T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 11-01-2011, n. 15 Enti locali Sindaco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli attuali ricorrenti riferiscono di coltivare da oltre venti anni un terreno agricolo sito in frazione Villa Santa Maria del Comune di Spoltore e di abitare l’annessa casa colonica di proprietà comunale (ex ECA), corrispondendo il canone annuo di Euro 1.859, in virtù di contratto di affitto di fondo rustico. Riferiscono, altresì, che il Comune, che aveva più volte cercato di rientrare in possesso dell’immobile in questione, avendo accertato che non risultavano le certificazioni relative agli impianti ivi istallati, con ordinanza sindacale 4 maggio 2010, n. 81/10, ha dichiarato l’inagibilità del fabbricato ed ha ordinato lo sgombero immediato "onde poter realizzare la messa in sicurezza e la ristrutturazione dell’unità immobiliare con opere tali da ripristinare le condizioni di sicurezza igienicosanitaria, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti istallati, secondo quanto dispone la normativa vigente".

Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per sviamento.

Lo stato dell’immobile non era tale da creare una situazione di effettivo pericolo per incolumità pubblica; in realtà, con l’atto impugnato il Comune ha inteso rientrare in possesso dell’immobile in questione.

2) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e di ogni regola e principio in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L’atto è stato assunto senza che fosse stata data comunicazione ai ricorrenti dell’avvio del procedimento.

Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 22 ottobre 2010.

Il Comune di Spoltore si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 7 luglio ed il 10 novembre 2010 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

Con l’impugnata ordinanza 4 maggio 2010, n. 81/10, il Sindaco del Comune di Spoltore ha assunto ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le seguenti determinazioni:

a) ha dichiarato l’inagibilità del fabbricato comunale (ex ECA) sito in frazione Villa Santa Maria, occupato dagli attuali ricorrenti, in quanto non risultavano le certificazioni relative agli impianti ivi istallati;

b) ha ordinato lo sgombero immediato del fabbricato onde poter realizzare – come testualmente si legge nell’ordinanza in questione – "la messa in sicurezza e la ristrutturazione dell’unità immobiliare con opere tali da ripristinare le condizioni di sicurezza igienicosanitaria, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti istallati, secondo quanto dispone la normativa vigente".

Con il ricorso in esame gli istanti hanno contestato con il primo motivo di gravame la legittimità del ricorso da parte del Comune al potere di ordinanza di cui al predetto art. 54 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in quanto lo stato dell’immobile non era tale da creare una situazione di effettivo pericolo per incolumità pubblica.

Tale doglianza, avente carattere pregiudiziale ed assorbente, è fondata.

Deve, invero, al riguardo ricordarsi che tale articolo 54 attribuisce al Sindaco il potere di assumere atti contingibili e urgenti "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana". E l’esercizio di tale potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti – come è stato costantemente chiarito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St, sez. V, 8 marzo 2010 n. 1331, e 16 febbraio 2010, n. 868) – non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

Ciò premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie, così come lamentato con il gravame, dagli atti dell’istruttoria esperita dal Comune non si rileva di certo che lo stato e le condizioni dell’immobile erano tali da creare una situazione di effettivo pericolo per incolumità pubblica per gli occupanti, in quanto era stata accertata esclusivamente la mancanza delle certificazioni relative agli impianti ivi istallati.

Sembra, pertanto, evidente dalla lettura degli atti di causa che non sussistessero nel caso di specie i presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del potere in questione.

Va, peraltro, in merito anche osservato che nelle more del giudizio i ricorrenti – come si rileva dalla perizia tecnica e dai relativi allegati depositati in giudizio il 7 luglio 2010 – hanno oggi puntualmente e tempestivamente provveduto a dotarsi delle certificazioni mancanti.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.

Le spese, come di regola (art. 26 del codice del processo amministrativo ed art. 92 del cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 45, n. 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza 4 maggio 2010, n. 81/10, del Sindaco del Comune di Spoltore.

