Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-07-2012, n. 12966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 16068 del 2005, il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda del Curatore del Fallimento Punto Casa s.p.a. intesa ad ottenere la declaratoria della responsabilità l. Fall., ex art. 146, degli amministratori e dei sindaci della società fallita, con la consequenziale condanna degli stessi al risarcimento dei danni arrecati alla società ed ai creditori, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta contro gli amministratori T. e B. ed il sindaco M., nei cui confronti la citazione non era stata validamente notificata; ha accolto la domanda contro D.M. e F.S. in proprio, quali componenti del CdA, e del D. R., sindaco, condannandoli in solido al pagamento a favore del Fallimento di Euro 7.373.971,59, oltre accessori; ha condannato F.F., erede con beneficio di inventario di F. C., già presidente del Cda e poi A.U., deceduto in corso di causa, a pagare la somma predetta entro i limiti del valore dell’eredità allo stesso pervenuta; ha respinto la domanda contro R.E. e F.S., quali chiamati all’eredità di F.C., per avere rinunciato all’eredità; ha respinto la domanda contro il sindaco S.R.; ha respinto la domanda di garanzia del D.M. contro le assicuratrici Meieaurora s.p.a. e Assicuratrice Milanese s.p.a., ai sensi dell’art. 1892 c.c., ed ha regolato tra le parti le spese.

La Corte d’appello, con sentenza 2/11/2009-1/4/2010 ha accolto l’appello principale del D.M., e per l’effetto ha respinto la domanda risarcitoria del Fallimento nei confronti di detta parte, assorbiti gli appelli reciprocamente proposti dal D.M., Aurora Assicurazioni s.p.a. ed Assicuratrice Milanese s.p.a; ha respinto gli appelli incidentali proposti da F.F., erede di F. C., F.S. e D.R.G., ed ha provveduto a regolare le spese tra le parti.

Nello specifico, e per quanto qui interessa, la Corte del merito ha disatteso le argomentazioni intese a far valere l’eccezione di prescrizione quinquennale, rilevando che nel caso di fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394 c.c., confluiscono nell’unica azione prevista dalla L. Fall., art. 146, di cui diviene titolare il curatore, e che nel caso, dal tenore letterale e dal contenuto sostanziale dell’originaria citazione, risultava esercitata la duplice azione di responsabilità, per cui correttamente era stato fissato dal Tribunale il dies a quo alla data della dichiarazione di fallimento, ritenendosi da tale data la situazione conoscibile da tutti i creditori, per cui il termine di prescrizione quinquennale non era decorso dal 20/10/94 alle date di notifica della citazione, tra aprile e maggio 1998.

La Corte del merito ha rilevato che le gravi irregolarità nell’amministrazione erano state denunciate dallo stesso amministratore F.C. nella relazione al bilancio d’esercizio 1993, presentato all’assemblea del 15/6/94, e nell’istanza di fallimento della società in proprio, ed avevano trovato piena conferma negli accertamenti effettuati dal Consulente del Curatore, nelle relazioni dei consulenti del P.M. nel procedimento penale e del Tribunale in primo grado (i bilanci della società non erano stati redatti in maniera veritiera e corretta, con sopravvalutazione delle rimanenze finali, omessi versamenti nei confronti degli Istituti previdenziali e dell’Amministrazione finanziaria, pagamenti effettuati in nero, esborsi personali non contabilizzati, per cui, quando a seguito della citata relazione dell’A.U. F.C. il bilancio al 1993 era stato opportunamente rettificato, era risultato un ingente passivo di circa 21 miliardi di euro, che aveva costretto la società a chiedere il fallimento).

Secondo la Corte capitolina, infondata è l’eccezione di ultrapetizione fatta valere da F.F. e S., basata sulla pretestuosa deduzione dell’esercizio della sola azione sociale di responsabilità da parte del Curatore; infondata è la doglianza relativa all’adozione della sola perizia del P.M. nel procedimento penale, trascurando gli esiti della C.T.U. disposta dal Tribunale, atteso che nessuna specifica censura era stata rivolta nei confronti della perizia del P.M., comunque sostanzialmente non divergente da quella del C.T.U..

Quanto ai rilievi avanzati da F.S. in proprio, la Corte del merito osserva che, ampiamente provate e non contestate le gravi irregolarità verificatesi nell’amministrazione della Punto Casa, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli appellanti per l’inosservanza del generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, anche quando delegata, come nella specie, ad un componente del Consiglio di amministrazione, e specialmente, per non avere opportunamente controllato la redazione dei bilanci;

che il F. ha avuto piena contezza delle irregolarità della gestione paterna, collaborando nella creazione di una falsa situazione contabile e nella dispersione del patrimonio sociale, come risultante dai fatti emersi in sede penale; che a tali conclusioni si perviene tenuto conto che l’8/3/91, la quota del 15% di Punto Casa trasferita dal T. a F.S. era stata pagata con denaro della società mai rimborsato,’ che, deliberato dall’assemblea del 18/3/91 l’aumento di capitale da L. 1 miliardo a L. 2.500.000.000, venne dichiarato al notaio che le somme, mai entrate nelle casse sociali, erano state sottoscritte e versate dai due soci C. e F.S. con l’esibizione di contabili bancarie false, che, anche nel periodo dopo il fallimento, F.C. aveva contribuito all’opera di sottrazione dei beni sociali ideata dal padre, con la costituzione di società aventi lo stesso oggetto di Punto Casa.

