T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-11-2011, n. 8873 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, la parte in epigrafe indicata agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08 emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08 con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del ricorrente all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08, emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08, con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del predetto all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

La predetta declaratoria giurisdizionale ha ad oggetto diritti che debbono essere, in concreto, portati ad esecuzione dall’amministrazione allorché il dipendente viene collocato in quiescenza e presuppone, pertanto, che l’interessato sia stato collocato in quiescenza o sia in procinto di esserlo, requisito la cui ricorrenza nella fattispecie non è stata nemmeno dedotta nell’atto introduttivo.

Ne consegue che l’azione di ottemperanza, concernendo una statuizione giurisdizionale non suscettibile, allo stato, di esecuzione coatta, si presenta priva dell’interesse ad agire, costituente presupposto di ammissibilità della stessa.

Né, in senso favorevole al ricorrente, risulta significativo il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 11945/90 (citata nella memoria depositata il 3 ottobre 2011) la quale riguarda l’interesse ad agire nel giudizio di cognizione, finalizzato all’accertamento delle voci computabili nella base pensionabile, e non nel giudizio di esecuzione, quale quello in esame.

Nello stesso senso, ai fini del riscontro del necessario interesse ad agire, non appare utile il riferimento agli atti dispositivi previsti dalla legge (ad es. l’anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 2120 c.c.) dal momento che, solo al momento dell’erogazione concreta del relativo importo, sarà possibile accertare se l’amministrazione ha eseguito correttamente la sentenza in epigrafe indicata e, in caso contrario, intervenire in sede giurisdizionale in sostituzione dell’ente inadempiente.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-05-2012, n. 7011 Confini

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Svolgimento del processo

S.G., con atto notificato nel gennaio 2001, citò innanzi al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, il confinante Br.Li. asserendo che lo stesso, abbattendo dei paletti ed una siepe che delimitavano il confine, ed apponendo in loro vece altra recinzione più avanzata verso il fondo della esponente, si sarebbe appropriato di una porzione di terreno di proprietà di essa attrice; chiese dunque che venisse accertato l’effettivo confine tra i due fondi, con conseguente apposizione dei termini; il convenuto, nel costituirsi, contestò la fondatezza della domanda assumendo la immutazione del confine a far data dal 1978; svolse altresì domanda subordinata di usucapione dell’area in contestazione, qualora fosse stato accertato lo sconfinamento. Chiamate in causa S.D. ed A., comproprietarie del fondo delle parti attrici,- che non si costituirono – la causa venne interrotta per morte del convenuto ed indi riassunta nei confronti delle sue eredi, B.B., Fi. e Br.Gi.. L’adito Tribunale respinse la domanda della S. ed accolse quella di usucapione delle parti convenute. La Corte di Appello di Venezia rigettò l’impugnazione della S., regolando a suo carico le spese di lite.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.G. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; le B. – Br. hanno resistito con controricorso; S.D. ed A. non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo viene denunciato il vizio di motivazione – assunta, ad un tempo, come "erronea, carente, contraddittoria ed assente" – in merito al mancato accoglimento delle istanze istruttorie; con il secondo motivo si censura la sentenza per "violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" dolendosi del mancato rinnovo dell’assunzione di una testimonianza, nonchè dell’erronea verbalizzazione delle proprie dichiarazioni e della non ammissione di consulenza descrittiva dello stato dei luoghi.

2 – Entrambi i motivi non rispettano la struttura delle censure scrutinabili in sede di legittimità e quindi vanno dichiarati inammissibili atteso che: in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa, con specifico riferimento ai motivi della decisione della Corte di appello – di cui pure si lamenta, nel secondo mezzo, la sostanziale ultrapetizione rispetto alle domande delle parti; in ispregio dell’art. 366 c.p.c., n. 4, difetta l’indicazione delle norme che si assumono violate; in deroga al principio dell’autosufficienza del ricorso non vengono riportate le deposizioni che si ritengono non conformi alla realtà processuale; le censure relative ai vizi della motivazione si concretano poi nella diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dal giudice dell’appello, non sottoponendo dunque a sindacato il processo logico seguito dalla Corte distrettuale per giungere alla impugnata decisione, secondo il paradigma delineato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così introducendo una critica di merito non consentita in questa sede.