Condanna il Comune di Spoltore al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge (IVA, CAP e spese generali).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 4833 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Esaminando la domanda di equa riparazione proposta da P. D. in relazione ad un giudizio pensionistico proposto il 6.2.1986 innanzi alla Corte dei Conti s.g. per la Calabria e definito da tal giudice con sentenza 19.7.2005, la Corte di Appello di Catanzaro ha rilevato, alla stregua delle acquisizioni all’esito della chiesta informativa, che la sentenza 19.7.2005 era stata notificata al P. il 2.8.2005. Da tal dato la Corte ha desunto che, allo scadere del termine corrente dalla fine della sospensione dei termini per il periodo estivo, e quindi dal 16.9.2005, erano decorsi i tempi di legge per la proposizione di ricorso alle S.U. della Cassazione e che, non proposto il gravame, la sentenza doveva ritenersi definitiva il 16.12.2005. Di qui, ad avviso della Corte di Catanzaro, la decadenza del P. da diritto di chiedere l’equo indennizzo, a tanto avendo provveduto soltanto con il ricorso del 22.2.2007 (ben tardivo rispetto al termine di sei mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4). Per la cassazione di tale decreto, depositato il 5.7.2008, ha proposto ricorso il P. con atto del 17.10.2008 al quale ha resistito l’Amministrazione con controricorso.

Nel ricorso il P. denunzia l’equivoco nel quale è caduta la Corte di merito posto che ex actis risultava che la notifica 2.8.2005 venne richiesta non già dalla Amministrazione (soccombente) ma dalla Segreteria della Corte dei Conti. Di qui la conseguenza per la quale nessun termine breve era decorso ma solo il termine ordinario per impugnare in appello, si che la sentenza 19.7.2005, mai impugnata, poteva ritenersi irrevocabile il 16.9.2006 e quindi la domanda di equa riparazione del 22.2.2007 affatto tempestiva.
Motivi della decisione

La censura proposta dal P. appare fondata alla luce delle risultanze ex actis sulla reale portata della "notificazione" 2.8.2005 alla quale la Corte di merito ha riconnesso la decorrenza del termine breve (non per appellare ma, incomprensibilmente, per ricorrere ex art. 362 c.p.c., comma 1) e quindi la decadenza del ricorso 22.2.2007 ai sensi della L. n. 89 del 2001, art 4. Ed infatti risulta che in data 21.7.2005 la Segreteria della S.G. della Corte dei Conti per la Calabria richiese all’Ufficio notifiche presso la Corte di Roma la notificazione della sentenza 821 del 19.7.2005 e che detto incombente venne espletato il 2.8.2005.

Rammentato – al seguito del costante indirizzo di questa Corte (S.U. 26092/2007) – che avverso le pronunzie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti è dato, D.L. n. 543 del 1996, ex art. 1, convertito in L. n. 639 del 1996, appello e che detta impugnazione è esperibile entro sessanta giorni dalla notificazione ad impulso di parte (in difetto del che resta applicabile l’ordinario termine di un anno, con la sospensione feriale), consegue che il termine di decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4, non può decorrere, nella ipotesi in cui, come nella specie, nessun termine breve sia stato attivato, che dalla acquisizione di irrevocabilità per decorso del termine lungo (Cass. 14987/2006 e 11644/2007) e quindi, per quel che occupa, dal 16.9.2006. Resta quindi evidente che il ricorso del P. depositato il 22.2.2007 fu certamente tempestivo, come non avvertito dalla Corte di merito la quale, in base a tale errore, ha indebitamente declinato di decidere nei merito. Cassato il decreto per tal ragione, si dispone il rinvio alla stessa Corte per l’esame del ricorso ex Lege n. 89 del 2001 e per la regolamentazione, all’esito, delle spese di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-01-2011) 16-02-2011, n. 5770

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4.3.10 la Corte d’Appello di Firenze confermava la condanna emessa il 17.1.08 dal Tribunale di Pistoia nei confronti di G.L. per il delitto di appropriazione indebita di un assegno di Euro 5.000,00 che l’imputato, nell’esercizio della propria attività di mediatore immobiliare, aveva ricevuto da I. D. quale caparra confirmatoria per l’acquisto di un immobile di proprietà di B.M..