Infondata infine è stata ritenuta la censura di mancata graduazione delle responsabilità, atteso che il Tribunale, a ragione dello stato di dissesto causato dai comportamenti omissivi e commissivi degli amministratori e dei sindaci dagli inizi della vita sociale al fallimento, non essendo possibile enucleare singole condotte causative di determinati danni, ha correttamente concluso per la responsabilità solidale dei colpevoli e per la quantificazione del danno nella conclusiva differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Quanto ai motivi di appello del D.R., la Corte rileva che, provate le irregolarità amministrative della società dagli accertamenti svolti in sede penale e civile e non contestate dall’appellante, questi non avrebbe comunque tratto vantaggio dall’utilizzo della relazione del C.T.U. D.L., e del resto, il D.R. è stato condannato per l’omissione dei controlli propri della carica rivestita, e come per il F., la relazione del perito del P.M. era servita soprattutto a chiarire il ruolo complessivo tenuto nella gestione della società ed a fugare eventuali dubbi in ordine alla consapevolezza delle irregolarità accertate.

Il perito infatti ha individuato nel D.R. colui che aveva svolto dal 1989 al 1992 la duplice funzione di direttore amministrativo e sindaco e in tale veste aveva materialmente effettuato, su ordine di F.C., tutte le irregolarità contabili intese ad occultare e distrarre la liquidità della società; al di là della non provata sussistenza formale della carica di direttore amministrativo attribuita dal perito, i fatti addebitati al D. R., che hanno giustificato il rinvio a giudizio da parte del GUP con decreto del 21/10/98, sono stati solo genericamente smentiti dall’appellante, che non ha dato conto dell’esito del procedimento penale, e resta utilizzabile la relazione del perito del P.M., allegata sin dall’inizio del giudizio al fascicolo del D.M. e non fatta oggetto di contestazione dal D.R..

Ricorrono F.S. in proprio e F.F., quale erede beneficiario di F.C., sulla base di tre motivi.

Ricorre altresì il D.R., con impugnazione da ritenersi incidentale (per il principio generale desumibile dall’art. 333 c.p.c., secondo il quale la prima impugnazione determina la pendenza del processo nel quale le altre parti devono proporre le proprie impugnazioni in via incidentale), affidato a tre motivi.

UGF Assicurazioni s.p.a., nuova denominazione assunta da Unipol s.p.a., quale società incorporante Aurora Assicurazioni s.p.a., ha depositato controricorso.

Il D.R. ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo del ricorso principale, F.S. denuncia violazione e/o mancata applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2393, comma 4, art. 2949 e art. 2941, n. 7, con riferimento all’eccezione di prescrizione; omessa pronuncia e motivazione su punto decisivo della controversia.

Atteso che F.S. ha ricoperto la carica di componente del CdA di Punto Casa dal 18/3/1991 al 1/12/1992, alla data di notifica della citazione, 23/4/98, era già maturata la prescrizione, ed il Giudice del merito ha omesso di pronunciarsi su detta eccezione, sollevata con riferimento al dies a quo costituito dalla data di cessazione dalla carica di componente del CdA. 1.2.- Con il secondo motivo, F.F. e S. si dolgono della violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’erronea applicazione dell’art. 2392 c.c., per avere il Fallimento chiesto la condanna dei convenuti ciascuno in proporzione al concreto pregiudizio arrecato e non già in solido; peraltro, la solidarietà affermata dai Giudici di merito è comunque in contrasto con il prevalente orientamento, secondo cui la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno deve fondarsi su fatti specifici di mala gestio e con la precisazione del danno conseguente a detti atti.

1.3.- Con il terzo motivo, i F. denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione sul punto controverso della determinazione e liquidazione del danno.

La Corte del merito, senza adeguata motivazione, ha dato per certa la dichiarazione del Fallimento in ordine alla quantificazione della differenza tra attività e passività, non sostenuta da adeguata prova, ed ha violato il principio consolidato secondo cui non può ritenersi automatica la determinazione del danno imputabile agli amministratori della società poi fallita nella differenza tra attivo e passivo del fallimento.

2.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, D.R.G. censura la sentenza impugnata per erroneità della motivazione, in ordine alla inapplicabilità della prescrizione quinquennale del diritto del Fallimento ad esercitare l’azione; e per violazione e falsa applicazione dell’art. 2407 c.c., art. 2393 c.c. e L. Fall., 146.

La Corte del merito ha fissato il dies a quo dalla dichiarazione di fallimento, ma nella relazione del C.T.U., a pag. 42, la data dell’irreversibile stato di dissesto è stata fissata al 31/12/1991, al più al successivo esercizio chiuso al 31/12/1992, con conseguente prescrizione dell’azione di responsabilità L. Fall., ex art. 146, al 31/12/1996 o al 31/12/1997.

2.2.- Con il secondo motivo, il D.R. fa valere l’erroneità e contraddittorietà della motivazione per l’utilizzazione a fini decisori dell’elaborato peritale del P.M., formatosi in sede inquisitoria nel processo penale, omettendo di dare conto della C.T.U. svoltasi nel processo con il concorso delle attività difensive delle parti.

Per affermare che il D.R. è stato effettivamente Direttore Amministrativo della Punto Casa occorrono prove inoppugnabili, che nel caso mancano, tali non potendosi ritenere le affermazioni inverosimili del B.G., presidente del Collegio sindacale all’epoca dei fatti, rese durante le indagini preliminari;

la sentenza impugnata è contraddittoria nel riconoscere il difetto di prova e ritenere corretta l’"attribuzione" da parte del perito del P.M. della carica di Direttore amministrativo al D.R., omettendo di valutare le risultanze della C.T.U..

