Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 21-07-2011, n. 29203 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Il 30 settembre 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame formulata da O.M. (cl. (OMISSIS)) e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 4 agosto 2010 dal gip del locale Tribunale in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), introduzione, detenzione e porto di armi da guerra (capo q), aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.

A O. si contesta di avere fatto parte, in qualità di dirigente, della "società" di Rosarno con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati. di partecipare alle riunioni ed eseguire le direttivi dei vertici della società e dell’associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

Ad avviso dei giudici gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati erano costituiti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, suffragate dai servizi di osservazione e pedinamento svolti, contenenti univoci riferimenti alle dinamiche interne all’organizzazione, alla distribuzione delle cariche, alla spartizione degli appalti in Lombardia, ai contrasti con cosche avverse, in particolare quella capeggiata da S. S. e I.F., ai riti di affiliazione alla cosca, alla disponibilità di armi da guerra (kalasnikov, bombe), funzionali anche alla contrapposizione a clan avversi e al controllo del territorio.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, O., il quale lamenta: a) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, ha natura "mista" e implica un effettivo ricorso da parte degli associati alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e una condizione di assoggettamento e di omertà immediatamente riconducibile alla suddetta capacità di intimidazione; b) violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento al ritenuto ricorso da parte degli associati alla forza intimidatrice del vincolo associativo: c) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati, tenuto altresì conto della possibile diversa lettura della conversazione del 24 dicembre 2009 su cui i giudici hanno prevalentemente ritenuto comprovato l’addebito in materia di armi e con riferimento al quale la difesa ha prodotto una consulenza di parte contenente una diversa trascrizione del contenuto del colloquio.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. In relazione alla prima doglianza, priva di pregio, il Collegio osserva quanto segue.

L’associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti.

L’art. 416 bis c.p., comma 3 individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti – forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà – da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perchè possa configurarsi questo reato associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall’uso della congiunzione e impiegata nel testo normativo.

Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all’intimidazione, all’assoggettamento e all’omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica – la quale si esaurisce nel fatto in sè di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un’associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all’esistenza dell’ente – ma costituisce l’elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell’associazione.

In altri termini, quindi, ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre.

La consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l’associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, che rappresenta l’elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell’associazione.

E’, pertanto, necessario che l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente circostante nel quale essa opera, un’effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sè un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell’associato.

E’ ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo; ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poichè ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l’elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell’associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell’esercizio della coercizione fisica.

Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo potenziale, e l’alone di intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene.

La violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza intimidatrice, costituiscono un accessorio eventuale o, meglio, latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono una modalità con la quale deve puntualmente manifestarsi all’esterno la condotta degli agenti, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l’effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell’associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere.

In mancanza di una quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, deve, comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall’associazione medesima, quale risultante di un’antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all’esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini.

L’omertà – intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato – che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza di intimidazione dell’associazione di stampo mafioso deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall’attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, sicchè sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l’Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell’organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.

La tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416 bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l’associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di metodo mafioso) e non negli scopi che si intendono perseguire, delineati nell’art. 416 bis c.p., comma 3 in modo alternativo.

La prova degli elementi caratterizzanti l’ipotesi criminosa di cui all’art. 416 bis c.p. può essere desunta, con metodo logico- induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di comparaggio o di comparatico tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l’accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell’assoggettamento alla consorteria.

Gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell’associazione (Sez. 6, 10.2.2000, n. 01612, ric. Perone ed altri, riv. 216632-216636; Sez. 5, 20.4.2000, n. 04893, ric. P.G. in proc. Frasca, riv. 215965).

Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso e dell’analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea logica della motivazione, ritiene il Collegio che nel caso di specie il Tribunale del riesame abbia effettuato una compiuta motivazione in ordine a tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., laddove, anche sulla base delle sentenze irrevocabili di condanna acquisite ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p., ha ricostruito la genesi, la composizione, gli ambiti territoriali e i settori di operatività, la metodologia, le finalità dell’associazione per delinquere di stampo mafioso in cui era organicamente e stabilmente inserito O.M. (cl.

