Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-03-2011) 23-05-2011, n. 20300 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 29.6.2009 la Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di Pozzuoli del 30.4,2008 dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.A. con riguardo alle contravvenzioni a lui ascritte per essere estinte per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, rideterminava la pena per il residuo delitto di cui al capo D) (violazione degli artt. 632 e 639 bis c.p.) alla pena di mesi 3 di recl. ed Euro 200,00 di multa. Revocava l’ordine di demolizione contenuto nell’impugnata sentenza che confermava nel resto.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo;

1. violazione di legge, travisamento dei fatti e delle risultanze dibattimentali, manifesta illogicità della motivazione, omessa motivazione su tutte le doglianze proposte. Sostiene il ricorrente che la motivazione posta a fondamento della sentenza è meramente apparente essendosi limitata a dichiarare la prescrizione dei reati contravvenzionali. Lamenta in particolare l’omessa pronuncia sul mancato deposito del verbale di udienza stenotipico richiesto in copia unitamente alla sentenza di primo grado, circostanza che aveva sostanzialmente impedito una puntuale impugnazione della sentenza. Si duole altresì della mancata riapertura parziale del dibattimento.

L’impugnazione è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il provvedimento è ricorribile per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

Essendo onere del ricorrente di "enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" ( art. 581 c.p.p., lett. C), non è consentita l’enunciazione perplessa e alternativa dei motivi di ricorso, dovendosi puntualizzare precisamente se la deduzione di vizio di motivazione è riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, da indicare specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. La deduzione per "violazione di legge, travisamento dei fatti e delle risultanze dibattimentali, manifesta illogicità della motivazione, omessa motivazione su tutte le doglianze proposte" non soddisfa la esigenza di specificità dei motivi.

Così come inammissibile per carenza di interesse è la censura relativa alla assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione di un termine per la presentazione di motivi nuovi nell’ipotesi in cui fosse stato depositato il verbale stenotipico relativo al primo grado di giudizio. La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è, infatti, assoluta e indiscriminata, bensì subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice dell’impugnazione renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso a favore dell’istante.

Nel caso in esame la pronuncia appare irrilevante considerato che il ricorrente non ha indicato circostanze specifiche e ben individuate in tale atto che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.

Inammissibile è anche la doglianza in ordine alla omessa riapertura del dibattimento. La richiesta di rinnovazione del dibattimento deve essere accompagnata dalla indicazione delle prove delle quali si richiede l’ammissione. Il giudice d’appello non dispone una generica rinnovazione del dibattimento, ma una rinnovazione del dibattimento in relazione ad una richiesta di prove ammissibili e rilevanti avanzata dalla parte. Nel caso in esame la genericità della richiesta esonera la Corte dal prendere in esame quel motivo che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile ed implica, quindi, la impossibilità di dolersi in cassazione, adducendo a ragione di annullamento il mancato esame di quel motivo, che non poteva essere accolto così che nessun pregiudizio è derivato all’imputato (N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 Rv. 182634; CASS Sez. 4 n. 1982/1998).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma , che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-06-2011, n. 22352

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Como ha respinto l’istanza avanzata da P. D., intesa ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso decreto penale di condanna. Si è considerato che il decreto stesso gli è stato notificato in data 26 giugno 2009 presso il difensore d’ufficio avv. Lovisetti, nel cui studio aveva eletto domicilio a seguito del verbale di identificazione della Polizia della strada in data (OMISSIS); e che lo stesso difensore ha inviato al ricorrente una missiva che porta la data del 26 giugno 2009, recante notizia dell’avvenuta notifica e della facoltà di impugnare il provvedimento nel termine di 15 giorni. Solo in data 3 agosto 2009 è stata depositato atto di nomina di difensore di fiducia che reca la data del 12 gennaio 2009.

Se ne è desunto che non esistono i presupposti previsti dall’art. 175 c.p.p..

2. Ricorre per cassazione l’interessato esponendo che il difensore di fiducia avvocato Frigerio, nominato in data 12 gennaio 2009, ha informato al riguardo il difensore di ufficio. Lo stesso difensore di fiducia ha subito presentato alla locale Procura della Repubblica istanza ai sensi dell’art. 335 c.p.p., cui ha fatto seguito comunicazione della inesistenza di iscrizioni. Si espone altresì che la missiva inviata in data 26 giugno 2009 dal difensore di ufficio non è mai stata ricevuta. Solo in data 24 luglio lo stesso difensore d’ufficio ha inviato nuova missiva cui allegava la precedente, sollecitandone il riscontro.

Si assume altresì che il difensore di ufficio, avuta conoscenza dell’emissione del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto avvisare immediatamente il difensore di fiducia. Si espone pure che la nomina del difensore di fiducia è stata depositata nell’agosto 2009 solo a causa dell’esito della richiesta di informazioni relative ad iscrizione nel registro delle notizie di reato. Infine si rappresenta che a fronte della missiva del difensore di ufficio in data 24 luglio 2009 il difensore di fiducia ha tempestivamente presentato istanza di rimessione nel termine e contestuale opposizione a decreto penale con atto in data 30 luglio 2009, atteso che solo in tale momento si è avuta effettiva conoscenza del decreto ridetto.

In tale situazione si ritiene che si configuri un assoluto impedimento che da corpo alla forza maggiore prevista dalla legge e che può essere invocata anche dal difensore come chiaramente indicato dall’art. 175 c.p.p..