2.3.- Con il terzo motivo, D.R. denuncia omessa ed errata valutazione delle conclusioni della perizia del P.M., redatta dal dott. Rinaldi, e della C.T.U., redatta dal prof. D.L..

E’ erronea l’affermazione che le presunte irregolarità del D.R. siano state provate sia in sede penale che civile, l’omissione dei controlli non è mai stata comprovata, ma solo affermata acriticamente nella perizia R., recepita dal Tribunale e dalla Corte d’appello, che, se avessero tenuto nel dovuto conto la C.T.U. del prof. D.L., avrebbero chiarito la posizione del D.R. nel contraddittorio pieno e non all’esito di un giudizio inquisitorio.

3.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c..

3.2.- Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

La Corte del merito,con statuizione non impugnata, ha ritenuto che il Curatore, nell’agire L. Fall., ex art. 146, ha esercitato le due azioni di responsabilità ex art. 2393 c.c. e art. 2394 c.c., e, considerata l’unitarietà dell’azione L. Fall., ex art. 146, ha ritenuto correttamente fissato dal Tribunale il dies a quo della prescrizione alla data di dichiarazione di fallimento, allorquando la situazione era divenuta conoscibile da parte di tutti i creditori.

Ciò posto, è agevole rilevare che il ricorrente ha incentrato la censura avendo riguardo alla sola azione sociale ex art. 2393 c.c. e non già anche all’azione ex art. 2394 c.c., e non ha colto neppure la ratio decidendi adottata dalla Corte del merito sul punto, come sopra indicata, da cui l’inidoneità della censura, per carenza di decisività, a condurre all’annullamento della sentenza.

3.2.- Il secondo motivo e la seconda censura del terzo motivo, da valutarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra gli stessi, sono infondati.

Nel secondo motivo, i ricorrenti fanno valere la violazione da parte della sentenza impugnata dell’art. 112 c.p.c., per avere pronunciato la condanna solidale di F.S. con gli altri amministratori, mentre il Fallimento aveva chiesto la condanna dei convenuti, ciascuno in proporzione al concreto pregiudizio arrecato.

Denunciano altresì che la condanna solidale è in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale la condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni deve fondarsi su specifici fatti addebitati posti in essere durante il periodo della carica, con la precisazione del danno derivato da detti atti.

Tali censure (a tacere dal rilievo che le stesse riguardano la posizione sia di F.S. che di F.F., come erede di F.C., pur facendosi in ricorso esplicito riferimento al solo F.S.) si intrecciano con la successiva avanzata nel terzo motivo, in relazione alla determinazione del danno in via automatica, secondo il criterio del c.d. deficit fallimentare, per cui le censure vanno valutate congiuntamente.

Si impone a questo punto il riferimento all’orientamento giurisprudenziale compiutamente espresso nella pronuncia 3032/2005, che ha trattato i profili involti nelle denunce sopra indicate.

Detta pronuncia, dopo avere richiamato gli orientamenti non del tutto univoci, assunti dalla giurisprudenza al fine di individuare il danno risarcibile,e fatto riferimento agli orientamenti della dottrina in argomento, ha ritenuto non sostenibile l’identificazione automatica del danno imputabile all’illegittima condotta di amministratori e sindaci con la differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, in quanto lo sbilancio patrimoniale di una società insolvente, può avere (e per lo più ha) cause molteplici, non necessariamente tutte riconducibili al comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società, ma bensì alla gestione nel suo complesso ed alle scelte discrezionali in cui questa si traduce, che sono per loro natura sottratte al vaglio di legittimità del giudice.

Del resto, argomenta la decisione in oggetto, il detto automatismo si pone in contrasto con i principi, da cui è retto il risarcimento del danno civile, che impongono l’individuazione di un preciso nesso di causalità tra il comportamento illegittimo di cui taluno è chiamato a rispondere e le conseguenze che ne siano derivate nell’altrui sfera giuridica, e richiedono che di tale nesso sia fornita la prova da parte di chi il risarcimento invoca…

Il rifiuto di ogni automatismo nell’applicazione del suindicato criterio differenziale non vale però, di per sè solo, ad escludere che anche quel medesimo criterio possa soccorrere, in guisa di parametro cui ancorare una liquidazione equitativa, una volta accertata l’impossibilità di ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenza dannose dei singoli atti illegittimi imputati ad amministratori e sindaci della società. In linea di principio, ove ricorrano i presupposti per la liquidazione del danno in via di equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nulla consente di negare a priori la correttezza di un simile procedimento argomentativo, essendo l’equità per sua stessa natura legata alle circostanze specifiche di ogni singolo caso concreto. Occorre però pur sempre che, per evitare la surrettizia reintroduzione di un criterio che di per sè si è già visto non essere logicamente idoneo ad identificare in modo soddisfacente il danno risarcibile, il giudice di merito dia in proposito una puntuale motivazione: sia in ordine all’effettiva impossibilità di addivenire ad una ricostruzione (magari non completa e del tutto puntuale, ma almeno sufficientemente approssimativa) degli specifici effetti pregiudizievoli procurati al patrimonio sociale dall’illegittimo comportamento degli organi della società, ciascuno, ove occorra, distintamente valutato; sia, comunque, in ordine alla plausibilità logica, in rapporto alle specifiche caratteristiche del caso in esame, dell’imputazione causale a detto comportamento dell’intero sbilancio patrimoniale della società, quale accertato a distanza di tempo in sede concorsuale (nel caso, aveva agito il commissario liquidatore di una società in liquidazione coatta amministrativa ed era stato fatto riferimento al disavanzo di gestione riferito a circa sette anni dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza e l’affidamento della gestione al commissario di nomina pubblica).