(OMISSIS)), associazione dedita, grazie alla forza di intimidazione da essa promanate e alle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà sia interne che esterne al gruppo, alla commissione di delitti contro il patrimonio, la persona, in materia di armi, a traffici di sostanze stupefacenti rispettivamente, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, ed altro, e ha delineato le sue articolate strategie criminali in vista dei pieno radicamento territoriale e del controllo capillare delle diverse attività, strumentale all’accrescimento del suo potere e del suo prestigio e al mantenimento degli associati detenuti in carcere.

2. Parimenti infondati sono gli altri due motivi di ricorso.

Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravita degli indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), introduzione, detenzione e porto di armi da guerra (capo q) dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai servizi di osservazione e pedinamento svolti, dagli accertamenti di polizia giudiziaria svolti.

Il provvedimento impugnato, con motivazione compiuta e logica, evidenziava l’operatività di un articolato sodalizio di stampo mafioso, dedito alla commissione dei reati indicati al paragrafo che precede e al capillare controllo degli appalti pubblici e delle attività economico-produttive, caratterizzato da un forte radicamento sul territorio calabrese, da un’organizzazione gerarchica, all’interno della quale il ricorrente forniva, grazie al suo rapporto fiduciario con il capo dell’organizzazione, un pieno e consapevole contributo causale all’operatività dell’associazione, da tempo adusa ad avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, per la commissione di una serie di reati, al fine di realizzare il controllo capillare del territorio e di conseguire ingenti profitti illeciti, funzionali, da un lato, ad accrescere la potenza del gruppo e, dall’altro, a provvedere al mantenimento in carcere degli associati detenuti.

Ha, inoltre, messo in luce che O.M. (cl. (OMISSIS)), insieme con gli altri concorrenti nei reati, aveva ampia disponibilità di armi e di bombe, strumentali alle strategie di contrapposizione dell’organizzazione di appartenenza con clan avversi e alla riaffermazione, anche mediante il ricorso alla violenza, della supremazia della stessa non solo in Calabria, ma anche in Lombardia.

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravita, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di O.M. (cl. (OMISSIS)) in ordine a tutti i delitti a lui contestati.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-04-2011) 02-08-2011, n. 30573

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 4.1.2011, il tribunale di Brescia ha rigettato il riesame presentato nell’interesse di B.D. e ha confermato l’ordinanza 15.10.2010, emessa del Gip del tribunale di Mantova con la quale era stata applicata, in via provvisoria, la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, previa revoca della misura cautelare della custodia in carcere, nell’ambito del procedimento instaurato in ordine al reato di atti persecutori in danno Be.Ch., fino al (OMISSIS).

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 313 e 294 c.p.p. e artt. 202 e 206 c.p., per omesso successivo interrogatorio di garanzia.

Secondo il ricorrente il provvedimento avrebbe perso efficacia per omesso interrogatorio, ex art. 313 c.p.p., comma 1, del B. nel termine di 5 giorni dalla data di esecuzione dell’ordinanza, al fine di verificare l’attualità della sua pericolosità e della permanenza delle condizioni legittimanti la misura. Questo interrogatorio non può essere surrogato – come sostiene il tribunale – dall’interrogatorio svolto nel corso delle indagini sul merito dei fatti contestati (sez. 2 n. 24061 dell’8.5.03) L’art. 313 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di applicazione della misura di sicurezza provvisoria, dispone che il giudice provveda, a norma dell’art. 292 c.p.p., previo accertamento della pericolosità sociale, e, ove non sia possibile procedere all’interrogatorio, si applica l’art. 294 c.p.p..

2. violazione di legge,in riferimento agli artt. 202 e 206 c.p. e artt. 312 e 313 c.p.p..