Tramite i propri difensori il G. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un unico motivo con cui lamentava vizio di motivazione per aver la Corte territoriale, pur in assenza di perizia grafica, fondato la propria decisione sul confronto della firma del B. – cui doveva essere trasmesso l’assegno relativo alla predetta caparra confirmatoria – e quella, ritenuta artefatta, sui documenti bancari per l’incasso del titolo.

1 – Il ricorso è inammissibile perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che – con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni – hanno ravvisato la prova dell’appropriazione indebita contestata al G. nell’identità della sottoscrizione da lui apposta sulla ricevuta dell’assegno datogli dalla I. a titolo di caparra e delle firme apposte in banca per poi riscuotere il suddetto titolo di credito spettante, invece, al B., titolo che l’odierno ricorrente aveva riscosso presentandosi come parente di una correntista dell’istituto bancario.

Quanto alla mancanza di una perizia grafica, si tenga presente che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di costante insegnamento di questa S.C., non è affatto necessario che la genuinità d’una firma sia sempre accertata mediante perizia grafica, essendo ben possibile verificarla attraverso elementi diversi come, ad esempio, l’esame diretto della sottoscrizione confrontata con altre certamente riferibili all’imputato (cfr., ad es., Cass. Sez. 2^ n. 12839 del 20.1.2003, dep. 19.3.2003, rv.

224744; conf. Cass. Sez. 2^ 7.5.88 n. 5593, ud. 28.10.87, rv. 178343;

Cass. rv. 147063; Cass. rv. 153712).

2 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende:

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8321 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale della Libertà di Bologna, con ordinanza in data 11.10.2010, respingeva l’impugnazione proposta da M.N. avverso il provvedimento emesso in data 17-9-2010 dal GIP del Tribunale di Bologna con il quale era stata disposta la misura della custodia in carcere a carico del M., indagato per il reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In particolare, il predetto era stato fermato presso l’aeroporto di (OMISSIS), appena sceso da un volo proveniente da (OMISSIS), ed era stato trovato in possesso di due bottiglie di vetro contenenti circa kg 3 di cocaina nonchè di ulteriori gr. 65 di cocaina riposti in un deodorante. Il Tribunale riteneva di non potere accogliere la richiesta di sostituzione della misura coercitiva in carcere con quella più blanda degli arresti domiciliari. Osservava che i fatti presentavano indubbia gravità per l’ingente droga trasportata e in considerazione dei presumibili rapporti continuativi avuti dal M. con il fornitore della droga in (OMISSIS) anche tenuto conto che egli viveva in detta città dove gestiva un negozio di parrucchiere; altresì, a suo carico gravavano vari precedenti penali tra i quali alcuni specifici.

Dette evenienze configuravano evidente pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, il che poteva essere evitato solo con l’imposizione della misura cautelare più grave.

2. L’indagato ricorreva per Cassazione avverso l’ordinanza. Riteneva che la motivazione del provvedimento del Tribunale si palesava carente in ordine al riferimento all’adeguatezza della misura rispetto all’effettive esigenze cautelari; in specie, sottolineava che i precedenti specifici, in tema di violazione della normativa degli stupefacenti, indicati dal Tribunale risalivano a 26 anni addietro. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale.

3. Il ricorso si palesa inammissibile perchè manifestamente infondato.

Si osserva che il Tribunale ha ampiamente ed analiticamente indicato le ragioni che inducono ad applicare all’indagato la più grave delle misure cautelari. Al riguardo, si è fatto riferimento all’indubbia assoluta gravità dell’episodio criminoso, di per sè (detenzione di notevole quantitativo di cocaina), ed anche per i profili che ne conseguono in ordine alla personalità e pericolosità del M., necessariamente coinvolto in una "rete" internazionale di rilievo di delinquenza organizzata internazionale. Logica e ragionevole appare la conclusione adottata secondo cui la misura meno grave degli arresti domiciliari non appare sicuramente idonea ad evitare il ripetersi di fatti criminali di notevole allarme sociale.

D’altro canto, il ricorrente non ha fornito elementi di alcun genere capaci di contrastare le corrette argomentazioni dei Giudici di merito.

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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