L’orientamento chiaramente espresso nell’indicata pronuncia, pur escludendo il riferimento automatico al c.d. deficit fallimentare, ne consente l’adozione alla stregua della specificità del caso, nella concreta impossibilità di attribuire causalmente specifici danni alle singole condotte e di liquidare gli stessi, in presenza di una adeguata motivazione.

Nel caso di specie, la Corte del merito ha ritenuto corretta la determinazione del Tribunale, che, attribuito lo stato di dissesto della società ai vari comportamenti commissivi ed omissivi degli amministratori e dei sindaci, tenuti dagli inizi della vita sociale al fallimento, tale per cui non era possibile enucleare singole condotte causative di danni, ha concluso per la responsabilità solidale e la identificazione del danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Di contro a tali argomentazioni, i ricorrenti hanno opposto la violazione tout court dell’art. 2392 c.c. e dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, aggiungendo la mancanza di adeguata motivazione dei criteri seguiti,sia pure su base equitativa.

Orbene, premesso che la Corte del merito ha argomentato in relazione al nesso causale ed all’adozione del criterio del deficit fallimentare, si deve concludere per la genericità delle censure dei ricorrenti, e quindi per il mancato rispetto del ricorso in parte qua dei requisiti di contenuto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, non avendo la parte prospettato alcuna argomentazione ancorata al caso di specie, idonea a contrastare le statuizioni della Corte del merito.

I ricorrenti infatti avrebbero dovuto non solo indicare i punti della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza e/o dottrina prevalente, ma altresì, mediante specifiche argomentazioni, avanzare una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal Giudice del merito (così le pronunce 1063/05, 11501/06 e 5353/07), mentre le censure avanzate, sostanzialmente, non si confrontano con le argomentazioni rese dal Giudice del merito e non prospettano le ragioni,ancorate al caso di specie, che possano giustificare una soluzione giuridicamente e motivatamente più plausibile.

Nè infine sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la Corte del merito ha interpretato la domanda del Fallimento alla stregua dell’accertamento della impossibilità di enucleare singole condotte causative di danno, da ciò facendo conseguire la condanna solidale.

3.3.- Il terzo motivo, in relazione alla prima censura, è inammissibile.

La doglianza relativa alla adozione della quantificazione della differenza tra attivo e passivo, come fornita dalla Curatela, è nuova, in quanto non risulta detta doglianza fatta valere avanti al Giudice del merito.

4.1- Il primo motivo del ricorso incidentale del D.R. è infondato.

La Corte del merito ha ritenuto correttamente fissata dal Tribunale alla data di dichiarazione di fallimento il dies a quo della prescrizione, ritenendo che a tale data fosse divenuta conoscibile da parte dei creditori la situazione di insufficienza del patrimonio sociale, in mancanza di prova della preesistenza dello stato di insufficienza.

Così statuendo, la Corte d’appello ha reso corretta applicazione del principio affermato, tra le altre, nelle pronunce 10937/07 e 8516/2009; il riferimento da parte del D.R. alle conclusioni del C.T.U. è a riguardo del tutto inidoneo a supportare le censure avanzate, per l’immediato rilievo che, ai fini della decorrenza della prescrizione, va fatto riferimento alla conoscibilità esteriore dell’incapienza patrimoniale, che va accertata alla stregua di fatti sintomatici di assoluta evidenza (così la pronuncia 8516/09), e non allo stato di dissesto in sè.

4.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte del merito non ha fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità del D.R. sulla duplice funzione dello stesso, di sindaco e di direttore amministrativo, ma sulla sussistenza dei fatti addebitati al D.R., provati e genericamente contestati dallo stesso, che non aveva neppure dato notizia dell’eventuale assoluzione nel giudizio penale, per cui la censura, tra l’altro gravemente carente sul piano dell’autosufficienza(vedi il riferimento alle dichiarazioni del B. in sede di indagini preliminari), non coglie la ratio decidendi della pronuncia, ed è del tutto inidonea, già in tesi, a condurre all’annullamento della pronuncia.

4.3.- Il terzo motivo è inammissibile.

Il D.R., in modo del tutto generico, senza neppure indicare i passi della C.T.U. del prof. D.L., che in tesi non avrebbero accertato la responsabilità dello stesso (e senza censurare l’affermazione della Corte del merito, che ha ritenuto come il D. R. non avrebbe tratto vantaggio dalla C.T.U., stante la prova delle irregolarità nell’amministrazione della società), si duole della ritenuta propria responsabilità, denunziando la mancata prova sulla doppia qualifica di sindaco e direttore amministrativo (della cui carenza di decisività si è già detto), e l’acritica adesione alla perizia R., per poi concludere che, se fosse stato tenuta nel dovuto conto la C.T.U., la propria posizione processuale "sarebbe stata definitivamente chiarita nell’ambito di un contraddittorio rituale me non all’esito di un giudizio inquisitorio contenuto nel processo penale e indebitamente usato nel giudizio civile".

La parte conclusiva della censura rende palese la carenza di decisività della stessa, appuntandosi alla scelta da parte della Corte del merito della fonte del proprio convincimento (il riferimento all’uso "indebito" è meramente labiale, non avendo la parte lamentato alcun vizio di legge sul punto, ma solo di motivazione).

Ed infatti, come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 15489/2007, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (in senso conforme, le pronunce 18119/08 e 23929/07).