Il giudice ha applicato la misura di sicurezza sulla base di un giudizio prognostico astratto, in quanto basato sulla nota interlocutoria del perito, nella quale il B. è definito socialmente pericoloso, in considerazione delle manifestazioni che in generale caratterizzano il disturbo bipolare di tipo affettivo di cui soffre l’indagato, senza che sia stato effettuato alcun esame dello stesso, in contrasto con le osservazioni della dottoressa M., che aveva riferito,il 28.12.09, di precedenti ricoveri, senza alcun richiamo alla sua pericolosità.

Il ricorrente basa le sue critiche sull’orientamento giurisprudenziale, secondo cui è illegittima la misura di sicurezza per omessa valutazione dell’attualità della pericolosità dell’imputato (sez. 4, n. 5001 depositata il 4.2.09, in tema di riparazione di ingiusta detenzione). L’applicazione della misura non può fondarsi sull’esame di sole emergenze di natura medicopsichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze di cui all’art. 133 c.p., espressamente richiamate dall’art. 203 c.p. (sez. 1 n. 4094 del 7.1.2010) Nel caso in esame,il giudice si è basato su documentazione richiamata dalla nota interlocutoria del perito, relativa ad accertamenti risalenti ad epoca anteriore ai fatti di causa. Non è stato inoltre valorizzato il disposto letterale degli artt. 88 e 89 c.p., secondo cui non basta ai fini della imputabilità,l’accertamento dell’infermità, ma è necessario accertare in concreto se e in quale misura abbia inciso effettivamente sulla capacità di intendere e di volere. Il tribunale si è limitato ad accertare il disturbo della personalità suindicato, trascurando di accertare se questo sia inquadrabile nel novero delle malattie mentali e se l’eventuale infermità sia tale da far scemare grandemente o escludere l’imputabilità dell’indagato, in connessione eziologica con il reato.

3. vizio di motivazione: il giudice trascura di argomentare l’inadeguatezza di misure meno afflittive, tenendo conto del tempo intercorso tra gli ultimi accertamenti medico psichiatrici e la data dei fatti contestati. L’ordinanza si limita ad affermare che il ricovero nell’ospedale psichiatrico giudiziario è l’unica misura di sicurezza, motivando così in maniera apparente,del tutto insufficiente a spiegare l’inadeguatezza delle strutture alternative.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, l’ordinanza ha correttamente rilevato l’infondatezza della doglianza relativa al mancato espletamento dell’interrogatorio di garanzia, nel termine di cinque giorni dalla data dell’esecuzione della misura di sicurezza.

L’art. 313 c.p.p., comma 1, in base al consolidato orientamento interpretativo, prevede che un’audizione specifica del prevenuto sia necessaria solo nel caso in cui non vi sia stato un precedente interrogatorio, nel corso del quale egli abbia avuto modo di esporre le proprie ragioni. Tale facoltà è stata riconosciuta al B., dopo l’emanazione del provvedimento coercitivo,eseguito il 19.7.2010, grazie all’interrogatorio 22.7.2010, funzionale a quelle funzioni di garanzia che svolge con riguardo all’intero sistema delle misure cautelari (sez. 1, n. 40141 del 22.9.09 riv 245202; id, n. 31309 del 19.6.02 rv 222303). Questo interrogatorio non è invece preordinato a verificare la sussistenza della pericolosità sociale dell’indagato, accertamento che ha preceduto l’adozione della misura provvisoria (avvenuta il 15.10.2010) mediante la relazione peritale, datata lo stesso 15.10.2010.