3 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, determinandole in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2012, n. 8748

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato 24 febbraio 1999 il sig. G. M., sul presupposto di aver acquistato il (OMISSIS) un’automobile tipo Opel Vectra diesel sport TDI dalla Autoimport s.p.a. di (OMISSIS), concessionaria della Opel Italia s.p.a. al prezzo di L. 35.000.000 (interamente pagato) e che il giorno stesso dell’acquisto aveva constatato difetti di funzionamento della stessa (tanto che fu necessario sottoporla ad interventi presso l’officina della stessa concessionaria), venendole riconsegnata il 12 giugno 1998 con una sopravvenuta percorrenza di 120 Km (ragion per cui aveva richiesto la sostituzione del veicolo, senza, però, alcun esito), dopo aver provveduto a denunciare i vizi riscontrati (invocando la garanzia di buon funzionamento), conveniva dinanzi alla Pretura di Roma le predette Opel Italia s.p.a. e Autoimport s.p.a. chiedendo che, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita, la citata Opel Italia s.p.a. venisse condannata a restituirgli il prezzo pagato, nonchè al risarcimento dei danni per la svalutazione dell’automobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nella costituzione di entrambe le convenute, all’esito dell’esperita istruzione probatoria. Il Tribunale di Roma (nel quale era confluita la soppressa Pretura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998), con sentenza n. 23302 del 2002, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Opel Italia s.p.a., accoglieva la domanda principale con la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita e la conseguente condanna della stessa Opel Italia s.p.a. al pagamento, in favore dell’attore, della somma di L. 40.000.000, comprensiva del danno liquidato nella misura di L. 5.000.000, oltre che delle spese giudiziali. Interposto gravame da parte della Opel Italia s.p.a., la Corte di appello di Roma, nella costituzione delle parti appellate, con sentenza n. 2245 del 2005 (depositata il 19 maggio 2005), in accoglimento dell’appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la Opel Italia s.p.a. carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione del prezzo pagato dal G. e rigettava ogni altra domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di entrambe le società convenute in primo grado; condannava, altresì, il G., alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della Opel Italia s.p.a. e le compensava integralmente con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra lo stesso G. e l’altra società Autoimport.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il G.M., articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata General Motors Italia s.r.l.

(succeduta alla Opel Italia s.p.a.), mentre l’altra intimata Autoimport s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Il collegio rileva, innanzitutto, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità pertardività del ricorso proposta nell’interesse della controricorrente, poichè il ricorso, a fronte dell’avvenuta pubblicazione della sentenza impugnata in data 19 maggio 2005, risulta consegnato (essendo questo – come è noto – il momento discretivo da valutare per il perfezionamento della notifica nei confronti del notificante) all’ufficiale giudiziario per la notificazione (per come si desume dalla nota cronologica apposta in calce allo stesso) il 4 luglio 2006 e, quindi, entro il limite massimo di un anno e 46 giorni previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo "ratione temporis" applicabile nella specie), ivi compreso il termine per la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1. 2. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sul presupposto dell’assunta novità della domanda di carenza di legittimazione passiva formulata dall’Opel Italia s.p.a. solo in sede di appello. In particolare, con tale doglianza. Il G. ha chiesto a questa Corte di statuire sul se l’Opel Italia s.p.a. avesse violato o meno il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. di proporre nuove domande in appello, con la formulazione, per la prima volta con l’atto di appello, dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva non dedotta in primo grado da una parte che aveva accettato il pieno contraddittorio sulle domande di merito svolte nel primo grado di giudizio nei suoi confronti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Per come prospettato dalla controricorrente la sentenza in questa sede impugnata è stata fondata dalla Corte di appello capitolina su plurime ragioni della decisione. Infatti, in primo luogo risulta accolto il primo motivo di appello inerente la dedotta carenza di "legitimatio ad causam" (che l’attuale ricorrente ha ritenuto trattarsi domanda nuova); in secondo luogo, il giudice di secondo grado ha ravvisato anche la fondatezza del secondo motivo di appello inerente all’assunta inesistenza e, comunque, inidoneità dei vizi indicati dal G. a giustificare la risoluzione della compravendita; in terzo luogo, il giudice di seconda istanza ha respinto la domanda risarcitoria proposta dal G. connessa al vizio di funzionamento del veicolo oggetto di compravendita originariamente accertato; in quarto luogo, la Corte territoriale ha pronunciato la condanna alle spese del G. in favore dell’appellante Opel Italia s.p.a..

Orbene, alla stregua di tale rappresentazione del complesso delle pronunce adottate dalla Corte di appello, il G., con il primo motivo del ricorso, ha, in effetti, impugnato, quanto alle precisate statuizioni di merito, soltanto la prima riguardante la ritenuta carenza di legitimatio ad causam" in capo all’Opel Italia s.p.a. sotto il profilo della novità della domanda relativa a tale questione, deducendone, quindi, la sua inammissibilità in relazione al disposto dell’art. 345 c.p.c.. Il G. non ha, però, mosso alcuna censura alle altre due "rationes decidendi" della sentenza di appello (e, in particolare, alla seconda inerente il difetto di prova in ordine ai vizi afferenti il veicolo oggetto della vendita e all’insussistenza della qualità redibitoria degli stessi), sulla quale, invero, la Corte capitolina ha basato la sua complessiva statuizione in ordine alle questioni di merito dedotte in causa.