5.1.- Conclusivamente, vanno respinti i ricorsi, mentre gli stessi, come rivolti nei confronti di Aurora Assicurazioni s.p.a., oggi UGF Assicurazioni s.p.a., sono da ritenersi inammissibili, non essendovi rapporto processuale tra i ricorrenti e la compagnia assicuratrice del D.M..

V’è pronuncia sulle spese solo in relazione alla costituita UGF e, considerata la particolarità della situazione di specie, si reputa di disporre la compensazione delle stesse.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara inammissibili i ricorsi come rivolti nei confronti di UGF Assicurazioni s.p.a. e compensa le spese tra i ricorrenti ed UGF Assicurazioni s.p.a..

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 09-12-2013, n. 49358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 19.12.2012 il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, dichiarava non dovessi procedere nei confronti di M.R. in ordine al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per avere portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo una roncola lunga cm. 45, perchè estinto per intervenuta oblazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia denunciando la violazione di legge.
Ha rilevato, in specie, che il tribunale avrebbe dovuto rigettare la richiesta di ammissione alla oblazione dovendo escludere l’applicazione della fattispecie attenuata prevista della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3.
Infatti, ad avviso del ricorrente, pur in presenza di orientamenti contrastanti, risulta maggiormente aderente alla lettera ed alla ratio della norma l’interpretazione per la quale detta attenuante non può applicarsi a tutti gli oggetti menzionati dal comma secondo del medesimo articolo, bensì, soltanto degli oggetti atti ad offendere, con esclusione, quindi, degli strumenti da punta e da taglio, quale quello oggetto di contestazione.
Motivi della decisione
Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Anche seguendo l’orientamento – che può ritenersi prevalente e che il Collegio condivide – secondo il quale la circostanza del fatto di lieve entità prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, si applica a tutte le armi improprie indicate nell’art. 4, comma 2, Legge cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi (Sez. 1^, n. 46264 del 08/11/2012, Visendi, rv. 253968), tuttavia, la violazione oggetto di contestazione non può essere estinta per oblazione.
Invero, è stato affermato in più occasioni da questa Corte che in materia di reati concernenti le armi, non può farsi luogo alla cosiddetta oblazione discrezionale di cui all’art. 162 bis c.p., neppure nel caso in cui ricorra l’ipotesi di lieve entità prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, che è circostanza attenuante speciale e non integra una figura autonoma di reato (Sez. 1^, n. 39982 del 16/10/2008, Scattolin, rv. 242097; Sez. 1^, n. 4732 del 30/06/2000, Iamundo, rv. 216686; Sez. 1^, n. 5560 del 25/10/1996, Senes, rv. 206191).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della ordinanza di ammissione all’oblazione con la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Gaeta, sentenza n.4088 del 28.10.2009 dep 11/01/2010 Contravvenzioni, sosta, strisce blu, mancato pagamento, aree libere (2010-03-02)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Sentenza n. 4088

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Gaeta, nella persona dell’Avv. XXXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 928/C/07 R.G.A.C. promossa da

…, nato a XXXXX il XXXXX, residente in XXXXX, Via XXXXXX n. XXXXX, rappresentato e difeso dall’ Avv. Francesco Blasotti e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Casoria, Viale Olimpico n. 32, come da delega a margine del ricorso.

– ricorrente –

CONTRO

COMUNE DI XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Dott. XXXXX, come da deliberazione di Giunta emessa nel mese di XXXXX

– resistente –

OGGETTO Opposizione avverso verbale di accertamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25/01/2007 … proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. XXXXX elevato dalla Polizia Municipale di XXXXX in data 29/07/2006 per violazione dell’art. 157 co. 6 e 8 C.d.S. Detta infrazione era stata accertata in data 29/07/2006, in XXXXX, Via XXXXXX, in quanto la vettura Skoda Fabia targata XXXXX, di proprietà del ricorrente, si trovava "in sosta in luogo consentito ma senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, non esponendo nulla".

Deduceva l’opponente la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato, tra l’altro, sul rilievo che il Comune di XXXXX, in prossimità dell’ area in cui era stata accertata la violazione, non aveva riservato una zona destinata a parcheggio libero.

Ritualmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, il convenuto Comune si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e , chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo che il verbale è atto pubblico avente efficacia probatoria privilegiata e che non sussiste il citato obbligo nell’area di cui trattasi.

Sulle richieste delle parti il ricorso veniva, quindi, deciso come da separato dispositivo, di cui si dava lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e va accolta.

Rilevasi, invero, che il Comune ha l’obbligo di istituire zone di parcheggio libero accanto a quelle di parcheggio regolamentato, così come normativamente statuito ai sensi dell’art. 7 co. 8 C.d.S. e come ribadito dalla S.C. con sentenza n. 116 del 09/01/2007.

Nel caso di specie il resistente Comune non ha prodotto la documentazione attestante il rispetto di tale obbligo né quella eventuale attestante la mancata sussistenza dell’ obbligo medesimo nella zona di cui trattasi.

L’opposizione, pertanto, va accolta, con conseguente annullamento del verbale impugnato, rendendosi superfluo l’esame di ulteriori rilievi dedotti in ricorso.