Quanto alla fondatezza dell’accertamento della pericolosità del B., le valutazioni dell’ordinanza non si sono basate soltanto su astratte e generali argomentazioni, collegate allo stato di disturbo bipolare di tipo affettivo e sulla prognosi derivante dal quadro clinico derivante da accertamenti degli anni precedenti. Il giudizio di pericolosità e la prognosi su comportamenti penalmente rilevanti sono stati sviluppati dai giudici, grazie all’esame di concreti e recenti comportamenti persecutori ed aggressivi del B., descritti dettagliatamente nella ordinanza applicativa della misura carceraria 19.7.2010, confermati nella successiva ordinanza 11-12 agosto di rigetto della richiesta di riesame, non contestati dalla difesa in atto di gravame. Le ossessive telefonate quotidiane, alla persona offesa, raggiunta anche sul posto di lavoro – progressivamente in ascesa sino a raggiungere il numero elevato e insopportabile indicato dalla persona offesa – le visite anche al posto di lavoro, le minacce anche di morte (ti ucciderò con la motosega, ammazzerò te e i tuoi figli e tuo marito, ti porterò al cimitero di (OMISSIS)) dipingono un quadro sicuramente non astratto, ma di concreta e drammatica aggressione alla sfera psichica della donna, con inevitabile determinazione di un grave e stato di ansia – che ne aggrava lo stato di salute – e di fondato timore per la propria incolumità, rendendo necessario il mutamento delle proprie abitudini di vita, collegate ai contatti telefonici. L’accertamento peritale ha messo poi in chiara e incontestata evidenza che lo stato del B. non è caratterizzato da transitoria e fugace situazione di squilibrio psicologico, in quanto il perito ha ricostruito la pluridecennale evoluzione di questo stato, che si traduce in una personalità incontenibile e refrattaria al rispetto dell’altrui dignità e dell’altrui incolumità fisiopsichica. La dottoressa M., del servizio psichiatrico dell’azienda ospedaliera (OMISSIS), aiuto primario del CPS, che ne ha controllato e seguito l’evoluzione patologica (le cui valutazioni sono richiamate dal difensore), ha confermato che il B. manifesta comunque comportamenti reattivi e minacciosi nei confronti anche degli operatori, soprattutto negli ultimi tre anni, in cui l’eclatanza è rivolta verso oggetti e verso le persone, attraverso minacce,espresse con parole e con scritti. Gli accertamenti tecnici, sinora svolti nel corso delle indagini preliminari, hanno accertato – secondo la condivisibile valutazione provvedimento impugnato – lo stato patologico, in stretta connessione con lo status di pericolosità sociale con i fatti in esame; tali accertamenti sono stati necessariamente contenuti nei confini di esigenze di carattere processuale e di contingente tutela delle esigenze di prevenzione speciale, e in questa prospettiva di provvisorietà sono state adottate le misure cautelari in esame, la cui legittimità è indenne da qualsiasi censura. Quanto al terzo motivo dell’impugnazione, si osserva che i giudici di merito hanno finora svolto accertamenti idonei a mettere in evidenza come unico freno idoneo a far fronte e a governare gli istinti minacciosi e aggressivi del B. sia costituito dalla massima limitazione della sua libertà e come, logicamente, ogni altra misura meno affittiva sia del tutto inefficace rispetto agli ineludibili fini preventivi. La prognosi su proiezione nel futuro di tale collaudata e consolidata forza aggressiva è quindi del tutto razionale, come è razionale il giudizio di inidoneità delle altre misure a far fronte alle esigenze di prevenzione speciale. Razionalmente è stato ritenuto che non sia applicabile a persona di alto spessore trasgressivo una misura cautelare, la cui esecuzione – libera dalle dovuti e costanti controlli – sia affidata in gran parte all’autocustodia dell’interessato, rendendo consistente il pericolo che questi si sottragga alle necessarie osservazioni e alle immediate misure e persista negli atti di prevaricazione e di offesa nei confronti di terzi. A fronte del preciso quadro della capacità a delinquere, dell’attualità e della esclusiva idoneità della misura prescelta, nessuna omissione è addebitabile al tribunale, se non ha effettuato un’ analisi, misura per misura, degli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria darà le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali art. 94 disp. att. c.p.p..