Pertanto, in aderenza all’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 5902 del 2002 e Cass. n. 2273 del 2005), la censura, così limitatamente proposta, deve ritenersi inammissibile, poichè, appunto, qualora la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione secondo l’iter logico-giuridico seguito sul punto in questione nella sentenza impugnata, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, di taluna (o anche di una soltanto) di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulle "rationes decidendi" non censurate (o sulla "ratio decidendi" non censurata), con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di esse.

Peraltro, quanto al motivo proposto, va ricordato che, sempre alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 6766 del 2001; Cass. n. 24457 del 2005 e Cass. n. 4796 del 2006), la "legitimatio ad causam", attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all’art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data"), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l’azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell’attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio); da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto al dispositivo, poichè, mentre nella parte motiva la Corte territoriale aveva dichiarato la compensazione integrale delle spese fra tutte le parti, nel dispositivo era stata disposta la condanna alle spese a suo carico ed in favore dell’Opel Italia s.p.a., limitando la compensazione delle spese al solo rapporto processuale intercorso tra lo stesso F. e l’Autoimport s.p.a..

2.1. Questo motivo è infondato perchè, se è vero che, nella parte motiva della sentenza impugnata (cfr. pag. 12) si pone riferimento alla disposizione di integrale compensazione delle spese (senza alcuna ulteriore specificazione con riferimento ai plurimi rapporti processuali instauratisi) e nel dispositivo è contenuta la statuizione di condanna del G. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della Opel Italia s.p.a. (con la sola limitazione della compensazione al rapporto processuale tra lo stesso G. e la Autoimport s.p.a.), appare logico sostenere, dal coordinamento tra motivazione e dispositivo ed in virtù delle complessive ragioni adottate a sostegno della prima, che il mancato riferimento alla condanna alle spese nella parte motiva a vantaggio della Opel Italia s.p.a. sia frutto di una mera omissione materiale.

Infatti, alla stregua dei motivi della decisione e, soprattutto, della ravvisata carenza di legittimazione passiva della Opel Italia s.p.a., appare evidente che la compensazione integrale cui fa riferimento la motivazione non poteva che rivolgersi al rapporto intercorso tra il G. e l’appellata Autoimport s.p.a., trattandosi dell’unica parte processuale alla quale, secondo il tenore delle domande prospettate dallo stesso G., sarebbe stato possibile muovere degli addebiti per i vizi dal medesimo fatti valere (tuttavia ritenuti non gravi) e richiamati dalla Corte di appello nel passo della motivazione quale motivo di compensazione delle spese, nel mentre appare altrettanto chiara la ritenuta totale soccombenza del G. nei confronti della Opel Italia s.p.a., con l’applicazione di tutte le conseguenze derivanti sul piano processuale, ivi compresa quella relativa alla condanna alle spese che ha trovato piena e corrispondente esplicitazione nel dispositivo (in tal senso rimanendo avvalorata l’ipotesi della mera omissione materiale della correlata pronuncia in motivazione).

3. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso del G. deve essere integralmente respinto, con conseguente sua condanna – in quanto soccombente – al pagamento delle spese della presente fase, liquidate come in dispositivo, in favore della costituita General Motors Italia s.r.l.. Non bisogna adottare, invece, alcuna statuizione sulle spese in ordine al rapporto processuale tra lo stesso ricorrente e l’altra intimata Autoimport s.p.a., che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della controricorrente General Motors Italia s.r.l., che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10877 Procedimento esecutivo

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Svolgimento del processo

1.1. M.T., T.A. e T.G. proposero reclamo avverso il provvedimento del 23.12.02 con cui il tribunale di Como – sez. dist. di Erba aveva dichiarato estinto il procedimento di espropriazione presso terzi intentato contro di loro ed il terzo R. presso quell’ufficio giudiziario dall’avv. V.L.; e tanto fecero dolendosi del pregiudizio loro arrecato, per la mancata informazione della rinunzia, nei rapporti col terzo pignorato e quanto all’opposizione avverso la successiva procedura esecutiva.

1.2. Il collegio di quel tribunale, peraltro, con sentenza n. 368 del 28.3.03, rigettò il reclamo e le domande di rifusione delle spese in favore dei reclamanti; ma costoro interposero gravame e la corte di appello del capoluogo lombardo, con sentenza n. 2537 del 17.10.06, dichiarò improponibile il proposto reclamo e condannò gli appellanti alle spese del doppio grado.