3. Il ricorso è infondato. Esso espone una serie di argomenti solo in parte documentati, dai quali non è dato neppure comprendere se, infine, l’invocata forza maggiore riguardi l’imputato o il suo difensore.

Sta di fatto che l’atto di cui si discute è stato ritualmente notificato al P. nel domicilio eletto. D’altra parte, non esiste un obbligo giuridico del difensore d’ufficio di avvisare il difensore di fiducia.

Lo stesso difensore di fiducia, in base a quanto dallo stesso prospettato, ha scelto di non depositare tempestivamente l’atto di nomina, pur in presenza di formale verbale di contravvenzione afferente proprio alla contravvenzione oggetto del processo; e ciò indipendentemente dalla discussa esistenza di certificazione non esatta della Procura della Repubblica in ordine alla pendenza di procedimenti.

Infine, dalle missive dei 26 giugno e del 24 luglio, allegate dal ricorrente ed alle quali si è sopra fatto cenno, non emerge la data di spedizione e ricezione, sicchè da esse non può trarsi alcuna oggettiva illazione.

Conclusivamente, non è documentata alcuna obiettiva circostanza che possa giustificare la restituzione nel termine. Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22618 Interessi

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Svolgimento del processo

1. Le sigg.re D.M.O., Ba.An.Ma., B. F. (nonchè altre cinque parti) con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio e poi dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento di una particolare indennità. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il giorno 4 settembre 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto. Liquidava le spese nella misura di Euro 1.760,00 per onorari, Euro 2.700,00 per diritti, Euro 557,50 per spese, oltre spese generali e accessorie, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. Le sigg.re D.M. O., Ba.An.Ma., B.F. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 29 ottobre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando un unico motivo. La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si dia luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda, ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Il motivo è accompagnato dal prescritto quesito.

2. Il motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

Dovendo il decreto essere cassato limitatamente alle parti che lo hanno impugnato ed essendo state le spese liquidate nel decreto unitariamente "pro quota" in favore delle otto parti attrici, essendo tre le parti ricorrenti a questa Corte la cassazione travolge anche per tre ottavi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede per tale parte, sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendo alle parti ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio, nei sensi e nella misura appresso indicati.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta delle ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine; e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi nei confronti delle parti ricorrenti D.M.O., Ba.An.Ma., B.F. e per tre ottavi con riferimento alle spese in esso liquidate. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degl’interessi legali dalla data della domanda giudiziale sulla somma di Euro 5.000,00 liquidata dalla Corte d’appello a ciascuna delle parti ricorrenti. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 500,00 per onorari, 480,00 per diritti, 210,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 500,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-11-2011, n. 24887 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo

1. L’odierna parte ricorrente, già dipendente di ente locale nell’ambito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dislocato presso istituti e scuole statali e transitato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nei ruoli del personale dello Stato, si rivolgeva al Tribunale di Sala Consilina, giudice del lavoro, per ottenere, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonchè dell’Istituto scolastico di nuova destinazione, il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale rigettava la domanda con decisione confermata dalla Corte d’appello di Salerno, che, con la sentenza qui impugnata, faceva applicazione di una disposizione contenuta nella legge finanziaria del 2006 (della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218), emanata nel corso del processo.

2. Di questa decisione parte ricorrente domanda la cassazione con due motivi, illustrali con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sostenendo, in particolare, che la previsione della predetta norma sopravvenuta, applicata dalla Corte d’appello, non ha natura retroattiva e quindi non incide sui giudizi in corso al momento della sua emanazione deduce, poi, che, qualora la si considerasse dotata di efficacia retroattiva, la norma sarebbe incostituzionale sotto molteplici profili. Non vi è costituzione del Ministero e dell’Istituto scolastico.

Motivi della decisione

1. Il ricorso viene accolto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio in esito alla odierna udienza di discussione.

1.1. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. Tale norma prevede, fra l’altro, che a detto personale venga riconosciuta ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Con accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000 è stato stabilito, in proposito, che ai dipendenti trasferiti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità. Successivamente, la L. 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), all’art. 1, comma 218, ha recepito i contenuti dell’accordo, stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali. vigenti alla data dell’inquadramento. Da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva" perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati del 2000) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge (Cass., sez. un., S.U. 8 agosto 2011, n. 17076).

1.2. Sono intervenute, sul tema proposto nella controversia in esame, la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia dell’Unione europea. La prima si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non ancora definitiva, perchè è oggetto di richiesta di rinvio della causa alla Grande Camera, presentata dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 43 della CEDU. La Corte di giustizia (Grande Sezione) si è espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora S. I. – in merito all’interpretazione dei la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. In particolare, la Corte di giustizia ha affermato che: a) la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro b) quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo; ed è compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

1.3. In base alla decisione della Corte di giustizia, quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice nazionale (nella attuale controversia: il giudice del rinvio) dove osservare i seguenti criteri" 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così al n. 75. e al 77 si precisa posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento. Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). 2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (cosi il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: condizioni globalmente meno favorevoli; n. 82: posizione globalmente sfavorevole), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (n. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza).

1.4. Come questa Corte ha già rilevato in analoghe controversie (cfr. Cass. 12 ottobre 2011 n. 20980, ed altre conformi), la sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio atteso che in base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1 il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della UE provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata dal ricorrente, deve essere verificata sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea.

2. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro giudice, designato come in dispositivo, che, applicando i suindicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

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