Attesa la natura del giudizio, concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dello stesso.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Gaeta, definendo il ricorso proposto da … nei confronti del Comune di XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, così provvede:

1) accoglie il ricorso;

2) annulla il provvedimento impugnato;

3) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Gaeta il 28/10/2009

IL GIUDICE DI PACE

IL CANCELLIERE B3

Depositato in cancelleria il 11/01/2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 63 del 2005 DIBATTIMENTO PENALE TESTIMONI IN MATERIA PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza emessa il 17 giugno 2003, pervenuta a questa Corte il successivo 20 agosto (r.o. n. 677 del 2003), il Tribunale di Biella, nel corso di un dibattimento penale per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui sono accusati i genitori della vittima, minorenne all’epoca dei fatti ma ora maggiorenne, inferma di mente, richiesto dal pubblico ministero di procedere all’esame testimoniale della persona offesa con le modalità “protette” previste dall’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, richiamato dall’art. 498, comma 4-bis (concernenti luogo, tempo e modalità particolari dell’esame del teste minore degli anni sedici, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno), nonché dall’art. 498, comma 4-ter, del medesimo codice (utilizzo del vetro specchio e di impianto citofonico per l’esame del minore vittima di reati sessuali), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, del predetto art. 498, commi 4-bis e 4-ter nella parte in cui, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente persona offesa dal reato di violenza sessuale, non consentono che l’esame del testimone, qualora una parte lo richieda ovvero il presidente lo ritenga in concreto necessario per salvaguardare la personalità del teste, si svolga secondo le modalità di cui all’art. 398, comma 5-bis, e, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

In punto di rilevanza, il remittente esclude la possibilità di un’applicazione analogica dei commi 4-bis e 4-ter dell’art. 498 cod. proc. pen. – riferiti all’esame testimoniale del minorenne – stante il tassativo tenore letterale delle norme, e osserva che la testimonianza della persona offesa dovrebbe essere assunta con le ordinarie modalità dettate dal citato art. 498, commi 1, 2, 3 e 4 (pur come risulta, quest’ultimo, dalla sentenza additiva di questa Corte n. 283 del 1997 circa l’esame del teste da parte del presidente), e ciò nonostante che nella fattispecie concreta possano ritenersi adeguatamente provate sia la condizione di attuale infermità mentale della persona offesa, pur considerata capace di testimoniare e di fornire un risultato probatorio attendibile, sia la sussistenza di una situazione di “disagio psicologico-affettivo” nella quale la teste sarebbe costretta a deporre, per la natura e gravità dei reati contestati e per lo stretto rapporto di parentela esistente fra gli imputati e la persona offesa.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale reputa che si debba riproporre lo stesso percorso argomentativo che aveva indotto il Giudice delle leggi alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4, cod. proc. pen. Considerato che la ratio sottesa ai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 498, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 114 del 2001, è da rinvenirsi nelle specifiche esigenze di assicurazione della genuinità della prova e di protezione del minore infrasedicenne rispetto alle possibili lesioni della sua personalità, risulterebbe evidente la irragionevolezza di una scelta legislativa che non consente in alcun modo al giudice del dibattimento di disporre – laddove ravvisi, come nel caso di specie, l’effettiva sussistenza di un’analoga esigenza di protezione della personalità del testimone ex art. 2 della Costituzione – che l’assunzione della testimonianza dell’infermo di mente, vittima di reati sessuali, avvenga con le modalità protette. La constatazione, da compiersi in concreto ed in relazione al complessivo contesto processuale, della necessità o dell’opportunità di evitare qualsiasi pregiudizio alla personalità particolarmente fragile del teste affetto da infermità mentale giustificherebbe la previsione di un potere discrezionale in capo al giudice del dibattimento di applicare in tale ipotesi lo stesso regime di tutela processuale previsto per l’esame del teste minorenne dal comma 4-bis del codice (indipendentemente dal reato per il quale si procede) e dal successivo comma 4-ter (per l’ipotesi del minore vittima di reati sessuali).

A garantire il rispetto della personalità del testimone infermo di mente non potrebbero ritenersi adeguate le diverse e generali regole pur previste dal codice di rito all’art. 499, comma 4 (secondo cui “il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona”) e all’art. 472, comma 3-bis (che riconosce alla persona offesa nel caso di reati sessuali la facoltà di chiedere che il dibattimento, o una parte di esso, si svolga a porte chiuse), e ciò quanto meno nelle ipotesi in cui il testimone infermo di mente sia vittima di un reato a sfondo sessuale connotato in punto di fatto da una condotta di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, e per di più posto in essere da uno stretto congiunto della vittima. In tali casi, l’esclusione a priori dell’applicabilità delle modalità protette si traduce, secondo il giudice a quo, «in una illegittima rinuncia da parte del legislatore ad una adeguata tutela non solo della dignità, del pudore e della personalità del teste parte offesa infermo di mente, ma anche della genuinità della prova»; e ciò, proprio con riferimento a fattispecie delittuose rispetto alle quali tali esigenze di tutela di soggetti psicologicamente deboli si pone con maggiore intensità ed evidenza.

2.– Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.– Con ordinanza emessa il 10 dicembre 2003, e pervenuta a questa Corte il 23 febbraio 2004 (r.o. 193 del 2004), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ariano Irpino, dopo avere ammesso un incidente probatorio ai sensi dell’art. 392, lettera a, cod. proc. pen., in un procedimento per violenza sessuale commesso in danno di persona adulta inferma di mente, rilevando la necessità di procedere all’assunzione della testimonianza della persona offesa, stanti le sue condizioni psichiche, in forma protetta ai sensi dell’art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen, che però è testualmente riferito alla testimonianza del solo minore di sedici anni, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, dell’art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto previsto per i minori di anni sedici, che si possa procedere all’assunzione della testimonianza di persona offesa, che sia adulta e inferma di mente, nell’ambito dei reati sessuali, con le “modalità protette” ivi contemplate (ad es. con l’impiego di mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, con l’assistenza di un esperto, in una stanza separata da quella in cui si trovano le parti e mediante l’utilizzo di vetro specchio unidirezionale etc.).

