cod. pen., comma 5. 3.- Va premesso e ribadito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va inteso in senso rigoroso, e deve essere rispettato, oltre che per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di un eventuale difetto o carenza di motivazione, anche per consentirgli di verificare la presenza del vizio di violazione di legge; in particolare, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve indicare anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (così Cass. 28 luglio 2005, n. 15910; 19 aprile 2006, n. 9076; cfr. anche ord. 23 luglio 2009, n. 17253).

La contestazione della declaratoria di nullità di un atto processuale per difetto di suoi elementi essenziali richiesti dalla norma di legge, della quale, con il ricorso per cassazione, si assume la violazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, postula la specificazione da parte del ricorrente – se necessario, attraverso la trascrizione nel ricorso dell’intero atto o di quella parte di esso che il ricorrente assume conforme al disposto normativo e che invece la sentenza impugnata ha ritenuto viziata- della struttura e del contenuto che l’atto ha assunto nel caso concreto e che egli sostiene non essere affetta dal vizio, riscontrato invece nel grado di merito, perchè solo tale specificazione consente al giudice di legittimità – cui è precluso, salva la denuncia di error in procedendo, l’esame diretto degli atti e dei fatti di causa – di avere cognizione diretta dell’oggetto sia della sentenza criticata che del ricorso contenente le critiche e, quindi, di considerare l’una e le altre, non in astratto, ma con riferimento all’atto preso concretamente in esame.

Applicando i principi di cui sopra al caso di specie, si ritiene che il ricorso sia inammissibile perchè non riproduce nè in premessa nè nel corpo dell’unico motivo, una volta per tutte o con riferimento all’una e/o all’altra delle diverse critiche mosse, come sopra, alla sentenza impugnata, il tenore dell’atto di pignoramento della cui nullità si tratta; peraltro, il ricorso non contiene nemmeno la sintesi dei punti essenziali, o ritenuti tali, dell’atto di pignoramento, limitandosi a porre in astratto la questione della provenienza soggettiva dell’intimazione ex art. 543 cod. proc. civ., comma 2, n. 2. Poichè non è riportata nè riassunta in ricorso la parte dell’atto contenente, in concreto, siffatta intimazione nè è chiarito in quale punto di esso si trovasse ed unitamente a quali altri elementi e dove, rispettivamente, fossero collocate le sottoscrizioni del creditore procedente e dell’ufficiale giudiziario, resta precluso a questa Corte di cogliere, dal solo tenore del ricorso, le ragioni per le quali l’atto di pignoramento viene, in concreto, dal ricorrente ritenuto contenere tutti gli elementi imposti indefettibilmente dalla legge; ritenuto, quindi, conforme al disposto normativo, che si assume essere stato, invece, violato con la declaratoria di nullità dell’atto medesimo.

3.1.- Si deve aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non può reputarsi idoneo allo scopo il ricorso perchè fa rinvio all’atto di pignoramento "allegato in copia".

Intanto, il ricorso non contiene l’indicazione della sede processuale in cui reperire detta copia, come pure avrebbe dovuto (cfr. Cass. ord. 23 marzo 2010 n. 69379), essendosi limitato a rinviare genericamente, alla fine del ricorso, all’indice del fascicolo, ed a specificare di quale allegato si trattasse soltanto con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., che non può certo avere efficacia "sanante", avendo la funzione di chiarire ed illustrare i motivi, non di integrare quelli generici o lacunosi (cfr. Cass. n. 7237/06, nonchè Cass. n. 7260/05 ed altre).

In ogni caso, il mero rinvio all’allegato non è idoneo a colmare la lacuna del ricorso poichè, nel caso di specie, non solo è escluso l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto non è denunciato un error in procedendo, ma l’ammissibilità del motivo di censura presuppone che il ricorrente assolva all’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente il contenuto dell’atto processuale che è oggetto della violazione di legge denunciata, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di nullità, per difetto di un requisito essenziale di un atto del processo, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di merito e valido e non viziato, invece, l’atto sottoposto alla valutazione di validità di quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di cui si tratta, ma deve riportarne in ricorso il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa validità.

Il ricorso contiene effettivamente, come detto anche nella memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ., interi passi di motivazione della sentenza oggetto di critica, ma per comprendere e delibare tale critica sarebbe stato necessario riportare o sintetizzare la struttura dell’atto di pignoramento ed il suo contenuto, specificando in particolare come fosse stato strutturato in concreto e quali elementi fossero contenuti nell’una e/o nell’altra delle parti di cui l’atto si componeva, così come a quali soggetti l’una e/o l’altra di tali parti fossero riferibili.

3.2.- Nemmeno rileva l’ulteriore argomento svolto dal ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., secondo cui "non sarebbe neppure necessario analizzare l’atto de quo", poichè la sua struttura "è chiara ad entrambe le parti in causa, e non è contestata dalle medesime". Ed, invero, il principio di autosufficienza del ricorso, normativamente espresso dall’art. 366 cod. proc. civ., è un’applicazione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo ( art. 156 cod. proc. civ., comma 2). Come rilevato da numerosi precedenti di questa Corte, da intendersi qui richiamati, detti principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore, comportano che il motivo di ricorso per cassazione debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. Pertanto, a nulla rileva che le parti siano a conoscenza degli atti processuali, se di questi non sia data specifica contezza in ricorso, in relazione ai motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza che quegli atti abbia ad oggetto.

4.- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore dei resistenti, nella somma complessiva di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

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