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1370 Sanzioni amministrative e pecuniarie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– i ricorrenti (quello del fascicolo in esame più gli altri 7 che hanno introdotto un ricorso identico discusso in pari data) hanno acquistato non un normale appartamento, ma una porzione di un complesso immobiliare consistente in una residenza turistico alberghiera, acquisto gravato da atto d’obbligo che precisava le modalità di gestione della residenza in questione, l’affidamento della stessa ad un soggetto gestore, e la possibilità per i singoli proprietari di fruire il proprio appartamento per un periodo non superiore a 120 gg. l’anno;

– si tratta a tutta evidenza dell’acquisto di un bene di valore venale inferiore a quello di un appartamento in piena proprietà che non abbia questi obblighi in ordine alla sua fruizione, e che per questo si immagina sia stato pagato un prezzo inferiore a quello che sarebbe costato un omologo appartamento in piena titolarità;

– che i ricorrenti abbiano acquistato solo la porzione di una residenza turistico alberghiera, di cui non potevano godere liberamente in quanto gravato da atto d’obbligo, risulta con immediatezza dagli atti di compravendita (prodotti per tutti i ricorrenti; per M. è stato prodotto il preliminare), in cui viene riportata menzione della esistenza dell’atto d’obbligo e si dice che l’acquirente è stato reso edotto che quanto acquista fa parte di un complesso turistico alberghiero;

– i ricorrenti, che in realtà non sono stati mai limitati nel godimento del bene dal gestore del complesso che non si è mai costituito, hanno però fruito fin dall’inizio del bene come normali proprietari senza le limitazioni che erano contenute nell’atto d’obbligo, ed in questo modo hanno di fatto modificato la destinazione del bene che era residenza turistico alberghiera, ed è divenuta normale residenza;

– il Comune di Manerba ha deciso di regolarizzare la situazione ed ha contestato il cambio di destinazione d’uso senza opere chiedendo il pagamento della relativa sanzione pecuniaria connessa all’aumento di valore venale del bene;

– in questo contesto il ricorso mira a dimostrare che gli acquirenti sarebbero stati truffati, perché hanno scoperto soltanto dopo anni di essere proprietari delle loro case per soli 120 gg. l’anno, ma in realtà – a parte che l’atto d’obbligo è citato nell’atto notarile di acquisto (o nel preliminare per M.), per cui più che di truffa si può parlare di difetto di accortezza al momento dell’acquisto (a meno che non abbiano spuntato quel prezzo inferiore all’acquisto di un omologo appartamento con destinazione residenza di cui si diceva prima, nel qual caso non vi è neanche il difetto di accortezza, ma la reciproca convenienza) – ciò comunque non rileva, perché ciò che rileva è che pacificamente l’immobile aveva destinazione residenza turistico alberghiera, e pacificamente l’immobile è stato sottoposto in questi anni a cambio di destinazione d’uso che lo ha trasformato in residenza incrementando il valore del bene;

– il cambio di destinazione d’uso legittima la potestà del Comune di irrogare una sanzione pecuniaria in relazione all’aumento di valore venale del bene;

– ex art. 53, co. 2, l.r. 12/05 anche i cambi di destinazione d’uso possibili sono soggetti al pagamento di somma corrispondente all’aumento di valore venale del bene se il mutamento avviene – come nel caso di specie – in difformità da una previsione urbanistica comunale;

– la difesa del ricorrente sostiene che, però, non doveva essere imposto il ripristino, ma in realtà non è stato imposto il ripristino, perché il provvedimento non contiene nessun punto del dispositivo in cui si imponga di ripristinare: i ricorrenti pagano l’aumento di valore del bene e si ritrovano quello appartamento destinato a residenza cui anelano;

– i ricorrenti vorrebbero che la sanzione fosse contenuta al minimo per le peculiarità della vicenda, ma la determinazione del quantum avviene in base a criteri legali;

– quanto al motivo sulla incompetenza ad emettere il provvedimento di diffida, non rileva in questo giudizio che non ha ad oggetto la diffida (che, se si è rettamente compreso, è impugnata in altro giudizio);