In punto di rilevanza il Giudice per le indagini preliminari reputa che la questione sia ammissibile in quanto relativa a norma di legge non suscettibile di applicazione in via analogica ex art. 14 delle preleggi, e che la eventuale declaratoria di incostituzionalità in parte qua permetterebbe l’esame del teste nelle forme protette, salvaguardando la genuinità della prova e la personalità della vittima del reato.

Quanto al merito, l’autorità remittente ritiene che la mancata estensione della norma nel senso indicato si porrebbe in contrasto, anzitutto, con l’art. 2 della Costituzione, non assicurandosi piena tutela dei diritti inviolabili dell’uomo nel processo penale quando l’adulto infermo di mente, vittima di reati sessuali, è chiamato a deporre su vicende e questioni particolarmente delicate e scabrose afferenti alla sfera più intima della sua personalità, in un’aula di tribunale e alla presenza del giudice e delle parti. Lo stesso Giudice delle leggi, ricorda il remittente, ha già sottolineato il rilievo costituzionale delle esigenze di salvaguardia della personalità del teste (cfr. sentenze n. 262 del 1998 e 283 del 1997). Inoltre l’estensione della norma si porrebbe in perfetta armonia con le decisioni adottate in materia dalla Comunità europea (non meglio specificate dal giudice a quo ma probabilmente da riferirsi alla decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001, n. 220), in base alle quali ciascuno Stato membro deve garantire che «le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione».

In secondo luogo, la norma denunciata sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento di situazioni che possono essere analoghe, considerato che anche il minorato psichico, come il minore infrasedicenne, versa in uno stato di debolezza e fragilità mentale ed è facilmente suggestionabile.

In terzo luogo, il giudice a quo denuncia un contrasto con l’art. 24 della Costituzione, in quanto la mancata estensione della norma impugnata si tradurrebbe in un difetto di adeguata e piena tutela giurisdizionale: soltanto ove sia rimesso al giudice stabilire caso per caso tempo, luogo e modalità particolari di escussione del teste si porrebbe l’infermo di mente nella concreta ed effettiva condizione di difendere appieno i propri diritti.

Ancora, la norma impugnata violerebbe l’art. 32 della Costituzione, considerato che porre il teste infermo di mente a stretto ed immediato contatto con la viva realtà processuale e con il suo presunto aggressore significherebbe farlo testimoniare in un ambiente carico di tensione e sottoporlo ad uno stress emotivo che in una persona con un equilibrio psichico già fortemente minato e compromesso può tradursi in una lesione alla integrità e al benessere fisico e psichico.

Infine, il remittente denuncia il contrasto con l’art. 111 della Costituzione, perché non sarebbe garantito il “processo giusto”, volto alla ricerca della verità, dato che l’esame del teste infermo di mente non può essere effettuato con le modalità più adeguate a garantire la genuinità e la incontestabilità della prova.

4.– E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione nei termini di seguito precisati.

Il ragionamento della difesa erariale muove dall’art. 401, comma 5, cod. proc. pen., il quale stabilisce che l’assunzione anticipata della prova nell’incidente probatorio si svolge secondo le regole dettate per il dibattimento, e dunque anche dall’art. 498, comma 4, del codice di rito, come integrato dalla sentenza n. 283 del 1997, integrazione la cui ratio sottesa informerebbe di sé, secondo l’Avvocatura, l’intera disposizione. Ciò premesso, in virtù di una sorta di proprietà transitiva delle norme in questione, il richiamo che l’art. 498, comma 4-bis, del codice di procedura penale, quale integrato nei presupposti dalla pronuncia della Corte costituzionale citata, fa all’impugnato art. 398, comma 5-bis, dello stesso codice, estenderebbe ad esso i suoi effetti per il semplice argomento che, essendo l’incidente probatorio una anticipazione della istruttoria dibattimentale, non può che soggiacere alle medesime regole, quali risultanti anche dalle pronunce della Corte costituzionale. «Sicché se nel dibattimento l’esame della persona inferma di mente può essere condotto dal presidente, tale regola deve valere anche per l’esecuzione dell’incidente probatorio».

Tale interpretazione sarebbe stata avvalorata, secondo la difesa erariale, dallo stesso giudice costituzionale nella sentenza n. 114 del 2001, con la quale si sarebbe riconosciuta «la sostanziale equivalenza del meccanismo di cui all’art. 498, comma 4-bis, e [di] quello originario dell’art. 398, comma 5-bis», onde non vi sarebbe alcun ostacolo, in via di interpretazione, ad utilizzare, nel corso dell’incidente probatorio, le modalità protette per l’assunzione della prova di persona maggiorenne inferma di mente.

Considerato in diritto

1.– Le questioni che i due remittenti sollevano riguardano le modalità di esame “protetto”, nell’ambito del processo penale, del teste persona offesa da reato sessuale, maggiorenne all’epoca del processo, che sia infermo di mente.

