Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Gli attuali ricorrenti riferiscono di coltivare da oltre venti anni un terreno agricolo sito in frazione Villa Santa Maria del Comune di Spoltore e di abitare l’annessa casa colonica di proprietà comunale (ex ECA), corrispondendo il canone annuo di Euro 1.859, in virtù di contratto di affitto di fondo rustico. Riferiscono, altresì, che il Comune, che aveva più volte cercato di rientrare in possesso dell’immobile in questione, avendo accertato che non risultavano le certificazioni relative agli impianti ivi istallati, con ordinanza sindacale 4 maggio 2010, n. 81/10, ha dichiarato l’inagibilità del fabbricato ed ha ordinato lo sgombero immediato "onde poter realizzare la messa in sicurezza e la ristrutturazione dell’unità immobiliare con opere tali da ripristinare le condizioni di sicurezza igienicosanitaria, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti istallati, secondo quanto dispone la normativa vigente".
Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per sviamento.
Lo stato dell’immobile non era tale da creare una situazione di effettivo pericolo per incolumità pubblica; in realtà, con l’atto impugnato il Comune ha inteso rientrare in possesso dell’immobile in questione.
2) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e di ogni regola e principio in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
L’atto è stato assunto senza che fosse stata data comunicazione ai ricorrenti dell’avvio del procedimento.
Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 22 ottobre 2010.
Il Comune di Spoltore si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 7 luglio ed il 10 novembre 2010 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
Con l’impugnata ordinanza 4 maggio 2010, n. 81/10, il Sindaco del Comune di Spoltore ha assunto ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le seguenti determinazioni:
a) ha dichiarato l’inagibilità del fabbricato comunale (ex ECA) sito in frazione Villa Santa Maria, occupato dagli attuali ricorrenti, in quanto non risultavano le certificazioni relative agli impianti ivi istallati;
b) ha ordinato lo sgombero immediato del fabbricato onde poter realizzare – come testualmente si legge nell’ordinanza in questione – "la messa in sicurezza e la ristrutturazione dell’unità immobiliare con opere tali da ripristinare le condizioni di sicurezza igienicosanitaria, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti istallati, secondo quanto dispone la normativa vigente".
Con il ricorso in esame gli istanti hanno contestato con il primo motivo di gravame la legittimità del ricorso da parte del Comune al potere di ordinanza di cui al predetto art. 54 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in quanto lo stato dell’immobile non era tale da creare una situazione di effettivo pericolo per incolumità pubblica.
Tale doglianza, avente carattere pregiudiziale ed assorbente, è fondata.
Deve, invero, al riguardo ricordarsi che tale articolo 54 attribuisce al Sindaco il potere di assumere atti contingibili e urgenti "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana". E l’esercizio di tale potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti – come è stato costantemente chiarito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St, sez. V, 8 marzo 2010 n. 1331, e 16 febbraio 2010, n. 868) – non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.
Ciò premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie, così come lamentato con il gravame, dagli atti dell’istruttoria esperita dal Comune non si rileva di certo che lo stato e le condizioni dell’immobile erano tali da creare una situazione di effettivo pericolo per incolumità pubblica per gli occupanti, in quanto era stata accertata esclusivamente la mancanza delle certificazioni relative agli impianti ivi istallati.
Sembra, pertanto, evidente dalla lettura degli atti di causa che non sussistessero nel caso di specie i presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del potere in questione.
Va, peraltro, in merito anche osservato che nelle more del giudizio i ricorrenti – come si rileva dalla perizia tecnica e dai relativi allegati depositati in giudizio il 7 luglio 2010 – hanno oggi puntualmente e tempestivamente provveduto a dotarsi delle certificazioni mancanti.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.
Le spese, come di regola (art. 26 del codice del processo amministrativo ed art. 92 del cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 45, n. 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza 4 maggio 2010, n. 81/10, del Sindaco del Comune di Spoltore.
Condanna il Comune di Spoltore al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge (IVA, CAP e spese generali).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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