– quanto alle illazioni sulle pressioni del Comune per trovare un accordo con il gestore, illazioni sono rimaste; esse in ogni caso non hanno determinato lo sviamento del provvedimento impugnato, posto che il percorso logico del provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria oggetto di questo giudizio è stato ricostruito nei punti precedenti ed ha una sua coerenza ed è perfettamente sussumibile nella norma attributiva di potere, talchè si può escludere che siano intervenuti fattori svianti;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA i ricorrenti M. e T. in solido tra loro al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 26-10-2011, n. 8232 Equo indennizzo

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 13 aprile 2000 e depositato il successivo 10 maggio 2000 il sig. S.I. ha impugnato la delibera della A.U.S.L. RMD n. 1122 del 24 ottobre 1997, con la quale l’infermità "spondilosi vertebrale diffusa con unco artrosi cervicale, esiti di pregresso infarto anteriore" non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e gli è stato conseguentemente negato l’equo indennizzo.

Espone, in fatto, di aver svolto mansioni di cuoco collaborando, all’occorrenza, a scaricare e trasportare le derrate alimentari. A seguito dell’infarto, che lo aveva reso inidoneo a qualsiasi attività che avesse richiesto impegno fisico, è stato adibito a mansioni amministrative, All’occorrenza, però, in considerazione delle carenze organiche di personale, ha continuato a svolgere anche mansioni di cuoco.

2. Il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle due infermità (spondilosi vertebrale diffusa con unco artrosi cervicale e esiti di pregresso infarto anteriore) è illegittimo, essendo le stesse strettamente connesse all’insalubre ambiente di lavoro e agli sforzi fisici ai quali il dipendente è stato costretto.

3. L’Azienda U.S.L. RM D si è costituita in giudizio e ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. All’udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente, dopo una breve esposizione delle modalità di svolgimento della propria attività al servizio della struttura sanitaria pubblica e delle difficoltà incontrate sia per il lavoro straordinario che gli era sistematicamente imposto che per l’ambiente umido e maleodorante nel quale operava, denuncia l’illegittimità dell’impugnato diniego di riconoscimento da causa di servizio delle infermità "spondilosi vertebrale diffusa con unco artrosi cervicale, esiti di pregresso infarto anteriore" e della conseguente mancata liquidazione dell’equo indennizzo". A suo avviso le suddette infermità sono strettamente conseguenziali allo stress lavorativo e all’ambiente in cui prestava la propria attività.

Il Collegio ritiene di poter soprassedere dal porsi d’ufficio la questione relativa all’inammissibilità del gravame per omessa, puntuale indicazione ed esposizione dei vizi che inficerebbero la delibera impugnata, atteso che quest’ultima non risulta affatto in contrasto con la normativa che disciplina la materia. Inoltre il ricorrente non ha offerto alcuna prova che le infermità in questione siano direttamente dipendenti dall’attività di cuoco alla quale era stato inizialmente adibito ed aggravate dagli occasionali e comunque non provati lavori di scarico e trasporto delle derrate alimentari. Né i turni di lavoro prolungati in cucina possono ragionevolmente aver svolto il ruolo di fattore scatenante le due infermità. In altri termini il ricorrente non ha in alcun modo provato l’esistenza di un nesso anche solo concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate a suo carico, e di carattere endogeno, e l’attività lavorativa prestata.

A fronte di un gravame che si fonda su poche e non provate affermazioni risulta infatti del tutto ragionevole – e dunque insindacabile in sede giurisdizionale di legittimità – la valutazione tecnicodiscrezionale del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per la quale le infermità "spondilosi vertebrale diffusa con unco artrosi cervicale, esiti di pregresso infarto anteriore" non risultano dipendenti da causa di servizio.

Costituisce infatti principio costante nella giurisprudenza del giudice amministrativo che è insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità la valutazione tecnicodiscrezionale del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora Comitato di vigilanza per le cause di servizio) in ordine all’eziologia endogena, e non professionale, della infermità denunciata dal pubblico dipendente come conseguente a causa di servizio, onde ottenere per essa la liquidazione dell’equo indennizzo (Cons.St., sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 35).

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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