Precisamente, il Tribunale di Biella, nel corso del dibattimento, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4-bis, del codice di procedura penale, che dispone l’applicabilità nel dibattimento, su richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene necessario, dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, a tenore del quale, nel caso di indagini concernenti reati sessuali, quando fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo (anche fuori del tribunale, presso strutture specializzate o in mancanza presso l’abitazione del minore), il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno; nonché dell’art. 498, comma 4-ter, del predetto codice, secondo cui, quando si procede per reati sessuali, l’esame del minore vittima del reato si effettua, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Tali norme sono impugnate nella parte in cui non consentono l’applicazione delle suddette modalità protette, nel caso di procedimento per il delitto di violenza sessuale, quando si debba procedere all’esame di testimone maggiorenne infermo di mente, persona offesa dal reato. La questione è sollevata in riferimento al principio di tutela dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, ad avviso del remittente, la mancanza del potere del giudice di procedere alla assunzione della prova mediante le speciali modalità ivi previste, quando riscontri la sussistenza di una esigenza di protezione della personalità del teste analoga a quella considerata dal legislatore a proposito del minore, darebbe luogo ad una inadeguata tutela della dignità, del pudore e della personalità del teste psicologicamente debole, nonché della genuinità della prova.

A sua volta il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ariano Irpino, investito di un incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza di una persona inferma di mente, dubita della legittimità costituzionale del citato art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che si possa procedere all’assunzione della testimonianza della parte offesa da reato sessuale, maggiorenne e inferma di mente, con le modalità previste per il minore di sedici anni. La questione è sollevata in riferimento: all’art. 2 della Costituzione, in quanto non si assicurerebbe la piena tutela dei diritti inviolabili della persona dell’infermo di mente; all’art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe irragionevole non riconoscere al maggiorenne infermo di mente, persona particolarmente fragile, la stessa salvaguardia prevista per il minore infrasedicenne; all’art. 24 della Costituzione, perché il teste non sarebbe messo in condizione di difendere appieno i propri diritti e di rendere una deposizione serena, genuina e veridica; all’art. 32 della Costituzione, perché non si garantirebbe adeguatamente il diritto alla salute del teste sotto il profilo del suo benessere psico-fisico; infine all’art. 111 della Costituzione, in quanto non sarebbe garantito il giusto processo sotto il profilo della libertà di esprimersi del teste, al di là di condizionamenti e paure, e della possibilità di assicurare la genuinità della prova.

2.– Stante la connessione di oggetto, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3.– Le questioni relative all’art. 398, comma 5-bis, e all’art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono fondate.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, pur non potendosi meccanicamente equiparare l’infermo di mente al minore ai fini della disciplina della testimonianza nel procedimento penale, tuttavia il principio di tutela della persona, desumibile dall’art. 2 della Costituzione, comporta che il giudice procedente, ove ritenga in concreto che vi sia un pericolo di pregiudizio alla personalità del teste infermo di mente, possa adottare modalità di esame atte a prevenire ed escludere tale pericolo; e ha fatto applicazione del principio dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice, in tale ipotesi, di procedere direttamente all’esame su domande e contestazioni proposte dalle parti (sentenza n. 283 del 1997).

In altra occasione la Corte, investita di questioni analoghe a quelle oggi in esame, le ha dichiarate inammissibili per irrilevanza, in quanto sollevate sul presupposto della estensione alla specie della previsione di ricorso all’incidente probatorio, estensione che si è escluso invece sia imposta dalla Costituzione (ordinanza n. 108 del 2003; nonché sentenza n. 529 del 2002, con riferimento alla prospettata estensione della applicazione dell’art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. al caso di testimonianza del minore nell’ambito di procedimenti per reati diversi da quelli sessuali).

Nel presente giudizio, invece, le questioni si presentano come rilevanti, essendo in un caso sollevate nel corso del dibattimento, in un altro caso nel corso di un incidente probatorio ammesso in base alla disciplina in vigore.

4.– Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell’infermo di mente, chiamato a testimoniare nell’ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa ratio decidendi della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne, e rispettivamente per il minore, dall’art. 398, comma 5-bis (richiamato dall’art. 498, comma 4-bis) e dall’art. 498, comma 4-ter, cod. proc. pen., del ricorso, alle modalità “protette” di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l’opportunità.

Rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze legati all’intimità della persona e connessi a ipotesi di violenze subìte, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni, può tradursi in un’esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità.

D’altra parte l’adozione, in questi casi, di speciali modalità “protette” di assunzione della prova, quanto a luogo, ambiente, tempo, assistenza di persone che conoscano il teste o di esperti, nonché a modi concreti di procedere all’esame, non solo non contrasta con altre esigenze proprie del processo, ma, al contrario, concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima, suscettibile di essere pregiudicata ove si dovesse procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie (cfr. sentenze n. 283 del 1997, n. 114 del 2001, n. 529 del 2002).

L’apprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dell’infermo di mente, a siffatte speciali modalità, previste dal legislatore nel caso di testimonianza del minore o del minore infrasedicenne, deve essere rimesso al giudicante, in relazione alla varietà possibile di situazioni (cfr. ancora sentenza n. 283 del 1997).

5.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve dunque investire sia l’art. 398, comma 5-bis, sia l’art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale. Non vi è motivo, invece, per intervenire sull’art. 498, comma 4-bis, del medesimo codice, la cui portata si esaurisce nel rendere applicabili in sede di dibattimento, ove una parte lo richieda o il presidente lo ritenga necessario, le modalità di assunzione della prova previste dall’art. 398, comma 5-bis: una volta investito quest’ultimo dalla presente pronuncia additiva, ne risulta automaticamente ampliato anche l’ambito di applicabilità del comma 4-bis dell’art. 498, onde la relativa questione di incostituzionalità deve essere dichiarata, in questi sensi, infondata.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all’assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno;

b) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l’esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico;

c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l’ordinanza in epigrafe (r.o. n. 677 del 2003).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.