1.3. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono ora, affidandosi ad un motivo unitario corredato da undici motivi, M.T., T.A. e T.G.; resiste il V. con controricorso, illustrato anche con memoria.

Motivi della decisione

2. I ricorrenti formulano un unitario motivo, rubricato "art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione degli artt. 100, 306 e 629 c.p.c.; art. 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 14 Patto di New York 9.12.1966; art. 630, 308, 134 e 176 c.p.c.; art. 487 c.p.c., u.c.; art. 172 disp. att. c.p.c.; art. 632 c.p.c., comma 2; art. 307 c.p.c., u.c.; art. 626 c.p.c.; art. 360 c.p.c., n. 5"; e lo corredano di un quesito multiplo, articolato su disparate proposizioni.

3. Dal canto suo, il controricorrente contesta l’ammissibilità del ricorso, anche sotto il profilo della formulazione dei quesiti, ma esamina poi partitamente le doglianze sviluppate.

4. Va preliminarmente considerato che alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ.:

4.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù dell’art. 27, art. 6 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5 di quest’ultima (con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, n. 23800);

4.2. i criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione, nonostante i motivi che l’avrebbero determinata, attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla norma (per tutte, v.

espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194);

4.3. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale, essi (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704) devono compendiare (e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso:

Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

4.4. quanto poi al capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione – con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso – di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002; da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).

5. In applicazione di tali criteri al quesito formulato nella fattispecie, nessuna delle tredici (o, a non voler considerare le prime due, anteriori all’intestazione "quesito di diritto", delle undici) proposizioni in cui esso si articola contiene una chiara e separata indicazione: quanto alle questioni di diritto, dei tre requisiti di cui al precedente punto 4.3.; quanto ai pretesi vizi motivazionali, dei momenti di chiara ed esaustiva sintesi di cui al precedente punto 4.4. Tanto esime dalla disamina delle questioni, non ammissibilmente presentate come tra loro inestricabilmente connesse e tali da non condurre alla facile evidenziazione di uno specifico motivo, ritualmente presentato, completo in ogni sua parte, fin dall’atto di proposizione del reclamo, non potendo ammettersi, per non eludere la perentorietà del relativo termine, il completamento a posteriori dell’atto propositivo di un tale gravame con le indicazioni indispensabili per la sua ammissibilità (tra cui l’allegazione dei motivi o dell’interesse specifico ad impugnare).

6. Del resto, effettivamente gli interessi degli odierni ricorrenti – sempre che tali profili fossero stati ritualmente dedotti fin dall’atto di reclamo, non essendo ammessa una successiva integrazione di questo – avrebbero trovato adeguata tutela in tutt’altra sede, con conseguente inammissibilità del reclamo:

6.1. da un lato (Cass. 22 marzo 2011, n. 6546; Cass. 16 novembre 2005, n. 23084), l’estinzione del processo , esecutivo non priva, normalmente, di interesse le parti del giudizio di opposizione all’esecuzione eventualmente già intentato avverso la procedura (tranne il caso in cui esso abbia ad oggetto la pignorabilità di beni non fungibili); sicchè la tutela delle ragioni, anche risarcitorie, derivanti dall’illegittimità eventualmente riconosciuta in sede oppositiva avrebbe trovato adeguato spazio nell’opposizione all’esecuzione, se solo i debitori l’avessero tempestivamente dispiegata, senza bisogno dell’artificiosa necessità di mantenere a tal fine ostinatamente in vita un processo esecutivo che, con la discrezionale rinunzia del solo creditore procedente, non ha più alcun giuridico fondamento;

6.2. quanto poi all’attivazione di nuove procedure esecutive, queste non sarebbero precluse, fino all’effettivo ed integrale pagamento del credito azionato, dalla persistente pendenza di altra, salva l’operatività del cumulo dei mezzi di espropriazione: il quale, però, non potrebbe certo risolversi, dinanzi alla libera e discrezionale rinunzia ad una delle procedure, in favore della procedura estinta ed in danno della successiva;

6.3. sicchè può concludersi che non ha giammai – salve le ragioni da far valere in separato giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 615 o 617 cod. proc. civ. un interesse giuridicamente tutelato il debitore a conseguire la prosecuzione del processo esecutivo in quanto tale e ad opporre la dichiarata estinzione per tale scopo, se non limitatamente alla sola e mera irritualità dei suoi specifici presupposti, come posti a base del relativo provvedimento.

7. Il ricorso è pertanto inammissibile; e la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente comunanza della posizione processuale, non può che conseguire alla loro soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna M. T., T.A. e T.G., tra loro in solido, al pagamento, in favore di V.L., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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